ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

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chicco64
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da chicco64 »

Mi correggo, volevo dire sulla parte dell'assegno calcolato con il sistema RETRIBUTIVO.


Mareemare
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Mareemare »

Posto la sentenza 61 richiesta.
Buongiorno a tutti.
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mimì
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da mimì »

C'è qualche esperto che ci può dare una spiegazione di tale sentenza? Da quello che posso capirci io, la stessa non riguarda una pronuncia sull'art. 54, che è stato accolto dalla CdC regionale. Comunque un fatto positivo che ho colto è quando si dice che l'art. 44 non può essere applicato ai militari perchè è inserito nel Capo che riguarda il personale civile e pertanto, di conseguenza è giusto che a noi si applichi l'art. 54 che è inserito nel capo riservato al personale militare. Ditemi se forse sono troppo ottimista.
Mareemare
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Mareemare »

Signor Mimì, pur non essendo un esperto, io concordo con quanto da Lei rappresentato; infatti, il giudizio è stato rinviato alle cure del primo giudice, ovviamente per la macroscopica inesattezza formulata a riguardo dell'artucolo 54.
Almeno così credo e voglio sperare, anche se tali giudici ingarbugliano le cose peggio degli azzeccagarbugli.
D'altronde anche costoro lo sono.
Buonasera.
naturopata
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da naturopata »

La sentenza 61/2019 non è così pacifica sul riconoscimento implicito dell'art.54 (tra l'altro lì il collega non aveva neanche 15 anni di servizio), ma la rimessione al giudice di I° è già stata risolta da altre corti di I°, qui un esempio:

CDC Toscana 197/2019:
Il ricorrente si è arruolato nell’Arma dei Carabinieri in data 29.11.1987 e dopo circa 30 anni di servizio nel grado di maresciallo capo, è stato posto in quiescenza in data 28.8.2012.

Il sig. L. in data 25.10.2018 ha diffidato l’INPS per ottenere il ricalcolo della pensione in applicazione dell’art. 54, comma 1, TU 1092/1973, ma senza esito. Con il ricorso in epigrafe il sig. R. L. ha chiesto, previo annullamento della determinazione n. GE012012704270 del 10.1.2018, di accertare il diritto al ricalcolo e alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento applicando l’aliquota di rendimento del 44 per cento della base pensionabile di cui all’art. 54 DPR 1092/1973 e al corretto computo dell’ammontare dell’aliquota, secondo il criterio fissato dall’art. 44, II comma DPR 1092/1973

L’art. 44, II comma, DPR 1092/1973 invocato dal ricorrente al fine di determinare la corretta aliquota applicabile, poi, riguarda, secondo la giurisprudenza, solo i casi “previsti dai successivi articoli” dall’art. 45 all’art. 51 (personale della carriera diplomatica, dell’Amministrazione dell’interno, scolastico ecc.), in cui la pensione spetta, per legge, con un’anzianità inferiore ai 15 anni e, conseguentemente si ritiene che tale norma: “non possa essere utilizzata dall’Ente al fine di stabilire la quota retributiva della pensione del ricorrente, in quanto costituisce un’eccezione alle ipotesi disciplinate dal primo comma dell’art. 44 e non piuttosto un criterio ermeneutico generale” (sez. Calabria, 23.5.2018 n.
107
).
Luigitb

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Luigitb »

Buonasera , abbiamo stabilito che ci sono almeno due sentenze d'appello che danno torto all'INPS la 422/2018 e la 61/2019 ma qualcuno ha notizie certe sul fatto che l'INPS abbia provveduto al ricalcolo e all'adeguamento della pal con il pagamento dei relativi arretrati? Io non ho sentito di nessuno ricalcolato, prove certe e non chiacchiere da bar
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da mimì »

Anche la CdC siciliana con la sentenza 385/2019 ha accolto un ricorso relativo all'art. 54.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da naturopata »

mimì ha scritto: sab mag 25, 2019 8:10 am Anche la CdC siciliana con la sentenza 385/2019 ha accolto un ricorso relativo all'art. 54.
Vero, ma oramai più che quelli positivi, bisogna cercare quelli negativi e le nuove interpretazioni contro l'unica motivazione positiva possibile per l'accoglimento del ricorso (di per sé banalissima). Quello che conta è questo, oltre agli orientamenti delle sezioni centrali.
panorama
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

Allego su art. 54

- CdC Basilicata che poi sarebbe la 2^ sentenza positiva;

- CdC Sicilia che sarebbe la 1^.
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panorama
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

CdC Basilicata n. 23/2019 del 28/05/2019, accolto al collega GdiF
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Sezione SEZIONE GIURISDIZIONALE BASILICATA Esito SENTENZA Materia PENSIONISTICA
Anno 2019 Numero 23 Pubblicazione 28/05/2019

Sent. n.23/2019/C

REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
LA CORTE DEI CONTI
Sezione giurisdizionale per la regione Basilicata
in composizione monocratica

Il Giudice
Giuseppe TAGLIAMONTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso iscritto al n.8491/C del registro di Segreteria,
proposto da M.C., rappresentato e difeso per procura in calce all’atto di ricorso dall’avv. Claudio PARISI ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo sito in Napoli alla via Foria, n.130;

contro l’INPS - sedi di Roma e Matera - rappresentata e difesa dall’avv. Vito DINOIA;

avverso l’atto n.MT012018896115 (INPS Matera) di conferimento pensione;

avente ad oggetto l’accertamento del diritto al ricalcolo della pensione ai sensi dell’art.54 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n.1092.

Con l’assistenza del segretario dott. Angela MICELE.
Visti tutti gli atti e i documenti di causa.
Uditi, nella pubblica udienza del 28 maggio 2019, l’avv. Claudio PARISI difensore costituito del ricorrente odierno e l’avv. Vito DINOIA per l’Amministrazione previdenziale.

Premesso in
FATTO

Il sig. M.C. – maresciallo aiutante della Guardia di Finanza titolare di pensione n.17317156 in carico alla sede INPS di Matera, con decorrenza 1/9/2018 - in data 12/3/2019 ha depositato un ricorso con cui si duole dell’inferiore trattamento di pensione definitiva al medesimo liquidata, e tanto per effetto dell’erronea applicazione della normativa di cui all'art. 54 del d.P.R. n.1092/1973.

Lo stesso ha precisato di non aver maturato un'anzianità contributiva di almeno 18 anni alla data del 31/12/1995: la relativa pensione è stata, quindi, calcolata con il c.d. sistema misto, il quale prevede l’applicazione del metodo retributivo per la contribuzione acquisita sino a tale data (31/12/1995) e, successivamente a tale data l’applicazione del sistema contributivo.

Ha precisato, ai fini del presente ricorso, che per la quota da calcolare con il sistema retributivo – corrispondente ad un'anzianità complessiva di 17 anni e 7 mesi alla data del 31/12/1995 - è stata utilizzata l’'aliquota di rendimento del 35% (riferita di dipendenti civili) e non, invece, quella dovuta del 44%, applicabile ex art.54 del D.P.R. n.1092 del 1973, norma riferita al personale militare al quale il ricorrente apparteneva.

Ha, infatti, precisato che ai sensi del 1° comma di tale disposizione (art.54) al personale militare che abbia maturato almeno 15 anni di servizio utile a pensione e non più di 20 anni entro il 31/12/1995 deve essere attribuita la percentuale fissa del 44% della base pensionabile ed ha richiamato in tal senso le circolari nn. 22 dell’INPDAP del 18/9/2009 e 57 del Ministero del Tesoro del 24/6/1998, contestando l’assunto dell’INPS, secondo cui tale diposizione si applicherebbe soltanto al personale militare cessato dal servizio con anzianità compresa tra i 15 ed i 20 anni di servizio.

Dopo aver richiamato favorevole giurisprudenza ha concluso chiedendo di:

- accertare e dichiarare il diritto al ricalcolo della pensione computando l'aliquota del 44% ai fini del calcolo della base pensionabile;

- condannare l'Inps al pagamento di quanto dovuto oltre somme arretrate con decorrenza dalla data di collocamento in pensione, interessi e rivalutazione monetaria ed adeguamento del trattamento corrente;

- condannare l’INPS al pagamento delle spese e competenze di causa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

L’INPS, costituito in giudizio con memoria depositata in data 23/5/2019, deducendo che il ricorrente non è destinatario del disposto di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 in quanto il suo servizio utile è di gran lunga superiore a 20 anni, ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese ed onorari di causa.

Alla odierna pubblica udienza il patrono del ricorrente, dopo essersi soffermato sulla bontà delle ragioni poste a sostegno del ricorso, anche suffragate da nuova produzione giurisprudenziale che all’uopo è stata richiamata, ha insistito per l’accoglimento delle conclusioni ivi contenute, alle quali si è opposto il rappresentante dell’INPS confermando la richiesta di rigetto del ricorso.

Considerato in
DIRITTO

Il ricorrente - già maresciallo aiutante della Guardia di Finanza cessato dal servizio a partire dall’1/9/2018, con anzianità di servizio utile al 31/12/1995 inferiore a 18 anni - si duole del fatto che nel liquidare il trattamento di pensione l’Amministrazione previdenziale, con riferimento alle quote di pensione calcolate con il sistema retributivo (A e B), non abbia applicato l’aliquota di rendimento del 44% pervista dall’art. 54, co. 1, del d.P.R. n.1092/1973.

La domanda avanzata dal ricorrente è fondata.

Preliminarmente occorre ricordare che la legge n. 335/1995 (art. 1 comma 13), ha fatto salva, in regime transitorio, a favore dei dipendenti che avevano maturato, alla data del
31 dicembre 1995, un’anzianità contributiva di oltre diciotto anni, la liquidazione della pensione “secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo” (calcolata, dunque, tenuto conto della retribuzione pensionabile, dell’anzianità contributiva e dell’aliquota di rendimento).

Per i dipendenti che, alla medesima data, avevano un’anzianità inferiore, il trattamento pensionistico è attribuito con il cd. sistema misto (retributivo/contributivo), in cui le quote di pensione relative alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 vengono calcolate secondo il sistema retributivo previgente, mentre la quota di pensione riferita alle anzianità successivamente maturate sono computate secondo il sistema contributivo (cfr. art. 1 comma 12, legge n. 335/1995).

Segnatamente il sistema retributivo previgente prevedeva il calcolo della pensione con riguardo all’ultima retribuzione in relazione all’anzianità maturata sino al 31/12/1992 e con riguardo alla media delle retribuzioni degli ultimi anni (10 o più cfr. art. 13 L. n.503/1992) in relazione all’anzianità maturata sino al 31/12/1995: da tale sotto calcolo scaturiscono per il ricorrente due distinte quote di pensione A e B, entrambe calcolate con il sistema retributivo.

Ciò premesso è solo il caso di ricordare che l’art. 54 del d.P.R. n.1092/1973 stabilisce ai primi due commi che “…La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo. La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo…”.

In ordine all’applicazione del primo comma dell’art. 54 sopra riportato ai militari cessati dal servizio dopo il 31/12/1995 e che a tale data avevano un’anzianità di servizio inferiore a 18 anni si contrappongono due diversi orientamenti.

Secondo la difesa dell’INPS tale norma, e quindi l’aliquota del 44%, si applicherebbe
soltanto ai militari cessati dal servizio con un’anzianità contributiva compresa tra i quindici e i venti anni di servizio e soltanto per coloro la cui pensione sia calcolata unicamente con il sistema retributivo.

A sostegno di tale tesi parte della giurisprudenza sostiene che tale interpretazione risponda ai criteri ermeneutici dettati dal sistema delle preleggi, risulti maggiormente aderente al dato letterale, valorizzi la specialità della norma e, di conseguenza, attribuisca un trattamento di favore e, come tale, vada interpretata in senso restrittivo, quello, appunto, fatto proprio dall’INPS.

Inoltre, si sostiene che la disposizione, introdotta in costanza della vigenza del sistema retributivo puro, avesse una funzione perequativa per quei militari che, per motivi indipendenti dalla propria volontà, fossero stati costretti ad abbandonare il servizio non avendo raggiunto i vent’anni di servizio.

Tale orientamento non appare invero condivisibile, sia perché non risulta che la norma rivesta carattere di specialità (in quanto fin dall’origine definiva i criteri di calcolo della pensione normale per tutti i militari) e sia perché la stessa prescindeva dalle cause di cessazione dal servizio essendo applicabile indistintamente a tutti coloro che avessero maturato la minima anzianità di servizio di quindici anni (c.d. diritto a pensione) per accedere alla pensione, stabilita dal precedente art. 52, comma 1, del d.P.R. n.1092/1973.

E’ da ritenersi, quindi, maggiormente aderente ad un corretto criterio ermeneutico l’applicazione dell’art. 54 citato nel senso che l’aliquota del 44% vada applicata a coloro che, alla data del 31 dicembre 1995, possiedano un’anzianità contributiva compresa tra i 15 e i 20 anni; il successivo comma, che prevede che spetti al militare l’aliquota dell’1,80% per ogni anno di servizio oltre il ventesimo (e disciplina, pertanto, l’ipotesi in cui il soggetto cessi dal servizio con anzianità maggiore di 20 anni), chiarisce, infatti, che la disposizione del comma 1 non può considerarsi limitata a coloro che cessino con un massimo di venti anni di servizio.

In definitiva reputa questo Giudice che per i militari che alla data del 31/12/1995 vantavano un’anzianità di servizio utile inferiore a 18 anni, per i quali la pensione viene liquidata in parte secondo il sistema retributivo ed in parte con il sistema contributivo, per ciò che concerne la prima parte continua a trovare applicazione le disposizioni di cui all’art. 54 del d.P.R. n.1092/1973 la cui corretta applicazione comporta che:

- per l’anzianità di servizio utile fino al 31/12/1992, necessariamente inferiore a 15 anni (altrimenti al 31/1/1995 l’anzianità sarebbe maggiore di anni 18 e non si porrebbe alcun problema applicativo trattandosi di pensione da liquidare interamente con il sistema retributivo), la quota di pensione va calcolata sulla base dell’aliquota di rendimento annua del 2,2% (44:20);

- per l’ulteriore anzianità di servizio utile fino al 31/12/1995 la quota di pensione va calcolata sulla base dell’aliquota di rendimento ottenuta per differenza tra quella del 44% spettante ai sensi dell’art. 54, co. 1, per l’anzianità di servizio utile compresa tra i 15 e i 20 e quella calcolata come sopra per l’anzianità al 31/12/1992.

Tali orientamenti applicativi trovano conforto in copiosa giurisprudenza prodotta dal ricorrente, conosciuta a questa Corte dei conti e peraltro fatta anche propria con precedente sentenza n. 12/2019 del 26/3/2019.

Alla luce di quanto fin qui esposto, il ricorso deve essere accolto con il riconoscimento del diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione, sin dalla originaria decorrenza, dando corretta applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 secondo i criteri sopra esposti.

Il ricorrente ha inoltre diritto a conseguire gli arretrati costituiti dalla differenza tra i ratei pensionistici spettanti in base alla suddetta riliquidazione e quelli percepiti.

Su tali arretrati va, altresì, riconosciuto il diritto a conseguire, a decorrere da ogni singolo rateo pensionistico, gli interessi legali e nei limiti dell’eventuale maggior importo differenziale, la rivalutazione monetaria calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT.

Le spese di lite possono essere compensate in ragione della novità delle questioni dedotte.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale della Basilicata - definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da M.C. nei confronti dell’INPS – sedi di Roma e Matera, contrariis reiectis, così decide:

a) accoglie il ricorso e, per l’effetto accerta il diritto del ricorrente alla riliquidazione, con decorrenza 1/9/2018, del trattamento pensionistico in godimento con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell’aliquota del 44% di cui all’art.54 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n.1092, con corresponsione degli arretrati maggiorati di interessi nella misura legale e della rivalutazione monetaria (quest’ultima limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento;

b) compensa le spese.

Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio successiva all’udienza del 28 maggio 2019.

Si dà atto, inoltre, dell’avvenuta lettura delle ragioni di fatto e di diritto, secondo l’art. 167 D.lgs n.174 del 2016 e l’art. 429 c.p.c., in forma equipollente, attraverso il deposito della sentenza nello stesso giorno dell’udienza.
Il Giudice
f.to Giuseppe TAGLIAMONTE


Depositata in Segreteria il 28 maggio 2019


il Responsabile Settore Giudizi
f.to dott. Angela MICELE
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, dispone che, a cura della Segreteria e a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 del predetto art. 52.
Il Giudice
f.to Giuseppe TAGLIAMONTE
In esecuzione del Provvedimento del Giudice, ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti di cui alla presente sentenza.
Potenza, 28 maggio 2019
Il Responsabile Settore Giudizi
f.to dott. Angela MICELE
Klaine1964
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Klaine1964 »

Nel gregge c'è sempre l'invidioso di turno.
naturopata
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da naturopata »

Undogan1 ha scritto: mar mag 28, 2019 5:34 pm Per naturopata sempre con questa verv di negatività, dovresti essere contento che si vincono a livello regionali dopo di che se vengono appellate su va in Appello per il momento si gioisce a livello regionale.sei un perdente di natura sei sempre critico con tutti.
Be tu (e altri) e chi ti ha seguito il I° avete preso legnate anche in I° con il moltiplicatore (sentenza n.724/2018 Corte dei Conti Puglia), quando vincevano tutti. Quella l'hai appellata? Hai gioito in I°? Chi ha gioito? A me non me ne frega niente, ma c'è sempre qualcuno che comunque vada è il banco.

Giusto per notizia, io non ho mai perso neanche un ricorso in vita mia e sono tanti. Ad esempio se ci capisci qualcosa vatti a leggere la sentenza n.183/2018 della Corte dei Conti della Lombardia, passata in giudicato (quindi io neanche arrivo in appello, ovvero si arriva in appello se sono io ad appellare vincendo). Quel ricorso è stato fatto da me, come ce ne sono altri e anche in giurisdizioni diverse, di ogni tipo.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da naturopata »

Klaine1964 ha scritto: mar mag 28, 2019 5:57 pm Nel gregge c'è sempre l'invidioso di turno.
Invidioso per l'art.54? Ma che parliamo di una Golden share di Apple?
Monki65

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Monki65 »

Klaine1964 ha scritto: mar mag 28, 2019 5:57 pm Nel gregge c'è sempre l'invidioso di turno.
Non saprei se c'è invidia.....la cosa essenziale è che la II Sez. centrale ha accolto l'art.54 :D .....notizia certa !

Buona giornata......a tutti!
sintozz
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da sintozz »

Sarebbe opportuno che se ci fossero news in merito, ci mettesse a conoscenza tutti. Grazie.
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