ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

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mauri64
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da mauri64 »

Salve lepre15,
anche se l'importo fosse irrisorio è un tuo sacrosanto diritto rivendicare quanto spettante.

Saluti


panorama
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

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La CdC Sez. 2^ d’Appello n. 92 in Rif. alla CdC Marche n. 136/2019, (tratta art. 54 e riscatto corso allievi per maggiorazione, ai fini del passaggio da contributivo – 18 al 1995 a retributivo + 18 al 1995).

Qui sotto tutta la parte del giudizio che definisce il tutto:

DIRITTO

1. In via pregiudiziale, va disposta, ai sensi dell’art. 184 c. g. c., la riunione dei presenti appelli, trattandosi di impugnazioni dispiegate nei confronti della medesima sentenza.

2. Con riferimento ai profili di merito, ragioni di logica giuridica e di coerenza impongono di trattare innanzitutto l’appello incidentale proposto dal Sig. OMISSIS.

Il medesimo appello merita accoglimento nei termini sottoindicati.

Sul punto, giova osservare che l’art. 5 del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165, rubricato “Computo dei servizi operativi e riconoscimento dei servizi prestati pre-ruolo”, statuisce che:

“1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli aumenti del periodo di servizio di cui all'articolo 17, secondo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 187, agli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, all'articolo 8, quinto comma, della legge 27 dicembre 1973, n. 838, e all'articolo 3, quinto comma, della legge 27 maggio 1977, n. 284, e successive modificazioni ed integrazioni, computabili ai fini pensionistici, non possono eccedere complessivamente i cinque anni.

2. Per il personale il cui trattamento pensionistico è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, gli aumenti del periodo di servizio di cui al comma 1 nel limite massimo di cinque anni complessivi sono validi ai fini della maturazione anticipata dei quaranta anni di anzianità contributiva necessari per l'accesso alla pensione di vecchiaia. In tale caso si applica il coefficiente di trasformazione corrispondente al 57° anno di età indicato nella tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995.

3. Gli aumenti dei periodi di servizio nei limiti dei cinque anni massimi stabiliti, sono computabili, a titolo in parte oneroso, anche per periodi di servizio comunque prestato.

4. Il servizio militare comunque prestato, anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è ricongiungibile ai fini del trattamento previdenziale.

5. Per il personale in ferma di leva prolungata o breve l'amministrazione provvede al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalla normativa vigente.

6. I periodi pre-ruolo per servizio militare comunque prestato, nonché quelli utili ai fini previdenziali, anche antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono riscattabili ai fini dell'indennità di fine servizio”.

Il successivo art. 7, comma 3, del medesimo d.lgs n. 165/97 aggiunge che “Gli aumenti dei periodi di servizio anche se eccedenti i cinque anni, maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto, con percezione delle relative indennità, sono riconosciuti validi ai fini pensionistici e, se eccedenti i cinque anni, non sono ulteriormente aumentabili in aderenza a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1”.

Orbene, la sentenza impugnata in questa sede ha rigettato la domanda principale del Sig. OMISSIS di riscatto del periodo di servizio prestato quale allievo e, conseguentemente, di rideterminazione della pensione con applicazione del sistema interamente retributivo, sulla base dei seguenti presupposti:

a) impossibilità di supervalutazione del servizio prestato quale allievo (in particolare, dal 9 novembre 1981 all’8 maggio 1982), in quanto ritenuta mera attività formativa antecedente l’ingresso nei ruoli, non costituente tecnicamente una prestazione lavorativa;

b) non riscattabilità della supervalutazione afferente il predetto servizio, a ragione della già intervenuta maturazione, al momento della domanda (17 ottobre 2017), del limite massimo complessivo di 5 anni di supervalutazione ex art. 5, comma 1, d.lgs. n. 165/97;

c) impossibilità di chiedere il riscatto del servizio militare, quale allievo, se prestato prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 165/97 (1° gennaio 1998).

Nondimeno, i predetti presupposti si appalesano erronei.

Ed invero, per quanto riguarda il primo, la giurisprudenza contabile è del tutto consolidata nel ritenere che possa essere oggetto della supervalutazione di 1/5 anche il periodo di frequenza del corso di formazione presso la Scuola Allievi, alla luce del tenore letterale dell’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 165/97, chiarissimo nel ritenere riconoscibili i “periodi di servizio comunque prestati” (in termini, Corte conti, Sez. I d’appello, 19 luglio 2021, n. 280; id., Sez. II d’appello, 5 luglio 2021, n. 223).

D’altro canto, in maniera del tutto significativa, lo stesso Istituto previdenziale, nella propria circolare n. 119 del 18.12.2018, ha previsto che “la facoltà di riscatto in parola può essere esercitata anche con riferimento al periodo trascorso come Allievo presso Enti addestrativi e Accademie militari….”.

Allo stesso modo, la tesi per cui la riscattabilità non è consentita per periodi di servizio prestati, quale allievo, prima dell’entrata in vigore del d.lgs n. 165/97 (1.1.1998, ex art. 8 del medesimo d.lgs 165/97), non ha alcuna base normativa e non trova riscontro alcuno nella giurisprudenza contabile, la quale ha pacificamente riconosciuto la facoltà di riscatto rispetto a tali periodi (così, tra le altre, Corte dei conti, Sez. II, n. 223/2021).

Infine, non costituisce motivo ostativo alla riscattabilità rivendicata in questa sede la circostanza, per contro valorizzata dal I giudice, per cui lo stesso OMISSIS avrebbe già maturato, al momento della domanda (17 ottobre 2017), il limite massimo complessivo di 5 anni di supervalutazione ex art. 5, comma 1, d.lgs. n. 165/97.

A tal riguardo, questa Sezione, in altra, analoga fattispecie, ha già avuto modo di osservare che “..nel caso di specie, l’unico limite è rappresentato dalla circostanza che il ricorrente avrebbe già maturato, al momento della domanda, un periodo complessivo massimo pari a cinque anni, periodo non ulteriormente aumentabile dal 1° gennaio 1998 per effetto di quanto disposto dall’art. 5 comma 1 del d.lgs 165/1997.

Pur tuttavia, l’art.7 comma 3 del d.lgs.165 prevede espressamente che <<Gli aumenti dei periodi di servizio, anche se eccedenti i cinque anni, maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto, con percezione delle relative indennità, sono riconosciuti validi ai fini pensionistici e se eccedenti i cinque anni, non sono ulteriormente aumentabili in aderenza a quanto previsto dall’articolo 5 comma 1>>.

Orbene, nel caso di specie non vi è dubbio che i periodi richiesti siano maturati entro la data del 31 dicembre 1997 e che il ricorrente, in ossequio alla tempistica prevista dalla normativa, abbia inteso esercitare un proprio diritto nei limiti previsti dall’ordinamento, eventualmente non computando, pertanto, i periodi eccedenti il quinquennio, maturati successivamente, secondo un criterio temporale che non deve essere trascurato.

Tale interpretazione appare, a parere di questo giudice, maggiormente rispondente al dato normativo ed anche più idonea ad evitare dubbi di costituzionalità della disposizione in esame, anche ai fini della eventuale valutazione del sistema (retributivo o contributivo) da porre a base della pensione da erogare.

Giova ricordare, inoltre, come rilevato dallo stesso appellante incidentale, che non è con la proposizione della domanda di riscatto che sorge il diritto per il richiedente di ottenere la maggiorazione del periodo di servizio, ma con il verificarsi del fatto costitutivo presupposto della stessa, ciò che nel caso di specie è rappresentato dalla frequentazione della Scuola Allievi, mentre la successiva domanda e il pagamento del c.d. onere di riscatto sono solo le modalità operative per esercitare il predetto diritto.

Del resto, soprattutto in ambito previdenziale, è ben possibile che un soggetto abbia diritto ad una prestazione ma non proponga, nell’immediato, la domanda per ottenerla, ma ciò non esclude il suo diritto e la possibilità di farne esercizio senza preclusioni di tempo, salvo la previsione espressa di un termine di decadenza stabilito per legge, che nello specifico non sussiste.

A conferma di quanto esposto depone l’art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 184/1997, secondo cui <<L’onere di riscatto è determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto, anche ai fini del computo delle anzianità previste dall’articolo 1, commi 12 e 13, della citata legge n. 335 del 1995>>, così che il calcolo dell’onere è dalla legge ancorato al periodo oggetto di riscatto e non al momento della presentazione della domanda.

In tale ultimo caso, infatti, la facoltà di riscatto di determinati periodi sarebbe ingiustamente preclusa a discapito, appunto, dei diritti del pensionato; infatti, ben può il pensionato, fermo restando il limite dei cinque anni, scegliere di poter riscattare (pertanto a titolo oneroso) un determinato periodo ai fini del raggiungimento di una determinata anzianità di servizio, qualora l’esercizio di tale opzione possa comportare maggiori benefici per il pensionato.

Del resto, come già precisato, l’art. 5 co. 1 e 3 d.lgs. n. 165/1997 fa riferimento a cinque anni complessivi, non ponendo alcun limite temporale alla loro maturazione, e l’art. 7, co. 3 prevede che gli aumenti dei periodi di servizio maturati antecedentemente all’entrata in vigore della predetta legge, con percezione dell’indennità, siano riconosciuti validi anche se eccedenti i cinque anni, facendo con ciò espresso riferimento al verificarsi del presupposto della maggiorazione e non alla circostanza della presentazione della domanda di riscatto.

Applicando i suddetti principi alla fattispecie all’esame, deve riconoscersi che il (….) ha maturato il diritto ad ottenere la maggiorazione ex art. 5 comma 3 del d.lgs n. 165/1997 con riferimento al periodo prestato di servizio presso la Scuola allievi, dal 24.03.1982 al 19.06.1982, quando ancora il quinquennio di maggiorazioni non era stato superato.

Va da sé che i periodi eccedenti il quinquennio maturati successivamente al 1.1.1998 comunque non saranno valutati ai fini pensionistici, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 7 comma 1 del d.lgs 165/97” (così, testualmente, Corte conti, Sez. II d’appello, 5 luglio 2021, n. 223).

Orbene, nella fattispecie all’esame, i periodi richiesti sono senz’altro maturati prima del 31 dicembre 1997 e, comunque, alla predetta data del 31 dicembre 1997, risulta pacificamente non raggiunto il tetto massimo di 5 anni, anche aggiungendo la supervalutazione sui 6 mesi da allievo.

Conseguentemente, in conformità ai principi sopra esposti, va riconosciuto il diritto del Sig. OMISSIS alla maggiorazione (e conseguente riscatto) di 1/5 sui sei mesi di servizio militare reso quale allievo finanziere dal 9/11/1981 all’ 8/5/1982 e, per l’effetto, riconosciuto il diritto dello stesso alla riliquidazione della pensione in godimento, con applicazione del sistema interamente retributivo ex art. 1, comma 13, legge 335/95, con riferimento all’anzianità contributiva maturata sino al 31 dicembre 2011 (art.24, comma 2, d.l. 201/2011), avendo l’interessato raggiunto, per effetto di tale riscatto, 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

Tutto ciò previo completamento, da parte dell’INPS, del procedimento amministrativo relativo al riscatto del predetto periodo, a seguito del pagamento, da parte dell’interessato, del relativo onere.

In particolare, una volta portato a compimento il richiamato procedimento, l’INPS provvederà a:

a) rideterminare la pensione, a decorrere dall’1.9.2018 e per il futuro, con applicazione del sistema interamente retributivo, con riferimento all’anzianità contributiva maturata sino al 31.12.2011 (art. 24, comma 2, d.l. n. 201/2011);

b) pagare gli arretrati pensionistici, consistenti in specie nella differenza fra i ratei dovuti in forza del ricalcolo secondo il sistema retributivo e le somme effettivamente corrisposte al ricorrente.

Sui predetti arretrati andrà, altresì, liquidato l'importo più favorevole risultante dal confronto tra gli interessi computati al tasso legale e la rivalutazione monetaria determinata con applicazione degli indici ISTAT, ai sensi dell'art. 150 disp. att. c.p.c.
- secondo il principio del c.d. cumulo parziale affermato nella pronuncia delle SS.RR. di questa Corte n. 10/2002/QM – con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli ratei differenziali e sino all’effettivo soddisfo.

2. Va ora esaminato l’appello principale, proposto dall’INPS.

Il medesimo appello va parzialmente accolto, alla luce della sentenza delle Sezioni riunite di questa Corte n. 1/2021/QM, depositata in data 4 gennaio 2021.

Con la predetta sentenza le Sezioni riunite sono state chiamate a pronunciarsi sul seguente quesito:

“se il beneficio previsto dall’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092 del1973, spetti o meno al personale militare collocato a riposo con una anzianità di servizio superiore ai 20 anni; in altri termini – avendo riguardo alle modalità di calcolo del trattamento di pensione- “se la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità compresa tra 15 e 18 anni, debba essere calcolata invariabilmente in misura pari al 44% della base pensionabile in applicazione del predetto articolo 54, oppure se tale quota debba essere determinata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile”.

La medesima sentenza, all’esito di un articolato ed approfondito percorso argomentativo, da ritenersi qui integralmente richiamato (anche) ai sensi dell’art. 39 d.lgs. n. 174/2016, ha affermato il seguente principio di diritto:

“La “quota retributiva” della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell’art. 1, comma 12, legge n. 335/95, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%”.

Trattasi di una soluzione finalizzata a contemperare la normativa di favore posta dall’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973, con le regole poste dalla legge n. 335/1995, sicché la quota retributiva di coloro che all’1.1.1996 sono entrati nel sistema di calcolo contributivo viene determinata in misura proporzionale all’anzianità posseduta al 31.12.1995.

A tale soluzione (rectius, al principio di diritto espresso dalle SS.RR. nella richiamata decisione n. 1/2021/QM) si è univocamente conformata la successiva giurisprudenza d’appello di questa Corte (ex plurimis, Corte conti, Sez. II App., sentenze n. 19/2021, n. 21/2021, n. 132/2021, n. 137/2021, n. 142/2021, n. 154/2021, n. 176/2021, n. 275/2021 e n. 347/2021; id., Sez. I App. n. 169/2021, n. 96/2021, n. 97/2021, n. 98/2021, n. 64/2021, n. 65/2021, n. 66/2021, n. 67/2021 e n. 68/2021; n. 51/2021, n. 52/2021, n. 54/2021, n. 55/2021 e n. 57/2021; id., Sez. III App. n. 223/2021, n. 56/2021; id., Sez. App. Sicilia n. 43/2021, n. 44/2021 e n. 69/2021).

Con particolare riferimento alla fattispecie all’esame (connotata dalla presenza di militare cessato con più di 20 anni di servizio utile ai fini previdenziali e vantante, alla data del 31.12.1995, un’anzianità utile compresa tra i 15 ed i 18 anni, ove non venga considerato il riscatto di cui al paragrafo immediatamente precedente), l’applicazione del predetto principio di diritto comporta l’accoglimento parziale dell’appello proposto dall’INPS, dovendo la sentenza impugnata essere riformata nei termini di cui alle statuizioni delle Sezioni riunite.

Va conseguentemente riconosciuto il diritto del Sig. OMISSIS alla riliquidazione della “quota retributiva” della pensione in godimento, da effettuarsi tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del coefficiente annuo del 2,44% per ogni anno utile.

Tutto ciò a partire dalla data di decorrenza della pensione.

4. In conclusione, per tutto quanto finora detto, l’appello incidentale del Sig. OMISSIS va accolto, con le conseguenze sopra viste.

Allo stesso modo, l’appello principale dell’INPS va parzialmente accolto, con le conseguenze sopra viste, (conseguenze) destinate ad operare per la sola ipotesi di mancato perfezionamento del procedimento di riscatto, a seguito del mancato pagamento del relativo onere e, dunque, di mancato raggiungimento dell’anzianità contributiva minima necessaria per accedere al sistema interamente retributivo.

In ogni caso, la soccombenza reciproca, unita alla complessità delle questioni trattate, giustificano l’integrale compensazione delle spese del giudizio, ai sensi dell’articolo 31, comma 3, c.g.c.

P.Q.M

- la Corte dei Conti, Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale d’Appello, definitivamente pronunciando:

- RIUNISCE gli appelli proposti dal Sig. OMISSIS e dall’INPS;

- in riforma della sentenza impugnata, ACCOGLIE l’appello proposto dal Sig. OMISSIS nei termini di cui in parte motiva;

- in parziale riforma della sentenza impugnata, ACCOGLIE parzialmente l’appello dispiegato dall’INPS nei termini di cui in parte motiva.

Spese compensate.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2022.
IL Consigliere ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Nicola RUGGIERO) (dott.ssa Daniela ACANFORA)
Firmato digitalmente Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 8 MAR. 2022

Per Il Dirigente
Il Funzionario Amministrativo
Dott.ssa Alessandra Carcani
Firmato digitalmente

N.B.: se dovete partecipare ai commenti su questa tematica, Vi prego di NON copiare tutto il TESTO di cui sopra onde evitare il prolungamento delle pagine. Scaricate più tosto la sentenza per commentare. Grazie.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da lino »

lepre15 ha scritto: lun mar 21, 2022 1:54 pm Grazie Lino per la gentile risposta, ma anche se devo riceve un euro lo pretendo!! Perché n passato per un conguaglio mi è arrivato da pagare 0,26 centesimi il bollettino alla posta mi è costato 1,45 euro!! Ciao un caro saluto anche a te!!
Certamente e fai bene, sono 12 anni che faccio ricorsi.
Te lo dico perché questa volta davo tutto per scontato e invece si emettono sentenze, modificando aliquote e defalcando gli importi,booo!!!

Mi sembra di ricordare la vicenda dei 26 cents .😱😱
Che dire, siamo in Italia !!!
Un salutone a Voi tutti.
Per Aspera ad Astra!!!!
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Fabiogurus »

lepre15 ha scritto: lun mar 21, 2022 1:54 pm Grazie Lino per la gentile risposta, ma anche se devo riceve un euro lo pretendo!! Perché n passato per un conguaglio mi è arrivato da pagare 0,26 centesimi il bollettino alla posta mi è costato 1,45 euro!! Ciao un caro saluto anche a te!!
il calcolo del quantum lo puoi leggere tra gli ultimi commenti
peraltro non ti fidare, c e caso che si sbaglino pure a fare i conteggi
e difatti a me li hanno sbagliati
naturalmente diranno sempre che i calcoli sono giusti ma mica li spiegano
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Fabiogurus »

lino ha scritto: lun mar 21, 2022 10:02 pm
lepre15 ha scritto: lun mar 21, 2022 1:54 pm Grazie Lino per la gentile risposta, ma anche se devo riceve un euro lo pretendo!! Perché n passato per un conguaglio mi è arrivato da pagare 0,26 centesimi il bollettino alla posta mi è costato 1,45 euro!! Ciao un caro saluto anche a te!!
Certamente e fai bene, sono 12 anni che faccio ricorsi.
Te lo dico perché questa volta davo tutto per scontato e invece si emettono sentenze, modificando aliquote e defalcando gli importi,booo!!!

Mi sembra di ricordare la vicenda dei 26 cents .😱😱
Che dire, siamo in Italia !!!
Un salutone a Voi tutti.
siamo in Italia perche' purtroppo non si puo andare a dire che qualcuno ha sbagliato perche' se lo si fa e sopratutto se e' vero, ci si gioca il nome ,la carriera , il rapporto con i colleghi
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Fabiogurus »

panorama ha scritto: lun mar 21, 2022 7:22 pm La CdC Sez. 2^ d’Appello n. 92 in Rif. alla CdC Marche n. 136/2019, (tratta art. 54 e riscatto corso allievi per maggiorazione, ai fini del passaggio da contributivo – 18 al 1995 a retributivo + 18 al 1995).
.......
In ogni caso, la soccombenza reciproca, unita alla complessità delle questioni trattate, giustificano l’integrale compensazione delle spese del giudizio, ai sensi dell’articolo 31, comma 3, c.g.c.

P.Q.M
.....
Spese compensate.
PICCOLA NOTA SOPRATUTTO PER CHI HA FATTO RICORSO SULL ART 54,ed E' IN PRIMO GRADO O IN APPELLO

DA QUELLO CHE MI RISULTA, L INPS STA CHIEDENDO DI NON ESSERE CONDANNATA ALLE SPESE E DIFATTI IN QUESTA SENTENZA LE SPESE VENGONO COMPENSATE

AVVISO AI NAVIGANTI : QUANTO SCRIVO VA LETTO NEL SENSO CHE RAPPRESENTA UNA CHANCE DI POTER ALMENO RECUPERARE LE SPESE LEGALI

RIcopio un paragrafo da una sentenza ottenuta da uno dei miei legali ai quali gia piu di qualcuno si e' rivolto per avere assistenza

"LE SPESE LEGALI VANNO POSTE A CARICO DELL INPS, IN APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA SOCCOMBENZA VIRTUALE,IN QUANTO CON LA RIDETERMINAZIONE DELLA PRESTAZIONE PENSIONISTICA RICHIESTA, AVVENUTO SOLO DOPO LA PRESENTAZIONE DELL ISTANZA AMMINISTRATIVA E DEL RICORSO,PERALTRO EFFETTUATI DOPO IL DEPOSITO DELLA SENTENZA 1/021 DELLE SSRR, L ISTITUTO DI PREVIDENZA HA RICONOSCIUTO IN SOSTANZA LA FONDATEZZA DELE RAGIONI SOSTENUTE NEL RICORSO, E SI LIQUIDANO COME IN DISPOSITIVO"
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

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CdC Sez. 1^ d’Appello con la sentenza n. 140 depositata il 29/03/2022 in Rif. CdC Emilia Romagna n. 200/2019 riferita ad un collega CC. – 15 anni al 31/12/1995.

L’arringa con INPS continua.

La CdC d’Appello precisa:

In estrema sintesi, la sentenza n. 1/2021 delle SS.RR. ha affermato alcuni principii fondamentali:

i) L’intero impianto del d.P.R. 1092/73 va completamente riletto alla luce della riforma operata dalla Legge n. 335 del 1995 (art. 1, comma 12), la quale, parafrasando quanto osservato dal Supremo consesso, “incidendo profondamente sul sistema pensionistico al tempo vigente, ha introdotto tre fasce o sistemi pensionistici per i dipendenti pubblici, secondo la seguente disciplina:

a e b) OMISSIS:

c) per i dipendenti statali che invece, a tale data, avessero avuto meno di 18 anni, veniva previsto il cd ‘sistema “misto’, per effetto del quale le anzianità a partire dal 1996 e sino alla cessazione del servizio sarebbero state calcolate con metodo contributivo, mentre per le anzianità di servizio maturate sino al 1995, la pensione sarebbe stata calcolata con il previgente sistema retributivo di cui al d.P.R. 1092/1973”.

Proprio in merito a quest’ultima categoria di dipendenti, le SS.RR. osservano che “Il sistema misto introdotto dalla legge n. 335/1995 impone, però, una ulteriore riflessione, data dal fatto che tale regime trova applicazione a chi, alla fine del 1995, non aveva maturato almeno 18 anni di servizio.
Ed è proprio a tal proposito che, nel totale silenzio del legislatore, va tenuto nella dovuta considerazione il fatto che il sistema organico delineato in via generale, per il personale militare, dal d.P.R. 1092 del 1973 ha perso la sua armonica interiore coerenza, per effetto dell’impatto del sopravvenuto, e profondamente diverso, sistema introdotto dalla legge n. 335 del 1995”.

E’ degno di nota il seguente stralcio della sentenza: “Con l’intervento del legislatore del 1995, i 20 anni di servizio non hanno più, però, alcuno specifico significato, sicché, per evitare che, sempre nel totale silenzio del legislatore, l’adattamento fra i due sistemi succedutisi nel tempo generi effetti disarmonici o addirittura contraddittori, appare necessario valorizzare il solo spartiacque al quale - nel caso che qui ci occupa, vale a dire proprio quello di individuare, per il personale militare assoggettato al sistema misto, l’aliquota di rendimento da applicare al servizio ricadente sotto il sistema retributivo - è possibile riconoscere, in termini generali, rilevanza sotto il profilo normativo, vale a dire quell’anzianità di 18 anni che la stessa legge 335/1995 ha individuato per tenere distinti, appunto, il sistema retributivo e quello contributivo.

OMISSIS

In altri termini, il coefficiente del 2,20% incorpora l’anomalia di essere ricavato ponendo a denominatore un numero di anni (20) diverso da quelli ai quali lo stesso potrà essere applicato (al massimo 18 meno un giorno), visto che il sistema misto si applica solo a chi, alla fine del 1995, aveva 18 anni meno un giorno di servizio.

Dalla disciplina del 1995 va, quindi, ricavato il correttivo, mettendo a denominatore il numero di anni che la legge n. 335/1995 fissa per essere assoggettati al sistema misto, vale a dire 18 anni meno un giorno.

Così ritenendo il coefficiente sarà, dunque, pari a 44 diviso 17 + 364/365esimi, cioè 44/17,997 = 2,445 per ogni anno […]”.

il Giudice oltre a dare continuità alle sentenze delle SS.RR n. 1/2021/QM e n. 12/2021/QM del 2,44%, inserisce questo ulteriore passaggio:

- Peraltro, l’approdo interpretativo cui sono pervenute le SS.RR. con le succitate pronunce ha ricevuto l’avallo dello stesso legislatore, atteso che la legge n. 234/2021, art. 1 comma 101, ha esteso l’applicazione dell’aliquota del 2,44% ex art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 alpersonale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati”.
panorama
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

CdC Calabria sentenza pubblicata 21/04/2022. Rigetta il ricorso.

IN FATTO ecco alcuni passaggi dei brani

Il ricorrente, Ufficiale dei Carabinieri in congedo, proveniente dalla categoria dei Luogotenenti Carica Speciale, ha rappresentato di essere risultato vincitore del primo concorso per Ufficiali ruolo straordinario ad esaurimento dell’Arma dei Carabinieri conseguendo, soltanto al termine della carriera, una progressione sfociata nel ruolo Ufficiali straordinari ad esaurimento.

A seguito della cessazione del servizio presso l’Arma, il ricorrente risulta titolare di pensione diretta ordinaria di anzianità INPS (atto di conferimento n. omissis, in data 19.05.2020), con riferimento al quale lamenta l’applicazione di parametri pensionistici inferiori a quelli già maturati nella categoria di provenienza, vale a dire nel grado di Luogotenente C.S. dei Carabinieri. In particolare, il ricorrente lamenta il mancato incremento della propria base pensionabile con applicazione, rispettivamente, della percentuale del 3,60% dal 21° anno di servizio fino al 31.12.1997, e del 2% dal 01.01.1998 fino alla cessazione dal servizio, ai sensi dell’art. 54, commi 1 e 6, del DPR n. 1092/1973.

Dopo avere investito l’Istituto resistente di regolare domanda amministrativa, che veniva rigettata, il ricorrente ha adito questo Giudice Corte dei Conti per ottenere il riconoscimento della percentuale di aumento del 3,60% della base pensionabile dal 21° anno di servizio fino al 31.12.1997 e del 2% dal 01.01.1998 alla cessazione del servizio, con applicazione “di ogni beneficio economico che l’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973 prevede a partire dal comma 1, avendo militato dalla data di arruolamento del 19.09.1978 e fino al 30.12.2017 nella categoria dei Sottufficiali dei Carabinieri, e con riconoscimento delle somme arretrate indebitamente non corrisposte, con rivalutazione monetaria e interessi di legge dal dì del dovuto a quello dell’effettivo soddisfo”.

Pertanto, il ricorrente, che ha militato nel ruolo Sottoufficiali per la quasi totalità della propria carriera progredendo nel ruolo Ufficiali soltanto dal 31.12.2017 fino alla data del congedo per raggiunti limiti di età dal 23.05.2020 (quindi per poco meno di due anni e mezzo), lamenta che “la percentuale di aumento della pensione da calcolare nella quota “B” raggiunge un valore di 51,60% anziché il maggior valore di 61,56% che si ripercuote nella differente percentuale del 11,85% anziché del 15,15%, per la quota B1, e del 39,75% anziché del 46,41% per la quota B2”; differenze di percentuali che, a loro volta, si riverbererebbero sul calcolo complessivo del trattamento pensionistico con asserita diminuzione del rateo mensile di pensione di oltre 400,00 euro.

IN DIRITTO ecco alcuni passaggi dei brani:

In punto di diritto, occorre rilevare che il caso di specie concerne un’ipotesi di liquidazione di pensione retributiva erogata per cessazione limiti di età, con applicazione del doppio calcolo (ai sensi art 24 DL 201/11 come convertito in L. 214/11 e modificato da art 1 comma 707 L 190/14).

In dettaglio, il ricorrente alla data del 31.12.1995 aveva maturato un’anzianità di servizio superiore ai 18 anni, e per questo la pensione è stata liquidata in base al sistema interamente retributivo ex art. 1, comma 13 l. n. 335/1995.

Tuttavia, come è noto, a decorrere dal 01.01.2012 il D.L. n. 201/2011 (c.d. Legge Fornero) ha esteso il regime previdenziale di tipo contributivo anche a coloro che, analogamente al ricorrente, avevano maturato un’anzianità contributiva superiore ai 18 anni alla data limite del 31.12.1995.

Di tale doppio calcolo dà conto il provvedimento impugnato. E poiché dal confronto tra i due regimi, il ricorrente avrebbe avuto una pensione di maggiore importo con il sistema misto, l’INPS ha dunque determinato l’importo con il sistema interamente retributivo.

Va evidenziato infatti che per il servizio utile maturato dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2011 (data sino alla quale sono valorizzate le anzianità di servizio mediante sistema interamente retributivo), l’aliquota prevista dall’invocato art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 non trova più applicazione, in quanto in base al combinato disposto di cui all’art. 8 del D. lgs n. 165/1997 ed all’art. 17, comma 1 della l n. 724/1994 si applica l’aliquota annua del 2%, ferma rimanendo l’eventuale minore aliquota che – nel caso del ricorrente – è quella del 1,80% sulla quale l’INPS ha operato il suo calcolo, essendo egli andato in pensione nel ruolo degli Ufficiali e sulla cui base retributiva è stato calcolato l’importo pensionabile alla cessazione.

Del resto, nel sistema interamente retributivo (entro la cui cornice deve essere calcolata la pensione del ricorrente, avendo egli maturato più di 18 anni di servizio utile al 31.12.1995), il punto di partenza di ogni calcolo è costituito dalla retribuzione pensionabile alla cessazione.

In ogni caso, il ricorso appare infondato anche in ragione dello stesso art. 54, comma 6, sul quale il ricorrente fonda la propria richiesta di calcolo della pensione con coefficiente a lui più favorevole, previsto per i sottufficiali e che dovrebbe trovare applicazione in ragione della clausola di salvaguardia del comma 8°.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da mauri64 »

Salve Attila,
sei stato carente di informazioni, devi comunicare a quale Ente appartenevi e la data di pensionamento.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da mauri64 »

Attila56 ha scritto: lun mag 16, 2022 9:46 am
mauri64 ha scritto: lun mag 16, 2022 9:41 am Salve Attila,
sei stato carente di informazioni, devi comunicare a quale Ente appartenevi e la data di pensionamento.
Buongiorno, se ho scritto in questo post sarò un ex appartenente? Non c'entra la data di pensionamento, chiedevo solo di sapere se i 5 anni degli arretrati sono dal 2021 quindi retroattivi da quella data , oppure da quando ci sarà riconosciuto l'adeguamento della ricostituzione?

Se è nella seconda ipotesi sono più di 5 anni..
Permettimi sei nuovo del forum, pertanto quando si avanza una richiesta di informazioni è bene fare un minimo di presentazione.
Voglia tu scusarmi se mi sono permesso di conoscere le info di cui sopra, in quanto in base alla risposta non data, la soluzione può essere differente.
Nel caso specifico se militare, la prescrizione quinquennale decorre a ritroso dalla data di quando presentata l'istanza o ricorso all'INPS, altrimenti senza presentazione alcuna, decorre a ritroso dalla data di ricalcolo coefficiente del 2,444%.
Invece se appartenente alle Forze di Polizia ad ordinamento civile, gli arretrati come da ultima Legge di Bilancio decorrono dal 1° gennaio 2022.

Saluti
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da mauri64 »

Attila56 ha scritto: lun mag 16, 2022 12:10 pm
mauri64 ha scritto: lun mag 16, 2022 11:01 am
Attila56 ha scritto: lun mag 16, 2022 9:46 am

Buongiorno, se ho scritto in questo post sarò un ex appartenente? Non c'entra la data di pensionamento, chiedevo solo di sapere se i 5 anni degli arretrati sono dal 2021 quindi retroattivi da quella data , oppure da quando ci sarà riconosciuto l'adeguamento della ricostituzione?

Se è nella seconda ipotesi sono più di 5 anni..
Permettimi sei nuovo del forum, pertanto quando si avanza una richiesta di informazioni è bene fare un minimo di presentazione.
Voglia tu scusarmi se mi sono permesso di conoscere le info di cui sopra, in quanto in base alla risposta non data, la soluzione può essere differente.
Nel caso specifico se militare, la prescrizione quinquennale decorre a ritroso dalla data di quando presentata l'istanza o ricorso all'INPS, altrimenti senza presentazione alcuna, decorre a ritroso dalla data di ricalcolo coefficiente del 2,444%.
Invece se appartenente alle Forze di Polizia ad ordinamento civile, gli arretrati come da ultima Legge di Bilancio decorrono dal 1° gennaio 2022.

Saluti
Ci mancherebbe, tutte le ragioni, davo per scontato una solo possibilità, invece ci sono varianti..

Come dici tu : decorre a ritroso dalla data di ricalcolo coefficiente del 2,444%....

Quando fanno il ricalcolo gli arretrati sono sempre 5 anni? Se lo fanno oggi il ricalcolo tu dal mese di giugno hai diciamo tutto apposto?

Se lo rifanno tra 10 anni e ti danno arretrati per i 5 anni precedenti è sempre tutto apposto?
Salve,
al seguente link troverai le risposte ai tuoi quesiti:

https://www.studiolegalechessa.com/2021 ... escrizione.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

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Attila56 ha scritto: lun mag 16, 2022 12:31 pm Bisogna augurarsi lo facciano il prima possibile, come dice la circolare dell'Inps , fanno tutto d'ufficio senza presentare nulla, bisogna però vedere quando verrà applicata perché noi mensilmente perdiamo dei soldi...forse mi sbaglio..
Visto che sei restio a comunicare quanto richiesto, non mi rimane che avanzare delle ipotesi.
Se sei un militare andato in quiescenza a metà del 2017, per non perdere quattrini, devi immediatamente presentare istanza per interrompere la prescrizione dei 5 anni.
Se il pensionamento è avvenuto successivamente verso la metà-fine del 2018 in poi, non dovrai presentare alcunchè in quanto l'INPS d'ufficio ed in maniera celere, ricalcolerà quanto dovuto dalla data di pensione (non essendo trascorsi 5 anni).

Saluti
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da mauri64 »

Attila56 ha scritto: lun mag 16, 2022 3:14 pm Se sei andato in pensione nel 2016 non dirmi che non si prende nulla ..non ci voglio credere ..la risposta la leggo con calma, prima prendo un'aspirina.
Essendo andato in quiescenza nel 2016 per vederti corrisposti gli arretrati fin dalla data di congedo, dovevi presentare istanza/diffida nel 2021.
Purtroppo per te così non è stato, di conseguenza ogni mese che l'INPS ritarda il pagamento e non provvedi ad interrompere la suddetta prescrizione per te sono mesi in arretrati persi.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

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Attila56 ha scritto: lun mag 16, 2022 3:44 pm Ho letto, ero convinto arretrati a prescindere dall'anno del pensionamento, invece 5 anni a ritroso dalla sentenza..

Una follia, il calcolo degli arretrati andrebbe fatto per gli anni che hai maturato al 1995 , non solo adeguamento al 244. Ero già deluso per i 5 anni arretrati, non è una ricostituzione della pensione è una presa nel ''epiteto".
Ribadisco 5 anni a ritroso dall'istanza, non dalla sentenza.
Nel tuo caso quando sei venuto a conoscenza della sentenza SS.RR. del 04/01/2021 per il personale militare avente più 15 meno 18 anni di anzianità contributiva utile al 31/12/1995 (Circ. 107 del 14/07/2021) e sentenza del 09/09/2021 per i militari con meno 15 anni di anzianità utile (Circ. 199 del 29/12/2021), visto che i 5 anni stavano o erano già scaduti dovevi attivarti subito.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

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Attila56 ha scritto: lun mag 16, 2022 3:59 pm Grazie tanto, Le novità introdotte dal decreto legge 98/2011 non trovano applicazione , prima di questa darà erano 10 anni, invece applicazione in materia di recupero di indebiti pensionistici, per i quali il diritto dell’Inps alla relativa ripetizione si prescrive nel termine di dieci anni.

Se devono darti sono 5 se devono toglierti sono 10..

Grazie per avermi delucidato.

Avere un fax simile magari, cerco di trovarlo
E' inutile girarci attorno, purtroppo è così.
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