Ausiliaria

Feed - CARABINIERI

Rispondi
lepre15
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 515
Iscritto il: ven gen 10, 2020 7:57 pm

Ausiliaria

Messaggio da lepre15 »

Ciao a tutti e buone festività , una curiosità personale per il ruolo sovrintendenti Arma è prevista l’ausiliaria?


mauri64
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 20602
Iscritto il: gio nov 15, 2018 4:27 pm

Re: Ausiliaria

Messaggio da mauri64 »

Ciao lepre15,
riporto uno stralcio relativo all'ausiliaria del personale dell'Arma dei Carabinieri ed i relativo link.
L’ausiliaria

L’istituto dell’ausiliaria era previsto originariamente soltanto per la categoria degli ufficiali. Successivamente venne esteso alla categoria dei sottufficiali, ai sensi della l. n. 212/1983, agli appartenenti ai ruoli iniziali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza, ai sensi della l. n. 53/1989 e, infine, ai volontari di truppa in servizio permanente, ai sensi dell’art. 28, d. lg. n. 196/1995. L’istituto è stato dapprima modificato dalla l. 27 dicembre 1990, n. 404, per poi essere definitivamente sistemato con il d. lg. 30 aprile 1997, n. 165 e il d. lg. 30 dicembre 1997, n. 498, ferma restando la normativa preesistente, non modificata, delle varie categorie di militari. L’attuale sistemazione dell’istituto dell’ausiliaria prevede la possibilità di utilizzare il personale militare in congedo, in detta posizione di stato giuridico, oltre che dall’amministrazione della difesa anche da parte di altre amministrazioni che devono avanzare formale richiesta al Ministro competente, con il limite territoriale dell’utilizzo nella provincia di residenza dell’interessato e con quello dell’impiego in incarichi adeguati alla categoria, al ruolo di appartenenza, nonché al grado rivestito dal militare(8).

Il personale militare può essere collocato in ausiliaria soltanto a seguito di cessazione dal servizio per il raggiungimento del limite di età previsto in relazione al grado rivestito ed al ruolo di appartenenza(9). Inoltre, la permanenza in detta posizione è prevista sino ad una certo limite di età, correlato a quello previsto per la cessazione dal servizio permanente per età, cioè: - 65 anni, se per la cessazione dal servizio permanente è prevista un’età pari o superiore a 60 anni, ma inferiore a 62 anni (in sostanza, per tutte le categorie di militari ad eccezione dei gradi vertice di alcuni ruoli di ufficiali); - 67 anni, se per la cessazione dal servizio permanente è prevista un’età pari o superiore a 62 anni ed in questo caso l’ausiliaria è prevista per un periodo comunque non inferiore a cinque anni (si tratta degli ufficiali che raggiungono i gradi vertice dei ruoli normali delle Forze armate, dei ruoli normale e tecnico logistico dell’Arma dei Carabinieri, del ruoli normale, aeronavale, tecnico-logistico- amministrativo della Guardia di finanza)(10). Il personale militare che cessa dal servizio permanente può essere collocato in congedo nella posizione di ausiliaria, quando lo stesso tre mesi prima del raggiungimento dei limiti di età, non rinunci - a domanda - a tale posizione di stato giuridico. L’ausiliaria consente all’amministrazione di disporre del personale della relativa categoria per un periodo massimo di cinque anni, ai sensi dell’art. 7, comma 6, d. lg. n. 165/1997.

Per tale periodo il militare in congedo manifesta la propria disponibilità a prestare servizio nell’ambito del comune o della provincia di residenza presso l’amministrazione di appartenenza o altra amministrazione, a seguito di richiamo in servizio disposto con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro della funzione pubblica(11). Per il personale militare in ausiliaria valgono alcune incompatibilità professionali e di lavoro, in analogia a quanto già visto per il personale militare in servizio permanente, specificate nell’impossibilità di assumere impieghi, o di rivestire cariche societarie, o assolvere comunque incarichi, retribuiti o non, presso imprese commerciali, industriali o di credito che hanno rapporti contrattuali con l’amministrazione militare, pena il transito immediato nella riserva e la perdita del trattamento economico aggiuntivo(12). Una speciale ipotesi di transito anticipato nella riserva è prevista per coloro che non accettino l’eventuale impiego presso l’amministrazione di appartenenza o le altre amministrazioni, secondo le norme del d. lg. n. 498/1997, applicabili a tutto il personale militare, ai sensi dell’art. 2, d. lg. n. 498/1997, ovvero revochino l’accettazione degli impieghi assegnati per due volte(13). Agli obblighi di disponibilità e a quelli eventuali di servizio l’amministrazione garantisce come controprestazione un’indennità annua, in aggiunta al maturato trattamento di quiescenza(14).


https://www.carabinieri.it/media---comu ... il-congedo
lepre15
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 515
Iscritto il: ven gen 10, 2020 7:57 pm

Re: Ausiliaria

Messaggio da lepre15 »

mauri64 ha scritto: lun apr 01, 2024 2:14 pm Ciao lepre15,
riporto uno stralcio relativo all'ausiliaria del personale dell'Arma dei Carabinieri ed i relativo link.
L’ausiliaria

L’istituto dell’ausiliaria era previsto originariamente soltanto per la categoria degli ufficiali. Successivamente venne esteso alla categoria dei sottufficiali, ai sensi della l. n. 212/1983, agli appartenenti ai ruoli iniziali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza, ai sensi della l. n. 53/1989 e, infine, ai volontari di truppa in servizio permanente, ai sensi dell’art. 28, d. lg. n. 196/1995. L’istituto è stato dapprima modificato dalla l. 27 dicembre 1990, n. 404, per poi essere definitivamente sistemato con il d. lg. 30 aprile 1997, n. 165 e il d. lg. 30 dicembre 1997, n. 498, ferma restando la normativa preesistente, non modificata, delle varie categorie di militari. L’attuale sistemazione dell’istituto dell’ausiliaria prevede la possibilità di utilizzare il personale militare in congedo, in detta posizione di stato giuridico, oltre che dall’amministrazione della difesa anche da parte di altre amministrazioni che devono avanzare formale richiesta al Ministro competente, con il limite territoriale dell’utilizzo nella provincia di residenza dell’interessato e con quello dell’impiego in incarichi adeguati alla categoria, al ruolo di appartenenza, nonché al grado rivestito dal militare(8).

Il personale militare può essere collocato in ausiliaria soltanto a seguito di cessazione dal servizio per il raggiungimento del limite di età previsto in relazione al grado rivestito ed al ruolo di appartenenza(9). Inoltre, la permanenza in detta posizione è prevista sino ad una certo limite di età, correlato a quello previsto per la cessazione dal servizio permanente per età, cioè: - 65 anni, se per la cessazione dal servizio permanente è prevista un’età pari o superiore a 60 anni, ma inferiore a 62 anni (in sostanza, per tutte le categorie di militari ad eccezione dei gradi vertice di alcuni ruoli di ufficiali); - 67 anni, se per la cessazione dal servizio permanente è prevista un’età pari o superiore a 62 anni ed in questo caso l’ausiliaria è prevista per un periodo comunque non inferiore a cinque anni (si tratta degli ufficiali che raggiungono i gradi vertice dei ruoli normali delle Forze armate, dei ruoli normale e tecnico logistico dell’Arma dei Carabinieri, del ruoli normale, aeronavale, tecnico-logistico- amministrativo della Guardia di finanza)(10). Il personale militare che cessa dal servizio permanente può essere collocato in congedo nella posizione di ausiliaria, quando lo stesso tre mesi prima del raggiungimento dei limiti di età, non rinunci - a domanda - a tale posizione di stato giuridico. L’ausiliaria consente all’amministrazione di disporre del personale della relativa categoria per un periodo massimo di cinque anni, ai sensi dell’art. 7, comma 6, d. lg. n. 165/1997.

Per tale periodo il militare in congedo manifesta la propria disponibilità a prestare servizio nell’ambito del comune o della provincia di residenza presso l’amministrazione di appartenenza o altra amministrazione, a seguito di richiamo in servizio disposto con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro della funzione pubblica(11). Per il personale militare in ausiliaria valgono alcune incompatibilità professionali e di lavoro, in analogia a quanto già visto per il personale militare in servizio permanente, specificate nell’impossibilità di assumere impieghi, o di rivestire cariche societarie, o assolvere comunque incarichi, retribuiti o non, presso imprese commerciali, industriali o di credito che hanno rapporti contrattuali con l’amministrazione militare, pena il transito immediato nella riserva e la perdita del trattamento economico aggiuntivo(12). Una speciale ipotesi di transito anticipato nella riserva è prevista per coloro che non accettino l’eventuale impiego presso l’amministrazione di appartenenza o le altre amministrazioni, secondo le norme del d. lg. n. 498/1997, applicabili a tutto il personale militare, ai sensi dell’art. 2, d. lg. n. 498/1997, ovvero revochino l’accettazione degli impieghi assegnati per due volte(13). Agli obblighi di disponibilità e a quelli eventuali di servizio l’amministrazione garantisce come controprestazione un’indennità annua, in aggiunta al maturato trattamento di quiescenza(14).


https://www.carabinieri.it/media---comu ... il-congedo
Grazie mille Maurizio
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12877
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Ausiliaria

Messaggio da panorama »

Certo che è prevista, per App.ti; Brig. ecc. ecc.

Per la categoria degli App. sono pochi che la chiedono, mentre i Brig. e gli altri sono piu' numerosi.
Rispondi