ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da istillnotaffound »
Vedremo. Presto arriveranno le prime sentenze e vedremo
”Un'altra vittoria come questa e torno a casa senza esercito!“ (Pirro)
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
La sentenza dice: va calcolato tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con l'applicazione del relativo coefficiente per ogni ANNO UTILE DETERMINATO nel 2,44%, quindi secondo me va conteggiato anche gli anni di abbuono (nel caso mio pur avendo 14 anni e 11 mesi effettivi mi è stato determinato 16 anni e 8 mesi) altrimenti ci rientrano soltanto i retributivi....
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Dalla pagina FB dell'Avvocato
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Studio Legale Avv. Claudio Fatta
Ieri alle 14:09
Carissimi tutti. Appena letta la sentenza delle SS.RR. ho voluto prendermi un momento di “riflessione” per capire quello che era appena successo (o meglio, per provare a digerirlo) e soprattutto per valutare le prospettive future.
Non c’è bisogno che dica che questa sentenza non convince minimamente, e non per le sue conclusioni, ma per il percorso argomentativo che segue per arrivarci.
Una sentenza che si palesa per nulla chiara, dettagliata, anzi a volte ridondante, sicuramente tecnicamente non all’altezza di molte pronunce delle Sezioni Centrali di Appello.
Oggi, l’unico dato certo è che le SS.RR. avrebbero dovuto risolvere un costrasto che si era venuto a creare tra la soluzione (A) che per anni ha riconosciuto il 44% fisso ai +15 e il 2,93% per ogni anno di servizio utile al 1995 per I -15, e la soluzione (B) che ha suffragato il 2,20 annuo.
Peccato che per le SS. RR. hanno errato le centinaia di sentenze delle Sezioni Centrali di Appello che per anni hanno “regalato” il 44% fisso ai ricorrenti +15 e il 2,93 annuo ai -15, così come ha errato la Corte di Appello Sicilia che questa estate, per la prima volta che affrontava la questione art.54, ha dato ragione all’INPS…
Per le SS.RR. la strada corretta sarebbe la terza, quella mai percorsa fino ad oggi, secondo cui spetterebbe si il 44% ma nella frazione del 2,44 per ogni anzianità contributiva al 1995.
Praticamente, le SS.RR., piuttosto che risolvere il contrasto orizzontale che si era creato tra Sezioni Centrali di Appello e Sezione di Appello Sicilia, ne hanno acuito la portata.
Il reale problema è che la soluzione scelta dalle SS.RR. non viene suffragata da valide e logiche ragioni giuridiche. In primis, mi riferisco ovviamente alla divisione del 44% per 18 anni arrivando così ad un 2,44 per ogni anno al 1995 anche se il 35% del personale civile è, invece, diviso per 15.
Ma la illogicità della sentenza, il suo auto motivarsi da sola, risulta ancora più evidentente in tutta la sua gravità relativamente ai -15.
Facendo un passo indietro, le Sezioni I e II Centr. App. (Sez. I sent. 73/2020; Sez. II Sent. n. 308 del 2019) avevano affermato che “la soluzione interpretativa più corretta è quella di applicare pro quota (nei limiti, cioè, del 2,93% della base pensionabile per ogni anno di servizio utile) la più favorevole aliquota di cui all’art.54 d.P.R. n. 1092/73 anche ai militari che alla data del 31 dicembre 1995 avevano maturato meno di quindici anni di servizio utile”.
L’ordinanza che ha rimesso la questione alle SS.RR. è stata formulata in questi termini: “In caso di ritenuta spettanza del beneficio di cui all'art. 54 al personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità, se la medesima aliquota del 44% sia applicabile anche per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un anzianità utile inferiore a 15 anni”.
Ciò posto, la sentenza delle Sezioni Riunite, con appena tre righe, risponde al quesito in questi termini: “esso, tenuto conto di quanto deciso in ordine al primo quesito posto, è da ritenersi assorbito in esso con valutazione coerentemente negativa”.
Ebbene, ritengo che la soluzione “sfavorevole” data dalle SS.RR. non sia al generalizzata al riconoscimento dell’art.54 ma allo specifico riconoscimento del coefficiente al 44%.
La conferma la si ricaverebbe da alcuni passi ricavabili dallo stesso testo della sentenza delle SS.RR.:
1) il richiamo “a quanto deciso in ordine al primo quesito”, laddove nel rispondere, per l’appunto, al primo quesito, non viene posto alcuno ostacolo al riconoscimento del 2,44 ai -15;
2) la circostanza, che il secondo quesito viene tecnicamente assorbito dal primo (che ha risolto il quesito nei termini del 2,44 annuo).
E’ ovvio, infatti, che se fosse vero che le SS.RR. hanno effettivamente inteso rigettare la questione art.54 per i -15 anche nella sua frazione del 2,44 annuo, la sentenza avrebbe realizzato un clamoroso passo nel vuoto:
- dove sarebbero le motivazioni per cui ai -15 deve essere applicato l’art.44?
- dove sarebbero le motivazioni per cui ai -15 non spetterebbe l’art.54 anche solo nel 2,44% annuo?
Mi vengono in mente le sentenze delle Sezioni Centrali di appello, es. la n.73/2020, che approfondiscono in maniera dettagliata le ragioni giuridiche per cui anche ai -15 deve essere logicamente applicato l’art.54.
Persa un’occasione per dare credibilità all’intero sistema giudiziario, oggi penso solo che gli orientamenti, alla luce delle sussistenti valide considerazioni, possono essere mutati.
Come hanno avuto modo di ricordare proprio le Sezioni Riunite della Corte dei Conti (sent. n. 5/QM/2008), con riferimento all’efficacia della pronuncia delle SS.RR. in giudizi diversi da quello a quo, non sorge alcun obbligo giuridico di adeguarsi ad essa per le Sezioni singole, sia di primo grado che di appello.
Infatti la doverosità di adeguamento alle decisioni di massima può venire meno laddove il ragionamento seguito dalle Sezioni riunite sembra non del tutto convincente sulla base di ulteriori elementi e argomentazioni della sezione.
D’altronde, che non sussista alcun vincolo giuridico, tra sezioni semplici e Sezioni Unite, trova chiara conferma nella circostanza che il nostro sistema non conosce il principio del “precedente vincolante”
Non mi mancherà la voglia di ricordare ai Giudici, che dopo la sentenza delle SS.RR. saranno di nuovo investiti della questione “art.54”, che secondo l’art. 101, secondo comma, Cost., i giudici sono subordinati solo <alla Legge> e non all’interpretazione che di questa forniscano altri giudici.
In sostanza (ovviamente con il vostro supporto) andrò avanti chiedendo il 44% per I +15 e il 2,93 annuo per I -15 chiedendo - forte dell’orientamento granitico delle Sezioni Centrali di Appello - che la Corte sollevi nuovamente questione alle SS.RR. ai sensi dell’art.117 del Codice di Giustizia Contabile, secondo cui “La sezione giurisdizionale di appello che ritenga di non condividere un principio di diritto di cui debba fare applicazione, già enunciato dalle sezioni riunite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione dell'impugnazione”.
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Studio Legale Avv. Claudio Fatta
Ieri alle 14:09
Carissimi tutti. Appena letta la sentenza delle SS.RR. ho voluto prendermi un momento di “riflessione” per capire quello che era appena successo (o meglio, per provare a digerirlo) e soprattutto per valutare le prospettive future.
Non c’è bisogno che dica che questa sentenza non convince minimamente, e non per le sue conclusioni, ma per il percorso argomentativo che segue per arrivarci.
Una sentenza che si palesa per nulla chiara, dettagliata, anzi a volte ridondante, sicuramente tecnicamente non all’altezza di molte pronunce delle Sezioni Centrali di Appello.
Oggi, l’unico dato certo è che le SS.RR. avrebbero dovuto risolvere un costrasto che si era venuto a creare tra la soluzione (A) che per anni ha riconosciuto il 44% fisso ai +15 e il 2,93% per ogni anno di servizio utile al 1995 per I -15, e la soluzione (B) che ha suffragato il 2,20 annuo.
Peccato che per le SS. RR. hanno errato le centinaia di sentenze delle Sezioni Centrali di Appello che per anni hanno “regalato” il 44% fisso ai ricorrenti +15 e il 2,93 annuo ai -15, così come ha errato la Corte di Appello Sicilia che questa estate, per la prima volta che affrontava la questione art.54, ha dato ragione all’INPS…
Per le SS.RR. la strada corretta sarebbe la terza, quella mai percorsa fino ad oggi, secondo cui spetterebbe si il 44% ma nella frazione del 2,44 per ogni anzianità contributiva al 1995.
Praticamente, le SS.RR., piuttosto che risolvere il contrasto orizzontale che si era creato tra Sezioni Centrali di Appello e Sezione di Appello Sicilia, ne hanno acuito la portata.
Il reale problema è che la soluzione scelta dalle SS.RR. non viene suffragata da valide e logiche ragioni giuridiche. In primis, mi riferisco ovviamente alla divisione del 44% per 18 anni arrivando così ad un 2,44 per ogni anno al 1995 anche se il 35% del personale civile è, invece, diviso per 15.
Ma la illogicità della sentenza, il suo auto motivarsi da sola, risulta ancora più evidentente in tutta la sua gravità relativamente ai -15.
Facendo un passo indietro, le Sezioni I e II Centr. App. (Sez. I sent. 73/2020; Sez. II Sent. n. 308 del 2019) avevano affermato che “la soluzione interpretativa più corretta è quella di applicare pro quota (nei limiti, cioè, del 2,93% della base pensionabile per ogni anno di servizio utile) la più favorevole aliquota di cui all’art.54 d.P.R. n. 1092/73 anche ai militari che alla data del 31 dicembre 1995 avevano maturato meno di quindici anni di servizio utile”.
L’ordinanza che ha rimesso la questione alle SS.RR. è stata formulata in questi termini: “In caso di ritenuta spettanza del beneficio di cui all'art. 54 al personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità, se la medesima aliquota del 44% sia applicabile anche per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un anzianità utile inferiore a 15 anni”.
Ciò posto, la sentenza delle Sezioni Riunite, con appena tre righe, risponde al quesito in questi termini: “esso, tenuto conto di quanto deciso in ordine al primo quesito posto, è da ritenersi assorbito in esso con valutazione coerentemente negativa”.
Ebbene, ritengo che la soluzione “sfavorevole” data dalle SS.RR. non sia al generalizzata al riconoscimento dell’art.54 ma allo specifico riconoscimento del coefficiente al 44%.
La conferma la si ricaverebbe da alcuni passi ricavabili dallo stesso testo della sentenza delle SS.RR.:
1) il richiamo “a quanto deciso in ordine al primo quesito”, laddove nel rispondere, per l’appunto, al primo quesito, non viene posto alcuno ostacolo al riconoscimento del 2,44 ai -15;
2) la circostanza, che il secondo quesito viene tecnicamente assorbito dal primo (che ha risolto il quesito nei termini del 2,44 annuo).
E’ ovvio, infatti, che se fosse vero che le SS.RR. hanno effettivamente inteso rigettare la questione art.54 per i -15 anche nella sua frazione del 2,44 annuo, la sentenza avrebbe realizzato un clamoroso passo nel vuoto:
- dove sarebbero le motivazioni per cui ai -15 deve essere applicato l’art.44?
- dove sarebbero le motivazioni per cui ai -15 non spetterebbe l’art.54 anche solo nel 2,44% annuo?
Mi vengono in mente le sentenze delle Sezioni Centrali di appello, es. la n.73/2020, che approfondiscono in maniera dettagliata le ragioni giuridiche per cui anche ai -15 deve essere logicamente applicato l’art.54.
Persa un’occasione per dare credibilità all’intero sistema giudiziario, oggi penso solo che gli orientamenti, alla luce delle sussistenti valide considerazioni, possono essere mutati.
Come hanno avuto modo di ricordare proprio le Sezioni Riunite della Corte dei Conti (sent. n. 5/QM/2008), con riferimento all’efficacia della pronuncia delle SS.RR. in giudizi diversi da quello a quo, non sorge alcun obbligo giuridico di adeguarsi ad essa per le Sezioni singole, sia di primo grado che di appello.
Infatti la doverosità di adeguamento alle decisioni di massima può venire meno laddove il ragionamento seguito dalle Sezioni riunite sembra non del tutto convincente sulla base di ulteriori elementi e argomentazioni della sezione.
D’altronde, che non sussista alcun vincolo giuridico, tra sezioni semplici e Sezioni Unite, trova chiara conferma nella circostanza che il nostro sistema non conosce il principio del “precedente vincolante”
Non mi mancherà la voglia di ricordare ai Giudici, che dopo la sentenza delle SS.RR. saranno di nuovo investiti della questione “art.54”, che secondo l’art. 101, secondo comma, Cost., i giudici sono subordinati solo <alla Legge> e non all’interpretazione che di questa forniscano altri giudici.
In sostanza (ovviamente con il vostro supporto) andrò avanti chiedendo il 44% per I +15 e il 2,93 annuo per I -15 chiedendo - forte dell’orientamento granitico delle Sezioni Centrali di Appello - che la Corte sollevi nuovamente questione alle SS.RR. ai sensi dell’art.117 del Codice di Giustizia Contabile, secondo cui “La sezione giurisdizionale di appello che ritenga di non condividere un principio di diritto di cui debba fare applicazione, già enunciato dalle sezioni riunite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione dell'impugnazione”.
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Bravissimo. Risposta esatta. Anche per me che al 31.12.1995 sulla determina ed al quadro l che hai riferito tu mi riporta anni 17 giorni 5. Lo detto giorni fa confuso e totale su questo forum.willy62 ha scritto: ↑gio gen 07, 2021 8:41 pm La sentenza dice: va calcolato tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con l'applicazione del relativo coefficiente per ogni ANNO UTILE DETERMINATO nel 2,44%, quindi secondo me va conteggiato anche gli anni di abbuono (nel caso mio pur avendo 14 anni e 11 mesi effettivi mi è stato determinato 16 anni e 8 mesi) altrimenti ci rientrano soltanto i retributivi....
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da Gianfranco64 »
Piacevole e molto professionale il commento dell'avvocato.
Rasserena gli animi e da una speranza che non tutto è perduto. Insomma, risulta persa una battaglia ma la guerra continua.
L'unica nota spiacevole è la sensazione che nei tribunali non si discute più del diritto giuridico della norma di legge, ma che il risultato si basi esclusivamente sul pensiero del giudicante. Quindi una sentenza, sommo risultato di una analisi di valutazione di norme applicabili risulterebbe subordinata al pensiero soggettivo di chi preposto ad emetterla e non dall'applicazione oggettiva di una norma in vigore.
A questo punto mi sono posto tre domande, spero qualcuno mi possa fornire delle risposte.
Quale norma di legge consente il coefficiente 44/18, ovvero 2,44 ?
Quale norma di legge consente il coefficiente 44/15 ovvero 2,93 ?
Ora, la decisione a sezioni riunite doveva stabilire il coefficiente univoco da applicare, se come letto nell'articolo dell'avvocato, i giudici nelle prossime sentenze potranno dissociarsi ed emettere una propria ed autonoma valutazione cosa si sono riuniti a fare?
In cosa consiste una sentenza delle sezioni riunite, ad un parere , ad consiglio o cosa?
Sembra quasi come quando tra amici si dice " io farei così, tu fai come ti pare"
Ora una massima di cui non sono l'autore: se per correggere uno sbaglio se ne fa un altro, non si sono aggiustate le cose, si sono fatti due sbagli.
Rasserena gli animi e da una speranza che non tutto è perduto. Insomma, risulta persa una battaglia ma la guerra continua.
L'unica nota spiacevole è la sensazione che nei tribunali non si discute più del diritto giuridico della norma di legge, ma che il risultato si basi esclusivamente sul pensiero del giudicante. Quindi una sentenza, sommo risultato di una analisi di valutazione di norme applicabili risulterebbe subordinata al pensiero soggettivo di chi preposto ad emetterla e non dall'applicazione oggettiva di una norma in vigore.
A questo punto mi sono posto tre domande, spero qualcuno mi possa fornire delle risposte.
Quale norma di legge consente il coefficiente 44/18, ovvero 2,44 ?
Quale norma di legge consente il coefficiente 44/15 ovvero 2,93 ?
Ora, la decisione a sezioni riunite doveva stabilire il coefficiente univoco da applicare, se come letto nell'articolo dell'avvocato, i giudici nelle prossime sentenze potranno dissociarsi ed emettere una propria ed autonoma valutazione cosa si sono riuniti a fare?
In cosa consiste una sentenza delle sezioni riunite, ad un parere , ad consiglio o cosa?
Sembra quasi come quando tra amici si dice " io farei così, tu fai come ti pare"
Ora una massima di cui non sono l'autore: se per correggere uno sbaglio se ne fa un altro, non si sono aggiustate le cose, si sono fatti due sbagli.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da Gianfranco64 »
Scusate, un ultima domanda
Se il secondo quesito alle sezioni unite era se la medesima aliquota del 44% andava applicata anche ai meno 15.
Visto che nella parte finale risulta espressamente indicato che non è applicabile, significa che a loro va applicato il 44/15 .
Tutti vedo che fanno riferimento al concetto assorbite dal primo, ma nessuno le ultime tre righe della sentenza.
Se il secondo quesito alle sezioni unite era se la medesima aliquota del 44% andava applicata anche ai meno 15.
Visto che nella parte finale risulta espressamente indicato che non è applicabile, significa che a loro va applicato il 44/15 .
Tutti vedo che fanno riferimento al concetto assorbite dal primo, ma nessuno le ultime tre righe della sentenza.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da naturopata »
Altra fuffa per fomentare il contenzioso a tutto vantaggio di.............................
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da istillnotaffound »
forse @naturopata riesce a spiegare meglio il concetto?willy62 ha scritto: ↑gio gen 07, 2021 8:41 pm La sentenza dice: va calcolato tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con l'applicazione del relativo coefficiente per ogni ANNO UTILE DETERMINATO nel 2,44%, quindi secondo me va conteggiato anche gli anni di abbuono (nel caso mio pur avendo 14 anni e 11 mesi effettivi mi è stato determinato 16 anni e 8 mesi) altrimenti ci rientrano soltanto i retributivi....
”Un'altra vittoria come questa e torno a casa senza esercito!“ (Pirro)
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da istillnotaffound »
forse @naturopata riesce a spiegare meglio il concetto?
”Un'altra vittoria come questa e torno a casa senza esercito!“ (Pirro)
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Buon giorno a tutti.
Facevo una riflessione, se è sbagliata vi prego di correggermi, non perchè io sia interessato quale retributivo, ma solo per cercare di trovare qualche cavillo in più che aiuti a smontare la sentenza delle SS.RR. e vengo al dunque.
Il retributivo che a 20 anni arrivava al 44%, ora è come se li avesse maturati a 18 anni. Allora per il 19° e 20° anno che aliquota si applica, forse l'1,80 per ciascun anno. La questione non è irrilevante perchè tanti a fine servizio hanno raggiunto 80% e per loro non c'è interesse, ma ci saranno anche tanti che l'80% non l'hanno raggiunto e potrebbero essere interessati a vedersi aumentare l'aliquota.
Facevo una riflessione, se è sbagliata vi prego di correggermi, non perchè io sia interessato quale retributivo, ma solo per cercare di trovare qualche cavillo in più che aiuti a smontare la sentenza delle SS.RR. e vengo al dunque.
Il retributivo che a 20 anni arrivava al 44%, ora è come se li avesse maturati a 18 anni. Allora per il 19° e 20° anno che aliquota si applica, forse l'1,80 per ciascun anno. La questione non è irrilevante perchè tanti a fine servizio hanno raggiunto 80% e per loro non c'è interesse, ma ci saranno anche tanti che l'80% non l'hanno raggiunto e potrebbero essere interessati a vedersi aumentare l'aliquota.
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
attenzione-linps-deve-rifare-i-calcoli- ... 80#p225150istillnotaffound ha scritto: ↑ven gen 08, 2021 11:07 amforse @naturopata riesce a spiegare meglio il concetto?
penso che spiegato meglio di così.....
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da istillnotaffound »
continuate a non leggere bene la sentenza. Ne vedremo delle belle.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da naturopata »
istillnotaffound ha scritto: ↑ven gen 08, 2021 1:17 pm continuate a non leggere bene la sentenza. Ne vedremo delle belle.
E si, ognuno vuole leggere solo quello che conviene, ma bisogna leggerla estraniandosi, tenendo conto che l'Orefice, ha ben sottolineato che lui avrebbe perseguito chiaramente l'orientamento dell'appello Sicilia (2,2 per anno), ma visto l'incredibile orientamento delle tre centrali di Roma che avevano tutto per poter instradarsi verso il 2,2 (come di regola avviene a sfavore di benefit economici di massa), piuttosto di un 2,93 a pioggia, vista l'enorme figura imbarazzante, si è inventato questo 44/18, dovrebbe aver eliminato i -15, ma anche gli anni utili.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da Gianfranco64 »
Per i retributivi non ci sono possibilità di variare al momento l’aliquota.
L’art 54 prevede dai 15 ai 20 anni il 44%, che è quello applicato a 20 anni.
Il giudice si è inventata una nuova aliquota del 44/18, cercando una mediazione tra il 44/20 o il 44/15. Condivido l’opinione di naturopata, tale decisione è stata scelta per salvare la faccia sulle numerose sentenze favorevoli.
Per quanto riguarda le sentenze favorevoli, la maggior parte chiedevano l’applicazione dell’art 54, senza specificare l’aliquota da applicare.
Solo a seguito delle fantasiose sentenze che specificavano ognuna un proprio calcolo, alcune il 44% fisso, a prescindere gli anni di servizio, alcune il 2,93 , con 44% a 15 anni e gli anni successivi neutri, le ultime della Puglia il 2,20 per gli anni fino al 1992 e poi il 44% al 1995.
Pare chiaro che servisse una indicazione univoca sul coefficiente da applicare e come andasse applicato.
Il risultato , l’invenzione del coefficiente del 44/18.
Nelle ultime tre righe della sentenza mi sembra chiara l’espressione che il 44% non sia applicabile ai meno 15. A differenza dei più 15 non viene indicato alcun coefficiente, pertanto giustifico i dubbi sul fatto che verrebbe applicato il 2,33 o il 2,20. Ma assolutamente esclusi dal 2,44.
Ora sulla base della dicitura tra i 15 ed 20, esiste una base di appiglio per giustificare una diversa aliquota tra i più 15 ed i più 18.
Ma tale appiglio non giustificherebbe l’applicazione del 2,44 anche per i meno 15. In caso di tale applicazione, anche i retributivi potrebbero lamentare una disparità di trattamento, anche se non riesco ad inquadrare un eventuale risarcimento, poiché avendo raggiunto i 20 anni, hanno avuto comunque il massimo previsto dalla legge.
Ora l’aliquota dei meno 15, rimarrà del 2,33 come i civili, o verrà uniformata ai più 18, ovvero il 2,20. Forse qualche giudice tenterà un’altra mediazione, magari il 44/16.
Ripeto, rileggete il quesito fatto alle sezioni unite e le ultime tre righe della sentenza, per me non lasciano dubbi che del coefficiente 2,44 non è applicabile ai meno 15.
Per quanto attiene la discussione anni utili ed effettivi, è la base di calcolo che prevede gli anni utili, a meno che il giudice sia sentito autorizzato a cambiare le norme pensionistiche, ma non credo sia stato autorizzato a legiferare.
L’art 54 prevede dai 15 ai 20 anni il 44%, che è quello applicato a 20 anni.
Il giudice si è inventata una nuova aliquota del 44/18, cercando una mediazione tra il 44/20 o il 44/15. Condivido l’opinione di naturopata, tale decisione è stata scelta per salvare la faccia sulle numerose sentenze favorevoli.
Per quanto riguarda le sentenze favorevoli, la maggior parte chiedevano l’applicazione dell’art 54, senza specificare l’aliquota da applicare.
Solo a seguito delle fantasiose sentenze che specificavano ognuna un proprio calcolo, alcune il 44% fisso, a prescindere gli anni di servizio, alcune il 2,93 , con 44% a 15 anni e gli anni successivi neutri, le ultime della Puglia il 2,20 per gli anni fino al 1992 e poi il 44% al 1995.
Pare chiaro che servisse una indicazione univoca sul coefficiente da applicare e come andasse applicato.
Il risultato , l’invenzione del coefficiente del 44/18.
Nelle ultime tre righe della sentenza mi sembra chiara l’espressione che il 44% non sia applicabile ai meno 15. A differenza dei più 15 non viene indicato alcun coefficiente, pertanto giustifico i dubbi sul fatto che verrebbe applicato il 2,33 o il 2,20. Ma assolutamente esclusi dal 2,44.
Ora sulla base della dicitura tra i 15 ed 20, esiste una base di appiglio per giustificare una diversa aliquota tra i più 15 ed i più 18.
Ma tale appiglio non giustificherebbe l’applicazione del 2,44 anche per i meno 15. In caso di tale applicazione, anche i retributivi potrebbero lamentare una disparità di trattamento, anche se non riesco ad inquadrare un eventuale risarcimento, poiché avendo raggiunto i 20 anni, hanno avuto comunque il massimo previsto dalla legge.
Ora l’aliquota dei meno 15, rimarrà del 2,33 come i civili, o verrà uniformata ai più 18, ovvero il 2,20. Forse qualche giudice tenterà un’altra mediazione, magari il 44/16.
Ripeto, rileggete il quesito fatto alle sezioni unite e le ultime tre righe della sentenza, per me non lasciano dubbi che del coefficiente 2,44 non è applicabile ai meno 15.
Per quanto attiene la discussione anni utili ed effettivi, è la base di calcolo che prevede gli anni utili, a meno che il giudice sia sentito autorizzato a cambiare le norme pensionistiche, ma non credo sia stato autorizzato a legiferare.
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