Attività medico competente per sanitari del corpo

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Attività medico competente per sanitari del corpo

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svolgimento attività di medico competente per sanitari del corpo della Polizia di Stato.

Il CdS precisa:

1) - Si osserva al riguardo che, anzitutto non erra il Tar nel richiamare il criteri di separatezza dei servizi resi dalle organizzazioni sanitarie delle Forze Armate e dei Corpi di Polizia da quelli prestati dal Servizio Sanitario Nazionale – Regioni ed ASL -.

2) - Il principio adottato dal legislatore deve poi, come sottolineano anche gli appellanti, coniugarsi con le norme del D.lgs. n. 626/1994 sul miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 3 ,numero provv.: 201505269
- Public 2015-11-17 -


N. 05269/2015REG.PROV.COLL.
N. 09343/2009 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9343 del 2009, proposto da:
OMISSIS – ricorrenti -, rappresentati e difesi dagli avv. Stefano Pellegrino, Roberto Pellegrino, con domicilio eletto presso Benedetta Pellegrino-Cocchi in Roma, Via dei Faggella N. 4/Is.D; OMISSIS – ricorrenti -, rappresentati e difesi dall'avv. Rocco Pellegrino, con domicilio eletto presso Benedetta Pellegrino-Cocchi in Roma, Via dei Faggella N. 4/Is.D; OMISSIS – ricorrenti -, rappresentati e difesi dagli avv. Roberto Pellegrino, Stefano Pellegrino, con domicilio eletto presso Benedetta Pellegrino-Cocchi in Roma, Via dei Faggella N. 4/Is.D;

contro
Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Pubblica Amministrazione e L'Innovazione;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I TER n. 07278/2008, resa tra le parti, concernente svolgimento attivita' di medico competente per sanitari del corpo della polizia di stato


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2015 il Cons. Sergio Fina e uditi per le parti gli avvocati nessuno presente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I ricorrenti, meglio individuati in epigrafe e tutti appartenenti ai ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti dei sanitari della Polizia di Stato, propongono appello avverso e per la riforma della sentenza del Tar Lazio-Roma n.7278/2008, con la quale è stato rigettato il ricorso prodotto per l’annullamento di provvedimenti di data e numero sconosciuti con cui si ordinava ai medesimi di svolgere attività di medico competente e di medico legale, previste dall’art. 44 del D.lgs. n. 334 /2000.

Agivano inoltre, i ricorrenti, per l’accertamento e la declaratoria del diritto dei medesimi a non svolgere l’attività di medico competente, prevista dalle disposizioni in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e quelle stabilite per i soppressi ruoli dei direttori e dei dirigenti tecnici medico-legali, così come previste dal citato art. 44, non avendo i requisiti previsti dalla legge.

Deducono, in primo luogo:
erroneità, difetto e contraddittorietà della motivazione della sentenza con riguardo a:
omesso rilievo del vizio di violazione dell’art. 1 /4°c della L.277/1991;
violazione falsa applicazione dell’art. 6 della L. n. 833/1978;
violazione e falsa applicazione degli art. 1, 2, 16, 17, 23 e 92 del D.lgs. n. 626/1994;
violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del D.M. n. 450/1999;
Illogicità manifesta;
disparità di trattamento;
sviamento;
violazione del principio di buon andamento dell’Amministrazione.

Rilevano, altresì, con argomentazioni alquanto ripetitive:
omesso rilievo del vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento;
violazione della Legge Delega n.78/2000 e l’illegittimità costituzionale dell’art.44 del D.lgs. n. 334/2000 per contrasto con gli art. 3,36,76 e 97 della Costituzione.

Si osserva al riguardo che, anzitutto non erra il Tar nel richiamare il criteri di separatezza dei servizi resi dalle organizzazioni sanitarie delle Forze Armate e dei Corpi di Polizia da quelli prestati dal Servizio Sanitario Nazionale – Regioni ed ASL -.

Il principio adottato dal legislatore deve poi, come sottolineano anche gli appellanti, coniugarsi con le norme del D.lgs. n. 626/1994 sul miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

In particolare e con riferimento a quest’ultimo provvedimento normativo, a parte l’art. 1, ove si rimarca, in relazione all’applicazione delle norme del Decreto, la specificità dei servizi svolti dalle Forze di Polizia, viene in rilievo l’art. 23, nel quale si chiarisce, con affermazioni che non lasciano margini di dubbio, che restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite, tra l’altro, ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze Armate e per le Forze di Polizia.

Sulla base degli enunciati capisaldi normativi e in esecuzione della legge delega n. 78/2000, si è pervenuti al D.lgs. n. 334/2000 di riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, al quale sono stati attribuiti- art. 44 -, oltre ad una serie di funzioni, ivi citate, anche quelle di medico nel settore del lavoro e per coloro che abbiano esercitato per almeno quattro anni tali attribuzioni, anche l’attività di sorveglianza e vigilanza, nonché quella di “ medico competente” e inoltre, aggiunge la disposizione, i medesimi sanitari svolgono le funzioni già previste per i soppressi ruoli dei direttori e dei dirigenti tecnici medico-legali.

Peraltro, già il D.M.450/1999, peraltro neppure impugnato in questa sede, aveva previsto, con riguardo alle attività di polizia, che le funzioni di medico competente fossero svolte dai medici del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato in possesso dei requisiti richiesti dal D.lgs. n. 277/1991. e dal D.lgs. n. 626/1994.

Ora non appare coerente con l’impostazione normativa appena delineata e con la specificità delle funzioni affidate ai sanitari della Polizia di Stato, la posizione dei ricorrenti, secondo i quali l’attribuzione della qualifica di “ medico competente” sarebbe del tutto illegittima e arbitraria, in quanto affidata a soggetti privi dei requisiti richiesti dalla legge – D.lgs. n. 626/1994-.

Infatti l’esperienza quadriennale nel campo della medicina del lavoro viene ritenuta titolo sufficiente, tenuto conto della formazione professionale e dell’ordinaria attività dei sanitari, dal Decreto Ministeriale sopra indicato che richiama espressamente la normativa di settore - D.lgs. n. 626//94, la quale all’art.2 prevede, tra i vari titoli, anche l’autorizzazione di cui all’art. 55 del D.lgs. n. 277/1991che si riferisce ai laureati in medicina e chirurgia che hanno svolto per almeno quattro anni l’attività di medico del lavoro, così riconoscendo nella sostanza, una qualifica professionale ai medici in possesso di esperienza quadriennale nel settore del lavoro.

Se il criterio adottato è valido e riconosciuto in tutto il mondo del lavoro per effetto della disciplina sopra richiamata, non si comprende il motivo per il quale il requisito dell’esperienza, come individuato dalla legge sulla sicurezza e la salute dei lavoratori e dal citato art. 44 D.lgs. n. 334/2000, non dovrebbe valere per i sanitari della Polizia di Stato.

Occorre poi soggiungere che l’ordinaria attività di questi sanitari si svolge in sedi che comprendono uffici, autorimesse, laboratori, armerie ecc. ma non luoghi particolarmente esposti a fattori inquinanti e rischiosi per la salute del lavoratore.

Dal che deriva anche la presumibile scarsa gravosità dell’impegno richiesto e le finalità di fondo da attribuire alla contestata disciplina e cioè quelle di coprire tali funzioni attraverso un contenuto aumento della dotazione organica, ma senza ricorrere a soggetti esterni all’Amministrazione.

Sullo stesso piano logico argomentativo deve porsi l’attribuzione delle funzioni di medico-legale, strettamente connesse a quelle derivanti dall’applicazione della normativa riguardante la medicina preventiva del lavoro, funzioni, peraltro, come sottolinea la contestata disposizione - art. 44 D.lgs. n. 334/94 - già previste per i soppressi ruoli dei direttori e dirigenti tecnici medico-legali.

Quanto al prospettato eccesso di delega, il rilievo è infondato atteso che la L. n. 78/2000 ha attribuito al Governo il compito del riordino dei ruoli del personale sanitario “con soppressione o istituzione di nuovi ruoli o qualifiche”, sicchè non si può affermare che la norma delegata si possa considerare al di fuori del perimetro tracciato dalla legge di delega.

Infine con riferimenti al profilo della violazione dell’art. 36 della Costituzione, si concorda con le argomentazioni del Tar ed in particolare sull’assunto per cui il semplice ampliamento dei compiti e delle funzioni, connesse a quelle ordinariamente espletate non comporta di per sé ed in via automatica, un adeguamento retributivo e analogamente e per le ragioni sopra illustrate non si ritiene che dal suddetto ampliamento di compiti possa derivare una violazione dell’art. 97 della Costituzione.

Discende dalle considerazioni svolte l’infondatezza dei motivi, complessivamente dedotti e quindi il rigetto dell’appello con conseguente conferma della sentenza impugnata.

Le spese, tenuto conto della peculiarità delle questioni poste, possono compensarsi tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,
respinge l 'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata .

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Carlo Deodato, Consigliere
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Sergio Fina, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/11/2015


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