ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

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KURO OBI
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da KURO OBI »

carlot ha scritto: lun apr 20, 2020 5:07 pm sono in pensione dal 26 marzo 2020 e ho ricevuto il mod. S.M. 5007. Dove posso vedere il coefficente applicato? Se occorre posso allegare il modello.
Ciao. Dove è scritto " coefficiente al 31/12/1995" quota A se è scritto 0.36 puoi fare ricorso, se invece è scritto 0.44 vuol dire che ti hanno applicato l'art. 54. Se non ti rispondono è perchè l'argomento su questo forum è stato affrontato più volte, non è certo per altro. Ti consiglio per le prossime delucidazioni di leggere i vecchi post. Quando ti sei arruolato?


carlot
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da carlot »

Buongiorno. Posto la pag 3 e 4 del mod.5007. Grazie
carlot
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da carlot »

Buongiorno. Non riesco ad allegare il modello 5007. quale formato devo allegare.grazie
Gabriele63
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Gabriele63 »

carlot ha scritto: mer apr 22, 2020 10:37 am Buongiorno. Posto la pag 3 e 4 del mod.5007. Grazie
Salve Carlot, purtroppo l'Inps non ha mai applicato di iniziativa l'aliquota del 44%, se non in forza di sentenza della Corte dei Conti. Puoi controllare la tua aliquota nel riquadro II della determina mod. SM 5007. Quella in esempio, allegata, è del 35%.
Dovrai quindi diffidare l'INPS al ricalcolo e dopo la risposta (negativa, manco a dirlo) o il decorso del tempo (90 gg) presentare ricorso alla Corte dei Conti.
In bocca al lupo!!
Buona giornata a tutti11
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carlot
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da carlot »

Buongiorno e grazie. Ti allego il mod.5007 dell'inps. saluti. non allega. comunque in quel riquadro l'aliquota è 0,39500. in quello a fianco gli anni di servizio al 31.12.1995 sono 17 e 6 mesi. Non capisco perché non mi fa allegare il PDF
panorama
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

CdC Sezione 2^ d'Appello rigetta ulteriori Appelli proposti dall'INPS
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panorama
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

Vi voglio partecipare, un diverso orientamento da parte della CdC per l'Abruzzo, nella persona del Giudice Federico Pepe, rispetto alle precedenti del diverso giudice e di cui si fa forza la CdC Veneto nel bocciare i ricorsi.


La CdC Veneto in tutte le sue sentenze che rigetta i ricorsi dell’art. 54, cita le seguenti sentenze della CdC per l’Abruzzo, ossia, la n. 6, 9, 10 e 76 tutte le 2019, trattate dallo stesso Giudice Gerardo de Marco:

- n. 6/2019 tratta il ricorso del collega CC.;
- n. 9/2019 tratta il ricorso del collega APS. CC.;
- n. 10/2019 tratta il ricorso del collega APS. CC.;
- n. 76/2019 tratta il ricorso di un collega PolPen. (quindi non Militare).

La CdC per l’Abruzzo mette in evidenza una serie di sentenze (Corte dei conti, Sezione II giurisdizionale centrale, n. 352 del 2019; Corte di cassazione: Sezione V, n. 1539 del 2003; Sezione lavoro, nn. 13937 del 2002 e 821 del 1987) della quale si condividano le argomentazioni logiche e giuridiche (Corte di cassazione: Sezione III, n. 7713 del 2002; Sezioni unite, n. 5612 del 1998) ovvero i punti e gli elementi essenziali (Corte di cassazione, Sezione lavoro, nn. 18296 del 2002 e 1664 del 1979).

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Sezione SEZIONE GIURISDIZIONALE ABRUZZO Esito SENTENZA Materia PENSIONISTICA

Anno 2020 Numero 16 Pubblicazione 24/02/2020

Sent. N. 16/2020

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
La Corte dei conti
Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo
Il giudice unico
in L'Aquila, ha pronunciato

S E N T E N Z A

sul ricorso iscritto al n. 19915 del registro di segreteria, proposto da A. P., nato ad OMISSIS, rappresentato e difeso, ex procura in calce all’atto introduttivo del giudizio, dall’avv. Filippo Paolini ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso legale in Avezzano (AQ), via Cesare Battisti, 101;

C O N T R O

l’I.N.P.S., Istituto nazionale previdenza sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Emanuela Capannolo, elettivamente domiciliato in L’Aquila, via dei giardini, 2;

P E R

il riconoscimento del diritto al beneficio ex art. 54, comma 1, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092;

uditi, alla pubblica udienza in data 14 maggio 2019, l’avv. Maria Luisa Capoccetti, delegato dall’avv. Filippo Paolini, per il ricorrente, e l’avv. Emanuela Capannolo, per la parte resistente;

con l’assistenza del segretario, sig.ra Giuliana Di Vincenzo;
esaminati gli atti ed i documenti della causa;
visto il codice di giustizia contabile, approvato con d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174.

Rilevato in
F A T T O

Con ricorso presentato alla segreteria della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, ed assunto in carico in data 2 ottobre 2018, A. P., già sottufficiale (maresciallo aiutante) nell’Arma dei Carabinieri nel periodo 12 marzo 1981 – 13 dicembre 2013, invocava il riconoscimento di quanto in epigrafe, precisando analiticamente la propria posizione contributiva, anche con riferimento al 31 dicembre 1995.

Con memoria depositata in data 3 maggio 2019, l’istituto previdenziale, citando parte della giurisprudenza (ora minoritaria), chiedeva il rigetto del ricorso.

In occasione della pubblica udienza in data 14 maggio 2019, entrambe le parti non si discostavano dalle conclusioni antea rassegnate.

Considerato in
D I R I T T O

In primis e contrariamente a quanto affermato da isolata giurisprudenza, deve essere ammessa la legittimità della motivazione per relationem ad altra sentenza (Corte dei conti, Sezione II giurisdizionale centrale, n. 352 del 2019; Corte di cassazione: Sezione V, n. 1539 del 2003; Sezione lavoro, nn. 13937 del 2002 e 821 del 1987) della quale si condividano le argomentazioni logiche e giuridiche (Corte di cassazione: Sezione III, n. 7713 del 2002; Sezioni unite, n. 5612 del 1998) ovvero i punti e gli elementi essenziali (Corte di cassazione, Sezione lavoro, nn. 18296 del 2002 e 1664 del 1979).

Del resto, per quanto concerne il giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei conti ex art. 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205, la motivazione della sentenza, in presenza delle condizioni e dei casi contemplati dall’art. 9, comma 1, dello stesso provvedimento, può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme, precedente che, comunque sia, deve essere espressamente indicato in modo da far comprendere la ratio decidendi del giudice secondo il principio cogente posto dall’art. 111 Cost. (Corte dei conti, Sezione I giurisdizionale centrale, n. 160 del 2004).

Il descritto assetto interpretativo è ora completato dagli articoli 39, comma 2, lettera d), e 167, comma 4, del codice di giustizia contabile: la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui si intende conformare (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, n. 52 del 2017).

Nel merito, si osserva che le doglianze del ricorrente appaiono manifestamente ed oltremodo fondate.

Tanto sulla base di analogo decisum (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, nn. 94 del 2019 e 124 del 2018) nonché di recente, articolata e condivisibile giurisprudenza (Corte dei conti: Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, n. 10 del 2020; Sezione giurisdizionale per la Regione Basilicata, n. 2 del 2020; Sezione III giurisdizionale centrale, n. 228 del 2019; Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, nn. 17 del 2020 e 201 del 2019; Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, n. 730 del 2018; Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, n. 272 del 2018; Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, nn. 3 del 2020 e 236 del 2018; Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, nn. 10 del 2020 e 231 del 2018; Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, n. 27 del 2020 e 228 del 2018; Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, nn. 1 del 2020 e 191 del 2018; Sezione giurisdizionale per la Regione Umbria, nn. 4 del 2020 e 26 del 2018).

Tale orientamento favorevole alla parte ricorrente … è stato confermato sia dalla Sez. I Centr. 422/2018, la quale ha riconosciuto il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione sin dalla originaria decorrenza, dando applicazione, per la parte di trattamento pensionistico calcolato con il sistema retributivo, all’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, sia dalla Sez. II Centr. nn. 197/2019 e 208/2019, ma anche dalla Sez. III Centr. n. 228/2019 (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, n. 47 del 2020).

A tali esaustive decisioni può farsi integrale rinvio ex art. 17, comma 1, norme di attuazione del codice di giustizia contabile.

Particolarmente significative, al fine del decidere:

la sintesi fornita dal giudice di secondo grado: in definitiva, per i militari che, alla data del 31/12/1995, vantavano un’anzianità di servizio utile inferiore a 18 anni, per i quali la pensione viene liquidata in parte secondo il sistema retributivo ed in parte con il sistema contributivo, per ciò che concerne la prima parte, continua a trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973 (Corte dei conti, Sezione II giurisdizionale centrale, n. 310 del 2019);

la ricostruzione operata dal giudice unico campano: in ordine all’applicabilità dell’art. 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 all’odierno ricorrente, va in primo luogo considerato come la liquidazione del trattamento pensionistico, relativamente a chi (come il ricorrente) alla data del 31 dicembre 1995 non aveva maturato 18 anni di anzianità contributiva, vada effettuata con il c.d. sistema misto, introdotto dalla legge 8 agosto 1995 n. 335, secondo il quale (art. 1, comma 12) la pensione è determinata dalla somma: “a) della quota corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data; b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo”. Per quanto riguarda l’aliquota di rendimento applicabile alla quota calcolata con il sistema retributivo, deve dunque trovare applicazione, ai sensi della legge sopra citata, la normativa vigente alla data del 31 dicembre 1995; orbene, per il personale militare, l’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, vigente a quella data, disponeva, al primo e secondo comma, che “la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo” (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, n. 401 del 2019).

Accanto ai suddetti provvedimenti, si affiancano, peraltro, altre decisioni enuncianti principi generali di certo ed autorevole sostegno alla tesi sostenuta dal ricorrente:

deve essere condivisa quella giurisprudenza contabile, alla cui stregua non risulta corretta la posizione dell’INPS per cui l’art. 54, comma 1, D.P.R. n. 1092/73 troverebbe spazio solo nell’ipotesi, non ricorrente nella fattispecie all’esame, in cui il congedato abbia maturato, all’atto del congedo, almeno quindici ma non più di venti anni di servizio. Nello specifico, la predetta giurisprudenza, con riferimento a casi analoghi a quello vagliato in questa sede, si è così espressa.“…Come è incontestato, la pensione del ricorrente è stata liquidata con il cd. sistema misto (retributivo/contributivo), poiché l’interessato, alla data del 31 dicembre 1995 (art. 1, comma 13 legge n. 335/1995), non possedeva un’anzianità contributiva di almeno diciotto anni. Conseguentemente, il suo trattamento di quiescenza è stato liquidato secondo il sistema delle quote di cui al precedente comma 12 della disposizione citata, il quale prevede che “per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma: a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data; b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo”. La questione dell’aliquota di rendimento applicabile si pone, come è evidente, esclusivamente per la quota A, ovverosia quella calcolata con il sistema retributivo. Giusta il disposto della norma, al suddetto fine va fatta applicazione della normativa vigente alla data del 31 dicembre 1995. Nel caso, come quello che interessa, del personale militare, l’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, vigente alla data del 31 dicembre 1995, prevede che “la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo (comma 1). La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo (comma 2)”. Come detto, la difesa dell’INPS obietta che la norma non potrebbe trovare applicazione nel caso del ricorrente per due ragioni. In primo luogo, si sostiene, l’aliquota del 44% si applicherebbe soltanto a coloro che siano cessati dal servizio con un’anzianità contributiva compresa tra i quindici e i venti anni di servizio. In secondo luogo, essa troverebbe applicazione unicamente per coloro la cui pensione sia calcolata unicamente con il sistema retributivo. Tuttavia, entrambe le affermazioni non trovano riscontro nella normativa. Per quanto concerne la prima, la lettera del primo comma dell’art. 54, su cui sostanzialmente si basa l’interpretazione data dall’INPS, deve invece intendersi nel senso che l’aliquota ivi indicata vada applicata a coloro che possiedano un’anzianità contributiva compresa tra i 15 e i 20 anni, mentre il successivo comma chiarisce che la disposizione del comma 1 non può intendersi limitata a coloro che cessino con un massimo di venti anni di servizio (come opinato dall’INPS), atteso che esso prevede che spetti al militare l’aliquota dell’1.80% per ogni anno di servizio oltre il ventesimo. Come correttamente evidenziato dalla difesa del ricorrente, la disposizione non avrebbe senso qualora si accedesse alla tesi dell’amministrazione. La seconda affermazione, che presumibilmente costituisce un corollario della prima, neppure può essere condivisa, non trovando peraltro nessun riferimento in alcuna norma…” (così, testualmente, Corte Conti, Sez. giur. Sardegna, 4 gennaio 2018, n. 2; id., Sez. giur. Sardegna, 4 aprile 2018, n. 68; in termini analoghi, tra le altre, Corte Conti, Sez. giur. Calabria, 20 aprile 2018, n. 53). Trattasi di posizione che questo Giudice ritiene di condividere, nonostante la sussistenza di pronunce di segno contrario, quali quelle richiamate dall’Istituto previdenziale, siccome posizione fondata su di una lettura combinata dei due commi dell’art. 54 D.P.R. n. 1092/73, in grado di assicurare un significato compiuto alla disposizione de qua (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, n. 261 del 2018);

nel caso di pensioni liquidate, come nella fattispecie in esame, con il cd. sistema misto, la pensione è calcolata, ai sensi dell’art. 1, comma 12 della legge n. 335/1995: “… con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data”; è quindi la norma citata a prevedere, in via transitoria, la sopravvivenza, con riguardo alla prima delle suddette quote, della normativa vigente. Altro punto qualificante del citato orientamento giurisprudenziale è l’ambito soggettivo di riferimento sia del primo che del secondo comma dell’art. 54 del D.P.R. 1092/1973, assai più ristretto di quello di cui all’articolo 44 del D.P.R. citato, sia perché riferito esclusivamente alla categoria dei militari, sia perché di questa categoria ritaglia solo la quota di coloro che hanno maturato al 31 dicembre 1995 tra i 15 e i 20 anni di anzianità di servizio, da qui la indubbia specialità dell’art. 54 rispetto art. 44 del D.P.R. sopracitato che impone la prevalenza e quindi l’applicazione dell’art. 54 al caso di specie (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, n. 179 del 2018).

Pertanto, deve essere dichiarato il diritto di A. P. alla esatta liquidazione del trattamento di pensione in godimento con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell’aliquota di rendimento di cui all’art. 54, comma 1, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.

Tanto con decorrenza dalla data del collocamento in quiescenza (14 dicembre 2013).

Sulle somme dovute al ricorrente occorre computare gli interessi legali e la rivalutazione monetaria secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti, Sezioni riunite, con sentenza n. 10/QM del 2002.

Considerati l’esito, la natura e lo svolgimento della controversia, sussistono le ragioni di cui alla norma ricavabile dall’art. 92, comma 2, c.p.c., per disporre la compensazione, per intero, delle spese.

Nec plus ultra.

P. Q. M.

definitivamente pronunciando:

accoglie il ricorso citato in epigrafe, nel senso descritto in motivazione;

dispone l’invio degli atti alla parte resistente, per l’immediata ed esatta esecuzione;
manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.
Spese interamente compensate.
Così deciso in L’Aquila, in data 14 maggio 2019.
Il giudice unico
f.to dott. Federico Pepe


Depositata in segreteria il 24/02/2020


Il direttore della segreteria
f.to dott.ssa Antonella LANZI
antoniope
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da antoniope »

Il GUP della Corte dei Conti della Sicilia ha chiesto la “Questione di legittimità costituzionale” riguardante l’art.54. Il tutto è riportato sul sito dell’avv. Chessa.
Sopporta con coraggio i momenti negativi perché non saranno eterni (anonimo)
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da denicolamichele »

se Il GUP della Corte dei Conti della Sicilia ha chiesto la “Questione di legittimità costituzionale” riguardante l’art.54. in base all'Art. Articolo 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. E in base al nuovo articolo 81 della Costituzione afferma che “lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. Il ricorso all’indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali” tra le quali sono incluse “gravi recessioni economiche, crisi finanziarie, gravi calamità naturali”. questo vuol dire che si dovrebbero ricalcolare tutte le disuguaglianze che ci sono in "ITALIA" partendo da quello che interessa l'Art54 sistema pensioni tutto retributivo con differenza sul sistema misto di circa 300 euri e 500 - 600 euri su quello futuro e di tutte le pensioni d'oro, vitalizi ecc.ecc.ecc.ecc.ecc.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

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mimì
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da mimì »

Buongiorno a tutti.
Ricordate quando su queste pagine ci chiedevamo perchè l'Inps continuava ad appellare le sentenze a noi favorevoli sebbene le tre Corti d'Appello ci dessero ragione. Ebbene la risposta, adesso, è sotto i nostri occhi. L'Inps ha trovato una Corte dei Conti che ha assecondato le proprie richieste e al momento opportuno ha calato il jolly. Cosa pensano gli esperti del forum di questo fatto nuovo ed inaspettato che sembra rimettere tutto in discussione, quando ormai si vedeva la luce alla fine del tunnel? Cordiali saluti.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

Allego sentenza CdC Sezione 1^ d'Appello n. 48/2020 in rif. alla sentenza della CdC Calabria 420/2018 che ha accolto il ricorso del collega CC. in servizio dal 18 settembre 1981 al 18 giugno 2014

La CdC rigetta l'Appello dell'INPS e dichiarando la contumacia del Ministero della difesa.

La CdC precisa:

1) - D’altronde, la motivazione della sentenza di primo grado appare in perfetta coerenza con la ormai consolidata posizione delle Sezioni centrali d’appello sul predetto thema decidendum, essendosi, peraltro, già disattese le ulteriori considerazioni portate all’attenzione di questa Sezione col presente gravame (tra le ultime, Sez. III App. n. 267/2019 e Sez. II App. n. 394/2019), indirizzo al quale questo Collegio breviter si riporta, ex art. 17 disp. att. c.g.c., e a cui intende dare continuità in assenza di differenti e più persuasive argomentazioni.
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hirundo
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da hirundo »

Buongiorno a tutti. Chiedevo a chi e' magari piu aggiornato se ci sono nuove sentenze in merito all art 54. Possibile che si sia bloccato tutto?
panorama
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

Che sarà successo?


CdC Piemonte sentenza n. 20/2020 ricorrente arruolato dal 06/09/1983 al 16/06/2015 (ricorso perso), infatti nella sentenza si legge:
- Nella fattispecie in esame, tuttavia, come emerge dal provvedimento di liquidazione pensione, il ricorrente al 31.12.1995 non aveva maturato almeno quindici anni di anzianità utile: è quindi esclusa in radice la possibilità di valutare l’applicabilità, nel caso specifico, del beneficio di cui al menzionato articolo 54.

CdC Piemonte sentenza n. 21/2020 ricorrente arruolato dal 06/09/1983 al 16/06/2015 (ricorso accolto).

Strano ma vero: stesso Giudice e stesso Avvocato e non solo, stessa data di arruolamento e medesima data di congedo.
Davide64

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Davide64 »

Buongiorno a tutti,
chi può cortesemente indicarmi un professionista della materia già rodato al quale potermi affidare per ricorso Art.54 DPR 1092/1973.
Risiedo in Regione Lombardia.
Grazie e saluti
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