ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

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hari104
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da hari104 »

Notizie chiare e certe per tutti altrimenti è meglio il silenzio. Grazie.


alfano francesco
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da alfano francesco »

IMG-20190530-WA0000.jpg
Buonasera a tutti. Immagino si possa trattare di un link che gira su wathsapp dando la notizia come ultim'ora di cui allego. Speriamo bene. Notte.
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elciad1963
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da elciad1963 »

lasciate stare è accertato che è una notizia falsa.
panorama
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

E' stato accertato che, si tratta di GRANDE BUFALA girovagando.
panorama
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

messa a punto per i CREDENTI e per dare uno splendido sorriso.

La mamma che l'ha partorito è stata la stessa INPS :lol: :lol: :lol: :lol:
panorama
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

Giusto per non perdere il filo

Allego CdC Calabria n. 1/2019 del 17/01/2019, cmq. quello che interessa oggi è l'argomento dell'art. 54 e non l'art. 3.


1) - Nel caso di specie, è indubbio che all’atto del pensionamento il ricorrente avesse maturato oltre 15 anni, ma anche più di 20 di servizio

2) - Ritiene però questo Giudicante che l’INPS erroneamente parifica ambiti di disciplina tra di loro differenti al fine di omologare situazioni e personale tutt’altro che omologabili e che in tale errore sia incorso anche il c.t.u., dalla cui prospettazione sul punto, quindi, si ritiene doversi non uniformare.

3) - Superata tale soglia, è sì vero che la percentuale spettante è pari all’1,80% per ogni anno di servizio, ma tale percentuale, come è agevole desumere dall’interpretazione anche in questo caso letterale della norma, è da calcolarsi in aggiunta a quella di cui al comma precedente, che ne risulta come dice il comma 2 “aumentata”, di tal che, ad esempio, il dipendente militare cessato con un anzianità di servizio di 21 anni, avrebbe avuto diritto ad una pensione pari al 45,80% della base pensionabile (44% fino a 20 anni + 1,80% per 1 anno), fermo restando, ovviamente, il limite massimo finale pari all’80% della base pensionabile previsto anche per il personale militare dal comma 7 dell’art. 54 citato analogamente a quanto stabilito dall’art. 44, comma 1, per il personale civile.
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Monki65

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Monki65 »

Monki65 ha scritto: gio mag 30, 2019 6:08 pm
Klaine1964 ha scritto: mar mag 28, 2019 5:57 pm Nel gregge c'è sempre l'invidioso di turno.
Non saprei se c'è invidia.....la cosa essenziale è che la II Sez. centrale ha accolto l'art.54 :D .....notizia certa !

Buona giornata......a tutti!
Naturalmente è I e non II......errata corrige !!
panorama
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

Ok, ben fatto.
grazie.
panorama
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

Fa seguito al mio post del 17 maggio u.s..

A seguito della mia segnalazione alla CdC Piemonte dell'errore riscontrato e come segnalato nel post surichiamato, ora metto a disposizione la vera sentenza corretta in tutto, avente n. 59/2019.
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panorama
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

Nella sentenza allegata si legge:

1) - Espone il ricorrente di aver lavorato nell’arma dei Carabinieri dal 9.06.1982 al 5.05.2018, venendo posto in congedo dopo 41 anni di servizio avendo maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia.
panorama
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

Per i colleghi ricorrenti e da far presente ai propri Avvocati quanto segue:

N.B.: In molti ricorsi l'INPS richiama sentenze della CdC Lombardia NEGATIVE ma oggi, possiamo dire che la stessa CdC Lombardia accoglie i ricorsi circa l'art. 54 a seguito della sentenza della Sez. PRIMA di Appello n. 422/2018 e a comprova la posto qui sotto.

P.S.: ciò per controbattere ulteriormente l'INPS
--------------------------

Sezione SEZIONE GIURISDIZIONALE LOMBARDIA Esito SENTENZA Materia PENSIONISTICA
Anno 2019 Numero 113 Pubblicazione 13/05/2019

Sezione: LOMBARDIA
Esito: SENTENZA
Numero: 113
Anno: 2019
Materia: PENSIONI
Data pubblicazione: 13/05/2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
Cons. Gabriele Vinciguerra

ha pronunziato la seguente
SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 29283 del Registro di Segreteria, proposto dal sig.
M. G., nato a Omissis il Omissis, C.F.: Omissis, residente Omissis in Via Omissis Omissis n. Omissis rapp.to e difeso dall'Avv. Sonia Marzano per mandato in atti, elettivamente domiciliato in Ferrara Via Borgo dei Leoni 16 presso lo studio del difensore
ricorrente

nei confronti
DELL’INPS, ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale rapp.te pro-tempore
resistente

CONCLUSIONI

Per il ricorrente: ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione con la corretta applicazione dell’art.54 D.P.R. 4
1092/73, con diritto agli arretrati, aumentati di interessi legali e/o moratori oltre rivalutazione monetaria, da calcolarsi con decorrenza dalla scadenza dei maggiori ratei mensili dovuti e sino alla data del pagamento degli arretrati. Per il resistente: respingere il ricorso, con vittoria di spese.

FATTO

M. G. è un militare A.M. cessato dal servizio con diritto a trattamento pensionistico di anzianità decorrente dal 01.07.2018 e titolare della pensione nr. Omissis, liquidata con il sistema di calcolo c.d. misto, non potendo far valere, alla data del 31.12.1995, un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni, dunque: “retributivo per le anzianità maturate fino al 31.12.1995” (calcolate ex DPR 29 dicembre 1973, n. 1092), e “contributivo per le anzianità maturate a partire dal 01.01.1996” (calcolate ex L. 08.08.1995, n. 335).

Avendo maturato al 31.12.95 un’anzianità di servizio pari a 17 anni, nove mesi e 21 giorni lamenta il fatto che l’INPS, nel liquidare il trattamento pensionistico, non abbia applicato, per la determinazione della quota di pensione regolata dal sistema retributivo, l’aliquota di rendimento del 44% prevista dall’art. 54, co. 1 del DPR 1092/1973 nel caso del militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile alla data del 31.12.95.

Ad avviso dell’I.N.P.S., l’aliquota del 44% prevista ex art. 54 D.P.R. n. 1092/1973 è applicabile esclusivamente al personale militare che all’atto della cessazione dal servizio possa vantare un’anzianità totale contributiva non minore di 15 anni e non superiore a 20 anni. Per il personale con anzianità superiore a 20 anni, collocato a riposo dopo l’entrata in vigore della legge n. 335/1995 che ha modificato il quadro normativo di riferimento, l’applicazione dell’art. 54 non sarebbe più consentita, attesi i nuovi criteri di calcolo delle pensioni, valevoli per tutti i dipendenti pubblici. Nei casi di cessazioni che intervengano oltre il ventesimo anno di servizio, come nel caso di specie, le aliquote di rendimento del periodo tra i 15 e i 20 anni debbono, pertanto, ritenersi, secondo l’Istituto resistente, quelle ordinarie del 35% per i primi 15 anni, con un incremento annuo dell’1,8% per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo.

All’udienza del 10.04.19 le parti hanno insistito per l’accoglimento delle rispettive tesi e la causa è stata decisa come da dispositivo letto pubblicamente.

DIRITTO

La questione attiene all’applicazione nel caso di specie dell’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973.

Si osserva a tale proposito che per la liquidazione del trattamento pensionistico di coloro che, come il ricorrente, al 31/12/1995 non avevano maturato 18 anni di anzianità contributiva, la legge 8 agosto 1995 n. 335, ha previsto l’adozione del c.d. sistema misto, disponendo all’art. 1, comma 12, che la pensione è determinata dalla somma: “a) della quota corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data; b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo.”

La questione dell’aliquota di rendimento applicabile si pone, come è evidente, esclusivamente per la quota calcolata con il sistema retributivo ed è necessario applicare la normativa vigente alla data del 31 dicembre 1995.

Nel caso del personale militare, l’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973 all’epoca vigente prevedeva che “la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo (comma 1). La percentuale di cui sopra è aumentata di 1,80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo (comma 2).

La difesa dell’INPS obietta che la norma non potrebbe trovare applicazione nel caso del ricorrente, in quanto l’aliquota del 44% si applicherebbe soltanto nel caso di militari cessati dal servizio con un’anzianità contributiva compresa tra i quindici e i venti anni e troverebbe applicazione per coloro la cui pensione sia calcolata unicamente con il sistema retributivo. L’interpretazione dell’I.N.P.S. non può essere condivisa in quanto appare in contrasto con il contenuto letterale della citata disposizione normativa. Il secondo comma dell’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973 dispone, infatti, che la percentuale del 44% di cui al primo comma è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo.”, previsione che non avrebbe senso qualora si

accedesse alla tesi dell’amministrazione.

Per le argomentazioni svolte, e in accordo con l’indirizzo giurisprudenziale prevalente (cfr. Corte dei conti, Sezione Lombardia, nn. 244\18, 130\18, 191\18; Corte dei conti, sez. I di appello n. 422\18) il ricorso va accolto con riconoscimento del diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell’aliquota di rendimento di cui all’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973 e con diritto a conseguire gli arretrati costituiti dalla differenza tra i ratei pensionistici spettanti in base alla suddetta riliquidazione e quelli percepiti, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali.

Viste le difficoltà interpretative, con presenza di indirizzi giurisprudenziali difformi, si compensano integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, in composizione monocratica, accoglie il ricorso proposto da M. G. e per l’effetto dichiara sussistente il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell’aliquota di rendimento di cui all’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973. Sui maggiori ratei è dovuta la maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali, dalla maturazione fino al soddisfo. Spese compensate.

Milano, 10.04.19.

Il Giudice
Gabriele Vinciguerra


Depositata in Segreteria il 13/05/2019


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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

Per chi non lo sapesse la CdC del T.A.A., comprende, la sede di TRENTO e quella di BOLZANO

C’è da dire però che, Il Giudice Enrico Marinaro della sede di Bolzano fino ad oggi rigetta i ricorsi per l’art. 54.

Infatti, come esempio posto la sentenza n. 63/2019 del 10/05/2019.

Le restante sentenze negative sono la nr. 64 e 65. Inoltre, vi posto un passo particolare, in cui il Giudice scrive: Gli opposti argomenti (ivi compresi quelli espressi dalla Prima Sezione d’appello con la pronuncia n. 422/2018) non appaiono per il vero idonei a confutare le persuasive considerazioni espresse da vari giudici territoriali.

Lo stesso Giudice con la sentenza n. 68/2019, ha rigettato il ricorso per l’art. 54 di un appartenente alla Polizia di Stato arruolato nel 1985. In questo caso, ha scritto quanto qui sotto indicato, o meglio, che la norma dell’art. 54 e dedicata al “personale militare”:

Venendo ora alla prima delle surriferite pretese, afferente alla percentuale di rendimento pensionistico, essa risulta in effetti non fondata.

Per economia espositiva lo scrivente rimanda in proposito alle proprie recentissime pronunce nn. 63, 64 e 65/2019, incentrate sull’assunto che l’aliquota del 44% di cui all’art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973, configura una disposizione speciale attributiva di un trattamento di favore, onde va applicata alla sola fattispecie colà contemplata, ovvero unicamente a coloro in possesso, all’atto del congedo, di un’anzianità contributiva compresa nell’arco temporale considerato (appunto, tra i 15 e i 20 anni).

Premessa la valenza assorbente di quanto appena osservato, giova per completezza soggiungere, trattandosi qui di un ex appartenente alla Polizia di Stato, che “la norma in discorso è contenuta nel Capo II del Titolo III [del d.P.R. n. 1092/1973], specificamente dedicato al ‘personale militare’, categoria di personale che viene tenuta ben distinta, nel suddetto testo unico, sin dalla sua intitolazione, dal restante personale civile”, per cui “la disciplina contenuta nel suddetto d.P.R. presuppone la distinzione delle situazioni soggettive e del relativo status, la quale giustifica la sua differenziazione e la rende perciò non irragionevole”, essendo “pacifico che la P.S., con la l. n. 121/1981, abbia perduto, per una precisa scelta del legislatore dell’epoca, lo status militare e, di conseguenza, anche i benefici che tale status presuppongono”, di talché, anche a fronte di “una tendenza legislativa tesa al riavvicinamento degli ordinamenti delle forze di polizia latamente intese”, esso “necessita pur sempre, specie in una materia in cui vige il principio di legalità, dell’intervento del legislatore” (così, ex plurimis, Sez. Piemonte n. 43/2019).
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Sezione SEZIONE GIURISDIZIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – BZ Esito SENTENZA
Materia PENSIONISTICA Anno 2019 Numero 63 Pubblicazione 10/05/2019

Sentenza n. 63/2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE DI BOLZANO
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 2105/M del registro di Segreteria, promosso dal sig. omissis, residente in provincia di Bolzano, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Timpone e Alessandro Tonon con studio in Bolzano, corso Italia 30, ed ivi domiciliato, avverso l’INPS, ex gestione INPDAP;
uditi, all’udienza del 29 aprile 2019, l’avv. Timpone e l’avv. Raimund Bauer per l’Istituto previdenziale;

visti gli atti ed i documenti di causa;

FATTO E DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe, depositato lo scorso 7 marzo, il sig. omissis, già appartenente all’Arma dei Carabinieri, cessato in data omissis con anzianità di servizio di 42 anni, risultante al 31 dicembre 1995 pari a 17 anni e 4 mesi, ha invocato la declaratoria del diritto a vedersi riconoscere l’applicazione dell’aliquota del 44% di cui all’art. 54, comma 1, del t.u. n. 1092/1973.

2. Con memoria del 5 aprile l’INPS ha chiesto il rigetto della domanda (un pur sollevato profilo di inammissibilità appare di fatto irrilevante, non essendo in discussione la operata liquidazione della pensione in godimento in base al sistema misto retributivo/contributivo ex art. 1, comma 12, l. n. 335/1995).

3. Alla pubblica udienza sono state sviluppate e ribadite le rispettive deduzioni.

4. Ciò posto, come si evince dagli antitetici richiami delle parti, sussiste sul punto in discussione un marcato contrasto giurisprudenziale.

Orbene, reputa lo scrivente che, avuto riguardo alla lettera e alla ratio della conferente normativa, meriti condivisione la posizione dell’Istituto previdenziale, atteso che il comma 1 dell’art. 54, t.u. n. 1092/1973, è fondatamente da considerarsi quale disposizione speciale, siccome attributiva di un trattamento di favore, e dunque da interpretarsi in senso restrittivo.

Gli opposti argomenti (ivi compresi quelli espressi dalla Prima Sezione d’appello con la pronuncia n. 422/2018) non sembrano per il vero idonei a confutare le persuasive considerazioni espresse da vari giudici territoriali.

Si rimanda in proposito alle pregnanti osservazioni e coerenti statuizioni espresse in una serie di recenti decisioni, come, ad es., Sez. Veneto n. 43/2019, Sez. Emilia-Romagna n 197/2018 e Sez. Abruzzo n.10/2019, della quale pure giova riportare alcuni passaggi della parte motiva:

“il citato art. 54 del testo unico n. 1092 del 1973 non altera il meccanismo di calcolo delle aliquote proprio del personale civile (di cui all’art. 44 dello stesso testo unico), limitandosi a prevedere un ulteriore beneficio in favore [dei militari] che, per avventura, fossero cessati con un’anzianità inferiore a 20 anni di servizio, ma superiore a 15,abbuonandogli in sostanza l’anzianità mancante dai 15 ai 20 anni”, atteso che “fino a 15 anni si matura il 2,33% annuo, pervenendo al 35% con 15 anni”, mentre “dal quindicesimo l'aliquota si riduce al 1,8%”: ne consegue che, “al ventesimo anno di servizio, l'aliquota complessiva è pari al 44% (35% + 9% derivante da 1,80% x 5); dopo il ventesimo anno l'aliquota è sempre l'1,8% sino al conseguimento dell'80% al quarantesimo anno” (conseguimento, invero, più rapido per i militari, trattandosi di servizio utile e non effettivo);
di talché, la norma in parola “non creava nuove aliquote annuali di calcolo, bensì si limitava a fornire un bonus a coloro che cessassero con anzianità compresa tra 15 e 20 anni di servizio; bonus variabile, chiaramente, in base all'anzianità superiore a 15 anni e fino a 20; per cui, ad esempio, chi cessava con 16 anni aveva un bonus di 1,8% x 4 anni, chi cessava a 17 anni un bonus di 1,8% per tre anni, e così via; superati i 20 anni, tale bonus non aveva più alcun senso di esistere, posto che il soggetto si ritrovava nel caso ordinario (2,33% sino al quindicesimo anno per raggiungere quota 35%; 1,8% per gli anni successivi al quindicesimo, fino a raggiungere quota 44% al ventesimo anno e proseguendo così oltre il ventesimo)”;

ciò posto, “non può ignorarsi che il ricorrente non è affatto cessato con una anzianità compresa tra i quindici e i venti anni, essendo invece egli cessato con una anzianità complessivamente superiore a 41 anni, non avendo quindi diritto al bonus in parola. Egli, dunque, non ha maturato ‘solo’ un’anzianità inferiore a venti anni, ma superiore a quindici, tale da fargli meritare l’agevolazione in parola (cioè̀ l’arrotondamento a venti, ai fini della liquidazione della pensione), ma ha maturato un’anzianità di quasi 42 anni, per cui ricade nel caso di cui al comma 2 dello stesso articolo 54”;
in altri termini, “il beneficio di cui all’art. 54, comma 1, non può valere ai fini della ripartizione tra quota retributiva e contributiva di pensione, essendo previsto ai soli fini della più favorevole liquidazione della pensione per il caso particolare di cessazione del dipendente con anzianità complessiva compresa tra 15 e 20 anni (e non è questo il caso, come incontestato).”

Conclusivamente, “il primo comma dell’art.54 costituisce disposizione di favore per coloro che siano costretti a cessare dal servizio con un’anzianità compresa tra i 15 e il 20 anni, mentre il secondo comma si limita a ribadire che per coloro che maturano un’anzianità di servizio maggiore, continuano a valere le aliquote previste dall’art.44” (Sez. Emilia-Romagna n 197/2018, cit.).

5. Il ricorso va pertanto respinto, siccome infondato.

Peraltro, i cennati contrasti giurisprudenziali costituiscono valido motivo per disporre l’integrale compensazione delle spese.

PQM

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale di Bolzano, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.

Spese compensate.

Così deciso in Bolzano, nell’udienza del 29 aprile 2019.
Il Giudice
( Enrico Marinaro )


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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

Ora in più di qualche sentenza della CdC regionale, si inizia a leggere i riferimenti alle 2 sentenze Favorevoli all'art. 54.

Qui sotto posto la sentenza della CdC Lazio n. 197/2019 del 09/05/2019, in cui si legge:

- Sez. II Appello n. 61/2019;

- Corte conti Sez. I n. 422/2018.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da naturopata »

panorama ha scritto: mer giu 05, 2019 11:06 pm Ora in più di qualche sentenza della CdC regionale, si inizia a leggere i riferimenti alle 2 sentenze Favorevoli all'art. 54.

Qui sotto posto la sentenza della CdC Lazio n. 197/2019 del 09/05/2019, in cui si legge:

- Sez. II Appello n. 61/2019;

- Corte conti Sez. I n. 422/2018.
Solo per precisione, il giudice fa riferimento solo a quella della I^ sez. centrale, il richiamo a quella della II^ Sez. è del legale di parte ricorrente che non viene in alcun modo richiamata nelle argomentazioni di diritto dal Giudice.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da sintozz »

Non penso che faccia la differenza richiamare alcune sentenze d'appello,dopo quest'ultima di una regione importante come il Lazio dove hanno sede le sezioni d'appello, presumo che l'orientamento che si è venuto a creare ad oggi ne esca rafforzato.
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