ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Feed - CARABINIERI

sponda
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 61
Iscritto il: sab gen 21, 2017 10:16 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da sponda »

Fino al 1992 beneficiavano della norma dei 12 anni di servizio effettivo e almeno 15 anni utili coloro i quali erano stati sottoposti a provedimento disciplinare di stato ed avevano perso il grado o perché gli erano state inflitte due sanzioni disciplinari di consegna di rigore con la stessa motivazione.

Fino al 1992 comunque per andare in pensione a domanda occorrevano i 20 anni di servizio effettivo, quindi per le forze di polizia la possibilità di cessare a dal servizio a domanda con 15 anni di servizio utile non sono mai esistiti a differenza di altri comparti dello stato (esempio scuola in determinati casi)

Corre l'obbligo ricordare che in quegli anni l'anzianità contributiva o servizio utile o servizio effettivo venivano arrrotondati per eccesso all'anno intero se superiori a 6 mesi e un giorno


panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

CdC Sez. 2^ d'Appello n. 208/2019 del 14/06/2019.


Questa è la sentenza riferita al collega GRANDOLFO Saverio, arruolatosi in data 01/07/1981 che vede rigettare gli appelli proposti dal Ministero Difesa e dall'INPS, con conferma integrale della sentenza impugnata ed in più, condannati alla liquidazione delle spese di giudizio a favore dell’appellato G. S., nell’importo complessivo di euro 700,00, in ragione del 50% ciascuno.


N.B.: Siamo a quota 5 con gli Appelli.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Mareemare
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 297
Iscritto il: mer gen 08, 2014 5:03 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Mareemare »

Non solo...mandano gli avvocati dello Stato a 5 alla volta, sempre con le stesse false tesi di difesa .
Queste non dovrebbero essere più ammesse, atteso che le Sentenze sinora già espresse, in senso loro contrario, hanno rigettato le loro storte idee di applicazione delle Leggi, contro ogni normale senso non solo di Diritto, ma anche di logicità.
Tanto non pagano niente di tasca loro.
Che "Famiglia" il Ministero della Difesa e tutti i Comandi Generali coinvolti.
Dovrebbero vergognarsi, ma non lo fanno perché a loro, soprattutto ai Generali non negano i diritti, per anni e anni, come fanno a noi.
Sarei contento che si offendessero, ma taluni non hanno onore, pur predicandolo (solo nel Codice Militare) ogni giorno.
Buonasera a tutti Voi.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

La qui sotto sentenza della CdC Sez. 3^ n. 2/2019, spiega tutto sulla prescrizione 5 o 10 anni dei ratei pensione ed Altro.

Interessante per come spiegata.

Da leggere tutta.
------------------------------

Sezione TERZA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO Esito SENTENZA Materia PENSIONISTICA
Anno 2019 Numero 2 Pubblicazione 07/01/2019

Sent. 2/2019

Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
La Corte dei conti
Sezione Terza Giurisdizionale Centrale di appello

Composta dai Sigg.ri magistrati:
Dott. Antonio Galeota Presidente f.f. rel.
Dott. ssa Giuseppa Maneggio Consigliere
Dott. Marco Smiroldo Consigliere
Dott.ssa Patrizia Ferrari Consigliere
Dott. Giovanni Comite Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso in appello in materia pensionistica N. 50588 proposto dal MEF, Direzione Generale servizi del Tesoro rappresentato e difeso dal funzionario delegato dott.ssa Antonella Giammichele, elettivamente domiciliato in Roma, via Casilina n. 3 contro xxx, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Lippi e Simonetta Marchetti, elettivamente domiciliato in primo grado nello studio di quest’ultima in Roma, via Paolo Emilio n. 71

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale Lazio n. 59/2016 del 12.2.2016;

uditi, nella camera di Consiglio del giorno 7 novembre 2018 con l’assistenza del Segretario Sig.ra Maria Elisabetta Sfrecola il relatore, dott. Antonio Galeota e la dott.ssa Giammichele per il MEF.

FATTO

Con la impugnata sentenza la Sezione Lazio di questa Corte ha accolto il ricorso del sig. xxxx, con il quale l’interessato chiedeva di sentire dichiarare il suo diritto alla corresponsione dell’indennità integrativa speciale (d’ora in poi IIS) e della tredicesima mensilità in misura intera, ex tunc, dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico sul trattamento economico tabellare (iscrizione n.4083965), oltre interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto e fino al soddisfo.

La Sezione territoriale riteneva fondata la richiesta di corresponsione di IIS sulla pensione tabellare anche nel caso di percezione di una pensione all’estero - di cui peraltro non è stata fornito alcun riscontro – attesa la sentenza della Corte costituzionale n. 96 del 1991 che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 99 del DPR n. 1092 del 1973 (peraltro già abrogato dall’art. 2 della legge n. 82 del 1985 però solo a partire dalla entrata in vigore della stessa legge) nella parte ove non consentiva la liquidazione della IIS a quanti riscuotessero pensioni all’estero.

Quanto all’eccepita prescrizione quinquennale, rilevava la Sezione Lazio che con la citata sentenza della Corte costituzionale è intervenuto un atto interruttivo della prescrizione stessa, in relazione al quale, attesa l’inottemperanza dell’Amministrazione, va applicato il normale termine della prescrizione decennale, concludendo, quindi, nel senso dell’accoglimento del ricorso con interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, da ogni singola scadenza fino al soddisfo.

Ha impugnato la sentenza il MEF, per non avere il GUP riconosciuto la sussistenza della prescrizione quinquennale, ritualmente eccepita dall’amministrazione; in subordine, anche a voler ritenere efficace, ai fini interruttivi del termine prescrizionale, la sentenza della Corte costituzionale, parimenti andava considerata la prescrizione quinquennale e non già quella decennale. In ulteriore subordine, anche in presenza di un atto interruttivo, esso non può avere altro effetto che quello di interrompere la prescrizione e fungere da dies a quo di un ulteriore termine prescrizionale il quale, peraltro, non può essere diverso da quello previsto dall’art. 2948 c.c.. Da quanto detto deriva, per il MEF, che il GUP non ha correttamente applicato il termine prescrizionale che, quindi, va fatto decorrere dalla sola data dell’istanza amministrativa del 12.11.2013, risultando, quindi, prescritte tutte le rate relative al periodo precedente al 12.11.2008, come correttamente fatto dalla amministrazione, che ha corrisposto con rata 4/2016, un importo pari a 32.605,07 €, con rata continuativa di € 861,96, coma da nota 25739 del 18.2.2016, comunicando che la stessa amministrazione stava provvedendo alla liquidazione degli interessi.

In secondo luogo, il MEF impugna la sentenza in epigrafe anche nella parte in cui, in forma asseritamente generica, statuisce su interessi e rivalutazione. L’amministrazione chiede che venga specificata la non spettanza della rivalutazione sulla suddetta pensione in quanto non compatibile con la natura risarcitoria della stessa, di tal che, a giudizio del MEF, sulla pensione competono solo gli interessi legali. Comunque, anche a voler ritenere applicabile alle pensioni tabellari l’art. 429, c. 3 cpc, esso va fatto decorrere dall’entrata in vigore della l. 205/2000 (SS.RR. 6/2008/QM).

Con ordinanza 30/2016 questa Sezione rigettava l’istanza di sospensiva interposta dalla amministrazione.

Nella odierna pubblica udienza la dott.ssa Giammichele si è riportata a quanto espresso in appello.

DIRITTO

L’appello del MEF è da accogliere con le puntualizzazioni che seguono.

L’appellante, con la prima doglianza, si grava, con articolati motivi, della illegittimità della sentenza impugnata per la violazione dell’articolo 2948 cod. civ., avendo in fattispecie il giudice di prime cure ritenuta applicabile la prescrizione decennale in luogo di quella quinquennale.

Osserva il Collegio che in materia di prescrizione dei ratei pensionistici opera l’articolo 2 del regio decreto legge 19 gennaio 1939, n.295, come modificato dall’articolo 2 della legge 7 agosto 1985, n. 428 secondo cui: “...Le rate di stipendio e di assegni equivalenti, le rate di pensione e gli assegni indicati nel D.L.Lgt. 2 agosto 1917, n. 1278, dovuti dallo Stato, si prescrivono con il decorso di cinque anni. Il termine di prescrizione quinquennale si applica anche alle rate e differenze arretrate degli emolumenti indicati nel comma precedente spettanti ai destinatari o loro aventi causa e decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere."

A seguito dell’intervento del Giudice delle leggi (sentenza n. 50/1981), il legislatore ha previsto anche per i beneficiari di trattamenti di quiescenza erogati dallo Stato la disciplina della prescrizione quinquennale, estendendola, altresì, alle “... rate e differenze arretrate di rate di stipendio o assegni equivalenti e di pensione...” (comma 2°), mentre il termine decennale di prescrizione è stato riservato soltanto “... alle indennità una volta tanto che tengono luogo di pensione…” e alle “... indennità di licenziamento...” (comma 3°).

Il termine quinquennale di prescrizione si riferisce indistintamente a tutte le pensioni a prescindere dalla loro natura, sia essa retributiva (pensioni ordinarie dirette, di privilegio e di riversibilità) o risarcitoria/indennitaria (pensioni dirette e di riversibilità di guerra e privilegiate tabellari) nonché ai ratei di indennità integrativa speciale, trattandosi di componente accessoria al trattamento di quiescenza che segue la disciplina di quest’ultimo.

L’assoggettamento alla prescrizione quinquennale, previsto dal citato articolo 2, opera inoltre, non solo per i ratei di pensione liquidi ed esigibili, ma anche per quelli non ancora tali e, quindi, non ancora ammessi a pagamento (né a disposizione del creditore), come da giurisprudenza consolidata di questa Corte (ex multis, v. SSRR 16/QM/2003; 2^ Sez. App. sentt. n. 541/2012, n. 684/2012, n.303/2014, n.765/2014; Sez. 3^ App. n. 283/2012, nn. 852, 845 e 822/2011, 328/2016), avallato altresì dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 234 del 27 giugno 2008.

Pertanto, atteso che la suddetta norma speciale sulla prescrizione quinquennale dei ratei (articolo 2 r.d.l. 295 del 1939) non subordina il decorso della prescrizione all’avvenuta liquidazione delle somme da parte dell’ufficio, la sentenza impugnata va riformata in parte qua e l’appello interposto dal MEF va accolto sul punto, anche in relazione alla decorrenza del termine quinquennale di prescrizione, che va ancorato alla data del 12.11.2013, risultando, quindi, prescritte tutte le rate relative al periodo precedente al 12.11.2008, come correttamente fatto dalla amministrazione, che ha corrisposto con rata 4/2016, un importo pari a 32.605,07 €, con rata continuativa di € 861,96, coma da nota 25739 del 18.2.2016, comunicando che la stessa amministrazione stava provvedendo alla liquidazione degli interessi.

Quanto al motivo di appello che espone una asserita carenza motivazionale della sentenza di primo grado in ordine al cumulo tra interessi e rivalutazione (denegato, in via principale, dalla amministrazione, o, in subordine, eventualmente disciplinato ai sensi della sentenza nomofilattica delle SS.RR. di questa Corte n. 6/2008/QM), il Collegio non ha motivo di discostarsi da un consolidato indirizzo giurisprudenziale che, sulla scorta della sentenza or ora menzionata, ha, sì, consolidato l’applicabilità dell’art. 429, comma 3, c.p.c. in materia di trattamento pensionistico di guerra e tabellare, ma con esclusivo riferimento, anche per i giudizi in corso, ai ratei scaduti dopo la data di entrata in vigore dell’art. 5, l. n. 205/2000, di cui è stata riconosciuta la portata innovativa per tali tipologie di pensioni. Per il periodo precedente, la rivalutazione può essere, invece, riconosciuta solo nei limiti dell’art. 1224, comma 2, c.c., spettando al pensionato fornire la prova del maggior danno da ritardato pagamento, che, da una osservazione mera (ed estrinseca, quanto alle funzioni di questa Sezione di appello) degli atti di causa, non appare essere stata fornita.

In sostanza, in applicazione della richiamata sentenza dell’Organo nomofilattico n. 6/QM/2008, si appalesa la fondatezza della richiesta dell’appellante, seppure avanzata in via dubitativa e subordinata alla pagina 7 dell’atto di appello, volta a far dichiarare la (riconosciuta) rivalutazione monetaria dei ratei pensionistici, nella parte eccedente gli interessi, dal 10 agosto 2000 all’effettivo soddisfo.

In tal senso l’appello del Ministero della Difesa va accolto anche con riferimento al secondo motivo di gravame.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono determinate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Sezione Terza centrale di appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione reiette, accoglie l’appello del MEF n. 50588 avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale Lazio n. 59/2016 del 12.2.2016 contro il sig. xxx e la riforma nel senso e nei limiti di cui in motivazione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono determinate in euro 800,00.
Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 7 novembre 2018.
IL PRESIDENTE F.F.
(F.to Antonio Galeota)


Depositata in Segreteria il 7 Gennaio 2019


Il Dirigente
F.to Dott. Salvatore Antonio Sardella
naturopata
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 1766
Iscritto il: ven mag 19, 2017 3:24 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da naturopata »

Interessante sentenza, la n.111/2019 Corte dei Conti Liguria che accoglie l'art.54 su pensione di reversibilità del coniuge superstite.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
FRANCOPAIANO59
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 112
Iscritto il: lun mar 24, 2014 6:20 am

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da FRANCOPAIANO59 »

https://tuttoprevidenza.it/2014/05/pres ... -pensioni/ cosa ne pensate!? MI SONO ARRUOLATO IL 17 LUGLIO 1982 E SONO STATO RIFORMATO IL 17 SETTEMBRE 2015. SONO ANCORA IN TEMPO A DIFFIDARE L'INPS PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 54. O SONO DECADUTO DALLA POSSIBILITÀ DI FARLA SECONDO LA LEGGE DI CUI SOPRA? Grazie a chi mi risponde
naturopata
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 1766
Iscritto il: ven mag 19, 2017 3:24 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da naturopata »

FRANCOPAIANO59 ha scritto: gio giu 20, 2019 8:08 am https://tuttoprevidenza.it/2014/05/pres ... -pensioni/ cosa ne pensate!? MI SONO ARRUOLATO IL 17 LUGLIO 1982 E SONO STATO RIFORMATO IL 17 SETTEMBRE 2015. SONO ANCORA IN TEMPO A DIFFIDARE L'INPS PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 54. O SONO DECADUTO DALLA POSSIBILITÀ DI FARLA SECONDO LA LEGGE DI CUI SOPRA? Grazie a chi mi risponde
Diffida pure tranquillamente e procedi.
Gabriele63
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 149
Iscritto il: mar gen 27, 2015 1:34 am

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Gabriele63 »

La decadenza, infatti, non è applicabile alle pensioni pubbliche disciplinate dal noto DPR 1082/1973 ove non c'è menzione di tale istituto. Unica attenzione da porre è la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici.
Buona giornata.
FRANCOPAIANO59
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 112
Iscritto il: lun mar 24, 2014 6:20 am

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da FRANCOPAIANO59 »

Grazie
Gabriele63
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 149
Iscritto il: mar gen 27, 2015 1:34 am

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Gabriele63 »

Cosi, tanto per... dalla pagina fb del ricorso 81-82-83
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Mareemare
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 297
Iscritto il: mer gen 08, 2014 5:03 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Mareemare »

Buonasera, se possibile potreste postare la sentenza n. 113/2919, ove in vostro possesso?
Ancora, sempre se si tratta di un dato in vostro possesso, di quanto è aumentato l'assegno mensile di pensione in ordine al grado e al tempo di servizio svolto anche in considerazione del precedente conteggio fatto dall'INPS?
Grazie.
Mareemare
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 297
Iscritto il: mer gen 08, 2014 5:03 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Mareemare »

Scusate, sentenza n.113/2019...
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

chi l'ha emessa questa sentenza??????

Qui ci vuole precisione.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

CdC Lombardia n. 113/2019 del 13/05/2019

art. 54
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
naturopata
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 1766
Iscritto il: ven mag 19, 2017 3:24 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da naturopata »

panorama ha scritto: ven giu 21, 2019 8:50 pm CdC Lombardia n. 113/2019 del 13/05/2019

art. 54
La sentenza non è passata in giudicato e quindi può essere ancora oggetto di appello, a prescindere dall'accondiscendenza dell'inps che così risparmia eventuali interessi in più che, però, in caso di eventuale appello positivo dovranno essere tutti restituiti. A conti fatti però, mi sembra, a spanne, un po' poco l'aumento mensile netto.
Rispondi