Attività aviolancistica e rischi connessi personale CC.

Feed - CARABINIERI

Rispondi
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12849
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Attività aviolancistica e rischi connessi personale CC.

Messaggio da panorama »

Il CdS riconosce il beneficio

Per la partecipazione agli interessati anche perchè forse qualcuno sarà andato anche in pensione da paco. Il ricorso al Tar Lazio era stato proposto nel 2013 poi rigettato nel Dicembre del 2018.

- Militari dell’Arma dei Carabinieri in possesso del brevetto militare di paracadutista, in servizio presso il 1° Reggimento Carabinieri “Tuscania”

Il CdS scrive:

1) - Ebbene, premesso che la disposizione invocata in via subordinata dagli interessati è successiva al d.P.R. n. 394/1995 e che, come correttamente rilevato dagli appellati, i successivi decreti presidenziali di recepimento degli accordi di concertazione hanno costantemente fatto salve le disposizioni precedenti non in contrasto con le nuove previsioni (cfr. artt. 52 e 64 del d.P.R. n. 164/2002; art. 37 del d.P.R. n. 170/2007; art. 22 del d.P.R. n. 52/2009; art. 13 del d.P.R. n. 184/2010), il Collegio ritiene non vi sia motivo, sulla base degli atti di causa, per non ritenere la previsione dell’art. 5, comma 11, del d.P.R. n. 163/2002 astrattamente applicabile alla presente fattispecie, e ciò tenuto conto della peculiarità e dei rischi connessi all’attività di aviolancio e della specialità che, quindi, connota la relativa disposizione.

2) - Il motivo deve, pertanto, essere accolto limitatamente a tale aspetto, con la necessaria precisazione che sarà preciso onere dell’Amministrazione di appartenenza – prima della materiale corresponsione degli emolumenti, comprensivi di interessi legali e rivalutazione, di competenza dei singoli appellanti – verificare la sussistenza di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla norma in questione ai fini della spettanza della speciale indennità e, in particolare, accertare l’effettivo svolgimento in via continuativa dell’attività aviolancistica da parte dei singoli appellanti presso unità paracadutisti ovvero presso altri enti o comandi militari.

3) - Per le considerazioni sin qui illustrate l’appello deve essere parzialmente accolto, nei limiti e nei termini innanzi esposti, e, per l’effetto, deve essere in parte qua riformata la sentenza appellata e deve conseguentemente essere in parte e nei medesimi termini accolto il ricorso in primo grado.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.


Rispondi