ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Rispondi
5463 messaggi
-
Pagina 245 di 365
- Vai alla pagina:
- Precedente
- 1
- …
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- …
- 365
- Prossimo
-
- Staff Moderatori
- Messaggi: 911
- Iscritto il: mer feb 21, 2018 8:36 am
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da Gianfranco64 »
Mi fa piacere che sulla base della mia segnalazione Elciad1963 abbia rivalutato i calcoli e che sia concorde con il limite del 44%.
In ogni caso i militari con l'applicazione del coefficiente del 2,93 avrebbero dei benefici economici, l'unica anomalia e che risulterebbero maggiori benefici progressivamente per chi ha meno anni.
Per quanto attiene l' art 52 tirato in ballo dalla sentenza della Sicilia, non avrebbe alcuna attinenza normativa ai fini del determinàre il coefficiente da applicare all'articolo 54. Riguarda il diritto a percepire la pensione per chi CESSA dal servizio con meno di 20 anni.
Nel caso della sentenza della Sicilia è stato utilizzato non correttamente per giustificare il coefficiente del 2,20. Se vi fosse sfuggito, ancor peggio è stato fatto con le ultime sentenze della Puglia, dove il giudice, fino al 1992 ha ritenuto inapplicabile l'art 54 in quanto l'interessato aveva meno di 15 anni, quindi ha disposto il coefficiente del 2,20, poi nel 1995 ha riconosciuto l'art 54 con coefficiente del 2,93.
Insomma fino al 1992 non era militare, poi dal 1995 è diventato militare.
A mio modesto parere il coefficiente che verrà determinato dovrebbe essere univoco per tutti i militari, compresi i meno 15. Sarebbe illogico, ingiusto ed anticostituzionale che con più di 15 anni si venga considerati militari e con meno 15 anni no.
Comunque l'errato applicazione dell'art 52 ha evidenziato il nocciolo della questione dell'art 54, meglio specificato anche nel quesito alle Sezioni riunite.
Ovvero gli anni indicati nell'art.54, ovvero da 15 a 20 vanno riferiti al 1995 o al momento della cessazione del servizio.
Nel primo caso la Corte della Sicilia ha fatto riferimento all' art.52 appoggiandosi al coefficiente specificato del 2,20 , gli avvocati si sono opposti specificando che i loro clienti cessavano dal servizio con oltre 40 anni. Credo che questo sia il vero motivo per cui si sia andati alle Sezioni riunite.
L'esito rimane incerto, io spero che venga riconosciuto il coefficiente del 2,93, ma mi piacerebbe vedere tutti contenti e non sentire lamentele se qualcuno prende di più o qualcun altro di meno.
In ogni caso i militari con l'applicazione del coefficiente del 2,93 avrebbero dei benefici economici, l'unica anomalia e che risulterebbero maggiori benefici progressivamente per chi ha meno anni.
Per quanto attiene l' art 52 tirato in ballo dalla sentenza della Sicilia, non avrebbe alcuna attinenza normativa ai fini del determinàre il coefficiente da applicare all'articolo 54. Riguarda il diritto a percepire la pensione per chi CESSA dal servizio con meno di 20 anni.
Nel caso della sentenza della Sicilia è stato utilizzato non correttamente per giustificare il coefficiente del 2,20. Se vi fosse sfuggito, ancor peggio è stato fatto con le ultime sentenze della Puglia, dove il giudice, fino al 1992 ha ritenuto inapplicabile l'art 54 in quanto l'interessato aveva meno di 15 anni, quindi ha disposto il coefficiente del 2,20, poi nel 1995 ha riconosciuto l'art 54 con coefficiente del 2,93.
Insomma fino al 1992 non era militare, poi dal 1995 è diventato militare.
A mio modesto parere il coefficiente che verrà determinato dovrebbe essere univoco per tutti i militari, compresi i meno 15. Sarebbe illogico, ingiusto ed anticostituzionale che con più di 15 anni si venga considerati militari e con meno 15 anni no.
Comunque l'errato applicazione dell'art 52 ha evidenziato il nocciolo della questione dell'art 54, meglio specificato anche nel quesito alle Sezioni riunite.
Ovvero gli anni indicati nell'art.54, ovvero da 15 a 20 vanno riferiti al 1995 o al momento della cessazione del servizio.
Nel primo caso la Corte della Sicilia ha fatto riferimento all' art.52 appoggiandosi al coefficiente specificato del 2,20 , gli avvocati si sono opposti specificando che i loro clienti cessavano dal servizio con oltre 40 anni. Credo che questo sia il vero motivo per cui si sia andati alle Sezioni riunite.
L'esito rimane incerto, io spero che venga riconosciuto il coefficiente del 2,93, ma mi piacerebbe vedere tutti contenti e non sentire lamentele se qualcuno prende di più o qualcun altro di meno.
-
- Sostenitore
- Messaggi: 1767
- Iscritto il: ven mag 19, 2017 3:24 pm
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da naturopata »
chicco64 ha scritto: ↑sab ott 24, 2020 1:46 pm Mi sembra di aver capito(correggetemi se sbaglio) che adesso e' emerso anche l'art 52 (di cui non si e' quasi mai parlato. Comunque mi sembra di avere intuito che con l'eventuale applicazione dell'art 52, chi al 31 dic 1995 aveva 15 anni esatti di servizio dovrebbe avere il 44%.Per chi aveva 15 anni meno un giorno non so' come si evolvera' la questione.Comunque speriamo bene per tutti.
1^ Sez. Centrale Appello sentenza n.243/2018
...........Si fa presente, al riguardo, che il possesso del requisito dei 15 anni di anzianità contributiva, in passato valido ai fini dell’accesso a pensione normale, è attualmente vigente soltanto in caso di cessazione per infermità, dipendente o meno da causa di servizio, a norma degli artt. 42, comma 1, e 52, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973.
In caso di cessazione dal servizio per cause diverse dall’infermità, è noto che il personale militare, pur in attesa dell’intervento di armonizzazione previsto dall’art. 24, comma 18, d.l. n. 201/2011, soggiace alla regolazione posta con il d.lgs. n. 165/1997. Occorre, quindi, il raggiungimento della massima anzianità contributiva prevista dagli ordinamenti di appartenenza, da calcolare tenendo conto dell’aliquota annua di rendimento di cui all’art. 17, comma 1, l. n. 724/1994 (fissata al 2% e, quindi, ridotta rispetto alle percentuali previste dall’art. 54, d.P.R. n. 1092/1973), nonché dell’abbattimento progressivo delle aliquote di rendimento per fasce di retribuzioni eccedenti il c.d. tetto pensionabile disposto dall’art. 59, comma 1, l. n. 449/1997
-
- Sostenitore
- Messaggi: 238
- Iscritto il: mar mar 07, 2017 10:18 pm
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da domenico69 »
[/quote]naturopata ha scritto: ↑ven ott 23, 2020 11:27 am La Prima Sezione Centrale della Corte dei Conti., 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐞 𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐧𝐳𝐞 𝐧𝐧. 𝟐𝟔 𝐞 𝟐𝟕 𝐝𝐞𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟎, 𝐡𝐚 𝐝𝐞𝐟𝐞𝐫𝐢𝐭𝐨 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐒𝐄𝐙𝐈𝐎𝐍𝐈 𝐑𝐈𝐔𝐍𝐈𝐓𝐄 𝐥𝐚 𝐝𝐞𝐟𝐢𝐧𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐦𝐚𝐬𝐬𝐢𝐦𝐚 𝐜𝐨𝐬𝐢̀ 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐮𝐥𝐚𝐭𝐚:
𝐀) se il beneficio previsto dall’art. 54, comma 1, d.p.r. n. 1092 del 1973 spetti o meno al personale militare collocato a riposo 𝐜𝐨𝐧 𝐮𝐧’𝐚𝐧𝐳𝐢𝐚𝐧𝐢𝐭𝐚̀ 𝐝𝐢 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐳𝐢𝐨 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫𝐞 𝐚𝐢 𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐚𝐧𝐧𝐢; in altri termini - avendo riguardo alle modalità di calcolo del trattamento di pensione - se la “quota retributiva” della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della L. n.335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre venti anni d’anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31.12.1995 vantava un’anzianità ri-compresa tra i 15 e i 18 anni, debba essere calcolata invariabilmente in misura pari al 44% della base pensionabile in applicazione del ridetto art. 54, oppure se tale quota debba essere determinata tenendo conto dell’effettivo numero di anni d’anzianità ma-turati al 31.12.1995, con applicazione del relativocoefficiente per ogni anno utile.
𝐁) In caso di ritenuta spettanza del beneficio di cui all’art. 54 al personale militare cessato dal servizio con oltre venti anni di anzianità, se la medesima aliquota del 44% sia applicabile 𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐚 “𝐪𝐮𝐨𝐭𝐚 𝐫𝐞𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐢𝐯𝐚” 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐩𝐞𝐧𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐢𝐧 𝐟𝐚𝐯𝐨𝐫𝐞 𝐝𝐢 𝐪𝐮𝐞𝐢 𝐦𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢 𝐜𝐡𝐞, 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐝𝐚𝐭𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝟑𝟏.𝟏𝟐.𝟏𝟗𝟗𝟓, 𝐯𝐚𝐧𝐭𝐚𝐯𝐚𝐧𝐨 𝐮𝐧’𝐚𝐧𝐳𝐢𝐚𝐧𝐢𝐭𝐚̀ 𝐮𝐭𝐢𝐥𝐞 𝐈𝐍F𝐄𝐑𝐈𝐎𝐑𝐄 𝐀 𝟏𝟓 𝐀𝐍𝐍𝐈”.
Sarebbe buono leggere l'ordinanza integrale, così non mi pare molto lineare, perché la questione era tra art.44 e 54, dove l'art.44 sembra sparito.
Invece è più che lineare, tant'è che l'art. 44 spetta soltanto ai civili e pertanto è stato messo fuori gioco.
Finalmente siamo allo scontro finale, ovvero sul tipo di conteggi da fare, naturalmente con riferimento al coefficiente previsto dall'art. 54.
-
- Disponibile
- Messaggi: 47
- Iscritto il: sab nov 11, 2017 1:07 pm
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da DoNotCross »
Si, grazie. Non ho accusato ricevuta per non disturbarti ulteriormente. Ma le ordinanze della Prima Sezione a cui ha fatto riferimento l'avv Fatta, che fine hanno fatto?
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Sicuramente uniranno tutti gli atti ricevuti, formando un unico fascicolo e riunendolo si esprimeranno con un unica sentenza.
Inoltre, forse alcuni avvocati sono riservati e non divulgano gli atti ma ciò che qui importa di più, è che ora sappiamo dell'udienza del 25 Novembre, almeno ci sarà un verdetto definitivo.
.
Inoltre, forse alcuni avvocati sono riservati e non divulgano gli atti ma ciò che qui importa di più, è che ora sappiamo dell'udienza del 25 Novembre, almeno ci sarà un verdetto definitivo.
.
-
- Disponibile
- Messaggi: 47
- Iscritto il: sab nov 11, 2017 1:07 pm
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da DoNotCross »
Dubito sia fattibile. Nel decreto di fissazione di udienza, non vi è alcun riferimento a procedimenti iscritti ad un ruolo p.v. della Prima Sezione. Ed ancora: nella richiesta del Presidente non vi è cenno alla questione posta dalla Prima Sezione. D'altronde, seppur sinteticamente, la questione posta dalle riferite ordinanze 26 e 27, differisce da quella posta per l'udienza del 25 novembre pur se attinente al medesimo art. 54. Sarebbe auspicabile che gli interessati - a diverso titolo - alle citate ordinanze, riferissero ulteriori elementi
- istillnotaffound
- Sostenitore
- Messaggi: 214
- Iscritto il: mar ott 31, 2017 7:04 am
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da istillnotaffound »
Invece è più che lineare, tant'è che l'art. 44 spetta soltanto ai civili e pertanto è stato messo fuori gioco.domenico69 ha scritto: ↑dom ott 25, 2020 3:41 pmnaturopata ha scritto: ↑ven ott 23, 2020 11:27 am La Prima Sezione Centrale della Corte dei Conti., 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐞 𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐧𝐳𝐞 𝐧𝐧. 𝟐𝟔 𝐞 𝟐𝟕 𝐝𝐞𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟎, 𝐡𝐚 𝐝𝐞𝐟𝐞𝐫𝐢𝐭𝐨 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐒𝐄𝐙𝐈𝐎𝐍𝐈 𝐑𝐈𝐔𝐍𝐈𝐓𝐄 𝐥𝐚 𝐝𝐞𝐟𝐢𝐧𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐦𝐚𝐬𝐬𝐢𝐦𝐚 𝐜𝐨𝐬𝐢̀ 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐮𝐥𝐚𝐭𝐚:
𝐀) se il beneficio previsto dall’art. 54, comma 1, d.p.r. n. 1092 del 1973 spetti o meno al personale militare collocato a riposo 𝐜𝐨𝐧 𝐮𝐧’𝐚𝐧𝐳𝐢𝐚𝐧𝐢𝐭𝐚̀ 𝐝𝐢 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐳𝐢𝐨 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫𝐞 𝐚𝐢 𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐚𝐧𝐧𝐢; in altri termini - avendo riguardo alle modalità di calcolo del trattamento di pensione - se la “quota retributiva” della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della L. n.335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre venti anni d’anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31.12.1995 vantava un’anzianità ri-compresa tra i 15 e i 18 anni, debba essere calcolata invariabilmente in misura pari al 44% della base pensionabile in applicazione del ridetto art. 54, oppure se tale quota debba essere determinata tenendo conto dell’effettivo numero di anni d’anzianità ma-turati al 31.12.1995, con applicazione del relativocoefficiente per ogni anno utile.
𝐁) In caso di ritenuta spettanza del beneficio di cui all’art. 54 al personale militare cessato dal servizio con oltre venti anni di anzianità, se la medesima aliquota del 44% sia applicabile 𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐚 “𝐪𝐮𝐨𝐭𝐚 𝐫𝐞𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐢𝐯𝐚” 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐩𝐞𝐧𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐢𝐧 𝐟𝐚𝐯𝐨𝐫𝐞 𝐝𝐢 𝐪𝐮𝐞𝐢 𝐦𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢 𝐜𝐡𝐞, 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐝𝐚𝐭𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝟑𝟏.𝟏𝟐.𝟏𝟗𝟗𝟓, 𝐯𝐚𝐧𝐭𝐚𝐯𝐚𝐧𝐨 𝐮𝐧’𝐚𝐧𝐳𝐢𝐚𝐧𝐢𝐭𝐚̀ 𝐮𝐭𝐢𝐥𝐞 𝐈𝐍F𝐄𝐑𝐈𝐎𝐑𝐄 𝐀 𝟏𝟓 𝐀𝐍𝐍𝐈”.
Sarebbe buono leggere l'ordinanza integrale, così non mi pare molto lineare, perché la questione era tra art.44 e 54, dove l'art.44 sembra sparito.
Finalmente siamo allo scontro finale, ovvero sul tipo di conteggi da fare, naturalmente con riferimento al coefficiente previsto dall'art. 54.
[/quote]
mammamia che coltellata che gli hai dato...vacci più piano la prossima volta
”Un'altra vittoria come questa e torno a casa senza esercito!“ (Pirro)
-
- Sostenitore
- Messaggi: 238
- Iscritto il: mar mar 07, 2017 10:18 pm
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da domenico69 »
Ops!istillnotaffound ha scritto: ↑mar ott 27, 2020 9:04 am mammamia che coltellata che gli hai dato...vacci più piano la prossima volta
Spero che @naturopata non l'abbia intesa in quel senso perché non era mia intenzione.
Ad ogni modo è molto chiara la linearità della questione, anche se purtroppo finché non sarà definita non si può mai dire l'ultima parola.
-
- Sostenitore
- Messaggi: 1767
- Iscritto il: ven mag 19, 2017 3:24 pm
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da naturopata »
domenico69 ha scritto: ↑mar ott 27, 2020 9:02 pmOps!istillnotaffound ha scritto: ↑mar ott 27, 2020 9:04 am mammamia che coltellata che gli hai dato...vacci più piano la prossima volta
Spero che @naturopata non l'abbia intesa in quel senso perché non era mia intenzione.
Ma ci mancherebbe.
Ad ogni modo è molto chiara la linearità della questione, anche se purtroppo finché non sarà definita non si può mai dire l'ultima parola.
La linearità della questione è inconfutabile, ma sul fatto che sia quella giuridicamente pertinente, ho i miei dubbi.
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da Stap »
Non esiste un termine perentorio potrebbe dirlo il giorno stesso ( ma dubito vista la situazione è la complessità della materia e della posta in gioco) nel mio caso la sentenza di appello è arrivata dopo due mesi.
-
- Sostenitore
- Messaggi: 582
- Iscritto il: lun ott 26, 2015 4:19 pm
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da JESSICA1995 »
Chiedevo di sapere qual'è la composizione di questa Sezione Riunite, Come si svolge l'udienza se e quali legali possono depositare atti, scritti ecc. Grazie.
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
La CdC Bari con le sentenze 296/2020, n. 365/2020 e n. 362/2020, rigetta i ricorsi dei ricorrenti poichè alla data del 31/12/1995 la loro anzianità era superiore a 18 anni.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Eccoli qua i legali che “costano poco”, che hanno il coraggio di richiedere il 44% per militari che hanno già avuto l’80% o giù di lì, che magari consiglieranno anche l’appello, che propongono ora il ricorso per il personale della Polizia di Stato o per il personale della Polizia Penitenziaria, che nemmeno sono in grado di “leggere” un modello SM5007,,,,,
Si accomodino pure tutti i “risparmiatori”....come quelli che “si difendono da soli.....”!
Augurissimi a tutti!
Si accomodino pure tutti i “risparmiatori”....come quelli che “si difendono da soli.....”!
Augurissimi a tutti!
Rispondi
5463 messaggi
-
Pagina 245 di 365
- Vai alla pagina:
- Precedente
- 1
- …
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- …
- 365
- Prossimo
Vai a
- GENERALE
- ↳ Annunci e Regole importanti
- CONSULENZA LEGALE PER I MILITARI E LE FORZE DI POLIZIA
- ↳ L'Avv. Giorgio Carta risponde
- CONSULENZA LEGALE SU CONTENZIOSI CIVILI
- ↳ L'Avv. Giovanni Carta risponde
- PREVIDENZA SOCIALE
- ↳ CALCOLI PENSIONISTICI
- ↳ ASPETTATIVA - CAUSE DI SERVIZIO - EQUO INDENNIZZO - PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA E TABELLARE
- ↳ VITTIME DEL TERRORISMO, DOVERE E CRIMINALITÀ
- SALUTE E BENESSERE FORZE ARMATE E FORZE DI POLIZIA
- ↳ Psicologia
- ↳ La Dott.ssa Alessandra D'Alessio risponde
- LEXETICA - ASSISTENZA LEGALE E MEDICO LEGALE
- ↳ LEXETICA - IL LEGALE RISPONDE
- ↳ LEXETICA - IL MEDICO LEGALE RISPONDE
- ↳ LEXETICA - LA PSICOLOGA RISPONDE
- FORZE DI POLIZIA
- ↳ CARABINIERI
- ↳ POLIZIA DI STATO
- ↳ GUARDIA DI FINANZA
- ↳ POLIZIA PENITENZIARIA
- ↳ Attività di Polizia Giudiziaria
- MILITARI
- ↳ ESERCITO
- ↳ MARINA
- ↳ AERONAUTICA
- ↳ CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
- ↳ DONNE MILITARI
- ↳ UFFICIALI
- ↳ MARESCIALLI
- ↳ SERGENTI
- ↳ VSP
- ↳ VFP
- Trasferimenti all'Estero
- ↳ Tunisia
- ↳ Tenerife - Canarie
- DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO
- ↳ CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
- IMPIEGO CIVILE
- GUARDIE PARTICOLARI GIURATE