ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Feed - CARABINIERI

panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12872
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

segue

4) - La CdC sez. 1^ d’Appello n. 132/2020 rigetta l’appello dell’INPS in rif. alla CdC Sardegna n. 120/2018 con più di 15 anni.

5) - La CdC sez. 1^ d’Appello n. 133/2020 rigetta l’appello dell’INPS in rif. alla CdC Sardegna n. 296/2018 con più di 15 anni.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.


Avatar utente
Louis65
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 5211
Iscritto il: mar ago 13, 2013 2:09 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Louis65 »

Gianfranco64 ha scritto: mar lug 07, 2020 1:37 pm Per Louis64

Ho tradotto bene il tuo linguaggio matematico ?
Mi fai sentire ancora più vecchio :D con Louis64 cmq preferisco spostare i nostri argomenti in altre sezioni e lasciare qui spazio alle pubblicazioni delle sentenze
Cmq definirlo linguaggio matematico mi sembra esagerato :D
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12872
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

aggiungo anche queste 2 altre pubblicate in serata.

1) - La CdC sez. 1^ d’Appello n. 97/2020 rigetta l’appello dell’INPS in rif. alla CdC Sardegna n. 77/2018 con più di 15 anni.

2) - La CdC sez. 1^ d’Appello n. 103/2020 rigetta l’appello dell’INPS in rif. alla CdC Sardegna n. 335/2018 con più di 15 anni.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12872
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

altre 4 pubblicate in tarda serata

1) - La CdC sez. 1^ d’Appello n. 100/2020 rigetta l’appello dell’INPS in rif. alla CdC Sardegna n. 95/2018 (COLLETTIVA).

2) - La CdC sez. 1^ d’Appello n. 101/2020 rigetta l’appello dell’INPS in rif. alla CdC Sardegna n. 93/2018.

3) - La CdC sez. 1^ d’Appello n. 102/2020 rigetta l’appello dell’INPS in rif. alla CdC Sardegna n. 102/2018.

4) - La CdC sez. 1^ d’Appello n. 103/2020 rigetta l’appello dell’INPS in rif. alla CdC Sardegna n. 335/2018 con più di 15 anni.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12872
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

La CdC Veneto con sentenza n. 88/2020 pubblicata in data 07/07/2020, dichiara il ricorso inammissibile per le ragioni esposte in esso.

Trattasi di colleghi della GdF.
enzo1964
Altruista
Altruista
Messaggi: 108
Iscritto il: gio mag 14, 2015 11:12 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da enzo1964 »

panorama ha scritto: mar lug 07, 2020 11:12 pm aggiungo anche queste 2 altre pubblicate in serata.

1) - La CdC sez. 1^ d’Appello n. 97/2020 rigetta l’appello dell’INPS in rif. alla CdC Sardegna n. 77/2018 con più di 15 anni.

2) - La CdC sez. 1^ d’Appello n. 103/2020 rigetta l’appello dell’INPS in rif. alla CdC Sardegna n. 335/2018 con più di 15 anni.

La Cdc sez. 1 d'appello n. 154/2020 rigetta l'appello dell’Inps in rif. alla Csc Puglia n. 898/2018 con più di 15 anni
mimì
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 106
Iscritto il: sab gen 14, 2017 10:13 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da mimì »

panorama ha scritto: mer lug 08, 2020 12:59 am La CdC Veneto con sentenza n. 88/2020 pubblicata in data 07/07/2020, dichiara il ricorso inammissibile per le ragioni esposte in esso.

Trattasi di colleghi della GdF.
Chiedo gentilmente se i colleghi, il cui ricorso è stato riconosciuto inammissibile, possono presentare appello integrando il ricorso con i dati carenti nel primo grado. Grazie.
naturopata
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 1768
Iscritto il: ven mag 19, 2017 3:24 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da naturopata »

mimì ha scritto: mer lug 08, 2020 8:21 am
panorama ha scritto: mer lug 08, 2020 12:59 am La CdC Veneto con sentenza n. 88/2020 pubblicata in data 07/07/2020, dichiara il ricorso inammissibile per le ragioni esposte in esso.

Trattasi di colleghi della GdF.
Chiedo gentilmente se i colleghi, il cui ricorso è stato riconosciuto inammissibile, possono presentare appello integrando il ricorso con i dati carenti nel primo grado. Grazie.
L'appello possono presentarlo, ma, come dice Zucchero in una sua simpatica canzone.................vedo nero (ma è un altro nero).
Mareemare
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 297
Iscritto il: mer gen 08, 2014 5:03 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Mareemare »

Panorama, puoi pubblicare quando puoi la sentenza n. 88/2020?
Buona giornata.
mimì
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 106
Iscritto il: sab gen 14, 2017 10:13 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da mimì »

naturopata ha scritto: mer lug 08, 2020 10:47 am
mimì ha scritto: mer lug 08, 2020 8:21 am
panorama ha scritto: mer lug 08, 2020 12:59 am La CdC Veneto con sentenza n. 88/2020 pubblicata in data 07/07/2020, dichiara il ricorso inammissibile per le ragioni esposte in esso.

Trattasi di colleghi della GdF.
Chiedo gentilmente se i colleghi, il cui ricorso è stato riconosciuto inammissibile, possono presentare appello integrando il ricorso con i dati carenti nel primo grado. Grazie.
L'appello possono presentarlo, ma, come dice Zucchero in una sua simpatica canzone.................vedo nero (ma è un altro nero).
Caro Naturopata, perchè la vedi nera dal momento che le tre sezioni d'appello ci stanno dando ragione? Spiegaci. Secondo me il problema sarebbe solo quello di vedere se possono entrare nel merito o pronunciarsi semplicemente sull'ammissibilità o meno del ricorso. Grazie per la risposta.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12872
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

N.B.: se dovete commentarla, evitate di condividere l'intera sentenza, altrimenti le pagine si allungano inutilmente.

SEZIONE GIURISDIZIONALE VENETO Anno 2020 Numero 88
----------------------------------------------------------------------

Sent. 88/2020

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Nell’ udienza del 6 luglio 2020, tenutasi ex art. 85, comma 5, del D.L. 18/20 conv. in legge n. 27/20, ha pronunciato la seguente

SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. 31063 del Registro di Segreteria, proposto con ricorso da
B. G. OMISSIS;
B. N. OMISSIS;
F. L. OMISSIS;
G. R. OMISSIS;
P. G. OMISSIS;
S. V. OMISSIS;
S. G. OMISSIS;
T. G. OMISSIS;
tutti rappresentati e difesi dall’Avv.to Mario Bacci del Foro di Roma ed elettivamente domiciliati presso e nello studio del difensore in Roma, Via Luigi Capuana n. 207

Contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, rappresentato e difeso dall’Avv. Aldo Tagliente con domicilio eletto presso l’Avvocatura dell’INPS di Venezia, Dorsoduro 3500/d;

Ministero dell’Economia e Finanza, Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato ex lege presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, non costituito

per la ricostruzione integrale della pensione nei termini delle disposizioni di legge di cui al 1 comma dell'art 54 del TU 1092/1973 relativamente al calcolo della percentuale di pensione conseguita in quota retributiva, con conseguente accertamento del diritto alla rideterminazione della pensione in godimento in considerazione della maggiore aliquota percentuale spettante

ESAMINATI il ricorso ed i documenti con esso depositati in causa nonché gli atti e i documenti di costituzione in giudizio dell’I.N.P.S.;
DATO ATTO che l’odierna udienza si è tenuta, alla presenza del Segretario d’udienza d.ssa Roberta Campolonghi, ai sensi e con le modalità dell’art. 85, comma 5, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in legge n. 27/20.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 17 gennaio 2020, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, gli odierni ricorrenti, premesso di essere stati già appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, hanno rappresentato di essere destinatari del trattamento pensionistico elaborato, in virtù della Riforma Dini di cui alla L. n. 335 del 1995, con sistema misto, avendo maturato alla data del 31.12.1995 meno di 18 anni di servizio utile (retributivo sino al 31/12/95 e contributivo a decorrere dal 01/01/1996).

Essi lamentano che, in relazione alla quota di pensione da liquidare con il sistema retributivo, l’INPS non avrebbe applicato la percentuale del 44%, prevista dal primo comma dell’art. 54 del DPR 1092/73, ma quella prevista per il personale civile dall’art. 44 del medesimo DPR.

La diffida inoltrata all’INPS per la riliquidazione del trattamento pensionistico sarebbe stata disattesa e, pertanto, i ricorrenti si sono rivolti alla presente sede giurisdizionale per il riconoscimento del diritto all’esatta liquidazione della pensione.

Con memoria in data 22 giugno 2020 si è costituita in giudizio l’INPS, preliminarmente eccependo il difetto di legittimazione passiva in relazione alle posizioni di tre degli otto ricorrenti (Ba., Br. e Tr.), per i quali i decreti di liquidazione del trattamento pensionistico sono stati emessi dalla Guardia di Finanza ed in relazione ai quali, pertanto, l’Istituto riveste il ruolo di mero ordinatore secondario di spesa, essendo la Guardia di Finanza l’unico soggetto legittimato, in caso di accoglimento della domanda, a riliquidare il trattamento.

Nel merito l’Istituto ha contestato la fondatezza del ricorso sulla scorta della considerazione che la necessaria, rigorosa, interpretazione della norma invocata (art. 54 del DPR 1092/73), anche alla luce della ratio legis a cui è ispirata (quella, cioè, di parificare la situazione di chi cessava dal servizio tra i 15 e 20 anni), non possa che condurre a ritenere applicabile la disposizione ai soli militari che, all’atto del congedo, avessero maturato una anzianità di servizio utile a pensione tra i 15 e i 20 anni.

L’applicazione della norma voluta dal ricorrente altro non farebbe che alterare, del tutto irragionevolmente -creando peraltro situazioni non giustificabili di disparità di trattamento tra gli stessi militari-, il rapporto tra quota retributiva e quota contributiva nei trattamenti di pensione soggetti al regime c.d. misto.

La norma, infatti, è volta a garantire un trattamento pensionistico minimo ai militari che cessino dal servizio con una anzianità ridotta, ma non vi è ragione alcuna per applicarla a chi, come il ricorrente, sia cessato dal servizio con una anzianità ben superiore.

Non può, secondo l’Istituto, essere determinante l’anzianità di servizio al 31.12.1995, avendo rilievo detta data unicamente ai fini dell’applicazione dei diversi regimi pensionistici, ma non potendo artificiosamente essere utilizzata per alterare, in deroga quanto voluto dalla legge 335/95, il rapporto tra le quote di calcolo del sistema retributivo e contributivo.

In subordine, nel caso di denegato accoglimento del ricorso è stato chiesto di dichiararsi la prescrizione del diritto in relazione ai ratei maturati antecedentemente al quinquennio dalla domanda.

Per il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comando generale della Guardia di Finanza non si è costituito nessuno.

All’udienza del 6 luglio 2020, tenutasi ex art. 85 D.L. n. 18/20 conv. In legge n. 27/20, il Giudice, dato atto che alcuna memoria è stata depositata dalle parti nel termine di cui all’art. 85, comma 5, D.L. 18/20 conv. in legge n. 27/20, né è stata richiesta la trattazione orale del ricorso, il giudizio è stato trattenuto in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso si appalesa manifestamente inammissibile.

Rileva preliminarmente questo Giudicante che per l’anzidetta ragione può prescindersi dalla valutazione in ordine alla regolarità del contraddittorio e al rispetto dei termini a difesa delle parti, in applicazione del principio della “ragione più liquida”, in base al quale – quand’anche dei relativi adempimenti sussistesse effettiva necessità – la loro effettuazione sarebbe ininfluente sull’esito del giudizio e determinerebbe un inutile ed irragionevole allungamento dei termini del processo (recentemente, Cass. II civ., ord., 10839 del 18 aprile 2019).

Quello sottoposto all’odierno esame si presenta, infatti, come un c.d. ricorso collettivo, proposto da otto ricorrenti, dei quali vengono indicati i dati anagrafici e, unicamente, la qualifica di ex appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, oggi congedati e titolari di pensione.

Mancano, tuttavia, i dati relativi alla data di congedo, dell’anzianità maturata all’atto del congedo medesimo, nonché quelli di arruolamento e quelli relativi al trattamento pensionistico di cui affermano di essere titolari i ricorrenti.

Nell’atto introduttivo del giudizio viene, in verità, genericamente affermato che tale trattamento sarebbe stato erogato con il sistema misto e che i ricorrenti avrebbero tutti maturato al 31.12.1995 un’anzianità di servizio utile compresa tra i 15 e i 18 anni, senza, però, che a tale affermazione segua la descrizione analitica della posizione di ciascuno dei ricorrenti.

La doglianza (unica) su cui si fonda il ricorso attiene all’affermata errata applicazione da parte dell’INPS alla quota di pensione da liquidarsi con il sistema retributivo dell’aliquota di rendimento degli impiegati civili prevista dall’art. 44 del DPR 1092/73 anziché quella prevista, per i militari, dal primo comma dell’art. 54 del DPR 1092/73.

Anche in questo caso la doglianza è espressa in termini del tutto generici, senza alcun riferimento alle singole posizioni dei ricorrenti.

I ricorrenti allegano, come unica documentazione a supporto, i decreti di liquidazione del trattamento pensionistico e una diffida, cumulativa anch’essa, priva di indicazione del destinatario, a cui sono allegate due ricevute di consegna a mezzo pec inviate all’INPS e alla Guardia Finanza, senza che dall’oggetto della pec sia evincibile quale documento sia stato trasmesso con tale mezzo e, quindi, sia possibile rapportare la prova della consegna al documento che si pretende consegnato e prodotto in giudizio.

In disparte ogni ulteriore considerazione sul punto (trattandosi di questione parzialmente superata dall’avvenuta costituzione dell’INPS senza alcuna eccezione in parte de qua, sì da potersi ritenere effettivamente presentata la diffida) e fermo restando che la produzione documentale non può –come si dirà più oltre- sopperire ai deficit di allegazione dell’atto introduttivo, l’esame dei documenti offerti in produzione evidenzia e conferma la non uniformità delle posizioni sostanziali dedotte in giudizio.

Come correttamente posto in luce dalla resistente INPS, infatti, i provvedimenti di liquidazione della pensione per tre dei ricorrenti (Ba., Br., Tr.) sono stati emessi dalla Guardia di Finanza in data antecedente al passaggio delle relative competenze all’INPS.

Ne deriva, da un lato, la diversa titolarità dell’obbligo, in caso di accoglimento del ricorso, di provvedere alla rideterminazione del trattamento pensionistico e, dall’altro, la diversa posizione processuale dei convenuti in relazione alla domanda contenuta nelle conclusioni dell’atto che, invece, sono formulate nei confronti, indistintamente, della “parte convenuta”.

In secondo luogo, in relazione alle medesime tre posizioni, la doglianza formulata (unica per tutti i ricorrenti) appare inconferente, dal momento che non risulta affatto applicata alla quota di trattamento da liquidarsi con il sistema retributivo l’aliquota prevista dall’art. 44 del DPR 1092/73 (35% fino a 15 anni, 1,80% per ogni anno successivo), ma la diversa aliquota, prevista dal comma 9 del medesimo art. 54, del 2,2% per ogni anno di servizio utile maturato alla data del 31.12.1995.

La giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere cheil ricorso collettivo, presentato da una pluralità di soggetti con un unico atto, è ammissibile nel solo caso in cui sussistano, cumulativamente, i requisiti dell’identità di situazioni sostanziali e processuali – ossia, alla condizione che le domande giudiziali siano identiche nell’oggetto e gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi – e dell’assenza di un conflitto di interessi tra le parti (cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 831 del 18 febbraio 2015) ” (Sez. Lombardia n. 180/2016).

Ai sensi dell’art. 152, comma 1, del D.Lgs 174/2016, inoltre, i ricorsi da presentarsi alla Corte dei Conti devono contenere (lett. d) “l’ esposizione succinta dei fatti e la specificazione degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda” e (leff. f) “la formulazione delle conclusioni”, e ciò a pena di inammissibilità (art. 153, comma 1).

Così delineati i confini nell’ambito dei quali può ritenersi l’ammissibilità di un ricorso collettivo, osserva questo Giudice che, nel caso di specie, non ne ricorrono i presupposti.

Manca, infatti lacompiuta rappresentazione degli elementi e dei dati atti a definire gli esatti termini della controversia rispetto a ciascuno dei ricorrenti, mancando le necessarie indicazioni in ordine alle singole posizioni pensionistiche asseritamente lese (…) non potendo ritenersi sufficienti, per quanto ne occupa, né la mera allegazione dell’inosservanza di disposizioni normative né il richiamo a principi giurisprudenziali. Peraltro, come ha avuto modo di chiarire la giurisprudenza di questa Corte, deve escludersi che “al fine di colmare le lacune del ricorso introduttivo, possa attribuirsi rilievo alla documentazione prodotta in uno al ricorso stesso o, a maggior ragione, a quella prodotta successivamente, considerato che le produzioni documentali hanno la funzione di provare e non di integrare le allegazioni di cui al ricorso” (Corte dei Conti – Sezione giur. reg. Puglia 31 marzo 2011 n. 315; vedasi anche Sezione giur. reg. Sicilia, 11 febbraio 2013 n. 581 e n. 577.) In sostanza, dunque, riguardo al petitum principale del ricorso in esame, l’insufficiente allegazione, per ciascun ricorrente, degli elementi necessari per addivenire ad una compiuta disamina di ogni singola posizione pensionistica e, quindi, delle pretese azionate, preclude a questo Giudice di entrare nel merito delle pretese stesse, “non potendo emettere una sentenza contenente una mera enunciazione giuridica astratta, del tutto avulsa rispetto alla posizione dei singoli ricorrenti” (v. Corte dei Conti - Sezione giur. reg. Puglia 31 marzo 2011 n. 315)” (Sez. Emilia Romagna, n. 85/2017; id. n. 84/2017; id. 86/2016).

La carenza, sotto il profilo espositivo, dei presupposti di fatto, come si è visto, è sanzionata conl’inammissibilità, rilevabile anche d’ufficio, del ricorso che non contenga la contemporanea esposizione dei fatti e delle norme di diritto su cui è fondata la domanda giudiziale, prescindendo da eventuale documentazione confusamente riversata nel fascicolo processuale (…) In altri termini, anche in un’ottica non improntata a rigido formalismo, la mancata specificazione, almeno nei tratti essenziali, dei fatti che connotano la posizione di ciascuno dei soggetti che ricorrono collettivamente, preclude al giudice di entrare nel merito della loro pretesa, non potendo emettere una sentenza contenente una mera enunciazione giuridica astratta, del tutto avulsa rispetto alla posizione dei singoli ricorrenti. Aggiungasi che chi agisce in giudizio per affermare un suo diritto deve contestualmente provare i fatti costitutivi dello stesso; ove ciò non si verifichi si determina una situazione di sostanziale difetto di uno dei requisiti legali della domanda (o condizione dell’azione) che è già di per sé ostativa ad un esame nel merito del ricorso individuale, e che si aggrava naturalmente nel caso del ricorso collettivo (cfr. Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 2242/2005). Nella fattispecie in esame, a discapito della mera veste formale del ricorso, ove è differenziata solo formalmente la parte in fatto da quella in diritto, manca del tutto l’esposizione dei fatti (…).” (Sez. giurisdizionale Sicilia, n. 65/2017), a cui è seguito, peraltro a fronte di posizioni disomogenee, un petitum del tutto generico che non consente di correlare le domande, anche sotto il profilo dell’interesse al ricorso, alle posizioni dei singoli ricorrenti da un lato e dei convenuti dall’altro, come si è avuto modo di dire più sopra.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. Ai fini della regolazione delle spese, ritiene questo Giudicante che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso possa seguire, ai sensi del terzo comma dell’art. 31 del D.Lgs. 174/2016, la compensazione integrale delle spese.

Non vi è luogo pronuncia sulle spese di giudizio stante il principio della gratuità del giudizio pensionistico.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 31063 del registro di segreteria promosso da B. G. OMISSIS, B. N. OMISSIS, F. L. OMISSIS, G. R. OMISSIS, P. G. OMISSIS, S. V. OMISSIS, S. G. OMISSIS; T. G. OMISSIS nei confronti di INPS ogni diversa domanda e/o eccezione respinta,

- dichiara il ricorso inammissibile per le ragioni esposte in narrativa;

- ai sensi dell’art. 31, comma 3 del D.Lgs. 174/2016 compensa integralmente le spese legali;

- nulla per le spese di giudizio.

Così deciso in Venezia, il 6 luglio 2020.
Il Giudice Monocratico
Dott.ssa Daniela Alberghini
(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 7/07/2020

Il Funzionario Preposto
(firmato digitalmente)
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12872
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

La CdC Sicilia con la sentenza n. 339/2020 pubblicata il 02/07/2020 a firma del Giudice Salvatore Grasso, accoglie il ricorso di un collega Maresciallo aiutante della Guardia di Finanza, avente al 1995 un'anzianità pari a 11 anni e 0 mesi (meno di 15 anni).
Mareemare
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 297
Iscritto il: mer gen 08, 2014 5:03 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Mareemare »

Pubblico la Sentenza 281/2020 CdC Sicilia che mi riguarda.
Vinto art 54, perso art. 3.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12872
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

La CdC Sez. 2^ d'Appello con la n. 168/2020 accoglie l'Appello proposto dai ricorrenti (personale Marina e Carabinieri) contro l'INPS in rif. alla sentenza della CdC Veneto n. 3/2019 pubblicata il 04/gennaio/2019, tutti con più di 15 anni.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
antoniope
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 1266
Iscritto il: lun ott 29, 2012 12:13 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da antoniope »

Mi ricordo, tempo addietro, di aver inserito un messaggio "tra poco arriva una notizia bomba". Poi il covid ha rimandato il tutto.
La mia fonte mi ha riferito che l'INPS è andata nelle commissioni parlamentari per fare abolire l'art.54.
Sopporta con coraggio i momenti negativi perché non saranno eterni (anonimo)
Rispondi