Ausiliaria e cassa sottufficiali

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ver21
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Ausiliaria e cassa sottufficiali

Messaggio da ver21 »

Perché quando le Polizie civili hanno qualche beneficio in più i militari e le FFPP militari pretendono lo stesso trattamento e giustamente lo ottengono mentre noi della PS e PP non abbiamo gli stessi diritti e cioè la cassa sottufficiali e l'ausiliaria?!
Che fanno i sindacati nostri dormono da 40 anni?!
Non lo trovo per niente giusto!
Senza parlare della disparità che hanno gli appartenenti delle FFPP con i VVFF


oreste.vignati
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Re: Ausiliaria e cassa sottufficiali

Messaggio da oreste.vignati »

Concordo siamo tutti uguali, ma qualcuno è più uguale.
panorama
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Re: Ausiliaria e cassa sottufficiali

Messaggio da panorama »

per ver21,

Per quanto riguarda la Cassa Sottufficiali pagata al personale militare e da te citata, sappi che, ai militari mensilmente viene trattenuta "OBBLIGATORIAMENTE" e non facoltativamente "a domanda" una determinata somma sin dalla data di ingresso e in base al grado rivestito. Per tanto, non sono altro che delle somme di "danaro personale" trattenute e poi restituite, praticamente è come un salvadanaio che poi ti ritrovi a fine servizio.
Non viene pagata tanto per, ma, perché sono soldi propri.
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Re: Ausiliaria e cassa sottufficiali

Messaggio da ver21 »

Per Panorama,
E dell'ausiliaria che mi dici?!
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GERRY54
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Re: Ausiliaria e cassa sottufficiali

Messaggio da GERRY54 »

panorama ha scritto: gio lug 25, 2019 1:20 pm per ver21,

Per quanto riguarda la Cassa Sottufficiali pagata al personale militare e da te citata, sappi che, ai militari mensilmente viene trattenuta "OBBLIGATORIAMENTE" e non facoltativamente "a domanda" una determinata somma sin dalla data di ingresso e in base al grado rivestito. Per tanto, non sono altro che delle somme di "danaro personale" trattenute e poi restituite, praticamente è come un salvadanaio che poi ti ritrovi a fine servizio.
Non viene pagata tanto per, ma, perché sono soldi propri.
si è vero la cassa sottufficiali come quella ufficiali è una buona iniziativa e vantaggiosa in quanto il calcolo non avviene secondo quanto versato ma in base agli anni e all'ultimo stipendio percepito
ver21
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Re: Ausiliaria e cassa sottufficiali

Messaggio da ver21 »

È inutile girarci intorno è evidente che c'è un trattamento di favore verso i militari e le FFPP militari e chi lo nega è un ipocrita
panorama
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Re: Ausiliaria e cassa sottufficiali

Messaggio da panorama »

Ausiliaria o Moltiplicatore

articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 (concetto Militari e non)

Ai fini della corretta interpretazione della norma, non può prescindersi dalla considerazione del contesto in cui essa è collocata, cioè a dire quello dell’armonizzazione del trattamento pensionistico del personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nonché del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

In questa prospettiva di armonizzazione dei trattamenti, il comma 7, in esame, ha previsto sostanzialmente tre interventi:

I) l’introduzione di una misura compensativa per il personale “escluso dall’applicazione dell’istituto dell’ausiliaria”, cioè per il personale per il quale l’ausiliaria non è affatto prevista (vedasi le forze di polizia ad ordinamento civile per le quali, a differenza di quelle ad ordinamento militare, non è appunto contemplata l’ausiliaria);

II) l’estensione della stessa misura compensativa per quel personale che, pur potendo in teoria essere collocato in ausiliaria, di fatto non poteva accedere o permanere in quello status per inidoneità psico-fisica;

III) l’introduzione dell’opzione alternativa per il personale militare che, a domanda, preferisse beneficiare della stessa misura compensativa prevista per il personale escluso dall’ausiliaria, anziché essere collocato nell’ausiliaria stessa.

Tenendo a mente la natura perequativa dell’intervento, si noti che sia per il personale escluso dall’ausiliaria (ad es. Polizia di Stato e Vigili del Fuoco), sia per quello che dell’ausiliaria potrebbe fruire (ad es. Guardia di Finanza e Carabinieri), il beneficio compensativo sopra indicato sub I) e sub III) è stato previsto solo in favore di coloro i quali abbiano raggiunto i limiti di età ovvero l’anzianità previsti dai rispettivi ordinamenti.

Semplificando, ad esempio: la Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco, giunti ai limiti di età previsti dal proprio ordinamento, non hanno la possibilità di essere collocati in ausiliaria e quindi ricevono un incremento contributivo a compensazione dell’assenza di questa possibilità, prevista invece per i militari; i militari, per i quali l’ausiliaria è invece prevista, una volta raggiunto il requisito per l’accesso all’ausiliaria stessa hanno la possibilità di optare, in alternativa ad essa, per lo stesso incremento contributivo, al pari di quanto previsto per il personale ad ordinamento “civile”.

Ciò che rileva è che, tanto per gli uni (in via principale), quanto per gli altri (in via opzionale), è comunque richiesto il raggiungimento dei requisiti di anzianità previsti per la cessazione dal servizio: o l’ausiliaria o, in luogo di essa, l’incremento contributivo.

In quest’ottica di coerenza deve essere correttamente inquadrato anche il beneficio dinanzi indicato sub II), cioè la concessione della stessa misura compensativa anche in favore di coloro i quali, pur avendo già raggiunto la soglia dell’ausiliaria (o che già vi si trovano), non hanno concretamente la possibilità di accedervi (o di permanervi ulteriormente) per mancanza dell’idoneità psico-fisica.

Significativo appare, in tal senso, il riferimento testuale al possesso dei requisiti “per accedere” all’ausiliaria: non può ignorarsi, in proposito, che proprio all’atto dell’accesso all’ausiliaria il militare viene sottoposto ad una apposita visita medica di idoneità e che detto stato di idoneità deve permanere per tutta la durata dell’ausiliaria stessa.

In quest’ottica, la misura legislativa in discussione completa il quadro di armonizzazione e perequazione di trattamenti delle diverse forze di polizia, prevedendo in estrema sintesi che, tanto per gli uni, quanto per gli altri, una volta raggiunti i limiti per il collocamento a riposo, chi ne ha la possibilità ha diritto di optare per lo svolgimento dell’ausiliaria oppure per un incremento contributivo grosso modo equipollente oppure, per chi non ha (di fatto o di diritto) questa possibilità di opzione (perché non idoneo all’accesso o alla permanenza in ausiliaria o perché inquadrato in una forza di polizia ad ordinamento civile per la quale non è prevista l’ausiliaria), è possibile comunque beneficiare dell’incremento contributivo.

E’ così introdotta la possibilità di “monetizzare” il periodo di ausiliaria in favore di quanti siano giunti ai limiti di età a tal fine previsti e in sostituzione dell’ausiliaria stessa (in tema, cfr. C. cost., ord. 387/02).

Tirando le fila del ragionamento: a) ragioni di armonizzazione tra personale ad ordinamento civile (senza ausiliaria) e militare (con ausiliaria) hanno reso necessario prevedere anche in favore dei primi, una volta raggiunti i limiti di età, un incremento contributivo compensativo dell’impossibilità di essere collocati in ausiliaria; b) a questo punto, posto che i primi potevano beneficiare dell’incremento contributivo compensativo pur senza svolgere l’ausiliaria, solo al raggiungimento dei limiti di età, si è reso necessario concedere lo stesso beneficio anche in favore dei militari i quali, pur raggiungendo il limite di età, non potessero però di fatto svolgere (o completare) il periodo di ausiliaria perché giudicati inidonei alla visita medica di accesso (o successivamente); c) le stesse ragioni di armonizzazione, una volta previsto che le forze di polizia ad ordinamento civile e i militari non idonei potessero beneficiare dell’incremento contributivo solo per effetto del raggiungimento dei limiti di età, hanno imposto logicamente di prevedere anche per i militari idonei all’ausiliaria la possibilità di optare per l’incremento contributivo in luogo dell’ausiliaria stessa, come avverrebbe se fossero ad ordinamento civile o giudicati non idonei.

Una diversa lettura, pur accolta in alcune pronunce giurisprudenziali che danno una interpretazione estensiva della lettera della disposizione, finirebbe per creare una irragionevole disparità di trattamento tra il personale delle forze di polizia ad ordinamento civile (per le quali il beneficio compensativo sarebbe previsto, testualmente, solo al raggiungimento dei limiti di età) e il personale militare (per il quale il beneficio compensativo sarebbe invece previsto, immotivatamente, anche in caso di prematura cessazione dal servizio per riforma per motivi di salute).

L’interpretazione dell’amministrazione, qui accolta, ha trovato conferma anche nelle recenti modifiche all’art. 1865 codice dell’ordinamento militare, apportate con l’art. 10, comma 1, lett. aa) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, contribuendo ad eliminare nel codice un’imprecisione legislativa e con essa la fonte testuale dell’equivoco. Ed infatti, nella rubrica dell’art. 1865 le parole «escluso dall'ausiliaria» sono state sostituite con «alternativo all'istituto dell'ausiliaria» mentre nel corpo dell’articolo sono state soppresse le parole «escluso dall'istituto dell'ausiliaria di cui all'articolo 992,».

Sicché è oggi reso palese che la norma non riguarda il personale “escluso dall’ausiliaria” (che non è quello militare), bensì il “trattamento di quiescenza (…) alternativo all’istituto dell’ausiliaria” (cioè il trattamento di coloro che, giunti all’ausiliaria, optino per il beneficio contributivo alternativo, oppure siano giudicati inidonei in esito alla visita medica di “accesso”; lo stesso è a dirsi per coloro i quali abbiano già fatto accesso all’ausiliaria ma non abbiano potuto permanervi per sopravvenuta inidoneità).
panorama
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Re: Ausiliaria e cassa sottufficiali

Messaggio da panorama »

Per quanto riguarda l'Ausiliaria,


Poiché il personale della Polizia di Stato è classificato tra il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, al quale non si applica l’istituto dell’ausiliaria, allo stesso si applica il primo periodo dell’art. 3, comma 7, che richiede, quale presupposto per l’attribuzione dell’incremento del montante contributivo, la cessazione dal servizio per il raggiungimento del limite di età previsto dall’ordinamento di appartenenza (“La prima categoria è evidentemente quella “del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco” di cui al richiamato art.1 (“Campo di applicazione”) dello stesso decreto legislativo n. 165/1997, per il quale, come noto, il relativo ordinamento giuridico (smilitarizzato con la legge n.121/1981) non contempla l’istituto dell’ausiliaria”: C.d.c., Sez. II, 7 febbraio 2019, n. 29, id., Sez. Piemonte, 12 marzo 2019, n. 29: “La norma in esame, che mira all'armonizzazione delle discipline riguardanti il regime previdenziale del personale militare e delle Forze di polizia, pur non giungendo ad una vera e propria equiparazione, ha posto per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, quale unica condizione per accedere al beneficio, quella della cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età”).
ver21
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Re: Ausiliaria e cassa sottufficiali

Messaggio da ver21 »

C'è una bella differenza tra l'andare in pensione per aver raggiunto i limiti di età beneficiando del quintuplicatore e andare in pensione dopo aver raggiunto gli anni contributivi e richiedere l'ausiliaria!
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