Attribuzione 6 scatti ai fini pensionistici per riformati
Attribuzione 6 scatti ai fini pensionistici per riformati
Buonasera a tutti. Chiedo gentilmente a tutti, in particolare agli esperti, lumi in merito ai benefici spettanti ai pensionati a seguito di riforma.
Premetto che a Marzo 2022 sono stato riformato per patologie SI dipendenti per causa di servizio con 37 aa 1 mm e 22 gg di servizio effettivo con il grado di Luogotenente c.s.. Sul TFS risultano concessi i benefici dei previsti dalla L. 231/90. Interpellato telefonicamente l'INPS mi è stato riferito che i suddetti benefici si riferiscono alla liquidazione dei sei scatti stipendiali ai soli fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita e che tali scatti non spettano anche ai fini del calcolo della pensione. Il mio quesito riguarda, appunto, se, effettivamente, i 6 scatti non debbano essere attribuiti anche ai fini pensionistici, come mi ha riferito l'INPS atteso che, contrariamente a quanto l'INPS mi ha riferito, la suddetta L. 231/90, nel caso specifico recita così "-----ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati, che cessano dal servizio per eta' o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti, sono attribuiti, ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, sei scatti di stipendio in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante". Ringrazio anticipatamente tutti coloro che vorranno intervenire per sciogliere ogni dubbio sull'argomento. Grazie.
Premetto che a Marzo 2022 sono stato riformato per patologie SI dipendenti per causa di servizio con 37 aa 1 mm e 22 gg di servizio effettivo con il grado di Luogotenente c.s.. Sul TFS risultano concessi i benefici dei previsti dalla L. 231/90. Interpellato telefonicamente l'INPS mi è stato riferito che i suddetti benefici si riferiscono alla liquidazione dei sei scatti stipendiali ai soli fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita e che tali scatti non spettano anche ai fini del calcolo della pensione. Il mio quesito riguarda, appunto, se, effettivamente, i 6 scatti non debbano essere attribuiti anche ai fini pensionistici, come mi ha riferito l'INPS atteso che, contrariamente a quanto l'INPS mi ha riferito, la suddetta L. 231/90, nel caso specifico recita così "-----ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati, che cessano dal servizio per eta' o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti, sono attribuiti, ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, sei scatti di stipendio in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante". Ringrazio anticipatamente tutti coloro che vorranno intervenire per sciogliere ogni dubbio sull'argomento. Grazie.
Re: Attribuzione 6 scatti ai fini pensionistici per riformati
Grazie Maria49, ma c'è un modo per capire se mi sono stati attribuiti? Esiste un sistema per calcolare la pensione per capire se sono stati considerati i sei scatti?. Grazie ancora
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Re: Attribuzione 6 scatti ai fini pensionistici per riformati
Messaggio da Gianfranco64 »
Anche se scritto altre volte, credo sia necessario ripeterlo.
Anche se si legge l’indicazione dei sei scatti, bisogna distinguere i sei scatti sull’importo della pensione ed i sei scatti sul Tfs.
I sei scatti sulla pensione vengono calcolati a tutti.
Pensione di vecchiaia
Riformati
Pensione di anzianità
Nel caso di pensione di anzianità viene effettuata una trattenuta mensile fino al compimento dei 60 anni.
Sei scatti sul Tfs
Vengono riconosciuti nel caso di pensione di vecchiaia o riformati.
Nel caso di pensione di anzianità no.
Nel caso di pensione di anzianità, sulla base delle attuali sentenze, ma solo per le forze di Polizia, sia militari che civili, vengono riconosciuti se l’interessato al momento della cessazione ha compiuto i 55 anni di età e 35 anni di contributi.
Si percepiscono I sei scatti anche a chi ha raggiunto i 40 anni di servizio effettivo.
Per il riscontro dei sei scatti sulla pensione, risultano riportati sul mod Sm5007 nella parte aggiunta alla somma di 1 2 3 quota di pensione.
Anche se si legge l’indicazione dei sei scatti, bisogna distinguere i sei scatti sull’importo della pensione ed i sei scatti sul Tfs.
I sei scatti sulla pensione vengono calcolati a tutti.
Pensione di vecchiaia
Riformati
Pensione di anzianità
Nel caso di pensione di anzianità viene effettuata una trattenuta mensile fino al compimento dei 60 anni.
Sei scatti sul Tfs
Vengono riconosciuti nel caso di pensione di vecchiaia o riformati.
Nel caso di pensione di anzianità no.
Nel caso di pensione di anzianità, sulla base delle attuali sentenze, ma solo per le forze di Polizia, sia militari che civili, vengono riconosciuti se l’interessato al momento della cessazione ha compiuto i 55 anni di età e 35 anni di contributi.
Si percepiscono I sei scatti anche a chi ha raggiunto i 40 anni di servizio effettivo.
Per il riscontro dei sei scatti sulla pensione, risultano riportati sul mod Sm5007 nella parte aggiunta alla somma di 1 2 3 quota di pensione.
Re: Attribuzione 6 scatti ai fini pensionistici per riformati
Volevo avere conferma, così come postato da Gianfranco64, che il 6 scatto sul TFS viene corrisposto in automatico, oltre che con la pensione di vecchiaia, anche con i 40 anni di servizio effettivo, senza fare ricorso .
Re: Attribuzione 6 scatti ai fini pensionistici per riformati
Ciao Dany67,
i sei scatti sul TFS non vengono concessi con 40 anni di servizio effettivo, in quanto la cessazione avviene a domanda per anzianità.
i sei scatti sul TFS non vengono concessi con 40 anni di servizio effettivo, in quanto la cessazione avviene a domanda per anzianità.
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Re: Attribuzione 6 scatti ai fini pensionistici per riformati
Messaggio da Gianfranco64 »
Corretto quanto riferito da Mauri64 che saluto calorosamente per il suo ritorno sul forum.
Ma invito a leggere l'art 2229 del regolamento militare.
al comma 3 indica che il collocamento in ausiliaria di cui al comma 1 è equiparato a tutti gli effetti a quello per il raggiungimento del limite di età.
vero che l'ausiliaria dei 40 anni effettivi è prevista al comma 6, pertanto si verifica una disparità di trattamento tra chi accede all'ausiliaria prima dei 60 anni con il contingentamento di cui all'art 2206-bis e con i 40 anni effettivi.
Art. 2229
Regime transitorio del collocamento in ausiliaria
1. Fino al 31 dicembre 2024, ai fini del progressivo conseguimento dei volumi organici stabiliti dall'articolo 2206-bis, il Ministro della difesa ha facoltà di disporre il collocamento in ausiliaria degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che ne facciano domanda e che si trovino a non più di cinque anni dal limite di età.
2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata entro i limiti del contingente annuo massimo di personale di ciascuna categoria indicata dall'articolo 2230 e comunque nel limite delle risorse disponibili nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 582 e 583. Se nell'ambito di una categoria di personale il numero delle domande è inferiore al contingente annuo massimo di cui all'articolo 2230, le residue posizioni possono essere portate in aumento nell'altra, nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista dal periodo precedente.
3. Il collocamento in ausiliaria di cui al comma 1 è equiparato a tutti gli effetti a quello per il raggiungimento dei limiti di età.
Al predetto personale compete, in aggiunta a qualsiasi altro istituto spettante, il trattamento pensionistico e l'indennità di buonuscita che allo stesso sarebbe spettato qualora fosse rimasto in servizio fino al limite di età, compresi gli eventuali aumenti periodici e i passaggi di classe di stipendio. Al medesimo personale si applicano le disposizioni di cui agli articoli precedenti, per il reimpiego nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza o altra amministrazione.
4. Le domande di cessazione dal servizio ai sensi del comma 1 devono essere presentate all'amministrazione di appartenenza, da parte del personale interessato, entro il 1 marzo di ciascun anno, e hanno validità solo per l'anno in corso. In caso di accoglimento della domanda, il personale è collocato in ausiliaria a partire dalla data del 1° luglio ed entro il 31 dicembre dello stesso anno.
Il personale, la cui domanda non sia stata accolta entro l'anno, può ripresentarla, con le stesse modalità, negli anni successivi.
5. Se, nell'ambito di ciascuna categoria di personale, il numero di domande è superiore al contingente di cui al comma 2, viene collocato in ausiliaria l'ufficiale o il sottufficiale anagraficamente più anziano e, a parità di età, l'ufficiale o il sottufficiale più anziano in grado.
6. Fino all'anno ((2033)), il collocamento in ausiliaria può avvenire, altresì, a domanda dell'interessato che abbia prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo. Il periodo di permanenza in tale posizione è di 5 anni.
Ma invito a leggere l'art 2229 del regolamento militare.
al comma 3 indica che il collocamento in ausiliaria di cui al comma 1 è equiparato a tutti gli effetti a quello per il raggiungimento del limite di età.
vero che l'ausiliaria dei 40 anni effettivi è prevista al comma 6, pertanto si verifica una disparità di trattamento tra chi accede all'ausiliaria prima dei 60 anni con il contingentamento di cui all'art 2206-bis e con i 40 anni effettivi.
Art. 2229
Regime transitorio del collocamento in ausiliaria
1. Fino al 31 dicembre 2024, ai fini del progressivo conseguimento dei volumi organici stabiliti dall'articolo 2206-bis, il Ministro della difesa ha facoltà di disporre il collocamento in ausiliaria degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che ne facciano domanda e che si trovino a non più di cinque anni dal limite di età.
2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata entro i limiti del contingente annuo massimo di personale di ciascuna categoria indicata dall'articolo 2230 e comunque nel limite delle risorse disponibili nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 582 e 583. Se nell'ambito di una categoria di personale il numero delle domande è inferiore al contingente annuo massimo di cui all'articolo 2230, le residue posizioni possono essere portate in aumento nell'altra, nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista dal periodo precedente.
3. Il collocamento in ausiliaria di cui al comma 1 è equiparato a tutti gli effetti a quello per il raggiungimento dei limiti di età.
Al predetto personale compete, in aggiunta a qualsiasi altro istituto spettante, il trattamento pensionistico e l'indennità di buonuscita che allo stesso sarebbe spettato qualora fosse rimasto in servizio fino al limite di età, compresi gli eventuali aumenti periodici e i passaggi di classe di stipendio. Al medesimo personale si applicano le disposizioni di cui agli articoli precedenti, per il reimpiego nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza o altra amministrazione.
4. Le domande di cessazione dal servizio ai sensi del comma 1 devono essere presentate all'amministrazione di appartenenza, da parte del personale interessato, entro il 1 marzo di ciascun anno, e hanno validità solo per l'anno in corso. In caso di accoglimento della domanda, il personale è collocato in ausiliaria a partire dalla data del 1° luglio ed entro il 31 dicembre dello stesso anno.
Il personale, la cui domanda non sia stata accolta entro l'anno, può ripresentarla, con le stesse modalità, negli anni successivi.
5. Se, nell'ambito di ciascuna categoria di personale, il numero di domande è superiore al contingente di cui al comma 2, viene collocato in ausiliaria l'ufficiale o il sottufficiale anagraficamente più anziano e, a parità di età, l'ufficiale o il sottufficiale più anziano in grado.
6. Fino all'anno ((2033)), il collocamento in ausiliaria può avvenire, altresì, a domanda dell'interessato che abbia prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo. Il periodo di permanenza in tale posizione è di 5 anni.
Re: Attribuzione 6 scatti ai fini pensionistici per riformati
Buongiorno e grazie sia a Maury64 che a Gianfranco 64 per il tempo e la competenza che dedicate a rispondere ai vari quesiti in questo forum, ho chiesto anche al CNA di Chieti in due diverse occasioni, per sapere se conpetono il 6 scatti con i 40 effettivi di servizio e ho ricevuto due risposte differenti una positiva e l' altra negativa.
Che caos che imperversa in questa maniera, mi sa che visto che il prossimo anno ho deciso di andare quiescenza con i 40 anni effettivi, dovrò presentare ricorso.
Cordialmente.
Che caos che imperversa in questa maniera, mi sa che visto che il prossimo anno ho deciso di andare quiescenza con i 40 anni effettivi, dovrò presentare ricorso.
Cordialmente.
Re: Attribuzione 6 scatti ai fini pensionistici per riformati
Ciao,
Grazie Gianfranco per il Caloroso Saluto.Gianfranco64 ha scritto: ↑dom feb 04, 2024 9:09 am Corretto quanto riferito da Mauri64 che saluto calorosamente per il suo ritorno sul forum.
Re: Attribuzione 6 scatti ai fini pensionistici per riformati
Buongiorno a tutti. In merito ai vostri interventi, volevo chiedervi che una volta finito di pagare i 6 scatti a 60 anni, l'INPS in automatico ricalcola la pensione? Parlo solo di pensione e non tfs. Se si, a quanto ammonta l'aumento? Attualmente pago 28,5€ al mese. Grazie a chi mi vorrà rispondere. Grazie a tutti, grazie al forum e al sito in particolare.
Re: Attribuzione 6 scatti ai fini pensionistici per riformati
Ciao Creanza,
la pensione annua lorda rimane invariata, cambia solamente quando l'INPS adegua il contratto economico, eventuale art. 54, eventuale pensione privilegiata ed eventuale promozione al grado/qualifica superiore.
Al compimento del 60° anno di età non sarai più soggetto a tale ritenuta dal cedolino pensione, pertanto avrai 28,50 euro in più da spendere o accantonare.
la pensione annua lorda rimane invariata, cambia solamente quando l'INPS adegua il contratto economico, eventuale art. 54, eventuale pensione privilegiata ed eventuale promozione al grado/qualifica superiore.
Al compimento del 60° anno di età non sarai più soggetto a tale ritenuta dal cedolino pensione, pertanto avrai 28,50 euro in più da spendere o accantonare.
Re: Attribuzione 6 scatti ai fini pensionistici per riformati
Mauri64 scusami ma torno in argomento. Mi sono interfacciato con altri colleghi e forum vari e mi hanno detto che una volta finito di pagare i 6 scatti, quindi a 60 anni, oltre a non pagare più i 28,5 euro, l'INPS ricalcola la pensione quantificandoti i benefici derivanti, cioè 50/80€. In più, oltre ai 28,5€. Non so a chi credere.....mah, infatti riflettendo mi soffermo sul fatto che se sto pagando un prodotto (6 scatti) un beneficio dopo un beneficio mi sarà corrisposto, altrimenti che pago a fare? Per favore se hai altre notizie per togliere ogni dubbio. Ti ringrazio
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