ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

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panorama
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

La CdC Veneto con sentenza n. 211/2019 pubblicata il 18/12/2019 rigetta il ricorso di un collega CC. arruolato in data 20/10/1984 ed in pensione dal 03/03/2015 (udienza del 13 dicembre 2019).

Il 28.11.2018, il ricorrente diffidava l'Ente Previdenziale al ricalcolo.

A parte il rigetto del ricorso, vi è da dire che, l'INPS precisava che il ricorrente, in quiescenza dal 04/03/2015, non aveva proposto alcuna istanza volta alla riliquidazione della pensione entro il termine decadenziale triennale previsto dall’art 205 del DPR 1092/73, essendo pervenuta all’INPS l’istanza amministrativa solo in data 11/12/2018, con conseguente inammissibilità della domanda giudiziale.

La CdC ribalta l'osservazione fatta dall'INPS precisando

Questo Giudice deve in primo luogo esaminare l’eccezione circa ipotizzata inammissibilità del ricorso, ex art 205 DPR 1092/73, poiché non risulta che il ricorrente, titolare di pensione definitiva sin 04/03/2015, abbia proposto all’INPS alcuna istanza volta alla riliquidazione della pensione entro il termine decadenziale triennale previsto dal cit. art 205.

In aderenza a condivisibile orientamento giurisprudenziale (Corte dei conti, Sezione I Sezione giurisdizionale di appello, sentenza n. 349/2018), ritiene questo giudice che la norma richiamata dal patrocinio dell’Inps non possa trovare applicazione nel caso di specie, poiché la norma si riferisce esclusivamente all'ipotesi in cui l'interessato solleciti l'amministrazione all'esercizio del proprio potere di revocare o modificare d'ufficio di liquidazione di pensione. In tal caso, la norma prevede che la domanda dell'interessato sia sottoposta ad un termine decadenziale. Perciò, dalla lettera e dalla ratio della legge si evince chiaramente che la richiesta dell'interessato è sottoposta ad un termine di decadenza solo nei confronti dell'amministrazione e non costituisce un presupposto processuale, per di più sottoposto a un termine di decadenza, per l’esercizio del proprio diritto a far valere dinanzi al giudice contabile le proprie pretese pensionistiche nei confronti dell’amministrazione.

L’eccezione dell’amministrazione resistente va quindi rigettata.


panorama
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

Sempre nella suindicata sentenza si legge:

1) - Non ignora questo Giudice che, con la recente sentenza n. 228 del 2019, la Terza Sezione Giurisdizionale d’appello ha confermato l’indirizzo assunto dalle altre Sezioni d’appello della Corte dei conti e, nel ritenere che non vi fossero gli estremi per rimettere la questione alle Sezioni Riunite, ha motivato in ordine all’applicazione estensiva dell’art. 54, primo comma, D.P.R. n. 1092/1973 a tutti i militari che - cessati dal servizio nella vigenza del sistema misto – hanno maturato alla data del 31/12/1995 dai 15 ai 20 anni di servizio utile.

2) - Al riguardo, si osserva che la richiamata sentenza non ha però affrontato tutte le argomentazioni esposte nelle decisioni di questa Sezione giurisdizionale e, tra le altre, di quella per la Regione Abruzzo.

3) - L’interpretazione proposta dal patrocinio del ricorrente ed accolta da altre Sezioni regionali e centrali di appello, ad avviso di questo Giudice, tende invece ad estendere il significato letterale dell’art. 54, ritenendosi che ai militari che “al 31.12.1995” abbiano maturato “tra i 15 e 20 anni di servizio”, vada applicata l’aliquota pari al 44 per cento della base pensionabile.

4) - Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, in relazione al principio di gratuità posto, per le cause previdenziali, dall’art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533; principio al quale la giurisprudenza di questa Corte attribuisce carattere di generalità (ex multis, Corte dei conti, Sez. I d’App. sent. n. 76 del 10.2.2016).

5) - Ritiene inoltre questo Giudice che l’ancora dibattuta questione e i contrasti giurisprudenziali rappresentino motivo sufficiente per disporre la compensazione integrale delle spese tra le parti costituite, ai sensi dell’art. 31 c.g.c.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da naturopata »

Vedo che non sono solo io a vivere nel mio mondo, ci sono non pochi Giudici che dopo circa 4 anni stanno entrando nel mio mondo, quelli del Veneto, qualcuno in Abruzzo, quelli di Bolzano, uno in Lombardia, uno in Calabria che sembrano oramai quasi imbarazzati dalle "allucinazioni" delle sentenze d'appello.

Vediamo magari dopo aver smaltito i panettoni e con una sentenza con motivazioni serie, se qualche Giudice d'Appello entrerà in questa cerchia ristretta di gente che vive nel suo mondo (tipo Galileo Galilei).
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da istillnotaffound »

Peccato che quelli che sono nel tuo mondo negli ultimi 4 anni stiano sempre più diminuendo ed infatti peccato che siano rimasti gli ultimi dei mohicani come hai elencato proprio tu, una sparuta pattuglia di giapponesi che continua a combattere nella giungla perchè non sanno ancora che la guerra è finita: 2 GUP in Veneto, uno un Lombardia, uno in Abruzzo...;-)
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da istillnotaffound »

Ma comunque sappi che io tifo per te, non vorrei mai che alla fine rimanessi troppo solo....
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da naturopata »

Tuttavia però vedo qui nel forum solo te e qualche altro autoalimentarsi le speranze che la questione sia finita e io me lo auguro in realtà per te (voi) che, credo, tra l'altro sia uno che attenda che estendano il beneficio a tutti senza fare ricorso, così ne usciresti senza tempo perso e spese. Invece tanti altri, è una mia impressione, hanno ben capito che la cantonata è davvero incredibile (lo sta capendo secondo me anche qualche avvocato che però deve continuare a fare il suo gioco, visto che al momento la giurisprudenza direbbe ciò). Pensa un po' si cambia la norma e dai 15 fino ai 20, diventerebbe tra i 15 e 20, ma così si escludono per forza quelli al di sotto dei 15. E a questi cosa si applica se non può applicarsi l'art.54? Si continua ad applicare, pur essendo militari, l'art.44 dei civili? Da un recente sondaggio è emerso che in Italia comprende un testo di un brano solo 1 su 20. Ecco se mettiamo che una norma è, di regola più complessa, direi che lo comprendono 1 su 40. Diciamo che con i 4 mohicani siamo in media.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da istillnotaffound »

io spero solo che tu nel tuo mondo ci stia così tanto bene come appare, divertiti.
Buone Feste a te e ai tuoi mohicani.
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naturopata
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da naturopata »

Art 54, ricalcolo pensioni militari.
Sentenza nr 266 TERZA SEZIONE APPELLO del 6 novembre 2019, depositata oggi 19 dicembre 2019.
Mi è appena stata trasmessa la sentenza nr 266 della 3ª sezione, resa in relazione all'udienza del 6 novembre, gemella della già depositata sentenza nr 228.
Il collegio conferma e rafforza l'orientamento a noi favorevole, rigettando l'appello proposto dall'Inps, che è stato anche condannato alle spese legali (segnale di estrema compattezza delle 3 sezioni).
Anche qui viene ribadito che la tesi sostenuta dall'Inps circa una presunta limitazione dell'art 54 ai soli casi di cessazione tra 15 e 20 anni è assolutamente infondata.
Con ciò viene smontato anche l'impianto dei giudici veneti, che continuano a sostenere questa tesi, rigettando il ricorso dei militari perché cessati con oltre 20 anni.
Divulgherò a breve il testo completo della pronuncia.
Avv. Claudio Parisi

Riprendendo ciò che ho riportato sopra, sulla questione almeno 15 e fino a 20 e tra i 15 e i 20. In base a questa sentenza che magari leggeremo sarebbe smontato l'impianto dei giudici del Veneto.
bidos

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da bidos »

Caro Neuropeta, leggo con ovvio interesse tutti i post riguardanti l'argomento oggetto di confronto e apprezzo, anche se non condivido, le tue elucubrazioni in proposito.

Hai precedentemente scritto:
"Da un recente sondaggio è emerso che in Italia comprende un testo di un brano solo 1 su 20. Ecco se mettiamo che una norma è, di regola più complessa, direi che lo comprendono 1 su 40. Diciamo che con i 4 mohicani siamo in media."

In sostanza, secondo te, la stragrande maggioranza, compreso me, non comprende la lingua italiana.
Ti rispondo dicendo che qualsiasi norma, per Legge, non andrebbe interpretata ma applicata in base a come é scritta, quindi senza possibilità di attribuirgli significati diversi.
Purtroppo non sempre le norme sono scritte in maniera così chiara da non lasciare spazio a diverse comprensioni (a mio parere non é questo il caso).
Nella speranza che almeno su questo anche tu sia d'accordo, riporto quanto sancito dai primi due commi dell'art.54 che, come ben sai, riguarda la pensione "NORMALE":

La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno
quindici anni e non piu' di venti anni di servizio utile e' pari al
44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel
penultimo comma del presente articolo.
La percentuale di cui sopra e' aumentata di 1,80 per ogni anno di
servizio utile oltre il ventesimo.

E' ovvio che l'unico elemento di possibile dubbio sulla corretta interpretazione della stessa scaturisce dalla parte in cui é scritto " ... non più di venti...", ed infatti é proprio su questo aspetto che l'INPS si basa per le proprie tesi difensive, ormai accolte da pochi Giudici.
Se fosse stato scritto soltanto: "al militare che abbia maturato almeno quindici anni", non vi sarebbero stati dubbi sulla corretta sua applicazione.

Ricordiamo che era una Legge emanata nel 1973, quindi un'epoca in cui le regole riguardanti il sistema pensionistico era completamente diverso da quello attuale e le parti sopra evidenziate non andavano ad incidere sulla corretta applicazione della norma che, certamente, favoriva il personale militare rispetto a quello civile.

Le modifiche intervenute nel 1992, poi nel 1995, e poi anche successivamente, pur apportando mutamenti sostanziali al sistema pensionistico, hanno sempre confermato l'applicabilità di quanto sancito dall'art.54. Ritengo che anche su questo punto tu non abbia niente da obiettare.

Arrivo al punto. Gli interventi legislativi sopra indicati, che hanno comunque ribadito l'applicabilità dell'art.54, hanno di fatto venir meno l'interesse per la parte in cui é scritto " ... non più di venti...", ma anche l'intero 2 comma del medesimo articolo, e non sto qui a illustrarne le ragioni che certamente comprenderai, facendo si che rimanesse ancora in essere la sola parte dell'art.54 in cui é scritto "al militare che abbia maturato almeno quindici anni".

Questo é quello che io comprendo dalla lettura del testo normativo, poi se vogliamo invece per forza interpretarlo é inutile parlarne, ognuno potrebbe dire quello che vuole.

P.S.- Mi scuso con chi ha scaricato il file Excel che avevo allegato in precedenza, perché mi sono reso conto solo in seguito di aver fatto degli errori. Prima di postarlo di nuovo voglio testarlo con maggiore attenzione.
lellobit
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da lellobit »

Hai perfettamente ragione!!
naturopata
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da naturopata »

In sostanza, secondo te, la stragrande maggioranza, compreso me, non comprende la lingua italiana.

Lo dicono i sondaggi non io. In relazione a te, è una tua considerazione personale, d'altronde ci sono decine di giudici che la pensano come te, quindi, in teoria, al momento, sarei io quello che non comprenderebbe bene.

Purtroppo non sempre le norme sono scritte in maniera così chiara da non lasciare spazio a diverse comprensioni (a mio parere non é questo il caso).
Nella speranza che almeno su questo anche tu sia d'accordo, riporto quanto sancito dai primi due commi dell'art.54 che, come ben sai, riguarda la pensione "NORMALE":

Non per fare polemica ma la pensione normale si divide in diritto e misura. Il diritto è sancito dall'art.52, comma 1, 2 (ancora in vigore perché sempre valevole per i riformati e per chi raggiunge i limiti d'età) e 3 (non in vigore perché non si può più andare in pensione con 20 anni effettivi) e la misura della pensione di cui ai commi 1 e 2 dellart.52, dal comma 1 dell'art.54 ma solo se riformato entro il 1995, perché post si è nel contributivo puro e fuori dal comma 12 dell'art 1 lex 335/1995. Quindi il riformato ad oggi con 12 utili non ha diritto al 44% per ché post 1995, mentre chi ha 35 anni, di cui 12 utili al 1995 avrebbe diritto al 44%. C'è qualcosa che non quadra.

Art. 52.- Diritto al trattamento normale.
L'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo hanno diritto alla pensione normale se hanno raggiunto una anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo.
Nel caso di cessazione dal servizio permanente o continuativo per raggiunti limiti di età il militare consegue la pensione normale anche se ha un'anzianità inferiore a quella indicata nel comma precedente.
L'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo a domanda, per decadenza o per perdita del grado hanno diritto alla pensione normale se hanno compiuto almeno venti anni di servizio effettivo.

Art. 54.- Misura del trattamento normale.
La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo.
La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

Quanto quì sotto con il permesso concesso da parte dell'interessato.

Allego i prospetti di riliquidazione pensionistica per art. 54, emesse dall'INPS di BARI in favore del collega CC. GRANDOLFO Saverio che si è visto accogliere il ricorso presso la CdC di Bari e poi confermato in Appello. Le sentenze sono CdC Bari n. 446/2018 confermata dalla CdC Sez. 2^ d'Appello n. 208/2019 del 14/06/2019.

Gli allegati comprendono Lotto n. 8 e Lotto n. 11 con pagamento nel mese di Marzo 2020.

Gli arretrati gli decorrono dal 12/03/2010 (Riformato 12/12/2009).

Con decreto del 2012 del CNA di Chieti, la sua PAL era di €. 21.444,65, mentre, Con decreto del 2019 a seguito delle suindicate sentenze il CNA rivalutando tutti i parametri gli ha composto una nuova PAL in €. 23.546,92 ed ha inviato il tutto alla sede INPS di Bari.

L'INPS di Bari come si può leggere negli allegati gli rivaluta la PAL in €. 27.432,08 ai sensi dell'art. 54.

Spero di aver fatto cosa gradita a tutti, soprattutto per chi ha dubbi.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

aggiungo anche che ha un Lordo di 26.001,02 e un Netto in pagamento pari a €. 19.560,56.
Massimo Vitelli

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Massimo Vitelli »

Scusa Panorama, ma, sempre se possibile, sarebbe molto importante ed utile allegare e poter visionare anche il nuovo decreto CNA Chieti del 2019, onde verificare documentalmente il procedimento seguito dalla P.A. per dare precisa attuazione all’aliquota del 44%, ex art.54. Grazie
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

Devo chiedere.
Riserva.
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