ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Come presentare un giudizio in II grado
UFFICIO DEL RUOLO GENERALE GIUDIZI DI APPELLO
Accesso: Via A.Baiamonti 47
Collocazione: Piano 5 - Stanza D5100
Preposto: Antonietta SCALA
Tel.: 0638762132 – 0638762059 – 0638762069 - 0638763095
Pec: ufficio.ruolo.appello@corteconticert.it
Giorni ed orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì 9 - 13
COME PRESENTARE UN GIUDIZIO IN II GRADO
A termini dell’art. 1 del DL 15 novembre 1993, n. 453, convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19 e successive modificazioni ed integrazioni, l’appello deve essere depositato entro i 30 gg. successivi alla notifica dello stesso.
Tutti gli appelli, così come i ricorsi per ottemperanza, revocazione, correzione errore materiale, reclamo ed interpretazione, sia in materia di responsabilità, che di pensionistica o ad istanza di parte - fatta eccezione per i giudizi di competenza della Sezione Giurisdizionale di Appello della Regione Sicilia – dovranno essere inviati a questo ufficio tramite posta elettronica certificata.
L'originale dell'atto e la documentazione sottoindicata, in forma cartacea, ovvero la copia cartacea conforme all’originale informatico, dovrà essere depositato in Segreteria possibilmente entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della PEC, ai fini dell'inserimento nei relativi fascicoli processuali.
Il fascicolo di primo grado viene acquisito d’ufficio.
ISTRUZIONI PER L’INVIO DELL’ATTO DI IMPUGNAZIONE TRAMITE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
L’oggetto del messaggio PEC sarà:
Corte dei conti – Parti e sentenza appellata
Ciascun messaggio PEC non può avere dimensioni superiori a 30 Mb.
Nel caso in cui il singolo messaggio PEC ecceda il limite di 30Mb, è consentito l'invio in successione di più messaggi, ma i singoli messaggi andranno numerati in ordine sequenziale e dovranno recare nell’oggetto il riferimento al numero complessivo e all’ordine dell’invio (es. 1 di 5, 2 di 5, ecc.).
Ogni busta deve contenere un singolo atto, più i documenti allegati (se esistenti), nonché un Indice Atti e documenti, firmato digitalmente.
A ogni singolo documento allegato alla mail deve corrispondere un singolo file nominato e numerato con numero progressivo come riportato nell’Indice atti e documenti allegato.
N.B.: Verificare che la lunghezza del percorso, incluso il nome del file, non superi i 100 caratteri e non contenga: PARENTESI, APOSTROFI, VIRGOLE, CARATTERI SPECIALI COME +, “, ecc.
Devono essere necessariamente firmati digitalmente tutti i documenti che si firmerebbero in un deposito cartaceo. La restante documentazione (certificati, ecc.) non necessita di firma digitale e deve essere inserita in un unico file.
Per maggiori informazioni, consultare i link sottostanti:
http://www.corteconti.it/export/sites/p ... 8_2015.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/p ... 16_pec.pdf
Per il deposito del ricorso in materia di RESPONSABILITA’ occorrono i files nominati di:
• Atto di appello notificato (con contrassegno telematico da € 16,00 ogni 4 pagine, ciascuna di 25 righe + 1 ulteriore contrassegno del valore di € 16,00 per la delega); in alternativa, il pagamento può essere assolto con l’utilizzo del mod. F23. L’atto deve contenere l’istanza di fissazione dell’udienza (v. D.Lgs. n. 174/16 - Codice di giustizia contabile - art. 190, comma 3);
• Copia della sentenza impugnata;
• Nota di iscrizione a ruolo;
• Attestazione di conformità;
• Ricevuta di versamento di 1,55 euro per l’ufficio del registro (pagabile in banca mod. F23 - cod. uff. VAE sub-codice 04 cod. tributo 456T). Nello spazio dedicato agli estremi dell’atto o del documento dovranno essere inseriti, oltre l’anno relativo all’atto (anno di iscrizione a ruolo o di emanazione della sentenza o ordinanza, ecc.) anche la sigla DEP;
• Indice Atti e documenti;
• (Indice degli allegati, se presenti).
Per il deposito del ricorso AD ISTANZA DI PARTE, oltre agli adempimenti sopra esposti, occorre un contrassegno telematico da € 27,00.(*)
Per il deposito del ricorso in materia PENSIONISTICA occorrono i files nominati di:
• Atto di appello notificato (esente da bollo). L’atto deve contenere l’istanza di fissazione dell’udienza (v. D.Lgs. n. 174/16 - Codice di giustizia contabile - art. 190, comma 3);
• Copia della sentenza impugnata;
• Nota di iscrizione a ruolo;
• Attestazione di conformità;
• Indice Atti e documenti;
• (Indice degli allegati, se presenti).
Per il deposito del ricorso per OTTEMPERANZA, occorre la copia autentica della sentenza (v. D.Lgs. n. 174/16 - Codice di giustizia contabile - art. 218, comma 2).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
DL 15 novembre 1993, n. 453, convertito in legge 14 gennaio 1994, n. 19 - Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti
D.Lgs. n. 174/16 - Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124
D.P.R. 115/02 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia
(*) Il giudizio ad istanza di parte è previsto dagli artt. 52 e segg. del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti (R.D. n. 1038/33). Si tratta, per lo più, dei giudizi per rifiutato rimborso di quote di imposta inesigibili, dei giudizi per ritenute a titolo cautelativo su stipendi ed altri emolumenti di funzionari ed agenti pubblici, di altri giudizi ad istanza di parte, tra cui le controversie in materia di aggio.
Modulistica
Nota di iscrizione a ruolo (DOC,39KB)
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Per maggiori informazioni, consultare i link sottostanti:
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D.P.R. 115/02 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia
(*) Il giudizio ad istanza di parte è previsto dagli artt. 52 e segg. del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti (R.D. n. 1038/33). Si tratta, per lo più, dei giudizi per rifiutato rimborso di quote di imposta inesigibili, dei giudizi per ritenute a titolo cautelativo su stipendi ed altri emolumenti di funzionari ed agenti pubblici, di altri giudizi ad istanza di parte, tra cui le controversie in materia di aggio.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Importanza di fare chiarezza.
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Scusate ma secondo voi, la quota del 44% di cui all'art. 54, va attribuita nella quota A o in quella B?
Chiedo ciò perché in alcune sentenze vedo che i ricorrenti il 44% lo chiedono per la quota A ed il giudice accoglie il ricorso.
A) La prima detta QUOTA A è calcolata applicando sulla base pensionabile l’aliquota di rendimento maturata sino al 31.12.1992;
B) La seconda detta QUOTA B è calcolata applicando sulla media delle ultime retribuzioni l’aliquota di rendimento maturata dal 1.1.1993 al 31.12.1995.
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Scusate ma secondo voi, la quota del 44% di cui all'art. 54, va attribuita nella quota A o in quella B?
Chiedo ciò perché in alcune sentenze vedo che i ricorrenti il 44% lo chiedono per la quota A ed il giudice accoglie il ricorso.
A) La prima detta QUOTA A è calcolata applicando sulla base pensionabile l’aliquota di rendimento maturata sino al 31.12.1992;
B) La seconda detta QUOTA B è calcolata applicando sulla media delle ultime retribuzioni l’aliquota di rendimento maturata dal 1.1.1993 al 31.12.1995.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da naturopata »
Credo che dovrebbe essere molto evidente, sino al 1992 si va in quota A e per gli altri 3 anni la media di cui alla quota B, ma c'è un grosso scoglio, gli anni utili e la neutralità fra i 15 e 20 anni (18) e quindi sarebbe certamente più logico, in una totale illogicità, che si applichi il 44% al 1995 e quindi sulla quota "B", così si avrebbe anche una differenziazione fra chi si è arruolato il 1981, chi il 1982 e chi il 1983 (non tutti quindi vanterebbero il 44% secco) ed eventualmente, se estendessero anche a chi ha meno di 15 utili (come logica vorrebbe anche nella illogicità), vi sarebbe la stessa differenziazione in base all'anzianità maturata. Ma qui stiamo su livelli di Giudici di un certo spessore che non mi pare avere rilevato fra le tante sentenze, anche di Appello.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da elciad1963 »
buongiorno ma credo che finirà tutto con il calcolo del 44% diviso 15 anni utili sia in quota A che B. In effetti il coefficiente 2,9333 per anno. D'altronde oggi l'INPS oggi applica questo criterio da sempre per noi retributivi equiparati al personale civile, ovvero 35% diviso 15 per gli anni utili. comunque ci sarà in questo modo un guadagno non indifferente. Laddove applicherebbe il 44% sulla quota B, si perderebbe leggermente sulla seconda quota di pensione ma sulla prima ci sarebbe un'utile molto soddisfacente con una PAL finale molto alta (nel mio caso circa 6000 € in più) quasi a pareggiare i retributivi, circostanza molto allettante ma non credo fattibile (meglio un "regalo" inaspettato che uno "negato"!).
sono più propenso a credere nella prima ipotesi, ovvero al coefficiente 2,9333 per anno utile (in questo caso l'incremento della mia PAL sarebbe di circa 3.500 €).
In ogni modo speriamo bene e quando prima perché questa storia ci sta logorando.
una buona giornata a tutti.
sono più propenso a credere nella prima ipotesi, ovvero al coefficiente 2,9333 per anno utile (in questo caso l'incremento della mia PAL sarebbe di circa 3.500 €).
In ogni modo speriamo bene e quando prima perché questa storia ci sta logorando.
una buona giornata a tutti.
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Buongiorno, credo che per tale computo, se applicato a tutti coloro che ne hanno diritto, verrà assegnato il 44% cumulativamente, sia per la prima sia per la seconda quota di pensione, al di là che un militare vanti 15, 16 o 17 anni al 1995. Tutto il resto, per me, è il solito papocchio-pastrocchio all'italiana.
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
A caso prendo questa ma ne stanno anche altre di Altre CdC.
Nella sentenza n. 385 della CdC Sicilia si legge in DIRITTO:
1) - "Posto che nel caso di specie il ricorrente aveva maturato i quindici anni di servizio al 31.12.1995, tale norma nel caso di specie deve applicarsi solo per il calcolo della parte retributiva della pensione, ovvero per la quota A."
2) - Pertanto si ritiene di dover accogliere il ricorso, affermando il diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico, con l’applicazione delle
aliquote di cui all’art. 54 DPR 1092/1973, rispetto alla quota calcolata con il sistema retributivo.
Nella sentenza n. 385 della CdC Sicilia si legge in DIRITTO:
1) - "Posto che nel caso di specie il ricorrente aveva maturato i quindici anni di servizio al 31.12.1995, tale norma nel caso di specie deve applicarsi solo per il calcolo della parte retributiva della pensione, ovvero per la quota A."
2) - Pertanto si ritiene di dover accogliere il ricorso, affermando il diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico, con l’applicazione delle
aliquote di cui all’art. 54 DPR 1092/1973, rispetto alla quota calcolata con il sistema retributivo.
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Per coloro che hanno i ricorsi presso la CdC dI Bologna, vi è da dire che, con le sentenze n. 49 e 51 del 2019 con il Giudice CHIAREZZA sono stati Accolti i ricorsi per art. 54, diversamente, con il Giudice MAIO con le sentenze n. 24, 25, 27 e 30, sono stati bocciati i ricorsi. Per tanto, verificate con quale Giudice viene trattato il vostro ricorso è preparatevi mentalmente.
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da bidos »
Ritengo che nel caso in cui venga riconosciuta l'aliquota del 44% per chi ha maturato almeno 15 anni di servizio utile al 31.12.1995 la quota B non abbia più senso, visto che la quota A + la B sarebbe ovviamente inferiore al 44% attribuita con l'applicazione dell'art.54.
In sintesi: quota A con aliquota del 44% fino al 31.12.1995 più contributivo per gli anni successivi.
In sintesi: quota A con aliquota del 44% fino al 31.12.1995 più contributivo per gli anni successivi.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da domenico69 »
Tale affermazione è più che corretta, difatti la L. 335/95 che ha introdotto il sistema contributivo/misto parla solamente di quota A e B, ovvero componente retributiva e componente contributiva.
Detto questo, nel calcolo reale che poi viene fatto, la quota A prende la denominazione di quota A e B, mentre la quota B prende la denominazione di quota C.
Pertanto mi sembra che dai commenti si stia facendo un po' di confusione.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da domenico69 »
Il fatto di non condividere una tesi, non significa che tale tesi sia illogica, come non ci saranno giudici di un certo spessore, fintanto che non verrà condivisa tale tesi.naturopata ha scritto: ↑mar ago 27, 2019 9:36 am "...quindi sarebbe certamente più logico, in una totale illogicità, che si applichi il 44% al 1995.....
Ma qui stiamo su livelli di Giudici di un certo spessore che non mi pare avere rilevato fra le tante sentenze, anche di Appello."
Ma d'altronde si sa che dove finisce la logica inizia la legge.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da elciad1963 »
Scusate ma i colleghi che hanno vinto il ricorso e si sono visti applicare l'articolo 54, cosa dicono? a qualcuno, magari a coloro che hanno vinto anche l'appello,l'Inps ha aggiornato la pal, in che misura e in che modo? Nessuno ha notizie certe?
buonasera
buonasera
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
La CdC Sez. 2^ d’Appello con la sentenza n. 310/2019 (Ud. 09/07/2019) depositata in data 09/09/2019, ha nuovamente rigettato l’Appello dell’INPS relativo all’art. 54 e bocciato l’art. 3 sul moltiplicatore.
La particolarità e la NOVITA’ di questa sentenza e che l’interessato (ricorrente della GdiF in principio), alla data del 31/12/1995, aveva soltanto 13 anni e 2 mesi, quindi, inferiore ai 15 anni.
N.B.: la sentenza appellata direttamente dall’INPS è la n. 46/2018 del 18/04/2018 della CdC Calabria.
P.S.: vi ricordate cosa avevo scritto in data 26/07/2019 inerente la sentenza della CdC del T.A.A. sez. di Trento n. 25/2019 che era PERICOLOSA in caso di appello perché il ricorrente vantava una anzianità di 13 anni e 4 mesi al 1995???
Ebbene, con quest’ultimo Appello a sfavore dell’INSP sull’art. 54, il pericolo si è verificato.
La particolarità e la NOVITA’ di questa sentenza e che l’interessato (ricorrente della GdiF in principio), alla data del 31/12/1995, aveva soltanto 13 anni e 2 mesi, quindi, inferiore ai 15 anni.
N.B.: la sentenza appellata direttamente dall’INPS è la n. 46/2018 del 18/04/2018 della CdC Calabria.
P.S.: vi ricordate cosa avevo scritto in data 26/07/2019 inerente la sentenza della CdC del T.A.A. sez. di Trento n. 25/2019 che era PERICOLOSA in caso di appello perché il ricorrente vantava una anzianità di 13 anni e 4 mesi al 1995???
Ebbene, con quest’ultimo Appello a sfavore dell’INSP sull’art. 54, il pericolo si è verificato.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
pericolo perchè? perchè a questo punto potrebbero mettercelo in quel posto a tutti quanti, visto che la platea sarà aumentata? io di pericolo vedo questo.
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da Aquila »
Strano, a Bologna accolgono t ricorsi dei migranti e non...dei servitori delle Forze di Polizia, che...hanno servito lo Stato????panorama ha scritto: ↑mar ago 27, 2019 2:27 pm Per coloro che hanno i ricorsi presso la CdC dI Bologna, vi è da dire che, con le sentenze n. 49 e 51 del 2019 con il Giudice CHIAREZZA sono stati Accolti i ricorsi per art. 54, diversamente, con il Giudice MAIO con le sentenze n. 24, 25, 27 e 30, sono stati bocciati i ricorsi. Per tanto, verificate con quale Giudice viene trattato il vostro ricorso è preparatevi mentalmente.
https://www.huffingtonpost.it/entry/sal ... 8b73595d34
Giustizia ritardata è giustizia negata.
(Montesquieu)
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