ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

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Seguito.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

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La CdC Veneto con la sentenza n. 114/2019 oltre ad aver rigettato l'art. 54, fa un chiarimento riferito al "rinvio dell'udienza" quando è possibile, spiegando le ragioni per cui non ha accolto l'istanza dell'avvocato.
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DIRITTO

Va, in primis, respinta l’istanza di rinvio formulata dal legale del ricorrente.

Al riguardo, questo Giudice rileva che l’art. 10 delle “Norme di attuazione del codice di giustizia contabile” stabilisce che “il Collegio può rinviare la discussione della causa non più di una volta soltanto per grave impedimento di uno o più componenti del collegio e delle parti e per non più di sei mesi”.

Ebbene, la disposizione – nel riprodurre l’art. 115 disp. att. c.p.c. – impedisce il differimento reiterato della causa e riconosce la legittimità del rinvio soltanto qualora sussista un “grave impedimento” che osti alla possibilità di sostituzione del difensore della parte venendo, diversamente, “in rilievo una carenza organizzativa del professionista incaricato (…), con conseguente legittimità della sentenza pronunciata a seguito del legittimo diniego del provvedimento di rinvio” (Cass. Civ. sez. VI 15/10/2018, n. 25783; vedi, anche Cass. SS.UU. Civ. ord. n. 4773 del 26/3/2012).

Sul punto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione penale, con sentenza n. 41432 del 3 ottobre 2016, hanno individuato, specificatamente, le cause idonee ad integrare il legittimo impedimento del difensore a presenziare all‘udienza e la legittimità dell’istanza di rinvio della stessa, rilevando che “le principali cause giustificatrici della legittima impossibilità di comparire sono costituite o da un precedente e concomitante impegno professionale ovvero da altra causa che impedisce la presenza del difensore dovuta ad ostacoli di carattere fisico o sanitario o eventi imprevisti”. Ebbene, solo nel primo caso e in quello di impedimento per “stato patologico prevedibile”, la Suprema Corte ha ritenuto che ricada sul difensore l'onere di nominare un sostituto processuale e/o di indicare le ragioni dell'omessa nomina. Nel caso di impedimento dovuto a malattia, o altro evento imprevedibile, la Cassazione ha affermato il principio secondo cui “il difensore deve provare con idonea documentazione la sussistenza dell'impedimento, indicandone la patologia ed i profili ostativi alla personale comparizione. L'impedimento deve essere giustificato da circostanze improvvise e assolutamente imprevedibili, tali da impedire anche la tempestiva nomina di un sostituto che possa essere sufficientemente edotto circa la vicenda in questione.

Resta fermo, ai fini del differimento dell'udienza, l'apprezzamento riservato al giudice di merito circa la serietà, l'imprevedibilità e l'attualità del dedotto impedimento, e la relativa valutazione deve essere sorretta da una motivazione adeguata, logica e corretta.”

Tanto considerato, questo Giudice ritiene che, nel caso di specie, non solo il difensore sia incorso nella preclusione normativa di cui al richiamato art. 10 (non essendo possibile disporre un ulteriore differimento della causa già oggetto di rinvio, su istanza del legale di parte, all’udienza dell’11 giugno 2019), ma che la certificazione medica prodotta dal medesimo non risponda ai parametri delineati dalla giurisprudenza sia con riferimento all'imprevedibilità dell'impedimento e sia all’impossibilità per il medesimo di provvedere alla nomina di un sostituto in grado di rappresentare l’assistito tenuto conto della serialità del gravame e del fatto che la questione di diritto, posta dal ricorrente, ha già formato oggetto di numerose pronunce da parte delle Sezioni giurisdizionali di questa Corte.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

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La CdC del T.A.A. sez. di Trento con la sentenza n. 25/2019 datata 11/07/2019 ha RIGETTATO il ricorso proposto da un collega CC. (difeso da avvocato Claudio PARISI) e trattato dallo stesso Giudice di cui alla sentenza POSITIVA n. 3/2019, dott.ssa Grazia Bacchi.

- in congedo a decorrere dal 7 giugno 2016, data alla quale aveva maturato una anzianità contributiva di anni 36, mesi 7 e giorni 29,

1) - egli vantava una anzianità di 13 anni e 4 mesi al 1995

2) - La difesa dell’Inps ha, poi, rappresentato che le recenti decisioni in grado d'appello favorevoli alla tesi del ricorrente, alle quali questa stessa Sezione Giurisdizionale Regionale si è conformata, non possono far configurare un indirizzo giurisprudenziale consolidato sulla questione di diritto né tanto meno sono condivisibili, basandosi esse su motivazioni applicative dell'art 54 del D.P.R. 1092/73 che appaiono contrastanti con l'evoluzione normativa, sia generale che speciale, successiva a tale datata disposizione, tanto che alcune Sezioni regionali di questa stessa Corte, le cui argomentazioni ha ripreso, se ne sono discostate; ha affermato l’inapplicabilità del disposto dell’art. 54 del T.U. n. 1092/73 alla posizione pensionistica del ricorrente, anche perchè detta norma disciplinava il fenomeno dei baby pensionati e deve quindi essere contestualizzata.

3) - Ad avviso dei difensori dell’INPS, la norma oggi potrebbe riguardare solo i militari che avessero maturato, alla data del 31 dicembre 1992, almeno 15 anni di contribuzione utile, mentre il ricorrente all’epoca aveva una anzianità contributiva di soli 9 anni, 9 mesi e 3 giorni, e poco più di 13 anni alla fine del 1995; oggi, la norma riguarderebbe i soli pensionamenti anticipati per inabilità (unica ipotesi possibile dopo il 1992) verificatisi fino al 2014.

La CdC precisa:

4) - Ad oggi, sull’ambito applicativo della norma in questione, l’orientamento espresso dalla Sezione Prima Centrale d’Appello con la citata sentenza n. 422/2018 si va ulteriormente consolidando per effetto della successiva giurisprudenza della Sezione Seconda d’Appello di Appello (sentenze n. 197/2019; n. 205/2019; n. 208/2019).

5) - Tuttavia, nel caso in esame, il ricorrente vanta una anzianità di servizio di soli 13 anni e 4 mesi alla data del 31 dicembre 1995 (e di 9 anni e 9 mesi al 31 dicembre 1992), ed ha rivendicato ugualmente, sostenendo l’irrilevanza degli anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995 ..........

6) - alla odierna udienza, richiamando giurisprudenza della Sezione Seconda Centrale di Appello, e, in particolare, la sentenza n. 205/2019 a suo avviso favorevole alla sua tesi, la difesa del sig. R. D. ha prospettato una disparità di trattamento tra i militari cessati dal servizio che al 31 dicembre 1995 avessero una anzianità inferiore ai 15 anni e quelli che ne avessero invece una pari o superiore, qualora si voglia limitare l’ambito applicativo dell’art. 54 del T.U. n. 1092/53 a quest’ultima categoria.

7) - Al proposito, non si coglie in alcuna di dette pronunce di Appello, come neppure nell’orientamento, ampiamente maggioritario, delle Sezioni territoriali di questa Corte, l’espressione di alcun indirizzo estensivo come reclamato dal ricorrente, tale da dilatare indiscriminatamente l’ambito applicativo dell’art. 54, 1° comma del T.U. n. 1092/73, che dispone l’applicazione dell’aliquota del 44 per cento della base pensionabile, al trattamento di quiescenza di tutti i militari indipendentemente dall’anzianità di servizio da essi maturata alla data del 31 dicembre 1995.

8) - Ad una interpretazione sostanzialmente estensiva dell’art. 54, 1° comma, del T.U. n. 1092/73 - in una prospettiva di generalizzato favore per l’intera platea dei militari, che non trova tuttavia alcun appiglio normativo - osta innanzitutto il tenore letterale della norma, che contempla unicamente la categoria di militari che abbiano maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile.
…………; e se il legislatore del 1973 avesse inteso dare corso ad una applicazione indiscriminata del richiamato disposto normativo, non avrebbe certamente fissato il requisito dell’avvenuta maturazione di una anzianità di servizio utile intercorrente tra i quindici ed i vent’anni, secondo il noto principio per cui “ubi lex voluit, dixit”.

9) - In secondo luogo, non si ravvisa nella giurisprudenza d’Appello allegata dal ricorrente alcuna apertura nel senso da lui voluto: in particolare, nella sentenza n. 205/2019 della Sezione Seconda Centrale d’Appello, espressamente richiamata dalla sua difesa alla odierna udienza, si legge chiaramente che “In realtà, per l’inequivoco tenore letterale della disposizione, il 44% per cento della base pensionabile spetta al militare che cessi avendo compiuto “almeno 15 anni”; e detto assunto va letto congiuntamente alla considerazione conclusiva “In definitiva, per i militari che, alla data del 31/12/1995, vantavano un’anzianità di servizio utile inferiore a 18 anni, per i quali la pensione viene liquidata in parte secondo il sistema retributivo ed in parte con il sistema contributivo, per ciò che concerne la prima parte, continua a trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973”. E’ evidente che così argomentando, il giudice dell’Appello ha inteso riferire l’applicabilità del più volte citato art. 54, 1° comma, del D.P.R. n. 1092/73 ai militari che abbiano maturato, alla data del 31 dicembre 1995, una anzianità di servizio utile di “almeno 15 anni”, e, ovviamente, di non più di 18 anni, nel qual caso la pensione deve essere “interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo”, come prescritto dall’art. 1, comma 13 della legge n. 335/1995; in tale ultima ipotesi, non si porrebbe dunque alcun problema applicativo del disposto dell’art. 54, 1° comma, del T.U. n. 1092/73 alla stregua della normativa sopravvenuta, a differenza di quanto avviene per i militari che vantino una anzianità di servizio inferiore ai diciotto anni alla data del 31 dicembre 1995, ed il cui trattamento pensionistico viene quindi calcolato con il cd. sistema misto previsto dal precedente comma 12 dello stesso art. 1 L. n. 335/95.

N.B.: questa è una sentenza pericolosa, per cui vi invito a leggere tutti i punti suindicati.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

Per tutti, faccio presente che oltre alla sentenza NEGATIVA n. 25, la stessa CdC del T.A.A. sez. di Trento, sotto lo stesso giorno ha ACCOLTO però 2 ricorsi per l'art. 54 riferiti a militari, a cui sono stati attribuiti alle sentenze i n. 23 e n. 24.
Qui sotto allego la n. 24 che potete leggere.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da naturopata »

E' inutile dire che la questione della pensione baby io l'avevo sollevata secoli e secoli orsono. Tuttavia è poco ortodosso pubblicare in pari data, sulla stessa questione 2 sentenze favorevoli e una negativa per la stessa udienza pubblica. Noto che mentre le positive sono depositate il 9 luglio e pubblicate l'11, la negativa è depositata due giorni dopo ovvero l'11 e depositata sempre l'11, quindi è arrivato qualche uccellino.
Gabriele63
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Gabriele63 »

Quella negativa è riferita ad un militare che al 31 dicembre 1995 aveva meno di 15 anni di servizio utile. Il legale non ha preteso l'aliquota del 44%, ma quella proporzionalmente calcolabile sulla base degli anni maturati al 31 dicembre 95 corrispondenti, nel caso in esame al 39,11%.
Buona giornata a tutti.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Mareemare »

Buona giornata a te Gabriele63, la sentenza negativa recita: "PER QUESTI MOTIVI
Il Giudice Unico presso la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per il Trentino Alto Adige/Südtirol - Sede di Trento, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso proposto".
Ti chiedo: da dove proviene il dato del riconoscimento del 39,11 da te riportato? Infatti, anche volendo accettare quanto da te affermato, il militare avrebbe dovuto avere riconosciuto il 2,93 annuo (2,93*13,4=39,26); quindi potresti gentilmente spiegare come si è giunti a tale riconoscimento che in sentenza non viene riportato?
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da naturopata »

Anche se riportato in modo strano, lo si evincerebbe da qui:

Ad avviso dei difensori dell’INPS, la norma oggi potrebbe riguardare solo i militari che avessero maturato, alla data del 31 dicembre 1992, almeno 15 anni di contribuzione utile, mentre il ricorrente all’epoca aveva una anzianità contributiva di soli 9 anni, 9 mesi e 3 giorni, e poco più di 13 anni alla fine del 1995;

Se gli hanno applicato l'art.44 il coefficiente dovrebbe essere inferiore al 2,93.
Resto comunque evidente che la sentenza non ha un percorso logico molto chiaro.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da istillnotaffound »

Quindi adesso i 15 anni si devono raggiungere al 31.12.1992 e non più al 31.12.1995?
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Mareemare »

Ciao Naturopata, pur volendo tenere anche in debito conto le corbellerie-astruserie dei difensori dell'Inps, chiunque avesse raggiunto i 15 anni al 1992 sarebbe nel retributivo puro. Altro che riconoscimento del 2,93 a 13 anni e 4 mesi del collega al quale hanno negato l'art 54. Forse chi ha scritto prima intendeva affermare che chiunque sia sotto il limite dei 15 anni abbia il riconoscimento "parziale" dei propri contributi, al 2,93 per ogni anno compiuto? Però questo in sentenza per me non si evince, atteso la totale negazione sancita.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da istillnotaffound »

La cosa allucinante è sempre essenzialmente una: che ad un militare venga applicato un articolo scritto per i civili. Punto.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Mareemare »

Ora ci sono i "sindacati". Chissà che cosa faranno e se ci rapineranno ancora dei nostri diritti, come appunto fatto anche con l'articolo 3. D'altronde questi sono capaci di tutto, come far partire i contratti scaduti dal 2016, mentre tutti gli altri dal 2010 al 2015 li hanno fot... cioè fregati. I sindacati? Altri soldi persi al servizio di alberghi e missioni per chi ci va. Buonanotte.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da naturopata »

Mareemare ha scritto: sab lug 27, 2019 8:03 pm Ciao Naturopata, pur volendo tenere anche in debito conto le corbellerie-astruserie dei difensori dell'Inps, chiunque avesse raggiunto i 15 anni al 1992 sarebbe nel retributivo puro. Altro che riconoscimento del 2,93 a 13 anni e 4 mesi del collega al quale hanno negato l'art 54. Forse chi ha scritto prima intendeva affermare che chiunque sia sotto il limite dei 15 anni abbia il riconoscimento "parziale" dei propri contributi, al 2,93 per ogni anno compiuto? Però questo in sentenza per me non si evince, atteso la totale negazione sancita.
Si credo che intendesse quello (magari anche il Giudice), però in effetti, la sentenza sembra accogliere completamente la tesi dell'INPS che dice molto altro. Detto ciò, se si riconosce l'art.54, il 44% è il massimo che si può ottenere da 15 a 20 utili, ma al di sotto dei 15 vanno quantificati gli anni sino al 1995 sempre per il comma 12 dell'art.1, della legge 335/95, altrimenti non c'è logica.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Mareemare »

Ciao, se fosse cosi sarebbe una mezza vittoria per tutti coloro sotto i 15 anni.
Gabriele63
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Gabriele63 »

Ciao Mareemare.
Il coefficiente 39,11 è indicato a pagina 4 del dispositivo della CdC di Trento.
Allora, il concetto è questo: l'art. 44 indica l'aliquota del 35% della base pensionabile da applicare al personale civile che abbia maturato 15 anni di servizio effettivo (non utile bada bene).
L'INPS ha poi diviso 35 per 15 è ha tirato fuori il noto coefficiente annuale del 2,33% che tutti conosciamo e a seguire, i relativi sottomultipli di frazioni di mese e giorno.

Allora, per quale motivo tale elaborazione non deve essere applicato, analogamente, all'art.54? In questo senso: 44 diviso 15 uguale a 2,93.
Tra l'altro le ultime sentenze di appello (le note 205, 208 e 197) ne parlano proprio in questi termini: 2,93 annuale e applicazione dell'art.54 a TUTTO il personale militare. Piú chiaro di così!!!

Per i calcoli: dividi 2,93 x 12 e hai la frazione mensile (non puoi usare il sistema decimale per le frazioni di anno). Cosí arrivi al 39,11 prospettato nel ricorso in esame. Bisognerebbe, comunque, avere lettura del documento, per fare calcoli precisi al decimale, magari il militare aveva anche qualche giorno in piú di servizio ed il gup non li ha menzionati.
Poi lo so, sembra un'assurdità, da 15 a 20 (anzi a 18) tutto 44% , però così decise il legislatore..!!!

Se dovessimo seguire la logica di questo giudice, nemmeno l'art.44 andrebbe applicato a chi ha meno di 15 anni al 31.12.1995!! Che cosa applicare allora?

A me sembra di una semplicità disarmante.
Buona notte a tutti!!


Mareemare ha scritto: sab lug 27, 2019 5:13 pm Buona giornata a te Gabriele63, la sentenza negativa recita: "PER QUESTI MOTIVI
Il Giudice Unico presso la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per il Trentino Alto Adige/Südtirol - Sede di Trento, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso proposto".
Ti chiedo: da dove proviene il dato del riconoscimento del 39,11 da te riportato? Infatti, anche volendo accettare quanto da te affermato, il militare avrebbe dovuto avere riconosciuto il 2,93 annuo (2,93*13,4=39,26); quindi potresti gentilmente spiegare come si è giunti a tale riconoscimento che in sentenza non viene riportato?
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