ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

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JESSICA1995
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da JESSICA1995 »

Servizio utile al 31.12.1995 anni 15 e mesi 1.


Farey
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Farey »

JESSICA1995 ha scritto: ven mag 07, 2021 1:42 pm In merito al ricalcolo in argomento riporto il mio percorso iniziato circa 3 anni fa' con ricorso alla CDC Sicilia con sentenza a marzo c.a. la quale riconosceva il 2,44. Sentenza notificata dal mio legale all'INPS. In ultimo ho chiesto all'INPS di procedere al ricalcolo pensionistico dal quale non possono sottrarsi. Buona giornata a tutti.
Ciao hai fatto richiesta di ricalcolo on line sul sito inps o tramite legale ?
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

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Tutti con + 15 anni.

1) - La CdC sez. 1^ d’Appello n. 167 in rif. alla CdC F.V.G. n. 102/2019, in merito all’Appello dell’INPS, riforma la sentenza di 1° grado rideterminando al Militare dell’E.I. con + 15 anni, il coefficiente del 2,44%.

2) - La CdC sez. 1^ d’Appello n. 168 in rif. alla CdC F.V.G. n. 29/2019, in merito all’Appello dell’INPS, riforma la sentenza di 1° grado rideterminando all’ufficiale dell’E.I. con + 15 anni, il coefficiente del 2,44%.

3) - La CdC sez. 1^ d’Appello n. 176 in rif. alla CdC Puglia n. 427/2019, in merito all’Appello dell’INPS, riforma la sentenza di 1° grado rideterminando ai ricorrenti Militari con + 15 anni, il coefficiente del 2,44%.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

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Tutti con + 15 anni.

1) - La CdC sez. 2^ d’Appello n. 134 in rif. alla CdC Veneto n. 89/2019, Accoglie parzialmente l’Appello del Militare dell’E.I. con + 15 anni e riforma la sentenza di 1° grado riconoscendo il 2,445%.

2) - La CdC sez. 2^ d’Appello n. 135 in rif. alla CdC Veneto n. 150/2019, Accoglie parzialmente l’Appello del collega CC. con + 15 anni e riforma la sentenza di 1° grado riconoscendo il 2,445%.

3) - La CdC sez. 2^ d’Appello n. 136 in rif. alla CdC Veneto n. 77/2019, Accoglie parzialmente l’Appello del Militare dell’E.I. con + 15 anni e riforma la sentenza di 1° grado riconoscendo il 2,44%.

4) - La CdC sez. 2^ d’Appello n. 137 in rif. alla CdC Emilia Romagna n. 24/2019, Accoglie parzialmente l’Appello del Militare dell’E.I. con + 15 anni e riforma la sentenza di 1° grado riconoscendo il 2,44%.

5) - La CdC sez. 2^ d’Appello n. 138 in rif. alla CdC Veneto n. 51/2019, Accoglie parzialmente l’Appello dei colleghi CC. con + 15 anni e riforma la sentenza di 1° grado riconoscendo il 2,445%.

6) - La CdC sez. 2^ d’Appello n. 139 in rif. alla CdC Veneto n. 87/2019, Accoglie parzialmente l’Appello del Militare dell’E.I. con + 15 anni e riforma la sentenza di 1° grado riconoscendo il 2,445%.

7) - La CdC sez. 2^ d’Appello n. 141 in rif. alla CdC Veneto n. 85/2019, Accoglie parzialmente l’Appello del Militare dell’A.M. con + 15 anni e riforma la sentenza di 1° grado riconoscendo il 2,445%.

8) - La CdC sez. 2^ d’Appello n. 142 in rif. alla CdC Veneto n. 116/2019, Accoglie parzialmente l’Appello del Militare dell’A.M. con + 15 anni e riforma la sentenza di 1° grado riconoscendo il 2,44%.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

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Tutti con + 15 anni.

1) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 200 in rif. alla CdC Abruzzo n. 94/2019, in merito all’Appello dell’INPS, riforma la sentenza di 1° grado rideterminando ai collega CC. con + 15 anni, il coefficiente del 2,44%.

2) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 216 in rif. alla CdC Sardegna n. 192/2019, in merito all’Appello dell’INPS, riforma la sentenza di 1° grado rideterminando al collega CC. con + 15 anni, il coefficiente del 2,44%.

3) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 220 in rif. alla CdC Sardegna n. 352/2019, in merito all’Appello dell’INPS, riforma la sentenza di 1° grado rideterminando ai colleghi CC. con + 15 anni, il coefficiente del 2,44%.

4) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 221 in rif. alla CdC Sardegna n. 121/2019, in merito all’Appello dell’INPS, riforma la sentenza di 1° grado rideterminando al collega della GdF. con + 15 anni, il coefficiente del 2,44%.

5) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 225 in rif. alla CdC Sardegna n. 351/2019, in merito all’Appello dell’INPS, riforma la sentenza di 1° grado rideterminando al collega CC. con + 15 anni, il coefficiente del 2,44%.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da JESSICA1995 »

Per Farey. Il mio legale ha formalmente notificato all'INPS la sentenza alla quale l'ente previdenziale dovrà ottemperare. In ogni caso io ho sollecitato l'INPS a procedere al ricalcolo con richiesta sul sito INPS tramite il mio account. Un cordiale saluto.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

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Tutti con + 15 anni.

1) - La CdC sez. 1^ d’Appello n. 169 in rif. alla CdC F.V.G. n. 23/2019, in merito all’Appello dell’INPS, riforma la sentenza di 1° grado rideterminando al Militare dell’E.I. con + 15 anni, il coefficiente del 2,44%.

2) - La CdC sez. 1^ d’Appello n. 170 in rif. alla CdC F.V.G. n. 74/2019, in merito all’Appello dell’INPS, riforma la sentenza di 1° grado rideterminando al Militare con + 15 anni, il coefficiente del 2,44%.

3) - La CdC sez. 1^ d’Appello n. 172 in rif. alla CdC Sardegna n. 260/2019, in merito all’Appello dell’INPS, riforma la sentenza di 1° grado rideterminando al collega CC. con + 15 anni, il coefficiente del 2,44%.

4) - La CdC sez. 1^ d’Appello n. 174 in rif. alla CdC Puglia n. 442/2019, in merito all’Appello dell’INPS, riforma la sentenza di 1° grado rideterminando al collega CC. con + 15 anni, il coefficiente del 2,44%.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

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Con + 15 anni.

1) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 223 in rif. alla CdC Sardegna n. 374/2019, in merito all’Appello dell’INPS, riforma la sentenza di 1° grado rideterminando al collega CC. con + 15 anni, il coefficiente del 2,44%.

2) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 224 in rif. alla CdC Sardegna n. 50/2019, in merito all’Appello dell’INPS, riforma la sentenza di 1° grado rideterminando al ricorrente con + 15 anni, il coefficiente del 2,44%, rigettando l’art. 3 cd. Moltiplicatore.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

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La CdC Basilicata con la sentenza n. 33 dell'11/05/2021 in merito ad un ricorso con - 15 anni al 31/12/1995, precisa quanto segue:

1) - Tutto ciò premesso questo G.U. tenuto conto che il ricorrente alla data del 31.12.95 vantava un’anzianità di 14 anni e 1 mese ,non può essere destinatario del regime economico rivendicato, così come sentenziato dalle SS.RR. della corte dei conti (se la medesima aliquota del 44% sia applicabile anche per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un’anzianità utile inferiore a 15 anni”, esso, tenuto conto di quanto deciso in ordine al primo quesito posto, è da ritenersi assorbito in esso con valutazione coerentemente negativa).

2) - L’esistenza di asseriti orientamenti dissenzienti nell’ambito delle corti di merito contabili, come eccepito dal ricorrente, non è, né può essere, a parere di questo G.U., argomento sufficiente a disattendere la sopracitata pronuncia nomofilattica che, evidentemente, è espressione dell’esigenza di superare difficoltà interpretative di particolare rilevanza, risolvendo un punto di diritto controverso e assurgendo conseguentemente ad un valore non già meramente consultivo.

3) - Le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti pur non essendo vincolate (laddove non siano giudici a quo) a conformarsi alla decisione delle SS.RR. di cui trattasi, sono tuttavia pienamente facultate a rimettere alle stesse una diversa valutazione del thema decidendum ,alla luce di argomentazioni in precedenza non sottoposte al vaglio dell’organo di nomofilachia.

4) - Pertanto, in carenza di un deferimento alle SS.RR. della medesima questione controversa, questo G.U. ritiene di non dover accedere ad interpretazioni che non siano in coerenza con la sopracitata sentenza 1/2021/QM .
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Angelo98 »

Purtroppo codesto giudice non conosce l’art.117 c.g.c., nè la relativa interpretazione dell’articolo stesso resa dalle Sezioni di Appello,....ahimè......!
Farey
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Farey »

JESSICA1995 ha scritto: lun mag 10, 2021 7:42 pm Per Farey. Il mio legale ha formalmente notificato all'INPS la sentenza alla quale l'ente previdenziale dovrà ottemperare. In ogni caso io ho sollecitato l'INPS a procedere al ricalcolo con richiesta sul sito INPS tramite il mio account. Un cordiale saluto.
Grazie un cordiale saluto anche a te :D :D
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

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1) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 190 in rif. alla CdC Puglia n. 422/2019, in merito all’Appello dell’INPS, riforma la sentenza di 1° grado rideterminando al collega CC. con + 15 anni, il coefficiente del 2,44%.

2) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 191 in rif. alla CdC Puglia n. 536/2019, in merito all’Appello dell’INPS, riforma la sentenza di 1° grado rideterminando al collega della GdF. con + 15 anni (NON COSTITUITO), il coefficiente del 2,44%.

3) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 193 in rif. alla CdC Calabria n. 415/2019, in merito all’Appello del Ministero Difesa e dell’INPS, reputa INAMMISSIBILI gli Appelli dichiarandose l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile, l’impugnazione incidentale perde ogni efficacia”, l’inammissibilità dell'appello principale esonera il collegio dall'esame dei contenuti dell’appello incidentale formulato dall’INPS.

N.B.: il collega CC. S.G. aveva – 15 anni al 31/12/1995 ed in congedo assoluto dal 14/09/2007 ed ottenuto in data 04/11/2014 la P.P.O. con decorrenza dalla data del congedo. In primo grado il Giudice non ha ritenuto nessuna prescrizione, poiché nel 2014 è stata corrisposta la P.P.O. e prima di tale data, il ricorrente non poteva conoscere le aliquote di rendimento applicate e non poteva far valere il proprio diritto in sede giurisdizionale (art. 2935 del c.c.) ed ottenendo il pagamento di tutti i ratei arretrati.

4) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 194 in rif. alla CdC Puglia n. 288/2019, in merito all’Appello dell’INPS, riforma la sentenza di 1° grado rideterminando al collega CC. con + 15 anni, il coefficiente del 2,44%.

5) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 217 in rif. alla CdC Calabria n. 112/2019, Accoglie l’Appello dell’INPS, poiché ii collega della GdF aveva - 15 anni al 1995.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

La CdC dell’Umbria con la sentenza n. 33 depositata il 12/05/2021 Accoglie parzialmente il ricorso di un collega CC. con – 15 anni al 31/12/1995, come da SS.RR. n. 1/2021/QM, precisando quanto segue:

D’altro canto, riconosce una percentuale annua inferiore al coefficiente di rivalutazione del 2,93% chiesto dalla parte ricorrente e pari al 2,445% anche per coloro che al 31.12.95 abbiano maturato una anzianità di servizio inferiore a 15 anni, limitando l’applicazione della percentuale del 2,20% soltanto a coloro che siano cessati dal servizio avendo maturato un’anzianità di servizio utile complessiva inferiore ai 15 anni.

L’esito “coerentemente negativo” della valutazione operata dalle Sezioni Riunite riguardo ai pensionati che al 31.12.95 avevano meno di 15 anni di servizio utile, per quanto sibillinamente formulato, riguarda (e a ciò va limitato) la non applicabilità, in questi casi della percentuale del 44%, non inficiando per converso l’applicabilità ad essi del 2,445% in quanto certamente rientranti tra coloro che, alla data del 31/12/1995, vantano un’anzianità di servizio comunque inferiore a 18 anni, posto che, per effetto dell’entrata in vigore della L. n. 335/1995, ha perso di rilevanza la distinzione tra meno o più di 15 anni di servizio utile (cfr. Corte dei conti, Sez. II Centrale d’Appello n. 41/21; Corte d’Appello Sicilia n. 20/21, n.32/21; n.33/21; n.38/21, Sez. Giur. Toscana, n. 23/21, n. 24/21; Sez. Giur. Calabria, n. 12/21; n. 14/21, n. 15/21, n. 16/21, n. 17/21, n.18/21; n.19/21; n. 21/21; Sez. Giur. Sardegna, n.71/21).

Al ricorrente è stato riconosciuto il 2,445%.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Nicopin64 »

Bisogna trasferirsi in Umbria allora per i meno 15...... :D
panorama
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

La CdC Campania con le sentenze n. 161 e 162 depositate il 01/03/2021 (le uniche 2 pubblicate fino ad oggi) nella persona del Giudice Gabriele Pepe, rigetta i ricorsi depositati rispettivamente nel 2018 e nel 2019 dai colleghi CC. con + 15 anni.

Nelle sentenze si a modo di leggere quanto sotto:

1) - Va inoltre precisato come risulti precluso a questo Giudice, “in osservanza dei principi della domanda e del contraddittorio (che trovano applicazione anche nel presente giudizio, stante il rinvio dell’art. 7 c.g.c. agli artt. 99, 100, 101 e 111 c.p.c e, e in osservanza dell’art. 24 Cost.), decidere la controversia integrando la domanda, specificando o ampliando l'oggetto del giudizio, o aggiungendo all'effetto richiesto un effetto diverso o ulteriore (ultrapetizione), oppure sostituire altri effetti rispetto a quelli connessi alla domanda (extrapetizione)” (Sez. Giur. Veneto n. 25-2021).

2) - Del resto, il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato postula che il giudice non possa: a) ignorare gli elementi della domanda; b) pronunciarsi in favore o contro soggetti che non sono parti; c) accordare o negare cosa diversa da quella domandata; d) sostituire il fatto costitutivo, fatto valere dalla parte, con un fatto costitutivo diverso.

3) - Si consideri, poi, “anche in osservanza del principio di separazione fra poteri dello Stato e della cd. riserva di amministrazione (al cui rispetto è tenuto questo Giudice), che l’eventuale applicazione di un’aliquota - diversa sia da quella chiesta dal ricorrente sia da quella applicata dall’INPS (quale, ad esempio, quella ipotizzata, in alternativa, dalle Sezioni riunite) - non solo non ha mai formato oggetto di contraddittorio tra le parti nel presente giudizio, ma non è stata fatta oggetto di una previa istanza amministrativa ai sensi dell’art. 153, c. 1, lett. b, c.g.c.), che costituisce l’imprescindibile condizione di ammissibilità di qualunque ricorso pensionistico” (Sez. Giur. Veneto n. 25-2021).

4) - Tutto ciò premesso, ed in conformità alla richiamata pronuncia delle Sezioni Riunite, il ricorso va respinto, essendo i ricorrenti cessati dal servizio con un’anzianità complessiva superiore ai 20 anni, senza, peraltro, una previa domanda amministrativa sulla diversa aliquota individuata dalle Sezioni Riunite e non oggetto di contraddittorio tra le parti.
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