E già!naturopata ha scritto: ↑mer set 25, 2019 9:59 am La formula del 44/15, se è al 1995 è un conto, se è al 1992 è un altro conto.
Siamo proprio messi bene se se ci poniamo dubbi del genere.
La formula é una e naturalmente va applicata sia per la quota al 92 che al 95.
Non sapevo stessimo facendo una gara!
Ad ogni modo io sto semplicemente dando la mia interpretazione sulla vicenda, con la speranza possa tornare utile agli altri. Interpretazione che come detto mi ha permesso di vincere il ricorso nonostante avessi meno di 15 anni al 95.
Se ti senti in competizione, mi ritiro. Hai vinto te.
Se invece vuoi confrontarti a beneficio di tutti continuo col resto.
Ma quale passo avanti?!?naturopata ha scritto: ↑mer set 25, 2019 9:59 am..riporto un ulteriore passo avanti dei Giudici in questa sentenza pubblicata oggi.
REPUBBLICA ITALIANA N. 145/2019
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto
GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI....
Questo Giudice ritiene che la domanda del ricorrente deve essere respinta per le ragioni su cui si fonda la sentenza della Sezione Veneto n. 47 del 2019 e n. 55 del 2019, a cui si fa espresso rinvio ai sensi dell’art. 39, comma 2, lett. d), del Codice di giustizia contabile (approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 174).
Secondo le decisioni citate, l'art. 54 del D.P.R. n. 1092 del 1973, concede un trattamento di favore nei confronti di una limitata categoria di militari, che cessavano dal servizio avendo maturato il minimo pensionabile (15 anni) senza poter contare su vent'anni di servizio utile, salvo prevedere un aumento percentuale di 1,80 per ogni anno di servizio utile in più oltre al ventesimo.
Il secondo comma dell'art. 54, riguarda i militari con un'anzianità di servizio superiore ai vent'anni,....
Già col fatto che richiama le sentenze della stessa Corte dice tutto, cioè del resto d'Italia non gliene frega niente.
Sono sempre fossilizzati col trattamento di favore per i militari dai 15 ai 20 anni.
Questo comma: ""Per i sottufficiali e gli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e per i sottufficiali e i militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia si considera la percentuale di aumento del 3,60", sempre dell'art. 54 l'hanno mai letto?!?
Quindi anche questo comma riserva un altro trattamento di favore, eppure l'art. 54 come detto disciplina il "trattamento normale"
Qua si parla di diritto di accesso alla pensione che non ha nulla a che vedere col calcolo della stessa.naturopata ha scritto: ↑mer set 25, 2019 9:59 am.
....Ai sensi all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 503 del 1992: "Nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti ed i lavoratori autonomi il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto quando siano trascorsi almeno venti anni dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione, fermi restando i requisiti previsti dalla previgente normativa per le pensioni ai superstiti", ha superato la previsione dell'art. 54 del d.p.r. n. 1092 del 1973 innalzando il diritto a pensione a vent'anni ed estendendo l'aliquota del 44% a tutti i dipendenti, civili e militari.
Pertanto il computo della pensione di cui è causa per il periodo precedente al 31.12.1995, deve essere effettuato col sistema retributivo risultante dalla riforma del 1992..
Il giudice tra l'altro dice anche che ciò ha superato la previsione dell'art. 54 del DPR, quando invece tutt'al più supererebbe la previsione dell'art 52 e non del 54, cioè quello titolato "diritto al trattamento normale".
Dalla serie che qua si estraggono proprio i numeri al lotto!
Detto questo, finché in Veneto non verranno messi con le spalle al muro da una sentenza definitiva manterranno tale orientamento, da LORO ritenuto corretto.
Oppure finché qualche giudice di tale sezione non si decide finalmente ad applicare la legge correttamente.