ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

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mauri64
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da mauri64 »

Salve, quindi l'Inps nel mio caso dovesse recuperare una determinata somma, non potrà farlo in quanto sono trascorsi quasi quattro anni dalla determina provvisoria. Buono a sapersi.
Un carso saluto a tutti


bebbio
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da bebbio »

Sentenza 775/2020 della Corte Siciliana, condanna alla refusione delle spese (750 €) un appuntato dei carabinieri che, nonostante fosse andato in pensione con retributivo puro (80%), chiedeva l’applicazione dell’ aliquota del 44%.
antoniope
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da antoniope »

Chi lo sa cosa voleva dirmi il mio informatore.
Fortunati i tuoi colleghi che hanno ottenuto l'art.54.
Seccondo lui i 15 anni dovevano essere maturati alla data del 31/12/92 (e non 95). Ha ragione??

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 503
Art.2. Requisiti assicurativi e contributivi per il pensionamento di vecchiaia.
c. 1. Nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti ed i lavoratori autonomi il diritto alla pensione di vecchiaia e' riconosciuto quando siano trascorsi almeno venti anni dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione, fermi restando i requisiti previsti dalla previgente normativa per le pensioni ai superstiti.
Art.6.
c.11. Per le forme di previdenza sostitutive ed esclusive del regime generale obbligatorio, si applicano i criteri di cui all'articolo 2 del presente decreto, fermi restando i requisiti assicurativi e contributivi previsti dai rispettivi ordinamenti, se piu' elevati.
Circolare n.54 del Ministero del Tesoro.
Applicazione nell’ordinamento pensionistico dei dipendenti civili e militari dello Stato.

...................Conseguentemente, l’innovazione recata dal decreto n. 503/92 sostituisce il comma 1 dell’art. 42 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall’art. 27 della legge 29 aprile 1976, n. 177, nella parte relativa alla cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età del personale civile ed i commi 1 e 2 del successivo art. 52 del medesimo D.P.R. n. 10.92/1973, concernenti il personale militare.
..................La previgente normativa continua a trovare applicazione nei confronti del personale che ha maturato alla data del 31 dicembre 1992 i requisiti stabiliti per il diritto a pensione.
.................Per i dipendenti che alla data del 31 dicembre 1992 possono far valere una anzianità contributiva, ovvero un periodo di servizio utile, pari o superiore a 15 anni, il suindicato periodo di riferimento è limitato agli ultimi 10 anni precedenti la data di decorrenza della pensione.

Casi di dimissione dal servizio entro il compimento del 20° anno, con requisito minimo di 15 anni alla data del 31 dicembre 1992 (vedere grafico).
Chi dà retta al cervello degli altri, butta via il suo (anonimo)
domenico69
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da domenico69 »

antoniope ha scritto: dom dic 13, 2020 1:31 pm Chi lo sa cosa voleva dirmi il mio informatore.
Fortunati i tuoi colleghi che hanno ottenuto l'art.54.
Seccondo lui i 15 anni dovevano essere maturati alla data del 31/12/92 (e non 95). Ha ragione??

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 503
Art.2. Requisiti assicurativi e contributivi per il pensionamento di vecchiaia.
c. 1. Nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti ed i lavoratori autonomi il diritto alla pensione di vecchiaia e' riconosciuto quando siano trascorsi almeno venti anni dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione, fermi restando i requisiti previsti dalla previgente normativa per le pensioni ai superstiti.
Art.6.
c.11. Per le forme di previdenza sostitutive ed esclusive del regime generale obbligatorio, si applicano i criteri di cui all'articolo 2 del presente decreto, fermi restando i requisiti assicurativi e contributivi previsti dai rispettivi ordinamenti, se piu' elevati.
Circolare n.54 del Ministero del Tesoro.
Applicazione nell’ordinamento pensionistico dei dipendenti civili e militari dello Stato.

...................Conseguentemente, l’innovazione recata dal decreto n. 503/92 sostituisce il comma 1 dell’art. 42 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall’art. 27 della legge 29 aprile 1976, n. 177, nella parte relativa alla cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età del personale civile ed i commi 1 e 2 del successivo art. 52 del medesimo D.P.R. n. 10.92/1973, concernenti il personale militare.
..................La previgente normativa continua a trovare applicazione nei confronti del personale che ha maturato alla data del 31 dicembre 1992 i requisiti stabiliti per il diritto a pensione.
.................Per i dipendenti che alla data del 31 dicembre 1992 possono far valere una anzianità contributiva, ovvero un periodo di servizio utile, pari o superiore a 15 anni, il suindicato periodo di riferimento è limitato agli ultimi 10 anni precedenti la data di decorrenza della pensione.

Casi di dimissione dal servizio entro il compimento del 20° anno, con requisito minimo di 15 anni alla data del 31 dicembre 1992 (vedere grafico).
Non mettiamo altra carne nel fuoco che si brucia tutto.
Li si parla di requisiti minimi per la cessazione.
S'informasse meglio l'informatore prima d'informare. 🤨
Paco1960

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Paco1960 »

panorama ha scritto: ven dic 04, 2020 2:36 pm Allego SM 5007 di altro collega Brig. Capo CC. arruolato quale C/re effettivo in data 14/09/1978.

- cessato dal servizio per riforma in data 26/05/2016 con il sistema RETRIBUTIVO a far data dal 27/05/2016 in pensione.

Il resto potete leggerlo direttamente dal mod. SM 5007 quadro "1" allegato.

N.B.: anche se sommando i coefficienti di rendimento si supera l'80%, comunque alla fine l'INPS ne concede solo l'80% come previsto dalla norma e questo lo si capisce dai 2 mod. SM 5007 che ho allegato.
A conferma di quanto sostenuto nelle ultime 5 6 pagine di questa discussione vs gianfaglia e c. Sul limite dell' 80% di cui art. 54 settimo comma mi è arrivata l altro ieri la determina SM5007 già con doppio calcolo con sforamento 80% precisamente 95,55% aliquota applicata. Per informazione.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da elciad1963 »

il solito schifo italiano.
Penso sempre più che andrò a vivere ad hammamet.
A chi viene riconosciuto il 95,55% e a chi nemmeno il solo 55%.
Poi si parla di giustizia. ma quale giustizia è solo uno schifo. Maledetti coloro che hanno causato tutto questo pandemonio.
Paco1960

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Paco1960 »

luiscypher ha scritto: mar dic 08, 2020 2:06 pm Si, è vero che si tratta di pensioni provvisorie ma nella determina dell'INPS c'è scritto che il doppio calcolo sarebbe stato effettuato nei "tempi tecnici"...…! Ora vorrei sapere quali sono questi tempi tecnici.oer sto benedetto doppio calcolo?
Il Carrozzone Inps applica il doppio calcolo a secondo della sede Inps...dell' amministrazione del pensionando....del rango del pensionando..e dell' umore di giornata del funzionario Inpz...... c'è chi aspetta il secondo calcolo dal 2015 con presumibile percezione di somma superiore al dovuto (restituzione o danno erariale) e chi ..raramente ..ha applicato il doppio calcolo con il primo assegno p ......almeno non ha debiti...
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Gianfranco64 »

Per paco1960
Poiché ho in atto una discussione con L'Inps sull'errata applicazione del doppio calcolo, potresti pubblicare la pagina del doppio calcolo dove hanno inserito il coefficiente del 95%
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Gianfranco64 »

Ora non vorrei alimentare la polemica, come scritto in numerosi post il superamento dell'80% è previsto nel doppio calcolo, dove non viene calcolato il montante contributivo.
Ripeto, nella prima determina viene calcolato il limite dell'80%, nel doppio calcolo si supera tale limite ma non viene calcolato il montante contributivo.
In pagamento viene posta la pensione di importo minore.
Nel caso di calcolo al 95,50% sicuramente manca il montante contributivo (quota C), quindi è stata posta in pagamento la pensione minore.
La pensione con il limite 80% + montante contributivo sarebbe risultata maggiore.
Rispondo anche a chi si lamenta per le percentuali, un retributivo può raggiungere anche una percentuale del 100% ma senza montante contributivo.
Un misto può raggiungere al massimo il 44% di parte retributiva, poi deve aggiungere 25 anni o più di parte contributiva con il montante contributivo.
La differenza degli importi sulla pensione sono determinati dal fatto che a parità di stipendio base risulta più conveniente il calcolo retribuzione per coefficiente retributivo rispetto al calcolo montante contributivo per coefficiente di età .
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

Lo scorso anno 2019 quando si è trattato del c.d.: MOLTIPLICATORE, fu discusso in data 10 Aprile e la sentenza fu depositata in data 06 Maggio. Neanche un mese ma erano altri tempi.

Oggi viceversa, in mezzo c’è la questione del COVID che porta via del tempo allungando i giorni.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

La CdC Sez. 2^ d’Appello con la sentenza n. 307/2020 depositata in data 22/12/2020 (udienza del 17/12/2020) Accoglie l’Appello proposto dall’INPS che tratta un ricorrente della PolPen, proveniente dal Corpo degli ex agenti di custodia poi transitati, a decorrere dal 1991, nel corpo della Polizia penitenziaria ove ha prestato servizio dal 6 maggio 1981 al 21 dicembre 2017.

L’Appello proviene dalla CdC Lombardia, n. 146/2019, pubblicata in data 10 giugno 2019.

N.B.: divulgate la notizia.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da luiscypher »

Ma allora mi pongo questo quesito: per il corpo forestale dello stato che fino a 5 anni fa era considerato civile e quindi di sì applicava l'art.44 ai fini pensionistici, ora che sono diventati carabinieri forestali, stando alla sentenza si dovrebbe applicare l'art.54, giusto? Sono proprio curioso di vedere come se ne esce l'INPS...👹👹👹
panorama
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

Su un gruppo FB, un collega CC. rappresentava che la CdC Sicilia con sentenza n. 251/2020 pubblicata il 18/06/2020 (Udienza del 09/06/2020) aveva accolto il ricorso (collettivo) e che l’INPS nel mese di Ottobre 2020 gli aveva accreditato le somme dovute.

Precisava inoltre che, il proprio Avvocato il 21/12/2020 tramite e-mail gli rappresentava che l’INPS aveva appellato la sentenza e che la CdC Sezione di Appello per la Sicilia aveva fissato l’udienza per il prossimo 12/01/2021 (Martedì).

Sarà vero dell'appello fissato per il giorno 12 gennaio p.v.?

Possibile che sia stato fissato l'Appello così velocemente? Allora mi sorgono 2 dubbi:

1) - o che l'INPS sappia già della loro sconfitta e quindi, quanto più sentenze negative può ottenere nel più breve tempo e meglio va, ancor prima dell'ufficialità delle SS.RR.;

2) - o che l'INPS sappia già dell'esito POSITIVO in suo favore e quindi fa accelerare le udienze ed iniziare a recuperare le somme già erogate.

Logicamente è un mio pensiero.
Paco1960

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Paco1960 »

....quindi sentenza prima del 12..gen
mbetto
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da mbetto »

Buonasera Panorama. Permettimi due osservazioni. Nell'ipotesi 1 riuscire ad ottenere le maggiori sentenze negative (a favore INPZZZ) in vista di un pronunciamento negativo delle SSRR non credo cambi nulla. Anzi non dovrebbero neanche proporre appello visto un ipotetico orientamento DEFINITIVO ostile all'INPZZZ. La seconda ipotesi (a favore ricorrenti) invece, interesserebbe solamente quelli che hanno chiesto ed ottenuto l'esecuzione della sentenza di primo grado senza attendere l'esito dell'appello presso le SSRR; non credo siano milioni di euro da recuperare. Altra perplessità è sulla concreta possibilità che possa avere l'INPZZZ di poter intervenire sul calendario della Sezione di Appello della CDC per la Sicilia nell'intento di accellerarne le udienze per qualsiasi motivo a noi oscuro. Se mi dici di allungare il brodo nelle varie udienze ti posso dare ragione. In ogni caso incrociamo i diti, anche se un profondo sconforto mi assale prepotente. Un caro augurio di buona vita e salute a tutti noi e ai nostri cari.
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