ciarlatano: “cartomanzia, scienze occulte e grande esorcista”
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA di Palermo precisa:
1) - Ad avviso del Collegio la tesi sostenuta all’amministrazione merita di essere condivisa, quantunque si registrino in giurisprudenza orientamenti diversi (C.d.S, sez. VI, n. 510/2006), dai quali tuttavia il Consiglio ritiene di dovere dissentire.
2) - Nella lingua italiana il termine “ciarlatano” sta ad indicare il soggetto che sfrutta a proprio vantaggio la credulità altrui, e il termine “cartomante” indica il soggetto che pretende di leggere nel futuro tramite le carte o tramite scienze occulte, cioè segrete e non conoscibili.
3) - Giacché l’art. 12 delle preleggi del codice civile impone all’interprete di attribuire alle norme il senso che ad esse deriva dal “significato proprio delle parole”, di cui si compongono, risulta evidente che l’attività di chi afferma di potere dare consigli ai “clienti” in quanto capace di leggere nel futuro e di padroneggiare scienze segrete e non conoscibili è proprio quella del ciarlatano, di colui cioè che intende speculare sulla credulità e sull’ignoranza, vantando il possesso di qualità, conoscenze e capacità che, per loro natura, non possono essere comprovate.
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SENTENZA ,sede di CGARS_GIURISDIZIONALE ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201500192
- Public 2015-03-04 -
N. 00192/2015REG.PROV.COLL.
N. 01427/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1427 del 2011, proposto da:
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Palermo, Via De Gasperi n. 81;
contro
OMISSIS;
per la riforma
della sentenza del TAR SICILIA - PALERMO :Sezione I n. 01944/2011, resa tra le parti, concernente cessazione immediata attività di' cartomanzia, scienze occulte con divieto di propaganda
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 febbraio 2015 il Cons. Giuseppe Barone e uditi per le parti l'avvocato dello Stato Pignatone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Parte ricorrente ha impugnato in prime cure l’ordinanza del 15.4.1996 con la quale il Questore di Palermo le aveva ordinato di cessare immediatamente l’attività abusiva di “cartomanzia, scienze occulte e grande esorcista”, con espresso divieto anche di esercizio di propaganda e ricerca di clientela attraverso la stampa, il mezzo televisivo e radiofonico”.
Il provvedimento recava la seguente motivazione: “Considerato che detta attività costituisce esercizio del mestiere di ciarlatano ai sensi dell’art. 231 del Regolamento di esecuzione del TULPS”.
Ha affidato il suo ricorso a due motivi, denunziando soprattutto la violazione e/o erronea applicazione dell’art. 121 del TULPS in relazione all’art. 231 del Regolamento di esecuzione, nonché eccesso di potere per insufficienza e/o genericità della motivazione e ingiustizia manifesta.
Ha resistito l’amministrazione intimata.
Il Tribunale ha accolto il ricorso ritenendo fondato il motivo di insufficienza della motivazione, in quanto il Questore non doveva limitarsi alla contestazione dell’attività svolta, ma aveva il dovere di valutare in concreto, attraverso apposita istruttoria e conseguente sufficiente motivazione, l’oggettiva idoneità dell’attività svolta dalla ricorrente a integrare l’ipotesi di ciarlataneria.
Avverso la sentenza ha proposto appello l’amministrazione, che tramite l’Avvocatura distrettuale dello Stato, ha criticato la sentenza impugnata sulla base del seguente motivo di appello: legittimità del provvedimento, insussistenza di qualsivoglia difetto di motivazione; ricorrenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge ai fini dell’imposizione del divieto.
All’udienza del 3.2.2014 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
L’appello è fondato.
L’amministrazione ricorrente afferma che lo stringente obbligo motivazionale, affermato dal Tribunale e posto a carico dell’amministrazione, non trova nessun riscontro nella norma regolativa della fattispecie e cioè nell’art. 121 del TULPS in combinato disposto con l’art. 231 del R.D. 635/1940.
L’elenco delle attività, che rientrano nell’esercizio del mestiere di ciarlatano tra cui è espressamente prevista quella di cartomante, non potrebbe essere valutato in maniera “evolutiva”, in quanto il mestiere di cartomante, ragionevolmente indicato dalla norma, comporterebbe in ogni caso il rischio dell’approfittamento dell’altrui credulità con pregiudizio dei valori patrimoniali e personali dell’individuo.
Da ciò la necessità di un’applicazione quanto meno dichiarativa della norma, che porrebbe a carico dell’amministrazione solo il dovere di indicare l’attività che si intende reprimere, senza bisogno di ulteriori specificazioni.
Ad avviso del Collegio la tesi sostenuta all’amministrazione merita di essere condivisa, quantunque si registrino in giurisprudenza orientamenti diversi (C.d.S, sez. VI, n. 510/2006), dai quali tuttavia il Consiglio ritiene di dovere dissentire.
L’attività di cartomante, infatti, espressamente ricompresa dall’art. 231 del Regolamento di esecuzione del TULPS tra quelle del ciarlatano non potrà mai essere esercitata in maniera “professionale” – come sostenuto dal Tribunale - ma con una “strumentazione” che, per sua natura, farà affidamento sulla credulità e sull’ignoranza di quanti intendono servirsene, con evidente pregiudizio dei valori personali e patrimoniali dell’individuo.
Nella lingua italiana il termine “ciarlatano” sta ad indicare il soggetto che sfrutta a proprio vantaggio la credulità altrui, e il termine “cartomante” indica il soggetto che pretende di leggere nel futuro tramite le carte o tramite scienze occulte, cioè segrete e non conoscibili.
Giacché l’art. 12 delle preleggi del codice civile impone all’interprete di attribuire alle norme il senso che ad esse deriva dal “significato proprio delle parole”, di cui si compongono, risulta evidente che l’attività di chi afferma di potere dare consigli ai “clienti” in quanto capace di leggere nel futuro e di padroneggiare scienze segrete e non conoscibili è proprio quella del ciarlatano, di colui cioè che intende speculare sulla credulità e sull’ignoranza, vantando il possesso di qualità, conoscenze e capacità che, per loro natura, non possono essere comprovate.
Ha errato, quindi, il primo giudice allorché ha affermato che il Questore doveva valutare in concreto l’attraverso apposita istruttoria e conseguente motivazione, l’oggettiva idoneità dell’attività svolta dalla ricorrente ad integrare l’ipotesi di ciarlataneria, giacché l’attività svolta di cartomante e di scienze occulte integra all’evidenza l’attività del ciarlatano, così che il semplice richiamo dell’art. 231 del R.D. 635/1940 e delle attività che si intendono proibire costituisce sufficiente motivazione del provvedimento impugnato che appare esente da vizi denunziati.
Conclusivamente, il Collegio ritiene che l’appello sia fondato e come tale vada accolto.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Maria De Lipsis, Presidente
Ermanno de Francisco, Consigliere
Hadrian Simonetti, Consigliere
Alessandro Corbino, Consigliere
Giuseppe Barone, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/03/2015
Attività di “cartomanzia, scienze occulte ed altro”
Re: Attività di “cartomanzia, scienze occulte ed altro”
ricorso perso.
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Il CdS con il presente Parere scrive:
1) - In merito alla interpretazione di tali disposizioni sono riscontrabili nella giurisprudenza amministrativa due diversi orientamenti.
N.B.: leggere direttamente nel Parere i 2 diversi orientamenti.
2) - Questa Sezione, ritenendo di aderire alla prima tesi, ha formulato la richiesta di approfondimento contenuta nel parere interlocutorio.
PS.: leggete il tutto qui sotto.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201900345 - Public 2019-02-05 -
Numero 00345/2019 e data 05/02/2019 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 19 dicembre 2018
NUMERO AFFARE 01174/2018
OGGETTO:
Ministero dell'interno.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor Davide La Fauci, in qualità di legale rappresentante delle società Studio Omega S.r.l., Studio Esoterika S.r.l.s e Nemesi S.r.l.s, contro U.T.G. - Prefettura di Perugia, Questura di Perugia, Ministero dell'Interno, per l’annullamento del decreto del Prefetto di Perugia con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico proposto per l’annullamento del provvedimento di cessazione dell’attività di cartomanzia adottato dal Questore di Perugia il 5 agosto 2017.
LA SEZIONE
Vista la relazione del 15 maggio 2018 con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giovanni Orsini;
Premesso.
1. Con provvedimento del 5 agosto 2017, il questore di Perugia ha ordinato la cessazione dell'attività di cartomanzia esercitata dal signor Davide La Fauci presso i locali della società di cui è amministratore unico. Il provvedimento inibitorio è stato emanato a seguito della verifica amministrativa effettuata in data 25 luglio 2017 che aveva condotto alla notifica al ricorrente di un verbale di accertamento di violazione amministrativa.
Avverso tale provvedimento l’interessato ha proposto ricorso gerarchico al prefetto di Perugia che lo ha respinto con il decreto impugnato.
Il ricorso straordinario chiede l’annullamento di tale decreto e di tutti gli atti connessi ivi compresi i verbali di accertamento nn. 11, 12 e 13 dell’2.8.2017 emessi dalla Questura di Perugia con applicazione di una sanzione pecuniaria.
2. Viene lamentata la violazione e falsa applicazione dell'articolo 121 del T.U.L.P.S. in quanto una corretta interpretazione della norma avrebbe dovuto condurre a non attribuire "automaticamente" la qualifica di ciarlatano all'attività di cartomante, ma avrebbe richiesto "una valutazione mirata che verifichi in concreto l'idoneità oggettiva dei comportamenti ad abusare della superstizione e della credulità popolare".
A giudizio del ricorrente tale approfondimento nel caso di specie non si è svolto. Il provvedimento, essendo asseritamente privo di adeguata motivazione, sarebbe peraltro anche in contrasto con quanto disposto dall'articolo 3 della legge numero 241 del 1990.
Viene infine contestata la indeterminatezza della sanzione pecuniaria comminata con i verbali di accertamento anch'essi impugnati.
3. La relazione ministeriale ritiene che il ricorso non sia fondato.
4. Con il parere interlocutorio n. 2181 del 2018, la Sezione ha chiesto al Ministero di integrare la propria relazione con "un’approfondita analisi della fattispecie oggetto dell'accertamento effettuato con il provvedimento impugnato. Ciò al fine di stabilire se detta attività si è concretizzata, in relazione alle modalità utilizzate, in un'attività ingannevole o comunque artatamente onerosa e non soltanto in un abuso della credulità e dell'ignoranza dei soggetti che si sono avvalsi del servizio telefonico in questione".
5. In data 12 novembre il Ministero ha trasmesso la nota predisposta al riguardo dalla Questura di Perugia, confermando le conclusioni contenute nella relazione originaria.
Considerato.
6. L'art. 121, ultimo comma del T.U.L.P.S. vieta espressamente il mestiere di ciarlatano e l'art. 231 del relativo regolamento d'esecuzione, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, chiarisce, ai fini dell'applicazione del divieto sancito dall'art. 121, che sotto la denominazione di “mestiere di ciarlatano” va compresa ogni attività diretta a speculare sull'altrui credulità o a sfruttare od alimentare l'altrui pregiudizio ed esemplifica quei mestieri, che possono rappresentare l'indice di ciarlataneria, come “gli indovini, gli interpreti di sogni, i cartomanti, coloro che esercitano giochi di sortilegio, incantesimi, esorcismi…”.
In merito alla interpretazione di tali disposizioni sono riscontrabili nella giurisprudenza amministrativa due diversi orientamenti.
Secondo il primo, l’elencazione indicata non esaurisce tutte le ipotesi di ciarlataneria, ma è meramente esemplificativa, con la conseguenza che è necessaria una approfondita analisi della fattispecie concreta per verificare se tale attività dia luogo ad un abuso della credulità popolare e dell’ignoranza. E ciò va fatto anche tenendo conto del mutato contesto storico e sociale rispetto al momento in cui è stata introdotta (Cons. St., sez. VI, n. 510/2006).
Secondo altro orientamento, la normativa vigente vieta lo svolgimento del mestiere di cartomante perché comporta - secondo l'id plerumque accidit, ragionevolmente valutato dall'art. 231 reg. p.s. - il rischio dell'approfittamento dell'altrui credulità (pregiudizievole sotto il profilo patrimoniale e personale), anche se non sono in concreto commessi reati (Cons. St., VI, , n. 814/2006 e più recentemente CGA n. 195/2015).
7. Questa Sezione, ritenendo di aderire alla prima tesi, ha formulato la richiesta di approfondimento contenuta nel parere interlocutorio.
Tali conclusioni devono essere ribadite in questa sede.
In effetti, occorre chiarire che tale orientamento deriva dalla convinzione che la legge non vieta in modo assoluto attività di carattere predittivo (in questo caso la cartomanzia), ma che - al tempo stesso - le norme vigenti debbano essere interpretate nel senso di rendere necessaria da parte dell'autorità amministrativa una valutazione dell'attività svolta per verificare, al di là delle situazioni che possono configurare ipotesi di reato, se si realizzano forme di abuso della "debolezza" oggettiva di determinate tipologie di soggetti attraverso modalità organizzative chiaramente finalizzate a sfruttarla economicamente.
Non si tratta quindi di impedire lo svolgimento di attività di carattere ludico, in cui è evidente lo scopo di intrattenimento: l'approfondimento che deve essere compiuto è volto, infatti, ad escludere che ci si trovi di fronte a fattispecie di questo genere, del resto largamente diffuse e praticate, ma che viceversa si versi nell'ipotesi di attività organizzate per "speculare sull’ altrui credulità".
8. Nel caso di specie, la nota integrativa predisposta dalla Questura di Perugia in adempimento al parere interlocutorio di questa Sezione, chiarisce che l'attività posta in essere dal ricorrente è organizzata al fine di lucrare, attraverso il meccanismo degli addebiti telefonici o con accrediti preventivi, sulle richieste provenienti da soggetti che interloquiscono esclusivamente per via telefonica.
La nota chiarisce, anche sulla base di testimonianze di clienti che "i servizi in questione erano perfettamente organizzati, tramite un operatore centralinista che smistava, ai dipendenti "cartomanti", le chiamate ricevute effettuate tramite numeri telefonici a pagamento aventi come radice telefonica "899". Se i clienti utilizzavano per la conversazione con i cartomanti, il numero con radice fissa 899, l'importo della telefonata gli veniva addebitato direttamente nella propria bolletta telefonica; se invece utilizzavano l’utenza fissa del centralino telefonico della società, prima di poter parlare con l'operatrice, il cliente doveva pagare preventivamente il servizio richiesto con un importo minimo fissato dagli operatori proprietari dell'utenza telefonica, con carta di credito, lasciando i dati alla centralinista".
Inoltre, viene sottolineato che nel corso dell’ispezione "non sono stati identificati studiosi esperti di esoterismo, ma operatori di call center che hanno ricevuto come unica direttiva quella di trattenere il cliente al telefono il più a lungo possibile e di creare in lui una sorta di "dipendenza psicologica".
9. Alla luce dei chiarimenti forniti tramite il suddetto adempimento istruttorio deve essere respinto il primo motivo di ricorso, dato che le modalità di svolgimento dell'attività di cartomanzia che sono state accertate inducono a ritenere che essa fosse volta a sfruttare la credulità dei clienti per fini economici e che conseguentemente siano stati applicati correttamente l'articolo 121 del T.U.L.P.S. e l'articolo 231 del regolamento di esecuzione.
Infondato è del pari il secondo motivo in ragione del fatto che il decreto impugnato evidenzia, anche attraverso il richiamo al provvedimento del Questore e alla verifica amministrativa del 25 luglio 2017, le motivazioni essenziali del diniego, precisando che l'attività di cartomanzia si esplicava attraverso l'esercizio di un "servizio telefonico" in contrasto con la citata norma del T.U.L.P.S. e del suo regolamento di esecuzione.
E’ inammissibile, infine, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, la richiesta di annullamento del verbale concernente la sanzione pecuniaria cui si riferisce il terzo motivo proposto.
Il ricorso è pertanto infondato.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giovanni Orsini Mario Luigi Torsello
IL SEGRETARIO
Giuseppe Testa
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Il CdS con il presente Parere scrive:
1) - In merito alla interpretazione di tali disposizioni sono riscontrabili nella giurisprudenza amministrativa due diversi orientamenti.
N.B.: leggere direttamente nel Parere i 2 diversi orientamenti.
2) - Questa Sezione, ritenendo di aderire alla prima tesi, ha formulato la richiesta di approfondimento contenuta nel parere interlocutorio.
PS.: leggete il tutto qui sotto.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201900345 - Public 2019-02-05 -
Numero 00345/2019 e data 05/02/2019 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 19 dicembre 2018
NUMERO AFFARE 01174/2018
OGGETTO:
Ministero dell'interno.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor Davide La Fauci, in qualità di legale rappresentante delle società Studio Omega S.r.l., Studio Esoterika S.r.l.s e Nemesi S.r.l.s, contro U.T.G. - Prefettura di Perugia, Questura di Perugia, Ministero dell'Interno, per l’annullamento del decreto del Prefetto di Perugia con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico proposto per l’annullamento del provvedimento di cessazione dell’attività di cartomanzia adottato dal Questore di Perugia il 5 agosto 2017.
LA SEZIONE
Vista la relazione del 15 maggio 2018 con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giovanni Orsini;
Premesso.
1. Con provvedimento del 5 agosto 2017, il questore di Perugia ha ordinato la cessazione dell'attività di cartomanzia esercitata dal signor Davide La Fauci presso i locali della società di cui è amministratore unico. Il provvedimento inibitorio è stato emanato a seguito della verifica amministrativa effettuata in data 25 luglio 2017 che aveva condotto alla notifica al ricorrente di un verbale di accertamento di violazione amministrativa.
Avverso tale provvedimento l’interessato ha proposto ricorso gerarchico al prefetto di Perugia che lo ha respinto con il decreto impugnato.
Il ricorso straordinario chiede l’annullamento di tale decreto e di tutti gli atti connessi ivi compresi i verbali di accertamento nn. 11, 12 e 13 dell’2.8.2017 emessi dalla Questura di Perugia con applicazione di una sanzione pecuniaria.
2. Viene lamentata la violazione e falsa applicazione dell'articolo 121 del T.U.L.P.S. in quanto una corretta interpretazione della norma avrebbe dovuto condurre a non attribuire "automaticamente" la qualifica di ciarlatano all'attività di cartomante, ma avrebbe richiesto "una valutazione mirata che verifichi in concreto l'idoneità oggettiva dei comportamenti ad abusare della superstizione e della credulità popolare".
A giudizio del ricorrente tale approfondimento nel caso di specie non si è svolto. Il provvedimento, essendo asseritamente privo di adeguata motivazione, sarebbe peraltro anche in contrasto con quanto disposto dall'articolo 3 della legge numero 241 del 1990.
Viene infine contestata la indeterminatezza della sanzione pecuniaria comminata con i verbali di accertamento anch'essi impugnati.
3. La relazione ministeriale ritiene che il ricorso non sia fondato.
4. Con il parere interlocutorio n. 2181 del 2018, la Sezione ha chiesto al Ministero di integrare la propria relazione con "un’approfondita analisi della fattispecie oggetto dell'accertamento effettuato con il provvedimento impugnato. Ciò al fine di stabilire se detta attività si è concretizzata, in relazione alle modalità utilizzate, in un'attività ingannevole o comunque artatamente onerosa e non soltanto in un abuso della credulità e dell'ignoranza dei soggetti che si sono avvalsi del servizio telefonico in questione".
5. In data 12 novembre il Ministero ha trasmesso la nota predisposta al riguardo dalla Questura di Perugia, confermando le conclusioni contenute nella relazione originaria.
Considerato.
6. L'art. 121, ultimo comma del T.U.L.P.S. vieta espressamente il mestiere di ciarlatano e l'art. 231 del relativo regolamento d'esecuzione, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, chiarisce, ai fini dell'applicazione del divieto sancito dall'art. 121, che sotto la denominazione di “mestiere di ciarlatano” va compresa ogni attività diretta a speculare sull'altrui credulità o a sfruttare od alimentare l'altrui pregiudizio ed esemplifica quei mestieri, che possono rappresentare l'indice di ciarlataneria, come “gli indovini, gli interpreti di sogni, i cartomanti, coloro che esercitano giochi di sortilegio, incantesimi, esorcismi…”.
In merito alla interpretazione di tali disposizioni sono riscontrabili nella giurisprudenza amministrativa due diversi orientamenti.
Secondo il primo, l’elencazione indicata non esaurisce tutte le ipotesi di ciarlataneria, ma è meramente esemplificativa, con la conseguenza che è necessaria una approfondita analisi della fattispecie concreta per verificare se tale attività dia luogo ad un abuso della credulità popolare e dell’ignoranza. E ciò va fatto anche tenendo conto del mutato contesto storico e sociale rispetto al momento in cui è stata introdotta (Cons. St., sez. VI, n. 510/2006).
Secondo altro orientamento, la normativa vigente vieta lo svolgimento del mestiere di cartomante perché comporta - secondo l'id plerumque accidit, ragionevolmente valutato dall'art. 231 reg. p.s. - il rischio dell'approfittamento dell'altrui credulità (pregiudizievole sotto il profilo patrimoniale e personale), anche se non sono in concreto commessi reati (Cons. St., VI, , n. 814/2006 e più recentemente CGA n. 195/2015).
7. Questa Sezione, ritenendo di aderire alla prima tesi, ha formulato la richiesta di approfondimento contenuta nel parere interlocutorio.
Tali conclusioni devono essere ribadite in questa sede.
In effetti, occorre chiarire che tale orientamento deriva dalla convinzione che la legge non vieta in modo assoluto attività di carattere predittivo (in questo caso la cartomanzia), ma che - al tempo stesso - le norme vigenti debbano essere interpretate nel senso di rendere necessaria da parte dell'autorità amministrativa una valutazione dell'attività svolta per verificare, al di là delle situazioni che possono configurare ipotesi di reato, se si realizzano forme di abuso della "debolezza" oggettiva di determinate tipologie di soggetti attraverso modalità organizzative chiaramente finalizzate a sfruttarla economicamente.
Non si tratta quindi di impedire lo svolgimento di attività di carattere ludico, in cui è evidente lo scopo di intrattenimento: l'approfondimento che deve essere compiuto è volto, infatti, ad escludere che ci si trovi di fronte a fattispecie di questo genere, del resto largamente diffuse e praticate, ma che viceversa si versi nell'ipotesi di attività organizzate per "speculare sull’ altrui credulità".
8. Nel caso di specie, la nota integrativa predisposta dalla Questura di Perugia in adempimento al parere interlocutorio di questa Sezione, chiarisce che l'attività posta in essere dal ricorrente è organizzata al fine di lucrare, attraverso il meccanismo degli addebiti telefonici o con accrediti preventivi, sulle richieste provenienti da soggetti che interloquiscono esclusivamente per via telefonica.
La nota chiarisce, anche sulla base di testimonianze di clienti che "i servizi in questione erano perfettamente organizzati, tramite un operatore centralinista che smistava, ai dipendenti "cartomanti", le chiamate ricevute effettuate tramite numeri telefonici a pagamento aventi come radice telefonica "899". Se i clienti utilizzavano per la conversazione con i cartomanti, il numero con radice fissa 899, l'importo della telefonata gli veniva addebitato direttamente nella propria bolletta telefonica; se invece utilizzavano l’utenza fissa del centralino telefonico della società, prima di poter parlare con l'operatrice, il cliente doveva pagare preventivamente il servizio richiesto con un importo minimo fissato dagli operatori proprietari dell'utenza telefonica, con carta di credito, lasciando i dati alla centralinista".
Inoltre, viene sottolineato che nel corso dell’ispezione "non sono stati identificati studiosi esperti di esoterismo, ma operatori di call center che hanno ricevuto come unica direttiva quella di trattenere il cliente al telefono il più a lungo possibile e di creare in lui una sorta di "dipendenza psicologica".
9. Alla luce dei chiarimenti forniti tramite il suddetto adempimento istruttorio deve essere respinto il primo motivo di ricorso, dato che le modalità di svolgimento dell'attività di cartomanzia che sono state accertate inducono a ritenere che essa fosse volta a sfruttare la credulità dei clienti per fini economici e che conseguentemente siano stati applicati correttamente l'articolo 121 del T.U.L.P.S. e l'articolo 231 del regolamento di esecuzione.
Infondato è del pari il secondo motivo in ragione del fatto che il decreto impugnato evidenzia, anche attraverso il richiamo al provvedimento del Questore e alla verifica amministrativa del 25 luglio 2017, le motivazioni essenziali del diniego, precisando che l'attività di cartomanzia si esplicava attraverso l'esercizio di un "servizio telefonico" in contrasto con la citata norma del T.U.L.P.S. e del suo regolamento di esecuzione.
E’ inammissibile, infine, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, la richiesta di annullamento del verbale concernente la sanzione pecuniaria cui si riferisce il terzo motivo proposto.
Il ricorso è pertanto infondato.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giovanni Orsini Mario Luigi Torsello
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Re: Attività di “cartomanzia, scienze occulte ed altro”
Messaggio da Filippogianni »
All'inizio mi veniva da ridere per via del titolo . Comunque vada sarà sempre un successo
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Re: Attività di “cartomanzia, scienze occulte ed altro”
Messaggio da Sempreme064 »
Ogni riferimento è puramente casuale a questo titolo o fa riferimento a qualche soggetto del forum? Mi sorge un dubbio..
E comunque andiamo avanti... sempre meglio..tutto come previsto ..
Ci rileggiamo al 2020 per i dati a confronto..

E comunque andiamo avanti... sempre meglio..tutto come previsto ..
Ci rileggiamo al 2020 per i dati a confronto..
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Re: Attività di “cartomanzia, scienze occulte ed altro”
Ok, cmq. adesso non è più il caso di continuare.
Stop, altrimenti questo post di mescola con altri commenti non utile all'informazione.
ciao
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- GUARDIE PARTICOLARI GIURATE