Avvio del fondo pensionistico complementare

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Re: Avvio del fondo pensionistico complementare

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La colpa non è della politica ma dei Sindacati di allora e dai Cocer e dal Cocer Interforze ( e da coloro che ci stanno dentro da svariati anni a far data dal 1996 in poi se ne è rimasto qualcuno) che non hanno seguito più la problematica.


Angelo98
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Re: Avvio del fondo pensionistico complementare

Messaggio da Angelo98 »

Incredibile, qualcuno auspica ancora altri contenziosi sulla stessa questione, stavolta davanti alle Corti Europee! Mai vista una truffa così evidente e clamorosa, alimentata a dismisura proprio da tantissimi truffati consenzienti!
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Re: Avvio del fondo pensionistico complementare

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Il CdS annulla la sentenza del Tar Lazio sede di Roma n. 8114/2021, pubblicata l’8.7.2021, per:

- L’occorsa violazione dell’art. 73, co. 3, c.p.a. comporta la nullità della sentenza di primo grado per lesione del diritto di difesa, presidiato dagli artt. 24 e 111 Cost., concretandosi una delle tassative ipotesi di rimessione della causa al primo Giudice previste dall’art. 105, co. 1, c.p.a..

- Di conseguenza, in accoglimento del primo motivo d’appello, va annullata la sentenza impugnata e rimessa la causa ad altra sezione del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma (analogamente, del resto, in CdS, II, n. 8277/2021).
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Re: Avvio del fondo pensionistico complementare

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Il Tar Lazio dichiara il ricorso inammissibile presentato dalle sigle sindacali CO.NA.PO. Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco e del S.A.P. Sindacato Autonomo di Polizia.
I motivi leggeteli direttamente.
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Re: Avvio del fondo pensionistico complementare

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Il Tar Lazio dichiara il ricorso INAMMISSIBILE proposto da Confsal Vigili del Fuoco - Federazione Nazionale Autonoma Vigili del Fuoco.

Ormai coloro che si trovano in "navigazione", conviene che si ritirino facendo chiudere i ricorsi ancora pendenti e non definiti sia dal Tar che dal CdS.
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Re: Avvio del fondo pensionistico complementare

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Il Tar di Bolzano con la sentenza n. 135 (udienza pubblica del 27 aprile 2022) dichiara il ricorso inammissibile per le ragioni esposte in motivazione e, in particolare, per quanto attiene alla sola domanda di accertamento sub a) delle conclusioni formulate dai ricorrenti, per difetto di giurisdizione, trattandosi di materia devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti, davanti alla quale la medesima potrà essere riproposta con le modalità e nei termini di cui all’art. 11 cod. proc. amm..
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Re: Avvio del fondo pensionistico complementare

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il Tar per l’Umbria con la sentenza n. 294 ( udienza pubblica del 12 aprile 2022 ) in merito al ricorso dei ricorrenti, «tutti dipendenti ed ex dipendenti del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Polizia Penitenziaria>> che avevano chiesto risarcimento dei danni derivanti dalla mancata attivazione della previdenza complementare integrativa ai sensi dell’art. 26, c. 20, della legge n. 448/1998 e dell’art. 3, c. 2, del d.lgs. n. 252/2005, scrive quanto segue:

- Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti.

1) - In merito alla domanda risarcitoria formulata dai ricorrenti, poi, va richiamato quanto chiarito nella già citata sentenza del Consiglio di Stato n. 8440 del 2021, ove si precisa che il sistema della previdenza complementare è stato integralmente rimesso alle procedure di negoziazione e di concertazione, con la conseguenza che le Amministrazioni odierne appellate non hanno alcun autonomo obbligo di provvedere, non potendo unilateralmente disciplinare la materia, né, peraltro, sono previsti termini nei quali debba essere data attuazione alla detta previdenza complementare.

2) - Infine, la domanda risarcitoria formulata dagli odierni ricorrenti non può trovare fondamento nemmeno nella sentenza delle Sezioni unite della Cassazione da ultimo citata (Cass. civ., sez. un., 20 ottobre 2020, n. 22807), trattandosi di pronuncia che ha statuito solo sulla giurisdizione senza che ne derivi alcuna affermazione circa il merito del giudizio (anche su questo punto si vedano le considerazioni di Cons. Stato, sez. II, 20 dicembre 2021, n. 8440, cit.).

Concludendo con:

- dichiara il difetto di legittimazione passiva dell’INPS, dei Ministeri dell’Interno, della Giustizia e dell’Economia e delle finanze e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- dichiara il ricorso inammissibile.
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Re: Avvio del fondo pensionistico complementare

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Oggi il Tar Lazio pubblica n. 10 sentenze. Se qualcuno si riconosce d'aver partecipato in questi ricorsi con i legali citati qui sotto, questo è l'esito delle udienze del giorno 18/05/2022.

1) - Tar Lazio sentenza n. 6488 (ric. del 2022 presentato da una moltitudine di ricorrenti, appartenenti alle Forze di polizia, alle Forze armate, ai Corpi di polizia ad ordinamento militare) rappresentati e difesi dall'avvocato Michela Scafetta, ud. 18.05.2022,

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone;
- dichiara il ricorso improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, limitatamente ai sigg.ri A. D., M. J. S., V. U.;
- dichiara, quanto agli altri ricorrenti, il ricorso inammissibile, per carenza di legittimazione attiva;
- compensa le spese di lite, in ragione della definizione in rito, quanto alle posizioni dei sigg.ri A. D., M. J. S., V. U.;
- condanna i rimanenti ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, in favore delle resistenti Amministrazioni, in ragione di complessivi € 20.000,00 (euro ventimila/00), oltre accessori come per legge.


2) - Tar Lazio sentenza n. 6491 (ric. del 2022 presentato da una moltitudine di ricorrenti, appartenenti alla Guardia di Finanza) rappresentati e difesi dall'avvocato Roberto Mandolesi, ud. 18.05.2022,

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
dichiara il ricorso inammissibile, per carenza di legittimazione attiva.
Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, in favore delle resistenti Amministrazioni, in ragione di complessivi € 10.000,00 (euro diecimila/00), oltre accessori come per legge.


3) - Tar Lazio sentenza n. 6492 (ric. del 2022 presentato da una moltitudine di ricorrenti, appartenenti alle Forze Armate) rappresentati e difesi dall'avvocato Roberto Mandolesi, ud. 18.05.2022,

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il ricorso inammissibile, per carenza di legittimazione attiva.
Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, in favore delle resistenti Amministrazioni, in ragione di complessivi € 10.000,00 (euro diecimila/00), oltre accessori come per legge.


4) - Tar Lazio sentenza n. 6493 (ric. del 2021 presentato da una moltitudine di ricorrenti, dipendenti del Ministero dell’Economia e Finanza - Corpo della Guardia di Finanza) rappresentati e difesi dall'avvocato Ennio Cerio, ud. 18.05.2022,

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, per carenza di legittimazione attiva.
Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, in favore delle resistenti Amministrazioni, in ragione di complessivi € 20.000,00 (euro ventimila/00), oltre accessori come per legge.


5) - Tar Lazio sentenza n. 6494 (ric. del 2021 presentato da una moltitudine di ricorrenti, ex dipendenti del Ministero della Difesa, della Polizia di Stato, del Corpo dei Vigili del Fuoco, della Guardia di Finanza e della Polizia penitenziaria) rappresentati e difesi dall'avvocato Ennio Maria Carrozzini, ud. 18.05.2022,

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, per carenza di legittimazione attiva.
Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, in favore delle resistenti Amministrazioni, in ragione di complessivi € 10.000,00 (euro diecimila/00), oltre accessori come per legge.


6) - Tar Lazio sentenza n. 6502 (ric. del 2021 presentato da una moltitudine di ricorrenti, dipendenti del Ministero dell’Economia e Finanza - Corpo della Guardia di Finanza) rappresentati e difesi dall'avvocato Ennio Cerio, ud. 18.05.2022,

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, per carenza di legittimazione attiva.
Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, in favore delle resistenti Amministrazioni, in ragione di complessivi € 10.000,00 (euro diecimila/00), oltre accessori come per legge.


7) - Tar Lazio sentenza n. 6503 (ric. del 2021 presentato da una moltitudine di ricorrenti, dipendenti del Ministero dell’Economia e Finanza - Corpo della Guardia di Finanza) rappresentati e difesi dall'avvocato Ennio Cerio, ud. 18.05.2022,

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, per carenza di legittimazione attiva.
Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, in favore delle resistenti Amministrazioni, in ragione di complessivi € 15.000,00 (euro quindicimila/00), oltre accessori come per legge.


8) - Tar Lazio sentenza n. 6505 (ric. del 2021 presentato da una moltitudine di ricorrenti, dipendenti del Ministero dell’Economia e Finanza - Corpo della Guardia di Finanza) rappresentati e difesi dall'avvocato Ennio Cerio, ud. 18.05.2022,

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, per carenza di legittimazione attiva.
Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, in favore delle resistenti Amministrazioni, in ragione di complessivi € 5.000,00 (euro cinquemila/00), oltre accessori come per legge.

9) - Tar Lazio sentenza n. 6515 (ric. del 2022 presentato da una moltitudine di ricorrenti, Ufficiali e Sottufficiali in servizio permanente, in parte, presso la Capitaneria di Porto-Guardia Costiera, e, in parte, presso l’Aeronautica Militare - che, al momento del collocamento in pensione, saranno assoggettati al regime c.d. misto - retributivo/contributivo -, o a quello contributivo puro.) rappresentati e difesi dall'avvocato Mattia Niki Corso, ud. 18.05.2022,

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, per carenza di legittimazione attiva.
Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, in favore delle resistenti Amministrazioni, in ragione di complessivi € 5.000,00 (euro cinquemila/00), oltre accessori come per legge.


10) - Tar Lazio sentenza n. 6516 (ric. del 2022 presentato da una moltitudine di ricorrenti, appartenenti alla Guardia di Finanza) rappresentati e difesi dall'avvocato Roberto Mandolesi, ud. 18.05.2022,

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, per carenza di legittimazione attiva.
Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, in favore delle resistenti Amministrazioni, in ragione di complessivi € 10.000,00 (euro diecimila/00), oltre accessori come per legge.
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Re: Avvio del fondo pensionistico complementare

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Tar F.V.G. sentenza NON DEFINITIVA n. 244 + ORDINANZA COLLEGIALE n. 245 (ric. del 2021 presentato da un congruo nr. di ricorrenti, precisato di lavorare o aver lavorato alle dipendenze delle Forze Armate), rappresentati e difesi dagli avvocati Anissa Touijar e Viviana La Manna, ud. 25.05.2022,

Con la sentenza NON definitiva stabilisce:

DOMANDA

a) di accertare, “previa eventuale dichiarazione di incostituzionalità della L. 335/1995 in parte qua”, il loro diritto al sistema previdenziale retributivo o, in subordine, il diritto a detto sistema previdenziale fino al momento in cui sarà avviata la previdenza complementare per il personale militare;

b) di “condannare per l’effetto il Ministero della Difesa e l’INPS al risarcimento dei danni conseguenti al mancato tempestivo avvio delle necessarie procedure per la negoziazione e concertazione del trattamento di fine rapporto e della connessa e conseguente istituzione della previdenza complementare nella misura che l’Ill.mo Giudice adito vorrà individuare, il tutto oltre al pagamento delle spese, diritti e onorari della procedura, da attribuirsi ai sottoscritti avvocati anticipatari. Salvo ogni altro diritto.”.

GIUDIZIO PQM

a) dichiara inammissibili le domande di accertamento del diritto dei ricorrenti al sistema previdenziale retributivo o, in subordine, del diritto al sistema previdenziale retributivo fino al momento in cui sarà avviata la previdenza complementare per il personale militare, trattandosi di materia devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti, davanti alla quale le medesime potranno essere riproposte con le modalità e nei termini di cui all’art. 11 cod. proc. amm.;

b) sulla domanda risarcitoria provvede con separata ordinanza che disporrà altresì sulla regolamentazione delle spese di lite.


Con l'ORDINANZA COLLEGIALE sulla domanda risarcitoria stabilisce

- Quanto a questa seconda domanda il Collegio ritiene di dover dichiarare l’incompetenza del T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia, essendo invece territorialmente competente il T.A.R. per il Lazio, sede di Roma.

Inoltre, in merito a tale controversia veniva chiesto al citato TAR l'applicarsi il cd.foro speciale” del pubblico impiego dell’articolo 13, comma 2, cod.proc.amm..

Ma il Tar scrive quanto quì sotto:

1) - Nella fattispecie quindi il foro speciale del pubblico impiego non può trovare applicazione dato che alcuni dei ricorrenti sono cessati dal servizio (come essi stessi premettono alle loro doglianze); la circostanza che non tutti i ricorrenti siano dipendenti in servizio impedisce l’applicazione del criterio speciale e rende quindi applicabili i criteri generali (cfr. T.A.R. Campania, n. 6608/2021).

N.B.: come sempre, Vi invito nella lettura dell'unico allegato.
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Re: Avvio del fondo pensionistico complementare

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Il Tar F.V.G. - Trieste - con sentenza n. 284 (Ricorso del 2021) dichiara il ricorso inammissibile, presentato da dipendenti del Ministero della Difesa in servizio attivo nell’Arma dei Carabinieri - ruolo forestale e operativi presso Comandi/Nuclei /Uffici ubicati nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Egidio Lizza.
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Re: Avvio del fondo pensionistico complementare

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Il Tar Lazio con le sentenze n. 9834, 9843, 9844 e 9846 dichiara i ricorsi improcedibili, per sopravvenuta carenza di interesse. I ricorrenti erano rappresentati e difesi dall’avvocato Carmelo La Fauci Belponer.

Il citato TAR precisa per tutti:

Rileva, in tal senso, la dichiarazione depositata in atti a cura della parte ricorrente alla data del 20 giugno 2022, con la quale la sopravvenuta carenza d’interesse al ricorso viene ricongiunta all’approvazione dell’art. 1, commi 95 e 96 della Legge di Bilancio 30 dicembre 2021 n. 234, recante istituzione di un Fondo per la perequazione della previdenza FFAA (c.d. previdenza complementare).
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Re: Avvio del fondo pensionistico complementare

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Il Tar Lazio dichiara il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti – Ufficiali, Sottufficiali e Graduati delle Forze Armate in servizio -
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Giaguaro
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Re: Avvio del fondo pensionistico complementare

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La prev. complementare è stata una manna per i soliti legali. Basti vedere in internet e nel sito TAR le sentenze dello studio che ha raccolto oltre 3.000 ricorrenti a 135 euro ciascuno, per un ricorso che era palese fosse fuffa sin dall'inizio. Lo stesso studio che ha fatto 100 ricorsi individuali per gli aspiranti finanzieri, ricorsi palesemente impossibili tanto che ognuno dei ricorrenti è stato bastonato anche nelle spese legali.
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Re: Avvio del fondo pensionistico complementare

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Il Tar Lazio con sentenza resa pubblica il 02/11/2022, condanna i 24 ricorrenti della GdF, scrivendo:

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, per carenza di legittimazione attiva.
Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, in favore delle resistenti Amministrazioni, in ragione di complessivi € 10.000,00 (euro diecimila/00), oltre accessori come per legge.
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Re: Avvio del fondo pensionistico complementare

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Ancora un'altra sentenza del CdS che rigetta il ricorso dei ricorrenti –Ufficiali, Sottufficiali e Graduati delle Forze Armate in servizio.

Rif. Tar Lazio n. 10760/2022.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge; compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
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