Avvio del fondo pensionistico complementare

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Re: Avvio del fondo pensionistico complementare

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CdC Trentino Alto Adige sede di Trento

La CdC dichiara quanto segue:

1. RESPINGE la domanda principale di accertamento del diritto alla liquidazione della pensione con il sistema retributivo ;

2. DICHIARA il difetto di giurisdizione di questa Corte con riferimento alla domanda subordinata di risarcimento dei danni e indica come Giudice provvisto di giurisdizione il Giudice amministrativo;

3. DISPONE la compensazione delle spese.
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Re: Avvio del fondo pensionistico complementare

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risarcimento dei danni

Tar T.A.A. sede di Trento dichiara 2 ricorsi inammissibili poiché avanzati sulla base della nota sentenza n. 207 del 2020 Corte dei Conti, sezione Puglia, inoltre, si argomenta anche della Corte di Cassazione, che con sentenza delle sezioni unite 20 ottobre 2020, n. 22807, ha risolto il conflitto negativo di giurisdizione sulla questione di cui è causa, statuendo che è rimessa al giudice amministrativo la cognizione delle controversie in argomento.

Si allegano 2 sentenze n. 17 e 18 pubblicate il 16/02/2021 e dichiarate inammissibili per i motivi in esse specificate.

La sentenza n. 17 riguarda il ricorso proposto da un appartenente già dipendente del Ministero dell’Interno, ora in quiescenza.

La sentenza n. 18 riguarda dipendenti del Ministero dell’Interno, attualmente in servizio e dipendenti del Ministero della Difesa, anch’essi attualmente in servizio


N.B.: A mio avviso, ogni ricorso in tal senso avrà effetti negativi per noi. Diversamente REMUNERAZIONE E BENEFIT sarà per altri.
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Re: Avvio del fondo pensionistico complementare

Messaggio da firefox »

@ Panorama

"N.B.: A mio avviso, ogni ricorso in tal senso avrà effetti negativi per noi. Diversamente REMUNERAZIONE E BENEFIT sarà per altri"

Quindi secondo te un ricorso specifico e ben circostanziato, al TAR di competenza, alla luce delle sentenza CdC Puglia e Cassazione, dove preliminarmente si quantifica un danno ad personam e si chiede all'amministrazione competente il ristoro del 25% dello stesso, è destinato a fallire?
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Re: Avvio del fondo pensionistico complementare

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per firefox,

Da quello che scrivono i giudici e che si legge, sembra proprio che nessuno riceverà somme per risarcimento. Logicamente questo è un mio personale pensiero, poi, ognuno potrà fare con i propri soldi tutti i ricorsi possibili e immaginabili.

Se saremo ancora vivi, un domani potremo vedere la fine di questi ricorsi. Io personalmente non parteciperò a questo tipo di ricorso.
firefox
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Re: Avvio del fondo pensionistico complementare

Messaggio da firefox »

@ Panorama...io concordo con te, anche perchè abbiamo visto come è finita per art. 54 dpr 1092/73..

Però la OS di categoria cui appartengo, a differenza di altre, ha proposto un ricorso a ZERO spese per iscritto ed interamente protetto anche da spese di soccombenza (patto di lite chiaro)....quindi l'avvocato percepirà una percentuale solo sui ristori se mai riconosciuti...

quindi, a costo zero, perchè NON farlo?
panorama
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Re: Avvio del fondo pensionistico complementare

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@ firefox,

A costo ZERO solo Tar o anche CdS? E' stato precisato per entrambi o solo 1°grado?

La % penso che è stata anche precisata nella scrittura se del 20 o del 25?

Logicamente, se è tutto a costo ZERO spese ed inclusa "eventuale condanna" alle spese delle controparti chiamate in causa al Tar e CdS allora conviene.
firefox
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Re: Avvio del fondo pensionistico complementare

Messaggio da firefox »

@ Panorama...10% Avvocato

costo ZERO credo solo TAR (ma devo verificare meglio)
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Re: Avvio del fondo pensionistico complementare

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@ firefox

Sicuramente sarà costo ZERO solo TAR e al CdS con richiesta di somme.
Per far partecipare a massa sarà solo TAR, mentre, poi bisogna contribuire in quanto non si potrà tirare indietro il ricorrente.
Attendiamo
panorama
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Re: Avvio del fondo pensionistico complementare

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Rif. alla sentenza n. 207/2020 della CdC Puglia pubblicata il 18/05/2020 e da me postata qui il 26/05/2020.

Come da me già ribadito in precedenza, la sentenza sicuramente in Appello veniva ribaltata.


N. 73/2021

REPUBBLICA ITALIANA SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE
composta dai seguenti magistrati:
Cristina Zuccheretti Presidente
Giuseppina Maio Consigliere
Angelo Bax Consigliere rel.
Giancarlo Astegiano Consigliere
Patrizia Ferrari Consigliere

ha emesso la seguente
SENTENZA

Nei giudizi di appello recanti il n. 57447/PM del registro di segreteria,

avverso
la sentenza della Corte dei conti Sezione giurisdizionale della Regione Puglia n. 207/2020

proposti da

INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n. 21 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’ avv. Dario Mannuzzi (codice fiscale MRNDRA60E03H501N pec avv.dario.marinuzzi@postacert.inps.gov.it) , come da procura speciale in atti, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29 appellante;

Ministero della Difesa, Direzione Generale della previdenza militare e della leva in persona del Direttore Generale elettivamente domiciliato in Roma presso la sede di Viale dell’esercito 186;

contro
xx, rappresentato e difeso dall’ avv. Pierpaolo Petruzzelli, pec pierpaolo.petruzzelli@pec.it presso cui è elettivamente domiciliato in Bari, via Dante n. 33.

Uditi, nella pubblica udienza del 5 febbraio 2021, il cons. relatore Angelo Bax, l’avv. Lidia Carcavallo, per delega dell’avv. Dario Marinuzzi, per l’I.N.P.S., l’avv. Andrea Saccuzzi, per delega dell’avv. Pierpaolo Petruzzelli, per xx e le dottoresse Stella Minetola e Teresa Marazita per il Ministero della Difesa.

FATTO

L’odierno appellato xx, già dipendente dell’Aeronautica Militare dal 21 maggio 1989, chiedeva, con ricorso proposto presso la Sezione giurisdizionale Regione Puglia, il riconoscimento del trattamento pensionistico secondo il cd. calcolo retributivo e, in subordine, con il sistema di calcolo retributivo sino all’ avvio della previdenza complementare, oltre alla condanna delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno per mancata attivazione della previdenza complementare, previa valutazione della questione di costituzionalità della l. n. 335/1995 in parte qua.

Le amministrazioni evocate in giudizio (I.N.P.S. Gestione Dipendenti Pubblici e Ministero della Difesa) si costituivano chiedendo il rigetto delle domande.

La Corte dei conti Sezione giurisdizionale Regione Puglia con sentenza n. 207/2020 statuiva:
a) la giurisdizione del giudice contabile ai sensi dell’ art. 3 del c.g.c.;
b) la fondatezza del pregiudizio lamentato dalla parte ricorrente, seppure qualificato danno futuro e la responsabilità del Ministero della Difesa nella misura del 25% per la mancata attivazione della previdenza complementare, con l’ obbligo del citato Ministero a calcolare il danno patrimoniale secondo la comparazione del montante che avrebbe maturato il ricorrente a titolo di TFR, nel caso di puntuale avvio della previdenza complementare, con quello attuale di TFS a seguito della mancata attivazione della medesima previdenza;
c) rigettava la richiesta della declaratoria del trattamento pensionistico secondo il cd. calcolo retributivo.

L’ INPS ha proposto appello con istanza di sospensione cautelare della sentenza di primo grado richiamando, per il fumus boni iuris, un recente orientamento assunto dalla Corte di Cassazione (Sez. Un. n. 22807 del 22 settembre 2020) e, per il periculum in mora, l’incremento del contenzioso determinatosi contro le Amministrazioni a seguito della ingiusta decisione di primo grado. In ordine alla cognizione nel merito, l’Amministrazione ha eccepito:

Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del c.g.c.. Difetto di giurisdizione della Corte dei conti alla luce della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 22807/2020.

Deduceva la parte appellante che, sulla richiamata questione avanzata dai dipendenti pubblici appartenenti al comparto sicurezza e relativa al mancato avvio della previdenza complementare le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, di recente, avevano ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice del rapporto di lavoro su una questione del tutto analoga a quella oggetto di trattazione (avente identico petitum e causa petendi ), statuendo che per il rapporto di lavoro pubblico non privatizzato si radicasse la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

2) In via subordinata, e in via pregiudiziale, l’INPS ha lamentato la illegittimità della decisione impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., nella parte in cui ha rigettato le eccezioni delle Amministrazioni resistenti di inammissibilità del ricorso di primo grado per insussistenza di un interesse attuale a ricorrere.

Le amministrazioni evocate in giudizio nella memoria di costituzione in primo grado hanno eccepito la inammissibilità del ricorso per insussistenza di un attuale interesse a ricorrere, trattandosi di dipendenti ancora in servizio, eccezioni rigettate dalla Sezione territoriale in quanto formulate intempestivamente.

La parte appellante ha censurato la decisione deducendo che il cd. interesse ad agire, quale condizione dell’azione, è rilevabile d’ ufficio in ogni stato e grado del procedimento, anche nel caso di mancanza di contrasto tra le parti sul punto, in quanto costituente un requisito per la trattazione nel merito della domanda.

Sicchè il giudice territoriale di primo grado aveva erroneamente valutato la sussistenza dell’interesse a ricorrere.

3. In via gradata e nel merito si è eccepito, da parte dell’ INPS, la infondatezza della domanda visti i ripetuti interventi del legislatore in materia negli ultimi anni: decreto legislativo n. 252/2005 , decreto legislativo n.124/1993, siccome modificato, disciplina fiscale del decreto legislativo n. 47/2000, art. 2, commi 5-8, l. n. 335/1995 (che ha previsto l’ estensione del trattamento di fine rapporto (Tfr) ai dipendenti pubblici anche in funzione dell’ avvio della previdenza complementare in tale settore), art. 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, che ha istituito la facoltà di opzione per il TFR a favore dei dipendenti pubblici i quali, appartenendo al regime dei trattamenti di fine servizio (Tfs), aderiscano alla previdenza complementare, art. 26 , commi 18 e 20 l. n. 448/1998, il quale ha disposto in ordine al primo finanziamento della previdenza complementare disponendo per la successiva regolamentazione, accordo quadro Aran del 29 luglio 1999 che ha istituito il TFR e la previdenza complementare per i dipendenti pubblici, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999 e successive modifiche che ha recepito il contenuto dell’ accordo quadro Aran, art. 74 l. n. 388/2000 con incremento dello stanziamento annuale per il finanziamento della previdenza complementare per i dipendenti pubblici ed infine con il d.l. n.210/2011, conv. in legge n. 214/2011, che ha ulteriormente modificato le norme in materia di trattamento pensionistico ( in specie art. 24, comma 2), con calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate a partire dal 1° gennaio 2012 determinata con il sistema contributivo.

L’ ente previdenziale ha evidenziato, pertanto, l’inesistenza di comportamenti dilatori, non essendo il medesimo, nel quadro normativo sulla previdenza complementare, titolare di poteri afferenti la istituzione o costituzione di fondi di previdenza complementare, ed essendosi in presenza di materia riservata alla discrezionalità del legislatore.

Ha concluso l’INPS per la ritenuta sussistenza del difetto di giurisdizione del giudice contabile, l’insussistenza dell’interesse a ricorrere in capo al sig. xx, trattandosi di dipendente ancora in servizio e, in via gradata, per l’infondatezza delle richieste attoree con la sospensione, nelle more, della illegittima statuizione di primo grado.

Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio, ed ha richiamato la base normativa costituita dagli artt. 26, comma 20, della legge n. 448/1998 e 3, comma 2, del d.lgs. n. 252/2005 che demandava la materia alla concertazione/contrattazione, e gli orientamenti della giurisprudenza amministrativa che riconoscevano la legittimazione in via esclusiva unicamente agli organismi esponenziali di interessi collettivi chiamati a partecipare ai detti procedimenti negoziali.

Ulteriore motivo di censura è stato sollevato in ordine al difetto di giurisdizione essendo la fattispecie “correlata a una pretesa, l’ attivazione ( o la mancata attivazione ) della previdenza complementare rientrante nella competenza del giudice del rapporto”, e d’ altro canto non sussisteva un interesse concreto , attuale e direttamente tutelabile all’ avvio e alla conclusione dei procedimenti negoziali in capo ai dipendenti pubblici che ne sono destinatari con conseguente carenza dell’ interesse ad agire.

In punto di merito il Ministero della Difesa ha rilevato la violazione, falsa ed errata applicazione degli art. 2043 c.c. e 102 c.p.c., atteso che, pur pretermettendo profili di errata costituzione del contraddittorio, la prospettiva del danno futuro è del tutto ipotetica non avendo il ricorrente specificato, in concreto, l’ entità del pregiudizio che sarebbe arrecato dall’ applicazione del sistema di calcolo contributivo, ed infine occorreva considerare che la previdenza complementare non contiene solo un aspetto “additivo” ma anche un effetto “riduttivo” che deriverebbe dall’ opzione del conferimento del TFR in una forma pensionistica complementare con incidenza sul TFS, che dovrebbe spettare solo per i periodi antecedenti all’ esercizio dell’ opzione, con decurtazione delle quote oggetto di conferimento.

Con memoria del 7 dicembre 2020 la parte privata ha dedotto in ordine ai profili della tutela cautelare ritenuti insussistenti dalle amministrazioni appellanti.

Nella udienza del 18 dicembre 2020, su accordo delle parti, si disponeva un breve rinvio per l’abbinamento nel merito della tutela cautelare avanzata.

La parte privata appellata ha depositato ulteriore memoria defensionale con cui, preso atto della sopravvenuta sentenza della Corte Costituzionale su richiamata, ha chiesto il rigetto dell’appello del Ministero della Difesa, delle istanze delle controparti e la conferma della sentenza n. 207/2020, con condanna delle controparti al pagamento delle competenze professionali per il doppio grado di giudizio.

In via subordinata il xx, nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse conclusioni e confidando in un ponderato giudizio della Corte adita, ha richiesto la compensazione integralmente delle spese tra le parti, vista la peculiarità della fattispecie e la complessità e la novità delle questioni trattate.

Nella odierna udienza di discussione i difensori delle parti hanno illustrato le tesi difensive; quindi la causa è stata introitata per la decisione.

DIRITTO

Preliminarmente si dispone la riunione dei giudizi ai sensi dell’art. 184 c.g.c. poiché gli appelli sono stati proposti avverso la medesima sentenza.

Come esposto in narrativa, il giudice di primo grado (sent. Sezione giurisdizionale Regione Puglia n. 207/2020) dopo aver ritenuto la sussistenza dell’attualità e la concretezza dell’interesse del ricorrente, ha affermato che “nel merito è infondata la pretesa al sistema previdenziale retributivo.

Del tutto pacifico, infatti, (e’) che non esiste un “diritto al regime previdenziale” previgente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore modificare anche in peius il sistema previdenziale in vigore. Ed è per tale ragione che deve respingersi l’eccezione di incostituzionalità del passaggio normativo dal sistema previdenziale retributivo a quello contributivo, sancito dalla l. n. 335/1995. Deve respingersi, altresì, la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in quanto la materia pensionistica non rientra tra i settori del diritto dell’Unione Europea”.

Detto capo autonomo non è stato impugnato dal sig. OMISSIS mediante appello incidentale e pertanto costituisce giudicato interno: secondo la giurisprudenza rappresenta capo autonomo della sentenza - come tale suscettibile di formare oggetto di giudicato interno – quello che risolve una questione controversa tra le parti, caratterizzata da una propria individualità e una propria autonomia, sì da integrare, in astratto, gli estremi di un decisum affatto indipendente, ma non anche quello relativo ad affermazioni che costituiscano mera premessa logica della statuizione in concreto adottata: Cass. , civ. sez. II, 25 ottobre 2018 n. 27061. La mancata impugnazione della statuizione della sentenza, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell’ ambito della controversia (Cass. civ. II n. 10760/2019), costituisce decisione irretrattabile.

Inoltre, osserva incidentalmente il Collegio che, nella specie, sussiste un difetto di legittimazione attiva della parte ricorrente privata (xx) che non è titolare di un interesse concreto ed attuale ma di un interesse finale, indiretto e riflesso al recepimento della ultimazione della procedura concertativa, esito di un procedimento plurilaterale complesso (Cons. Stato, IV, 504/2014). La mancanza della titolarità di una posizione sostanziale differenziata che abilita un determinato soggetto a promuovere un giudizio costituisce l’assenza di una delle condizioni dell’azione, la quale richiede anche l’interesse al ricorso, inteso come utilità ricavabile dall’ accoglimento della domanda (cfr. Cass. 10036/2015), con consequenziale inammissibilità del ricorso (cfr. Corte conti Sez. I Centr. n. 395/2018 e Cons. Stato a.p. 4/2011).

Per quanto attiene al primo motivo d’appello, osserva il Collegio che, relativamente alla domanda risarcitoria in ordine alla mancata istituzione della previdenza complementare, accolta dal giudice territoriale di primo grado, decisiva appare, nella soluzione della controversia, la decisione della Corte di Cassazione n. 22807/2020. Quest’ultima ha infatti statuito quanto segue: “E’ bene ribadire che la giurisdizione della Corte dei conti in materia di pensioni (R.D. 12 luglio 1934 n. 1214, artt. 13 e 62) ha carattere esclusivo, in quanto affidato al criterio di collegamento costituito dalla materia: in essa sono comprese tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisce elemento identificativo del petitum sostanziale e, quindi, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, nonché, pur in costanza di lavoro, ogni diritto relativo al rapporto pensionistico (Cass. Sez. Un. 14/11/2018 n. 29284; Cass. Sez. Un. 19 giugno 2017 n. 15057, ed ivi ulteriori riferimenti giurisprudenziali). Deve peraltro aggiungersi che, per radicare la giurisdizione della Corte dei conti non è sufficiente la natura largamente previdenziale della prestazione richiesta, ma occorre altresì che tale prestazione sia dovuta da ente preposto alla previdenza obbligatoria nell’ambito di un rapporto (previdenziale, appunto) che trovi fonte esclusiva nella legge e abbia causa, soggetti e contenuti diversi rispetto al rapporto di lavoro, il quale a sua volta si ponga rispetto al rapporto previdenziale come mero presupposto di fatto e non come momento genetico del diritto alla prestazione “ (Cass. Sez. Un. 19/5/2015 n. 10183; Cass. Sez. Un. 12/10/2009 n. 21554; Cass. Sez. Un. 23/4/2008 n. 10464).

Riguardo alla previdenza integrativa si è poi affermato che “ le controversie promosse da dipendenti in servizio o in quiescenza nei confronti di enti pubblici non economici diversi dallo Stato ed aventi per oggetto il trattamento integrativo erogato da tali enti in aggiunta alla pensione, non attenendo ad un rapporto previdenziale autonomo, ma essendo relative a prestazioni che ineriscono strettamente al pregresso rapporto di impiego posto in essere con l’ ente datore di lavoro, in quanto corrisposte da un fondo costituito dai medesimi enti pubblici per mezzo dell’ accantonamento di una parte della retribuzione ed alimentato anche da contributi dei dipendenti, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice del rapporto di lavoro e, quindi, al giudice amministrativo in via esclusiva o a quello ordinario” (Cass. Sez. Un. 8/6/2011 n. 12462 che richiama Cass. Sez. Un. 30/04/2010 n. 10509; cfr. anche Cass. Sez. Un. 23/7/2013 n. 17867, e, da ultimo, Cass. Sez. Un. 27/8/2019 n. 21741)…… L’ attivazione della previdenza complementare è materia riservata alla concertazione – contrattazione, ai sensi delle disposizioni della l. 23 dicembre 1998 n. 448, art. 26, comma 20 e D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, art. 3, comma 2. Nello specifico, la l. 23 dicembre 1998 n. 448, art. 26, comma 20, ha disposto che “ai fini dell’armonizzazione al regime generale del trattamento di fine rapporto e dell’istituzione di forme di previdenza complementare dei dipendenti pubblici, le procedure di negoziazione e concertazione previste dal D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 195, potranno definire, per il personale ivi contemplato, la disciplina del trattamento di fine rapporto ai sensi della l 8 agosto 1995 n. 335, art. 2, commi da 5 a 8, e successive modificazioni, nonché l’istituzione di forme pensionistiche complementari, di cui al D.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, art. 3 e successive modificazioni”. Le procedure di negoziazione e di concertazione provvedono a definire

a) la costituzione di uno o più fondi nazionali di pensione complementare per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare;

b) la misura percentuale della quota di contribuzione a carico delle Amministrazioni e di quella dovuta dal lavoratore, nonché la retribuzione utile alla determinazione delle quote stesse;

c) le modalità di trasformazione della buonuscita in trattamento di fine rapporto, le voci retributive utili per gli accantonamenti del trattamento di fine rapporto da destinare a previdenza complementare. Destinatario dei fondi pensione è il personale che liberamente aderisce ai fondi stessi. E’ il cosiddetto “secondo pilastro” del sistema pensionistico, il cui scopo è quello di aggiungersi alla previdenza di base obbligatoria o cosiddetta di “primo pilastro”. Esso ha come obiettivo quello di concorrere ad assicurare al lavoratore, per il futuro, “più elevati livelli di copertura previdenziali” (così L. delega n. 421 del 1992, art. 3, comma 1, lett. v), insieme alle prestazioni garantite dal sistema pubblico di base ed ha trovato compiuta disciplina nel D.Lgs. 5 dicembre 2005 n. 252).

Si tratta dunque di una prestazione pensionistica, espressamente definita “complementare” rispetto a quella obbligatoria posta a carico dello Stato, certamente in “collegamento funzionale” con quest’ ultima (Corte Cost. 3/10/2019 n. 218, che rinvia a Corte Cost. n. 393/2000 e n. 319/2001), ma da questa sostanzialmente diversa, essendo piuttosto rimessa alla determinazione negoziale in una logica di composizione degli interessi contrapposti delle parti del rapporto di impiego.

La controversia in esame involge in via diretta ed immediata il rapporto di impiego e, prioritariamente, gli obblighi del datore di lavoro in merito all’ avvio delle necessarie procedure per la negoziazione e concertazione del trattamento di fine servizio e/o fine rapporto, e della conseguente istituzione della previdenza complementare, il cui mancato adempimento è, secondo la prospettazione del ricorrente, fonte di responsabilità contrattuale.

In altri termini, si è in presenza di un’azione risarcitoria, in cui tanto il petitum quanto la causa petendi trovano la loro giustificazione in un inadempimento contrattuale, esulando così dalla materia strettamente pensionistica.

Ciò consente di risolvere il conflitto in favore del giudice del rapporto di lavoro che, nel caso in esame, è il tribunale amministrativo”, siccome il caso oggetto della presente controversia che verte su un appartenente all’ Aeronautica Militare “, essendo pacifico che il rapporto di impiego del ricorrente rientra nel regime di diritto pubblico non contrattualizzato sulla base del seguente principio di diritto: ”la domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno da mancata attuazione della previdenza complementare per il personale del Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, riservata alla concertazione – contrattazione, ai sensi delle disposizioni della l. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 26, comma 20 e D.Lgs. 5 dicembre 2005 n. 252, art. 3, comma 2, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, attenendo all’ inadempimento di prestazioni di contenuto solo genericamente previdenziale e strettamente inerenti al rapporto di pubblico impiego, non già materia riguardante un trattamento pensionistico a carico dello Stato, sicchè la relativa controversia esula dalla giurisdizione della Corte dei conti”.

Osserva il Collegio che la autorevole e recentissima decisione, da cui non si ha ragione di dissentire, fonda il motivo d’appello dell’INPS con riforma della sentenza impugnata.

Vista la controvertibilità della questione e la esistenza di contrasti giurisprudenziali che, peraltro nella controversia decisa dalla Corte di Cassazione diffusamente richiamata aveva determinato un conflitto reale negativo tra il giudice contabile ed il tribunale amministrativo regionale, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese legali.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, in relazione al principio di gratuità posto, per le cause previdenziali, dall’ art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533, principio al quale la giurisprudenza di questa Corte attribuisce carattere di generalità (cfr. ex plurimis Sez. I Centr. n. 395/2018).

P.Q.M.

La Corte dei Conti – Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d’ Appello, definitivamente pronunciando, previa riunione, accoglie gli appelli e, in riforma la sentenza della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale Regionale della Puglia n. 207/2020, dichiara il difetto di giurisdizione dell’adita Corte.

Spese legali compensate. Nulla per le spese di giustizia.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2021.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
F.to Angelo Bax F.to Cristina Zuccheretti

Depositata in Segreteria il 05-03-2021

Il Dirigente
F.to Dott. Salvatore Antonio Sardella
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Re: Avvio del fondo pensionistico complementare

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Come andrà a finire la questione circa il "RISARCIMENTO MANCATA ATTIVAZIONE PREVIDENZA COMPLEMENTARE"?
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Re: Avvio del fondo pensionistico complementare

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Vediamo che diranno le prime pronunce dei TAR a cui è demandata la richiesta di risarcimento del danno.

Secondo me, come quasi sempre avviene a mio modesto avviso a guadagnare saranno solo gli Avvocati :D
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Re: Avvio del fondo pensionistico complementare

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ricorso TAR Calabria,

SENTENZA sede di CATANZARO, sezione SEZIONE 2, numero provv.: 202100632

Pubblicato il 22/03/2021

N. 00632/2021 REG. PROV. COLL.
N. 01406/2020 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1406 del 2020, proposto da
OMISSIS (congruo nr. di ricorrenti), rappresentati e difesi dall'avvocato Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro
Ministero della Difesa, Ministero dell'Interno, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;

Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Maria Lagana', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la dichiarazione
di illegittimità dell’inerzia serbata dall’Amministrazione sulle istanze di risarcimento dei danni subiti dagli odierni ricorrenti a seguito della mancata attivazione del Fondo di Previdenza complementare integrativa per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, dei Corpi di polizia ad ordinamento militare, di cui alle diffide trasmesse in data 10-11.08.2020, rimaste totalmente prive di riscontro.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Ministero dell'Interno e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Inps;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2021 il dott. Giovanni Iannini;


Visto il ricorso proposto da OMISSIS, con il quale i ricorrenti hanno chiesto che sia dichiarata l’illegittimità dell’inerzia dell’Amministrazione sulle istanze di risarcimento dei danni subiti dagli odierni ricorrenti a seguito della mancata attivazione del Fondo di Previdenza complementare integrativa per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, dei Corpi di polizia ad ordinamento militare e che i Ministeri resistenti siano condannati al risarcimento dei danni per mancata attivazione del fondo di previdenza complementare integrativa;

Visto l’atto prodotto in data 8 marzo 2021, con il quale la difesa, per conto dei ricorrenti, ha dichiarato di rinunciare al ricorso;

Ritenuto

- che da tale atto, che non presenta i requisiti dell’atto di rinuncia, quale disciplinato dall’art. 84 c.p.a., possa essere desunta la prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, ai sensi del 4° comma dello stesso art. 84;

- che, pertanto, il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e che le spese del giudizio possano essere compensate fra le parti;

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2021, tenuta in modalità telematica, su piattaforma Microsoft Teams, ai sensi del combinato disposto dell’art. 4, comma 1, del d.l. 30 aprile 2020 n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020 n. 70, dell’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176 e dell’art. 1, comma 17, del d.l. 31 dicembre 2020 n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021 n. 21, con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente, Estensore
Arturo Levato, Referendario
Gabriele Serra, Referendario


IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Giovanni Iannini





IL SEGRETARIO
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Re: Avvio del fondo pensionistico complementare

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La CdC Basilicata con la sentenza n. 24/2021 di oggi 23/03/2021 nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso per carenza di giurisdizione essendo la stessa demandata al Giudice amministrativo, precisa che, la sentenza richiamata dai ricorrenti (CdC Puglia n.207/2020) risulta riformata dalla sentenza n. 73/2021 della 3^ Sezione Centrale Appello.

1) Il ricorso riguardava la richiesta di “…risarcimento del danno per mancata attivazione del fondo di previdenza complementare integrativa per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, dei corpi di polizia ad ordinamento militare da quantificarsi in base a quanto previsto nella sentenza n.207/2000 della Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Puglia…”.

2) - L’INPS in secondo luogo, evidenziava come l’attivazione (o meno) della previdenza integrativa complementare appartenesse alla sfera politica, attività, quest’ultima, insindacabile e, quindi, ontologicamente sottratta al vaglio dell’autorità giudiziaria.
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Re: Avvio del fondo pensionistico complementare

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UNARMA,

- Comunicato ricorso previdenziale
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Re: Avvio del fondo pensionistico complementare

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Quanto da me ribadito in precedenza viene confermato.
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Il TAR Lazio si pronuncia su 2 ricorsi inoltrati nel 2020 da personale che nel 1995 non aveva maturato i 18 anni di contribuzione, dichiarandoli inammissibile e compensando le spese. Infatti si legge:

1) - Sul punto, il Collegio condivide il consolidato orientamento giurisprudenziale di questo Tribunale (da ultimo ribadito dalla sentenza del TAR Lazio, I Stralcio, 1 febbraio 2021, n. 1292)…….

2) - Si può rilevare, in via meramente incidentale, che la legittimazione ad impugnare il silenzio nella materia “de qua” va invece riconosciuta alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (quanto alle forze di polizia a ordinamento civile) ed ai Comitati centrali di rappresentanza (per le forze armate), quali organismi esponenziali di interessi collettivi, portatori, quantomeno, di un interesse legittimo procedimentale e pertanto chiamati e legittimati a partecipare ai predetti procedimenti e ad agire contro l’inerzia dei competenti organi dell’amministrazione attraverso l’unico strumento possibile, ovverosia l’azione avverso il silenzio ex art. 117 c.p.a., esperibile in presenza di posizione di interesse legittimo connessa all'esercizio di un potere amministrativo.

3) - Tuttavia l’azione all’odierno vaglio è stata proposta unicamente da militari - persone fisiche e non da associazioni sindacali rappresentative, il che conferma l’inammissibilità del gravame per carenza di legittimazione attiva.
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