ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

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naturopata
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da naturopata »

Anche la Valle d'Aosta, riconosce il 2,44 ma pare andare verso il no per i -15 coma da sentenza n.4/2021

In conclusione, mentre va recisamente esclusa l’applicabilità dell’articolo 54 DPR n. 1092/73 al personale con meno di 15 anni di anzianità al 31.12.1995, va affermato che “La “quota retributiva “ della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%”.

Da ciò consegue il parziale accoglimento del ricorso.


domenico69
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da domenico69 »

...
domenico69 ha scritto: ven gen 29, 2021 9:46 pm
naturopata ha scritto: ven gen 29, 2021 10:26 am Purtroppo tanti (anche avvocati) avevano detto che l'art.44 oramai non centrava più nulla ed era solo questione di percentuali in SS.RR, puntualmente, nuovamente smentiti. Voglio solo evidenziare che l'art.44 si riferisce ad anni effettivi mentre l'art.54 a anni utili e quindi non sono sovrapponibili perché un 15 effettivo art. 44 prende il 35%, mentre un 15 -1 giorno effettivo art. 54 prenderà il 44%.

Quanto evidenziato è previsto da Legge e non da interpretazioni "pittoresche", per cui fintantoché uno dei due articoli (44 o 54) non viene dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale, tanto è.
Anche il poliziotto civile cui ancora in bontà si riconoscono gli anni utili (come ai militari) prenderà 35%+1,8+1,8+1,8= 40,4 quindi meno del 44%.
Questa al giorno d'oggi, purtroppo, è un'altra distorsione in quanto alla vigenza del DPR 1092/1973 sia per la Polizia di Stato che la Penitenziaria era previsto lo stesso trattamento degli odierni militari e FFPP ad ordinamento militare, che dipendesse da me continuerei ad applicare.
Dov'è la disparità di trattamento, giuridicamente parlando?
Semplicissimo!

Lo ripeto per l'ennesima volta. Finché uno dei due articoli sopra citati non viene dichiarato illegittimo, per entrambe le categorie, civili e militari, dev'essere applicato lo stesso sistema di calcolo, visto che davanti alla legge si è tutti eguali e la Legge quella è.

Conseguentemente finché l'Inps, per addivenire all'aliquota annua da applicare, utilizza come dividendo il coefficiente minimo previsto per i civili (35%), alla stessa maniera deve utilizzare il relativo coefficiente minimo previsto per i militari (44%); ovviamente usando come divisore i 15 anni minimi previsti per entrambi.

In caso diverso, ossia come sancito dalle Riunite che per i soli militari ha previsto si utilizzino, come divisore, i 18 anni (bontà loro) si è in presenza di una disparità di trattamento, poiché per i civili si utilizzerebbero, arbitrariamente in questo caso, i 15 anni (avantaggiandoli).


P.S. Il comma 9 è inapplicabile perché al 95 non si ha una cessazione per limiti di età, ma è una "cessazione", se così si vuole definire, di un sistema pensionistico, tra l'altro nemmeno imputabile alla volontà di noi tutti sfigati.
naturopata
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da naturopata »

Quanto evidenziato è previsto da Legge e non da interpretazioni "pittoresche", per cui fintantoché uno dei due articoli (44 o 54) non viene dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale, tanto è.

Fuffa.
Anche il poliziotto civile cui ancora in bontà si riconoscono gli anni utili (come ai militari) prenderà 35%+1,8+1,8+1,8= 40,4 quindi meno del 44%.
Questa al giorno d'oggi, purtroppo, è un'altra distorsione in quanto alla vigenza del DPR 1092/1973 sia per la Polizia di Stato che la Penitenziaria era previsto lo stesso trattamento degli odierni militari e FFPP ad ordinamento militare, che dipendesse da me continuerei ad applicare.

Dal1996 tutti sono inquadrati sotto la legge 335/95 quindi è più plausibile l'art.44 per tutti.
Dov'è la disparità di trattamento, giuridicamente parlando?
Semplicissimo!

Lo ripeto per l'ennesima volta. Finché uno dei due articoli sopra citati non viene dichiarato illegittimo, per entrambe le categorie, civili e militari, dev'essere applicato lo stesso sistema di calcolo, visto che davanti alla legge si è tutti eguali e la Legge quella è.

Giusto, su 20 anni limite minimo per la pensione sempre 44/20 fa, ovvero il 2,20 per anno, oppure su 18 avremo 44/18=2,44 e 40.4/18=2.24. Vuol dire che l'INPS ha sbagliato anche l'applicazione dell'art.44, mi sembra ovvio, ma qui non frega niente, è arrivato alle SS.RR. l'art.54 e solo su quello si discute.



Conseguentemente finché l'Inps, per addivenire all'aliquota annua da applicare, utilizza come dividendo il coefficiente minimo previsto per i civili (35%), alla stessa maniera deve utilizzare il relativo coefficiente minimo previsto per i militari (44%); ovviamente usando come divisore i 15 anni minimi previsti per entrambi.

Favole.

In caso diverso, ossia come sancito dalle Riunite che per i soli militari ha previsto si utilizzino, come divisore, i 18 anni (bontà loro) si è in presenza di una disparità di trattamento, poiché per i civili si utilizzerebbero, arbitrariamente in questo caso, i 15 anni (avantaggiandoli).


Se si romperanno le scatole come fatto per l'art.54, sull'art.44, cambieranno in difetto anche l'art.44, non ti preoccupare, ci stanno provando in tutti i modi i PS i penitenziari.........

P.S. Il comma 9 è inapplicabile perché al 95 non si ha una cessazione per limiti di età, ma è una "cessazione", se così si vuole definire, di un sistema pensionistico, tra l'altro nemmeno imputabile alla volontà di noi tutti sfigati.


Favole.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da naturopata »

Da leggere:

https://www.studiolegalechessa.com/2021 ... criticita/

Sottolineo che la sentenza n.42 Sicilia che lo studio in questione afferma che abbia riconosciuto i -15 non è corretto perché si tratta di un +15. Allo stato attuale solo la Calabria è per il si, la Sicilia, la Toscana, sembra anche la Lombardia, la Valle d'Aosta, Liguria, Puglia, Emilia Romagna, etc (il Veneto nemmeno lo consideriamo) per il no.

Debacle.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da naturopata »

Ancora il Veneto n.24/2021 afferma, limando sempre più:

Tutto ciò premesso, in fatto e in diritto, il ricorso è infondato e va respinto per il complesso delle motivazioni sopra esposte, ripetutamente ribadite da questa Sezione e sostanzialmente condivise dalle Sezioni riunite in sede di giurisdizionale (cit. sent. n. 1/2021), le quali hanno, in modo chiaro e inequivocabile, evidenziato come l’art. 54, c. 1, cit. possa trovare applicazione soltanto al caso dei pensionati “in possesso, all’epoca di definitiva cessazione dal servizio, esclusivamente di un’anzianità di almeno quindici e non più di venti anni” (pag. 31, della cit. sentenza). Caso in cui non rientra il ricorrente il quale, al momento della cessazione dal servizio, vantava un’anzianità di servizio pari a 41 anni, 9 mesi e 10 giorni (nel medesimo senso, cfr. tra le altre, Sez. giur. Veneto, sent. n. 5/2021, n.21/2021; Sez. giur. Lazio, sent. n. 9/2021).

Restano impregiudicate le eventuali altre questioni che non hanno formato oggetto di contraddittorio tra le parti e sulle quali, pertanto, non si è pronunciato questo Giudice.

Tuttavia a me pare che affermi la mancanza del diritto ex art.51, comma 1 a chi al momento del pensionamento superi i 20 anni e quindi di quali altre questioni si può discutere. Cosa vuol dire, a chi spetterebbe il 2,44% allora? A quelli con -15 congedati entro il 1995?
Farey
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Farey »

La sezione Liguria come si comporta su art 54 ?
panorama
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

La CdC Trentino A.A. sezione di Trento con le sentenze n. 3, 4, 5, accoglie parzialmente con + 15, riconosce ai Militari il 2,44% e non il 44%

1) - Per quanto qui occupa, all’esito di una ricostruzione sistematica delle disposizioni del D.P.R. n. 1092/1973, in coerenza con la disciplina transitoria recata dalla riforma previdenziale della legge n. 335/1995, le Sezioni Riunite hanno affermato il seguente principio di diritto:
“La “quota retributiva “ della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%.”

2) - Alla stregua della richiamata decisione, non è quindi corretta la determinazione della pensione spettante al ricorrente effettuata dall’I.N.P.S. con applicazione dell’aliquota del 35% per i primi 15 anni, come previsto dall’art. 44 del D.P.R. n. 1092/1978, che, nel disciplinare il trattamento normale spettante al personale civile dello stato, con il suo primo comma dispone:
“La pensione spettante al personale civile con l'anzianità di quindici anni di servizio effettivo è pari al 35 per cento della base pensionabile; detta percentuale è aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell'ottanta per cento”; norma, quest’ultima, dichiarata inapplicabile al personale militare dalle Sezioni Riunite con la citata sentenza n. 1/2021/QM/PRES-SEZ, in ragione del “diverso regime riservato ai due ambiti” (personale civile e personale militare).
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

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Farey ha scritto: lun feb 01, 2021 5:00 pm La sezione Liguria come si comporta su art 54 ?


Fino ad oggi, la CdC Liguria non ha pubblicato nessuna sentenza in BB.DD. .
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

promemoria comportamento CdC come Esempio, personale Militare con + 15 e - 15.

CdC Calabria sentenza n. 2, 7, 32 e 33, personale Militare con + 15 anni, conferma il coefficiente del 2,44%,
CdC Calabria n. 22, accoglie il ricorso della vedova del Militare con + 15.
CdC Calabria n. 12, 18, personale Militare con - 15 anni, accoglie.

CdC Puglia n. 17, personale Militare con + 15 anni.

CdC Marche n. 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49,50, 51 e 52, personale Militare con + 15.

CdC Basilicata n. 1, 2 e 5, personale Militare con + 15 anni.

CdC Lazio n. 6, 7, 8, 9, 12, 19, 23, 24, 25, 26, personale Militare con + 15 anni.

CdC Sicilia n. 42, 45, 46, 47 e 78 personale Militare con + 15 anni.
CdC Sicilia n. 80 e 81, rigetta i ricorsi del personale con – 15 anni.

CdC Lombardia n. 13, 15, personale Militare con + 15 anni.

CdC Toscana n. 12, 20, 21, 22 e 25 personale Militare con + 15 anni.
CdC Toscana n. 23 e 24 nella persona del Giudice Pia Manni, accoglie personale Militare con – 15 anni.
CdC Toscana n. 11, 13, rigetta il ricorso al personale Militare con – 15 anni.

CdC Piemonte n. 13, 14, 15, 16, 20, 21, (22 misto, con + Accolto e con - Rigettato), 23, 24, (27 misto, con + Accolto e con meno Rigettato), personale Militare con + 15 anni.
CdC Piemonte n. 25, rigetta il ricorso al personale Militare con – 15 anni.

CdC Umbria n. 1, 2, personale Militare con + 15 anni.
N.B.: la stessa CdC con la n. 3 e 4, rigetta i ricorsi, poiché i ricorrenti non hanno dato prova di possedere, al 31 dicembre 1995 un’anzianità di servizio compresa tra i 15 e i 18 anni ( 1 ha segnalato di aver prestato servizio dal 28 gennaio 1983 e l’altro dal 12 gennaio 1983 )

CdC Valle d’Aosta n. 4, 5, 6, 8, personale Militare con + 15 anni.
N.B.; la stessa CdC con la n. 3 Accoglie il ricorso del ricorrente CC. (18 anni e 6 mesi al 31.12.1995, strano però).

CdC Trentino A.A. sezione di Trento n. 3, 4, 5, personale Militare con + 15.

CdC Veneto n. 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21 e 22, rigetta con + 15 anni.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

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della Campania, come al solito, non si hanno notizie ?

PANORAMA
Per la Campania ad oggi nulla risulta in BB.DD.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

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SENT.19/2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO

composta dai magistrati

Andrea LUPI Presidente

Domenico GUZZI Consigliere relatore

Roberto RIZZI Consigliere

Maria Cristina RAZZANO Consigliere

Erika GUERRI Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sull’appello iscritto al n. 55311 del registro di segreteria, proposto

da:

- Inps, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato

e difeso dagli avv.ti Luigi Caliulo, Lidia Carcavallo, Antonella Patteri,

Sergio Preden, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare

Beccaria, n. 29, presso gli uffici dell’Avvocatura dell’Istituto,

contro

- OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avv. Guido Chessa,

elettivamente domiciliato in Roma, via Baiamonti, n. 4, presso lo

studio dell’avv. Andrea Lippi,

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Veneto, n. 179/2018

SENT. 19/2021 2

pubblicata in data 25 ottobre 2018.

Visti gli atti del giudizio.

Nell’udienza pubblica del 28 gennaio 2021, con l’assistenza del segretario,

dott.ssa Alessandra Carcani, data per letta la relazione del Consigliere

designato, uditi l’avv. Giuseppina Giannico per l’INPS e l’avv. Mario Bacci,

per delega, in favore dell’appellato.

FATTO

Con l’impugnata sentenza, il giudice monocratico presso la Sezione

giurisdizionale per il Veneto ha accolto il ricorso del sig. OMISSIS, ex Primo

Maresciallo dell’Esercito Italiano, in quiescenza dal 15 dicembre 2016, con

cui aveva lamentato l’erroneità del trattamento pensionistico in godimento.

In particolare aveva contestato il mancato riconoscimento del diritto a vedersi

quantificato l’assegno di pensione in base della percentuale prevista dall’art.

54, comma 1, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, ciò sul presupposto che

alla data del 31 dicembre 1995 aveva maturato una anzianità compresa tra 15

e 20 anni di servizio e tuttavia non superiore, sempre alla suddetta data, ai 18

anni di contribuzione, ragione per cui la sua pensione sarebbe stata soggetta,

come in effetti è stato, al sistema di calcolo c.d. “misto”, dunque suscettibile

dell’aumento percentuale della base di calcolo previsto dalla citata norma.

Come sopra accennato, il primo giudice ha integralmente accolto la domanda,

riconoscendo il diritto alla “riliquidazione della pensione in godimento, con

applicazione, sulla quota calcolata col sistema retributivo, dell’aliquota di

rendimento di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973”.

Con atto d’appello ritualmente proposto, l’Inps ha contestato tale sentenza,

deducendo “violazione e falsa applicazione dell’articolo 54 del DPR

SENT. 19/2021 3

n.1092/1973” per carenza dei presupposti di legge necessari all’attribuzione

del beneficio pensionistico nei termini statuiti in sentenza.

Dopo aver definito assolutamente inconciliabile con il vigente dato normativo

la generalizzata applicazione dell’aliquota di rendimento del 44% fissata dalla

citata disposizione, in quanto riferibile ai soli militari cessati dal servizio

esclusivamente con un’anzianità compresa tra quindici e venti anni, l’Istituto

ha prospettato due differenti soluzioni interpretative.

La prima muove dalla considerazione che l'art. 44 del d.P.R. n. 1092/1973, nel

disciplinare la “misura del trattamento normale” di pensione per tutti i

dipendenti pubblici, sia essi civili che militari, abbia dettato la regola generale

per il conseguimento del beneficio pensionistico con la minima anzianità di

servizio necessaria (15 anni) prevista dall'ordinamento, per cui, posto che al

15° anno di servizio risulterebbe maturato un rendimento pari al 35% della

base pensionabile (con una progressione pari al 2,33% annuo), e che al 20°

anno, ai sensi del primo comma dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, il

rendimento è da ritenersi pari al 44% della base pensionabile, si avrebbe che

nel quinquennio compreso fra i 15 ed i 20 anni l'accrescimento annuale

potrebbe essere determinato solo nella misura dell'l,80% annuo.

La seconda opzione, invece, troverebbe fondamento direttamente nell'art. 54

del d.P.R. n. 1092/1973, in particolare nel comma 9, che nel prevedere “per il

militare che cessa dal servizio permanente o continuativo per raggiungimento

del limite di età, senza aver maturato l’anzianità prevista nel primo comma

dell'art. 52 (15 anni), la pensione è pari al 2,20 per cento della base

pensionabile per ogni anno di servizio utile”, cosicché si potrebbe ritenere

applicabile, sempre secondo l’Istituto appellante, la suddetta aliquota del

SENT. 19/2021 4

2,20% annuo.

In ogni caso, quale che sia la soluzione di diritto che la Sezione d’appello vorrà

perseguire, ad avviso dell’Istituto la sentenza impugnata sarebbe da

considerarsi illegittima e tale da dovere essere “annullata”.

Con memoria depositata il 7 settembre 2020 si è ritualmente costituito il sig.

OMISSIS, chiedendo il rigetto del gravame l’integrale conferma di quanto

deciso in primo grado.

All’odierna udienza, il difensore dell’Istituto previdenziale ha diffusamente

argomentato sia sulla fondatezza dell’unico motivo di gravame, anche alla

luce della recente sentenza n.1/2021/QM del 4 gennaio 2021 delle Sezioni

riunite di questa Corte dei conti, sia sul fatto che l’unica domanda azionata da

controparte sarebbe quella volta ad ottenere il ricalcolo della quota retributiva

mediante applicazione dell’aliquota prevista dal primo comma dell’art. 54 cit.,

sicché, in assenza di un petitum espressamente volto alla riliquidazione del

trattamento mediante l’impiego di uno specifico coefficiente, l’epilogo del

presente giudizio non potrebbe che essere quello di mero annullamento della

sentenza impugnata senza alcuna altra pronuncia nel merito della

riliquidazione dell’assegno.

Il difensore dell’appellato ha, invece, insistito sull’infondatezza dell’appello,

ma anche sulla necessità che il Collegio voglia confermare il decisum, così

disattendendo la soluzione nomofilattica enunciata dalle Sezioni riunite con la

sentenza n. 1/2021/QM.

Considerato in

D I R I T T O

L’appello può trovare parziale accoglimento nei limiti e per le ragioni di

SENT. 19/2021 5

seguito indicate.

Come fatto cenno in narrativa, il trattamento di quiescenza è stato quantificato

con il “sistema misto”, non possedendo l’interessato, alla data del 31 dicembre

1995 un’anzianità contributiva di almeno 18 anni, ragione per cui, per la parte

da calcolarsi col metodo retributivo, la pensione è stata liquidata sulla base del

coefficiente previsto dall’articolo 44 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1093,

nella misura del 35% in luogo del più favorevole 44% contemplato

dall’articolo 54 del medesimo testo legislativo.

Con l’impugnata sentenza, il giudice di prime cure ha, invece, ritenuto

quest’ultima percentuale come quella più in linea col prevalente orientamento

giurisprudenziale, che seppur inizialmente contrastato da pronunce di segno

contrario sia di primo che di secondo grado, aveva poi trovato stabilità grazie

a ripetute, convergenti sentenze di tutte e tre le Sezioni d’appello di questa

Corte dei conti (cfr. Sez. I App. sent. n. 422 del 2018; Sez. II App. sent. n.

205, n. 208, n. 308, n. 310 del 2019; Sez. III App. sent. n. 228, n. 266, n. 267

del 2019).

Nondimeno, la diversità di vedute ha continuato ad animare la giurisprudenza

con pronunce di segno opposto alla generalizzata applicabilità dell’art. 54 cit.,

tra cui le sentenze della Sezione d’appello per la Sicilia n. 40 del 3 agosto 2020

e n. 43 del 17 settembre 2020.

Da qui l’inevitabile intervento richiesto in chiave nomofilattica alle Sezioni

riunite sia dal Presidente della Corte dei conti, con l’ordinanza di deferimento

n. 12/2020 del 12 ottobre 2020, sia dalla Sezione prima centrale d’appello, con

le ordinanze n. 26 e n. 27 del 14 ottobre 2020, su questioni di massima

connesse e così formulate: “a) se il beneficio previsto dall’art. 54, comma 1,

SENT. 19/2021 6

d.P.R. n. 1092 del 1973, spetti o meno al personale militare collocato a riposo

con una anzianità di servizio superiore ai 20 anni; in altri termini - avendo

riguardo alle modalità di calcolo del trattamento di pensione - se la “quota

retributiva “ della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi

dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale

militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini

previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra

i 15 ed i 18 anni, debba essere calcolata invariabilmente in misura pari al

44% della base pensionabile in applicazione del ridetto art. 54, oppure se tale

quota debba essere determinata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di

anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo

coefficiente per ogni anno utile; b) in caso di ritenuta spettanza del beneficio

di cui all'art. 54 al personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di

anzianità, se la medesima aliquota del 44% sia applicabile anche per la quota

retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31

dicembre 1995, vantavano un anzianità utile inferiore a 15 anni”.

Sul primo dei due quesiti, con la citata sentenza n. 1/2021/QM del 4 gennaio

2021, le Sezioni riunite hanno enunciato il principio di diritto a tenore del

quale “la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema

“misto”, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore

del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile

ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità

ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell’effettivo

numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione

del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%”; mentre

SENT. 19/2021 7

sulla seconda questione attinente al fatto se, in caso di risposta affermativa

sulla prima, l’aliquota del 44% dovesse ritenersi applicabile anche per la quota

retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31

dicembre 1995 avessero vantato un’anzianità utile inferiore a 15 anni, se ne è

ritenuto l’assorbimento “con valutazione coerentemente negativa” nella

soluzione data al primo quesito.

A sostegno dell’inapplicabilità generalizzata dell’aliquota del 44% sulla quota

retributiva della pensione, le Sezioni riunite hanno fatto leva, tra l’altro, sul

dato letterale risultante dal combinato disposto dell’art. 52 e dell’art. 54 per i

commi successivi al primo, ovvero sul fatto che con l’art. 52 fosse stato

previsto e disciplinato il “diritto al trattamento normale” di pensione per il

militare che avesse conseguito i requisiti minimi di anzianità individuati in

rapporto alle diverse cause di cessazione dal servizio, da calcolarsi in base al

coefficiente di progressione lineare del 2,20% fissato dal nono comma dell’art.

54, percentuale peraltro supportata dalla “disaggregazione del periodo di

quaranta anni previsto per raggiungere il coefficiente massimo dell’80%”

previsto dal comma 7 dell’articolo in rassegna e limitando il 44% di cui al

primo comma dell’art. 54 al “primo segmento ventennale determinato

dall’ovvio calcolo “2,20% all’anno*20anni=44%” (cfr. sent. n. 1/2021/QM).

Nel caso, invece, di permanenza in servizio oltre il ventesimo anno, il

coefficiente, già comunque giunto al 44% per effetto del comma 2 dell’art. 54,

avrebbe subito un aumento pari al solo 1.80 % ogni anno, mentre per chi si

fosse trovato nelle condizioni di usufruire del sistema retributivo e “fosse

andato in pensione fra il 15° e il 20° anno, sarebbe scattato il “beneficio”

previsto dall’articolo 54, primo comma, con attribuzione del 44% già dal 15°

SENT. 19/2021 8

anno” (cfr. sent. n. 1/2021/QM cit.).

L’opzione interpretativa prescelta è stata, quindi, quella di non ritenere

possibile un’applicazione generalizzata dell’art. 54, comma 1, opzione che,

nel contesto di una interpretazione “costituzionalmente orientata”, non

comportando alcun profilo di irragionevolezza e di violazione del principio di

uguaglianza desumibile dall’art. 3 della Costituzione, secondo le Sezioni

riunite non recherebbe alcun vulnus al principio di proporzionalità delle

pensioni.

Tale soluzione porrebbe altresì al riparo, sempre secondo le Sezioni riunite,

dal rischio di “duplicazione della valorizzazione dei trattamenti” con riguardo

al periodo di servizio compreso fra l’anzianità maturata alla data del 31

dicembre 1995 e quella raggiunta al compimento dei venti anni, eventualità

inopinatamente ben possibile se si desse corso all’univoca applicazione della

percentuale di rivalutazione prevista da comma 1 dell’art. 54 cit., giacché essa

comporterebbe una prima valorizzazione della quota retributiva in relazione

ai primo venti anni di servizio, e una seconda nella quota pensionistica da

calcolarsi col sistema contributivo per gli anni svolti nello stesso periodo e

parimenti confluenti nel montante di calcolo.

Una volta esclusa l’applicabilità della percentuale di rendimento prevista dal

comma 1 dell’art. 54 più volte citato, le Sezioni riunite hanno affrontato il

problema della individuazione dell’aliquota di rendimento valutabile per il

calcolo pensionistico, pervenendo, come si è detto, alla conclusione di ritenere

corretta la percentuale del 2,44%.

A tal fine, dopo aver dato anche conto del recente orientamento

giurisprudenziale favorevole all’applicazione del coefficiente pari al 2,20%

SENT. 19/2021 9

previsto dall’art. 54, comma 9, ed osservato come lo stesso possa rivelarsi

addirittura più restrittivo rispetto a quello del 35% utilizzato in via

amministrativa dallo stesso Istituto previdenziale in applicazione dell’art. 44,

comma 1, le Sezioni riunite - opinando nel senso che a seguito

dell’introduzione del sistema misto di calcolo della pensione previsto dalla

legge n. 335/1995 per coloro che, militari compresi, alla data del 31 dicembre

1995 non avevano ancora maturato almeno 18 anni di servizio, per cui doveva

ritenersi essere venuta meno quell’armonizzazione di sistema delineata dal

d.P.R. 1092 del 1973 per i dipendenti pubblici, sia essi appartenenti alle

categorie civili, che militari dello Stato - onde evitare che, in mancanza di una

puntuale disciplina di raccordo oggettivamente non prevista, l’adattamento fra

i due sistemi succedutisi nel tempo potesse comportare effetti disarmonici e

anche dannose sperequazioni, hanno ritenuto, da un lato, necessario

valorizzare il solo “spartiacque al quale è possibile riconoscere, in termini

generali, rilevanza sotto il profilo normativo, vale a dire l’anzianità di 18 anni

di servizio che la stessa legge 335/1995 ha individuato per tenere distinto il

sistema retributivo da quello contributivo”; dall’altro, che “il coefficiente del

2,20%, che si ricava dividendo per 20 l’aliquota del 44%, raggiungibile (se

non si è andati in pensione prima, per chi poteva farlo secondo il sistema

retributivo puro) al compimento del ventesimo anno di servizio, è solo in

astratto corretto poiché solo in astratto applicabile a ciascuno di quei venti

anni”, giacché appare evidente come in concreto questo coefficiente – “che

oggi serve a valorizzare la quota di servizio da assoggettare al sistema

retributivo per chi rientra nel sistema misto - mai potrà essere applicato a chi,

alla fine del 1995, aveva una anzianità compresa tra i 18 e i 20 anni, poiché

SENT. 19/2021 10

costoro rientrano completamente nel vecchio sistema retributivo”.

Conseguentemente, non potendo trovare applicazione il coefficiente del

2,20% annuo, l’unico correttivo ragionevolmente ricavabile dalla stessa legge

n. 335/1995, è stato dalle Sezioni riunite ottenuto “mettendo a denominatore”

il numero di anni che tale normativa ha fissato per essere assoggettati al

calcolo pensionistico col metodo misto, vale a dire 18 anni meno un giorno,

così ottenendo che “l’aliquota applicabile debba essere pari a 44 diviso 17 +

364/365esimi, cioè 44/17,997 = 2,445 per ogni anno”, con ragionevole

arrotondamento al 2,44% mediante approssimazione al millesimo del risultato

ottenuto, giacché approssimandolo al centesimo, “come si fa ordinariamente,

i due risultati coinciderebbero in 2,44%.”.

Alla luce di quanto sin qui esposto, ritiene il Collegio che la soluzione data

dalla Sezioni riunite alla complessa questione di diritto - apparendo come il

risultato di un approfondito percorso ermeneutico ragionevolmente volto a

determinare la regola di diritto da applicare al caso concreto in un quadro

normativo che vede il concorso di contrastanti discipline tutte parimenti

vigenti e nondimeno in astratto applicabili – non presenti sufficienti margini

di non condivisione tali da poter ex adverso giustificare da parte di questa

Sezione una nuova rimessione dell’ormai annoso problema ex art. 117 c.g.c.

In siffatto contesto, venendo al caso che ne occupa, si deve conseguentemente

affermare che nei confronti dell’odierno appellato, con una anzianità maturata

al 31 dicembre 1995 di 15 anni, mesi 8 e giorni 8 di servizio utile, il

coefficiente di rendimento da applicarsi sulla quota parte della pensione da

calcolarsi con sistema retributivo debba essere quello del 2,44%.

Così concludendo va da sé che deve ritenersi respinta la pretesa dell’Istituto

SENT. 19/2021 11

appellante di sortire una pronuncia di accoglimento del gravame in termini di

mero annullamento della sentenza di prime cure sul presupposto che nel caso

di specie non vi sarebbe stata alcuna specifica domanda del pensionato in

ordine alla esatta determinazione dell’aliquota di rendimento da applicare al

trattamento pensionistico, come a voler prospettare che, diversamente

pronunciando, questo giudice potrebbe incorrere nel vizio di ultrapetizione,

posto che andrebbe ad emettere sentenza su un rapporto pensionistico non

preventivamente delibato in via amministrativa.

In proposito appare utile osservare, in primo luogo, come in base alla

consolidata giurisprudenza, il carattere di esclusività della giurisdizione

pensionistica intestata alla Corte dei conti fa sì che al giudice sia devoluto

l’intero rapporto controverso, con tutti gli elementi che ne fanno parte siccome

identificativi della causa petendi e del petitum, per cui il perimetro entro il

quale tale giurisdizione trova fondamento ed esercizio non può che

comprendere tutte le questioni concernenti la sussistenza del diritto, la misura,

la decorrenza della pensione nonché ogni altra situazione giuridica che possa

incidere sul trattamento di quiescenza (ex plurimis Sezione 1^ d’appello,

sentenze n. 386/2018 e n. 311/2018; Sezione 3^ d’appello, sentenze n.

530/217, n. 6/2018, n. 537/2017, n. 455/2017).

Così opinando, occorre in secondo luogo evidenziare che l’originaria

domanda - per quanto la si possa ritenere semplicemente imperniata

sull’applicazione del coefficiente di rendimento previsto dall’art. 54, comma

1 – era, però, l’espressione di un petitum sostanziale incontrovertibilmente

volto al ricalcolo, vale a dire alla riliquidazione, della pensione, e non vi è

dubbio che attraverso il principio enunciato nella sentenza n. 1/2021/QM, le

SENT. 19/2021 12

Sezioni riunite, dando una diversa interpretazione del medesimo quadro

normativo, sono giunte alla determinazione di una percentuale di ricalcolo da

applicare alla pensione, proprio come richiesto dal pensionato, ancorché non

nella misura dallo stesso pretesa.

Sussistono, pertanto, le condizioni affinché la potestà decisionale del Collegio

comprenda anche la determinazione della percentuale di rendimento annuo,

senza che da ciò si possa adombrare una pronuncia ultrapetita, né tampoco un

eccesso di potere giurisdizionale rispetto alle competenze discrezionali

dell’organo di amministrazione attiva competente sul procedimento

pensionistico.

In conclusione, l’appello merita parziale accoglimento, mentre per ciò che

concerne le spese, la novità dettata dal recente orientamento nomofilattico ne

giustifica l’integrale compensazione ai sensi dell’articolo 31, comma 3, c.g.c.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello,

disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente

pronunciando, accoglie parzialmente l’appello e, per l’effetto, in riforma della

sentenza impugnata, riconosce all’appellato dalla data del suo collocamento

in congedo, il diritto alla riliquidazione della pensione in godimento con

applicazione, sulla quota calcolata col sistema retributivo maturata sino al 31

dicembre 1995, di un coefficiente annuo determinato nel 2,44%
.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2021.

L’Estensore Il Presidente

Domenico Guzzi Andrea Lupi

SENT. 19/2021 13

F.to digitalmente F.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 2 FEB. 2021

Il Dirigente

Sabina Rago

F.to digitalmente

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del Decreto

legislativo 30 giugno 2003 n. 196,

DISPONE

che a cura della Segreteria sia apposta l’annotazione di cui al comma 1 di detto

articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private,

IL PRESIDENTE

Andrea Lupi

F.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 2 FEB. 2021

IL DIRIGENTE

(dott.ssa Sabina Rago)

F.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell’art. 52 del Decreto

legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità

e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 2 FEB. 2021

IL DIRIGENTE

(dott.ssa Sabina Rago)

SENT. 19/2021 14

F.to digitalmente
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

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1) – La CdC sez. 2^ d’Appello n. 18/2021 Accoglie parzialmente l’appello dell’INPS e riconosce a favore del Militare il 2,44%, in rif. alla CdC Emilia Romagna n. 92/2019 con + 15 anni.

2) - La CdC sez. 2^ d’Appello n. 19/2021 Accoglie parzialmente l’appello dell’INPS e riconosce a favore del in rif. alla CdC Veneto n. 179/2018, con + 15 anni.

3) – La CdC sez. 2^ d’Appello n. 21/2021 Accoglie parzialmente l’appello del ricorrente in rif. alla CdC Veneto n. 145/2019 con + 15 anni.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

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Sicuramente a breve uscirà anche la sentenza dell'Appello in Sicilia, forse aspettavano che uscivano prima gli Appelli Centrali di Roma per definire la sentenza?
Farey
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Farey »

panorama ha scritto: lun feb 01, 2021 7:59 pm
Farey ha scritto: lun feb 01, 2021 5:00 pm La sezione Liguria come si comporta su art 54 ?


Fino ad oggi, la CdC Liguria non ha pubblicato nessuna sentenza in BB.DD. .
Grazie Panorama
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da domenico69 »

panorama ha scritto: mer feb 03, 2021 3:56 pm 1) – La CdC sez. 2^ d’Appello n. 18/2021 Accoglie parzialmente l’appello dell’INPS e riconosce a favore del Militare il 2,44%, in rif. alla CdC Emilia Romagna n. 92/2019 con + 15 anni.

2) - La CdC sez. 2^ d’Appello n. 19/2021 Accoglie parzialmente l’appello dell’INPS e riconosce a favore del in rif. alla CdC Veneto n. 179/2018, con + 15 anni.

3) – La CdC sez. 2^ d’Appello n. 21/2021 Accoglie parzialmente l’appello del ricorrente in rif. alla CdC Veneto n. 145/2019 con + 15 anni.
👏👏👏👏👏

Non venite a parlare di Giustizia, perché è morta!
Complimenti ai nostri super eroi, prostratisi al nemico solo che ha detto: "buh!"....
La coerenza a quanto pare regna ovunque.

P.S. @naturopata ma quanto stai godendo?! 😁
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