ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

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domenico69
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da domenico69 »

naturopata ha scritto: mer set 25, 2019 9:59 am La formula del 44/15, se è al 1995 è un conto, se è al 1992 è un altro conto.
E già!
Siamo proprio messi bene se se ci poniamo dubbi del genere. 🤔

La formula é una e naturalmente va applicata sia per la quota al 92 che al 95.
naturopata ha scritto: mer set 25, 2019 9:59 am Sempre in ritardo, dopo di me...
Non sapevo stessimo facendo una gara! 😁
Ad ogni modo io sto semplicemente dando la mia interpretazione sulla vicenda, con la speranza possa tornare utile agli altri. Interpretazione che come detto mi ha permesso di vincere il ricorso nonostante avessi meno di 15 anni al 95.
Se ti senti in competizione, mi ritiro. Hai vinto te. 😉
Se invece vuoi confrontarti a beneficio di tutti continuo col resto.
naturopata ha scritto: mer set 25, 2019 9:59 am..riporto un ulteriore passo avanti dei Giudici in questa sentenza pubblicata oggi.

REPUBBLICA ITALIANA N. 145/2019
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto
GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI....
Questo Giudice ritiene che la domanda del ricorrente deve essere respinta per le ragioni su cui si fonda la sentenza della Sezione Veneto n. 47 del 2019 e n. 55 del 2019, a cui si fa espresso rinvio ai sensi dell’art. 39, comma 2, lett. d), del Codice di giustizia contabile (approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 174).
Secondo le decisioni citate, l'art. 54 del D.P.R. n. 1092 del 1973, concede un trattamento di favore nei confronti di una limitata categoria di militari, che cessavano dal servizio avendo maturato il minimo pensionabile (15 anni) senza poter contare su vent'anni di servizio utile, salvo prevedere un aumento percentuale di 1,80 per ogni anno di servizio utile in più oltre al ventesimo.
Il secondo comma dell'art. 54, riguarda i militari con un'anzianità di servizio superiore ai vent'anni,....
Ma quale passo avanti?!?
Già col fatto che richiama le sentenze della stessa Corte dice tutto, cioè del resto d'Italia non gliene frega niente.
Sono sempre fossilizzati col trattamento di favore per i militari dai 15 ai 20 anni.
Questo comma: ""Per i sottufficiali e gli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e per i sottufficiali e i militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia si considera la percentuale di aumento del 3,60", sempre dell'art. 54 l'hanno mai letto?!?
Quindi anche questo comma riserva un altro trattamento di favore, eppure l'art. 54 come detto disciplina il "trattamento normale" 🤔
naturopata ha scritto: mer set 25, 2019 9:59 am.
....Ai sensi all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 503 del 1992: "Nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti ed i lavoratori autonomi il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto quando siano trascorsi almeno venti anni dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione, fermi restando i requisiti previsti dalla previgente normativa per le pensioni ai superstiti", ha superato la previsione dell'art. 54 del d.p.r. n. 1092 del 1973 innalzando il diritto a pensione a vent'anni ed estendendo l'aliquota del 44% a tutti i dipendenti, civili e militari.
Pertanto il computo della pensione di cui è causa per il periodo precedente al 31.12.1995, deve essere effettuato col sistema retributivo risultante dalla riforma del 1992..
Qua si parla di diritto di accesso alla pensione che non ha nulla a che vedere col calcolo della stessa.
Il giudice tra l'altro dice anche che ciò ha superato la previsione dell'art. 54 del DPR, quando invece tutt'al più supererebbe la previsione dell'art 52 e non del 54, cioè quello titolato "diritto al trattamento normale".
Dalla serie che qua si estraggono proprio i numeri al lotto! 😒

Detto questo, finché in Veneto non verranno messi con le spalle al muro da una sentenza definitiva manterranno tale orientamento, da LORO ritenuto corretto.
Oppure finché qualche giudice di tale sezione non si decide finalmente ad applicare la legge correttamente.


naturopata
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da naturopata »

Per tutti i professori, ecco la terza sezione centrale che in altro giudizio sembra non riconoscere l'art.54.

Sent. 175/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
III SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO
composta dai seguenti magistrati
dr. Angelo Canale, Presidente
dr.ssa Cristiana Rondoni, Consigliere relatore
dr. Marco Smiroldo, Consigliere
dr.ssa Patrizia Ferrari, Consigliere
dr. Giovanni Comite, Consigliere
riunita in Camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al n. 53121 del Registro di Segreteria, proposto dal sig. XX XX, nato a XX il xxxxx e residente in XX, alla via xxxx c.f. xxxxxxxx, rappresentato e difeso, come da mandato in calce al presente atto, dall'avv. Nicola Caso (c.f. CSANCL73L15L049Y, nicolacaso@mypec.eu, fax 06/85832247) e unitamente a lui elettivamente domiciliato presso lo studio Dejure in Roma, alla via Savoia n. 37
CONTRO
il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza
la Guardia di Finanza, Centro Informatico Amministrativo Nazionale
la Guardia di Finanza, Reparto Tecnico Logistico e Amministrativo
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Lombardia,
l'I.N.P.S. - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale
AVVERSO
la sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Lombardia, n. 95/2017, pubblicata il 27 giugno 2017, non notificata.
Visti tutti gli atti ed i documenti di causa.
Uditi nella pubblica udienza del giorno 6 febbraio 2019 il relatore, consigliere Cristiana Rondoni, l’avv. Nicola Caso per l’appellante e il Tenente Teresa Grieco per la Guardia di Finanza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. XX ha prestato servizio nella Guardia di Finanza dal 1° ottobre 1982.
Nel corso della sua carriera, l'appellante ha patito varie infermità e lesioni, alcune delle quali sono state ritenute dipendenti da causa di servizio. In particolare, all'esito delle visite compiute il 27 novembre 2000, il militare è stato ritenuto "non idoneo al servizio d'istituto in modo assoluto", è stato collocato in congedo e gli è stato riconosciuto l'assegno rinnovabile stabilito per la tabella "A", ottava categoria e - dal 23 gennaio 2003 - la pensione privilegiata ordinaria di ottava categoria.
Al congedo, all’età di 42 anni, ha chiesto al Ministero di appartenenza il passaggio dal servizio militare a quello civile, transito concesso con decreto del 10 maggio 2004 - di assegnazione alle funzioni di assistente presso la Commissione Tributaria Provinciale di Milano.
Il Comando Generale della Guardia di Finanza, con determina n. 344185 del 26 ottobre 2004 ha disposto che "il Maresciallo Capo XX ... cessa dal
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servizio permanente nella Guardia di Finanza ed è collocato in congedo assoluto a decorrere dal 23 gennaio 2003" e che egli, "per il periodo compreso dal 15 novembre 2000 al 22 gennaio 2003, è considerato in aspettativa con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di permanente inidoneità".
Il ricorrente, ritenendo che i versamenti mensili del trattamento pensionistico da parte dell'Ente erogatore, pur se regolari, fossero inferiori a quanto effettivamente spettantegli, ha nuovamente adito la Corte dei Conti per la Lombardia, chiedendo l'annullamento dei decreti di liquidazione.
Il giudice adito, con la sentenza n. 198/2015, non gravata in questa sede ha accolto il ricorso del sig. XX.
Il 20 aprile 2017 il sig. XX ha impugnato innanzi alla Corte dei Conti per la Lombardia i due decreti di liquidazione successivi alla sentenza n. 198/2015, perché, a suo avviso, emessi in palese violazione e/o elusione del giudicato.
Il giudice adito, con la sentenza gravata, ha rigettato il ricorso in quanto "la GdF ha fatto applicazione, vertendosi in materia di pensione di privilegio spettante al personale militare, degli artt. 67 e seguenti del DPR 1092/73 (ora indicati nel Dlgs 66 / 2010), che prevede la liquidazione nella misura prevista per la pensione normale aumentata di un decimo, in caso di servizio superiore a quello previsto dall'art. 52, come nel caso in esame (25 anni 3 mesi e 8 giorni di servizio del ricorrente)" e non nella "percentuale di rendimento del 44%" stabilita dall'art. 54 del d.p.r. n. 1092/1973, disposizione questa che è stata
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"emanata per salvaguardare coloro che fossero cessati con un'anzianità inferiore a 20 anni di servizio" e che "non può in alcun modo riguardare il ricorrente XX, in quanto alla data di riforma era in possesso di ben più di 20 anni di servizio utile (oltre 25), e la sua pensione quindi è stata determinata ricomprendendo tutti i servizi prestati, con incremento dell'ammontare della stessa, secondo la normativa vigente"; e ha concluso per la "condanna del convenuto al pagamento delle spese di lite sostenute dalle convenute amministrazioni", liquidate in € 700,00 per ciascuno.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello il sig. XX per i seguenti motivi:
I - Violazione e falsa applicazione degli arti. 42, 44, 52, 54 e 67 del d.p.r. n. 1092/1973 nonché dell'art. 1884 del d.lgs. n. 66/2010 e della legge n. 335/1995 - in quanto la sentenza n. 198/2015 ha affermato che "al ricorrente, XX deve essere riconosciuto, con decorrenza dal 23 gennaio 2003, il trattamento di pensione privilegiata ordinaria di cui all'art. 67, comma 4, del D.P.R. n. 1092/1973" e quindi in base al sistema previgente al d.lgs. n. 66/2010.
II - Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 67 del d.p.r. n. 1092/1973, “la cui applicazione è nella specie incontestabile” – in cui si prevede che la pensione privilegiata ordinaria deve essere "liquidata nella misura prevista per la pensione normale aumentata di un decimo, se più favorevole.
III - Sulla condanna alle spese, in quanto alla luce delle considerazioni sopra esposte, illegittima e infondata si rivela anche la "condanna del
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convenuto al pagamento delle spese di lite sostenute dalle convenute amministrazioni", liquidate in € 700,00 per ciascuno di essi, disposta nella sentenza gravata.
E conclude con richiesta di
- accertare la violazione e/o elusione del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte dei Conti Lombardia n. 198/2015 da parte della Guardia di Finanza, Reparto Tecnico Logistico e Amministrativo Lombardia e, di conseguenza, anche del Centro Informatico Amministrativo Nazionale e dell'I.N.P.S. - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e, conseguentemente, dichiarare la nullità e/o comunque l'illegittimità degli atti posti in essere.
Con ogni più ampia riserva e con condanna delle Amministrazioni appellate al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Con memoria depositata in data 28 gennaio 2019 la GdF ha dichiarato di ritenere condivisibili le motivazioni poste a sostegno della sentenza impugnata e destituito di qualsivoglia fondamento l'appello in esame, atteso che il Giudice di primo grado ha esplicitato con congrua motivazione le ragioni per le quali ha ritenuto non accoglibili le doglianze in ordine alla presunta erronea ed elusiva applicazione, da parte dell'Amministrazione e dell'I.N.P.S., della sentenza n.198/2015, depositata il 10 novembre 2015
Specificamente ha fatto presente che nei confronti del Maresciallo Capo (in congedo) XX (che al 31 dicembre 1995, era in possesso di un'anzianità contributiva inferiore ad anni 18), si è proceduto alla determinazione della base pensionabile in applicazione del sistema
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misto.
Con il Decreto n.3564 in data 14 settembre 2016, che ha modificato il precedente provvedimento n.1154 in data 25 febbraio 2016, è stato riliquidato l'assegno rinnovabile di 8" categoria, a decorrere dal 23 gennaio 2003, da durare anni quattro e successivamente a vita, aumentando la pensione ordinaria di un decimo, ai sensi dell'art.67, comma 4, del d.P.R. 1092/1973;
Nel redigere tale decreto, la GdF ha fatto applicazione, vertendosi in materia di pensione di privilegio spettante al personale militare, degli artt. 67 e seguenti del DPR 1092/73 (ora indicati nel Dlgs 66/2010), che prevedono la liquidazione nella misura prevista per la pensione normale aumentata di un decimo, in caso di servizio superiore a quello previsto dall'art. 52, come nel caso in esame (25 anni 3 mesi e 8 giorni di servizio del ricorrente)".
"Il trattamento di pensione di privilegio è stato quindi determinato aumentando di un decimo la misura della pensione calcolata sul servizio totale, per un importo pari ad euro 15.739,18. Tale importo è stato determinato applicando la normativa vigente in termini di calcolo del trattamento di pensione, quindi considerando il servizio prestato fino al 31.12.92 per la quota A di pensione, il servizio dal 1/1/93 al 31/12/95 per la quota B di pensione ed infine il servizio dal 1/1/1996 per la quota C di pensione (dlgs 503/92 e Legge 335/95). L'aliquota di rendimento utilizzata per la parte retributiva del trattamento di pensione ammonta a 0,72% per la prima quota e 7,58% per la seconda. Dal 1996 alla cessazione non ha subito incrementi in quanto la quota C di pensione è determinata sulla base del montante contributivo, riferito alle retribuzioni percepite fino alla cessazione. Invero, il calcolo richiesto dal ricorrente fa riferimento all'applicazione della percentuale di rendimento del 44%: Infatti l'art.54 del Dpr 1092/73 prevede 'la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di venti di servizio utile è pari al 44% della base pensionabile."';
"Coglie dunque nel segno il rilievo della difesa dell'Inps, secondo cui appare del tutto evidente che tale disposizione, emanata per salvaguardare coloro che fossero cessati con un'anzianità inferiore a 20 anni di servizio, non può in alcun modo riguardare il ricorrente XX, in quanto alla data di riforma era in possesso di ben più di 20 anni di servizio utile (oltre 25 anni), e la sua pensione quindi è stata determinata ricomprendendo tutti i servizi prestati con incremento dell'ammontare della stessa, secondo la normativa vigente".
Quanto alle spese osserva l’Amministrazione che hanno seguito la soccombenza.
Per quanto sopra esposto la GdF conclude nel senso di condividere le considerazioni espresse dal Giudice nella sentenza appellata in questa sede ed esprime l'avviso che il ricorso in appello debba essere respinto perché assolutamente infondato.
All’udienza del 6 febbraio 2019, udita la relazione del Cons. Rondoni, l’avv. Caso per XX ha confermato le argomentazioni svolte a sostegno dell’atto d’appello e ne ha chiesto l’accoglimento; mentre il Tenente Grieco per la GdF si riporta all’atto scritto ed insiste per il rigetto; la causa è, quindi, passata in decisione.
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RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- L’appello è infondato.
Al momento della cessazione dal servizio, disposta con la collocazione in congedo per infermità a decorrere dal 23 gennaio 2003, il XX era in possesso di una anzianità superiore ai 20 anni di servizio.
Il presente giudizio – come chiarito dal Giudice di prime cure - è normato dal rito regolato dagli artt.217 e 218 del d.lgs.n.174 del 2016.
In accordo con quanto evidenziato dall’INPS la sentenza impugnata evidenzia che “con decreto n. 1154 del 25.2.2016 la Guardia di Finanza (che fa corretta applicazione dell’art.67, co.4, dPR n.1092 come esplicato anche dalla convenuta GdF), in ottemperanza alla sentenza n.198/2015 di questa Sezione, ha riliquidato il trattamento di quiescenza del sig. XX, con il censurato decreto n. 3564 del 14.9.2016, elevandolo ad euro 17.313,10. Nel redigere tale decreto, la GdF ha fatto applicazione, vertendosi in materia di pensione di privilegio spettante al personale militare, degli artt. 67 e seguenti del DPR 1092/73 (ora indicati nel Dlgs 66/2010), che – come già evidenziato in fatto, stabiliscono la liquidazione nella misura prevista per la pensione normale aumentata di un decimo, in caso di servizio superiore a quello previsto dall’art. 52, come nel caso in esame (25 anni 3 mesi e 8 giorni di servizio del ricorrente).
Il trattamento di pensione di privilegio del ricorrente è stato quindi determinato aumentando di un decimo la misura della pensione calcolata sul servizio totale, per un importo pari ad euro 15.739,18. Tale importo è stato calcolato considerando il servizio prestato fino al
31.12.92 per la quota A di pensione, il servizio dal 1.1.93 al 31.12.95 per la quota B di pensione ed infine il servizio dal 1.1.1996 per la quota C di pensione (dlgs 503/92 e Legge 335/95). L’aliquota di rendimento utilizzata per la parte retributiva del trattamento di pensione ammonta a 30,72% per la prima quota e 7,58% per la seconda. Dal 1996 alla cessazione non ha subito incrementi in quanto la quota C di pensione è determinata sulla base del montante contributivo, riferito alle retribuzioni percepite fino alla cessazione. Invero, il calcolo richiesto dal ricorrente fa riferimento all’applicazione della percentuale di rendimento del 44%: infatti l’art. 54 del Dpr 1092/73 prevede “la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di venti di servizio utile è pari al 44% della base pensionabile..”.
Questo Collegio concorda con quanto osservato dalla difesa dell’Inps, circa il fatto che appare del tutto evidente come tale disposizione - emanata per salvaguardare coloro che fossero cessati con un’anzianità inferiore a 20 anni di servizio - non può in alcun modo riguardare il ricorrente XX, il quale alla data della riforma era in possesso di oltre 25 anni di servizio utile, e la sua pensione quindi è stata determinata ricomprendendo tutti i servizi prestati con incremento dell’ammontare della stessa, secondo la normativa vigente.
In conclusione pertanto l’appello deve essere respinto, con condanna del soccombente al pagamento delle spese di lite sostenute dalle convenute amministrazioni, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte dei conti - III Sezione giurisdizionale centrale d’appello,
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disattesa ogni contraria istanza, azione, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando respinge l’appello in epigrafe con corrispondente conferma dell’impugnata sentenza.
Nulla per le spese di giustizia.
Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00 (ottocento/00) in favore della Guardia di Finanza.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 6 febbraio 2019.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to Cons. Cristiana Rondoni F.to Pres. Angelo Canale
Depositato in Segreteria il 23 Settembre 2019
Il Dirigente
F.to Dott. Salvatore Antonio Sardella
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

Leggendo la sentenza d’Appello ho notato che sono presenti delle discordanze e più precisamente:

si legge:

- ha prestato servizio nella Guardia di Finanza dal 1° ottobre 1982.

- il 27 novembre 2000, il militare è stato ritenuto "non idoneo al servizio d'istituto in modo assoluto", è stato collocato in congedo …….. e - dal 23 gennaio 2003 - la pensione privilegiata ordinaria di ottava categoria.

- Al congedo, all’età di 42 anni, ha chiesto al Ministero di appartenenza il passaggio dal servizio militare a quello civile, transito concesso con decreto del 10 maggio 2004.

- Il Comando Generale della Guardia di Finanza, con determina n. …. del 26 ottobre 2004 ha disposto che "il ….. cessa dal servizio permanente nella Guardia di Finanza ed è collocato in congedo assoluto a decorrere dal 23 gennaio 2003" e che egli, "per il periodo compreso dal 15 novembre 2000 al 22 gennaio 2003, è considerato in aspettativa con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di permanente inidoneità".

- Con memoria depositata in data 28 gennaio 2019 la GdF …… Specificamente ha fatto presente …… (che al 31 dicembre 1995, era in possesso di un'anzianità contributiva inferiore ad anni 18), si è proceduto alla determinazione della base pensionabile in applicazione del sistema misto.

La CdC d’Appello bocciando il ricorso, scrive:

Al momento della cessazione dal servizio, disposta con la collocazione in congedo per infermità a decorrere dal 23 gennaio 2003, il XX era in possesso di una anzianità superiore ai 20 anni di servizio.

è precisa:

Questo Collegio concorda con quanto osservato dalla difesa dell’Inps, circa il fatto che appare del tutto evidente come tale disposizione - emanata per salvaguardare coloro che fossero cessati con un’anzianità inferiore a 20 anni di servizio - non può in alcun modo riguardare il ricorrente XX, il quale alla data della riforma era in possesso di oltre 25 anni di servizio utile, (25 anni 3 mesi e 8 giorni di servizio …..).

è scritto che si è arruolato in data 1° Ottobre 1982.

è scritto (ma non si capisce) che è stato congedato per riforma il 27/11/2000 da un lato ma poi, dall’altro lato si legge che il C.do Generale della GdF scrive che cessa dal servizio ed è collocato in congedo assoluto a decorrere dal 23/01/2003 ( il periodo compreso dal 15/11/2000 al 22/01/2003,
è considerato in aspettativa con il trattamento economico goduto all’atto del giudizio di permanente inidoneità).

è scritto che con memoria del …./2019 la GdF ha fatto presente … che al 31/12/1995 non aveva l’anzianità contributiva ad anni 18.

è scritto che alla data della riforma era in possesso di oltre 25 anni di servizio utile (25aa. 3mm. e 8gg. di servizio)

Se parliamo di oltre i 25 anni pieni a Novembre 2000, significa che il collega si era arruolato nell’Agosto 1975;

Se parliamo di oltre i 25 anni pieni al 23/01/2003, significa che il collega si era arruolato nell’Ottobre 1978.

Quanto sopra, si presume che il collega avesse dei periodi lavorativi e/o contributivi, precedenti all’arruolamento ed per questo che, forse il Giudice d’Appello ha bocciato il ricorso, avendo l’interessato un’anzianità di oltre i 18anni al 31/12/1995 .

Ora chiedo che: Chi sa veramente i fatti parlasse e chiarisca, quale sia la data effettiva dell’arruolamento e se aveva periodi lavorativi ancor prima dell’arruolamento, perché i conti NON tornano e farebbe bene il collega a chiedere al Giudice d’Appello di rivedere per bene l’incarto depositato.


Allego la sentenza della CdC Sez. 3^ n. 175/2019 che boccia l'art. 54, nonché, la sentenza appellata, la n. 95/2017 della CdC Lombardia. Ora vi è un contrasto tra le 3 CdC d'Appello.
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naturopata
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da naturopata »

panorama ha scritto: gio set 26, 2019 5:04 pm Leggendo la sentenza d’Appello ho notato che sono presenti delle discordanze e più precisamente:

si legge:

- ha prestato servizio nella Guardia di Finanza dal 1° ottobre 1982.

- il 27 novembre 2000, il militare è stato ritenuto "non idoneo al servizio d'istituto in modo assoluto", è stato collocato in congedo …….. e - dal 23 gennaio 2003 - la pensione privilegiata ordinaria di ottava categoria.

- Al congedo, all’età di 42 anni, ha chiesto al Ministero di appartenenza il passaggio dal servizio militare a quello civile, transito concesso con decreto del 10 maggio 2004.

- Il Comando Generale della Guardia di Finanza, con determina n. …. del 26 ottobre 2004 ha disposto che "il ….. cessa dal servizio permanente nella Guardia di Finanza ed è collocato in congedo assoluto a decorrere dal 23 gennaio 2003" e che egli, "per il periodo compreso dal 15 novembre 2000 al 22 gennaio 2003, è considerato in aspettativa con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di permanente inidoneità".

- Con memoria depositata in data 28 gennaio 2019 la GdF …… Specificamente ha fatto presente …… (che al 31 dicembre 1995, era in possesso di un'anzianità contributiva inferiore ad anni 18), si è proceduto alla determinazione della base pensionabile in applicazione del sistema misto.

La CdC d’Appello bocciando il ricorso, scrive:

Al momento della cessazione dal servizio, disposta con la collocazione in congedo per infermità a decorrere dal 23 gennaio 2003, il XX era in possesso di una anzianità superiore ai 20 anni di servizio.

è precisa:

Questo Collegio concorda con quanto osservato dalla difesa dell’Inps, circa il fatto che appare del tutto evidente come tale disposizione - emanata per salvaguardare coloro che fossero cessati con un’anzianità inferiore a 20 anni di servizio - non può in alcun modo riguardare il ricorrente XX, il quale alla data della riforma era in possesso di oltre 25 anni di servizio utile, (25 anni 3 mesi e 8 giorni di servizio …..).

è scritto che si è arruolato in data 1° Ottobre 1982.

è scritto (ma non si capisce) che è stato congedato per riforma il 27/11/2000 da un lato ma poi, dall’altro lato si legge che il C.do Generale della GdF scrive che cessa dal servizio ed è collocato in congedo assoluto a decorrere dal 23/01/2003 ( il periodo compreso dal 15/11/2000 al 22/01/2003,
è considerato in aspettativa con il trattamento economico goduto all’atto del giudizio di permanente inidoneità).

è scritto che con memoria del …./2019 la GdF ha fatto presente … che al 31/12/1995 non aveva l’anzianità contributiva ad anni 18.

è scritto che alla data della riforma era in possesso di oltre 25 anni di servizio utile (25aa. 3mm. e 8gg. di servizio)

Se parliamo di oltre i 25 anni pieni a Novembre 2000, significa che il collega si era arruolato nell’Agosto 1975;

Se parliamo di oltre i 25 anni pieni al 23/01/2003, significa che il collega si era arruolato nell’Ottobre 1978.

Quanto sopra, si presume che il collega avesse dei periodi lavorativi e/o contributivi, precedenti all’arruolamento ed per questo che, forse il Giudice d’Appello ha bocciato il ricorso, avendo l’interessato un’anzianità di oltre i 18anni al 31/12/1995 .

Ora chiedo che: Chi sa veramente i fatti parlasse e chiarisca, quale sia la data effettiva dell’arruolamento e se aveva periodi lavorativi ancor prima dell’arruolamento, perché i conti NON tornano e farebbe bene il collega a chiedere al Giudice d’Appello di rivedere per bene l’incarto depositato.



Allego la sentenza della CdC Sez. 3^ n. 175/2019 che boccia l'art. 54, nonché, la sentenza appellata, la n. 95/2017 della CdC Lombardia. Ora vi è un contrasto tra le 3 CdC d'Appello.

Il collega arruolato a ottobre 1982 è, di fatto, in congedo dal punto di vista amministrativo e pensionistico da gennaio 2003 (il periodo d'aspettativa per transito essendo speciale vale a tutti i fini), quindi sono 21 effettivi (di cui 13 e 3 mesi al 1995) + 4 (1 ogni 5) = 25 + spiccioli ecco 25 e 3 mesi utili non effettivi. Non c'è alcun errore di calcolo


Io l'avevo annunciato e tutti mi davano del matto (come successo col moltiplicatore), si è fomentato un bel contenzioso, visto le scarse sentenze cui si è pervenuto quest'anno, con due sezioni d'appello che dicono si, la terza che rimane silente e non ha in calendario nulla sull'art.54. Ancora, le prime sentenze della II^ sez. avevano preliminarmente accolto le sospensive (e questo significava voler accogliere gli appelli dell'INPS), poi, stranamente concordano con la I^ sez e, non solo, riconoscono anche l'art 54 a chi ha meno di 15 utili al 1995 (2,93% ogni anno) e vai con ulteriore contenzioso. Ora interviene la 3^ sez e crea il contrasto. Per loro è arrivato il momento delle sezioni riunite.
domenico69
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da domenico69 »

naturopata ha scritto: gio set 26, 2019 11:23 am Per tutti i professori, ecco la terza sezione centrale che in altro giudizio sembra non riconoscere l'art.54.

Sent. 175/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
III SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO....

....Questo Collegio concorda con quanto osservato dalla difesa dell’Inps, circa il fatto che appare del tutto evidente come tale disposizione (*) - emanata per salvaguardare coloro che fossero cessati con un’anzianità inferiore a 20 anni di servizio - non può in alcun modo riguardare il ricorrente XX, il quale alla data della riforma era in possesso di oltre 25 anni di servizio utile, e la sua pensione quindi è stata determinata ricomprendendo tutti i servizi prestati con incremento dell’ammontare della stessa, secondo la normativa vigente.
In conclusione pertanto l’appello deve essere respinto....


Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 6 febbraio 2019.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to Cons. Cristiana Rondoni F.to Pres. Angelo Canale
Depositato in Segreteria il 23 Settembre 2019
Il Dirigente
F.to Dott. Salvatore Antonio Sardella

*: riferito all'art. 54.

Guarda caso copiato tale e quale dalla sentenza 95/2017 sez. Lombardia, avverso la quale è stato proposto l'appello.
Motivazioni in riferimento all'art. 54?!?
Alquanto riduttive e nemmeno tanto entrate nel merito, sia nella sentenza di primo grado che in quella dell'appello, tant'è che si limita solo a dire che è una misura di salvaguardia senza specificare alcuna suddivisione delle varie quote in base agli anni maturati nei diversi sistemi pensionistici.
D'altronde essendo copia incolla non può essere altrimenti.
Ed ecco un'anomalia, la sentenza di primo grado è stata emessa dal Prof. Vito Tenore, che guarda caso invece riconosce il diritto al famoso art. 3 (moltiplicatore), vedasi sentenza 97/2018 sempre Sezione Lombardia.
E pensare che invece tale articolo sembra sia stato "bocciato" definitivamente!
Strano no?!?
Eppure é risaputo che in primo grado o riconoscevano l'art. 3 o l'art. 54 e quasi mai entrambi.
Coincidenze?
Chissà! 🤔
Altra anomalia, se così si può definire, cioè il notevole lasso di tempo trascorso tra la decisione e il deposito della sentenza, quasi 8 mesi.
Tutto regolare?!?
Sarà mica stato fatto appositamente per alimentare altro contenzioso, a seguuto della decisione adottata?!? 🤔
Ops!
Dimenticavo che sono un'ignorantone! 😉
Viva l'Italia! 😒

P.S. Naturopata finalmente sarai soddisfatto!?! 😉
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da naturopata »

P.S. Naturopata finalmente sarai soddisfatto!?! 😉
[/quote]

Io ho solo cercato di far capire a tanti colleghi come funziona e io lo avevo intuito da tempo e ho detto come sarebbe andata a finire la storia, così che gli interessati potessero, per quanto possibile, decidere se fare o meno ricorso ma, soprattutto, quando farlo. Il fatto che la 3 non emettesse sentenza, quando proprio la prima era quella del Prof. Tenore del 2017 e negativa, ha confermato in pieno la mia percezione. Io ho avuto a che fare con giudici di ogni tipo e di ogni giurisdizione, stando sia da una parte che dall'altra e so bene come funziona, è solo esperienza che mi porta, con ragionevole certezza a capire come si muoverà la giurisprudenza, il che non significa che si muoverà come giusto che sia o meno, perché ci sono tante variabili da tener in conto e io le tengo in conto.

Al momento quei pochi colleghi che hanno avuto sentenze positive, in particolare quelli della 2^ sez, devono considerarsi, come avevo detto, fortunati, perché anche i loro erano destinati ad essere ribaltati, ma si doveva fomentare il contenzioso.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da inno »

Tanto esperto non sei visto che le altre due sezioni sostengono il contrario... non ti conosco ma sembri un po’ presuntuoso, comunque potrebbe essere un’impressione errata nel caso scusami
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da istillnotaffound »

Per come gode ad ogni sentenza negativa per un militare e per come se ne dispiace parimenti per ogni positiva pare evidente che @naturopata sia un dipendente INPS con il compito di portare avanti una guerra psicologica con obiettivo di demoralizzare noi militari ad adire le vie legali.
”Un'altra vittoria come questa e torno a casa senza esercito!“ (Pirro)
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da naturopata »

inno ha scritto: ven set 27, 2019 8:12 am Tanto esperto non sei visto che le altre due sezioni sostengono il contrario... non ti conosco ma sembri un po’ presuntuoso, comunque potrebbe essere un’impressione errata nel caso scusami
Mi accontento anche che solo la terza sezione centrale, composta da diversi giudici cassazionisti, la pensi come me dopo diverso tempo. Ma francamente la questione dell'art.54, io la ritengo alquanto banale e se questo significa essere presuntuosi, allora sono presuntuoso.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da naturopata »

istillnotaffound ha scritto: ven set 27, 2019 9:04 am Per come gode ad ogni sentenza negativa per un militare e per come se ne dispiace parimenti per ogni positiva pare evidente che @naturopata sia un dipendente INPS con il compito di portare avanti una guerra psicologica con obiettivo di demoralizzare noi militari ad adire le vie legali.
Tu godi molte pù volte visto che ce ne sono molte di più positive, ma conta godere sulla propria, non su quelle degli altri. Ora avrete capito perché l'INPS continuava ad appellare, sapeva sin da febbraio che la 3 aveva accolto e poi alcuni giudici del nord hanno limato la motivazione di rigetto che a quella sezione andrà. Ora vi dico anche di tenere sotto controllo il moltiplicatore, per cui, anche in questo caso, la 3 sezione, stranamente non si è ancora espressa e le sezioni riunite hanno fatto melina.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Sempreme064 »

Sono tutte spese inutili, sono sicuro che li teniamo impegnati in tuttitalia.. La classifica è negativa, quando si retrocede in serie c, magari sapere quale squadra ha vinto Se ritorna in A..
Ieri ho provato a giocare i numeri 44-54 non sono usciti.. Però nella smorfia il 44 è un po' sfigato..

Doveva essere un ricorso collettivo, come gli altri che non si sa come sono andati a finire. Ho già pagato 3 ricorsi. VERGONA
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da naturopata »

Sentenza per ottemperanza sull'art.54. Il collega chiede l'ottemperanza, malgrado sia stato proposto appello.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
Il giudice unico delle pensioni
Cons. Ida Contino
Ha emesso la seguente
SENTENZA N. 379/2019
( in forma semplificata ex art 218, 3° comma del c.g.c.)
Nel giudizio di ottemperanza, iscritto al n. 22103 del registro di segreteria, proposto da P. B., nato a Omissis (Omissis) il Omissis ( Omissis ), elettivamente domiciliato in Villa San Giovanni alla via U. Zanotti Bianco 33 presso lo studio dell’avv. Santo Delfino, avverso l’INPS, Istituto nazionale Previdenza Sociale- Gestione ex Inpdap, per l’ottemperanza della sentenza n. 11/2019 di questa Sezione giurisdizionale.
Esaminati gli atti e i documenti di causa;
Visti gli art. 217 e 218 del c.g.c.
Uditi le parti come da verbale.
Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato il 24 giugno 2019, il sig. P. B. si duole della mancata esecuzione della sentenza indicata in epigrafe con la quale gli è stato riconosciuto il diritto al ricalcolo del trattamento pensionistico nella quota retributiva, avendo a riferimento l’aliquota di cui all’art. 54 del d.p.r. 1092/1973 e non quella del 35% prevista dall’art. 44 per il personale civile.
2. Il ricorrente lamenta, infatti, che l’Inps , nonostante la provvisoria esecutività della sentenza e nonostante la diffida ad adempiere , non ha a tutt’oggi eseguito la statuizione giudiziale contenuta nella sentenza n. 11/2019.
3. Con memoria del 28 agosto 2019, si è costituita l’Inps opponendo che la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza è stata impugnata innanzi alle Sezioni Centrali, sicché, nonostante la immediata esecutività della decisione, l’Ente previdenziale ritiene di dover attendere l’esito del giudizio di secondo grado. Tuttavia, ha altresì rappresentato che la sede territorialmente competente sta provvedendo al ricalcolo del trattamento pensionistico e alla liquidazione delle somme dovute, somme che saranno disponibili nella prima rata utile di lavorazione.
Tanto premesso ha concluso chiedendo la reiezione del ricorso.
4. All’odierna udienza, l’avv. Delfino, nell’interesse del ricorrente, ha insistito sulla richiesta ottemperanza evidenziando che a tutt’oggi nessuna esecuzione è stata data alla decisione giudiziale; il rappresentante dell’INPS ha evidenziato la difficoltà dell’Ente che allo stato sarebbe sprovvisto del necessario software per il ricalcolo della pensione, sicché ha chiesto un breve termine.
5. Questo giudice, in via preliminare rigetta la richiesta di rinvio formulata dall’Ente previdenziale. In proposito rileva che la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza è stata notificata all’Inps in data 25 febbraio 2019 unitamente a regolare atto di diffida come previsto dall’art. 118 del c.g.c.; e, che, ad oggi, sebbene siano decorsi sette mesi, l’Ente senza alcuna ragione giuridicamente rilevante, non ha inteso dare esecuzione al provvedimento del giudice.
Tanto premesso, perdurando la inadempienza, anche nel merito il ricorso è fondato, e deve essere accolto.
Si ordina pertanto all’Ente previdenziale di operare il ricalcolo del trattamento pensionistico del ricorrente secondo la statuizione giurisdizionale nel termine di sessanta giorni e, nello stesso termine di sessanta giorni, si ordina la liquidazione dei ratei arretrati. Il termine dovrà decorrere dalla notifica del presente provvedimento.
Nel caso di persistente ingiustificato adempimento si provvede sin d’ora alla nomina del commissario ad acta nella persona del Direttore pro-tempore della sede dell’Inps di Reggio Calabria con facoltà di delega ad altro funzionario della stessa Direzione.
Condanna l’ Ente previdenziale alla refusione delle spese processuali di questo giudizio che liquida in € 500,00 (salvo il maggior aggravio degli eventuali oneri per l’attività del commissario ad acta).
P.Q.M
La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria, il Giudice Unico delle Pensioni,
ACCOGLIE
il ricorso in ottemperanza e per l’effetto ordina all’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza n. 11/2019 e quindi di rideterminare, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, il trattamento pensionistico del ricorrente secondo le statuizioni ivi contenute a decorrere dalla data del collocamento in quiescenza e di erogare all’istante tutti i ratei arretrati maggiorati degli interessi e della rivalutazione nelle modalità indicate nella sentenza nl. 10/QM/2002 delle Sezioni Riunite e cioè come possibile integrazione degli interessi legali ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura
dei primi.

In caso di persistente inadempimento nomina sin d’ora, quale commissario ad acta, il Direttore pro-tempore dell’Inps di Reggio Calabria .
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 25 settembre 2019.
Il Giudice
f.to Ida Contino
Depositato in Segreteria il 25/09/2019
Il Responsabile delle Segreterie Pensioni
f.to Dott.ssa Francesca Deni
CORTE DEI CONTI
SEGRETERIA SEZIONE GIURISIDIZIONALE
PER LA REGIONE CALABRIA
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE esistente presso questo Ufficio composta di n. 1 Foglio.
Si attesta, ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n.82, art.22 “copie informatiche di documenti analogici”, che la presente copia digitale è tratta dall’originale cartaceo conservato nel sistema documentale della Segreteria di questa Sezione giurisdizionale ed è conforme all’originale in tutte le sue componenti.
Catanzaro, 26/09/2019
La Responsabile della segreteria giudizi pensionistici
f.to Dott.ssa Francesca Deni
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da naturopata »

Ancora un ricorso di chi cerca in tutti i modi di farsi ridurre la pensione:

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
Il giudice unico delle pensioni
Cons. Ida Contino
Ha emesso la seguente
SENTENZA n. 377/2019
Nel giudizio in materia di pensioni civili, iscritto al n. 22088 del registro di segreteria, proposto da C. P. G., nato a omissis (omissis) il omissis e residente in omissis, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Leone, Simona Fell e Ciro Catalano del foro di Palermo, i quali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti al presente procedimento ai seguenti indirizzi di posta elettronica: simona.fell@pec.it, cirocatalano@pec.it e francescoleone@pec.it, avverso Inps ( Istituto Nazionale Previdenza Sociale — Gestione ex INPDAP - in persona del legale rappresentante p.t. ).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con atto introduttivo del presente giudizio, il sig. C. ha adito questa Corte dei conti per ottenere la declaratoria del proprio diritto al ricalcolo del trattamento pensionistico con l’applicazione della percentuale del 44% prevista dall’art. 54, comma 1 del d.p.r. 1092 /1973, prevista per il personale militare, con decorrenza dalla data del suo collocamento in quiescenza.
2) Il ricorrente premette di aver lavorato alle dipendenze del Corpo della Polizia Penitenziaria dal 12.1.1983 al 12.2.2011 e di essere titolare di un trattamento pensionistico liquidato con il sistema misto. Tanto premesso, assume di rientrare nella previsione di cui all’art. 54 del d.p.r. 1092/1973.
3) Con memoria dell’8.7.2019, si è costituito l’Inps opponendo che il ricorrente è destinatario della disciplina pensionistica prevista per gli impiegati civili dello stato in quanto sin dal 1982 gli agenti di p.s. appartenenti alla Polizia di Stato hanno perso lo status militare.
4) All’odierna udienza, la causa è posta in decisione.
5) Il ricorso è inammissibile.
Risulta dagli atti che il ricorrente è stato assunto nell’ambito degli agenti di custodia nell’anno 1982.
Il d.lgs 443 del 30.10.1992, tuttavia, ha trasformato il corpo degli agenti di custodia in polizia penitenziaria ad ordinamento civile.
L’art. 73 della legge, intitolato “ trattamento pensionistico nella fase di transizione” al comma 3 ha stabilito che “ al personale proveniente dai ruoli del disciolto Corpo degli Agenti di custodia continua ad applicarsi l’art. 6 della l. 1543/1963”.
Ciò premesso, come anche chiarito dalla Sezione giurisdizionale della regione Sardegna nelle sentenze n. 17/2018 e 161/2017, nella fattispecie all’esame la disposizione che deve essere applicata è quella contenuta nell’art. 6 della l. 1543/1963 e non nell’art. 54 del d.p.r. 1092/1973.
Detta disposizione, tuttavia, ha un contenuto diverso dall’art. 54 invocato dal ricorrente.
L’art. 54, infatti, stabilisce che “La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo. La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”. L’art. 6, invece, dopo aver disposto che la pensione del personale destinatario della disposizioni è liquidata sulla base dell’importo complessivo dell’ultimo stipendio o paga e dell’indennità pensionabili godute, precisa “ Essa è ragguagliata, al compimento del ventesimo anno di servizio al 44% della base pensionabile come sopra determinata . Per ciascun anno di servizio oltre il ventesimo e non più di dieci successivamente compiute , la pensione sarà aumentata del 3,60%”. Entrambe le disposizioni sopra richiamate differiscono da quella concretamente applicata dall’Istituto previdenziale, prevista dall’art. 44 del d.p.r. 1092/1973 ove il legislatore stabilisce che “La pensione spettante al personale civile con l'anzianità di quindici anni di servizio effettivo è pari al 35 per cento della base pensionabile; detta percentuale è aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell'ottanta per cento”. Tuttavia, le aliquote di rendimento stabilite in questa ultima disposizione, rispetto a quella prevista nell’art. 6 sopra richiamato, diventano più vantaggiose per il pensionato dopo il ventesimo anno mentre sono meno vantaggiose per i primi quindici anni. Si consideri, infatti, che l’aliquota per il personale civile a 15 anni è pari al 35% sicché per ogni anno precedente, l’aliquota di rendimento è pari al 2,33%; mentre per i destinatari dell’art. 6, l’aliquota prevista è del 44% al ventesimo anno, sicché per ogni anno precedente è pari al 2,2%.
Il trattamento previsto dall’art. 6, diventa più vantaggioso, invece, dopo il ventesimo anno consentendo ai destinatari di andare in pensione con un massimo di 30 anni. Ebbene, chiarito che nella fattispecie trova applicazione l’art. 6 del d.lgs 1543/1963, deve ancora premettersi che negli anni 90, il sistema pensionistico ha subito una sostanziale trasformazione con la l. 335/1995, introduttiva del sistema di calcolo contributivo per i lavoratori in servizio al 31.12.1996.
Detta novella, tuttavia, nei confronti dei soggetti che alla data 31.12.1995 avessero già maturato un’anzianità pari o superiore a diciotto anni, ha fatto salvi i diritti pensionistici già maturati secondo le regole previgenti; mentre per gli altri lavoratori ha previsto un sistema misto disponendo all’art .1 comma 12 il seguente meccanismo: “Per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma: a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla citata data; b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità' contributive calcolato secondo il sistema contributivo.
Pertanto, per detti soggetti, tra cui il ricorrente, la pensione viene scomposta in tre parti: quota A calcolata applicando sulla retribuzione pensionabile dell’ultimo anno di servizio, l’aliquota di rendimento maturata al 31.12.1992; la quota B applicando sulla media delle ultime retribuzioni l’aliquota maturata al 31.12.1995 ; e, infine, la quota c calcolata con il sistema contributivo.
Il ricorrente rientra in quest’ultima categoria in quanto al 31.12.1995 vantava un’anzianità inferiore ai quindici anni. Tuttavia, l’aliquota di rendimento da applicare è quella prevista dall’art. 6 della l. 1543/1963 e non quella prevista dall’art. 54 del d.p.r. 1092/1973, proprio in virtù dell’art. 73 del d.lgs 443/1992 innanzi citato. Ciò chiarito, sebbene in linea teorica non è corretta l’applicazione dell’aliquota prevista dall’art. 44 del d.p.r. 1092/1973, di fatto la disposizione applicabile, e cioè l’art. 6 prevede un’aliquota di rendimento del 2,2 % ( 44% : 20 anni) inferiore a quella applicata al ricorrente, pari a 2,33 % ( 35%:15). Conseguentemente nessun vantaggio concreto deriverebbe dall’applicazione di tale
diversa disposizione
. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile per carenza di interesse ad agire ( art. 100 c.p.c. ; art. 7 CGC) . Detto interesse, infatti, presuppone la necessità di una tutela, ricollegabile a una contestazione oggettiva, attuale, ed idonea a ledere il diritto vantato e deve portare un’utilità concreta che dall’esercizio possa derivare a chi propone l’azione . Nel caso in esame la domanda giudiziale è diretta ad ottenere un beneficio economico che di fatto è già percepito dal ricorrente. Ai sensi dell’art. 31 comma 3 del c.g.c., si compensano le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Calabria, definitivamente pronunciando dichiara inammissibile il presente ricorso.Spese compensate.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 25.9.2019.
Il giudice
f.to Ida Contino
Depositata in segreteria il 25/09/2019
Il responsabile delle segreterie pensioni
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COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE esistente presso questo Ufficio composta di n.1
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Si attesta, ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n.82, art.22 “copie informatiche di documenti analogici”, che la presente copia digitale è tratta dall’originale cartaceo conservato nel sistema documentale della Segreteria di questa Sezione giurisdizionale ed è conforme all’originale in tutte le sue componenti.
Catanzaro,26/09/2019
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

Aggiornamento

Faccio presente che poco fa guardando il sito della CdC, ho riscontrato l'assenza della nota sentenza NEGATIVA d'appello della Sez. 3^ n. 175/2019 pubblicata ieri sull'art. 54.

Che sarà successo mai.

Fateci caso pure voi.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da naturopata »

panorama ha scritto: ven set 27, 2019 2:38 pm Aggiornamento

Faccio presente che poco fa guardando il sito della CdC, ho riscontrato l'assenza della nota sentenza NEGATIVA d'appello della Sez. 3^ n. 175/2019 pubblicata ieri sull'art. 54.

Che sarà successo mai.

Fateci caso pure voi.
Vero. Magari qualcuno avrà evidenziato che così si può bloccare il contenzioso e magari era meglio non pubblicarla. E' ovvio che ora, i ricorrenti (e non gli avvocati), dovrebbero elevare la remissione alle sezioni unite e così si risolve una volta per tutte questa storia.
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