ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

Il 31 luglio 2019 avevo scritto su questa pagina che, la CdC Valle d’Aosta, non aveva ancora sentenziato nessun Art. 54 e che era molto strano, ora la CdC medesima Accoglie i ricorsi condividendo lo stesso pensiero della maggior parte dei Giudici.

- ha prestato servizio nell’Arma dei Carabinieri dal 2 ottobre 1981

1) - l’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, vigente a quella data, disponeva, al primo e secondo comma, che “la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo”.

Leggete qui sotto.
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Sezione SEZIONE GIURISDIZIONALE VALLE D'AOSTA Esito SENTENZA Materia PENSIONISTICA

Anno 2019 Numero 13 Pubblicazione 20/09/2019

SENTENZA 13/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA VALLE D’AOSTA
nella persona del
Giudice unico
dr. Paolo COMINELLI

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 812 del registro di Segreteria, proposto da C. M., nato OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avv. Renzo Filoia e dall’avv. Antonella Barontini, contro l’INPS;

Uditi, nella pubblica udienza del 13 settembre 2019, l’avv. Federico Mavilla, su delega dell’avv. Renzo Filoia, per il ricorrente, e l’avv. Patrizia Regaldo per l’INPS;

Visti gli atti di causa;

Ritenuto in
FATTO

Il ricorrente ha prestato servizio nell’Arma dei Carabinieri dal 2 ottobre 1981, e al 31 dicembre 1995 aveva maturato una anzianità di servizio utile ai fini pensionistici, pari ad anni 18, mesi 10 e giorni 26, comprese le maggiorazioni.

Il medesimo è dunque titolare di pensione di anzianità calcolata con il sistema misto, ossia con il sistema retributivo per l’anzianità maturata fino al 31 dicembre 1995 e con il sistema contributivo per l’anzianità maturata successivamente.

Egli contesta, con ricorso del 5 giugno 2019, che l’Amministrazione abbia liquidato la pensione non applicando, per la determinazione della quota di pensione regolata dal sistema retributivo, l’aliquota di rendimento prevista dall’art. 54, primo comma, del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, il quale dispone che “la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo” (il penultimo comma riguarda i graduati e i militari di truppa non appartenenti al servizio continuativo).

Si chiedono altresì interessi legali e rivalutazione monetaria sugli arretrati dovuti.

L’INPS ha trasmesso memoria nella quale si argomenta che il ricorrente, già militare dell’Arma dei Carabinieri, è titolare di trattamento pensionistico con decorrenza dal 2018, con pensione calcolata con il c.d. sistema misto ed una anzianità di servizio utile ai fini pensionistici di 42 anni, quindi ben superiore ad anni 20. Contrariamente a quanto dedotto da controparte, il ricorrente non può essere destinatario del disposto di cui all’art. 54 del D.P.R. 1092/1973, non essendo cessato dal servizio con un’anzianità di servizio utile ricompresa tra i 15 ed i 20 anni, ma è pacifico ed incontestato che sia stato collocato in pensione con un’anzianità di servizio utile superiore.

Si chiede pertanto il rigetto del gravame.

All’odierna udienza l’avv. Federico Mavilla, su delega dell’avv. Renzo Filoia, per il ricorrente, e l’avv. Patrizia Regaldo, per l’INPS, hanno concluso come in atti.

Considerato in
DIRITTO

In merito all’oggetto della domanda di parte attrice, questa Corte ha già espresso un orientamento che emerge da numerose sentenze di accoglimento di ricorsi analoghi a quello in esame, pronunciate da diverse Sezioni regionali.

Relativamente all’applicabilità dell’art. 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 all’odierno ricorrente, va considerato quanto segue.

La liquidazione del trattamento pensionistico, relativamente a chi (come il ricorrente) alla data del 31 dicembre 1995 non aveva maturato 18 anni di anzianità contributiva, va effettuata con il c.d. sistema misto, introdotto dalla legge 8 agosto 1995 n. 335, secondo il quale (art. 1, comma 12) la pensione è determinata dalla somma: “a) della quota corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data; b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo”.

Per quanto riguarda l’aliquota di rendimento applicabile alla quota calcolata con il sistema retributivo, deve dunque trovare applicazione, ai sensi della legge sopra citata, la normativa vigente alla data del 31 dicembre 1995; orbene, per il personale militare, l’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, vigente a quella data, disponeva, al primo e secondo comma, che “la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo”.

Come ricordato in narrativa, l’INPS ha sostenuto, nella propria memoria, che il ricorrente non è destinatario della norma invocata, poiché il medesimo, come emerge dal decreto di conferimento del trattamento di quiescenza, ha maturato una anzianità utile a pensione (il c.d. “servizio utile”) di gran lunga superiore all’arco temporale (“almeno quindici anni e non più di venti anni”) previsto dal citato art. 54.

Tale obiezione non può trovare accoglimento: si veda, in merito, la sentenza della Sezione I d’appello, n. 422 dell’8 novembre 2018, alle cui motivazioni si rinvia integralmente, secondo la quale “è da ritenersi maggiormente aderente ad un corretto criterio ermeneutico, letterale e sistematico, una interpretazione dell’art. 54, nel senso che l’aliquota del 44% vada applicata a coloro che, alla data del 31 dicembre 1995, possiedano un’anzianità contributiva compresa tra i 15 e i 20 anni; il successivo comma, che prevede che spetti al militare l’aliquota dell’1,80% per ogni anno di servizio oltre il ventesimo e disciplina, pertanto, l’ipotesi in cui il soggetto cessi dal servizio con anzianità maggiore di 20 anni, chiarisce, infatti, che la disposizione del comma 1 non può considerarsi limitata a coloro che cessino con un massimo di venti anni di servizio”.

Tale orientamento è maggioritario in giurisprudenza (cfr. le seguenti sentenze, tutte del 2018: Sezione Toscana, n. 261; Sezione Sardegna, n. 2 e n. 68; Sezione Calabria, n. 53 e n. 206; Sezione Liguria, n. 272; Sezione Friuli-Venezia Giulia, n. 67; Sezione Lombardia, n. 130 e n. 191; Sezione Puglia, n. 447).

Alla luce delle argomentazioni sopra svolte, la domanda attorea deve trovare accoglimento, e va riconosciuto il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell’aliquota di rendimento di cui all’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, nonché il diritto a conseguire gli arretrati costituiti dalla differenza tra i ratei pensionistici spettanti in base alla suddetta riliquidazione e quelli percepiti, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali.

Sussistono adeguati motivi per disporre la compensazione delle spese, in considerazione della complessità della questione.

P.Q.M.

la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Valle d’Aosta, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe, riconoscendo il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell’aliquota di rendimento di cui all’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973.

In conformità alla sentenza della Corte dei Conti a Sezioni Riunite n. 10/2002/QM del 18 ottobre 2002, deve trovare applicazione l’art. 429 comma terzo del c.p.c., richiamato dall’art. 5 della legge 21 luglio 2000 n. 205: va riconosciuto, sulle somme da corrispondere in esecuzione della presente sentenza, il maggiore importo fra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto.

Dispone altresì che, a cura della Segreteria, gli atti siano trasmessi all’Amministrazione per l’esecuzione del giudicato.
Spese compensate.
Ai sensi dell’art. 167, comma 1, del decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 174, che approva il nuovo “Codice della giustizia contabile”, si fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.
Così deciso in Aosta, il 13 settembre 2019.
IL GIUDICE
(Cominelli)
Pubblicata mediante deposito


in segreteria il 20/09/2019


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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

Questa è riferita ad un collega in servizio dal 1986
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1) - ha prestato servizio nell’Arma dei Carabinieri dal 2 febbraio 1986
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Sezione SEZIONE GIURISDIZIONALE VALLE D'AOSTA Esito SENTENZA Materia PENSIONISTICA
Anno 2019 Numero 14 Pubblicazione 20/09/2019

SENTENZA 14/2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA VALLE D’AOSTA
nella persona del
Giudice unico
dr. Paolo COMINELLI

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 813 del registro di Segreteria, proposto da S. B., nato OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avv. Renzo Filoia e dall’avv. Antonella Barontini, contro l’INPS;

Uditi, nella pubblica udienza del 13 settembre 2019, l’avv. Federico Mavilla, su delega dell’avv. Renzo Filoia, per il ricorrente, e l’avv. Patrizia Regaldo per l’INPS;

Visti gli atti di causa;

Ritenuto in
FATTO

Il ricorrente ha prestato servizio nell’Arma dei Carabinieri dal 2 febbraio 1986, e al 31 dicembre 1995 aveva una anzianità di servizio utile ai fini pensionistici, pari ad anni 16, mesi 11 e giorni 3, comprese le maggiorazioni.

Il medesimo è dunque titolare di pensione di anzianità calcolata con il sistema misto, ossia con il sistema retributivo per l’anzianità maturata fino al 31 dicembre 1995 e con il sistema contributivo per l’anzianità maturata successivamente.

Egli contesta, con ricorso del 5 giugno 2019, che l’Amministrazione abbia liquidato la pensione non applicando, per la determinazione della quota di pensione regolata dal sistema retributivo, l’aliquota di rendimento prevista dall’art. 54, primo comma, del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, il quale dispone che “la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo” (il penultimo comma riguarda i graduati e i militari di truppa non appartenenti al servizio continuativo).

Si chiedono altresì interessi legali e rivalutazione monetaria sugli arretrati dovuti.

L’INPS ha trasmesso memoria nella quale si argomenta che il ricorrente, già militare dell’Arma dei Carabinieri, è titolare di trattamento pensionistico con decorrenza dal 2018, con pensione calcolata con il c.d. sistema misto ed una anzianità di servizio utile ai fini pensionistici di 41 anni, quindi ben superiore ad anni 20. Contrariamente a quanto dedotto da controparte, il ricorrente non può essere destinatario del disposto di cui all’art. 54 del D.P.R. 1092/1973, non essendo cessato dal servizio con un’anzianità di servizio utile ricompresa tra i 15 ed i 20 anni, ma è pacifico ed incontestato che sia stato collocato in pensione con un’anzianità di servizio utile ben superiore.

Si chiede pertanto il rigetto del gravame.

All’odierna udienza l’avv. Federico Mavilla, su delega dell’avv. Renzo Filoia, per il ricorrente, e l’avv. Patrizia Regaldo, per l’INPS, hanno concluso come in atti.

Considerato in
DIRITTO

In merito all’oggetto della domanda di parte attrice, questa Corte ha già espresso un orientamento che emerge da numerose sentenze di accoglimento di ricorsi analoghi a quello in esame, pronunciate da diverse Sezioni regionali.

Relativamente all’applicabilità dell’art. 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 all’odierno ricorrente, va considerato quanto segue.

La liquidazione del trattamento pensionistico, relativamente a chi (come il ricorrente) alla data del 31 dicembre 1995 non aveva maturato 18 anni di anzianità contributiva, va effettuata con il c.d. sistema misto, introdotto dalla legge 8 agosto 1995 n. 335, secondo il quale (art. 1, comma 12) la pensione è determinata dalla somma:
“a) della quota corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data;
b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo”.

Per quanto riguarda l’aliquota di rendimento applicabile alla quota calcolata con il sistema retributivo, deve dunque trovare applicazione, ai sensi della legge sopra citata, la normativa vigente alla data del 31 dicembre 1995; orbene, per il personale militare, l’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, vigente a quella data, disponeva, al primo e secondo comma, che “la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo”.

Come ricordato in narrativa, l’INPS ha sostenuto, nella propria memoria, che il ricorrente non è destinatario della norma invocata, poiché il medesimo, come emerge dal decreto di conferimento del trattamento di quiescenza, ha maturato una anzianità utile a pensione (il c.d. “servizio utile”) di gran lunga superiore all’arco temporale (“almeno quindici anni e non più di venti anni”) previsto dal citato art. 54.

Tale obiezione non può trovare accoglimento: si veda, in merito, la sentenza della Sezione I d’appello, n. 422 dell’8 novembre 2018, alle cui motivazioni si rinvia integralmente, secondo la quale “è da ritenersi maggiormente aderente ad un corretto criterio ermeneutico, letterale e sistematico, una interpretazione dell’art. 54, nel senso che l’aliquota del 44% vada applicata a coloro che, alla data del 31 dicembre 1995, possiedano un’anzianità contributiva compresa tra i 15 e i 20 anni; il successivo comma, che prevede che spetti al militare l’aliquota dell’1,80% per ogni anno di servizio oltre il ventesimo e disciplina, pertanto, l’ipotesi in cui il soggetto cessi dal servizio con anzianità maggiore di 20 anni, chiarisce, infatti, che la disposizione del comma 1 non può considerarsi limitata a coloro che cessino con un massimo di venti anni di servizio”.

Tale orientamento è maggioritario in giurisprudenza (cfr. le seguenti sentenze, tutte del 2018: Sezione Toscana, n. 261; Sezione Sardegna, n. 2 e n. 68; Sezione Calabria, n. 53 e n. 206; Sezione Liguria, n. 272; Sezione Friuli-Venezia Giulia, n. 67; Sezione Lombardia, n. 130 e n. 191; Sezione Puglia, n. 447).

Alla luce delle argomentazioni sopra svolte, la domanda attorea deve trovare accoglimento, e va riconosciuto il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell’aliquota di rendimento di cui all’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, nonché il diritto a conseguire gli arretrati costituiti dalla differenza tra i ratei pensionistici spettanti in base alla suddetta riliquidazione e quelli percepiti, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali.

Sussistono adeguati motivi per disporre la compensazione delle spese, in considerazione della complessità della questione.

P.Q.M.

la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Valle d’Aosta, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe, riconoscendo il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell’aliquota di rendimento di cui all’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973.

In conformità alla sentenza della Corte dei Conti a Sezioni Riunite n. 10/2002/QM del 18 ottobre 2002, deve trovare applicazione l’art. 429 comma terzo del c.p.c., richiamato dall’art. 5 della legge 21 luglio 2000 n. 205: va riconosciuto, sulle somme da corrispondere in esecuzione della presente sentenza, il maggiore importo fra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto.
Dispone altresì che, a cura della Segreteria, gli atti siano trasmessi all’Amministrazione per l’esecuzione del giudicato.
Spese compensate.
Ai sensi dell’art. 167, comma 1, del decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 174, che approva il nuovo “Codice della giustizia contabile”, si fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.
Così deciso in Aosta, il 13 settembre 2019.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

Altre sentenze della Valle d'Aosta sono la n. 12 e n. 19.
elciad1963
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da elciad1963 »

scusa Panorama ma noto delle incongruenze nelle due sentenze da Te postate in precedenza, ovvero le anzianità al 31.12.1995 vantate dai colleghi CC che hanno proposto ricorso. il primo 18aa11mm e..gg (quindi un retributivo puro) e l'altro arruolato nel 1986, di cui il ricorso parla di anni 16 mm... e gg....
credo ci siano degli errori o sbaglio io?
tra l'altro il collega arruolato ad ottobre 1981 dovrebbe essere un mio paricorso CC. ed io maturo "solo" 17 anni utili al,31.12.1995.
panorama
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

Se leggi bene nella 1^ sentenza, all'inizio è scritto che e superiore ai 18anni, mentre, più giù si legge che aveva meno di 18 anni. Sicuramente vi è stato un errore di scrittura.
elciad1963
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da elciad1963 »

certamente l'avevo letto e questo a testimonianza dell'attenzione e delle cure che pongono i giudici nei nostri confronti.
fausto61man
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da fausto61man »

Come avevo previsto la Corte dei Conti di Milano - Giudice Chirieleison - ha respinto il mio ricorso per l'applicazione dell'art. 54. Sentenza n. 311 del 16/10/2019.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da frank1962 »

tra una preghiera e l'altra…...Beh!, lascia il tempo che trova tale sentenza sfavorevole; verrà ribaltata in appello dalla 3^ sezione.
lino
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da lino »

fausto61man ha scritto: mar dic 03, 2019 1:43 pm Come avevo previsto la Corte dei Conti di Milano - Giudice Chirieleison - ha respinto il mio ricorso per l'applicazione dell'art. 54. Sentenza n. 311 del 16/10/2019.
Mi spiace.
Perdonami di che amministrazione eri??
Per Aspera ad Astra!!!!
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da fausto61man »

Guardia di Finanza. Arruolamento 8/4/1981. Appena posso elimino dati personali e pubblico sentenza.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Klaine1964 »

Gli farei pagare il ricorso visto che "probabilmente" è a conoscenza della sentenza della III, ci fanno solo perdere tempo.
panorama
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

Oggi come oggi, deve essere compito degli Avvocati che si presentano innanzi alla CdC Regionale è ribadire che tutte e 3 le Sezioni d'Appello sono conformi allo stesso criterio ma, dobbiamo essere noi stessi ha rammentarlo ai legali la sera precedente ancor prima che vanno a letto e successivamente il mattino seguente appena mettono i piedi per terra, almeno si ricorderanno della sveglia che gli abbiamo dato ed ancor prima per la buonanotte, almeno fanno sogni d'oro.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da fausto61man »

Allego la sentenza della Corte dei Conti di Milano in formato pdf. Spero sia leggibile. Chiaramente faro' ricorso in appello.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da naturopata »

Ho letto la sentenza e devo dire che, con tutto il rispetto, con questa il GUP ha raggiunto quasi del tutto la "perfezione" per sostenere il no (manca ancora qualcosa, il richiamo all'art 67, comma 3) e, ad una lettura imparziale, ha nettamente ragione. Come già dicevo tanto tempo fa se chi al 1995 ha 12 anni di servizio utile secondo l'art.54 e questi sono parificati a 20, allora ci si troverebbe nel retributivo puro (18 anzianità contributiva al 1995) e quindi chi si è arruolato dopo il 1980, avrebbe più anni utili di chi si è arruolato prima e mentre respingono i ricorsi a chi ha 17 anni, 11 mesi e 29 giorni perché non raggiungono i 18, poi dicono che chi ha 12 utili, na matura 20 utili al 1995 ex art.54. In ultimo, come ben evidenziato dal GUP, altra disparità si creerebbe fra la percentuale annua per le varie anzianità che non si rinviene in alcuna norma.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

Cmq. la sentenza è stata discussa/decisa in data 16/10/2019 ancor prima della sentenza della 3^ Sez. d'Appello.
L'unica cosa ora da fare e di proporre quanto prima l'appello senza far trascorrere altro tempo inutile.
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