Ausiliaria, incencivi e cessazione dal servizio anticipato

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Ausiliaria, incencivi e cessazione dal servizio anticipato

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Di queste sentenze ne sono state pubblicate diverse e tutte dello stesso tenore e finalità ed anche con stesso giudizio negativo.

N.B.: la Corte dei Conti d'Appello circa la "domanda" - in via subordinata la rimessione degli atti alle Sezioni Riunite di questa Corte dei conti al fine di dirimere il contrasto in giurisprudenza -, così si pronuncia:

1) - In merito alla richiesta di rimessione della questione controversa alle Sezioni Riunite di questa Corte dei conti, si deve osservare che la giurisprudenza si è ormai consolidata nel senso sopra esposto, per cui non è ravvisabile alcun contrasto.

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SECONDA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 660 27/06/2016
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SECONDA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 660 2016 PENSIONI 27/06/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE

composta dai magistrati:
Luciano CALAMARO Presidente
Piero Carlo FLOREANI Consigliere
Luigi CIRILLO Consigliere
Francesca PADULA Consigliere
Marco SMIROLDO Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull’appello iscritto al n. 35941 del registro di segreteria proposto da Q. Gianni elettivamente domiciliato in Roma, alla Via San Tommaso d’Aquino n. 116, presso lo studio degli avvocati Carlo e Francescantonio Borrello che lo rappresentano e difendono

contro
l’INPDAP, ora INPS in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Mangiapane, Maria Passarelli, Luigi Caliulo e Lidia Carcavallo, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29

contro
il Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., domiciliato ex lege presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12

avverso
la sentenza della Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto, n. 325/2009 depositata il 21 aprile 2009.
Esaminati gli atti e i documenti di causa.

Uditi nella pubblica udienza del 17 marzo 2016 il relatore, Presidente Luciano Calamaro, l’avvocato Carlo Borrello e l’avvocato Carcavallo per l’INPS.

Ritenuto in
FATTO

Con il ricorso in primo grado l’odierno appellante, collocato in ausiliaria ai sensi dell’art. 43, comma 5, della legge 1 dicembre 1986 n. 224, lamentava l’omessa applicazione in sede di determinazione pensionistica dei benefici di cui al comma 3, lettera a) del medesimo articolo.

Sosteneva, in base alla richiamata normativa, di aver diritto all’inclusione nella pensione di tutti i benefici economici conseguiti dal personale in servizio di pari grado e anzianità nel periodo intercorrente tra il collocamento in ausiliaria ed il raggiungimento del limite di età, ivi compresi gli incrementi retributivi.

L’impugnata sentenza ha respinto il ricorso compensando le spese di lite nella considerazione che l’ordinamento non consente l’invocata estensione, alla stregua anche della giurisprudenza formatasi in appello.

Avverso la suddetta pronuncia ha proposto appello l’interessato.

Con l’unico articolato motivo l’appellante si duole della illegittimità della sentenza stante l’erronea interpretazione ed applicazione della normativa di cui all’art. 43, commi 3, 4 e 5, della legge n. 224/1986 e all’articolo 5 della legge 404 del 1990.

Al riguardo sostiene:

- la ratio dell'articolo 43 legge 224/89, come integrato dall' articolo 5 della legge 404/90, è quella di riconoscere come raggiunti teoricamente i limiti di età, per essere collocati a riposo, anche se alla suddetta soglia mancano al massimo quattro anni. Dal tenore letterale del richiamato articolo 43 emerge che la disciplina in esso racchiusa costituisce un incentivo a favore degli Ufficiali che desiderino cessare dal servizio in anticipo sul limite di età, riconoscendo ad essi gli stessi benefici che avrebbero ottenuto qualora fossero rimasti in servizio fino al compimento di detto limite di età;

- il comma 3 dell'articolo 43 legge 224/86 prevede che agli Ufficiali
interessati, ossia sia coloro che "cessano dalla posizione di aspettativa per riduzione dei quadri", sia quelli che come il ricorrente hanno chiesto ed ottenuto il collocamento in ausiliaria ai sensi del 5° comma, competono, " in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante: a) il trattamento pensionistico e l'indennità di buonuscita che agli stessi sarebbero spettati qualora fossero rimasti in servizio fino al limite di età, compresi gli aumenti periodici ed i passaggi di classe e di stipendio". Si tratta di una norma che consente, ad avviso del ricorrente, perequazioni future e che con l'espressione "in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante" estende vantaggi ad altri già concessi stante la locuzione " qualora fossero rimasti in servizio fino al limite di età";

- in tale contesto va inserito l'articolo 5 della legge 404/90 che ha aggiunto al comma 5 dell'articolo 43 il seguente periodo: " le cessazioni dal servizio di cui al presente comma sono equiparate a tutti gli effetti a quelle per il raggiungimento del limite di età". Si tratta di una cerniera all'intero sistema delineato dalla normativa sopra richiamata. La finalità primaria cui si ispira l'enunciato normativo attiene all'intento compensativo dell'anticipato collocamento a riposo in posizione di ausiliaria e nella conseguente impossibilità per l'Ufficiale di accedere ai gradi più elevati.

Alla stregua delle suddette considerazioni viene invocato l’accoglimento dell’appello con ogni conseguenza di legge.

Nel delineato contesto caratterizzato da numerose pronunce favorevoli alla interpretazione sopra sostenuta, prosegue l’appellante, sono state pubblicate talune sentenze della Prima Sezione Centrale di Appello di questa Corte che hanno disatteso le suestese argomentazioni sulla base di una esegesi non aderente al tenore letterale del contesto normativo di riferimento.

Viene chiesta, conseguentemente, in via subordinata la rimessione degli atti alle Sezioni Riunite di questa Corte dei conti al fine di dirimere il contrasto in giurisprudenza.

Con vittoria di spese e onorari.

L’INPS si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 15 febbraio 2016.

Deduce l’inammissibilità dell’appello per omessa specificazione dei motivi sui quali si fonda il gravame per violazione dell’articolo 98 del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038 e confuta nel merito le pretese di controparte alla stregua della prevalente giurisprudenza di questa Corte.

Sulla richiesta di rimessione alle Sezioni riunite evidenzia che manca in materia un contrasto orizzontale in giurisprudenza, circostanza che impedisce di aderire alla istanza dell’appellante.

In subordine eccepisce la prescrizione quinquennale dei ratei arretrati.

Con il favore delle spese.

Alla odierna udienza l’avvocato Borrello ha insistito per l’accoglimento dell’appello cui si è opposto l’avvocato Carcavallo.

Considerato in
DIRITTO

L’articolo 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224 prevede che:
“1. Gli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in aspettativa per riduzione di quadri ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, permangono in tale posizione fino al raggiungimento del limite di età per essi stabilito dalle vigenti norme sullo stato giuridico.

2. Agli stessi competono al 95 per cento, in aggiunta a qualsiasi beneficio spettante, gli assegni previsti nel tempo per i pari grado in servizio. Agli stessi ufficiali competono, altresì, l'indennità integrativa speciale e la quota aggiuntiva di famiglia nelle misure intere.

3. Agli ufficiali che cessano dalla posizione di aspettativa per riduzione di quadri competono, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante:

a) il trattamento pensionistico e l'indennità di buonuscita che agli stessi sarebbero spettati qualora fossero rimasti in servizio fino al limite di età, compresi gli aumenti periodici ed i passaggi di classe di stipendio;

4. Gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri possono chiedere di cessare dal servizio permanente a domanda. In tal caso ad essi competono, all'atto della cessazione dal servizio, il trattamento pensionistico, le indennità e i benefici di cui al precedente comma 3.

5. Il Ministro della difesa e il Ministro delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno facoltà, in relazione alle esigenze di servizio, di disporre il collocamento in ausiliaria degli ufficiali che ne facciano domanda e si trovino a non più di quattro anni dal limite di età. Ai predetti ufficiali si applicano le norme di cui al secondo periodo del precedente comma 4. Le cessazioni dal servizio di cui al presente comma sono equiparate a tutti gli effetti a quelle per il raggiungimento dei limiti di età…”.

Il comma 4 dell’articolo 43 della legge n. 224 del 1986, che riguarda gli ufficiali in aspettativa per riduzione dei quadri, cessati a domanda anticipatamente rispetto al compimento del limite di età, contiene riferimento esplicito al momento della cessazione, come individuazione statica del “dies a quo” del computo del beneficio, circostanza che induce ad escludere perequazioni future, non essendo peraltro consentite riliquidazioni non previste da alcuna disposizione normativa.

Medesima considerazione va svolta per il comma 5, che si riferisce agli ufficiali, anch’essi cessati a domanda, cui mancano quattro anni al raggiungimento del limite di età, che richiama il precedente comma 4.

La previsione “qualora fossero rimasti in servizio fino al limite di età”, di cui all’articolo 43 comma 3 richiamato dal comma 4, ed implicitamente dal comma 5, va interpretata con il riferito ancoraggio al momento della cessazione; per le posizioni di cui ai commi 4 e 5, quindi, spettano classi e scatti maturandi nel periodo intervallare, dalla cessazione al raggiungimento del limite di età, calcolati sul trattamento di attività percepito all’atto della cessazione stessa, con esclusione degli aumenti stipendiali (si vedano Sez. II, nn.504 del 6/8/2015; 209 del 18.06.2008; 220 del 25.06.2008, 229 del 09.07.2008, 138 del 22.04.2010 e 62 del 12.02.2013 ; id. Sez. I, n. 33 del 29.01.2009; id. Sez. III. n. 249 del 30.04.2014).

In dette attribuzioni si sostanziano i vantaggi economici dalla normativa di sfollamento dei quadri delle Forze Armate.

Lo stesso significato va attribuito al comma 5, in questione, nella parte (aggiunta dall’articolo 5 della legge 27 dicembre 1990, n. 404) secondo cui “Le cessazioni dal servizio…sono equiparate a tutti gli effetti a quelle per il raggiungimento dei limiti di età”, tenuto conto che l'effettivo contenuto precettivo delle singole disposizioni va enucleato tenendo conto, oltre che del dato letterale, anche delle indicazioni che si desumono dalla sistema della disciplina di settore.

La richiamata disposizione (articolo 43, comma 5) non ha inteso prevedere una equiparazione piena, in termini pensionistici, tra personale collocato a riposo a domanda e transitato nella categoria dell’ausiliaria e personale ancora in servizio, ancorché in posizione di aspettativa per riduzione di quadri, che cessa al compimento del limite di età (articolo 43, comma 3).

Il criterio di liquidazione più favorevole (comma 3), per gli appartenenti alla categoria da ultimo indicata, si giustifica in quanto nel periodo di aspettativa per riduzione di quadri, rientrante comunque nel servizio permanente, spetta (comma 2) il 95% degli assegni previsti nel tempo per i pari grado in servizio, ivi compresi i miglioramenti contrattuali , fino, ovviamente, al raggiungimento del limite di età.

Si tratta di una posizione ben diversa rispetto alla categoria di coloro (commi 4 e 5) che siano cessati anticipatamente a domanda e collocati nell’ausiliaria, i quali non hanno affatto percepito gli aumenti stipendiali dei quali chiedono la valorizzazione, benefici che non erano neanche conoscibili al momento della cessazione.

In merito alla richiesta di rimessione della questione controversa alle Sezioni Riunite di questa Corte dei conti, si deve osservare che la giurisprudenza si è ormai consolidata nel senso sopra esposto, per cui non è ravvisabile alcun contrasto.

Per le esposte considerazioni, l’appello va respinto in quanto infondato. Tenuto conto dei precedenti contrasti giurisprudenziali sulla questione controversa, reputa il Collegio equo compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale respinge l’appello in epigrafe.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 marzo 2016.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(Luciano CALAMARO)
f.to Luciano CALAMARO

Depositata in Segreteria il 27 giugno 2016

IL DIRIGENTE
(dott.ssa Daniela D’Amaro)
f.to Daniela D’Amaro


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