ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Feed - CARABINIERI

Avatar utente
istillnotaffound
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 214
Iscritto il: mar ott 31, 2017 7:04 am

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da istillnotaffound »

@domenico69 non sono un poeta come @Mareemare quindi il problema te lo risolvo solo con una parola: SCHIFO


”Un'altra vittoria come questa e torno a casa senza esercito!“ (Pirro)
naturopata
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 1768
Iscritto il: ven mag 19, 2017 3:24 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da naturopata »

Gianfranco64 ha scritto: mar gen 26, 2021 10:56 pm Mi ero promesso di non scrivere più sull'argomento, ed in effetti il mio non è un commento ma un invito.
L'invito è ad andare a rileggere le sentenze.
Tutt'e si appoggiano a quella delle SS.RR.
La maggior parte indicano ricorso accolto parzialmente con applicazione del 2,44
Nel Lazio rigettano il ricorso ed inviano documentazione all'Inps per ricalcolo con il 2,44
Nelle prime del Veneto, rigetta il ricorso in relazione a quanto richiesto dall'avvocato, ovvero il 2,93
Nelle ultime rigetta il ricorso, non applica il 2,44 in quanto richiesto con nota e non quale motivazione del ricorso.
Quindi anche il Veneto si adegua al 2,44, non lo indica per le motivazioni sopra indicate, e non perché non condivide le motivazioni delle SS.RR.

Sul Veneto non lo vedrei così lineare, difatti riportano:

Dagli atti di causa risulta che la parte ricorrente all’epoca di definitiva cessazione del servizio aveva un’anzianità di servizio maggiore di vent’anni, e quindi non rientra nell’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 54 d.p.r. 1092/1973 come è stato delimitato dalla decisione delle Sezioni riunite n. 1/2021/QM.

Pertanto il ricorso deve essere rigettato
.
Gianfranco64
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 911
Iscritto il: mer feb 21, 2018 8:36 am

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Gianfranco64 »

Per naturopata
La motivazione da te indicata risulta in tutte le sentenze.
Pertanto è la motivazione di base di non accoglimento del 2,93.
Tale indicazione risulta specificata nella sentenza delle SS.RR
Poi possiamo discutere del come sia uscito il coefficiente del 2,44, coefficiente completamente inventato, ma di cui il giudice ha fornito una spiegazione condivisibile o no.
Il mio post era riferito alle sentenze del Veneto , dove risulta il rigetto del ricorso, sembrando in opposizione a quelle in cui risulta l’accoglimento del ricorso.
Di fatto sia in quelle accolte che in quelle rigettate, il punto fermo risulta l’inapplicabilita del 2,93 poiché i colleghi cessano con più di 20 anni.
Ora, nelle sentenze di accoglimento, scrivono accolto parzialmente con applicazione del 2,44.
Quelle del Lazio rigettano il ricorso ma inviano la documentazione per il ricalcolo del 2,44.
Le prime del Veneto rigettano il ricorso del 2,93, in quanto si sentono investiti del giudizio sull’applicazione del 2,93, quindi specificano di aver giudicato quanto richiesto nel ricorso.
Nelle ultime, diverso giudice, ritiene di dover giudicare sul medesimo argomento, inoltre aggiunge che non accetta la nota dell’avvocato in cui chiede eventualmente l’applicazione della sentenza delle SS.RR, in quanto motivazione non indicata nel ricorso.
Il comportamento dei giudici su questo punto è molto variegata.
Alcuni, anche se non richiesto applicano il 2,44, in quanto ritengono che sia una aliquota minore inglobata nella richiesta del 2,93.
Quello che accomuna tutte le sentenze e l’allineamento dell’inapplicabilita del 44/15.
Quello che emerge dalle sentenze del Veneto è la mancata applicazione del 2,44, non perché non riconosciuto, ma perché non richiesto nelle forme prescritte.
domenico69
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 244
Iscritto il: mar mar 07, 2017 10:18 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da domenico69 »

istillnotaffound ha scritto: mer gen 27, 2021 1:38 pm @domenico69 non sono un poeta come @Mareemare quindi il problema te lo risolvo solo con una parola: SCHIFO
Ce ne sarebbero proprio tantissimi di aggettivi da usare per come stanno andando le cose, ma preferisco evitare per non abbassarmi a certi livelli.
Ad ogni modo il problema è stato da me posto poiché, come diceva qualcuno tempo addietro, potendoci essere il "nemico" che legge potrebbe fornire la semplicissima soluzione, visto che a tale soluzione ci arrivo anche io con la prima "elementare" figuriamoci coloro che hanno fatto le scuole "alte".
Inoltre, mi domando, visto che ci sono tutti sti "pseudo-sindacati" militari emergenti (che sicuramente tramite qualche loro "informatore" leggono), perché non provano a fornire loro la risposta al problema da me posto?
O se non vogliono o non sono in grado di fornire la soluzione, perché non girano il problema a chi di competenza in modo da averne la risposta?
Dai forza, la soluzione è più semplice di quanto si immagina, non ho posto un problema sulla teoria della relatività.
P.S. direi che @Mareemare è proprio un grandissimo poeta! 😁
Gianfranco64
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 911
Iscritto il: mer feb 21, 2018 8:36 am

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Gianfranco64 »

Trovo giusto il quesito posto da domenco69
Chi sarebbe “ il chi di dovere” a cui rivolgersi per far ricoscere il 2,93 ?
Non credo più la Corte dei Conti, le loro sezioni riunite hanno detto di no. In quelle sedi hanno ormai deciso.
Allora a chi?
Consiglio di Stato.
Corte Costituzionale
O altro Ente.
Ciò che mi stupisce è il silenzio degli avvocati, magari è strategia.
Gianfranco64
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 911
Iscritto il: mer feb 21, 2018 8:36 am

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Gianfranco64 »

Per naturopata
😂😂😂😂 il giudice ha letto il nostro dialogo. Con la sentenza del Veneto, la n.19 pubblicata oggi, ha definito meglio la sentenza.
Definendo in modo dettagliato il concetto che cercavo di esprimere. 😂😂😂😂😂

Per panorama, se riesci a pubblicarla evidenziando la parte della inammissibilità della richiesta del 2,44, faresti un favore a me e agli altri del forum.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12872
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

CdC Basilicata con la sentenza n. 5, Accoglie parzialmente il ricorso con + 15.

La CdC precisa:

1) - Di conseguenza essendo la liquidazione della pensione disposta dall’INPS diversa da quella derivante da una corretta applicazione del criterio estrapolato dalle Sezioni riunite da quanto previsto dall’art. 54 del suddetto TU n.1092/1973, per i militari che pur cessati dal servizio con anzianità superiore a venti anni possedevano al 31/12/1995 una anzianità tra i 15 ed i 18 anni, va dichiarato in questa sede il diritto alla rideterminazione della pensione.

2) - Va, quindi, riconosciuto il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione con l’applicazione, sulle quote della stessa calcolate con il sistema retributivo, dell’aliquota annua del 2,44%.

3) - Il ricorrente ha diritto a conseguire gli arretrati costituiti dalla differenza tra i ratei pensionistici spettanti in base alla suddetta riliquidazione e quelli percepiti.
Avatar utente
natalind
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 368
Iscritto il: mer set 26, 2012 4:47 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da natalind »

Trovato quello che scrive l'Avv. Chessa estremamente interessante soprattutto per chi presumibilmente dovrà restituire

https://www.studiolegalechessa.com/2021 ... -al-netto/
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12872
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

CdC Lazio sentenze n. 19, 23, 24, 25, 26 con + 15 anni, Accoglie come da SS.RR.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza reietta,

1) - accoglie parzialmente il ricorso, con conseguente diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento, con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%, tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, compreso fra i 15 ed i 18 anni. Condanna parte resistente al pagamento delle differenze sui ratei arretrati, con interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria, limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo sino al soddisfo.

Il giudice Alessandra Sanguigni
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12872
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

CdC Veneto rigetta i ricorsi con sentenze n. 19, 21 e 22.
Gianfranco64
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 911
Iscritto il: mer feb 21, 2018 8:36 am

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Gianfranco64 »

Questo è il motivo per cui il Veneto non da il 2,44
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Avatar utente
natalind
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 368
Iscritto il: mer set 26, 2012 4:47 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da natalind »

Bella sottigliezza....

Dispositivo dell'art. 153 Codice di giustizia contabile
Fonti → Codice di giustizia contabile → PARTE IV - Giudizi pensionistici → Titolo I - Giudizi pensionistici → Capo I - Disposizioni generali e fase istruttoria
1. I ricorsi sono inammissibili, oltre che nei casi di mancanza dei requisiti di cui all'articolo 152, lettere a), b), c), d), f) e g), quando:

a) si impugni soltanto la parte del provvedimento per la quale fu fatta espressa riserva di ulteriore pronuncia;
b) si propongano domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa, ovvero per le quali non sia trascorso il termine di legge dalla notificazione all'amministrazione di un formale atto di diffida a provvedere;
c) si ricorra avverso provvedimenti che definiscono domande di aggravamento in conformità a giudizi delle commissioni mediche pensionistiche di guerra accettati dall'interessato, ovvero confermati dalla commissione medica superiore, e il ricorso non risulti documentato da perizia medica o certificazione rilasciata da strutture sanitarie pubbliche successivamente alla domanda di aggravamento o nei sei mesi antecedenti.
naturopata
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 1768
Iscritto il: ven mag 19, 2017 3:24 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da naturopata »

Gianfranco64 ha scritto: mer gen 27, 2021 3:55 pm Per naturopata
😂😂😂😂 il giudice ha letto il nostro dialogo. Con la sentenza del Veneto, la n.19 pubblicata oggi, ha definito meglio la sentenza.
Definendo in modo dettagliato il concetto che cercavo di esprimere. 😂😂😂😂😂

Si, ho capito bene tu cosa vuoi dire e ho letto anche i Giudici Veneto. A mio modesto parere, il Giudice sta simulando che il ricorrente avrebbe chiesto il 2,93 (in realtà ha chiesto il 44% tout court del 1 comma art.54, perché non è un -15 che poi nei fatti è stato riconosciuto dalla SS.RR. solo che su 18 anni e non 20), quindi visto che poi in subordine chiedi il 2,44 (che però attiene sempre all'art.54, comma 1 e non art.44 comma 1 e 2 riconosciuto dall'INPS e oggetto delle memorie dell'INPS), io non entro nel merito (per il momento) e se vuoi fai appello, oppure presenti nuova domanda amm.va all'INPS che se te la accoglie bene, se invece te la respinge ricorrerai di nuovo in I° e allora noi sentenzieremo sul 2,44% (allo stato attuale mi pare che respingerebbero) vedendo come si muoveranno le sentenze di appello. Bisognerà vedere i nuovi ricorsi nati ora che chiedono il 2,44 o anche il 2,44. Certo in Veneto per tutti i valenti avvocati che girano lì e hanno ricorsi pendenti, converrebbe fare motivi aggiunti da notificare alle parti con richiesta del 2,44% prima dell'udienza.
naturopata
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 1768
Iscritto il: ven mag 19, 2017 3:24 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da naturopata »

-15 respinto dalla Toscana:

Sentenza

n. 11 /2021

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA TOSCANA

Il giudice delle pensioni in composizione monocratica (consigliere Andrea Luberti) ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

*****

Nel giudizio in materia di pensioni, iscritto al numero 62017 del registro di segreteria.

Proposto da: Attilio Fiorito, nato a Massaua (EE) in data 17 dicembre 1960, residente in Santa Luce (PI), alla via Macchia al Pino, 6.

Rappresentato e difeso dagli avvocati Eleonora Barbini (avveleonorabarbini@puntopec.it) e e Chiara Chessa (chiara.chessa@pcert.it),

con studio in Arezzo, al viale Michelangelo, 26.

Ivi elettivamente domiciliato in forza di procura speciale.

Contro: Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, alla via Ciro il Grande, 21;

INPS - direzione provinciale di Pisa, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Pisa, alla Piazza Francesco Domenico Guerrazzi, 17.

Ente rappresentato e difeso dagli avvocati Ilario Maio (posta elettronica certificata: avv.ilario.maio@postacert.inps.gov.it) e Antonella Francesca Paola Micheli (avv.antonellafrancescapaola.micheli@postacert.inps.gov.it).

Domiciliato presso l’Avvocatura dell’INPS in Firenze, al viale Belfiore 28/a;

Comando generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro nazionale amministrativo, con sede in Chieti, al viale Benedetto Croce, 380. Costituito direttamente in giudizio.

*****

Per: Accertamento e declaratoria del diritto del ricorrente, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 19873, n. 1092, al ricalcolo, liquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato, con applicazione, alla parte retributiva della pensione, dell’aliquota annua del 2,93 per cento per le anzianità di servizio maturate alla data del 31 dicembre 1995, con ogni conseguenza di legge e con decorrenza dalla data di collocamento in congedo.

Condanna della parte convenuta di tutto quanto per l’effetto dovuto, oltre agli arretrati su tutti i ratei pensionistici già percepiti, maggiorati di interessi legali e di rivalutazione monetaria ai sensi dell’articolo 429 del codice di procedura civile e dell’articolo 150 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, da liquidarsi alla scadenza dei singoli ratei al pagamento della sorte capitale, e adeguamento del trattamento corrente.

Con vittoria di spese, competenze e onorari.

*****

Visto il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (codice di giustizia contabile);

Esaminati gli atti e i documenti della causa;

*****

Nella camera di consiglio da remoto, svolta a seguito di trattazione scritta, fissata per la data del 12 gennaio 2020, in base a quanto previsto dall’articolo 85, commi 1 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge

24 aprile 2020, n. 27, come modificato dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il ricorso in esame la parte attrice ha esposto di avere prestato servizio nell’Arma dei Carabinieri sino al 5 febbraio 2008, con anzianità utile al 31 dicembre 1995 di anni 14 e mesi 4.

Il ricorrente ha contestato il provvedimento di determinazione del proprio trattamento pensionistico e ha gravato tale atto sotto il profilo dei criteri adottati nel calcolo della quota retributiva della pensione, invocando l’applicazione pro rata dell’articolo 54, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1092/1973, dopo avere inutilmente proposto richiesta di autotutela all’INPS.

Il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri si è costituito con note di memoria in data 12 ottobre 2020, sostenendo che per la parte retributiva del trattamento previdenziale risulterebbe già applicata, pro rata, l’aliquota indicata dalla parte ricorrente; il ricorso proposto sarebbe pertanto carente di interesse.

Anche l’INPS si è costituito con note di memoria in data 18 novembre 2020 chiedendo, in via preliminare, il rigetto del ricorso per intervenuta decadenza ex articolo 204, lettera b), e 205 del decreto del Presidente della Repubblica 1092/1973.

Nel merito, l’amministrazione resistente ha chiesto il rigetto nel merito del ricorso nonché, in via subordinata, l’esclusione del cumulo di interessi e rivalutazione.

In particolare, l’INPS ha eccepito l’inapplicabilità soggettiva della disciplina al ricorrente, in quanto lo stesso, al 31 dicembre 1995, poteva vantare un’anzianità contributiva inferiore a quella di quindici anni richiesta dalla norma invocata (citando anche giurisprudenza contraria sul punto rispetto a quella indicata dal ricorrente).

In via subordinata, l’Amministrazione ha chiesto la declaratoria di prescrizione dei ratei pregressi, in quanto di decorrenza ultraquinquennale, nonché l’esclusione del cumulo di interessi e rivalutazione.

In prossimità dell’udienza la parte ricorrente ha presentato ulteriori note di memoria, insistendo nelle proprie richieste.

All’udienza del 12 gennaio 2021, già fissata per la discussione di merito, la causa è stata decisa senza discussione orale, in assenza di richiesta in senso opposto, così come previsto dall’articolo 85, comma 5, del decreto - legge 18/2020.

Preliminarmente deve essere rigettata la richiesta dell’INPS di ritenere il ricorso in epigrafe inammissibile per l’intervenuta decorrenza del potere di disporre la modifica del trattamento pensionistico ai sensi degli articoli 204, lettera b), e 205 del decreto del Presidente della Repubblica 1092/1973.

Le norme invocate riguardano, infatti, in modo meridiano, la sola ipotesi di modificazione amministrativa, sia pure a domanda, del trattamento previdenziale, e non la diversa ipotesi di domanda giudiziale.

Peraltro, una difforme interpretazione nel senso auspicato dall’INPS sarebbe di dubbia legittimità costituzionale in quanto limitativa del diritto di azione.

È appena il caso di osservare, comunque, che la disposizione invocata limita la revoca e la modifica ai soli casi espressamente previsti, che assumono rilievo eccezionale.

Essi sono i casi in cui “vi sia stato errore nel computo dei servizi o nel calcolo del contributo del riscatto, nel calcolo della pensione, assegno o indennità o nell’applicazione delle tabelle che stabiliscono le aliquote o l’ammontare della pensione, assegno o indennità”. La presente fattispecie esula dalle ipotesi contemplate, tassativamente, dall’articolo 204, lettera b).

Nel merito, il ricorso deve essere tuttavia ritenuto infondato.

Le questioni giuridiche sottese al ricorso sono state di recente decise, in via nomofilattica, dalla pronuncia delle Sezioni riunite della Corte dei conti, 4 gennaio 2021, n. 1. La pronuncia ha enunciato il principio di diritto secondo cui “La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%” e che, pertanto, “L’aliquota del 44% non è applicabile per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un’anzianità utile inferiore a 15 anni”.

Il principio recepisce quindi l’indirizzo per cui, sotto il profilo oggettivo, il tenore letterale della disposizione dettata dal citato articolo 54, comma 1, determina un beneficio sul calcolo della pensione in favore del militare che cessi dalla propria attività avendo compiuto anche con un solo giorno in più di servizio oltre il quindicesimo anno di servizio utile.

Per l’appunto, tuttavia, l’applicazione di tale beneficio presuppone che l’interessato, fermi restando gli ulteriori requisiti soggettivi, possa vantare, alla data del 31 dicembre 1995, un’anzianità di servizio pari, almeno, a quindici anni nella quota retributiva.

Nel caso di specie, è stato dichiarato dallo stesso ricorrente nell’atto introduttivo che, alla data del 31 dicembre 1995, egli vantava un’anzianità di servizio pari ad anni 14 e mesi 4.

Pertanto, risultando indiscussa l’applicazione, anche nel giudizio contabile (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, 18 maggio 2017, n. 113; Sezione giurisdizionale regionale per la Calabria, 23 dicembre 2019, n. 563) del criterio della ragione più liquida per finalità di economia processuale, il ricorso deve essere rigettato. Infatti, indipendentemente, dalla questione di fatto relativa effettiva applicazione dell’aliquota indicata dalla parte ricorrente, la normativa indicata risulterebbe inapplicabile.

L’incertezza del dato giurisprudenziale, risolto dalla Sezioni riunite, peraltro, assume rilievo in relazione all’esclusione della condanna alle spese che, pertanto, sono compensate in considerazione dei contrastanti orientamenti della giurisprudenza (articolo 31 del codice di giustizia contabile), nonché della soccombenza reciproca e parziale.

P.Q.M.

Il giudice delle pensioni in composizione monocratica presso la Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, pronunciando definitivamente sul ricorso, lo rigetta.

Nulla sulle spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso nella camera di consiglio da remoto in data 12 gennaio 2021.

Il giudice

Firmato digitalmente

Andrea Luberti

Depositata in Segreteria il 28/01/2021

Il direttore della Segreteria

Paola Altini
Avatar utente
istillnotaffound
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 214
Iscritto il: mar ott 31, 2017 7:04 am

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da istillnotaffound »

@naturopata

-15 respinto dalla Toscana:

Sentenza
n. 11 /2021 CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA TOSCANA

- dato che la sentenza delle SS.RR. dice molto chiaramente che l'art. 44 è destinato esclusivamente al personale civile
- considerato che la medesima sentenza in modo oscuro afferma che il quesito relativo ai meno 15 è assorbito in modo coerentemente negativo dal primo (dei più 15)

si evince chiaramente che, come sto asserendo dal 4 gennaio, per un meno 15 gli anni maturati fino al 31.12.1995 sono "anni nulli ai fini pensionistici" ovvero "chiglielohafattofa'dilavorà".

E' autoevidente.

Meno male che le migliori menti della nostra generazione hanno fatto chiarezza psichedelica sulla questione.
”Un'altra vittoria come questa e torno a casa senza esercito!“ (Pirro)
Rispondi