ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Feed - CARABINIERI

panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12870
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

La CdC Puglia con la sentenza allegata n. 81/2020 rigetta l'art. 54 ad un sottufficiale della Marina Militare, in quanto al 31.12.1995, aveva una anzianità superiore a 15 anni ed inferiore a 20 (esattamente 19 anni, 1 mese ed 8 giorni).

La CdC precisa:

1) - dalla piana lettura del provvedimento di liquidazione della pensione del ricorrente emerge chiaramente che il trattamento è stato liquidato con il sistema interamente retributivo per le anzianità maturate fino al 31.12.2011 in quanto alla data del 31.12.1995 costui vantava un servizio utile, come si è detto, superiore a 18 anni; risulta anche che l’INPS ha dato corretta applicazione al disposto di cui all’invocato art. 54 del DPR 1092/1973.

2) - Nello specifico il ricorrente alla successiva data del 31.12.1997 aveva maturato un servizio utile pari a 21 anni e 7 mesi e con riferimento a tale servizio è stata applicata un’aliquota del 47,325%, che risulta anche più favorevole rispetto a quella del 46,85 spettante in base all’applicazione del predetto art. 54 data dalla somma di quella del 44% per 20 anni (art. 54, co. 1) e del 2,85% per i successivi 19 mesi.

3) - Per l’ulteriore servizio utile, maturato dall’1.1.1998 al 31.12.2011 (data sino alla quale le anzianità di servizio sono valorizzate mediante il sistema retributivo), non trova più applicazione l’aliquota prevista dall’invocato art. 54 del DPR 1092/1973 in quanto in base al combinato disposto di cui all’art. 8 del D. Lgs. 30/04/1997, n. 165 ed all'articolo 17, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, trova applicazione l’aliquota annua del 2%.

4) - Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore dell’INPS che si liquidano nell’importo di €. 500,00.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.


panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12870
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

La CdC Puglia con la sentenza allegata rigetta il ricorso della vedova del collega CC.in quanto non proposto adeguatamente corretto, e lo dichiara inammissibile.

La CdC scrive:

1) - In primo luogo, deve osservarsi che la procura generale conferita dal sig. OMISSIS alla moglie C.. D.. mediante atto pubblico in data 18.1.2016 (rep n. 82413, racc. n. 27409 a rogito del notaio OMISSIS) si è estinta ed ha perso ogni valore alla data del decesso del rappresentato, intervenuto in data 27.9.2019.

2) - Ciò comporta che alla data di proposizione del ricorso all’odierno esame (9.10.2019) la ricorrente non aveva alcun potere di agire in nome e per conto del coniuge medio tempore deceduto.

N.B.: Vi consiglio di leggere il tutto nella sentenza per comprendere meglio i fatti.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
mon1961
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 10
Iscritto il: dom set 16, 2018 1:25 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da mon1961 »

Buonasera
Per quanto ho capito dalla sentenza è stata rigettato il ricorso perché questi al 31/12/95 aveva più di 18 anni e quindi gli è stata liquidata una pensione interamente retributiva.
L'art. 54 viene dato se a quella data si aveva meno di 18 anni e quindi entravi nel sistema misto.
Quindi perchè questo ha fatto ricorso????
Willy

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Willy »

denicolamichele ha scritto: gio mar 26, 2020 10:52 am DOBBIAMO STARE MOLTO ATTENTI CHE ORA CI POSSA ESSERE LA SCUSA EMERGENZA CORONAVIRUS PER FARE UN DECRETO PER LA MANCATA CONCESSIONE DELL'ARTICOLO 54 CON LA SCUSA DI MANCANZA FONDI, COME HANNO FATTO NEL 2014 CON IL DECRETO POLETTI, IO SAREI ANCHE D'ACCORDO AL SACRIFICIO DI RINUNCIA PURCHE' L' INPS E SOPRATTUTTO IL GOVERNO RINUNCI A TUTTI IN BONUS DATI PER CONSENSO VOTO ELETTORALE PARTENDO DAL REDDITO DI CITTADINANZA ALLO SGRAVIO FISCALE PER REDDITI FINO A 40 MILA EURI PERCHE' LE NOSTRE PENSIONI E SOPRATTUTTO QUELLE FUTURE SONO STATE E SARANNO GIA ABBASTANZA TAGLIATE E NON CI DIMENTICHIAMO DEI MANCATI CONTRATTI DAL 2009 AL 2016 PENSO CHE DI SACRIFICI NE ABBIAMO FATTO GIA ABBASTANZA
Buon pomeriggio, potrebbe anche succedere ma chi ha già una sentenza positiva in 1°grado e quindi parzialmente esecutiva in attesa di un eventuale ricorso in appello da parte dell'INPS cosa succede?
Willy

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Willy »

Willy ha scritto: gio mar 26, 2020 6:30 pm
denicolamichele ha scritto: gio mar 26, 2020 10:52 am DOBBIAMO STARE MOLTO ATTENTI CHE ORA CI POSSA ESSERE LA SCUSA EMERGENZA CORONAVIRUS PER FARE UN DECRETO PER LA MANCATA CONCESSIONE DELL'ARTICOLO 54 CON LA SCUSA DI MANCANZA FONDI, COME HANNO FATTO NEL 2014 CON IL DECRETO POLETTI, IO SAREI ANCHE D'ACCORDO AL SACRIFICIO DI RINUNCIA PURCHE' L' INPS E SOPRATTUTTO IL GOVERNO RINUNCI A TUTTI IN BONUS DATI PER CONSENSO VOTO ELETTORALE PARTENDO DAL REDDITO DI CITTADINANZA ALLO SGRAVIO FISCALE PER REDDITI FINO A 40 MILA EURI PERCHE' LE NOSTRE PENSIONI E SOPRATTUTTO QUELLE FUTURE SONO STATE E SARANNO GIA ABBASTANZA TAGLIATE E NON CI DIMENTICHIAMO DEI MANCATI CONTRATTI DAL 2009 AL 2016 PENSO CHE DI SACRIFICI NE ABBIAMO FATTO GIA ABBASTANZA
Buon pomeriggio, potrebbe anche succedere ma chi ha già una sentenza positiva in 1°grado e quindi parzialmente esecutiva in attesa di un eventuale ricorso in appello da parte dell'INPS cosa succede?
Il collega o l'INPS?
gis63
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 241
Iscritto il: gio ago 30, 2012 5:42 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da gis63 »

Innanzi tutto un saluto agli utenti del forum,
lo scorso mese di febbraio, sul cedolino della pensione, finalmente mi hanno accreditato gli arretrati del trattamento di privilegio a seguito di causa vinta alla CdC di Bologna.
Ora sistemata questa pratica vorrei dedicarmi all’art. 54, in quanto mi sono arruolato il 31 gennaio 1983 e con il lavoro esterno ricongiunto al 31.12.1995 vantavo anni 16 e mesi 4 di servizio utile.
In questi giorni di quarantena a casa, mi sono letto tutte le 196 pagine del forum riguardante l’argomento, ma mi sono rimasti alcuni dubbi che vorrei esporvi.
Dalla visione del quadro 1 del mod.s.m.5007 noto i coefficienti 0,29750 al 31.12.1992 e 0,37400 al 31.12.1995, quindi ne deduco che i calcoli mi siano stati fatti in base all’art. 44 e non al 54 più favorevole. Nella parte che riguarda il trattamento di privilegio vedo la dicitura: Coefficiente di valutazione = 0,44000.
Pertanto ritengo che dovrei avere diritto anche io al ricalcolo della pensione anche se quel 0,44000 mi lascia un po perplesso.
Inoltre volevo chiedere in base al modello di richiesta di ricalcolo da inviare all’INPS che ho già scaricato, non ho ben capito quale importo devo indicare alla voce “Totale aliquota pensionabile conteggiata___________”
Allego copia del mod. s.m. 5007
Rinnovo i saluti sperando che questo periodaccio finisca presto
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Gabriele63
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 149
Iscritto il: mar gen 27, 2015 1:34 am

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Gabriele63 »

Salve gis63, l’INPS ti ha calcolato la P.P.O. aumentando la pensione ordinaria/inabilità del 10%. Infatti se aggiungi il 10% alla tua P.A.L. di € 27.632,85 (il 10% corrisponde a d € 2.763,285) arrivi proprio a 30.396,14.

I calcoli eseguiti dall’INPS servono per verificare se tu abbia diritto alla Pensione percentualistica o tabellare (sulla base delle tue infermità trascritte a tabella) per poter poi applicare quella più favorevole.

Il coefficiente di valutazione di 0,44 è effettivamente riferito all’art. 54 D.P.R. 1092/1973, ma in relazione al successivo art. 67, indicato unicamente per valutare quale sia il sistema di calcolo della P.P.O. e documentare come si giunge a tale conclusione.

Quindi anche tu hai il diritto di vederti ricalcolare la quota retributiva della pensione.

Dovrai richiedere/diffidare l’INPS al ricalcolo della pensione Ordinaria/Inabilità (la tua mi sembra di inabilità) ed il “totale aliquota pensionabile conteggiata” da indicare è appunto il coefficiente dello "0,374" (calcolato sulla base dell’art. 44 del DPR 1092/73 anziché dell’art. 54).

Buona giornata a tutti!!!

------------------------------

da gis63 » dom mar 29, 2020 2:54 pm

Innanzi tutto un saluto agli utenti del forum,
lo scorso mese di febbraio, sul cedolino della pensione, finalmente mi hanno accreditato gli arretrati del trattamento di privilegio a seguito di causa vinta alla CdC di Bologna.
Ora sistemata questa pratica vorrei dedicarmi all’art. 54, in quanto mi sono arruolato il 31 gennaio 1983 e con il lavoro esterno ricongiunto al 31.12.1995 vantavo anni 16 e mesi 4 di servizio utile.
In questi giorni di quarantena a casa, mi sono letto tutte le 196 pagine del forum riguardante l’argomento, ma mi sono rimasti alcuni dubbi che vorrei esporvi.
Dalla visione del quadro 1 del mod.s.m.5007 noto i coefficienti 0,29750 al 31.12.1992 e 0,37400 al 31.12.1995, quindi ne deduco che i calcoli mi siano stati fatti in base all’art. 44 e non al 54 più favorevole. Nella parte che riguarda il trattamento di privilegio vedo la dicitura: Coefficiente di valutazione = 0,44000.
Pertanto ritengo che dovrei avere diritto anche io al ricalcolo della pensione anche se quel 0,44000 mi lascia un po perplesso.
Inoltre volevo chiedere in base al modello di richiesta di ricalcolo da inviare all’INPS che ho già scaricato, non ho ben capito quale importo devo indicare alla voce “Totale aliquota pensionabile conteggiata___________”
Allego copia del mod. s.m. 5007
Rinnovo i saluti sperando che questo periodaccio finisca presto
gis63
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 241
Iscritto il: gio ago 30, 2012 5:42 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da gis63 »

Grazie Gabriele63 per la veloce e dettagliata risposta.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12870
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

La CdC Sezione 1^ d'Appello con la sentenza n. 64/2020 pubblicata in data 06/04/2020 NON riconosce l’applicazione dell’art. 54, comma 1 del DPR n. 1092/1973 ad un collega CC. (già rigettato anche dalla CdC Calabria) che aveva maturato un’anzianità di servizio inferiore ai 15 anni, per cui ad applicarsi è non già il co. 1 del ridetto art. 54, bensì il co. 9 ai sensi del quale “per il militare che cessa dal servizio permanente o continuativo per raggiungimento del limite di età, senza aver maturato l’anzianità prevista nel co.1 dell’art. 52 (almeno 15 anni di servizio utile), la pensione è pari al 2,20 % della base pensionabile per ogni anno di servizio utile”.

N.B.: il ricorrente si era arruolato nell' Arma dei Carabinieri in data 8 settembre 1985 e, dopo circa 20 anni di servizio (per l’esattezza 19 anni, 10 mesi e 21 giorni), in data 17 maggio 2002, con il grado di maresciallo capo, è stato posto in congedo assoluto a seguito di sopravvenuta inidoneità psico-fisica.

P.S. questo appello tratta l'art. 3 cd. Moltiplicatore e l'art. 54 co.1., entrambi art. rigettati.
------------------------------------------------------

Sezione PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO Esito SENTENZA Materia PENSIONISTICA
Anno 2020 Numero 64 Pubblicazione 06/04/2020

64/2020

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALED’APPELLO

composta dai Sigg.ri magistrati:
dott. Agostino CHIAPPINIELLO Presidente
dott. Enrico TORRI Consigliere
dott.ssa Fernanda FRAIOLI Consigliere relatore
dott. Aurelio LAINO Consigliere
dott.ssa Rossella CASSANETI Consigliere

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nei giudizi pensionistici d’appello iscritti al n.54248 del Registro di Segreteria proposti da:
· Ministero della Difesa, in persona del Direttore GENERALE p.t. – appellante principale

nonché
· dall'INPS, rappresentato e difeso dagli Avv. Lidia CARCAVALLO, Antonella PATTERI, Luigi CALIULO e Sergio PREDEN, ed elettivamente domiciliato negli Uffici dell'Avvocatura centrale in Roma, Via Cesare Beccaria, n. 29– appellante incidentale

· da P. A., rappresentato e difeso dall’avv. Santo DELFINO con il quale è elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio legale Sabrina TANGARI, Via Mario Cartaro, n. 5 – appellante incidentale

avverso
la sentenza n. XXX/XXXX del 15 novembre 2018, della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Calabria.

Visti gli atti introduttivi e tutti i documenti di causa
Uditi nella pubblica udienza del 20 febbraio 2020 la relatrice, Consigliere Fernanda FRAIOLI, l’avv.ssa Maria Luisa GUTTUSO su delega del dott. Gennaro MONTESANO per il Ministero della Difesa; l’avv.ssa Giuseppina GIANNICO, per delega orale, dell’avv. Sergio PREDEN per l’INPS e l’avv. Andrea LIPPI su delega scritta dell’avv. Santo DELFINO per il P.

FATTO

Con sentenza n. XXX del 15 novembre 2018, la Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria ha accolto parzialmente il ricorso di P. A. diretto a vedersi riconoscere il diritto alla riliquidazione della pensione in godimento, mediante applicazione del beneficio di cui all’art. 3, co. 7 del D.L.vo n. 165/1997, oltre accessori, dichiarando prescritti tutti i ratei relativi al riconosciuto beneficio antecedente il quinquennio decorrente dal 20 febbraio 2018.

Più precisamente, ha:

· rigettato l’eccezione di decadenza, ex art. 205 DPR n. 1092/73, avanzata dall’INPS su entrambe le domande proposte dal P., sull’assunto che il diritto di credito pensionistico è notoriamente sottoposto al regime della prescrizione non già della decadenza

· rigettato la domanda relativa all’applicazione dell’art. 54, co. 1 del DPR n. 1092/73,

· accolto la domanda relativa all’applicazione dell’art. 3, co. 7 del D.L.vo n. 165/1997,

· riconosciuto le somme accessorie di interessi legali e rivalutazione monetaria

· dichiarato prescritti tutti i ratei relativi al riconosciuto beneficio antecedente il quinquennio decorrente dal 20 febbraio 2018.

Ha appellato, in via principale, la sentenza il Ministero della Difesa che ne chiede la riforma per violazione e falsa applicazione dell’art. 3, co. 7 del D.L.vo n. 165/1997, citando a sostegno della propria tesi copiosa giurisprudenza di questa Corte.

Per le medesime motivazioni, ha presentato appello incidentale l’INPS.

Ha, altresì, presentato appello incidentale il P. il quale lamenta:

1) illegittimità della determina di pensione per errata e falsa applicazione della normativa di riferimento. Violazione di legge (art. 44, co. 2, TU 1092/73) perché il Ministero della Difesa doveva applicare il predetto art. 44, co. 2 TU, anziché operare arbitrariamente il frazionamento ventesimale dell’aliquota, applicando la percentuale del 2,20 % anch’essa errata, di cui all’art. 6 del DPR 20/1956. Eccesso di potere.

2) Violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Omessa applicazione di legge per errata interpretazione della norma. Contraddittorietà della decisione anche in contrasto con le altre pronunce univocamente adottate da diverse Corti sulla medesima materia e, in particolare, dalla stessa Sezione Giurisdizionale per la Calabria con riferimento alla richiesta avanzata dal sig. P. A. in ordine all’applicazione dell’art. 54, co. 1, del DPR n. 1092/1973. Difetto di motivazione. Disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta – Violazione di legge.

3) Erroneità della sentenza n. XXX/XXXX nella parte in cui dispone la prescrizione dei ratei pensionistici.

All’odierna pubblica udienza, le parti si sono sostanzialmente riportate agli atti depositati.

Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

a) Preliminarmente, il Collegio dispone la riunione di tutti i giudizi ai sensi dell’art. 184 C.G.C., poiché gli appelli sono stati proposti avverso la medesima sentenza.

b) Nel merito dispone quanto segue.

L’appello odierno tende alla riforma della sentenza di prime cure sotto un duplice aspetto:

· quello di cui all’appello principale – condiviso, peraltro, anche nell’incidentale dall’INPS – consistente nel non riconoscere applicabile al P. (come a tutti quelli che versano in identica situazione) l’incremento di cui all’art. 3, co. 7, del D.L.vo n. 165/1997

· quello di cui all’incidentale del P., diretto – oltre che alla conferma di quanto statuito in prime cure – anche all’applicazione dell’art. 54, co. 1, del DPR n. 1092/1973.

Andando con ordine.

1) Art. 3, co. 7, del D.L.vo n. 165/1997.

La sentenza di prime cure ha riconosciuto al ricorrente il diritto alla riliquidazione della pensione in godimento, mediante applicazione del beneficio di cui all’art. 3, co. 7 del D.L.vo n. 165/1997, oltre accessori, ai sensi dell’art. 429, co. 3 e 150 disp. att. c.p.c., tenendo conto die principi enunciati dalla sentenza delle SS.RR. n. 10/2002/QM del 18 ottobre 2002 (criterio dell’assorbimento) fino al soddisfo.
Il Ministero della Difesa e l’INPS lamentano la violazione e la falsa applicazione dell’art. 3, co. 7 del D.L.vo n. 165/1997, non ricorrendone, nel caso di specie, i presupposti di fatto.
Il militare interessato, infatti, risulta cessato dal servizio per inabilità non dipendente da causa di servizio.
Quindi, non in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere all’ausiliaria e neppure di quello anagrafico vantando un’età di 36 anni.
La vicenda non è nuova e, anche se giurisprudenza di primo grado si è pronunciata in favore dei ricorrenti, deve rilevarsi un andamento opposto in quella d’appello (Sez. I n. XX/2019 del 18 febbraio 2019; Sez. II n. XXX/2019 del 21 maggio 2019; id. n. XXX/2019 del 19 dicembre 2019).
Ai fini del corretto inquadramento normativo della questione, giova premettere che la previsione di cui si invoca l’applicazione si inserisce nel D.L.vo 30 aprile 1997, n. 165, intitolato “Attuazione delle deleghe conferite dall’art. 2 comma 23 della legge 8° agosto 1995 n. 335 e dall’art. 1, commi 97 lett. g) e 99 della legge 23.12.1996 n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia, e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego”, il quale all’art. 1 prevede che: “1. Le disposizioni di cui al presente titolo armonizzano ai principi ispiratori della legge 8 agosto 1995, n. 335, il trattamento pensionistico del personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nonché del personale delle Forze di polizia, ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.
All’art. 3, co. 7, come modificato dall’art. 10, co. 2, D.lgs. 94/2017, il medesimo testo normativo stabilisce che: “Per il personale di cui all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento de i limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e per il personale delle Forze armate il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato”.
Nella precedente stesura (in vigore fino al 6 luglio 2017) la disposizione esordiva con "Per il personale di cui all'articolo 1", ovvero faceva riferimento al Personale militare delle Forze armate, compresa l’Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco; nella formulazione successiva alla data suindicata è stata aggiunta al secondo periodo, dopo "Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare", l'indicazione "e per il personale delle Forze armate".
Per comprendere la corretta portata della disposizione de qua, ne va data una lettura sistematica, inquadrata nel più ampio ambito della disciplina dell’ausiliaria, dettata dal Codice dell’ordinamento militare (C.O.M.: d.lgs. n. 66/2010).
Quest'ultimo prevede, all’art. 992 ("Collocamento in ausiliaria"), co. 1, che “Il collocamento in ausiliaria del personale militare avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito o a domanda, ai sensi dell'articolo 909, comma 4.”
L’art. 995 ("Cessazione dell'ausiliaria") prevede che, al termine del periodo di cinque anni, il militare è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'età e della idoneità. La cessazione, tuttavia, può essere anche anticipata, per il personale che non accetta l'impiego o revoca l'accettazione degli impieghi assegnati per due volte (co. 1) ovvero per motivi di salute, come espressamente previsto dal co. 4 dello stesso art.995 che così dispone: “4. Il militare in ausiliaria può essere collocato nella riserva, anche prima dello scadere del periodo anzidetto, per motivi di salute, previ accertamenti sanitari”.
Inoltre, l’art. 996 (Transito in ausiliaria dalla riserva) prevede:
”1. Il militare che, all'atto della cessazione dal servizio permanente per raggiunto limite di età, è stato collocato nella riserva perché non idoneo ai servizi dell'ausiliaria, se entro il periodo di tempo indicato dall'articolo 992 riacquista l'idoneità ai servizi dell'ausiliaria, può, a domanda, essere iscritto in tale categoria.
2. Il periodo trascorso dall'ufficiale nella riserva è computato ai fini della durata massima di permanenza nell'ausiliaria.”
Le norme appena citate, dunque, consentono di fornire una lettura logica e coerente della concessione del beneficio in parola, all’interno dell’istituto dell’ausiliaria, in armonia con la complessiva ratio legis, dell’istituto medesimo e dei motivi di un trattamento economico particolare.
Prevede, infatti l’art. 1864 del ridetto C.O.M. ("Trattamento di quiescenza del personale in ausiliaria"):
”1. Per il personale la cui pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema contributivo, il trattamento pensionistico da attribuire all'atto del collocamento in ausiliaria viene determinato applicando il coefficiente di trasformazione indicato nella tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, come periodicamente rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della stessa legge. Al termine del periodo di permanenza in tale posizione, il trattamento pensionistico viene rideterminato applicando il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età di cessazione dall'ausiliaria”.
Il successivo art. 1865 ("Trattamento di quiescenza del personale alternativo all'istituto dell'ausiliaria") così dispone:
"1. Per il personale militare si applica l'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile1997, n. 165”.
In conclusione, "il collocamento in ausiliaria consente a chi ha raggiunto i limiti di età per il servizio attivo di essere iscritto negli appositi ruoli dell'ausiliaria, da pubblicare annualmente nella Gazzetta Ufficiale, dando modo alle pubbliche amministrazioni statali e territoriali, limitatamente alla copertura delle forze in organico, di avanzare formale richiesta al competente Ministero per l'utilizzo del suddetto personale, nell'ambito della provincia di residenza e in incarichi adeguati al ruolo e al grado rivestito.
Ed a fronte di tale disponibilità manifestata con apposita dichiarazione scritta, il personale collocato in ausiliaria ha diritto alla corresponsione dell'apposita indennità.
Ove non è possibile corrispondere tale indennità o perché trattasi di dipendenti per i quali l’ordinamento non prevede l’ausiliaria, o perché, pur essendo prevista, il dipendente non abbia i requisiti psico-fisici per accedervi o permanervi, il legislatore ha previsto, a compensazione, il beneficio del montante contributivo di cui all’art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 165/97.
Ma, come prima esposto, tale compensazione, per il personale militare, non può riguardare dipendenti del tutto esclusi dall’istituto dell’ausiliaria, per non avere raggiunto i limiti di età ma solo coloro che, pur avendovi -sotto tale profilo- diritto, non hanno potuto accedervi, come nell’ipotesi disciplinata all’art. 996 C.O.M. ('Il militare che, all'atto della cessazione dal servizio permanente per raggiunto limite di età, è stato collocato nella riserva perché non idoneo ai servizi dell'ausiliaria ...') o permanervi, come nell’ipotesi di cui al citato art. 995, comma 4, ('Il militare in ausiliaria può essere collocato nella riserva, anche prima dello scadere del periodo anzidetto, per motivi di salute, previ accertamenti sanitari')".
Esclusivamente a tali categorie, dunque, nell’ambito del personale ad ordinamento militare, il legislatore ha inteso rivolgersi con l’attribuzione del beneficio in parola, sia ante che post modifica introdotta con l'art. 10, co. 2, d.lgs. 94/2017 (modifica che ha riguardato, non i presupposti oggettivi di attribuzione del beneficio, ma l'ambito soggettivo di applicazione di esso). Infatti, "tale innovazione comporta che a partire dall’entrata in vigore della modifica stessa anche il personale delle Forze armate può optare per il beneficio del moltiplicatore di cui al periodo precedente anche se idoneo a transitare in posizione di ausiliaria".
Un’applicazione oltremodo estensiva come quella riconosciuta dalla sentenza appellata, risulterebbe non solo sperequativa rispetto al personale delle forze dell’ordine ad ordinamento civile – che, invece, può godere di tale beneficio solo al raggiungimento dei limiti di età – ma anche irrazionale, perché andrebbe a cumulare detto beneficio con i particolari trattamenti pensionistici già previsti a favore di coloro che cessano anticipatamente dal servizio per inidoneità dipendente o meno da causa di servizio.
In buona sostanza – contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure – il beneficio di cui all’art. 3, co. 7, non è stato voluto dal legislatore per indennizzare coloro che, nell’ambito del personale militare, non hanno potuto fruire dell’ausiliaria perché cessati dal servizio prima del raggiungimento dei limiti di età, bensì coloro che pur avendone diritto, non hanno potuto, per motivi di salute, rientrarvi e percepire la corrispondente indennità.
E che tale fosse l’intento del legislatore è stato espressamente chiarito dalla Corte Costituzionale, la quale, con ordinanza 10 luglio 2002, n. 387, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 del D.Lgs. n.165/1997, sollevata dal TAR per la Sicilia, Sezione distaccata di Catania, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.
Secondo la Corte, il fatto che il collocamento in ausiliaria, ai sensi dell’art. 3 del predetto D.Lgs., sia previsto esclusivamente per il personale militare, compreso quello delle Forze di polizia ad ordinamento militare, che cessi dal servizio al compimento del limite di età stabilito per il grado rivestito, non determina disparità di trattamento per gli appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile che sono invece esclusi dalla possibilità di essere collocati in ausiliaria. Al riguardo la Corte rileva che, in favore di questi ultimi, quando i medesimi cessino dal servizio per avere raggiunto il rispettivo limite di età, proprio in considerazione della loro esclusione dalla fruibilità del collocamento in ausiliaria, le disposizioni del co. 7 dello stesso art. 3 del D.Lgs. n. 165/1997, prevedono un incremento del montante individuale dei contributi pari a cinque volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione, beneficio pensionistico che assume carattere compensativo rispetto alla mancata applicazione dell’istituto dell’ausiliaria.
Pertanto, non può trovare applicazione il beneficio dell'art. 3, co. 7, del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 165, al caso di specie, in cui l’interessato è cessato dal servizio per inidoneità permanente al servizio militare e d'istituto senza aver raggiunto i limiti di età previsti per il collocamento in ausiliaria.
Il P. è stato dichiarato non idoneo in data 17 maggio 2002 è stato posto in congedo assoluto a seguito di sopravvenuta inidoneità psico-fisica.
Risulta, infatti, complessivamente corretta la prospettazione dell'Istituto appellante, secondo cui:
a) l’appellato, cessato dal servizio per riforma, non ha diritto al beneficio perché in mancanza del requisito della cessazione dal servizio permanente per limiti di età, non sorge neppure il diritto ad accedere o a permanere in ausiliaria, con la conseguenza che il beneficio de quo va interpretato restrittivamente e limitato al personale, escluso dall’ausiliaria, ma pur sempre collocabile in quiescenza per limiti di età, salva l'ipotesi della domanda da parte degli ufficiali per riduzione quadri;
b) il vigente ordinamento non annette alcuna rilevanza alle cause impeditive del raggiungimento dei limiti di età al fine di poter accedere all'ausiliaria.
Conclusivamente, l’appello in parte qua va quindi accolto, con riforma della sentenza impugnata e, per l’effetto, si dichiara non spettante al sig. P. A. il beneficio ex art. 3,co. 7, D.Lgs. 165/1997.

2) Applicazione dell’art. 54, co. 1, del DPR n. 1092/1973.

Con questo secondo motivo di appello, il P. impugna quella parte della sentenza che ha respinto la domanda di riliquidazione della quota retributiva della pensione mediante applicazione dell’aliquota del 44% in quanto ritiene che l’aliquota di rendimento prevista per i militari che cessano dal servizio con almeno 15 anni di servizio sia applicabile anche a chi non ha raggiunto tale periodo.

È appena il caso di rilevare che l’odierno appellante alla data di riferimento introdotta dal legislatore aveva maturato un’anzianità di servizio inferiore ai 15 anni, per cui ad applicarsi è non già il co. 1 del ridetto art. 54, bensì il co. 9 ai sensi del quale “per il militare che cessa dal servizio permanente o continuativo per raggiungimento del limite di età, senza aver maturato l’anzianità prevista nel co.1 dell’art. 52 (almeno 15 anni di servizio utile), la pensione è pari al 2,20 % della base pensionabile per ogni anno di servizio utile”.

Tanto si ritiene bastevole per ritenere infondata la tesi dell’appellante di un preteso vuoto normativo di cui a pag. 11 dell’appello che legittimerebbe l’interpretazione normativa dallo stesso prospettata.

Ad ogni buon conto, in tal senso anche la giurisprudenza di questa Corte che è tutta univocamente così orientata, compresa la sentenza invocata dall’appellante – la n. XXX/XXXX di questa Sezione Prima – che lungi dall’affermare quanto sostiene il P., letta correttamente è in conformità.

Perché se vero è il passo riportato a pag. 13 dell’appello, altrettanto vero è che nei precedenti passaggi, il riferimento è sempre ad un periodo che non scende mai al di sotto dei 15 anni, mentre il P. risulta dagli atti di causa che alla data del 31 dicembre 1992 aveva maturato un’anzianità di 8 anni e 7 mesi di servizio, di molto inferiore a quella richiesta dal co. 1 dell’art. 54 la cui applicazione viene invocata nella presente sede.

Le restanti doglianze restano assorbite.

Tanto premesso, il ricorso incidentale del P. non merita di essere accolto, a differenza di quello principale dell’INPS e di quello, parimenti, incidentale, del Ministero della Difesa tendenti, invece, alla corretta interpretazione ed applicazione dell’art. 3, co. 7, del D.L.vo n. 165/1997.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo..

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette,

· riunisce i giudizi, ai sensi dell’art. 184 del D. L. 26 agosto 2016, n. 174, perché avverso la medesima sentenza,

· accoglie l’appello principale dell’INPS e quello incidentale del Ministero della Difesa, tendenti alla corretta interpretazione ed applicazione dell’art. 3, co. 7, del D.L.vo n. 165/1997 e, per l’effetto, riforma, in parte quale la sentenza impugnata,

· rigetta l’appello incidentale del P,

· condanna il P. al pagamento delle spese che liquida nella misura di €. 1.500,00 in favore dell’INPS e di €. 500,00 in favore del Ministero della Difesa.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2010.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to Fernanda FRAIOLI F.to Agostino CHIAPPINIELLO

Depositata in segreteria il 6/4/2020

Il Dirigente
(F.to dott. Sebastiano ROTA)
Avatar utente
istillnotaffound
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 214
Iscritto il: mar ott 31, 2017 7:04 am

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da istillnotaffound »

La sentenza 64/2020 delle Prima Sezione Centrale è, per usare un eufemismo, schizofrenica nella misura in cui nega il beneficio dell'art. 3 comma 7 (c.d. "moltiplicatore") al militare in quanto "non ha raggiunto il limite di età" e subito dopo considera applicabile nei suoi confronti il comma 9 dell'art. 54 espressamente riservato a quei militari che "hanno raggiunto il limite di età" per la pensione senza aver maturato l'anzianità prevista dall'art. 52 comma 1 (15 anni di servizio utile).
Quindi il militare in questione non raggiunge il limite di età per quanto riguarda il moltiplicatore MA raggiunge il medesimo limite di età per quanto riguarda il comma 9 dell'art. 54.
E' evidente anche alle pietre che questo militare NON ha raggiunto il limite di età essendo andato in pensione "per riforma" e se c'è una cosa che ha fatto (altrimenti non sarebbe stato destinatario di assegno pensionistico) è quella di aver raggiunto proprio l'anzianità di servizio prevista del comma 1 dell'art. 52.
Qui servirebbe un supporto psichiatrico.
”Un'altra vittoria come questa e torno a casa senza esercito!“ (Pirro)
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12870
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

per chi la vuole in allegato,

CdC Sezione 1^ d'Appello con la sentenza n. 64/2020


Qui sotto la parte della CdC Calabria


L’odierno ricorrente si era arruolato nell' Arma dei Carabinieri in data 8 settembre 1985 e, dopo circa 20 anni di servizio (per l’esattezza 19 anni, 10 mesi e 21 giorni), in data 17 maggio 2002, con il grado di maresciallo capo, è stato posto in congedo assoluto a seguito di sopravvenuta inidoneità psico-fisica.

Orbene, nel caso in esame, la disciplina applicabile al fine di determinare la quota A della pensione del sig. P. va individuata negli articoli 52 e seguenti del TU delle norme sul trattamento di quiescenza citato, trattandosi di dipendente militare.

Pertanto, in considerazione che alla data del 31 dicembre 1992, il ricorrente aveva maturato un’anzianità inferiore ai 15 anni di servizio, trova applicazione ai fini del calcolo della predetta quota l’art. 54 del T.U. n. 1092/73 da questi invocato, ma non il primo bensì il suo nono comma, che dispone che “Per il militare che cessa dal servizio permanente o continuativo per raggiungimento del limite di età, senza aver maturato l'anzianità prevista nel primo comma dell'art. 52 (almeno quindici anni di servizio utile), la pensione è pari al 2,20 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile”.

Da quanto sopra, poiché il ricorrente, alla data del 31 dicembre 1992, aveva maturato l’anzianità di 8 anni e 7 mesi di servizio, inferiore a quella almeno di quindici anni necessaria, per accedere al trattamento pensionistico ai sensi dell’art. 54, comma uno, richiesto in questa sede, il decreto n. 495 emesso dal Comando Regione Carabinieri Sicilia appare immune da vizi e, conseguentemente, il ricorso in parte qua non può trovare accoglimento.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Monki65

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Monki65 »

Un saluto a tutto il gruppo ed un augurio di serene festività Pasquali.
Intendo porre un quesito nel caso alcuni di voi abbiano avuto una situazione analoga o in qualche maniera possano essere di aiuto.
Faccio parte di un gruppo di colleghi, una decina tra CC e GdF, arruolati negli anni 81/83 e vincitori in primo grado dell’art.54 per il quale siamo stati a scaglioni tutti liquidati, così come in date diverse sono state notificate dal nostro legale al domicilio eletto dall’INPS le varie sentenze. Tra il mese di dicembre 2019 e quello di febbraio 2020 siamo stati tutti appellati, e fin qui non mi meraviglio, quello che non riesco a comprendere è che in tutti gli appelli vi è questa dicitura:” per l’annullamento della sentenza n. ….. della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Liguria, pubblicata il .……, non notificata”. Com' è possibile che ai legali INPS non risulti nessuna notifica ??? Magari una può sfuggire, ma non tutte :shock:
Avatar utente
istillnotaffound
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 214
Iscritto il: mar ott 31, 2017 7:04 am

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da istillnotaffound »

Dalla data della notifica l’INPS ha 60 giorni di tempo per proporre appello. Quindi chiedo: gli appelli sono stati proposti entro i termini?
”Un'altra vittoria come questa e torno a casa senza esercito!“ (Pirro)
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12870
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

Non è stato indicato se trattasi di ricorso collettivo o di singolo ricorrente.

Cmq. in sede di difesa in Appello il vostro avvocato dovrà documentare con documentazione probatoria (cartolina, ecc.) che la sentenza di Tizio, di Patrizio e così via, è stata notificata, mentre, per Tizio non è stata notificata.

In appello bisogna allegare e documentare la notifica con data certa.
Monki65

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Monki65 »

istillnotaffound ha scritto: sab apr 11, 2020 8:23 pm Dalla data della notifica l’INPS ha 60 giorni di tempo per proporre appello. Quindi chiedo: gli appelli sono stati proposti entro i termini?
Unico legale per tutti i colleghi.
Sentenze scaglionate, due o tre colleghi ogni udienza.
Notifiche sentenze fatte, come dichiarato dal legale e dalle date indicate da quest ultimo ed eseguite entro nei termini previsti presso il domicilio eletto dall INPS.
Rimane la domanda: possibile che i legali INPS che non credo siano gli ultimi arrivati non abbiano visto tutte le varie notifiche delle sentenze ???? Casi analoghi ??? Considerazioni ???? Un bel dubbio.
Rispondi