ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Feed - CARABINIERI

naturopata
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 1768
Iscritto il: ven mag 19, 2017 3:24 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da naturopata »

Sentenza equilibrata a Milano anche se pare affermare, tra le righe che, per i -15 non spetterebbe il beneficio:

n.29814 Sent. 15/2021

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

rappresentata ai sensi dell’art.151, d.lgs. n.174 del 2016 e dell'art. 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205 dal giudice unico per le pensioni prof.Vito Tenore, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio n.29814 promosso da

M. E., nato il Omissisa Omissis (Omissis), codice fiscale Omissis, residente a Omissis (Omissis) in Via Omissis nr. Omissis, rappresentato e difeso dall’Avvocato Claudio PARISI (CF PRSCLD75L03G793J) in virtù di procura in atti, con lui elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale in Napoli alla Via Foria nr 130 (con espressa richiesta di ricevere tutte le comunicazioni e/o notificazioni di legge all’indirizzo PEC claudioparisi@avvocatinapoli.legalmail.it ovvero al fax 08119570269).

CONTRO

INPS,

OGGETTO: ricomputo del trattamento pensionistico in applicazione dell’art.54 dPR 1092/73 e riconoscimento 6 scatti ex art.4, d.l. n.165 del 1997.

VISTI: il R.D. 13 agosto 1933, n. 1038; il D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19 e la legge 14 gennaio 1994, n. 20; la legge 21 luglio 2000, n. 205, ed in particolare gli artt. 5 e 9; il d.lgs. 26.8.2016 n.174;

VISTO il ricorso e tutti gli altri documenti di causa;

VISTA la memoria di costituzione dell’INPS;

LETTO l’art.85, co.5, d.l. 17.3.2020 n.18 conv.to in l. 24.4.2020 n..27, come modificato dall’art.26-ter, d.l. n.104/2020 conv.to in l. n.126/2020, che impone la decisione della cause pensionistiche senza discussione orale sino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19.

FATTO

1.Con ricorso del 26.8.2020 l’attore, ex Appuntato Scelto dell’Arma dei Carabinieri in congedo dall’Omissis e titolare di pensione Posizione: Omissis Iscrizione: Omissis calcolata con sistema c.d. misto ex art.44, d.P.R. n. 1092/1973, chiedeva: a) di accertare la spettanza dei benefici economici dei “sei scatti” previsti dall’art. 4 del d. lgs 165/1997, in aggiunta alla base pensionabile, calcolati all’atto della cessazione dal servizio; b) di accertare il proprio diritto alla riliquidazione, già vanamente richiesta in via amministrativa, sin dalla data del congedo, della pensione in godimento con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell’aliquota del 44% di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, avendo maturato – alla data del 31 dicembre 1995 – un'anzianità contributiva di 17 anni e 6 mesi. Spese a favore dell’antistatario avvocato.

2. Si costituiva l’Inps che, con accurata memoria, chiariva, sulla prima domanda tesa ad ottenere i 6 scatti ex art.4, d.l. n.165 del 1997, che l’attore aveva già ricevuto la liquidazione di quanto preteso prima del ricorso. Sulla seconda pretesa attorea, l’Inps chiariva che, sulla scorta degli enunciati della recente sentenza n.1 del 2021 delle sezioni riunite, la domanda attorea era da respingere, non potendosi accogliere il ricorso, avente più ampio petitum, nei limiti segnati dalla sentenza delle Sezioni Riunite: in tal caso il Giudicante si pronuncerebbe su domanda nuova. In via gradata, l’Istituto, ove il giudicante ritenesse immediatamente applicabili al caso sub iudice gli approdi delle sezioni riunite nonostante una previa domanda amministrativa sul più limitato importo individuato dalla sezioni riunite, preannunciava un recepimento in via amministrativa degli enunciati delle sezioni riunite, chiedendo un rinvio ad altra udienza per un contraddittorio sulla ipotizzabile domanda nuova o per una soluzione stragiudiziale della vertenza.

3. La difesa attorea depositava successiva memoria 15.1.2021 con cui ribadiva, in via principale l’originaria pretesa e, in via gradata, chiedeva l’applicazione dei principi enunciati dalla sentenza n.1 del 2021 delle sezioni riunite di questa Corte, di cui richiamava i principali enunciati, anche in chiave critica a supporto della domanda originaria.

4. L’udienza del 20.1.2021 non veniva trattata ai sensi dell’art.85, co.5, d.l. 17.3.2020 n.18 conv.to in l. 24.4.2020 n..27, come modificato dall’art.26-ter, d.l. n.104/2020 conv.to in l. n.126/2020, che impone la decisione della cause pensionistiche senza discussione orale sino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19.

DIRITTO

1. La prima domanda di accertamento della spettanza dei benefici economici dei “sei scatti” previsti dall’art. 4 del d. lgs 165/1997è infondata in quanto, come documentato dall’Inps, l’attore ha già ricevuto la piena e integrale liquidazione di quanto preteso prima del ricorso.

2. La seconda domanda, sulla scorta degli enunciati della recente sentenza C.conti, sez.riun., 4.1.2021 n.1/QM, è fondata nei limiti infraprecisati.

Nonostante una pregressa e prevalente giurisprudenza di questa Corte, anche in appello, favorevole al pieno ed integrale accoglimento della pretesa attorea (C.conti, sez.II app., 7.10.2020 n.228; id., sez.I app., n.73 del 2020; id., sez.II app. n.21 del 2020; id., sez.III app., 19.12.2019 n.266 e 267; id., sez.II app., 9.9.2019 n.310; id., sez.II app. 14.6.2019 n.208; id., sez.II app. 5.6.2019 n.197; id., sez.II, 4 marzo 2019 n.61; id., sez.I app., 8.11.2018 n.422; id., sez.Lombardia 28.9.2018 n.191; id., sez.Lombardia 27.6.2018 n.130; id., sez.Friuli Venezia Giulia, 20.7.2018 n.67; id., sez.Calabria, 26.1.2018 n.12; id., sez.Calabria, 26.3.2018 n.44; id., sez.Calabria 15.5.2018 n.81; id, sez.Sardegna 4.1.2018 n.2 e 30.1.2018 n.14; id., sez. Puglia 8.6.2018 n.468 e 17.7.2018 n.574; id., sez.Umbria 30.7.2018 n.54; id., sez.Liguria 17.7.2018 n.224 e 27.7.2018 n.238; id., sez.Lombardia 4.2.2019 n.14; id., sez.Lombardia, n.49 del 2019; id., 6.2.2020 n.16), la predetta sentenza delle sezioni riunite, come ben esposto dalla difesa dell’Inps, ha vagliato due questioni: la prima questione, riassunta nel quesito della Prima sezione centrale remittente, era “Se la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità compresa tra 15 e 18 anni, debba essere calcolata invariabilmente in misura pari al 44% della base pensionabile in applicazione del predetto articolo 54 (come sostenuto dai pensionati n.d.r.) oppure se tale quota debba essere determinata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995 (come sostenuto dall’Inps n.d.r) con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile”.

Sul punto le Sezioni riunite hanno stabilito che la quota retributiva «debba essere calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile coefficiente da individuarsi, sulla base dei principi esposti, nel 2,44% annuo”. Si tratta di una soluzione idonea a contemperare la normativa di favore posta dall’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973, con le regole poste dalla l. n. 335/1995, sicché la quota retributiva di coloro all’1.1.1996 sono entrati nel sistema di calcolo contributivo viene determinata in misura proporzionale all’anzianità posseduta a tale data (sino ad arrivare quasi al 44% per chi è prossimo ai 18 anni e, all’opposto, riducendo l’aliquota di rendimento al 36,60% per chi ha solo 15 anni).

La seconda questione era stata posta dalla Prima sezione nei seguenti termini “In caso di ritenuta spettanza del beneficio di cui all’articolo 54 al personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità, se la medesima aliquota del 44% sia applicabile anche per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un’anzianità utile inferiore a 15 anni (come sostenuto dai pensionati ed avversato dall’Inps n.d.r.)”.

Sul punto le Sezioni Riunite hanno stabilito che tale ulteriore quesito “tenuto conto di quanto deciso in ordine al primo quesito posto, è da ritenersi assorbito in esso con valutazione coerentemente negativa”. Il che certifica che l’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973 mai si è applicato nei loro confronti, neppure anteriormente all’introduzione del sistema di calcolo contributivo.

La pretesa attorea in questa sede azionata refluisce nel primo quesito vagliato dalle Sezioni Riunite, il cui iter motivazionale è da intendersi qui richiamato e condiviso, che hanno sostanzialmente recepito un criterio analogo a quello utilizzato dall’I.N.P.S., ma con un ritocco in aumento dell’aliquota annua più basso di quello propugnato nel ricorso (44% secco) e pari per ogni anno utile al 2,44%.

Entro tali limiti la pretesa attorea può dunque in questa sede ritenersi fondata, non ponendosi alcun problema, come eccepito dalla difesa dell’Inps, nè di “domanda nuova”, né di “mancata previa domanda amministrativa”, avendo l’attore chiesto, sia in sede amministrativa che in questa sede contenziosa, la riquantificazione del trattamento pensionistico in godimento prospettando una propria lettura del non lineare quadro normativo succedutosi in materia. Orbene, l’ermeneusi innovativa delle Sezioni riunite, peraltro sviluppata secondo ordinari canoni cognitivi fisiologicamente devoluti al giudice, ha accolto in termini parziali la pretesa azionata, dando una diversa interpretazione del medesimo quadro normativo e del medesimo quesito giuridico sollevato dall’attore in sede amministrativa e poi contenziosa. Pertanto, alcuna domanda (amministrativa o giudiziaria) nuova va proposta dal ricorrente e nessuna ultrapetizione si configura nella specie, ma una mera e fisiologica attività interpretativa di questo Giudice, alla stregua dei vincolanti enunciati delle Sezioni riunite, sulla originaria pretesa attorea, che risulta fondata seppur in misura più limitata rispetto alla maggior pretesa del ricorrente, ma sulla base del medesimo fatto e del medesimo quadro normativo originariamente azionato.

La seconda domanda attorea va dunque parzialmente accolta, ribadendosi in questa sede il principio enunciato dalle Sezioni Riunite secondo cui la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità compresa tra 15 e 18 anni, deve essere calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile coefficiente da individuarsi nel 2,44% annuo. Peraltro, avendo il ricorrente un'anzianità contributiva di 17 anni e 6 mesi al 31 dicembre 1995, la sua aliquota di rendimento si avvicina fortemente alla misura richiesta.

Le spese di lite possono essere compensate, sia per il parziale accoglimento della pretesa attorea, sia per la complessità della questione oggetto di divergenti interpretazioni.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, definitivamente pronunciando, rigetta la prima domanda attorea di riconoscimento del beneficio economico dei “sei scatti” previsti dall’art. 4 del d. l. 165/1997 ed accoglie in parte la seconda domanda di M. E., nato il Omissis a Omissis (Omissis), codice fiscale Omissis e, per l’effetto, accerta il diritto attoreo alla riliquidazione, con decorrenza dalla data della cessazione dal servizio, della propria pensione in godimento con applicazione, sulla quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995 e tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, del coefficiente per ogni anno utile del 2,44% annuo, con corresponsione degli arretrati maggiorati di interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria (quest’ultima limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento. Compensa integralmente le spese di lite.

Milano, 20.1.2021

Il giudice

Prof. Vito Tenore

DEPOSITATA IL 21/01/2021


naturopata
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 1768
Iscritto il: ven mag 19, 2017 3:24 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da naturopata »

Giusto per inciso, la sentenza sopra riportata è stata patrocinata dall'Avvocato Parisi che riteneva assodato il 2,44 per i -15.
Avatar utente
istillnotaffound
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 214
Iscritto il: mar ott 31, 2017 7:04 am

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da istillnotaffound »

Certo, è evidente che ai meno 15 non va applicato alcun coefficiente per gli anni maturati al 31.12.1995. Ai fini pensionistici sono anni nulli. Ancora non è stato compreso?
”Un'altra vittoria come questa e torno a casa senza esercito!“ (Pirro)
mimì
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 106
Iscritto il: sab gen 14, 2017 10:13 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da mimì »

Si hanno notizie dell'udienza di oggi presso la Corte centrale d'appello?
pescopoco
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 15
Iscritto il: mar dic 19, 2017 7:02 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da pescopoco »

istillnotaffound ha scritto: ven gen 22, 2021 5:34 pm Certo, è evidente che ai meno 15 non va applicato alcun coefficiente per gli anni maturati al 31.12.1995. Ai fini pensionistici sono anni nulli. Ancora non è stato compreso?
La sentenza 12/2021 della Sezione Calabria dice che il 2,44 spetta anche ai -15...
Che succede ora? Bisogna sperare di capitare col Giudice “giusto”?
firefox
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 3123
Iscritto il: mar set 07, 2010 12:50 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da firefox »

istillnotaffound ha scritto: ven gen 22, 2021 5:34 pm Certo, è evidente che ai meno 15 non va applicato alcun coefficiente per gli anni maturati al 31.12.1995. Ai fini pensionistici sono anni nulli. Ancora non è stato compreso?
Per ora, tra i tanti, lo hai compreso solo tu e pochi altri :D

Poi quella degli "anni nulli ai fini pensionistici" è veramente singolare...
naturopata
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 1768
Iscritto il: ven mag 19, 2017 3:24 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da naturopata »

pescopoco ha scritto: ven gen 22, 2021 6:49 pm
istillnotaffound ha scritto: ven gen 22, 2021 5:34 pm Certo, è evidente che ai meno 15 non va applicato alcun coefficiente per gli anni maturati al 31.12.1995. Ai fini pensionistici sono anni nulli. Ancora non è stato compreso?
La sentenza 12/2021 della Sezione Calabria dice che il 2,44 spetta anche ai -15...
Che succede ora? Bisogna sperare di capitare col Giudice “giusto”?

Certo come sempre, ma quello giusto di appello. In realtà non raggiungendo i 15 al 1995, si deve applicare il comma 9 dell'art.54 che prevede il 2,2 a chi non raggiunga gli anni previsti dal comma 1, raggiunti comunque i requisiti per diritto a pensione. Vediamo se ci si metterà con tanto impegno per far guadagnare tutto ciò ai nuovi pensionati, visto che i vecchi pensionati non potranno avere trattamento peggiore e quindi rimarranno con il 2,33.
firefox
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 3123
Iscritto il: mar set 07, 2010 12:50 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da firefox »

Secondo il mio modesto parere tra la miriade di giuristi, che si debba applicare il 2,2% per chi al 31/12/1995 NON aveva maturato almeno 15 AA di servizio, NON è scritto chiaramente da nessuna parte (interpretazioni) NON è mai stato evidenziato in nessuna sentenza e se ne parla solo qua....

E se così fosse, nulla vieterebbe all'INPS, anche per una sorta di ripicca :D di chiedere indietro con retroattività di 5 AA, almeno fa cassa, tutta l'eccedenza delle pensioni calcolate ante 95, a chi aveva meno di 15 AA, con il 2,33%...

Ripeto, mio umile parere...ma tra i tanti, credo ci stia a pieno titolo anche il mio :D
Avatar utente
istillnotaffound
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 214
Iscritto il: mar ott 31, 2017 7:04 am

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da istillnotaffound »

naturopata ha scritto: ven gen 22, 2021 7:55 pm
pescopoco ha scritto: ven gen 22, 2021 6:49 pm
istillnotaffound ha scritto: ven gen 22, 2021 5:34 pm Certo, è evidente che ai meno 15 non va applicato alcun coefficiente per gli anni maturati al 31.12.1995. Ai fini pensionistici sono anni nulli. Ancora non è stato compreso?
La sentenza 12/2021 della Sezione Calabria dice che il 2,44 spetta anche ai -15...
Che succede ora? Bisogna sperare di capitare col Giudice “giusto”?

Certo come sempre, ma quello giusto di appello. In realtà non raggiungendo i 15 al 1995, si deve applicare il comma 9 dell'art.54 che prevede il 2,2 a chi non raggiunga gli anni previsti dal comma 1, raggiunti comunque i requisiti per diritto a pensione. Vediamo se ci si metterà con tanto impegno per far guadagnare tutto ciò ai nuovi pensionati, visto che i vecchi pensionati non potranno avere trattamento peggiore e quindi rimarranno con il 2,33.
Continui a sbagliarti: sono anni nulli ai fini pensionistici come asserisce giustamente la Corte Dei Conti Veneto.
”Un'altra vittoria come questa e torno a casa senza esercito!“ (Pirro)
firefox
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 3123
Iscritto il: mar set 07, 2010 12:50 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da firefox »

sarei curioso di sapere in quale articolo di quale DPR si indicano gli "anni nulli ai fini pensionistici" :?
domenico69
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 244
Iscritto il: mar mar 07, 2017 10:18 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da domenico69 »

firefox ha scritto: ven gen 22, 2021 11:12 pm sarei curioso di sapere in quale articolo di quale DPR si indicano gli "anni nulli ai fini pensionistici" :?
Sveglia!
@istillnotaffound è satirico!
Quella "satira" che sta permettendo a diversi giudici di sentenziare come meglio credono indipendentemente da cosa preveda la Legge.
Domanda spontanea, a che serve la Legge se tanto poi ci sono le sentenze?! 🙄
Avanti il prossimo!
Mi raccomando che sia il miglior offerente però, altrimenti niente voce in capitolo. 🤨
cosimino65
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 11
Iscritto il: lun giu 01, 2020 3:12 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da cosimino65 »

Tranquilli, tra un pò arriverà qualche scienziato del nuovo governo che su consiglio "dell'Europa" risolverà "versando qualche lacrima" il problema, compreso l'art.54, delle pensioni :(
firefox
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 3123
Iscritto il: mar set 07, 2010 12:50 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da firefox »

domenico69 ha scritto: sab gen 23, 2021 9:42 am
Sveglia!
Meno male che esisti :D
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12873
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

La CdC Calabria con sentenza n. 22/2021 accoglie parzialmente il ricorso della vedova di un appartenente all’E.I. che al 31/12/1995 aveva + 15 anni, già primo maresciallo dell'Esercito italiano in quiescenza, nonché della pensione di riversibilità, pertanto, attribuisce il 2,44% e non il 44%.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12873
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

La CdC Lombardia nella persona del giudice Vito Tenore con sentenza n. 15/2021, accoglie parzialmente il ricorso del collega CC. che al 31/12/1995 aveva + 15 anni, pertanto rigetta il 44% e attribuisce il 2,44%.

N.B.: nella sentenza si legge:

1) - La difesa attorea depositava successiva memoria 15.1.2021 con cui ribadiva, in via principale l’originaria pretesa e, in via gradata, chiedeva l’applicazione dei principi enunciati dalla sentenza n.1 del 2021 delle sezioni riunite di questa Corte, di cui richiamava i principali enunciati, anche in chiave critica a supporto della domanda originaria.

P.S. La CdC Lombardia con sentenza n. 13/2021 ha Accolto parzialmente ad un Militare altro ricorso con + 15 anni.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Rispondi