Avanzamento di grado, aspettativa e riforma

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Avanzamento di grado, aspettativa e riforma

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Ricorso Straordinario al PdR perso.
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1) - fu inserito nell'aliquota di valutazione 31 dicembre 2013 per l'avanzamento ad anzianità al grado di Brigadiere, ai sensi dell'art. 1298 del d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

2) - la Commissione di Valutazione e Avanzamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri dispose, ai sensi dell'art. 1051, commi 2, lett. d), e 4 del sopracitato decreto legislativo n. 66/2010, la sospensione dalla valutazione del ricorrente, risultando trovarsi il medesimo nella posizione di aspettativa per un periodo superiore a 60 giorni.

3) - il Vice Brigadiere cessò dal servizio permanente per infermità e venne collocato in congedo assoluto, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi dell'art. 929, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 66/2010.

4) - in data 18 luglio 2015, il ricorrente chiese l'attribuzione del grado superiore di Brigadiere.

IL CdS precisa:

5) - L'avanzamento in carriera degli Ispettori e dei Sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri, nonché dei Sottufficiali delle Forze Armate, è riservato al solo personale in servizio permanente.

6) - Si osserva, inoltre, che nella normativa di specie non si rinvengono disposizioni volte a disciplinare l'avanzamento ad anzianità o a scelta del personale militare posto nelle categorie del congedo.

7) - In merito si richiama, a conforto, la giurisprudenza amministrativa in materia, secondo la quale "condizione necessaria per il conferimento delle promozioni è la persistenza attuale del rapporto di servizio, posto che finalità precipua delle promozioni stesse è la migliore utilizzazione del personale, nell'interesse dell'amministrazione". Ne consegue l'impossibilità di promuovere il dipendente collocato a riposo nel corso della procedura di promozione, anche quando la promozione stessa decorra da data anteriore a quella della risoluzione del rapporto.

8) - Ciò posto, si rileva che il Vice Brigadiere P.., inserito nell'aliquota di valutazione 31 dicembre 2013 per l'avanzamento ad anzianità al grado di Brigadiere, venne collocato in aspettativa per infermità a decorrere dal 17 marzo 2014.

9) - Successivamente, con verbale n. …. del 1° luglio 2015, la Prima Commissione Medica Ospedaliera del D.M.M.L. di Roma giudicò il Vice Brigadiere: "Non idoneo permanentemente a SMI nei CC in modo assoluto. Omissis

10) - Avendo dichiarato il Vice Brigadiere P.. di voler rinunciare al transito nelle corrispondenti aree funzionali e nelle rispettive posizioni economiche del personale civile della Difesa, ………….., nei confronti del Sovrintendente venne disposta la cessazione dal servizio permanente per infermità, con il conseguente collocamento in congedo assoluto, a decorrere dal 1° luglio 2015 - data del suddetto giudizio medico legale -, ai sensi dell'art. 929, comma 1, lett. a), del d. lgs. n. 66/2010.

N.B.: rileggi il punto n. 7 ( p.s.: non si capisce cosa c'entrano i motivi del punto n. 10, rebus)

Cmq. leggete attentamente tutto il Parere del CdS
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201801543 - Public 2018-06-15 -

Numero 01543/2018 e data 15/06/2018 Spedizione


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 18 aprile 2018


NUMERO AFFARE 01040/2016

OGGETTO:
Ministero della difesa.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Enrico P.., contro Ministero della difesa, Direzione Generale della previdenza militare, avverso la determinazione n. 1031/7-1-AV/DOC in data 23 ottobre 2014 del Comando Legione Carabinieri Lazio nonché avverso la determinazione M_D GMIL 0486202 datata 4 agosto 2015 del Ministero della difesa - Direzione Generale della previdenza militare, II Reparto - 5^ Divisione, in materia di esecuzione della valutazione di avanzamento riferita all'aliquota 31 dicembre 2013;

LA SEZIONE
Vista la relazione n. 162635 del 16/03/2016, con cui il Ministero della difesa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesco Paolo Tronca;


Premesso e considerato.

Il Vice Brigadiere dell'Arma dei Carabinieri fu inserito nell'aliquota di valutazione 31 dicembre 2013 per l'avanzamento ad anzianità al grado di Brigadiere, ai sensi dell'art. 1298 del d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

Con verbale n. 86/9 del 17 ottobre 2014 la Commissione di Valutazione e Avanzamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri dispose, ai sensi dell'art. 1051, commi 2, lett. d), e 4 del sopracitato decreto legislativo n. 66/2010, la sospensione dalla valutazione del ricorrente, risultando trovarsi il medesimo nella posizione di aspettativa per un periodo superiore a 60 giorni.

La suddetta determinazione venne comunicata al ricorrente con nota n. 1031/7-1-AV/DOC del 23 ottobre 2014 del Comando Legione Carabinieri Lazio, notificata al ricorrente il successivo 30 ottobre 2014.

Con decreto dirigenziale n. 3786 del 4 settembre 2015, il Vice Brigadiere cessò dal servizio permanente per infermità e venne collocato in congedo assoluto, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi dell'art. 929, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 66/2010.

Con istanza del 13 luglio 2015, assunta a protocollo in data 18 luglio 2015, il ricorrente chiese l'attribuzione del grado superiore di Brigadiere.

Tale richiesta venne respinta con l’impugnata nota del 4 agosto 2015, notificata all'interessato in data 17 agosto 2015.

Con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in epigrafe il ricorrente assume, in sostanza, che la determinazione impugnata sarebbe viziata da difetto di motivazione, in quanto si limiterebbe a richiamare genericamente l'art. 1051 del d. lgs- 15 marzo 2010, n. 66, senza fornire ulteriori chiarimenti in merito.

Con la relazione istruttoria in epigrafe il Ministero riferente ha eccepito l’irricevibilità del ricorso per tardività e la sua inammissibilità sotto il profili del difetto di notifica ad almeno un controinteressato.

Il medesimo dicastero si è, inoltre, espresso per l’infondatezza del presente gravame.

La Sezione ritiene di poter prescindere dalle eccezioni di rito poiché il ricorso risulta infondato nel merito.

L'avanzamento in carriera degli Ispettori e dei Sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri, nonché dei Sottufficiali delle Forze Armate, è riservato al solo personale in servizio permanente. Si evidenzia, infatti, che le procedure attinenti allo sviluppo di carriera vengono attivate in relazione a un preordinato assetto organizzativi dell'Amministrazione militare di appartenenza.

Si osserva, inoltre, che nella normativa di specie non si rinvengono disposizioni volte a disciplinare l'avanzamento ad anzianità o a scelta del personale militare posto nelle categorie del congedo.

In merito si richiama, a conforto, la giurisprudenza amministrativa in materia, secondo la quale "condizione necessaria per il conferimento delle promozioni è la persistenza attuale del rapporto di servizio, posto che finalità precipua delle promozioni stesse è la migliore utilizzazione del personale, nell'interesse dell'amministrazione". Ne consegue l'impossibilità di promuovere il dipendente collocato a riposo nel corso della procedura di promozione, anche quando la promozione stessa decorra da data anteriore a quella della risoluzione del rapporto.

Ciò posto, si rileva che il Vice Brigadiere P.., inserito nell'aliquota di valutazione 31 dicembre 2013 per l'avanzamento ad anzianità al grado di Brigadiere, venne collocato in aspettativa per infermità a decorrere dal 17 marzo 2014.

Pertanto, la Commissione di Valutazione, ai sensi dell'art. 1051, commi 2, lett. d), e 4 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, ritenne correttamente di dover sospendere la valutazione del Sovrintendente.

Successivamente, con verbale n. A11502844 del 1° luglio 2015, la Prima Commissione Medica Ospedaliera del D.M.M.L. di Roma giudicò il Vice Brigadiere: "Non idoneo permanentemente a SMI nei CC in modo assoluto. Da collocare in congedo assoluto. SI reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile dell'A.D. (legge 266/99). Controindicato l'impiego in incarichi particolarmente stressanti. (RIF.TOT PSI)".

Avendo dichiarato il Vice Brigadiere P.. di voler rinunciare al transito nelle corrispondenti aree funzionali e nelle rispettive posizioni economiche del personale civile della Difesa, di cui al Decreto Interministeriale 18 aprile 2002, recante disposizioni attuative dell'art. 14, comma 5, della l. 28 luglio 1999, n. 266, ora trasfuso nell'art. 930 del d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66, nei confronti del Sovrintendente venne disposta la cessazione dal servizio permanente per infermità, con il conseguente collocamento in congedo assoluto, a decorrere dal 1° luglio 2015 - data del suddetto giudizio medico legale -, ai sensi dell'art. 929, comma 1, lett. a), del d. lgs. n. 66/2010.

A seguito di tanto, come previsto dall'art. 1051, comma 7 del d. lgs. n. 66/2010, secondo le cui disposizioni: "Al venir meno delle predette cause, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente, gli interessati sono inclusi nella prima aliquota utile per la valutazione o sono sottoposti a valutazione", il Vice Brigadiere in congedo assoluto Enrico P.. non riuniva più i requisiti per essere sottoposto a valutazione ai fini dell'avanzamento al grado superiore.

Da quanto sopra esposto, non si rinviene alcun vizio di legittimità nell'operato dell'Amministrazione e pertanto le doglianze del ricorrente risultano infondate.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.




L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco Paolo Tronca Gerardo Mastrandrea




IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà


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