ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Feed - CARABINIERI

domenico69
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 238
Iscritto il: mar mar 07, 2017 10:18 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da domenico69 »

Udienza delle Sezioni Riunite del 21 scorso.
Le ferie giudiziarie sono sempre più vicine e l'esito è ancora sconosciuto.
Tira l'aria che il giudizio "universale" verrà reso noto dopo le ferie, come un copione già visto (precedente udienza delle Sezioni Riunite celebrata lo scorso Novembre ed esito comunicato a Gennaio, dopo le ferie natalizie).
Sarà anche l'esito il seguito del precedente copione?!
🙄🤨😒


panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

La CdC sez. 1^ d’Appello n. 309 in rif. alla CdC Liguria, in merito all’Appello dell’INPS, riforma la sentenza di 1° grado rideterminando al collega CC. con + 15 anni, il coefficiente del 2,44%.

Cmq. per la prima volta, in sentenza d’Appello possiamo leggere questo passaggio e che tutti abbiamo avuto modo di leggere:

Con circolare Inps n. 107 del 14 luglio 2021, il cui contenuto è stato condiviso con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sono state fornite le prime istruzioni relative all’applicazione del menzionato articolo 54 del d.P.R. n. 1092/1973. Con riferimento ai soggetti con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 pari o superiore a 15 anni e inferiore a 18 anni, la circolare dispone che a seguito del nuovo assetto giurisprudenziale, definito dalla sentenza delle Sezioni Riunite n.1/2021/QM, si deve procedere al riconoscimento dell’aliquota di rendimento del 2,44 per cento per il numero degli anni di anzianità contributiva maturati alla data del 31 dicembre 1995.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

La CdC sez. 1^ d’Appello n. 325 in rif. alla CdC Veneto, in merito all’Appello del ricorrente, lo dichiara inammissibile.

In FATTO si legge:

Con comparsa di costituzione, l’Istituto di previdenza ha eccepito in via preliminare la tardività dell’appello e la sua inammissibilità, in quanto notificato per la prima volta al difensore costituito in data 02 marzo 2021 e, dunque, oltre i termini decadenziali di cui all’art. 178, comma 4, del c.g.c.

In DIRITTO si legge:

In accoglimento dell’eccezione sollevata dall’Istituto, l’appello indicato in epigrafe deve essere dichiarato inammissibile.

Dalla documentazione versata agli atti del fascicolo processuale emerge la tardività del gravame, rispetto alla data del 23 dicembre 2019, di deposito della sentenza impugnata, come da timbro apposto sulla stessa.

La notifica dell’atto, disposta nei confronti del procuratore costituito in primo grado, è avvenuta, per altro unitamente al decreto di fissazione di udienza, solo in data 2 marzo 2021, con conseguente superamento del termine perentorio di 1 anno dalla pubblicazione, previsto dall’art. 1 comma 5-bis della legge 19 del 1994, vigente in materia (L'appello è proponibile dalle parti, dal procuratore regionale competente per territorio o dal procuratore generale, entro sessanta giorni dalla notificazione o, comunque, entro un anno dalla pubblicazione. Entro i trenta giorni successivi esso deve essere depositato nella segreteria del giudice d'appello con la prova delle avvenute notifiche, unitamente alla copia della sentenza appellata. Agli appelli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 21 marzo 1953, n. 161. La facoltà attribuita all'amministrazione dall'articolo 6, comma 4, si applica anche ai giudizi di appello in materia pensionistica e comprende il potere di proposizione del gravame”), nonché dall’art. 178, comma 4, nella formulazione precedente alle modifiche di cui al d.lgs. n. 114 del 2019.

Tale intempestività è rilevabile anche tenendo conto del periodo di sospensione feriale dei termini, pacificamente applicabile ai giudizi pensionistici di competenza della Corte dei conti, essendo gli stessi esclusi dalle eccezioni di cui alla L. n. 742 del 1969, e successive modifiche e integrazioni, aventi carattere tassativo (da ultimo Sez. II n. xxx del xxxx, che richiama ampia giurisprudenza).

In proposito, è da rilevare che la notifica in oggetto inizialmente rivolta alla direzione provinciale di Vicenza, alla direzione provinciale di Venezia, , nonché alla direzione regionale del Veneto, a differenza di quella da ultimo effettuata, non individuava il destinatario nel difensore costituito in primo grado, e ciò in violazione dell’art. 179 c.g.c. che, nel disciplinare il luogo della notificazione dell’impugnazione, richiama l’art. 170 c.p.c., secondo il quale dopo la costituzione in giudizio tutte le notifiche e le comunicazioni devono essere eseguite presso il medesimo patrocinatore.

La stessa Corte di Cassazione, anche se ai diversi fini della decorrenza dei termini processuali per proporre appello, con ordinanza n. 10480 del 2020, ha ribadito la non idoneità della notifica in mancanza di indicazione del procuratore domiciliatario, in quanto trattasi – proprio con riferimento all’INPS - di organizzazioni complesse, per cui la sola identità di domiciliazione non assicura che l’atto giunga a conoscenza della parte tramite il suo rappresentante processuale. Infatti, le modalità di notifica devono essere tali da escludere incertezze circa l’esatta ed immediata identificazione del destinatario, cioè del procuratore domiciliatario del soggetto processuale cui è diretta (in questi termini Cass. sentenza n. 20866 del 2020 e ordinanza n. 14054 del 2016).

In definitiva, l’inosservanza delle forme e dei limiti temporali imposti dalle menzionate disposizioni, a fronte delle irritualità di notifica sopra evidenziate, determina l’inammissibilità dell’appello, per decorrenza dei termini di legge.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

Ogni tanto leggiamo di un colpo di fortuna.

La CdC sez. d’Appello Sicilia n. 133 (Ud. 08/07/2021) in rif. alla CdC Sicilia n. 530/2020, in merito all’Appello dell’INPS, lo dichiara INAMMISSIBILE in quanto proposto avverso una sentenza già passata in giudicato per decorrenza dei termini per l’impugnazione.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

Altra buona notizia

La CdC sez. 2^ d’Appello n. 250 in rif. alla CdC F.V.G. n. 65/2019, di chiara l’Appello dell’Inps INAMMISSIBILE per questioni di Notifica
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Avatar utente
ariete17
Consigliere
Consigliere
Messaggi: 840
Iscritto il: mer lug 30, 2014 12:43 pm
Località: prov.BS

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da ariete17 »

speriamo di non avere solo queste sentenze favorevoli per l'incompetenza degli avvocati dell'Inps.
"ogni diamante ha molte sfaccettature, ognuna diversa dall'altra.......(cit.mia)"
La vera libertà è poter fare (anche) quello che fa la maggioranza del gregge (cit.mia)
La vera conoscenza è sapere che non ci sono limiti della nostra ignoranza.(cit.mia)
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

La CdC sez. 2^ d’Appello n. 291 in rif. alla CdC Toscana n. 420/2019, accoglie l’Appello dell’INPS e, per l’effetto, rimette la causa dinanzi alla Sezione territoriale per la corretta valutazione delle questioni di merito dedotte e la liquidazione delle spese anche di questo grado di giudizio.

N.B.: nella sentenza di 1° grado si legge che la parte ricorrente già appartenente all’ Aeronautica Militare nella qualità di Primo Maresciallo Luogotenente, arruolato il 1° ottobre 1979 e collocato in pensione a decorrere dal 4 luglio 2016 …… deduceva di aver prestato servizio utile di anni 19 mesi 0 alla data del 31 dicembre 1995.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

La CdC sez. 2^ d’Appello n. 313 in rif. alla CdC Lombardia n. 97/2018, in merito all’Appello dell’INPS inerente il c.d. “Moltiplicatore”, lo dichiara inammissibile per problemi notificazione errata.

N.B.: questi principi sono applicabili anche per l’art. 54 se vengono riscontrati.

Il Giudice scrive:

Risulta pacifico in causa che la sentenza gravata, non notificata, è stata depositata in data 7 maggio 2018 e che la richiesta di notificazione dell’atto di gravame, presso l’attuale indirizzo di studio dell’avvocato domiciliatario (Viale dei Primati Sportivi n. 19), è intervenuta in data 19 giugno 2019, dopo un primo tentativo, non andato a buon fine, di notifica, in data 4 giugno 2019, presso il precedente indirizzo (Viale Africa n. 120), dal quale il medesimo legale risultava trasferito.

L’art. 178 c. 4 del codice di giustizia contabile (d.lgs. n. 174/2016) dispone che, in difetto della notificazione della sentenza, l’appello deve essere notificato “a pena di decadenza, entro un anno dalla pubblicazione della sentenza…”.

Nella fattispecie il primo tentativo di notificazione dell’atto di gravame da parte dell’INPS è stato effettuato entro l’anno e 30 giorni (di sospensione feriale) dal deposito della sentenza stessa, ma irritualmente, in quanto non in via telematica presso l’indirizzo pec del legale, indicato specificamente nel ricorso introduttivo del giudizio, ma attraverso la richiesta di notificazione mediante Ufficiali giudiziari presso l’indirizzo, non più attuale, del legale domiciliatario.

Va rilevato che, nel caso di specie, l’avv. Scafetta, che esercitava fuori dal circondario della Sezione territoriale lombarda della Corte, non aveva eletto domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria presso la quale si svolgeva il giudizio di primo grado, ai sensi dell’art. 82, c. 1 del r.d. n. 37 del 22 gennaio 1934, ma aveva indicato puntualmente, nel ricorso introduttivo del giudizio, l’indirizzo di posta elettronica certificata (scafetta@pec.it ) come recapito “ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni nel corso del procedimento”.

La notificazione dell’atto di appello, conseguentemente, avrebbe dovuto effettuarsi presso l’indirizzo pec indicato nell’atto introduttivo del giudizio, ai sensi dell’art. 16 sexies d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, applicabile al giudizio pensionistico avanti alla Corte dei conti in forza dell’art. 42 c.g.c., per cui “quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l’indirizzo di posta elettronica certificata…”.

Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di notificazioni al difensore, in seguito all’introduzione del domicilio digitale degli avvocati, ai sensi del richiamato art. 16-sexies d.l. n. 179/2012 e s.m.i., “non è più possibile procedere alle comunicazioni o alle notificazioni presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, anche se il destinatario ha omesso di eleggere il domicilio nel comune in cui ha sede quest’ultimo, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorre altresì la circostanza che l’indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario” (Cass., 8 giugno 2018, n. 14914).

Ancora, è stato rilevato che “l’indicazione compiuta dalla parte, che pure abbia eletto domicilio, ai sensi dell’art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, di un indirizzo di posta elettronica certificata, senza che ne sia circoscritta la portata alle sole comunicazioni, implica l’obbligo di procedere alle successive notificazioni nei confronti della stessa parte esclusivamente in via telematica” (Cass, 1 giugno 2020, n. 10355).

Ciò in quanto “la domiciliazione ex lege presso la cancelleria è oggi prevista solamente nelle ipotesi in cui le comunicazioni o le notificazioni della cancelleria o delle parti private non possano farsi presso il domicilio telematico per causa imputabile al destinatario. Nelle restanti ipotesi, ovverosia quando l’indirizzo PEC è disponibile, è fatto espresso divieto di procedere a notificazioni o comunicazioni presso la cancelleria, a prescindere dall’elezione o meno di un domicilio “fisico” nel comune in cui ha sede l’ufficio giudiziario innanzi al quale pende la causa” (Cass., II, ord. 12 febbraio 2021, n. 3685).

Anche la giurisprudenza contabile, in adesione alla richiamata giurisprudenza di legittimità, ha avuto modo di ribadire che “in materia di notificazioni al difensore, a seguito dell'introduzione del "domicilio digitale", corrispondente all'indirizzo pec che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, la notificazione dell'atto, nella specie di appello, va eseguita all'indirizzo pec del difensore costituito risultante dal ReGIndE, pur non indicato negli atti dal difensore medesimo” (Corte dei conti, I n. 318/2021).

Nella fattispecie la notificazione dell’atto di gravame, lungi dall’essere stata disposta per via telematica presso l’indirizzo pec ritualmente indicato ai fini delle “comunicazioni e notificazioni”, è stata effettuata, per il tramite degli ufficiali giudiziari, nel termine annuale, presso un indirizzo di studio non più attuale dell’avv. Scafetta.

Alla luce del quadro normativo delineato il Collegio reputa che l’errore nella notifica dell’atto processuale al procuratore domiciliatario della controparte che si è trasferito in corso di giudizio è imputabile, nella fattispecie, al notificante, posto che il difensore (avv. Scafetta), pur svolgendo la sua attività al di fuori del circondario del tribunale a cui era professionalmente assegnato, in assenza di elezione di domicilio ex art. 82, c. 2 r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, aveva indicato l’indirizzo pec per ogni comunicazione e notificazione in corso di procedimento, non sussistendo ragioni per ritenersi incombere, conseguentemente, sul medesimo, l’onere di comunicazione di cambiamento di indirizzo di studio.

Sul punto va rilevato che la Corte di cassazione, con orientamento giurisprudenziale consolidato, ha chiarito che, “in tema di impugnazione, la notifica presso il procuratore costituito o domiciliatario va effettuata nel domicilio da lui eletto nel giudizio, se esercente l’ufficio in un circondario diverso da quello di assegnazione, o, altrimenti, nel suo domicilio effettivo, previo riscontro, da parte del notificante, delle risultanze dell’albo professionale, dovendosi escludere che tale onere di verifica – attuabile anche per via informatica o telematica- arrechi un significativo pregiudizio temporale o impedisca di fruire, per l’intero, dei termini di impugnazione” (Cass. SS.UU., 18 febbraio 2009, n. 3818).

Infatti, all'onere di verificare, anteriormente alla notifica dell'impugnazione presso l'albo professionale, il domicilio del procuratore presso il quale notificare l'impugnazione, corrisponde l'assunzione da parte del notificante del rischio dell'esito negativo della notifica richiesta in un domicilio diverso da quello effettivo (Cass., SS.UU., 18 febbraio 2009, n. 3818).

Solo nel caso di notifica di atti processuali non andati a buon fine per ragioni non imputabili al notificante questi, appreso l’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, può riattivare il processo notificatorio con immediatezza, “entro il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa” (Cass. SS.UU., n. 14594/2016): presupposto da ritenersi insussistente nel caso di specie.

L’appello va, quindi, dichiarato inammissibile, per violazione del termine decadenziale di cui all’art. 178 c.g.c., con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
sassipolo
Attività iniziale
Attività iniziale
Messaggi: 27
Iscritto il: lun nov 30, 2020 4:55 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da sassipolo »

Il 22 giugno sentenza corte dei conti Toscana
Vittoriosa 2.44% a tutt'oggi inps non mi ha
ancora liquidato il mio avvocato mi ha detto 2/3
Mesi se la fanno durare quando devono pagare
Saluti
mauri64
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 20104
Iscritto il: gio nov 15, 2018 4:27 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da mauri64 »

Salve sassipolo,
attualmente l'Inps riconosce in automatico ai più 15 anni e 18 anni meno 1 gg il 2,44% (ved. circolare in allegato), è di pochi giorni fa una determina con applicata la suddetta percentuale.
Purtroppo per Te, hai dovuto ricorrere per vederti riconosciuto quello che altri otterranno senza adire le vie legali.

Saluti
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
sassipolo
Attività iniziale
Attività iniziale
Messaggi: 27
Iscritto il: lun nov 30, 2020 4:55 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da sassipolo »

Caro Mauri64 lo so io ho fatto ricorso a ottobre 2020
Se avessi avuto la sfera di. Cristallo era soltanto un
Modo di dire come sono bravi quelli dell'INPS
Ciao
sassipolo
Attività iniziale
Attività iniziale
Messaggi: 27
Iscritto il: lun nov 30, 2020 4:55 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da sassipolo »

Grazie a gente Come me e gli altri che sono andati x vie
Legali che possono usufruire del beneficio anche altri
Colleghi
Saluti
mauri64
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 20104
Iscritto il: gio nov 15, 2018 4:27 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da mauri64 »

sassipolo ha scritto: mar ago 31, 2021 3:22 pm Caro Mauri64 lo so io ho fatto ricorso a ottobre 2020
Se avessi avuto la sfera di. Cristallo era soltanto un
Modo di dire come sono bravi quelli dell'INPS
Ciao
Diciamo che sono stati costretti ad allinearsi alla sentenza delle SS.RR, visto il non accoglimento dei ricorsi presentati successivamente.
mauri64
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 20104
Iscritto il: gio nov 15, 2018 4:27 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da mauri64 »

sassipolo ha scritto: mar ago 31, 2021 3:33 pm Grazie a gente Come me e gli altri che sono andati x vie
Legali che possono usufruire del beneficio anche altri
Colleghi
Saluti
Condivido pienamente.
Lucio1963
Appassionato
Appassionato
Messaggi: 51
Iscritto il: gio dic 03, 2020 1:51 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Lucio1963 »

mauri64 ha scritto: mar ago 31, 2021 4:17 pm
sassipolo ha scritto: mar ago 31, 2021 3:22 pm Caro Mauri64 lo so io ho fatto ricorso a ottobre 2020
Se avessi avuto la sfera di. Cristallo era soltanto un
Modo di dire come sono bravi quelli dell'INPS
Ciao
Diciamo che sono stati costretti ad allinearsi alla sentenza delle SS.RR, visto il non accoglimento dei ricorsi presentati successivamente.
Scusate il fastidio. Quando tempo impiegherà
L'INPS per effettuare il riesame e quindi il ricalcolcolo al 2,44 come da sentenza delle cdc sezioni riunite del 4 .1.2021. Io al 31.12.1995 avevo anni 17.gioni 5 servizio utile. Grazie a voi tutti.
Rispondi