ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

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panorama
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

Riepilogo riferito alla CdC Marche, tutti Accolti nel 2019,

- Sentenza n. 48, 49, 50, 51, 52, 53 e 55.


panorama
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

Riferito alla CdC Umbria nel 2019,

Sul sito non risultano allo stato attuale sentenze pubblicate sull'art. 54 ma, Vi faccio sapere che la CdC suddetta, ha accolto il ricorso di un collega CC. con sentenza n. 51/2019 depositata il 3 luglio 2019 (Giudice Chiara VETRO).

Chissà se sono stati discussi altri ricorsi sul 54 ma nessuno qui riferisce nulla.
gokumark
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da gokumark »

sentenza 264/2019 del 11.10.2019 corte dei conti regione Lombardia
Vinto ricorso
fausto61man
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da fausto61man »

Chi era il giudice?
panorama
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

Ieri mi è stato detto che la CdC Lombardia ha accolto 30 ricorsi ma non so quale giudice.
Oramai sono invasi da ricorsi.
panorama
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

per fausto61man,

il giudice e Vito TENORE
fausto61man
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da fausto61man »

Immaginavo. In Lombardia il giudice Tenore e il giudice Vinciguerra accolgono i ricorsi. Io purtroppo domani (16/10/2019) ho l'udienza con giudice assegnato CHIRIELEISON MASSIMO. Sicuramente il ricorso sarà respinto viste le precedenti sentenze del magistrato. Pazienza faremo appello speriamo che la terza sezione di Roma cambi idea. POVERA PATRIA.
lino
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da lino »

Che brutta sensazione sapere che il ricorso fatto con il giudice Caio passerà e chi invece avrà rigettato il ricorso con il giudice Sempronio.
Povera Italia !!!
Per Aspera ad Astra!!!!
elciad1963
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da elciad1963 »

... e poi leggi alle loro spalle che
LA LEGGE È UGUALE PER TUTTI
chissà cosa vorrà dire.
naturopata
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da naturopata »

Ecco la prima sentenza che cita l'orientamento negativo della 3^ sez. centrale.


REPUBBLICA ITALIANA Sent. 156/2019
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO
in composizione monocratica nella persona del Consigliere Marta Tonolo, in funzione di Giudice Unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 30940 del registro di segreteria promosso dal sig. G. E., rappresentato e difeso dall’avv. Michele Rosa ed elettivamente domiciliato nello studio di quest’ultimo in Verona, viale Palladio n. 29/A
CONTRO
INPS in persona del legale rappresentante pro tempore, con domicilio eletto presso la sede territoriale di Verona, Via Battisti n. 19;
INPS - direzione generale in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande n. 21;
VISTO il ricorso depositato presso la segreteria di questa Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti il 10 giugno 2019;
ESAMINATI tutti gli atti e documenti di causa;
CHIAMATO il giudizio alla pubblica udienza del giorno 15 ottobre 2019 con l’assistenza della segretaria sig.ra Nadia Tonolo, sono presenti l’avv. Michele Rosa per il ricorrente e l’avv. Sergio Aprile per delega dell’avv. Aldo Tagliente per l’INPS;
FATTO
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1.Con il gravame in epigrafe, il ricorrente – appuntato scelto CC, arruolatosi il e collocato in congedo per riforma in data 1.10.1999 con anzianità contributiva di anni 21, mesi 9 e giorni 24 - intende far valere il proprio diritto al ricalcolo e alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento, con applicazione, alla parte retributiva della pensione, dell’aliquota di rendimento del 44% ai fini del calcolo della base pensionabile secondo il disposto dell’art. 54, comma 1, del TU n. 1092 del 1973.
Al riguardo, rileva che alla data del 31/12/1995 aveva maturato 17 anni, 7 mesi e 24 giorni di servizio e che l’Amministrazione gli aveva applicato l’aliquota del 38,13% anziché adeguarsi al chiaro disposto normativo di cui all’art. 54 del D.P.R. 1092/1973 che avrebbe posto invece la diversa maggiore percentuale del 44%.
“E questo in virtù, stando all’assunto della PA, del ridimensionamento apportato dall’articolo 17, I comma, della legge 724 del 1994 che, con decorrenza dal 1/1/1996 avrebbe soppresso il sistema delle aliquote di rendimento in concomitanza con il varo del calcolo solo contributivo (…) e dell’interpretazione data dall’art. 54 Dpr secondo cui si sarebbe dovuto riconoscere al militare che a detta data avesse avuto un’anzianità compresa tra i 15 e 20 anni, una quota percentuale di valorizzazione del trattamento pari a 35% cui aggiungere 1,80% per ogni anno tra i 16 e i 20 anni , di modo che a detta ultima anzianità contributiva si toccasse appunto la percentuale del 44% (35% + 1,80%, sino al massimo di cinque uguale 44%). In realtà, secondo il ricorrente, la base di riferimento avrebbe dovuto essere quella diversa e maggiore prevista quantomeno dal primo comma dell’art. 54 del DR 1092 del 1973 ovvero, al 31/12/1995, del 44% avendo a tale data il ricorrente un’anzianità compresa tra i 15 e 20 anni. “Cui aggiungere in ragione del disposto del secondo comma del citato
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articolo, l’ulteriore incremento dell’1,80% per ogni anno in più. E quindi al 45,80%”.
Tale interpretazione troverebbe conforto anche nella circolare dell’Inpdap n. 22 del 18/9/2009 nonché nella giurisprudenza, formatasi sul punto, delle Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, anche in appello (per tutte, Sez. Giurisd. Sardegna, sent. n. 2/2018, n. 42/2018, n. 43/2018, n. 224/2018, Sez. Giurisd. Calabria sent. 12/2008 e Sez. Giurisd. Veneto sent. n. 179/2018). Nel far riferimento, in particolare, al pronuncia n. 422/2018 della Prima Sezione Centrale d’Appello, il ricorrente conclude per l’accoglimento del ricorso e, quindi per la riliquidazione del proprio trattamento pensionistico ponendo a base di calcolo l’aliquota indicata dall’art. 54 DPR 1092/1973, con condanna dell’INPS al pagamento degli arretrati maggiorati degli interessi e della rivalutazione monetaria.
2. Con memoria datata 1 ottobre 2019, si è costituito in giudizio l’INPS il quale chiede, in via preliminare, l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero della Difesa tenuto conto che la pensione del ricorrente è stata all’epoca liquidata dall’Arma dei Carabinieri, cui compete la eventuale riliquidazione, essendo l’INPS, nella fattispecie, ordinatore secondario di spesa.
L’istituto previdenziale eccepisce, inoltre, l’inammissibilità della domanda per decadenza ex art. 205 del d.p.r. n. 1092 del 1973 non avendo ricorrente proposto alcuna istanza volta alla riliquidazione della pensione entro il termine decadenziale di tre anni previsto dalla citata norma.
Nel merito, rileva, innanzitutto, come parte ricorrente chieda di estendere una disposizione, testualmente destinata a chi va in pensione con un’anzianità complessivamente pari a quella indicata dall’art. 54 d.p.r. 1092/73 (tra i 15 e i 20
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anni), a coloro che vi accedono con un’anzianità complessivamente maggiore, frammentando l’anzianità contributiva complessiva, aumentando artificiosamente il peso della quota retributiva (anteriore al 31.12.1995) ed utilizzando in tal modo l’art. 54 cit. come parametro per la determinazione della successione dei regimi previdenziali nel tempo.
L’Istituto contesta, quindi, la fondatezza delle argomentazioni attoree rilevando come la norma in esame riguardi i soli militari che, all’atto del congedo, abbiano maturato un’anzianità di servizio utile a pensione tra i 15 e i 20 anni. La disposizione, a parere dell’Istituto previdenziale, troverebbe la propria ratio nella volontà del legislatore di assicurare un trattamento pensionistico minimo ai militari cessati dal servizio con un’anzianità limitata e non potrebbe, quindi, trovare applicazione nei confronti del militare posto in quiescenza con un’anzianità ben superiore in quanto ciò altererebbe il rapporto tra quota retributiva e quota contributiva nei trattamenti di pensione soggetti al regime c.d. misto creando, altresì, situazioni di ingiustificabile disparità di trattamento tra gli stessi militari.
Osserva, inoltre, che la norma in questione non è stata confermata dalla riforma di cui al d.lgs. 165/1997 che applica al personale militare il principio di cui alla legge n. 335/1995, né è stata richiamata al fine di disciplinare la successione nel tempo dei diversi regimi pensionistici.
Conclude per il rigetto del ricorso richiamandosi alle argomentazioni di cui alle sentenze di questa Sezione giurisdizionale (nn. 47/2019, 71/2019 e 95/2019) e di altre che si sono espressi in maniera conforme (Sez. Abruzzo sentenza n. 76/2019). In ogni caso eccepisce l’intervenuta prescrizione dei maggiori ratei di pensione antecedenti il quinquennio dalla presentazione della prima istanza volta
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alla riliquidazione della pensione la quale risulta notificata all’Inps in data 9/6/2017.
3. All'odierna udienza, il difensore del ricorrente ha argomentato come da atti scritti. L’avvocato dell’Istituto previdenziale ha insistito per la reiezione del gravame riportandosi alla recentissima sentenza della Terza Sezione Centrale d’Appello n. 175/2019, che, seppur incidentalmente, si è espressa in senso contrario all’indirizzo assunto dalle altre Sezioni d’Appello.
Il Giudice Unico, previa camera di consiglio, ha dato lettura del dispositivo della presente decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso non merita accoglimento.
2. Va, in primis, esaminata l’istanza formulata dall’Istituto Previdenziale volta a integrare il contraddittorio nei confronti del Ministero della Difesa sul presupposto che, in caso di accoglimento nel merito della pretesa avanzata dal ricorrente, spetterebbe a quest’ultimo provvedere alla riliquidazione del trattamento pensionistico.
L’eccezione non solo deve ritenersi assorbita dalla decisione di reiezione del gravame, ma va respinta non essendo ravvisabile, nella fattispecie all’esame, né un’ipotesi di litisconsorzio necessario né le condizioni idonee a giustificare la chiamata in causa, “iussu iudicis”, della predetta Amministrazione statale, non vertendosi, nel caso, di una domanda riconvenzionale (ancorché di natura trasversale).
3. Dev’essere, altresì, respinta la doglianza sollevata dall’INPS di inammissibilità del ricorso, ex art. 205 DPR n. 1092/73, per non aver il ricorrente, titolare di pensione definitiva sin dal 1999, proposto all’INPS istanza volta alla riliquidazione
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della pensione entro il termine di decadenza triennale previsto dalla citata disposizione.
In aderenza a condivisibile orientamento giurisprudenziale (Corte dei conti, Sezione I giurisdizionale di appello, sent. n. 349/2018), questo Giudice ritiene che la norma in esame si riferisca esclusivamente alla possibilità per l'interessato di sollecitare l'Amministrazione ad esercitare il proprio potere di revoca o modifica della liquidazione della pensione. Il termine in esame – previsto per la proposizione di tale istanza all'amministrazione - non costituisce, quindi, un presupposto processuale per l’esercizio del diritto dell’interessato a far valere dinnanzi al giudice contabile le pretese afferenti il proprio trattamento pensionistico.
4. Nel merito, questo Giudice prende atto del contrasto giurisprudenziale che si è formato sulla questione sottoposta al proprio vaglio - concernente l’applicazione dell’art. 54 D.P.R. n. 1092 del 1973 - nonché delle argomentazioni esposte, anche dal Giudice d’appello di questa Corte, con le sentenze richiamate dalla difesa del ricorrente (per tutte, Sez. I Centr. Appello sentenza n. 422/2018, Sez. Giurisd. Calabria n. 39/2019, Sez. II Giurisd. App. nn. 61/2019 e 208/2019).
Tuttavia, non reputa di aderire all’impianto motivazionale che ha indotto le diverse Sezioni di questa Corte ad accogliere i ricorsi dei militari afferenti alla medesima questione di cui è causa, ritenendo, viceversa, di condividere la lineare ricostruzione normativa e le ragioni esplicitate da questa Sezione giurisdizionale con le proprie pronunce (vedasi, per tutte, sentenze nn. 42, 43, 54, 55 del 2019) nonché dalla Sezione Giurisdizionale per l’Abruzzo con la recentissima sentenza n. 76 del 2019 alla quale si riporta integralmente.
Le richiamate decisioni affrontano, infatti, tutte le tesi poste a sostegno
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dell’accoglimento dei gravami proposti, innanzi al Giudice contabile, dai militari tratteggiando, preliminarmente e compiutamente, l’evolversi della normativa pensionistica di cui va tenuto conto nella risoluzione delle sollevate questioni interpretative.
In particolare, con la sentenza della Sezione Abruzzo n. 76 del 2019 testè richiamata, si è cercato, ancora una volta, di fare chiarezza circa il quadro normativo di riferimento sottolineando, tuttavia, come le prime pronunce delle Sezioni centrali “non hanno avuto ancora modo di esaminare approfonditamente gli argomenti esposti” nelle sentenze di rigetto in primo grado e finiscano per riconoscere, di fatto, una doppia valutazione, a fini pensionistici, dello stesso periodo di servizio, con un esborso di danaro pubblico non giustificato.
E’ già stato messo in luce, nelle precedenti pronunce di questa Sezione, come il contesto normativo [D.P.R. n. 1092/1973 - Capo II: Personale militare. Art. 52 (diritto al trattamento normale), Art. 53 (Base pensionabile); Art. 54 (misura del trattamento nomale)] e il tenore letterale della norma di cui si chiede l’applicazione (“La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di vent’anni di servizio utile è pari al 44% della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo”) consentano di affermare che, con l’art. 54 del D.P.R. cit., il legislatore abbia inteso attribuire – nella vigenza di un sistema pensionistico “retributivo puro” (art. 53 - ultima retribuzione percepita) - un trattamento di favore nei confronti di una limitata categoria di militari (ove certamente non rientra l’odierno ricorrente) e cioè a favore di coloro che cessavano dal servizio avendo maturato il minimo pensionabile (15 anni) senza poter contare su vent’anni di servizio utile (“e non più di vent’anni”), salvo prevedere un aumento percentuale di 1,80 per ogni anno
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di servizio utile in più oltre al ventesimo.
In tal senso, è stato, già, correttamente rilevato che “la previsione del secondo comma dell’art. 54, riferita ai militari con un’anzianità di servizio superiore ai vent’anni, in verità non presuppone il trattamento più favorevole dettato dal primo comma dell’art. 54, ma l’applicazione del trattamento ordinario previsto all’art. 44 e applicato dall’Inps all’odierno ricorrente. Secondo tale disposizione, infatti al dipendente che venga posto in quiescenza con 15 anni di servizio, spetta una pensione calcolata nella misura del 35% della base pensionabile e per gli anni successivi si applica l’aliquota annua dell’1,80% sino al raggiungimento del massimo dell’80%. A ben vedere, dunque al dipendente, civile o militare che sia, che ha raggiunto l’anzianità di servizio utile di vent’anni, spetta una pensione calcolata nella misura del 44% della base pensionabile (35%+ 1,80%x 5= 44); per gli anni successivi l’aliquota è in ogni caso pari all’1,80% con il tetto massimo dell’80%. Ciò conferma che il primo comma dell’art. 54 costituisce disposizione di favore per coloro che siano costretti a cessare dal servizio con un’anzianità compresa tra i 15 e i vent’anni mentre il secondo comma si limita a ribadire che, per coloro che maturano un’anzianità di servizio maggiore, continuano a valere le aliquote previste dall’art. 44. Deve, infine, considerarsi che è principio generale che il trattamento di quiescenza si determina con riferimento alla situazione e alle norme vigenti al momento della cessazione dal servizio (Sezione Terza Centrale, sent. n. 273/2018) ed è incontestato che ricorrente è stato posto in quiescenza, nella vigenza della legge n. 335/1995” (Sez. Giurisd. Emilia-Romagna sent. n. 197/2018).
Di conseguenza, “con l’elevazione dell’anzianità contributiva minima per il conseguimento del diritto a pensione a vent’anni ad opera del decreto legislativo
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n. 503 del 1992 (art. 6, primo comma e art. 2, primo comma), la disposizione ha perso utilità essendone venuta meno la ratio” (Sez. Giurisd. Veneto sent. n. 43/2019 cit.).
Il richiamato decreto legislativo n. 503, infatti, nel prevedere all’art. 2, I comma, che: “ Nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti ed i lavoratori autonomi il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto quando siano trascorsi almeno venti anni dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione, fermi restando i requisiti previsti dalla previgente normativa per le pensioni ai superstiti”, ha posto nel nulla la previsione dell’art. 54 cit. innalzando il diritto a pensione a vent’anni ed estendendo, di fatto, l’aliquota del 44% a tutti i dipendenti, civili e militari.
Quanto alle modalità di computo della pensione di cui è causa (cessazione al 1999), dunque, trova applicazione, per il periodo precedente al 31.12.1995, il sistema retributivo risultante dalla riforma del 1992 secondo cui “il diritto alla pensione si conseguiva, per tutti, civili e militari, al raggiungimento dell’anzianità contributiva minima di 20 anni (secondo la tab. b allegata al D.Lgs n. 503/92 la soglia minima di 20 anni trova applicazione dal 2001 in poi) e con l’applicazione della aliquota a tale anzianità corrispondente, pari al 44% tanto per i civili che per i militari, ad una base pensionabile che, fino al 31.12.92 era costituita dall’ultima retribuzione e, dal 1.1.93, dalla media delle ultime retribuzioni, ed in cui anzianità inferiori dovevano essere valorizzate con l’applicazione dell’aliquota del 2,2% annuo (pari ad 1/20 di 44%) per ogni anno di servizio utile. Il sistema retributivo vigente non era, quindi, quello di cui all’art. 52 e ss. del D.P.R.1092/73 (in coerenza al quale era nato l’art. 54), in quanto sostituito e/o modificato ed integrato da
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norme successive nel tempo (e, quindi, in virtù del criterio cronologico di composizione delle antinomie normative, prevalenti, non potendosi riconoscere carattere di specialità alla previgente disciplina in rapporto a quella successiva, essendo entrambe specificamente dirette ai medesimi destinatari)” (Sez. Giurisd. Veneto sent. n. 43/2019).
Meritano, inoltre, piena condivisione, le osservazioni svolte, nelle richiamate pronunce di questa Sezione, circa l’interpretazione dell’art. 1867 C.O.M. (“1. Con effetto dal 1° gennaio 1998, l'aliquota annua di rendimento ai fini della determinazione della misura della pensione è determinata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ferma restando l'applicazione della riduzione di cui all'articolo 59, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con la stessa decorrenza. 2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 non può comportare un trattamento superiore a quello che sarebbe spettato in base all'applicazione delle aliquote di rendimento previste dalle norme di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.”) il quale fa riferimento alla disposizione di cui all’art. 54, comma 1, cit. soltanto per fissare un limite massimo di trattamento derivante dall’applicazione (a decorrere dall’1.1.1998) delle nuove aliquote di rendimento di cui all’art. 17, comma 1, della legge 724/94.
In un contesto normativo teso ad armonizzare i regimi pensionistici come espressamente previsto dall’art. 1839 del C.O.M., ( “Il trattamento pensionistico normale, diretto e di reversibilità, é corrisposto al personale militare e agli altri aventi diritto secondo le disposizioni stabilite per i dipendenti dello Stato, in quanto compatibili con le norme del presente codice”) non è dato ritenere ancora
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applicabile una normativa che aveva una sua precisa ratio nella vigenza di un diverso sistema pensionistico e che a tutt’oggi non risulta applicabile essendo stata confermata la soglia minima per il diritto a pensione in 20 anni di anzianità contributiva (“Il personale di cui al comma 1 è collocato a riposo, con diritto a pensione, al raggiungimento del limite di età, se in possesso dell'anzianità contributiva stabilita dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.” - art. 1840, II comma, C.O.M.).
Conclusivamente, per le motivazioni esposte, questo Giudice ritiene che la domanda attorea non meriti accoglimento.
3. Le spese processuali, visti i contrasti giurisprudenziali in materia, possono essere integralmente compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, D.Lgs n. 174/2016.
P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, in composizione monocratica quale Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Compensa le spese processuali ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c..
Così deciso, in Venezia, alla pubblica udienza del 15 ottobre 2019.
IL GIUDICE UNICO
F.to Cons. Marta TONOLO
Depositata in Segreteria il 16/10/2019
IL FUNZIONARIO PREPOSTO
F.to Stefano Mizgur
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Mareemare »

Questa signora giudice con il copia e incolla ha ripreso tutte le sentenze negative finora espresse e le ha accolte in pieno. La legge, (interpretata da ognuno che si alza la mattina), non è uguale per tutti. Ora le Sezioni Riunite daranno un colpo mortale all'articolo 54 o no? Faranno in modo di prenderci per i fondelli come hanno sempre fatto e buonanotte ai suonatori-sognatori. Grazie Legge uguale per tutti.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

Però,

La CdC Veneto rigetta come al solito n. 2 ricorsi con le sentenze n. 156 e 157 pubblicate oggi 16/10/2019, nell’occasione richiama pure la recentissima sentenza NEGATIVA della CdC Sez. 3^ d’Appello n. 175/2019, nonché, della CdC per l’Abruzzo con la recentissima pure sentenza n. 76/ 2019 alla quale si riporta integralmente.
Ora si viaggia a doppio senso.
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Monki65

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Monki65 »

Scusate, ma in caso di bocciatura dell'art.54 da parte delle sezioni riunite, cosa succede alle sentenze già passate in giudicato ?
naturopata
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da naturopata »

Monki65 ha scritto: mer ott 16, 2019 4:52 pm Scusate, ma in caso di bocciatura dell'art.54 da parte delle sezioni riunite, cosa succede alle sentenze già passate in giudicato ?
Nulla, sono passate in giudicato e nessuno le tocca, chi ha ottenuto il benefico, nessuno potrà più metterlo in discussione, stessa storia per chi non lo ha avuto riconosciuto, ovvero non lo avrà mai.
Mareemare
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Mareemare »

Della serie: "La legge è uguale per tutti".
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