Porgendo i migliori auguri per un sereno Capodanno ed un auspicato migliore 2022 pongo il seguente quesito al fine di condividere certezze ed incertezze, esperienze e cognizioni:
Per il personale GDF già cessato dal servizio e collocato in congedo, qual'è l'autorità gerarchica avente potestà disciplinare PER L'AVVIO del procedimento disciplinare di Stato a seguito di conclusione di procedimento penale, soprattutto, quale norma applicabile assegna tale podestà?
Qual'è l'autorità deputata alla DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO?
Nel caso di due colleghi coimputati, uno in servizio ed uno in congedo, con inchiesta disciplinare congiunta le autorità sopra indicate sono le medesime oppure sono diverse?
Temo che su tali aspetti vi sia ampia e grande confusione e sarebbe utile chiarire assieme tali aspetti per il personale che dovesse trovarsi in tale contesto.
Grazie per ogni intervento e per ogni confronto restando gradito oltre che il riscontro pubblico anche quello via email personale.
Cordiali saluti
AUTORITA' COMPETENTE AVVIO PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DI STATO PERSONALE IN CONGEDO
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Re: AUTORITA' COMPETENTE AVVIO PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DI STATO PERSONALE IN CONGEDO
buongiorno aeronatica,
per il personale in servizio il titolare dell'azione disciplinare è sicuramente il Comandante Regionale (Comandante di Corpo), per il personale congedato e ancora militare, presumo sia lo stesso. il dubbio nasce se dalla sentenza penale da cui nasce il procedimento disciplinare, sia disposta la degradazione militare ovvero l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, quindi prima ancora dell'avvio del procedimento disciplinare, non si è più miliari.
buon anno a tutti.
per il personale in servizio il titolare dell'azione disciplinare è sicuramente il Comandante Regionale (Comandante di Corpo), per il personale congedato e ancora militare, presumo sia lo stesso. il dubbio nasce se dalla sentenza penale da cui nasce il procedimento disciplinare, sia disposta la degradazione militare ovvero l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, quindi prima ancora dell'avvio del procedimento disciplinare, non si è più miliari.
buon anno a tutti.
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- Affidabile
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Re: AUTORITA' COMPETENTE AVVIO PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DI STATO PERSONALE IN CONGEDO
Messaggio da aeronatica »
Signori, buon anno a tutti.
Grazie per i riscontri forniti.
Concordo parzialmente ma alcuni profili ritengo siano da approfondire.
Tornerò sull'argomento per chiarire e confrontare i miei convincimenti dato che in questo momento per me non è opportuno approfondire pubblicamente.
Nel frattempo auguro ogni bene a tutti.
Grazie per i riscontri forniti.
Concordo parzialmente ma alcuni profili ritengo siano da approfondire.
Tornerò sull'argomento per chiarire e confrontare i miei convincimenti dato che in questo momento per me non è opportuno approfondire pubblicamente.
Nel frattempo auguro ogni bene a tutti.
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Re: AUTORITA' COMPETENTE AVVIO PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DI STATO PERSONALE IN CONGEDO
Messaggio da naturopata »
Al di là delle circolari interne, la 241 che è una legge è chiara:
Art. 8 L 241-1990 (Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento)
1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l'amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;
d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.
Difatti dal sito Difesa:
5. Chi è il Responsabile del procedimento?
Il Responsabile è comunque sempre indicato nella comunicazione di avvio del procedimento.
Poi, il COM all'art. 1378.
Detto ciò, tuttavia dalla Legge 241 non c'è alcun vincolo specifico a determinate figure e quindi il Giudice, anche quand'anche qualche amm.ne individui un soggetto diverso da quello magari individuato in qualche circolare o anche dal COM (di rango inferiore alla 241 in quanto D.Lgs.) o desunto con altri percorsi di derivazione indiretta, dirà (potrà dire se lo sa) che il soggetto è quello indicato dall'amministrazione e/o comunque delegato dall'autorità responsabile in base all'art. 8 lettera c) della 241/90. Un pò come la filosofia inutle sulla destituzione non firmata dal com.te generale e demandata al com.te in seconda.
Art. 8 L 241-1990 (Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento)
1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l'amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;
d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.
Difatti dal sito Difesa:
5. Chi è il Responsabile del procedimento?
Il Responsabile è comunque sempre indicato nella comunicazione di avvio del procedimento.
Poi, il COM all'art. 1378.
Detto ciò, tuttavia dalla Legge 241 non c'è alcun vincolo specifico a determinate figure e quindi il Giudice, anche quand'anche qualche amm.ne individui un soggetto diverso da quello magari individuato in qualche circolare o anche dal COM (di rango inferiore alla 241 in quanto D.Lgs.) o desunto con altri percorsi di derivazione indiretta, dirà (potrà dire se lo sa) che il soggetto è quello indicato dall'amministrazione e/o comunque delegato dall'autorità responsabile in base all'art. 8 lettera c) della 241/90. Un pò come la filosofia inutle sulla destituzione non firmata dal com.te generale e demandata al com.te in seconda.
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