Atto di prosecuzione o riassunzione del giudizio entro il termine perentorio di tre mesi dall’evento interruttivo del processo.
La CdC Sez. 2^ d'appello precisa:
1) - La disciplina in materia di interruzione ed estinzione del giudizio contenuta nella Parte II, Titolo III, del d.lgs. n. 174/2016 è applicabile al giudizio di appello, anche di natura pensionistica, ai sensi dell’art. 7, comma 1, c.g.c. e, come già chiarito da questa Sezione, ai processi in corso, ai sensi dell’art. 2, comma 1, delle “Norme transitorie e abrogazioni”, di cui all’allegato 3 al codice di giustizia contabile (cfr. Corte dei conti, Sez. II app., 3 luglio 2018, n. 413).
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Atto di prosecuzione o riassunzione entro 3 dall’evento interruttivo del processo.
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