ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Feed - CARABINIERI

Sempreme064
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 3841
Iscritto il: mar ago 26, 2014 3:01 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Sempreme064 »

firefox ha scritto: mar ott 01, 2019 7:34 am
Sempreme064 ha scritto: dom set 29, 2019 9:42 pm
Sempreme064 ha scritto: dom set 29, 2019 9:07 pm

https://codacons.it/ricorso-a-tar-lazio ... ensionati/

Non cambia di molto tra questa richiesta di annullare una legge e l'art. 44/54
Hanno fatto ricorso straordinario.
Se volete il ricorso collettivo con 200 euro di bolli lo preparo io... Basta che me li date. Ci allego anche link gr net. Così si capisce tutto...
Se non basta c'è la corte Europea e diritti dell'uomo... Buona notte
:lol: :lol: :lol:
Hehehehe nessuno risponde... Un ricorso straordinario è possibile sì o No? Chiamo la codacons... Panorama dovrebbe anche farne parte se ben ricordo... :?
Risponderà Lui.

CHIAMA CHE NOI TI VENIAMO DIETRO!!!!


Sempreme064
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 3841
Iscritto il: mar ago 26, 2014 3:01 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Sempreme064 »

Grazie per avermi risposto.. Una firma d'autore per renderlo più credibile?
Non sono un esperto in diritto amministrativo, chiedo se si può fare e se ci sono le condizioni, Poi lo preparo e invio tutta la DUCUMENTAZIONE sentenze comprese...
Qualcosa succederà...
Se andate avanti così tra 10 anni ne perlate ancora...
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12869
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

Ragazzi, sappiate che la CdC Lombardia è divisa in 2, infatti. abbiamo il Giudice Prof. Vito Tenore che Accoglie, mentre, il Giudice Massimo Chirieleison che Rigetta.

Qui sotto posto la Sent.176/2019 emessa da Massimo Chirieleison che potete leggere nella sua interezza

- metto alcuni brani:

1) - Come è noto, a seguito delle intervenute riforme pensionistiche, in primis della legge n. 335/1995, che ha introdotto il sistema di calcolo contributivo, ogni lavoratore risulta destinatario di un diverso sistema di calcolo della pensione in base alla anzianità contributiva dallo stesso posseduta al 31/12/1995.

2) - Ciò posto, nel caso della pensione con sistema retributivo/misto 2012, l'aliquota di rendimento viene applicata a tutto il 31/12/2011, individuata sulla base della anzianità contributiva totale esistente a tale data.

3) - Nel sistema misto (meno di 18 anni di contribuzione al 31/12/1995), l'aliquota di rendimento viene applicata a tutto il 31/12/1995, individuata sulla base della anzianità contributiva complessiva maturata a tale data.

4) - In conclusione, il ricorrente non è destinatario del disposto di cui all'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, atteso che lo stesso non è cessato nell'arco temporale previsto dal suddetto articolo "almeno 15 e non più di venti anni di servizio utile", bensì con un’anzianità contributiva comprensiva di maggiorazioni (servizio utile) di un numero di anni di gran lunga superiore ai 20 anni; la sua pensione è soggetta al sistema di calcolo pensionistico misto, a partire dal 01/01/1996, ove non è stata più applicata l’aliquota di rendimento pensionistico.
--------------------------------------------

Sezione SEZIONE GIURISDIZIONALE LOMBARDIA Esito SENTENZA Materia PENSIONISTICA

Anno 2019 Numero 176 Pubblicazione 15/07/2019

Sent.176/2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE LOMBARDIA
in funzione di giudice unico delle pensioni in composizione monocratica, in persona del Consigliere del Consigliere dott. Massimo Chirieleison ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio pensionistico iscritto al n. 29340/M del registro di segreteria, presentato dal sig. L. B. (C.F. Omissis), nato a Omissis (Omissis) il Omissis e residente in Omissis, via Omissis n. Omissis, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Bertazzolo (C.F. BRTMRC64T01G224E ed Elisa Toffano (C.F. TFFLSE74T58B563P ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Fabio Romanenghi (C.F. RMNFBA67M11F205F) sito in 20122 Milano, Corso Porta Vittoria n. 28;
conto l’I.N.P.S. (Istituto Nazionale Previdenza Sociale) – (C.F. 80078750587 P.IVA 02121151001) con sede legale in 00144 Roma, via Ciro il Grande n. 21 e con sede in 20149 Milano, via Silva n. 38, in persona del Direttore e legale rappresentante in carica pro tempore.

Udito nella pubblica udienza del 3 luglio 2019, con l’assistenza del Segretario Elena Garavaglia, l’avv. Elisa Toffano per il ricorrente e l’avv. Giulio Peco per l'INPS.


Fatto e diritto

1. Il ricorrente, signor L. B., nato nel Omissis, ex Primo Luogotenente dell’Aeronautica Militare, è titolare di pensione ordinaria diretta di anzianità calcolata con sistema misto e decorrenza dal Omissis. Alla data del Omissis, il ricorrente aveva maturato una anzianità di servizio di 16 anni e 5 mesi.

2. Egli lamenta che l’I.N.P.S. non abbia applicato il beneficio di cui all’art. 54 del d.P.R. 1973 n. 1092, in particolare chiede di dichiarare l’illegittimità della determinazione pensionistica nella parte in cui non riconosce l’aliquota di rendimento pari al 44% in ordine alla quota di pensione maturata fino alla data del Omissis e regolata dal sistema retributivo.

3. Con memoria di costituzione del 31 maggio 2019, l’INPS ritiene che il ricorso sia palesemente infondato, in quanto la pensione del ricorrente è stata calcolata con il cosiddetto sistema misto (retributivo/contributivo) e ciò sarebbe dovuto al fatto che al 31 dicembre 1995 il ricorrente non aveva maturato un’anzianità contributiva di almeno 18 anni, per cui il suo trattamento di quiescenza è stato liquidato secondo il sistema delle quote di cui all’articolo 1 comma 12 della legge n.335 del 1995.

4. Il ricorso va rigettato con le precisazioni che seguono. Il ricorrente chiede l’applicazione dell’aliquota di rendimento del 44%, ex art.54, T.U. n.1092/1973.

In ordine alla questione proposta dal ricorrente, ossia sull’applicazione dell'aliquota di rendimento sulla quota retributiva della pensione nella misura del 44%, ex art.54, T.U. n.1092/1973, valgono le precisazioni che seguono.

5. Questo giudice delle pensioni ritiene brevemente riassumere l’evoluzione del quadro normativo che disciplina la materia, per effetto di una serie di interventi normativi stratificati nel tempo.

Come è noto, a seguito delle intervenute riforme pensionistiche, in primis della legge n. 335/1995, che ha introdotto il sistema di calcolo contributivo, ogni lavoratore risulta destinatario di un diverso sistema di calcolo della pensione in base alla anzianità contributiva dallo stesso posseduta al 31/12/1995.

In particolare:

- a chi ha almeno 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995 continua ad applicarsi il «sistema retributivo» a tutto il 31/12/2011, con applicazione della quota contributiva per le anzianità maturate dal 01/01/2012;

- a chi ha meno di 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995 si applica invece un «sistema dì calcolo misto»: retributivo per le anzianità di servizio maturate fino al 31/12/2011 e contributivo per le anzianità maturate successivamente;

- infine, a coloro che hanno cominciato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995, o per coloro che optino per tale sistema, si applica il sistema di calcolo interamente contributivo, laddove non operano le aliquote di rendimento pensionistico.

Ciò posto, nel caso della pensione con sistema retributivo/misto 2012, l'aliquota di rendimento viene applicata a tutto il 31/12/2011, individuata sulla base della anzianità contributiva totale esistente a tale data.

Nel sistema misto (meno di 18 anni di contribuzione al 31/12/1995), l'aliquota di rendimento viene applicata a tutto il 31/12/1995, individuata sulla base della anzianità contributiva complessiva maturata a tale data.

In particolare, l'articolo 54 sopra citato prevede l'aliquota minima del 44% per gli iscritti the abbiano maturato una anzianità contributiva minima di 15 anni e non superiore a venti complessivamente.

Per il personale destinatario del sistema di calcolo misto, dal 01/01/1996 non troveranno più applicazione le aliquote pensionistiche nella misura intera. Qualora intervenisse la cessazione dal servizio con diritto a pensione con una anzianità di servizio inferiore ai 18 anni, la corretta aliquota pensionistica da applicare sarà ridotta proporzionalmente al servizio effettivamente prestato.

6. Il ricorrente, non è destinatario del diritto di cui al primo comma dell'art. 54 del d.P.R. 1092 del 1973, in quanto la norma non dispone affatto in materia di aliquote annue di rendimento spettanti al raggiungimento dei 15 anni di servizio e fino ai 20, ma disciplina la misura della pensione, pari al 44 per cento della base pensionabile, dovuta al militare che abbia "CESSATO IL SERVIZIO" maturando almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile. Infatti l'art. 54 è inserito nel Capo II, del TITOLO III del d.P.R. 1092 del 1973, che disciplina il Trattamento di quiescenza normale del Personale Militare che cessa dal servizio permanente o continuativo. La pensione cui fa riferimento il dettato normativo è la pensione normale di cui all’articolo 52 dello stesso d.P.R. (Diritto al trattamento normale) "L'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo hanno diritto alla pensione normale se hanno raggiunto una anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo".

In altri termini, le c.d. ”aliquote pensionistiche militari" trovano, in un sistema di calcolo retributivo o nella quota retributiva di un sistema misto, un limite del 44%, laddove la cessazione dal servizio del militare, sia avvenuta tra i 15 e i 20 anni di servizio utile (presupposto normativo).
In conclusione, il ricorrente non è destinatario del disposto di cui all'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, atteso che lo stesso non è cessato nell'arco temporale previsto dal suddetto articolo "almeno 15 e non più di venti anni di servizio utile", bensì con un’anzianità contributiva comprensiva di maggiorazioni (servizio utile) di un numero di anni di gran lunga superiore ai 20 anni; la sua pensione è soggetta al sistema di calcolo pensionistico misto, a partire dal 01/01/1996, ove non è stata più applicata l’aliquota di rendimento pensionistico.

7. In considerazione di quanto sopra esposto, il ricorso de quo deve, pertanto, essere rigettato. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese legali, attesa la novità delle questioni trattate.

Non vi è luogo, invece, a provvedere sulle spese di giustizia, avuto riguardo al principio di gratuità operante nei giudizi pensionistici.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per la Lombardia, Giudice Unico delle Pensioni, disattesa ogni contraria istanza, deduzione od eccezione, definitivamente pronunciando,

Respinge il ricorso, in quanto il ricorrente non può essere considerato destinatario del disposto di cui all’art. 54 del d.P.R. 1092 del 1973, non essendo cessato dal servizio con un’anzianità di servizio utile ricompresa tra i 15 ed i 20 anni.

Nulla per le spese di giustizia.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Milano il 3 luglio 2019.
Il giudice
(Massimo Chirieleison)


Depositata in Segreteria il 15/07/2019


Il Direttore di Segreteria
Gabriele63
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 149
Iscritto il: mar gen 27, 2015 1:34 am

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Gabriele63 »

Chissá per quale motivo questi giudici continuano a stravolgere il testo dell'art. .54 c.1 con "...CESSATO DAL SERVIZIO..." mentre nella realtà recita così testualmente: ".....abbia maturato almeno 15 anni...."?
Ho tentato di dare un'interpretazione del genere ma non riesco a cogliere lo spunto che ha avuto l'INPS e qualche GUP.
Per caso l'art.54 è stato modificato?
Chi può darmi una risposta?
Buona giornata a tutti!!!!
naturopata
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 1767
Iscritto il: ven mag 19, 2017 3:24 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da naturopata »

Gabriele63 ha scritto: mar ott 01, 2019 3:27 pm Chissá per quale motivo questi giudici continuano a stravolgere il testo dell'art. .54 c.1 con "...CESSATO DAL SERVIZIO..." mentre nella realtà recita così testualmente: ".....abbia maturato almeno 15 anni...."?
Ho tentato di dare un'interpretazione del genere ma non riesco a cogliere lo spunto che ha avuto l'INPS e qualche GUP.
Per caso l'art.54 è stato modificato?
Chi può darmi una risposta?

Te la dà l'art.54, però lo devi citare per bene: La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni………….

A chi spetta la pensione? A chi cessa dal servizio o tu hai qualche altro caso in cui spetta la pensione?

Se poi vuoi ancora approfondire, art.52 comma 1:L'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo hanno diritto alla pensione normale……………………….

Quindi mi pare più che chiaro che la pensione normale spetti solo a chi cessi dal servizio.

Buona giornata a tutti!!!!
domenico69
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 238
Iscritto il: mar mar 07, 2017 10:18 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da domenico69 »

Sempreme064 ha scritto: ven set 20, 2019 8:14 am
Sempreme064 ha scritto: ven set 20, 2019 7:42 am I conteggi pensionistici li fanno le amministrazioni, vuoi dirmi che tutte hanno dimenticato la legge art 44 /54
????????????
Se era una cosa che aspettava il P. A. 04 usciva già con legge e conteggi...
Per INPS Como.. Dove è andato quel colleca. Che diceva un suo amico. Finanziare etc etc... Mah
Spese. Di. Soldi per. Mantenere le. Corti...
Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- Comando generale della Guardia di Finanza: Circ. 26 aprile 2000, n. 125192;

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Circ. 17 aprile 1997, n. 20; Circ. 6 maggio 1997, n. 23;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 13 febbraio 1996, n. 33; Circ. 13 aprile 1996, n. 88; Circ. 28 marzo 1997, n. 82; Circ. 18 febbraio
1998, n. 38;

- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 24 giugno 1998, n. 57; Circ. 28 luglio 1998, n. 133986-166512; Circ. 19
novembre 1998, n. 846;

- Ministero del tesoro: Circ. 8 gennaio 1996, n. 5; Circ. 15 gennaio 1996, n. 3; Circ. 18 marzo 1996, n. 678; Circ. 4 giugno 1996, n. 692; Circ. 27 giugno
1996, n. 696; Circ. 20 settembre 1996, n. 122750-118220; Circ. 29 ottobre 1996, n. 203502; Circ. 16 gennaio 1997, n. 728; Circ. 1 aprile 1997, n. 751;
Circ. 2 maggio 1997, n. 755; Circ. 10 aprile 1998, n. 126786;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 19 gennaio 1996, n. 28; Circ. 6 marzo 1996, n. 101; Circ. 8 marzo 1996, n. 103; Circ. 4 aprile 1996, n. 138; Circ.
14 giugno 1996, n. 229; Circ. 8 agosto 1996, n. 498; Circ. 7 ottobre 1996, n. 638; Circ. 24 ottobre 1996, n. 671; Circ. 9 dicembre 1996, n. 733; Circ. 27
gennaio 1997, n. 63; Circ. 6 febbraio 1997, n. 87; Circ. 2 luglio 1997, n. 410; Circ. 1 settembre 1997, n. 370; Circ. 20 marzo 1998, n. 137; Circ. 28 aprile
1998, n. 203; Circ. 5 giugno 1998, n. 255; Circ. 18 giugno 1998, n. 278; Circ. 21 luglio 1998, n. 317; Circ. 1 settembre 1998, n. 367; Circ. 18 settembre
1998, n. 387; Circ. 7 marzo 2000, n. 54; Circ. 3 aprile 2000, n. 102; Circ. 6 settembre 2000, n. 210;

- Ministero delle finanze: Circ. 14 aprile 1997, n. VI-13-193/97;

- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 5 marzo 1997, n. 81.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, numero 775;

Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 21 della suddetta legge;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'organizzazione della pubblica amministrazione, per il tesoro e per il bilancio e
la programmazione economica;

Decreta:

È approvato il testo unico, allegato al presente decreto, delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.
Se proprio vuoi dare potere, a livello di legge, anche alle circolari, mi sembra ti sia sfuggita quella che allego, che ha come oggetto: "Subentro nella gestione delle attività pensionistiche del personale appartenente all’Arma
dei Carabinieri...".
Leggi alla pag. 7, dove si parla di pensioni retributive/miste cosa viene detto: "...il computo dell'aliquota di pensione spettante al personale militare É DISCIPLINATO DALL'ART. 54...."
Poi traine le tue conclusioni. 😉
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
naturopata
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 1767
Iscritto il: ven mag 19, 2017 3:24 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da naturopata »

Le circolari trovano il tempo che trovano e poi quella è superata dal Codice dell'Ordinamento Militare che è del 2010 ed è una "legge".
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12869
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

Per Sempreme064

Ti preciso che, personalmente non ho mai fatto parte del CODACONS
naturopata
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 1767
Iscritto il: ven mag 19, 2017 3:24 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da naturopata »

Competenza territoriale. Sgamato un furbacchione:

( Sentenza n. 366 / 2019 )

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

In composizione monocratica nella persona del Consigliere dott.ssa MARIA RITA MICCI, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

0. SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. 61418 del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 4 GIUGNO 2019, proposto da: SAMPINO GAETANO rappresentato e difeso dall’avv. Marco Picchi (marcopicchi@pec.ordineavvocatigrosseto.com) del Foro di Grosseto ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Virginia Calussi, via Nino Bixio n. 2 Firenze (virginia.calussi@firenze.pecavvocati.it), come da delega in atti;

CONTRO:

INPS rappresentato e difeso dagli avvocati Ilario Maio e Antonella Francesca Paola Micheli (avv.ilario.maio@postacert.inps.gov.itavv.antonella.francescapaola.micheli@postacert.inps.gov.it), in virtù di procura rilasciata dal legale rappresentante dell’Istituto e depositata preso la Cancelleria di questa Sezione).

Visto l’atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi nella pubblica udienza del 18 SETTEMBRE 2019, celebrata con l’assistenza della dott.ssa Paola Altini, l’avv. Marco Tufo, come delega depositata in udienza, per la parte ricorrente e l’Avv. Paola Forgione per l’INPS;

Premesso in

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente, militare dell’Arma dei Carabinieri in quiescenza dal, arruolato il 3 aprile 1981, ha chiesto il riconoscimento del proprio diritto alla rideterminazione del trattamento di quiescenza, già calcolato con il c.d. “sistema misto”.

Più in dettaglio, il ricorrente alla data del 31 dicembre 1995 ha maturato un’anzianità di servizio inferiore ai 18 anni (anni 16 e mesi 8), ha ritenuto di essere destinatario della previsione normativa di cui all’art. 54 DPR 1092/1973, ed in tal senso ha formulato apposita istanza amministrativa che, però, non ha trovato accoglimento.

L’Istituto previdenziale, nel caso in esame, ha, invece, applicato per il servizio prestato fino al 31 dicembre 1995 l’aliquota prevista per il personale civile ai sensi dell’art. 44 DPR 1092/1973, pari al 35% della base pensionabile, ritenendo la previsione normativa di cui all’art. 54 applicabile unicamente a coloro che cessino dal servizio con una contribuzione totale compresa tra i 15 ed i venti anni di servizio.

Con il ricorso introduttivo, quindi, il ricorrente ha chiesto la rideterminazione del proprio trattamento di quiescenza, previa applicazione dell’aliquota più favorevole pari al 44% della base pensionabile.

Con memoria del 29 luglio 2019 l’INPS ha ribadito la correttezza del proprio operato ed ha chiesto, quindi, il rigetto del ricorso. L’INPS ha preliminarmente sollevato il difetto di competenza territoriale di questa Sezione essendo il ricorrente residente in altra Regione.

Il Giudice, quindi, deve preliminarmente valutare l’eccezione presentata dalla parte resistente.

In proposito si rileva che l’art. 18, comma 1 lettera c del nuovo c.g.c, statuisce che sono attribuiti alla Sezione giurisdizionale regionale territorialmente competente i giudizi sui ricorsi e sulle istanze in materia di pensioni…”quando il ricorrente, all’atto della presentazione del ricorso o dell’istanza, sia residente in un comune della Regione”.

Detta disposizioni riprende l’art.1, della l. 19/1994, che, dopo aver istituito le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, al terzo comma dispone(va) che “a tutte le Sezioni si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 5, 6 e 11 della legge 08 ottobre 1984, n.658”, istitutiva della Sezione giurisdizionale per la Sardegna.

In particolare, per quanto qui concerne, l’art. 2 prevedeva: “Sono attribuiti alla Sezione di cui al precedente articolo, in base alle norme ed ai principi concernenti l’attività giurisdizionale della Corte dei Conti: a)…;b)…; c)i giudizi sui ricorsi e sulle istanze in materia di pensioni, assegni o indennità civili, militari e di guerra a carico totale o parziale

dello Stato o degli enti pubblici previsti dalla legge, quando il ricorrente, all’atto della presentazione del ricorso o dell’istanza, abbia la residenza anagrafica in un comune della regione…>.

Ciò posto, è evidente che il criterio scelto dal legislatore per individuare la competenza territoriale delle Sezioni regionali è quello della residenza anagrafica del ricorrente all’atto della presentazione della domanda giudiziale, a nulla rilevando eventuali cambiamenti successivi ( si veda in proposito la sentenza n. 5/2002 delle SS.RR.).

Il legislatore, quindi, al secondo comma dell’art. 151 ha stabilito che il difetto di competenza territoriale non può essere rilevato d’ufficio e deve essere eccepito nella comparsa di risposta.

Nel caso in esame il ricorrente risulta essere residente in Monreale (PA) e l’istituto previdenziale ha correttamente eccepito nel suo scritto difensivo l’incompetenza territoriale di questa Sezione giurisdizionale.

Tanto premesso, deve essere dichiarata l’incompetenza territoriale di questo giudice in quanto competente a conoscere la controversia in esame è la Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, come emerge dall’eccezione opposta tempestivamente dall’Ente resistente.

Ai sensi dell’art. 31 del c.g.c. non v’è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Toscana, il giudice unico delle pensioni,

DICHIARA

L’incompetenza territoriale della Sezione giurisdizionale per la regione Toscana a favore della Corte dei conti per la Regione Siciliana, innanzi alla quale il ricorso dovrà essere riassunto nei termini di legge.

Non v’è luogo a pronuncia sulle spese.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 18 settembre 2019.

IL GIUDICE

F.to DOTT.SSA MARIA RITA MICCI


Depositato in Segreteria il 30/09/2019

1. p. Il Direttore della Segreteria

1. F.to dott. Chiara Berardengo
naturopata
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 1767
Iscritto il: ven mag 19, 2017 3:24 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da naturopata »

Attenzione anche la Calabria incomincia ad avere pronunce discordanti sull'art.54:


R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CALABRIA
Il giudice unico delle pensioni (primo referendario Andrea Luberti) ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A n. 384/2019
sul ricorso in materia di pensioni militari numero 22109 del registro di segreteria, proposto da A. A., nato a omissis (omissis) in data omissis, residente in omissis (omissis) alla via omissis, omissis.
Parte ricorrente, rappresentata e difesa dall’avvocato Pasquale Francesco Gallelli, con studio in San Sostene (CZ), alla via Giovanni Gentile, 1 (posta elettronica certificata: pasquale.gallelli@avvocaticatanzaro@legalmail.it); domiciliato presso detto indirizzo di posta elettronica in forza di procura speciale.
Contro:
Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) - Direzione provinciale di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Catanzaro, alla via Tommaso Campanella, 11.
Ente rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Teresa Pugliano, Giacinto Greco e Francesco Muscari Tomaioli; domiciliato presso la sede dell’Avvocatura dell’INPS in Catanzaro, alla Via Francesco Acri, 81.
Per: Accertamento e declaratoria del diritto del ricorrente - in attuazione del dettato normativo nonché in ossequio alla consolidata giurisprudenza - all’applicazione dell’articolo 54, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1973, n. 1092; al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato con l’attribuzione della percentuale del quarantaquattro per cento ai fini del calcolo della base pensionabile (pensione n. 17175751), con decorrenza dalla data del collocamento in quiescenza (30 gennaio 2014), oltre agli interessi maturati e maturandi e rivalutazione monetaria come per legge.

Conseguente condanna dell’INPS al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato con l’attribuzione della percentuale del quarantaquattro per cento ai fini del calcolo della base pensionabile (pensione n. 17175751), con decorrenza dalla data del collocamento in quiescenza (30 gennaio 2014), oltre agli interessi maturati e maturandi e rivalutazione monetaria come per legge.
Con vittoria di spese, competenze e onorari.
Visto il ricorso e tutti gli atti di causa;
Udite all’udienza pubblica del 30 settembre 2019 le parti, in persona dell’avvocato Pasquale Gallelli e, per l’INPS, del funzionario Francesco Vecchio.
RITENUTO IN FATTO
Con il ricorso proposto l’attore ha esposto di avere prestato servizio nell’Arma dei Carabinieri sino al omissis (in base agli atti di causa, a far data dal 6 gennaio 1983), in quanto successivamente ritenuto non idoneo al servizio e suscettibile di collocamento in congedo assoluto.
Tanto premesso, il ricorrente ha contestato il decreto di liquidazione della pensione da parte dell’INPS nonché la successiva nota in data 28 giugno 2019 con cui, a riscontro di istanza di autotutela presentata dallo stesso l’INPS ha confermato la determinazione del proprio trattamento pensionistico.
In particolare, la parte ricorrente ha gravato tale atto sotto il profilo dei criteri adottati nel calcolo della quota retributiva della pensione, invocando l’applicazione dell’articolo 54, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1973, n. 1092.
Pertanto, la parte ricorrente ha invocato l’applicazione dell’aliquota più elevata per la propria quota di pensione calcolata con il sistema retributivo, asserendo di avere maturato alla data del 31 dicembre 1995 un’anzianità sufficiente al godimento di tale tasso di sostituzione.
L’INPS si è costituita con note di memoria in data 22 agosto 2019, invocando la correttezza del calcolo applicato e, comunque, contestando l’applicabilità della normativa invocata al ricorrente.

In via subordinata, l’amministrazione intimata ha chiesto di escludere le poste debitorie rappresentate dagli oneri accessori o, comunque, la prescrizione per quelle antecedenti al 17 aprile 2019.
All’udienza in data 30 settembre 2019 le parti hanno insistito nelle rispettive richieste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Nel merito, il ricorso deve essere ritenuto infondato.
La disposizione in commento recita espressamente che “1. La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile. 2. La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”.
In concreto, alla data del 31 dicembre 1995, avendo iniziato il proprio rapporto con l’Arma dei Carabinieri in data omissis, l’attore poteva vantare un’anzianità pari a un quindicennio grazie alle maggiorazioni figurative.
Peraltro, nel caso di specie, non può che concordarsi con quanto esposto dall’amministrazione resistente, che ha evidenziato come la normativa invocata limiti espressamente l’applicabilità dell’aliquota del quarantaquattro per cento “al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio”, senza che possa essere valorizzato il raggiungimento di tale anzianità intermedio rispetto al congedo definitivo.
Alle considerazioni sopra esposte, basate sull’argomentazione discendente, ai sensi dell’articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale, dall’interpretazione letterale e logica (il senso delle parole secondo la connessione di esse) si aggiunge inoltre un’asserzione fondata sull’interpretazione sistematica (l’intenzione del legislatore).
Con tutta evidenza, infatti, la ratio della concessione di un’aliquota maggiore poggia sulla necessità di assicurare un trattamento pensionistico dignitoso (articolo 36 della Costituzione) anche al militare che abbia prestato servizio per un periodo significativo, ma inferiore al ventennio
.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, con consequenziale statuizione sulle spese di lite.

P.Q.M.
Il giudice unico delle pensioni presso la Sezione giurisdizionale regionale per la Calabria, pronunciandosi definitivamente sul ricorso, lo rigetta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di euro 2.000,00.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 30 settembre 2019.
Il giudice
f.to Andrea Luberti
Depositata in Segreteria il 30/09/2019
Il responsabile delle segreterie pensioni
f.to Dott.ssa Francesca Deni
CORTE DEI CONTI
SEGRETERIA SEZIONE GIURISIDIZIONALE
PER LA REGIONE CALABRIA
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE esistente presso questo Ufficio composta di n.1
Foglio
Si attesta, ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n.82, art.22 “copie informatiche di documenti analogici”, che la presente copia digitale è tratta dall’originale cartaceo conservato nel sistema documentale della Segreteria di questa Sezione giurisdizionale ed è conforme all’originale in tutte le sue componenti.
Catanzaro,02/10/2019
La Responsabile della segreteria giudizi pensionistici
f.to Dott.ssa Francesca Deni
Highlander
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 198
Iscritto il: lun nov 13, 2017 10:53 am

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Highlander »

Materia pensionistica....spese.... evidente effetto deterrente.... siamo al surreale...
fausto61man
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 28
Iscritto il: mar gen 17, 2017 9:01 am

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da fausto61man »

E pensare che la legge è uguale per tutti.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12869
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

La nota sentenza della CdC Sez. 3^ n. 175/2019 che boccia l'art. 54, nata a seguito dell’appellata sentenza della CdC Lombardia n. 95/2017 già postata contestualmente all’appello perso, a sua volta emessa per l’ottemperanza della precedente sentenza n. 198/2015 datata 10/11/2015, ove in quest’ultima si legge che il richiedente aveva chiesto la P.P.O. a seguito del transito nei Ruoli Civili, non si capisce da dove è nato la richiesta dell’art. 54.-

Per tutti e a corredo delle suindicate sentenze, allego la sentenza della CdC Lombardia n. 198/2015 riferita sempre allo stesso ricorrente, ove potete leggere tutti i dettagli.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Stap

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Stap »

Leggo sentenze di ogni genere che rimangono solo sentenze ma dal lato pratico credo che gli unici ad averci guadagnato sino ad oggi siano solo gli avvocati ( giustamente) ma non ho sentito o visto un solo collega che abbia visto aumentata la pensione. Non lo so.
naturopata
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 1767
Iscritto il: ven mag 19, 2017 3:24 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da naturopata »

panorama ha scritto: mer ott 02, 2019 4:54 pm La nota sentenza della CdC Sez. 3^ n. 175/2019 che boccia l'art. 54, nata a seguito dell’appellata sentenza della CdC Lombardia n. 95/2017 già postata contestualmente all’appello perso, a sua volta emessa per l’ottemperanza della precedente sentenza n. 198/2015 datata 10/11/2015, ove in quest’ultima si legge che il richiedente aveva chiesto la P.P.O. a seguito del transito nei Ruoli Civili, non si capisce da dove è nato la richiesta dell’art. 54.-

Per tutti e a corredo delle suindicate sentenze, allego la sentenza della CdC Lombardia n. 198/2015 riferita sempre allo stesso ricorrente, ove potete leggere tutti i dettagli.
La richiesta dell'art.54, nasce in seno di ottemperanza. Mi sembra che la sentenza fosse passata in giudicato, quindi si era agli albori dell'art.54, quindi il collega, anziché proporre autonomo ricorso, ha chiesto la corretta esecuzione della sentenza che prevedeva la p.p.o + il 10%,in quanto la pensione normale era stata determinata sino al 1995 con l'art.44 e non 54 su cui poi calcolare il +10%. Mi sembra molto lineare ed è chiaramente e giustamente ricompreso l'art.54.
Rispondi