Ausiliaria 2021
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Messaggio da gio83b »
Buongiorno,
quest'anno sono previsti nr. 200 Marescialli da collocare in Ausiliaria per il c.d. scivolo.
Qualcuno sa dirmi se i colleghi che optano per il moltiplicatore liberano i posti e quindi la graduatoria scala? Es. graduatoria 200 pax, 5 pax optano per moltiplicatore quindi entrano in graduatoria ulteriori 5 pax? oppure i posti sono 200 e se 5 optano per moltiplicatore i posti restano invariati e non scala nessuno?
Non so se sono stato abbastanza chiaro. grazie
quest'anno sono previsti nr. 200 Marescialli da collocare in Ausiliaria per il c.d. scivolo.
Qualcuno sa dirmi se i colleghi che optano per il moltiplicatore liberano i posti e quindi la graduatoria scala? Es. graduatoria 200 pax, 5 pax optano per moltiplicatore quindi entrano in graduatoria ulteriori 5 pax? oppure i posti sono 200 e se 5 optano per moltiplicatore i posti restano invariati e non scala nessuno?
Non so se sono stato abbastanza chiaro. grazie
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Re: Ausiliaria 2021
Messaggio da michele.tancredi »
Buonasera, si chiede ai sensi dellart.2229 commi 1,3 e 6 per il personale che presenta domanda ai fini della graduatoria e il personale che presenta domanda con 40 effettivi di servizio e, senza andare in graduatoria ma decreto singolo, quanto tempo devono aspettare x l'accredito della prima rata del TFS. Nell'attesa ringrazia vivamente della gentilssima collaborazione
Re: Ausiliaria 2021
Per gio83b
Non si libera nessun posto in graduatoria.
Per michele.tancredi
Per chi rientra in graduatoria per il cosiddetto scivolo dovrà attendere 12+3 mesi per vedersi accreditata la prima rata del TFS, per che esce con i 40 anni effettivi un anno in più (24+3).
Saluti
Non si libera nessun posto in graduatoria.
Per michele.tancredi
Per chi rientra in graduatoria per il cosiddetto scivolo dovrà attendere 12+3 mesi per vedersi accreditata la prima rata del TFS, per che esce con i 40 anni effettivi un anno in più (24+3).
Saluti
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Re: Ausiliaria 2021
Messaggio da michele.tancredi »
Buongiorno a tutti, nel ringraziare vivamente della gentilezza, voglio chiedere a para61 dové sancito che al personale di cui al comma 6 la liquidazione deve essere corrisposta dopo 27 mesi e non dopo 15. Considerando che il comma 6 sancisce quanto segue: puo altresi che in italiano si intende similmente e quindi si combina con tutti i comma dell'art. 2229, tutto il personale con 40 anni effettivi di serbizio può presentare domanda fino al 31.12.2024.
Resto a disposizione per ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile a riguardo. Grazie a tutti.
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Re: Ausiliaria 2021
Semplicemente perchè lo scivolo è equiparato ai limiti di età e la liquidazione del TFS viene erogata dopo 15+3 mesi. L'uscita con i 40 anni effettivi è considerata come uscita a domanda, quindi 24+3, e proprio per questo non spetta neanche il beneficio dei 6 scatti (sul TFS). Salutimichele.tancredi ha scritto: ↑lun mar 08, 2021 8:02 am Buongiorno a tutti, nel ringraziare vivamente della gentilezza, voglio chiedere a para61 dové sancito che al personale di cui al comma 6 la liquidazione deve essere corrisposta dopo 27 mesi e non dopo 15. Considerando che il comma 6 sancisce quanto segue: puo altresi che in italiano si intende similmente e quindi si combina con tutti i comma dell'art. 2229, tutto il personale con 40 anni effettivi di serbizio può presentare domanda fino al 31.12.2024.
Resto a disposizione per ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile a riguardo. Grazie a tutti.
Re: Ausiliaria 2021
Buonasera, scusate se chiedo ancora delucidazioni, vi ringrazio, quindi se sarò dentro la graduatoria dei 200, opto per l'uscita con il moltiplicatore e dovrei avere la prima tranche del tfs dopo 15 mesi? Ancora grazie anz servizio ottobre 84 nato fine agosto del 62
Re: Ausiliaria 2021
Certo. Con lo scivolo TFS erogato dopo max 15 mesi, compreso il beneficio dei 6 scatti e con il numero di anni utili conteggiato fino ad agosto 62, quindi come se tu avessi 60 anni.
Re: Ausiliaria 2021
Mentre il TFS per i 40 anni effettivi prevede la liquidazione dopo 24+3 mesi, niente beneficio dei 6 scatti, anni utili conteggiati fino al giorno di uscita (non fino ai 60 anni).
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Re: Ausiliaria 2021
Messaggio da michele.tancredi »
Ragazzi buongiorno,
rispondo a collega para61, richiedo, dov'è sancito che con 40 anni effettivi spetta la prima rata della liquidazione dopo 27 mesi e, non 15 come prevede l'art. 2229 del Decreto Legislativo nr. 66/10 aggiornato dall'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244. Considerando che i colleghi che hanno presentato domanda ai sensi del comma 1., anche loro hanno dovuto pagare i 6 scatti, come si evince dagli statini rilasciati dal CNA EI di via Sforza in Roma.
Di seguito tutto l'art. 2229 del Decreto Legislativo nr. 66/10
sfido a trovare dov'è sancito quanto si asserisce, anzi:
Art. 2229
Regime transitorio del collocamento in ausiliaria
1. Fino al 31 dicembre ((2024)), ai fini del progressivo
conseguimento dei volumi organici stabiliti dall'articolo 2206-bis,
il Ministro della difesa ha facolta' di disporre il collocamento in
ausiliaria degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito
italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che ne
facciano domanda e che si trovino a non piu' di cinque anni dal
limite di eta'.
2. La facolta' di cui al comma 1 puo' essere esercitata entro i
limiti del contingente annuo massimo di personale di ciascuna
categoria indicata dall'articolo 2230 e comunque nel limite delle
risorse disponibili nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui
agli articoli 582 e 583. Se nell'ambito di una categoria di personale
il numero delle domande e' inferiore al contingente annuo massimo di
cui all'articolo 2230, le residue posizioni possono essere portate in
aumento nell'altra, nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista
dal periodo precedente.
3. Il collocamento in ausiliaria di cui al comma 1 e' equiparato a
tutti gli effetti a quello per il raggiungimento dei limiti di eta'.
Al predetto personale compete, in aggiunta a qualsiasi altro istituto
spettante, il trattamento pensionistico e l'indennita' di buonuscita
che allo stesso sarebbe spettato qualora fosse rimasto in servizio
fino al limite di eta', compresi gli eventuali aumenti periodici e i
passaggi di classe di stipendio. Al medesimo personale si applicano
le disposizioni di cui agli articoli precedenti, per il reimpiego
nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso
l'amministrazione di appartenenza o altra amministrazione.
4. Le domande di cessazione dal servizio ai sensi del comma 1
devono essere presentate all'amministrazione di appartenenza, da
parte del personale interessato, entro il 1 marzo di ciascun anno, e
hanno validita' solo per l'anno in corso. In caso di accoglimento
della domanda, il personale e' collocato in ausiliaria a partire
dalla data del 1° luglio ed entro il 31 dicembre dello stesso anno.
Il personale, la cui domanda non sia stata accolta entro l'anno, puo'
ripresentarla, con le stesse modalita', negli anni successivi.
5. Se, nell'ambito di ciascuna categoria di personale, il numero di
domande e' superiore al contingente di cui al comma 2, viene
collocato in ausiliaria l'ufficiale o il sottufficiale
anagraficamente piu' anziano e, a parita' di eta', l'ufficiale o il
sottufficiale piu' anziano in grado.
6. Fino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, il
collocamento in ausiliaria puo' avvenire, altresi', a domanda
dell'interessato che abbia prestato non meno di 40 anni di servizio
effettivo. Il periodo di permanenza in tale posizione e' di 5 anni.
Pertanto e come su esposto, dall'art. 2229, il comma 6, oltre a sancire ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, che la presentazione della domanda può essere presentata fino a tutto il 2024, e può avvenire altresì (che in italiano significa similmente, uguale) a domanda come il colleghi di cui al punto 1. L'unica differenza che nelle more del possesso dei requisiti di 40 anni di servizio effettivo, i colleghi di cui al punto 6., non rientrano in graduatoria e per gli stessi, Persomil emette il decreto singolo per ognuno, senza nessuna disparità alcuna.
Per quanto sopra, su quale base, l'INPS ogni volta interpreta e stravolge come in questo caso, un D.Lgs firmato dal Presidente della Repubblica.
Nell'attesa, di ulteriori chiarimenti, ringrazia vivamente della gentilissima collaborazione. Significando che rimane a disposizione per fornire ogni altro ulteriore elemento informativo ritenuto utile a riguardo.
Cordiali Saluti
Michele
rispondo a collega para61, richiedo, dov'è sancito che con 40 anni effettivi spetta la prima rata della liquidazione dopo 27 mesi e, non 15 come prevede l'art. 2229 del Decreto Legislativo nr. 66/10 aggiornato dall'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244. Considerando che i colleghi che hanno presentato domanda ai sensi del comma 1., anche loro hanno dovuto pagare i 6 scatti, come si evince dagli statini rilasciati dal CNA EI di via Sforza in Roma.
Di seguito tutto l'art. 2229 del Decreto Legislativo nr. 66/10
sfido a trovare dov'è sancito quanto si asserisce, anzi:
Art. 2229
Regime transitorio del collocamento in ausiliaria
1. Fino al 31 dicembre ((2024)), ai fini del progressivo
conseguimento dei volumi organici stabiliti dall'articolo 2206-bis,
il Ministro della difesa ha facolta' di disporre il collocamento in
ausiliaria degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito
italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che ne
facciano domanda e che si trovino a non piu' di cinque anni dal
limite di eta'.
2. La facolta' di cui al comma 1 puo' essere esercitata entro i
limiti del contingente annuo massimo di personale di ciascuna
categoria indicata dall'articolo 2230 e comunque nel limite delle
risorse disponibili nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui
agli articoli 582 e 583. Se nell'ambito di una categoria di personale
il numero delle domande e' inferiore al contingente annuo massimo di
cui all'articolo 2230, le residue posizioni possono essere portate in
aumento nell'altra, nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista
dal periodo precedente.
3. Il collocamento in ausiliaria di cui al comma 1 e' equiparato a
tutti gli effetti a quello per il raggiungimento dei limiti di eta'.
Al predetto personale compete, in aggiunta a qualsiasi altro istituto
spettante, il trattamento pensionistico e l'indennita' di buonuscita
che allo stesso sarebbe spettato qualora fosse rimasto in servizio
fino al limite di eta', compresi gli eventuali aumenti periodici e i
passaggi di classe di stipendio. Al medesimo personale si applicano
le disposizioni di cui agli articoli precedenti, per il reimpiego
nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso
l'amministrazione di appartenenza o altra amministrazione.
4. Le domande di cessazione dal servizio ai sensi del comma 1
devono essere presentate all'amministrazione di appartenenza, da
parte del personale interessato, entro il 1 marzo di ciascun anno, e
hanno validita' solo per l'anno in corso. In caso di accoglimento
della domanda, il personale e' collocato in ausiliaria a partire
dalla data del 1° luglio ed entro il 31 dicembre dello stesso anno.
Il personale, la cui domanda non sia stata accolta entro l'anno, puo'
ripresentarla, con le stesse modalita', negli anni successivi.
5. Se, nell'ambito di ciascuna categoria di personale, il numero di
domande e' superiore al contingente di cui al comma 2, viene
collocato in ausiliaria l'ufficiale o il sottufficiale
anagraficamente piu' anziano e, a parita' di eta', l'ufficiale o il
sottufficiale piu' anziano in grado.
6. Fino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, il
collocamento in ausiliaria puo' avvenire, altresi', a domanda
dell'interessato che abbia prestato non meno di 40 anni di servizio
effettivo. Il periodo di permanenza in tale posizione e' di 5 anni.
Pertanto e come su esposto, dall'art. 2229, il comma 6, oltre a sancire ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, che la presentazione della domanda può essere presentata fino a tutto il 2024, e può avvenire altresì (che in italiano significa similmente, uguale) a domanda come il colleghi di cui al punto 1. L'unica differenza che nelle more del possesso dei requisiti di 40 anni di servizio effettivo, i colleghi di cui al punto 6., non rientrano in graduatoria e per gli stessi, Persomil emette il decreto singolo per ognuno, senza nessuna disparità alcuna.
Per quanto sopra, su quale base, l'INPS ogni volta interpreta e stravolge come in questo caso, un D.Lgs firmato dal Presidente della Repubblica.
Nell'attesa, di ulteriori chiarimenti, ringrazia vivamente della gentilissima collaborazione. Significando che rimane a disposizione per fornire ogni altro ulteriore elemento informativo ritenuto utile a riguardo.
Cordiali Saluti
Michele
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Re: Ausiliaria 2021
Messaggio da michele.tancredi »
Rispondo a Mauri62
Buingiorno Maurizio, non é proprio cosi, se scegli il moltiplicatore passi in riserva e tale Istituto prevede la liquidazione dopo 27 mesi. Grazie Michele
Buingiorno Maurizio, non é proprio cosi, se scegli il moltiplicatore passi in riserva e tale Istituto prevede la liquidazione dopo 27 mesi. Grazie Michele
Re: Ausiliaria 2021
Michele Tancredi stai dando notizie errate. Chi opta per il moltiplicatore è vero che va in riserva, ma è anche vero che il TFS gli viene elargito con le stesse modalità di chi esce con i limiti di età.
Re: Ausiliaria 2021
Grazie para61 ho letto gli esempio del link, uscire in ausiliaria opzione moltiplicatore, porta gli stessi benefici come se andassi in quiescenza il prossimo anno a 60 anni..
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