Avvio del fondo pensionistico complementare

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lino
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Re: Avvio del fondo pensionistico complementare

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Marco064 evita anche te , e chi puo' se ne vada al mare...
Ciao e buon ferragosto!!!


Per Aspera ad Astra!!!!
panorama
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Re: Avvio del fondo pensionistico complementare

Messaggio da panorama »

per opportuna notizia,

La CdC condanna il Ministero Difesa.

Giustamente mica può durare un'eternità questa problematica di cui alla Legge 335/1995.


Il GIUDICE conclude

Per determinare il montante degli optanti occorre quantificare, da un lato, l’ammontare della contribuzione che sarebbe stata apportata al fondo e, dall’altro lato, i rendimenti che si sarebbero conseguentemente realizzati, avendo a riferimento i rendimenti del fondo “Espero” in quanto unico fondo negoziale in essere per i dipendenti pubblici con una serie storica sufficientemente lunga, dal 2007, e, nel periodo anteriore, la media ponderata dei rendimenti del paniere dei tredici fondi negoziali individuato dal D.M. Economia e Finanze del 23 dicembre 2005.

La mancata attivazione della previdenza complementare è senz’altro imputabile pro parte - nella misura del 25% - al Ministero della Difesa, che sarà tenuto a calcolare il danno patrimoniale subìto dal ricorrente, applicando i criteri sopra indicati, nella misura percentuale innanzi indicata.
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Folgore77
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Re: Avvio del fondo pensionistico complementare

Messaggio da Folgore77 »

panorama ha scritto: mar mag 26, 2020 6:44 pm per opportuna notizia,

La CdC condanna il Ministero Difesa.

Giustamente mica può durare un'eternità questa problematica di cui alla Legge 335/1995.


Il GIUDICE conclude

Per determinare il montante degli optanti occorre quantificare, da un lato, l’ammontare della contribuzione che sarebbe stata apportata al fondo e, dall’altro lato, i rendimenti che si sarebbero conseguentemente realizzati, avendo a riferimento i rendimenti del fondo “Espero” in quanto unico fondo negoziale in essere per i dipendenti pubblici con una serie storica sufficientemente lunga, dal 2007, e, nel periodo anteriore, la media ponderata dei rendimenti del paniere dei tredici fondi negoziali individuato dal D.M. Economia e Finanze del 23 dicembre 2005.

La mancata attivazione della previdenza complementare è senz’altro imputabile pro parte - nella misura del 25% - al Ministero della Difesa, che sarà tenuto a calcolare il danno patrimoniale subìto dal ricorrente, applicando i criteri sopra indicati, nella misura percentuale innanzi indicata.
Sentenza molto interessante che inizia, forse per la prima volta, a stabilire determinate responsabilità per il mancato avvio della previdenza complementare.
Dubito che in appello venga confermata e che altre CdC seguano questo orientamento, ma è, comunque un fatto positivo.
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Re: Avvio del fondo pensionistico complementare

Messaggio da Folgore77 »

panorama ha scritto: mar mag 26, 2020 6:44 pm per opportuna notizia,

La CdC condanna il Ministero Difesa.

Giustamente mica può durare un'eternità questa problematica di cui alla Legge 335/1995.


Il GIUDICE conclude

Per determinare il montante degli optanti occorre quantificare, da un lato, l’ammontare della contribuzione che sarebbe stata apportata al fondo e, dall’altro lato, i rendimenti che si sarebbero conseguentemente realizzati, avendo a riferimento i rendimenti del fondo “Espero” in quanto unico fondo negoziale in essere per i dipendenti pubblici con una serie storica sufficientemente lunga, dal 2007, e, nel periodo anteriore, la media ponderata dei rendimenti del paniere dei tredici fondi negoziali individuato dal D.M. Economia e Finanze del 23 dicembre 2005.

La mancata attivazione della previdenza complementare è senz’altro imputabile pro parte - nella misura del 25% - al Ministero della Difesa, che sarà tenuto a calcolare il danno patrimoniale subìto dal ricorrente, applicando i criteri sopra indicati, nella misura percentuale innanzi indicata.

Questa, per certi versi, è una sentenza rivoluzionaria!
Al di là del vergognoso scaricabarile visto sino ad oggi, in una vicenda dove la ragione è dalla nostra parte al 110%, qui si dice: "Amici, gli attori coinvolti hanno sbagliato, TUTTI. Nonostante il sollecito del Commissario ad Acta. Quindi, sig. M.D., tu sei responsabile in quota parte, al 25%".
Tanta...tanta...roba. Comunque vada.
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Re: Avvio del fondo pensionistico complementare

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Promemoria,

Sezione SEZIONE GIURISDIZIONALE LAZIO Esito SENTENZA Materia PENSIONISTICA
Anno 2019 Numero 640 Pubblicazione 13/12/2019

Giudizio 75930 - sentenza pronunciata all’udienza del 15 aprile 2019

SENT.640/2019

Repubblica italiana

in nome del popolo italiano
la Corte dei conti
Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio
in persona del giudice monocratico Eugenio Musumeci ha pronunciato la seguente

sentenza

nel giudizio pensionistico iscritto nel registro di segreteria con il n° 75930

proposto da XX ed altri 22

tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandro Tarducci, Marco Noferi, Marco Antonio Vallini e Iacopo Tozzi (tutti del foro di Firenze), nonché elettivamente domiciliati a Roma in via del Casale Strozzi n° 31 presso lo studio dell’avv. Enrico Gamba (del foro di Roma);

contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dal responsabile pro tempore dell’ufficio Contenzioso Trattamento Economico del Centro Informatico Amministrativo Nazionale della Guardia di Finanza, nonché elettivamente domiciliato a Roma in via Rodolfo Lanciani n° 11 presso la sede di quell’ufficio;

Ministero dell’Interno, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dal direttore pro tempore del servizio Trattamento di Pensione e Previdenza della direzione centrale per le Risorse Umane del dipartimento della Pubblica Sicurezza, nonché elettivamente domiciliato a Roma in via Agostino Depretis n° 45/A presso la sede di quell’ufficio;

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Dario Marinuzzi (iscritto nell’elenco speciale annesso all’albo degli avvocati presso il tribunale di Roma), nonché elettivamente domiciliato a Roma in via Cesare Beccaria n° 29 presso l’Avvocatura centrale INPS.

§§§

1. Con ricorso depositato presso questa Sezione il 22 dicembre 2017 alcuni dipendenti pubblici hanno riassunto dinanzi alla Corte dei conti un giudizio che essi avevano originariamente proposto dinanzi al giudice amministrativo, ivi domandando di conservare, quale sistema di calcolo del rispettivo trattamento pensionistico, quello retributivo vigente anteriormente alla legge n° 335/1995: ciò sino alla completa attuazione del sistema di previdenza complementare pur previsto da quella medesima legge, quale c.d. secondo pilastro del complessivo sistema pensionistico.

In particolare gli odierni ricorrenti hanno evidenziato la penalizzazione derivante dal sistema di calcolo contributivo ad essi applicabile alla luce della rispettiva anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995, in luogo del previgente sistema retributivo, ed il parallelo rimedio che a quella penalizzazione sarebbe dovuto scaturire dalla possibilità di aderire ad un sistema di previdenza complementare, nel quale accantonare anche il trattamento di fine rapporto. Essi hanno altresì sottolineato taluni profili di illegittimità costituzionale della riforma introdotta con la legge n° 335/1995, alla quale sul finire degli anni Novanta avevano peraltro fatto sèguito norme di dettaglio in materia di previdenza complementare, tra cui un accordo quadro nazionale stipulato il 29 luglio 1999 (d’ora in poi: l’accordo quadro): senza che, però, le Amministrazioni presso cui lavoravano i ricorrenti stessi provvedessero concretamente a costituire i conseguenti fondi pensione.

Conclusivamente gli odierni ricorrenti hanno domandato l’accertamento del loro diritto al calcolo della rispettiva pensione secondo il sistema retributivo e la condanna delle Amministrazioni convenute e dell’INPS a risarcire il correlativo danno arrecato ai ricorrenti stessi, in via subordinata avendo riguardo anche a quanto previsto dall’art. 12 dell’accordo quadro: evidenziando come su tali pretese il giudice amministrativo avesse declinato la giurisdizione, in favore di questa Corte.

2. Con comparsa depositata l’8 febbraio 2018 si è costituito l’INPS, eccependo l’incompetenza territoriale di questa Sezione, atteso che nessuno degli odierni ricorrenti risultava residente nella regione Lazio, il proprio difetto di legittimazione passiva e, infine, la carenza di interesse ad agire in capo ai ricorrenti stessi, perché ancora in servizio; nonché evidenziando l’infondatezza delle pretese attoree, in punto di merito, e delle connesse doglianze di legittimità costituzionale.

3. Con memoria depositata il 16 febbraio 2018 si è costituito il Ministero dell’Interno, limitandosi ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva, alla luce della circostanza che tutti quanti gli odierni ricorrenti prestavano servizio nella Guardia di Finanza.

4. Con comparsa depositata il 23 febbraio 2018 si è costituita la Guardia di Finanza, per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (in sigla: MEF), eccependo la carenza di interesse ad agire in capo ai ricorrenti stessi, perché ancora in servizio; nonché evidenziando l’infondatezza delle pretese attoree, in punto di merito, e delle connesse doglianze di legittimità costituzionale.

Tali argomentazioni sono state ribadite dal MEF stesso, con memoria depositata il 1° marzo 2018.

5. Con memoria depositata il 14 gennaio 2019 parte attrice ha chiarito che tutti i ricorrenti appartenevano alla Guardia di Finanza. Alla luce di tale precisazione le originarie conclusioni attoree sono state ribadite nei confronti del MEF e dell’INPS; mentre è stata riconosciuta erronea l’estensione del contraddittorio nei riguardi del Ministero dell’Interno.

6. Dopo due rinvii finalizzati a trattare l’odierno giudizio insieme ad altri otto aventi analogo oggetto ed inframezzati dall’ordinanza n° 81/2018, all’udienza del 28 gennaio 2019 la causa è stata discussa dalle parti ivi comparse e trattenuta in decisione: venendo poi pronunciato, tramite lettura nell’udienza del 15 aprile di quello stesso anno, il dispositivo riportato in calce alla presente sentenza.

7. Preliminarmente la carenza di legittimazione passiva del Ministero dell’Interno è stata riconosciuta dai ricorrenti stessi: nessuno dei quali, invero, presta servizio presso quel Ministero.

Ad analoga conclusione deve pervenirsi anche nei confronti dell’INPS: essendo parimenti pacifico che nessuno dei ricorrenti ha ancora maturato il diritto a pensione; ed essendo altresì evidente come non competa a quell’ente previdenziale attuare il sistema di previdenza complementare delineato dalla legge n° 335/1995.

8. Inoltre la circostanza che quei medesimi ricorrenti non abbiano ancora maturato il diritto a pensione rende non attuale il loro interesse ad agire: rispetto sia al capo di domanda concernente il criterio di calcolo della futura pensione, sia alle pretese risarcitorie derivanti dall’omessa attuazione della previdenza complementare.

Tale conclusione, a cui è pervenuta già la Prima sezione giurisdizionale centrale d’appello con la sentenza n° 395/2018, risulta pressoché ovvia: posto che soltanto al momento del collocamento a riposo andrà calcolata la pensione stessa e, quindi, potrà stabilirsi se ed in qual misura eventuali inadempienze dell’Amministrazione di appartenenza abbiano inficiato la misura di quel trattamento di quiescenza. Mentre non può escludersi oggi che, ad una pur tardiva attuazione del c.d. secondo pilastro, venga posto successivo rimedio in via normativa o pattizia. Infine presuppone la “… cessazione del rapporto di lavoro …” anche l’art. 12 dell’accordo quadro, pur invocato dai ricorrenti stessi.

9. Tuttavia l’indubbia inadempienza del MEF, cioè dell’Amministrazione a cui costoro appartengono, giustifica una compensazione integrale delle spese di lite nei riguardi del MEF stesso.

Ad analoga conclusione deve pervenirsi anche tra i ricorrenti e l’INPS, viste le incertezze giurisprudenziali in tema di legittimazione passiva di quest’ultimo, in un giudizio pensionistico che lo veda convenuto unitamente all’Amministrazione di appartenenza del ricorrente. E lo stesso è a dirsi anche in riferimento al Ministero dell’Interno, che si è limitato ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva.

p.q.m.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio n° 75930, riassunto da XX ed altri 22 ricorrenti contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero dell’Interno e l’INPS:

1) dichiara la carenza di legittimazione passiva dell’INPS e del Ministero dell’Interno;

2) dichiara la carenza di interesse ad agire degli odierni ricorrenti in riferimento a tutte le domande da essi proposte;

3) compensa integralmente fra tutte le parti le spese di lite;

4) fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della presente sentenza.

Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 15 aprile 2019.

il giudice
(F.to: Eugenio Musumeci)

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 13.12.2019

p. Il Dirigente
F.to Dott. Alessandro Vinicola
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Re: Avvio del fondo pensionistico complementare

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promemoria ulteriore,

Sezione PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO Esito SENTENZA Materia PENSIONISTICA
Anno 2018 Numero 433 Pubblicazione 28/11/2018

OMISSIS

studio dell'Avv. Roberto Mandolesi

OMISSIS

P.Q.M.

La Corte dei Conti – Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l’appello nei termini di cui in motivazione.
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Re: Avvio del fondo pensionistico complementare

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questa sentenza tratta un diverso contesto ma sempre pensionistico, di cui al ricorso del 2010.


N.B.: - I ricorrenti erano rappresentati e difesi dall'avvocato Dario Caldato, con domicilio eletto presso lo studio Luigi Chilelli in Rom, Piazzale Clodio, 18;

1) - gli odierni esponenti chiedono l’accertamento del proprio diritto ad essere assoggettati al regime previdenziale retributivo, ovvero misto retributivo-contributivo con la quota retributiva calcolata fino alla data in cui verrà istituita la previdenza complementare per il personale militare, e la conseguente condanna delle Amministrazioni convenute al pagamento dei contributi previdenziali che i ricorrenti hanno pagato in eccesso.

Il TAR LAZIO con la sentenza 5919/2020 pubbl. il 04/06/2020 scrive:

2) - In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, trattandosi di controversia devoluta alla giurisdizione della Corte dei Conti ......
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Re: Avvio del fondo pensionistico complementare

Messaggio da Folgore77 »

panorama ha scritto: ven giu 05, 2020 8:16 pm questa sentenza tratta un diverso contesto ma sempre pensionistico, di cui al ricorso del 2010.


N.B.: - I ricorrenti erano rappresentati e difesi dall'avvocato Dario Caldato, con domicilio eletto presso lo studio Luigi Chilelli in Rom, Piazzale Clodio, 18;

1) - gli odierni esponenti chiedono l’accertamento del proprio diritto ad essere assoggettati al regime previdenziale retributivo, ovvero misto retributivo-contributivo con la quota retributiva calcolata fino alla data in cui verrà istituita la previdenza complementare per il personale militare, e la conseguente condanna delle Amministrazioni convenute al pagamento dei contributi previdenziali che i ricorrenti hanno pagato in eccesso.

Il TAR LAZIO con la sentenza 5919/2020 pubbl. il 04/06/2020 scrive:

2) - In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, trattandosi di controversia devoluta alla giurisdizione della Corte dei Conti ......
La CdC dice che è materia del TAR. Il TAR dice che è competenza della CdC. E tutti, chi più, chi meno, ammettono che c'è un enorme ed ingiustificato ritardo nell'avvio della previdenza complementare.
Un bruttissimo film che va avanti da anni.
Si ha la netta sensazione che, pur avendo ragione da vendere, stiano 'cavillando' in ogni modo perchè, se dessero ragione ai ricorrenti, per le casse dello Stato sarebbe una bella mazzata!
La cosa incredibile è contenuta in questo passaggio:
"Inoltre la circostanza che quei medesimi ricorrenti non abbiano ancora maturato il diritto a pensione rende non attuale il loro interesse ad agire: rispetto sia al capo di domanda concernente il criterio di calcolo della futura pensione, sia alle pretese risarcitorie derivanti dall’omessa attuazione della previdenza complementare".
Ma che belle parole! Peccato, però, che a pensione raggiunta (quindi con "interesse attuale ad agire"), il ricorso venga comunque respinto (da CdC e TAR)per incompetenza a trattare la materia...assurdo!!
Gli anni senza previdenza complementare intanto passano, e ci ritroviamo nella situazione surreale in cui dobbiamo attendere che la Cassazione si pronunci su CHI sia competente a trattare il ricorso sul risarcimento dei danno per il mancato avvio dei fondi!
Gente, io non ho più parole!!!
Una cosa è certa; a costo di arrivare in solitaria alla CEDU, ma qualcuno dovrà risarcire il danno.
panorama
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Re: Avvio del fondo pensionistico complementare

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Per la CEDU mi sembra che ha già fatto il tutto l'avv. Mandolesi qualche anno fa.
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Re: Avvio del fondo pensionistico complementare

Messaggio da Folgore77 »

panorama ha scritto: ven giu 05, 2020 9:35 pm Per la CEDU mi sembra che ha già fatto il tutto l'avv. Mandolesi qualche anno fa.
Ciao Panorama,
ancora no!! Siamo alla Cassazione.
Ti ho risposto anche nel forum GDF.
Saluti...e grazie per i continui aggiornamenti.
panorama
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Re: Avvio del fondo pensionistico complementare

Messaggio da panorama »

Si visto, Ok
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Re: Avvio del fondo pensionistico complementare

Messaggio da Folgore77 »

Una considerazione sull'argomento previdenza complementare.
Chi rientra nel sistema contributivo "puro", quindi tutti gli arruolati dall'01/01/1996, farebbero bene ad interessarsi alla questione mancato avvio dei fondi.
E lo dice uno che, da neo riformato in contributivo "puro", sta toccando con mano cosa vuol dire "prendere in base a quello che si è effettivamente versato", senza alcuna forma di previdenza complementare a colmare almeno una parte del gap previdenziale.
Si potrebbe stare giorni a discutere se sia giusta o meno questa enorme disparità di trattamento tra retributivo e contributivo, ma, il punto fondamentale, è che ci troviamo di fronte alla mancata applicazione di una Legge ("Dini") nella parte in cui si parla di avvio del "secondo pilastro previdenziale" (ovvero l'avvio dei fondi).
E se adesso potete permettervi di restarne indifferenti o di fare esporre altri ricorrenti, vi posso assicurare che non sarà per niente piacevole scoprire il calcolo basato sull'effettivo montante contributivo!
Quindi, nei modi che ritenete più opportuni, vi invito ad interessarvi alla questione, perché le cose sono 2: o lo Stato ci riconosce il sistema retributivo per gli anni di mancato avvio dei fondi, dal momento che non ha dato seguito ai dettami di una SUA norma, oppure ci spetta un risarcimento danni (sempre per lo stesso motivo)!
Ed il fatto che abbiamo ragione, non al 100% ma al 200% (!), lo dimostra la modalità con cui stanno affrontando i vari ricorsi depositati negli anni, adesso giunti in Cassazione.
Della serie: "Avete pienamente ragione, ma la competenza non è mia" con rimbalzo continuo di competenze tra gli organi amministrativi chiamati in causa.
panorama
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Re: Avvio del fondo pensionistico complementare

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allego un articolo di giornale datato 21 MARZO 2018 a seguito del mancato accoglimento del ricorso da parte della CdC per la mancata attivazione della pensione complementare con risarcimento dei danno.

Giusto per rinfrescare la memoria.

leggete e guardate anche il VIDEO del discorso dell'avv. MANDOLESI

https://www.avvocatomandolesi.it/defaul ... &Type=View
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Re: Avvio del fondo pensionistico complementare

Messaggio da Folgore77 »

panorama ha scritto: lun giu 15, 2020 3:44 pm allego un articolo di giornale datato 21 MARZO 2018 a seguito del mancato accoglimento del ricorso da parte della CdC per la mancata attivazione della pensione complementare con risarcimento dei danno.

Giusto per rinfrescare la memoria.

leggete e guardate anche il VIDEO del discorso dell'avv. MANDOLESI

https://www.avvocatomandolesi.it/defaul ... &Type=View
Proprio alla luce di quanto detto dal citato legale, io eviterei di aderire ad altre iniziative, almeno fino a quando la Cassazione non "deciderà chi dovrà decidere" sul risarcimento!
Piuttosto, mi stavo ponendo un quesito sul filone relativo all'avvio dei fondi.
Nel 2014 il Commissario ad Acta nominato dal TAR Lazio, inviò una 'missiva sollecitatoria' con la quale sollecitava l'avvio dell'attività negoziale.
Questo il link alla notizia:
https://www.grnet.it/news/economia/37-p ... -pubblica/
Il sollecito, naturalmente, non è stato raccolto e non è stata avviata alcuna attività negoziale.
Quindi, mi chiedo: ai fini della Legge Pinto, il periodo che va da quella missiva (2014) ad oggi, può essere ricompreso in una eventuale richiesta ex L. Pinto?
Il procedimento relativo all'avvio dei fondi, stante il mancato recepimento del sollecito, è ancora tecnicamente in corso?
panorama
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Re: Avvio del fondo pensionistico complementare

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Mettiamo il caso che l'avvocato deposita il ricorso alla CdC (quindi bisogna tirare fuori i primi soldi) e a Settembre 2020 la Corte di Cassazione dice che è competente il Tar che si fa? Poi bisognerà tirare fuori altri soldi per il TAR.

Identico problema potrebbe essere viceversa.

La sentenza della CdC di Bari che oggi viene tanta cantata, nell'ipotesi che la Corte di Cassazione afferma che la competenza invece è del TAR con un semplice Appello viene subito ribaltata e le persone hanno perso tempo e soldi dati.

Ma poi bisogna vedere da quando "eventualmente" il giudice farà decorrere la data del risarcimento che non potrà mai essere retrodatata al 1996, perché poi si inventeranno la "prescrizione" o che le casse dello Stato sono vuote.

Attenzione e attenzione.
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