ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

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Louis65
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Louis65 »

Salve, premetto che non ho seguito la questione assiduamente quindi mi scuso fin d'ora se sto per fare una domanda banale
Mi pare di aver capito che ormai il riconoscimento dell'applicazione dell'art.54 è quasi consolidato da varie sentenze a favore, addirittura qualcosa si muove anche per coloro che avevano meno di 15 anni.
Allora mi viene spontanea una domanda, visto tutto ciò a chi verrà applicato l'art.44?


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Louis65
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Louis65 »

Poi un'altra domanda, perchè dovrebbero applicare 44%/15= 2,93% ad anno e non 44%/20? perchè ci conviene così? o perchè è giusto così?
comunque qualcuno ha già determina di Inps di riliquidazione in virtù di un ricorso vinto? se si mi farebbe cosa gradita se la postasse, grazie.
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Louis65
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Louis65 »

Infine, mi è stato peraltro riferito che, laddove le sentenze della CDC non dicono nulla sulle aliquote, l'INPS dà attuazione mantenendo il 2,33% annuo fino al 1992 (!!!!) e le differenza per arrivare al 44% sulla quota B) dal 1993 al 1995.
Da qui si nota che navighiamo nel buio e senza logica, ma solo con interpretazioni di locuzioni,norme ecc da parte di giudici
e a dimostrazione che non vi è logica vi faccio un esempio in base a quello scritto sopra a caratteri grandi
servizio utile al 92 AA 12 MM 00 GG 00 2,3333% ad anno quindi 35%/15*12= 28%
servizio utile al 95 AA 15 MM 07 GG 06 (compreso di magg. 1/5) al '95 44% diff. per la quota (B) 44%-28% =16%

Prendiamo adesso le retribuzioni, prendo le mie ma possiamo prendere qualsiasi altre
Ad oggi la mia Retrib. pens. per la quota (A) è di € 35.472,91 mentre la Retr. Media Pens. per la quota (B) è di € 36.726,23
quota (A) € 35.472,91 x 28/100 = € 9.932,41
quota (B) € 36.726,23 x 16/100 = € 5.876,20
sei scatti € 3.267,68(non faccio i calcoli fidatevi sono questi) x 44/100= € 1.437,78
TOTALE PENSIONE ANNUA LORDA Parte Retributiva = € 17.246,39

Lo stesso esempio lo facciamo con 1 anno di anzianità in più
servizio utile al 92 AA 13 MM 00 GG 00 2,3333% ad anno quindi 35%/15*13= 30,33%
servizio utile al 95 AA 16 MM 07 GG 06 (compreso di magg. 1/5) al '95 44% diff. per la quota (B) 44%-30,33% =13,67%
quota (A) € 35.472,91 x 30,33/100 = € 10.758,93
quota (B) € 36.726,23 x 13,67/100 = € 5.020,48
sei scatti € 3.267,68 x 44/100= € 1.437,78
TOTALE PENSIONE ANNUA LORDA Parte Retributiva = € 17.217,19

Addirittura uno più anziano prende meno di uno più giovane di servizio ed in più hanno gli stessi sei scatti
:D :D
Qualcuno adesso mi dimostri dove sta la logica
Gabriele63
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Gabriele63 »

panorama ha scritto: mer lug 01, 2020 9:18 am per istillnotaffound,

Ho riletto la sentenza del 1°giudice e mi sembra tutto regolare, perchè si legge che il ricorrente ha chiesto l'art. 54 e non l'art. 3 di cui ha fatto appello l'INPS.
---------------------------------------

SEZIONE GIURISDIZIONALE SARDEGNA Anno 2018 Numero 304

Sent. n. 304/2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA,
in composizione monocratica, in persona del Consigliere Valeria Motzo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 24222 del registro di Segreteria, proposto da W. M., nato il Omissis a Omissis, rappresentato e difeso dall’Avvocato Elena Pettinau presso il cui studio in Cagliari, Piazza Gramsci n. 18, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE

Contro
l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), rappresentato e difeso dall’Avvocato Roberto Aime, elettivamente domiciliato presso l’ufficio legale dell’Ente in Cagliari, via P. Delitala n. 2
RESISTENTE

Uditi nell’udienza pubblica del 23 ottobre 2018 l’Avvocato Elena Pettinau per il ricorrente e l’Avvocato Alessandro Doa per l’INPS, i quali hanno integralmente confermato le rispettive conclusioni di parte.

MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO

Con atto depositato in data 10 aprile 2018 il ricorrente, già sottufficiale dell’Esercito Italiano, titolare di pensione diretta di inabilità calcolata con il sistema misto a decorrere dal 4/2/2014, ha chiesto che sia accertato il proprio diritto - ai sensi dell’art. 54 del D.P.R. n. 1092/73 - al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato con l’attribuzione della percentuale del 44%, con decorrenza dalla data di collocamento in quiescenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.

In fatto, espone di essere stato collocato in quiescenza con l’applicazione del sistema di calcolo pensionistico c.d. “misto”, non potendo far valere, alla data del 31 dicembre 1995, un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni. Tuttavia, alla medesima data del 31 dicembre 1995, lo stesso possedeva un’anzianità - in attività di servizio - di più di 15 anni e meno di 20 anni di servizio utile (per la precisione, 16 anni e 6 mesi), talché, sostiene di dovere essere destinatario del trattamento previsto dall’art. 54 del D.P.R. n. 1092/73, per il quale “la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile”. Il trattamento pensionistico in godimento gli è stato, invece, calcolato con l’attribuzione della minore e più sfavorevole aliquota di cui all’art. 44 del medesimo D.P.R. per il quale “la pensione spettante al personale civile con l’anzianità di quindici anni di servizio effettivo è pari al 35 per cento della base pensionabile ... aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell’ottanta per cento”.

Il ricorrente ha inoltrato all’INPS, sede provinciale di Cagliari, formale istanza, chiedendo che si provvedesse alla corretta riliquidazione della sua pensione, in applicazione del citato art. 54 del D.P.R. n. 1092/73. Tale richiesta non ha avuto alcun riscontro.

A sostegno della tesi di parte, la difesa del ricorrente, dopo aver richiamato le norme che attengono alla liquidazione della pensione con il sistema cd. misto, nell’ambito delle quali troverebbe applicazione l’invocato art. 54 (per la parte liquidata con il sistema retributivo), ha citato il contenuto di circolari della Ragioneria Generale dello Stato e dello stesso INPDAP, che confermerebbero che il calcolo della quota retributiva della pensione del personale militare debba continuare ad essere effettuato con l’applicazione dell’aliquota prevista dalla norma suddetta. Dalla stessa lettera di detta norma si evincerebbe che, in alcun modo, essa circoscriva la sua operatività ai soli soggetti con l’anzianità ivi indicata, escludendo quelli con maggiore anzianità, come si ricaverebbe peraltro dall’inciso finale per il quale la base pensionabile è “aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell’ottanta per cento”, che avrebbe senso proprio in quanto riferibile anche a soggetti con anzianità maggiore di 20 anni.

Sono state, pertanto, formulate le seguenti conclusioni: “ … accogliere il presente ricorso e per l’effetto dichiarare il diritto del ricorrente, ex art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato con l’attribuzione della percentuale del 44% ai fini del calcolo della base pensionabile, con decorrenza dalla data del collocamento in quiescenza oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria di spese da liquidarsi in favore del procuratore antistatario”.

L’INPS si è costituito in giudizio con memoria difensiva depositata in segreteria il 9 ottobre 2018.

Preliminarmente la difesa dell’Istituto ha dedotto l’intervenuta decadenza triennale della liquidazione definitiva della pensione e la prescrizione estintiva quinquennale dei singoli ratei e delle differenze su di essi già liquidati. Ha eccepito, inoltre, la carenza di interesse del ricorrente all’azione.

L’INPS ha sostenuto poi che la corretta lettura da dare alla disposizione di cui all’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, sulla scorta dei criteri ermeneutici propri delle disposizioni aventi finalità speciali e derogatorie della disciplina ordinaria, quindi, utilizzando il criterio della massima aderenza al dettato letterale della disposizione, non lasci alcuno spazio alla tesi interpretativa sostenuta dal ricorrente. La norma in questione, infatti, deve essere intesa come esclusivamente destinata a quei soggetti, appartenenti al ceto militare, che abbiano espletato almeno 15 e non più di venti anni di servizio. L’Istituto ha concluso, quindi, per la totale infondatezza della pretesa del ricorrente al cui accoglimento sarebbe d’ostacolo anche l’assenza nell’ordinamento vigente di una disposizione che consenta il riparto dell’aliquota di rendimento tra i periodi ante 31.12.1992 (criterio dell’ultima retribuzione) e quelli successivi fino al 31.12.1995 (criterio della media degli ultimi dieci anni), rendendo impossibile e del tutto arbitrario ogni criterio di liquidazione.

A conforto della tesi difensiva è stata richiamata la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto n. 46 del 30.3.2018. Sono state, quindi, formulate conclusioni di rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di giudizio.

In udienza l’Avvocato Pettinau ha concluso in conformità al ricorso introduttivo insistendo per il suo accoglimento. L’Avvocato Doa ha richiamato integralmente la memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

La causa è stata decisa con dispositivo letto nell’udienza del 23 ottobre 2018 per i motivi di seguito esposti in

DIRITTO

In via preliminare, va detto che l’interesse ad agire da parte del ricorrente appare indubitabile, atteso che l’accoglimento della sua domanda si tradurrebbe necessariamente in un più favorevole importo complessivo della pensione. Con riguardo all’eccezione di prescrizione, la stessa deve essere disattesa poiché il ricorrente è cessato dal servizio dal 4/2/2014 e, quindi, il ricorso risulta proposto abbondantemente entro il termine quinquennale di prescrizione. Del pari, nessuna decadenza ex artt. 204, lettera b) e 205 del D.P.R. n. 1092 del 1973 può dirsi maturata nel caso in esame, non rientrando la fattispecie tra le ipotesi di revoca e/o modifica del trattamento di pensione per errore nel computo dei servizi, ma involgendo questioni di diritto (cfr. Corte Costituzionale, sentenze 9/16 luglio 2014, n. 208 e 4 aprile/23 giugno 2017, n. 148), con conseguente reiezione anche di questa eccezione formulata dall’Istituto previdenziale.

Nel merito, il ricorso è fondato.

Come detto in narrativa, il ricorrente ha chiesto la riliquidazione del proprio
trattamento pensionistico con l’applicazione dell’aliquota di rendimento prevista dall’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973. La norma invocata ha disposto, testualmente, che “la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo. La percentuale di cui sopra è aumentata di 1,80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”. Al riguardo, la Sezione ritiene di confermare il proprio orientamento favorevole, espresso sin dalla sentenza n. 2/2018.

Sul punto, si registrano pronunce di altre Sezioni di segno sia conforme a quello di questa Sezione (v. Sezione giurisdizionale Calabria, n. 12 del 30/01/2018; idem, n. 44 del 27/03/2018), sia contrario (Sezione giurisdizionale Lombardia, n. 95 del 27/06/2017; Sezione giurisdizionale Piemonte, n. 18 del 13/03/2018; Sezione giurisdizionale Veneto, n. 46 del 30/03/2018).

A tale proposito si deve ribadire che, nel caso di pensioni liquidate, come nella fattispecie in esame, con il cd. sistema misto, la pensione, ai sensi dell’art. 1, comma 12 della Legge n. 335/1995, è il risultato della somma “a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data; b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo”. È, quindi, la norma citata a prevedere, in via transitoria, la sopravvivenza, con riguardo alla prima delle suddette quote, della normativa vigente precedentemente all’entrata in vigore della legge di riforma del sistema pensionistico. Nel caso del personale militare, tale normativa va individuata nell’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973 che, come è noto, prevedeva l’applicazione, sulla base pensionabile, nell’ambito del sistema di calcolo c.d. retributivo, di un’aliquota più favorevole rispetto a quella del personale civile dello Stato. In particolare, il comma 1 della disposizione stabiliva che “la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo”. Secondo la tesi sostenuta dall’INPS, la disposizione, interpretata in senso strettamente letterale, si applicherebbe esclusivamente al personale cessato dal servizio con un’anzianità contributiva compresa tra i quindici e i venti anni di servizio e non riguarderebbe, pertanto, la posizione del ricorrente, che, pacificamente, possedeva, al momento del collocamento a riposo, un’anzianità superiore. Ma tale interpretazione non tiene conto del dato testuale della disposizione contenuta nel successivo comma 2 dell’art. 54, secondo cui “la percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”, la quale contrasta con la tesi seguita dall’INPS. Le difficoltà di applicazione della norma evidenziate nella citata sentenza della Sezione giurisdizionale Veneto (non essendo disciplinato il modo in cui l’aliquota del 44% vada distribuita tra le due diverse basi pensionabili individuate con riguardo ai periodi sino al 31/12/1992 e post 1/1/1993) non sembrano insormontabili, ben potendo le stesse trovare soluzione mediante una distribuzione proporzionale dell’aliquota tra i due periodi in relazione all’anzianità contributiva propria di ciascuno di essi, operazione in taluni casi già effettuata dall’Istituto previdenziale (cfr. sentenza n. 61 del 28 marzo 2018 di questa Sezione). Con riguardo poi alla presunta applicabilità dell’art. 54 alle sole pensioni liquidate esclusivamente con il sistema retributivo, la Sezione non può che ribadire quanto già affermato (cfr. Sezione giurisdizionale Sardegna, sentenza n. 2/2018). Non è dato, infatti, rinvenire alcuna norma che abbia limitato l’applicazione dell’aliquota pensionistica di cui all’art. 54 al solo sistema retributivo, desumendosi per contro, chiaramente, dalle leggi che hanno ridisegnato il sistema pensionistico, il mantenimento, per le quote di pensione maturate anteriormente al 31 dicembre 1995, dei precedenti criteri di calcolo (limitati alla quota A).

Il ricorso, siccome fondato, deve essere accolto.

Sugli arretrati spettanti per effetto dell’accoglimento del ricorso competono al ricorrente gli accessori, ovvero gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, la seconda per la sola parte eventualmente eccedente l’importo dei primi, calcolati con decorrenza dalla scadenza di ciascun rateo di pensione e sino al pagamento degli arretrati stessi. In ordine alle spese, in ragione della novità della questione e dell’esistenza di precedenti giurisprudenziali di segno contrario, si ritiene sussistano i motivi per disporne la compensazione, ex art. 31, comma 3, del D.Lgs. n. 174/2016.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso proposto da W. M. e, per l’effetto, dichiara il suo diritto alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell’aliquota di cui all’art. 54, comma 1, del D.P.R. n. 1092/1973. Sui maggiori ratei di pensione conseguentemente dovuti spettano al ricorrente gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria (quest’ultima limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento. Spese compensate. Per il deposito della sentenza è fissato il termine di sessanta giorni dalla data dell’udienza.

Così deciso in Cagliari, nell’udienza del 23 ottobre 2018.
Il Giudice unico
f.to Valeria Motzo


Depositata in Segreteria il 31/10/2018


Il Dirigente
f.to Giuseppe Mullano

Scusa Panorama, come hai fatto a trovare attinenza tra questa sentenza e la 115 della 1^ Sezione Centrale dove vengono oscurate le indicazioni sulla sentenza appellata?
Tra l'altro, i rispettivi ricorrenti fanno parte di due forze armate diverse..
Buona giornata!!
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Louis65
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Louis65 »

Louis65 ha scritto: mer lug 01, 2020 1:44 pm Infine, mi è stato peraltro riferito che, laddove le sentenze della CDC non dicono nulla sulle aliquote, l'INPS dà attuazione mantenendo il 2,33% annuo fino al 1992 (!!!!) e le differenza per arrivare al 44% sulla quota B) dal 1993 al 1995.
Da qui si nota che navighiamo nel buio e senza logica, ma solo con interpretazioni di locuzioni,norme ecc da parte di giudici
e a dimostrazione che non vi è logica vi faccio un esempio in base a quello scritto sopra a caratteri grandi
servizio utile al 92 AA 12 MM 00 GG 00 2,3333% ad anno quindi 35%/15*12= 28%
servizio utile al 95 AA 15 MM 07 GG 06 (compreso di magg. 1/5) al '95 44% diff. per la quota (B) 44%-28% =16%

Prendiamo adesso le retribuzioni, prendo le mie ma possiamo prendere qualsiasi altre
Ad oggi la mia Retrib. pens. per la quota (A) è di € 35.472,91 mentre la Retr. Media Pens. per la quota (B) è di € 36.726,23
quota (A) € 35.472,91 x 28/100 = € 9.932,41
quota (B) € 36.726,23 x 16/100 = € 5.876,20
sei scatti € 3.267,68(non faccio i calcoli fidatevi sono questi) x 44/100= € 1.437,78
TOTALE PENSIONE ANNUA LORDA Parte Retributiva = € 17.246,39

Lo stesso esempio lo facciamo con 1 anno di anzianità in più
servizio utile al 92 AA 13 MM 00 GG 00 2,3333% ad anno quindi 35%/15*13= 30,33%
servizio utile al 95 AA 16 MM 07 GG 06 (compreso di magg. 1/5) al '95 44% diff. per la quota (B) 44%-30,33% =13,67%
quota (A) € 35.472,91 x 30,33/100 = € 10.758,93
quota (B) € 36.726,23 x 13,67/100 = € 5.020,48
sei scatti € 3.267,68 x 44/100= € 1.437,78
TOTALE PENSIONE ANNUA LORDA Parte Retributiva = € 17.217,19

Addirittura uno più anziano prende meno di uno più giovane di servizio ed in più hanno gli stessi sei scatti
:D :D
Qualcuno adesso mi dimostri dove sta la logica
E se l'Inps sta adottando veramente questa strada di calcolo da come efferma l'amico Gemengen61, oltre ad essere dei fiacchi si stanno anche candidando a futuri ricorsi da parte di coloro che sono più anziani e percepiscono importi inferiori rispetto ai più giovani
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

- La n. 87/2020 in rif. alla CdC Calabria, il ricorrente vantava un'anzianità pari a 7 anni e 6 mesi (inferiore ai 15 anni);

Il Giudice d’appello a tal riguardo precisa:
In considerazione del fatto che il pensionato poteva vantare, al 31 dicembre 1995, un’anzianità di servizio pari a 7 anni e 6 mesi, va rilevato che quanto disposto dal nono comma dell’art. 54 non è utile a modificare il precedente quadro ricostruttivo.

- La n. 117 in rif. alla CdC Sardegna n. 322/2018 con più di 15 anni
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

per Gabriele63,

In merito a quanto da te osservato, posso dire che,
- La sentenza della CdC Sardegna n. 304/2018 riporta il ricorrente con le iniziali W. M., e riporta che si tratta di un sottufficiale dell’Esercito Italiano, mentre, la sentenza della CdC Sez. 1 d’Appello n. 115/2020 riporta le iniziali di M. W. riportando che si tratta di ex sottufficiale dei Carabinieri, strano ma vero.

- Cmq. coincidono le sigle seppur invertite ma che, come ruolo di appartenenza, prima indica quale E.I. e poi quale CC., però in entrambi si parla di sottufficiale, forse si tratta di errore durante la scrittura e questo capito a volte.

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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da erix65 »

Buon pomeriggio.
L'importo della quota B non potrà, in nessun caso, essere maggiore della quota A.
L'importo della quota B è riferito a 13 mensilità, pertanto va diviso per 13 e moltiplicato x 12.
Quota B = 36.726,23 :13= 2.825,09 x 12 = 33.901,13
Con queste premesse chi è più anziano, quindi ha una percentuale di quota A più alta, per forza di cose una avrà PAL più alta.
Saluti
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Louis65 »

.
Ultima modifica di Louis65 il mer lug 01, 2020 4:11 pm, modificato 2 volte in totale.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Louis65 »

erix65 ha scritto: mer lug 01, 2020 3:45 pm Buon pomeriggio.
L'importo della quota B non potrà, in nessun caso, essere maggiore della quota A.
L'importo della quota B è riferito a 13 mensilità, pertanto va diviso per 13 e moltiplicato x 12.
Quota B = 36.726,23 :13= 2.825,09 x 12 = 33.901,13
Con queste premesse chi è più anziano, quindi ha una percentuale di quota A più alta, per forza di cose una avrà PAL più alta.
Saluti
si ho dimenticato di fare /13*12 sull B ma il succo non cambia anzi peggiora fatti i conti :D
mentre prima con la mia dimenticanza del /13*12 sulla B c'era una piccola differenza lorda fra i totali di € 29,20 adesso con il giusto procedimento del /13*12 peggiora ed è ben di € 789,90 quindi il giovane prende di più
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da erix65 »

Assolutamente no.
Facendo bene i calcoli il più anziano, anche se di poco, ha una PAL più alta.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da istillnotaffound »

Alla domanda “allora a chi si applica l’art.44?” La risposta la dá il DPR 1092/73 medesimo: AL PERSONALE CIVILE DELLO STATO.
”Un'altra vittoria come questa e torno a casa senza esercito!“ (Pirro)
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Louis65 »

al new entry temo che non hai capito il senso del discorso? o perchè non hai letto bene o perchè non mi sono spiegato io bene, ma ho messo numeri quindi non so.
L'amico Gemgen61 ha detto che gli è stato riferito che l'inps laddove nelle sentenze non parlano di aliquote, dà attuazione mantenendo il 2,33% annuo fino al 1992 e le differenza per arrivare al 44% sulla quota B) dal 1993 al 1995

Questo è ciò che hanno riferito a Gemgen61, non so da chi ma la prendo per buono.
Vengo io e dico con una serie di calcoli, che se l'inps fa ciò sta facendo qualcosa di illogico infatti uno giovane si ritroverebbe con una pal più alta
i conti fatti da me sopra, sono stati fatti in base a ciò riferito a Gemgen61

Spero di essere stato chiaro
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da naturopata »

Louis65 ha scritto: mer lug 01, 2020 4:26 pm al new entry temo che non hai capito il senso del discorso? o perchè non hai letto bene o perchè non mi sono spiegato io bene, ma ho messo numeri quindi non so.
L'amico Gemgen61 ha detto che gli è stato riferito che l'inps laddove nelle sentenze non parlano di aliquote, dà attuazione mantenendo il 2,33% annuo fino al 1992 e le differenza per arrivare al 44% sulla quota B) dal 1993 al 1995

Questo è ciò che hanno riferito a Gemgen61, non so da chi ma la prendo per buono.
Vengo io e dico con una serie di calcoli, che se l'inps fa ciò sta facendo qualcosa di illogico infatti uno giovane si ritroverebbe con una pal più alta
i conti fatti da me sopra, sono stati fatti in base a ciò riferito a Gemgen61

Spero di essere stato chiaro
Sempre in base a radio scarpa, quindi, chi ha meno 15 al 1995, rimarrebbe immutato sino al 1992 al 2,33% anno, ma dal 1993 al 1995, che percentuale applicano? Tiriamo i dadi?
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Louis65 »

erix65 ha scritto: mer lug 01, 2020 4:15 pm Assolutamente no.
Facendo bene i calcoli il più anziano, anche se di poco, ha una PAL più alta.
ok cosa devo dirti? mi arrendo :D fammeli tu i conti vediamo un po
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