AVANZAMENTO ED ASPETTATIVA
Forum dedicato agli operatori del comparto Sicurezza e Difesa in transito (o già transitati) all'impiego civile.
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AVANZAMENTO ED ASPETTATIVA
Messaggio da NOSTALGICO77 »
Buonasera a tutti,
volevo cortesemente porgere una domanda ai più esperti:
Sono attualmente in malattia (no aspettativa, sono ancora nell'arco dei 45 giorni di licenza straordinaria), è uscita aliquota di valutazione per avanzamento grado superiore al 31.12.2021 , in quel momento ero in servizio effettivo al 100%.
Verrò escluso dall'avanzamento se alla data odierna sono in malattia alla quale seguirà sicuramente aspettativa per patologia psichica? Oppure essendo idoneo alla data del 31.12.2021 verrò comunque promosso al grado superiore?
Ho cercato nel forum e su internet si parla di esclusione per aspettativa non inferiore ai 60 giorni, ma non mi è chiaro se è riferita alla presentazione della data di aliquota oppure a tutto il percorso di avanzamento.
Spero di essere stato abbastanza chiaro nell'espormi.
Ringrazio anticipatamente chiunque riesca a darmi informazioni
volevo cortesemente porgere una domanda ai più esperti:
Sono attualmente in malattia (no aspettativa, sono ancora nell'arco dei 45 giorni di licenza straordinaria), è uscita aliquota di valutazione per avanzamento grado superiore al 31.12.2021 , in quel momento ero in servizio effettivo al 100%.
Verrò escluso dall'avanzamento se alla data odierna sono in malattia alla quale seguirà sicuramente aspettativa per patologia psichica? Oppure essendo idoneo alla data del 31.12.2021 verrò comunque promosso al grado superiore?
Ho cercato nel forum e su internet si parla di esclusione per aspettativa non inferiore ai 60 giorni, ma non mi è chiaro se è riferita alla presentazione della data di aliquota oppure a tutto il percorso di avanzamento.
Spero di essere stato abbastanza chiaro nell'espormi.
Ringrazio anticipatamente chiunque riesca a darmi informazioni
Re: AVANZAMENTO ED ASPETTATIVA
Salve NOSTALGICO77,
riporto l'art, 1051
Impedimenti, sospensione ed esclusione
1. Non può' essere valutato per l'avanzamento il militare che ricopra la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato.
2. Non può' essere inserito nell'aliquota di avanzamento o valutato per l'avanzamento il personale militare:
a) rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo;
b) sottoposto a procedimento disciplinare da cui può' derivare una sanzione di stato;
c) sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado;
d) in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni.
3. Se eccezionalmente le autorità' competenti ritengono di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento, sospendono la valutazione, indicandone i motivi.
4. Se, durante i lavori della competente commissione d'avanzamento e prima della pubblicazione del quadro di avanzamento, il personale
militare si trova nelle situazioni previste dal comma 2, e' sospesa la valutazione o, se il quadro e' stato formato, il direttore generale del personale militare ne dispone la cancellazione.
5. Al militare e' data comunicazione della sospensione della valutazione e dei motivi che l'hanno determinata.
6. Nei riguardi del personale escluso dalle aliquote o dalla valutazione, per non aver maturato, per motivi di servizio o di salute, le condizioni di cui all'articolo 1050, ovvero escluso ai sensi del comma 2 o sospeso ai sensi dei commi 3 e 4, e' apposta riserva fino al cessare delle cause impeditive.
7. Al venir meno delle predette cause, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente, gli interessati sono inclusi nella prima aliquota utile per la valutazione o sono sottoposti a valutazione.
8. Il personale militare inserito nei ruoli del servizio permanente che e' stato condannato con sentenza definitiva a una pena non inferiore a due anni per delitto non colposo compiuto mediante comportamenti contrari ai doveri di fedeltà' alle istituzioni ovvero lesivi del prestigio dell'amministrazione e dell'onore militare e' escluso da ogni procedura di avanzamento e dalla possibilità di transito da un ruolo a un altro.
Saluti
riporto l'art, 1051
Impedimenti, sospensione ed esclusione
1. Non può' essere valutato per l'avanzamento il militare che ricopra la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato.
2. Non può' essere inserito nell'aliquota di avanzamento o valutato per l'avanzamento il personale militare:
a) rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo;
b) sottoposto a procedimento disciplinare da cui può' derivare una sanzione di stato;
c) sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado;
d) in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni.
3. Se eccezionalmente le autorità' competenti ritengono di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento, sospendono la valutazione, indicandone i motivi.
4. Se, durante i lavori della competente commissione d'avanzamento e prima della pubblicazione del quadro di avanzamento, il personale
militare si trova nelle situazioni previste dal comma 2, e' sospesa la valutazione o, se il quadro e' stato formato, il direttore generale del personale militare ne dispone la cancellazione.
5. Al militare e' data comunicazione della sospensione della valutazione e dei motivi che l'hanno determinata.
6. Nei riguardi del personale escluso dalle aliquote o dalla valutazione, per non aver maturato, per motivi di servizio o di salute, le condizioni di cui all'articolo 1050, ovvero escluso ai sensi del comma 2 o sospeso ai sensi dei commi 3 e 4, e' apposta riserva fino al cessare delle cause impeditive.
7. Al venir meno delle predette cause, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente, gli interessati sono inclusi nella prima aliquota utile per la valutazione o sono sottoposti a valutazione.
8. Il personale militare inserito nei ruoli del servizio permanente che e' stato condannato con sentenza definitiva a una pena non inferiore a due anni per delitto non colposo compiuto mediante comportamenti contrari ai doveri di fedeltà' alle istituzioni ovvero lesivi del prestigio dell'amministrazione e dell'onore militare e' escluso da ogni procedura di avanzamento e dalla possibilità di transito da un ruolo a un altro.
Saluti
Re: AVANZAMENTO ED ASPETTATIVA
Ad integrazione di cui sopra, al 31/12/2021 ti hanno segnalato all'avanzamento al grado superiore. Successivamente durante la valutazione se risulti essere in aspettativa per un periodo superiore a 60 giorni, verrai escluso dalla valutazione al grado superiore.
Saluti
Saluti
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Re: AVANZAMENTO ED ASPETTATIVA
Messaggio da NOSTALGICO77 »
Grazie mille per la disponibilità e la risposta.
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Re: AVANZAMENTO ED ASPETTATIVA
Messaggio da NOSTALGICO77 »
Se ho ben capito bisogna non essere in aspettativa per un periodo superiore a 60 giorni dal momento dell'inserimento in aliquota al 31.12.2021 fino alla chiusura della graduatoria di valutazione. Una volta pubblicata la stessa, si può anche essere in malattia o aspettativa superiore ai 60 giorni fino al decreto di promozione del grado.
Ancora una volta grazie per l'aiuto.
Ancora una volta grazie per l'aiuto.
Re: AVANZAMENTO ED ASPETTATIVA
Non devi essere in aspettativa per 60 gg sino alla pubblicazione dei quadri. Se raggiungi i 60 gg prima di tale pubblicazione, vieni pretermesso (cioè escluso) con apposita comunicazione che ti toglie dalla graduatoria.NOSTALGICO77 ha scritto: ↑ven gen 28, 2022 8:29 pm Se ho ben capito bisogna non essere in aspettativa per un periodo superiore a 60 giorni dal momento dell'inserimento in aliquota al 31.12.2021 fino alla chiusura della graduatoria di valutazione. Una volta pubblicata la stessa, si può anche essere in malattia o aspettativa superiore ai 60 giorni fino al decreto di promozione del grado.
Ancora una volta grazie per l'aiuto.
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Re: AVANZAMENTO ED ASPETTATIVA
Messaggio da NOSTALGICO77 »
Grazie Navy Seals e grazie anche a Mauri per le risposte,
devo resistere ancora un poco, speriamo che siano veloci,
devo resistere ancora un poco, speriamo che siano veloci,
Re: AVANZAMENTO ED ASPETTATIVA
Non sono d'accordo con quanto detto dai colleghi. Dal 2017 è stato introdotto l'art. 1051 bis che prevede l'avanzamento anche in caso di aspettativa superiore a 60 gg. Allego una circolare della difesa e attendo il parere dei colleghi. Saluti
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Re: AVANZAMENTO ED ASPETTATIVA
Da quello che ho capito leggendo la circolare se ti riformano e hai maturato i requisiti per la promozione prima della riforma ottieni comunque la promozione.NOSTALGICO77 ha scritto: ↑lun gen 31, 2022 11:55 am Grazie Navy Seals e grazie anche a Mauri per le risposte,
devo resistere ancora un poco, speriamo che siano veloci,
Re: AVANZAMENTO ED ASPETTATIVA
La domanda del collega si limitava a chiedere se in aspettativa sarebbe stato promosso o meno (e la risposta e NO). Schematizzando in modo molto semplice:
1. Se vai in aspettativa per almeno 60 gg PRIMA della pubblicazione del decreto di promozione, anche se avevi già maturato i requisiti, vieni escluso. Ecco perchè i decreti degli Ufficiali sono veloci, quelli della Truppa tardano pure anni
2. Se poi vieni riformato, verrai comunque promosso in base alla circolare menzionata.
Re: AVANZAMENTO ED ASPETTATIVA
Ciao cbr90075,
qualora il collega venga riformato ha diritto alla promozione al grado superiore come da circolare sopra riportata.
Se non viene riformato, leggi il punto 4 della circolare suddetta che, richiama il seguente art. 1051 comma 2 lettere a), b) e c) del Decreto Legislativo n. 66/2010.
2. Non può essere inserito nell'aliquota di avanzamento o valutato per l'avanzamento il personale militare:
a) rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo;
b) sottoposto a procedimento disciplinare da cui può derivare una sanzione di stato;
c) sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado;
d) in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni.
3. Se eccezionalmente le autorità' competenti ritengono di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento, sospendono la valutazione, indicandone i motivi.
4. Se, durante i lavori della competente commissione d'avanzamento e prima della pubblicazione del quadro di avanzamento, il personale militare si trova nelle situazioni previste dal comma 2, e' sospesa la valutazione o, se il quadro e' stato formato, il direttore generale del personale militare ne dispone la cancellazione.
5. Al militare e' data comunicazione della sospensione della valutazione e dei motivi che l'hanno determinata.
6. Nei riguardi del personale escluso dalle aliquote o dalla valutazione, per non aver maturato, per motivi di servizio o di salute, le condizioni di cui all'articolo 1050, ovvero escluso ai sensi del comma 2 o sospeso ai sensi dei commi 3 e 4, e' apposta riserva fino al cessare delle cause impeditive.
7. Al venir meno delle predette cause, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente, gli interessati sono inclusi nella prima aliquota utile per la valutazione o sono sottoposti a valutazione.
qualora il collega venga riformato ha diritto alla promozione al grado superiore come da circolare sopra riportata.
Se non viene riformato, leggi il punto 4 della circolare suddetta che, richiama il seguente art. 1051 comma 2 lettere a), b) e c) del Decreto Legislativo n. 66/2010.
2. Non può essere inserito nell'aliquota di avanzamento o valutato per l'avanzamento il personale militare:
a) rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo;
b) sottoposto a procedimento disciplinare da cui può derivare una sanzione di stato;
c) sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado;
d) in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni.
3. Se eccezionalmente le autorità' competenti ritengono di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento, sospendono la valutazione, indicandone i motivi.
4. Se, durante i lavori della competente commissione d'avanzamento e prima della pubblicazione del quadro di avanzamento, il personale militare si trova nelle situazioni previste dal comma 2, e' sospesa la valutazione o, se il quadro e' stato formato, il direttore generale del personale militare ne dispone la cancellazione.
5. Al militare e' data comunicazione della sospensione della valutazione e dei motivi che l'hanno determinata.
6. Nei riguardi del personale escluso dalle aliquote o dalla valutazione, per non aver maturato, per motivi di servizio o di salute, le condizioni di cui all'articolo 1050, ovvero escluso ai sensi del comma 2 o sospeso ai sensi dei commi 3 e 4, e' apposta riserva fino al cessare delle cause impeditive.
7. Al venir meno delle predette cause, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente, gli interessati sono inclusi nella prima aliquota utile per la valutazione o sono sottoposti a valutazione.
Re: AVANZAMENTO ED ASPETTATIVA
Buonasera a tutti, mi collego a questo post per illustarvi il mio dubbio chiedendovi cortesemente la vostra interpretazione:NavySeals ha scritto: ↑sab gen 07, 2023 10:43 amLa domanda del collega si limitava a chiedere se in aspettativa sarebbe stato promosso o meno (e la risposta e NO). Schematizzando in modo molto semplice:
1. Se vai in aspettativa per almeno 60 gg PRIMA della pubblicazione del decreto di promozione, anche se avevi già maturato i requisiti, vieni escluso. Ecco perchè i decreti degli Ufficiali sono veloci, quelli della Truppa tardano pure anni
2. Se poi vieni riformato, verrai comunque promosso in base alla circolare menzionata.
il 31.12.2022 risulto incluso nell'elenco dei Brigadieri (CC) del ruolo Sovrintendenti per l'avanzamento a Brig. Capo.
In data 7 novembre 2022 vado in malattia per un sinistro stradale in servizio e in data 15 novembre mi viene comunicato e notificato di essere in aspettativa da tale data.
Attualmente sono ancora in malattia e oggi vengo convocato in Ufficio per notifica delle note caratteristiche. Nella circostanza, il collega mi comunica che nonostante mi stia facendo firmare i documenti per l'avanzamento non sapeva se andrà a buon fine e quindi se trasmettere la documentazione perchè secondo la sua interpretazione dell'art 1051 C.O.M. potrei aver superato i 60 gg di aspettativa ma che comunque si sarebbe informato.
Entrambi sosteniamo che il conteggio dei giorni di aspettativa vada fatto fino al 31.12.2022 ma in considerazione che io non sono più rientrato in servizio dal 7 novembre il suo dubbio è che non vadano pure calcolati i giorni in corso in quanto facenti parte dell'aspettativa anno 2022.
Io, ho un altro dubbio ovvero che i giorni di aspettativa vadano calcolati nel periodo di valutazione ovvero dal 31.12.2022 al giorno della promozione a brig.ca.
Qualcuno mi sà dare qualche indicazione? Ringrazio anticipatamente.
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