Devi sapere che la CdC d'appello per la Sicilia è valida solo ed esclusivamente per quella Regione, quindi le varie sedi dell'INPS provinciali di quella Regione potranno adire solo per quel territorio. Diversamente per le restanti regioni d'Italia gli Appelli verranno discussi a Roma.lando63 ha scritto: ↑mar nov 26, 2019 6:02 pmL'INPS secondo me proverà a giocarsi l'ultima carta con la Corte d'Appello della Sicilia, che contrariamente alle altre sedi ha l'appello in sede.
ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Buongiorno a tutti, mi domando, se confermata la sentenza della terza Sezione della CdC, per chi volesse farsi riconoscere quanto stabilito dall'art. 54, a questo punto cosa deve fare?
Saluti e grazie.
Saluti e grazie.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da istillnotaffound »
Diffida INPS e ricorso CDC
”Un'altra vittoria come questa e torno a casa senza esercito!“ (Pirro)
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
A mio avviso si deve continuare a fare ricorso alla CdC Regionale fin quando la legge non verrà chiarita e/o modificata la norma.
L'INPS d'ufficio non penso che darà l'art. 54 ai pensionati se non in forza ad una sentenza.
A sentenza ottenuta a favore del ricorrente, l'INPS ben sapendo che un eventuale appello sarà inutile, pagherà il dovuto in vista di una sentenza.
L'INPS d'ufficio non penso che darà l'art. 54 ai pensionati se non in forza ad una sentenza.
A sentenza ottenuta a favore del ricorrente, l'INPS ben sapendo che un eventuale appello sarà inutile, pagherà il dovuto in vista di una sentenza.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da istillnotaffound »
La norma non deve essere modificata in quanto l’art. 54 è PRO RATA vigente per la parte retributiva della pensione nel sistema misto dei militari (tutti e di qualsiasi anno di arruolamento fino al 1995). Per quanto riguarda il chiarimento credo che ormai sia stato completato. Il fatto è che nessuno a livello di Esecutivo darà mai disposizioni all’INPS di applicare il corretto articolo (54) per i militari quindi si dovrà inevitabilmente procedere sempre con la diffida propedeutica e poi con il ricorso alla CDC.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da bidos »
A mio parere, essendovi ormai uniformità nelle decisioni delle CdC centrali, anche quelle regionali dovrebbero accogliere gli eventuali ricorsi e far pagare le spese di giustizia all'INPS.
Aggiungo che l'INPS, avendo ormai certezza di essere soccombente in un eventuale giudizio, dovrebbe provvedere al ricalcolo soltanto a seguito dell'istanza prodotta dall'interessato senza appellarsi e questo almeno fino a quando le varie sedi provinciali non avranno chiare direttive dalla Direzione centrale dell'INPS che, necessariamente, dovrà provvedere a modificare i propri programmi di calcolo delle pensioni.
Per quanto potuto comprendere fino ad ora non vi é uniformità tra le varie sedi per quanto riguarda le modalità di applicazione dell'art.54, cioè in che modo deve essere calcolato il famoso 44%.
Aspettiamo sviluppi, l'importante era comunque la decisione della III sezione d'appello che finalmente é arrivata ed é positiva, anche se sono curioso di leggerla.
Aggiungo che l'INPS, avendo ormai certezza di essere soccombente in un eventuale giudizio, dovrebbe provvedere al ricalcolo soltanto a seguito dell'istanza prodotta dall'interessato senza appellarsi e questo almeno fino a quando le varie sedi provinciali non avranno chiare direttive dalla Direzione centrale dell'INPS che, necessariamente, dovrà provvedere a modificare i propri programmi di calcolo delle pensioni.
Per quanto potuto comprendere fino ad ora non vi é uniformità tra le varie sedi per quanto riguarda le modalità di applicazione dell'art.54, cioè in che modo deve essere calcolato il famoso 44%.
Aspettiamo sviluppi, l'importante era comunque la decisione della III sezione d'appello che finalmente é arrivata ed é positiva, anche se sono curioso di leggerla.
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
In data 6/11 in 3^ Sez. d'Appello sono stati discussi 2 ricorsi di diversi studi legali e con esito favorevole a noi.
Inoltre, se avete letto il comunicato CHESSA, in data 12/11 la medesima Sezione ha discusso un altro ricorso POSITIVO a noi, di cui alla sentenza n. 228/19 depositata il 22 successivo e non ancora visibile in BB.DD.
Inoltre, se avete letto il comunicato CHESSA, in data 12/11 la medesima Sezione ha discusso un altro ricorso POSITIVO a noi, di cui alla sentenza n. 228/19 depositata il 22 successivo e non ancora visibile in BB.DD.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da naturopata »
Sul fatto che non si possano interessare le sezioni riunite perché il contrasto è solo in I° è una fesseria, difatti il codice di giustizia contabile prevede la remissione alle sezioni riunite anche in seno di mero contrasto orizzontale di I° che poi crea, per forza, anche un contrasto verticale fra I° e II°, pur in assenza di un contrasto orizzontale in II°. Per forza l'INPS non estenderà in automatico a tutti i beneficiari, invece con una sentenza a sezioni riunite le cose sarebbero state diverse. E quindi andiamo avanti ancora con i ricorsi per foraggiare le strutture di tutti.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da elciad1963 »
il problema effettivamente è solo capire quale coefficiente applicherà l'Inps. in ogni caso sarà sempre favorevole. credo che alla fine verrà attuato il coefficiente 2,93 per anno visto che il beneficio sarà esteso a tutti i militari arruolati ante 1995, ciò anche in considerazione che se a tutti i militari arruolati dal 1981 al giugno 1983 spetta il 44% al 31.12.1995 per la quota A, quelli con anzianità minore al 31.12.1992 sulla quota B avrebbero un quoziente più alto di quelli più anziani e quindi una quota in € maggiore, creando una sperequazione ingiustificata verso coloro che possiedono una maggiore contribuzione.
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da lando63 »
Ero già a conoscenza che la Corte di Appello della Sicilia è valida solo per l'isola. Quello che non so è se qualora, anche se ritengo poco probabile, la Corte di Appello della Sicilia dovesse rigettare l'art. 54, non si potrebbero adire le SS.RR. ? e anche se le SS.RR. si esprimessero in merito il giudizio sarebbe solo valido per l'isola? Ciao e grazie per il tuo contributopanorama ha scritto: ↑mar nov 26, 2019 7:24 pmDevi sapere che la CdC d'appello per la Sicilia è valida solo ed esclusivamente per quella Regione, quindi le varie sedi dell'INPS provinciali di quella Regione potranno adire solo per quel territorio. Diversamente per le restanti regioni d'Italia gli Appelli verranno discussi a Roma.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da naturopata »
Ero già a conoscenza che la Corte di Appello della Sicilia è valida solo per l'isola. Quello che non so è se qualora, anche se ritengo poco probabile, la Corte di Appello della Sicilia dovesse rigettare l'art. 54, non si potrebbero adire le SS.RR. ? e anche se le SS.RR. si esprimessero in merito il giudizio sarebbe solo valido per l'isola? Ciao e grazie per il tuo contributo
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Si, difatti è come se fosse una quarta sezione, ma, ad oggi, il diniego in Sicilia in appello, sarebbe un possibilità paragonabile ad un caso di scuola.
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Si, difatti è come se fosse una quarta sezione, ma, ad oggi, il diniego in Sicilia in appello, sarebbe un possibilità paragonabile ad un caso di scuola.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da istillnotaffound »
siamo a livelli di alta dissertazione filosofica: stiamo scrivendo un testo che entrerà nella storia della filosofia “De Sectio Riunite”.
”Un'altra vittoria come questa e torno a casa senza esercito!“ (Pirro)
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Sentenza di accoglimento della CdC Sezione 3^ d'Appello n. 228/2019 del 22/11/2019 (pubblicata in BB.DD. oggi 18.11.2019) proveniente dalla CdC Trentino Alto Adige n. 52/2017 relativa ad un collega Brigadiere dei CC.
- in servizio dal 28 luglio 1981, è cessato dal 18 settembre 2013 ….. con una anzianità complessiva di anni 36 e mesi 6.
- maturato al 31 dicembre 1995 (16 anni e 6 mesi di anzianità).
La CdC d'appello precisa:
1) - La censura del ricorrente è che, ai fini del diritto all’applicazione dell’aliquota fissa del 44% di cui all’art. 54, comma 1, cit., rileverebbe invece la data del 31.12.1995 (alla quale il militare aveva maturato una anzianità superiore ai 15 anni e inferiore ai 20, cioè 16 anni e 6 mesi, tale da maturare il diritto all’applicazione dell’aliquota del 44% ai sensi del comma 1); dunque, l’appellante avanza la tesi che l’anzianità prescritta dalla norma per godere di tale aliquota (art. 54, comma 1: almeno 15 anni di servizio, e non oltre 20) deve essere posseduta alla data del 31.12.1995.
2) - La censura è fondata per quanto concerne il buon diritto dell’appellante, anche se non individua esattamente il meccanismo con il quale l’art. 54 opera all’interno del sistema di calcolo pensionistico introdotto dalla riforma.
3) - Nella fattispecie, nella quale il ricorrente gode del cd. “regime misto”, la concreta operatività dell’art. 54, e l’applicazione delle aliquote ivi previste, trovano un limite temporale al 31.12.1995, successivamente al quale la pensione del ricorrente deve essere calcolata con il criterio contributivo.
4) - Riassumendo, alla data del 31.12.1995 l’anzianità di servizio del militare, collocato a riposo con più di 20 anni di anzianità a fine servizio, era compresa tra i 15 e i 20 anni, per cui ai fini del calcolo della quota “retributiva” (le due sotto quote della quota A, ultima retribuzione sino al 31.12.1992, e media delle retribuzioni dal 31.12.1992 al 31.12.1995) della sua pensione si applica l’aliquota del 44%, in quanto ai sensi dell’art. 54, comma 2, essa trova applicazione indifferenziata per la valorizzazione dei periodi di servizio che si estendono dal minimo prescritto (15 anni) a tutto il primo ventennio di servizio (art. 54, comma 2, del citato d.p.r.).
- in servizio dal 28 luglio 1981, è cessato dal 18 settembre 2013 ….. con una anzianità complessiva di anni 36 e mesi 6.
- maturato al 31 dicembre 1995 (16 anni e 6 mesi di anzianità).
La CdC d'appello precisa:
1) - La censura del ricorrente è che, ai fini del diritto all’applicazione dell’aliquota fissa del 44% di cui all’art. 54, comma 1, cit., rileverebbe invece la data del 31.12.1995 (alla quale il militare aveva maturato una anzianità superiore ai 15 anni e inferiore ai 20, cioè 16 anni e 6 mesi, tale da maturare il diritto all’applicazione dell’aliquota del 44% ai sensi del comma 1); dunque, l’appellante avanza la tesi che l’anzianità prescritta dalla norma per godere di tale aliquota (art. 54, comma 1: almeno 15 anni di servizio, e non oltre 20) deve essere posseduta alla data del 31.12.1995.
2) - La censura è fondata per quanto concerne il buon diritto dell’appellante, anche se non individua esattamente il meccanismo con il quale l’art. 54 opera all’interno del sistema di calcolo pensionistico introdotto dalla riforma.
3) - Nella fattispecie, nella quale il ricorrente gode del cd. “regime misto”, la concreta operatività dell’art. 54, e l’applicazione delle aliquote ivi previste, trovano un limite temporale al 31.12.1995, successivamente al quale la pensione del ricorrente deve essere calcolata con il criterio contributivo.
4) - Riassumendo, alla data del 31.12.1995 l’anzianità di servizio del militare, collocato a riposo con più di 20 anni di anzianità a fine servizio, era compresa tra i 15 e i 20 anni, per cui ai fini del calcolo della quota “retributiva” (le due sotto quote della quota A, ultima retribuzione sino al 31.12.1992, e media delle retribuzioni dal 31.12.1992 al 31.12.1995) della sua pensione si applica l’aliquota del 44%, in quanto ai sensi dell’art. 54, comma 2, essa trova applicazione indifferenziata per la valorizzazione dei periodi di servizio che si estendono dal minimo prescritto (15 anni) a tutto il primo ventennio di servizio (art. 54, comma 2, del citato d.p.r.).
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Come già preannunciato in data 22/11/2019, allego qui sotto la sentenza della CdC Sezione 2^ d'Appello n. 395/2019 che rigetta l'ulteriore appello proposto dall'INPS a seguito della sentenza della CdC Puglia di Bari n. 574/2018 depositata in data 17 luglio 2018 su ricorso del personale della Marina.
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