ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Feed - CARABINIERI

domenico69
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 238
Iscritto il: mar mar 07, 2017 10:18 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da domenico69 »

Monki65 ha scritto: ven set 17, 2021 10:45 am Ricevuto determina la cifra esatta sono 106 euro netti mensili in meno Chi si accontenta gode 😅 Grazie a tutti e buona vita !!!!
Anche io ho perso appello e mi è stato attribuito il 2,44% quindi sono in attesa di ricalcolo e soprattutto di restituzione degli arretrati.
Per avere un conteggio a "spanne" doveva essere sufficiente dividere l'aumento ottenuto con la vittoria di primo grado per 6, ma dalle tue cifre tale metodo mi sembra che non funziona, mi confermi che di aumento avevi ricevuto 170€ mensile NETTO ed ora ne prendi 64€ mensili NETTI?


Monki65

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Monki65 »

Confermo da 168 a 64 . Pensiamo alla salute :D
mauri64
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 20102
Iscritto il: gio nov 15, 2018 4:27 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da mauri64 »

Monki65 ha scritto: sab set 18, 2021 5:06 pm Pensiamo alla salute :D
Concordo.

Saluti
Avatar utente
istillnotaffound
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 214
Iscritto il: mar ott 31, 2017 7:04 am

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da istillnotaffound »

Constato che finalmente ci si sta rendendo conto dell’elemosina che ci è stata fatta…
C’era anche stato chi aveva esultato per una vittoria di Pirro.
Ingiustizia è stata fatta e soprattutto scandalosa la creazione ex novo della nuova aliquota dividendo quella maturata a 15 anni non per 15 ma per 18, questo per i militari.
Al contrario per i dipendenti statali civili l’aliquota applicata (giustamente) permane quella calcolata dividendo la maturata a 15 anni proprio per 15: nel caso di specie non si è ravvisata la necessità di una contemperazione con la 335/95.
C’è tutta la disparità di trattamento in barba all’articolo 3 della Costituzione ma se siamo contenti dell’elemosina, evviva!
”Un'altra vittoria come questa e torno a casa senza esercito!“ (Pirro)
domenico69
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 238
Iscritto il: mar mar 07, 2017 10:18 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da domenico69 »

istillnotaffound ha scritto: sab set 18, 2021 9:11 pm Constato che finalmente ci si sta rendendo conto dell’elemosina che ci è stata fatta…
C’era anche stato chi aveva esultato per una vittoria di Pirro.
Ingiustizia è stata fatta e soprattutto scandalosa la creazione ex novo della nuova aliquota dividendo quella maturata a 15 anni non per 15 ma per 18, questo per i militari.
Al contrario per i dipendenti statali civili l’aliquota applicata (giustamente) permane quella calcolata dividendo la maturata a 15 anni proprio per 15: nel caso di specie non si è ravvisata la necessità di una contemperazione con la 335/95.
C’è tutta la disparità di trattamento in barba all’articolo 3 della Costituzione ma se siamo contenti dell’elemosina, evviva!
Condivido appieno il tuo pensiero, che probabilmente ho già espresso più volte in passato e che a quest'ora anche i somari dovrebbero aver capito, però a quanto pare, forse, c'è di peggio che essere somari?!? 🙄

Sicuramente tale situazione è nota ai piani "alti" e difatti si vede il risultato. 😡

Però, dai, pensiamo alla salute che alla fine è quello che conta.
Peccato che per questa vicenda (porcata?!) e tantissime altre di tale portata la salute ce la siamo/stiamo mangiata! (*) 😡😡😡

*: naturalmente riferito a chi ha coscienza/conoscenza dei fatti.
mimì
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 106
Iscritto il: sab gen 14, 2017 10:13 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da mimì »

istillnotaffound ha scritto: sab set 18, 2021 9:11 pm Constato che finalmente ci si sta rendendo conto dell’elemosina che ci è stata fatta…
C’era anche stato chi aveva esultato per una vittoria di Pirro.
Ingiustizia è stata fatta e soprattutto scandalosa la creazione ex novo della nuova aliquota dividendo quella maturata a 15 anni non per 15 ma per 18, questo per i militari.
Al contrario per i dipendenti statali civili l’aliquota applicata (giustamente) permane quella calcolata dividendo la maturata a 15 anni proprio per 15: nel caso di specie non si è ravvisata la necessità di una contemperazione con la 335/95.
C’è tutta la disparità di trattamento in barba all’articolo 3 della Costituzione ma se siamo contenti dell’elemosina, evviva!
Siamo tutti pienamente d'accordo con quanto dici. Ma dicci cosa possiamo fare per farci riconoscere l'anticostituzionalità della sentenza n. 1/21 delle Sezioni Riunite. Se c'è un avvocato che si voglia cimentare in questo, aderiamo, senza perdere altro tempo.
Avatar utente
Pierpa64
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 64
Iscritto il: gio set 03, 2015 10:35 am

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Pierpa64 »

se può essere utile ...

https://aic.camera.it/aic/scheda.html?n ... o=C&leg=18

Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00729
presentato da
RIZZETTO Walter
testo di
Mercoledì 22 settembre 2021, seduta n. 569
  La XI Commissione,

premesso che:

il trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato è disciplinato in linea generale dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 che prevede specifiche aliquote di calcolo, relative alla quota retributiva della pensione, differenziate tra il personale civile e quello militare, e più favorevoli per quest'ultima categoria di lavoratori;

in particolare, l'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, prevede che «La pensione spettante al personale civile con l'anzianità di quindici anni di servizio effettivo è pari al 35 per cento della base pensionabile», mentre l'articolo 54 del medesimo decreto, prevede che «La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile»;

allo stato, l'Inps, dopo una lunga querelle giudiziaria non ancora sopita, ritiene applicabile la maggiore aliquota prevista dall'articolo 54 esclusivamente al personale militare che si trova nelle condizioni previste dalla norma;

tale determinazione, resa nota attraverso la circolare n. 107 del 14 luglio 2021, genera un'evidente disparità di trattamento tra il personale militare e il personale della polizia di Stato, della polizia penitenziaria e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che, nell'orientamento applicativo dell'Inps, è destinatario delle norme di calcolo previste invece per il personale civile di cui all'articolo 44;

l'orientamento applicativo citato, che assimila il personale della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco al personale civile dello Stato, non tiene conto del fatto che i suddetti Corpi, pur essendo incardinati all'interno di Amministrazioni civili, sono disciplinati da ordinamenti speciali e non dalle norme generali applicabili al pubblico impiego in generale; questo in ragione dei particolari compiti d'istituto riguardanti la sicurezza e il soccorso pubblico, le peculiari condizioni d'impiego e le considerevoli limitazioni personali e lavorative cui è soggetto tale categoria di personale;

in questo senso si pone la previsione di cui all'articolo 19 della legge n. 183 del 2010, in tema di specificità previdenziale e pensionistica riservata alle forze di polizia, forze armate e vigili del fuoco, che tra l'altro non opera alcun distinguo tra i diversi modelli ordinamentali tra le forze di polizia civili o militari, i vigili del fuoco e le forze armate, e che dispone, testualmente: «Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forte di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti»;

invero, l'orientamento applicativo sostenuto dall'Inps sul tema in esame, si pone in contrasto con la specificità lavorativa di cui all'articolo 19, legge n. 183 del 2010, principio espresso dal legislatore per rimarcare la linea di divisione che esiste tra il personale destinatario della norma citata e il personale civile delle altre Amministrazioni statali e del pubblico impiego più in generale, proprio in ragione dei particolari compiti esercitati. Si consideri inoltre la peculiare caratteristica degli Ordinamenti che regolano il rapporto di lavoro del personale della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, tutti ricompresi nell'ambito del pubblico impiego non contrattualizzato per la peculiarità delle funzioni pubbliche esercitate nell'ambito di settori fondamentali per lo Stato;

si osserva, altresì, che il personale dei corpi in questione, pur se interessato da un percorso di smilitarizzazione, di fatto e formalmente, non ha mai mutato le funzioni istituzionali, che sono rimaste pressoché identiche; è cambiata in sostanza la disciplina del rapporto di lavoro del personale, ma non sono cambiate le ragioni di fondo che richiedono un trattamento pensionistico più favorevole in termini di calcolo dell'assegno di pensione;

ci si riferisce, in particolare, alla particolare usura subita durante il servizio, al limite ordinamentale di quiescenza più basso, ai frequenti infortuni e malattie professionali che determinano spesso l'uscita anticipata dal servizio, elementi questi che determinano una contrazione del livello dell'assegno pensionistico, recuperabile solo attraverso una più favorevole modalità di calcolo, nel caso di specie conseguibile attraverso il riconoscimento del diritto alla maggiore aliquota di cui all'articolo 54;

tale situazione specifica, relativa all'applicazione dell'articolo 54 ai Corpi dello Stato in questione, dovrebbe assurgere a principio generale rispetto a tutto il personale dei comparti sicurezza difesa e soccorso pubblico, in particolare per tutti quei lavoratori interessati dal calcolo contributivo dell'assegno di pensione; i coefficienti di trasformazione del calcolo contributivo raggiungono, infatti, le soglie più elevate in corrispondenza di livelli di anzianità che non possono essere raggiunti dal personale dei comparti citati, a causa del limite ordinamentale di uscita dal servizio, questo in aggiunta alle uscite anticipate determinate dai casi d'infortunio e malattia professionale,

impegna il Governo

ad adottare iniziative volte ad estendere, senza margini d'incertezza, l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973, al personale della polizia di Stato, della polizia penitenziaria e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, oltre ad una rivalutazione complessiva dei parametri di calcolo dell'assegno pensionistico che tenga conto della specificità lavorativa ex articolo 19, della legge n. 183 del 2010 di tutto il personale del comparto sicurezza difesa e soccorso pubblico.
(7-00729) «Rizzetto, Prisco».
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

Altri 2 colleghi fortunati. (Appelli dichiarati INAMMISSIBILI perché tardivi)

1) - La CdC sez. 3^ d’Appello con la sentenza n. 396 in rif. alla CdC Calabria n. 101/2019 dichiara l’appello dell’INPS inammissibile per tardività atteso che l’appello è stato proposto oltre il termine di sessanta giorni (ricorrente CC. + 15).

2) - La CdC sez. 3^ d’Appello con la sentenza n. 391 in rif. alla CdC Calabria n. 137/2019 dichiara l’appello dell’INPS inammissibile per tardività atteso che l’appello è stato proposto oltre il termine di sessanta giorni (ricorrente CC. + 15).

Infatti la CdC d’Appello scrive:

La base normativa costituita dall’ art. 1, comma 5 bis, del d.l. n. 453 del 15 novembre 1993, convertito, con modificazioni, nella l. 14 gennaio 1994 n. 19, aggiunto dall’ art. 1 del d.l. n. 453 del 23 ottobre 1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 639 del 20 dicembre 1996, già prevedeva che “l’ appello è proponibile … entro sessanta giorni dalla notificazione o, comunque, entro un anno dalla pubblicazione della sentenza”. La disposizione ha trovato integrale conferma nell’ art. 178 c.g.c., applicabile ratione temporis che, al comma 2, precisa che “i termini stabiliti al comma 1 sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza, effettuata con le modalità di cui agli articoli 285 e 286 del codice di procedura civile”. Occorre, in buona sostanza, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione che la sentenza sia stata notificata, su istanza di parte nel domicilio eletto dalla controparte; diversamente l’ appello può essere proposto utilmente entro un anno ( con l’ addizione del periodo di sospensione feriale) dalla pubblicazione della sentenza.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
mauri64
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 20102
Iscritto il: gio nov 15, 2018 4:27 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da mauri64 »

panorama ha scritto: mer ott 06, 2021 9:07 pm Altri 2 colleghi fortunati. (Appelli dichiarati INAMMISSIBILI perché tardivi)

1) - La CdC sez. 3^ d’Appello con la sentenza n. 396 in rif. alla CdC Calabria n. 101/2019 dichiara l’appello dell’INPS inammissibile per tardività atteso che l’appello è stato proposto oltre il termine di sessanta giorni (ricorrente CC. + 15).

2) - La CdC sez. 3^ d’Appello con la sentenza n. 391 in rif. alla CdC Calabria n. 137/2019 dichiara l’appello dell’INPS inammissibile per tardività atteso che l’appello è stato proposto oltre il termine di sessanta giorni (ricorrente CC. + 15).
Buon per loro, specialmente in tempi di vacche magre.

Saluti
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

Ricambio.
ezio65
Appena iscritto
Appena iscritto
Messaggi: 2
Iscritto il: lun mar 23, 2015 12:24 am

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da ezio65 »

mauri64 ha scritto: mer ott 06, 2021 10:27 pm
panorama ha scritto: mer ott 06, 2021 9:07 pm Altri 2 colleghi fortunati. (Appelli dichiarati INAMMISSIBILI perché tardivi)

1) - La CdC sez. 3^ d’Appello con la sentenza n. 396 in rif. alla CdC Calabria n. 101/2019 dichiara l’appello dell’INPS inammissibile per tardività atteso che l’appello è stato proposto oltre il termine di sessanta giorni (ricorrente CC. + 15).

2) - La CdC sez. 3^ d’Appello con la sentenza n. 391 in rif. alla CdC Calabria n. 137/2019 dichiara l’appello dell’INPS inammissibile per tardività atteso che l’appello è stato proposto oltre il termine di sessanta giorni (ricorrente CC. + 15).
Buon per loro, specialmente in tempi di vacche magre.

Saluti
Buon giorno a tutti, in merito al tempo che ha l'inps per proporre appello , io non ho ben capito quanti giorni siano; se 60gg, 6 mesi o 1 anno. Dico questo perchè ho letto nelle motivazioni che si riferivano a 60 gg . mentre nel mio caso vincitore in primo grado alla Corte dei conti di genova nel 2019, ho la sentenza a novembre 2021 on notifica nel 2020 cioè oltre un anno dalla sentenza.
mauri64
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 20102
Iscritto il: gio nov 15, 2018 4:27 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da mauri64 »

Salve Ezio,
in effetti la sentenza per quanto riguarda i termini non è del tutto chiara.
Questa è materia del bravo Naturopata, speriamo intervenga in merito. Inoltre, con gli estremi delle sentenze rappresenta la questione al tuo legale.

Saluti
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

Ecco la PRIMA sentenza d'Appello dopo il pronunciamento delle SS.RR., favorevole al ricorrente con - 15 anni al 31/12/1995.

La CdC sez. 2^ d’Appello con la sentenza n. 332 in rif. alla CdC T.A.A. sede di Trento n. 25/2019 Accoglie parzialmente l’appello del collega CC., secondo le nuove modalità, che vantava una anzianità di 13 anni e 9 mesi al 1995.

Qui la CdC d’Appello richiama entrambe le sentenze emesse dalle SS.RR. nel corso del 2021, infatti scrive quanto segue:

In conclusione, la sentenza impugnata deve essere riformata ancorché non nei termini pretesi dall’appellante, bensì nei termini di cui è espressione il principio enunciato dalle Sezioni riunite di questa Corte dei conti nelle sentenze n. 1/2021 e n. 12/2021/QM, dianzi riportato.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
domenico69
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 238
Iscritto il: mar mar 07, 2017 10:18 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da domenico69 »

ezio65 ha scritto: gio ott 07, 2021 10:33 am Buon giorno a tutti, in merito al tempo che ha l'inps per proporre appello , io non ho ben capito quanti giorni siano; se 60gg, 6 mesi o 1 anno. Dico questo perchè ho letto nelle motivazioni che si riferivano a 60 gg . mentre nel mio caso vincitore in primo grado alla Corte dei conti di genova nel 2019, ho la sentenza a novembre 2021 on notifica nel 2020 cioè oltre un anno dalla sentenza.
Se la sentenza viene notificata 60;
se non notificata un anno più sospensione feriale, che diventano 13 mesi;
se il periodo rientra nella sospensione Covid devi aggiungere anche quel periodo.
Da fine 2019, se non ricordo male, sempre 60 giorni indipendentemente dalla notifica.

In che data esatta era stata depositata latua sentenza di primo grado?
Era stata notificata?
In che data è stato notificato l'appello?
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

Ecco che anche la CdC d’Appello Siciliana richiama le 2 sentenze delle SS.RR. per quanto riguarda i - 15 anni, anche se in precedenza già gli dava ragione.

1) - La CdC d’Appello Siciliana n. 162 in rif. alla CdC Sicilia n. 629/2020 in merito all’Appello proposto dall’INPS, riforma la sentenza di 1° grado rideterminando al collega CC. con – 15 anni, l’aliquota al 2,44%. Il collega vantava una anzianità di 13 anni e 10 mesi al 1995.

Qui la CdC d’Appello richiamando le sentenze emesse dalle SS.RR. scrive:

In conclusione, inserendo il tassello mancante, le Sezioni Riunite hanno affermato che “la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto (…) in favore del personale militare cessato dal servizio con un’anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata (…) con l’applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile”.
In questo senso si era già pronunziata, in fattispecie sovrapponibili, questa Sezione d’Appello, con le recenti sentenze n.57/2021, 69/2021 e 83/2021.

OMISSIS

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d’Appello per Regione siciliana, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l’appello proposto dall’I.N.P.S. e, in riforma della sentenza impugnata, riconosce il diritto del Sig. omissis alla riliquidazione del trattamento pensionistico con applicazione del coefficiente di rendimento del 2,44% annuo per la valutazione del servizio maturato fino al 31/12/1995, giusta i principi fissati dalle sentenze n. 1/2021/QM e 12/2021/QM delle Sezioni Riunite di questa Corte;


2) - La CdC d’Appello Siciliana n. 160 in rif. alla CdC Sicilia n. 628/2020 in merito all’Appello proposto dall’INPS, riforma la sentenza di 1° grado rideterminando al collega CC. con – 15 anni, il coefficiente al 2,44%. Il collega vantava una anzianità di 14 anni e 8 mesi al 1995.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Rispondi