ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

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naturopata
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da naturopata »

Allego anche la sentenza n.64/2019 sempre del Veneto, ma questa ai fine di inammissibilità, caso residuale, ma può succedere e l'errore è grave, in quanto ricorso patrocinato con legale:

L'articolo 19, comma 2, del nuovo codice di giustizia contabile, approvato con d. lgs. n.174/2016, ha statuito che:
"tutti i giudizi pensionistici relativi ai residenti all'estero sono di competenza della sezione giurisdizionale regionale del Lazio".
Trattasi di competenza territoriale funzionale e inderogabile e rilevabile d'ufficio, che attribuisce alla sezione giurisdizionale Lazio tutti i giudizi in cui sono interessati soggetti non residenti nel territorio nazionale.
Risulta agli atti la prova documentale che il ricorrente è residente all’estero, per cui la competenza territoriale in ordine al presente giudizio appartiene alla sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, presso la quale la presente controversia dovrà essere riassunta nei termini di legge.
Il ricorso è pertanto inammissibile, restando assorbita ogni altra questione.
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Luigitb

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Luigitb »

Infatti è quello che ho detto purtroppo non dipende dalla bravura dell'avvocato, se spulcia altre sentenze emesse da quel magistrato troverà che condanna sempre il ricorrente anche alle spese a differenza di chi ha scritto la mia sentenza che è uno dei pochissimi che ha condannato l'INPS anche a 2000€ di spese legali. Sono sentenze abnormi, ciò non toglie che i nostri colleghi devono farsi coraggio e ricorrere in massa non si ridurranno in povertà se rischiano un paio di migliaia di euro. Io ho fatto ricorso senza neanche vedere se c'era la possibilità di vincerlo o no. Adesso sto preparando in caso di ulteriori ritardi, e se il mio avvocato pensa sia fattibile non una semplice ottemperanza ma un ingiunzione di pagamento con richiesta di sequestro giudiziario e cercherò di diffonderlo se possibile anche agli organi di stampa. Per me sarà un impegno economico non indifferente ma devono smetterla di essere così arroganti.
Luigitb

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Luigitb »

naturopata ha scritto: gio mag 16, 2019 2:59 pm Allego anche la sentenza n.64/2019 sempre del Veneto, ma questa ai fine di inammissibilità, caso residuale, ma può succedere e l'errore è grave, in quanto ricorso patrocinato con legale:

L'articolo 19, comma 2, del nuovo codice di giustizia contabile, approvato con d. lgs. n.174/2016, ha statuito che:
"tutti i giudizi pensionistici relativi ai residenti all'estero sono di competenza della sezione giurisdizionale regionale del Lazio".
Trattasi di competenza territoriale funzionale e inderogabile e rilevabile d'ufficio, che attribuisce alla sezione giurisdizionale Lazio tutti i giudizi in cui sono interessati soggetti non residenti nel territorio nazionale.
Risulta agli atti la prova documentale che il ricorrente è residente all’estero, per cui la competenza territoriale in ordine al presente giudizio appartiene alla sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, presso la quale la presente controversia dovrà essere riassunta nei termini di legge.
Il ricorso è pertanto inammissibile, restando assorbita ogni altra questione.
Non è un semplice errore la cosa è molto grave il ricorrente dovrebbe citare per danni il suo avvocato che si è dimostrato un incompetente
panorama
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

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Accolto

posto la sentenza della CdC Piemonte n. 58/2019 da non confondere con la 59 del 2019 che riporta, non si sa perché, stesso n. 20855 del Registro cronologico e stesso contesto motivazioni/sentenza.
Molto sicuramente, colui che ha pubblicato le 2 sentenze, la n. 58 e la n. 59 era un po’ assonato, oppure, aveva bevuto qualche goccio non so di che cosa. Mi auguro che qualcuno gli faccia notare a detta CdC che entrambe le sentenze, riportano i medesimi dati del contesto di giudizio.
Spero pure così tanto che, il Presidente della CdC del Piemonte faccia pubblicare la reale sentenza riferita al n. 59 modificandola in tutto il contesto.

La CdC precisa:

1) - In ordine all’ambito di applicazione dell’art. 54, primo comma, del D.P.R. n. 1092, si fronteggiano due tesi.
- ) - La prima, più restrittiva, e aderente al testo letterale, limita l’applicazione del più favorevole (rispetto agli altri dipendenti pubblici) coefficiente di rendimento ivi previsto (44 per cento) ai militari che abbiano maturato, nel contempo, almeno quindici ma non più di venti anni di servizio, trovando la disposizione la sua ratio in quelle situazioni in cui il militare, per motivi indipendenti dalla sua volontà (limiti di età, inabilità, ecc.), non abbia potuto maturare un’anzianità superiore.
- ) - L’altra, più estensiva e sostenuta con il ricorso, ritiene la suddetta regola di calcolo di portata generale per i militari che abbiano maturato più di quindici anni, fermo restando che, superati i venti, essi cumulano tale beneficio con gli ulteriori aumenti annuali previsti dai commi seguenti (dell’1,80 o dell’3,60 per cento per cento, a seconda della qualifica, per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo).

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Sezione SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE Esito SENTENZA Materia PENSIONISTICA
Anno 2019 Numero 58 Pubblicazione 17/04/2019

Sent. N. 58/19

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE PIEMONTE
in composizione monocratica nella persona del dr. Cristiano Baldi, ai sensi dell’art. 151 c.g.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 20855 del Registro di Segreteria,

sul ricorso
promosso da P. L., (c.f. omissis), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall’Avv. Yari Franco e Beatrice Revello;

contro
INPS, rappresentato e difeso, giusta procura generale, dall’avv.to Giorgio Ruta, elettivamente domiciliato in Torino, via Arcivescovado n. 9

FATTO

Con ricorso ritualmente depositato parte ricorrente ha chiesto l’annullamento della determinazione n. CH10320180000851 con cui l’Inps ha quantificato il trattamento di quiescenza, con particolare riferimento ai criteri adottati per il computo dell’anzianità contributiva. Espone il ricorrente di aver lavorato nell’arma dei Carabinieri dal 9.9.1982 al 5.09.2018, venendo posto in congedo dopo 41 anni di servizio avendo maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia.

Esponendo di rientrare nel sistema pensionistico c.d. misto, la parte lamenta l’erronea quantificazione della quota retributiva della propria pensione.

L’errore dell’Inps, secondo il ricorrente, sarebbe consistito nell’utilizzo dell’aliquota del 35%, propria del personale civile, come coefficiente applicato ai 15 anni di servizio utile ai sensi dell’articolo 44, comma 1, DPR 29 dicembre 1973, n. 1092.

In realtà, osserva la parte, l’Inps avrebbe dovuto applicare l’aliquota del 44% come previsto dall’articolo 54 del menzionato DPR.

Rammenta il ricorrente come il DPR n. 1092, nell’organizzare la precedente disciplina in apposito Testo Unico, abbia separato nettamente in due Capi distinti gli impiegati civili dal personale militare.

Ricorda che ai sensi dell’articolo 52 era previsto il diritto alla pensione già dai 15 anni di servizio e che, pertanto, il successivo art. 54 prevede l’ordinaria aliquota applicabile per l’arco temporale 15-20 anni di servizio, con un incremento dopo i 20 anni.

Quanto alla disciplina successiva, rammenta che l’articolo 13, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 503/92, e l’articolo 1, comma 12, lettera a), della legge n. 335/95, hanno confermato la disciplina previgente per i diritti acquisiti.

Alla luce di quanto esposto, il ricorrente conclude chiedendo accertarsi il proprio diritto all’applicazione dell’aliquota del 44% prevista dall’articolo 54 DPR n. 1092/73 con condanna dell’Istituto alla necessaria liquidazione ed al pagamento di eventuali arretrati.

L’Inps si costituisce e contesta l’applicabilità dell’articolo 54 non essendo il ricorrente cessato dal servizio con un’anzianità utile tra i 15 ed i 20 anni ma con un’anzianità ampiamente superiore.

Rileva che l’articolo 54 mirava unicamente alla tutela dei soggetti che, nel sistema retributivo, cessavano con un’anzianità inferiore ad anni 20 e richiama giurisprudenza di merito.

La causa è stata discussa all’udienza del 17 aprile 2019 ed entrambe le parti hanno richiamato le conclusioni dei rispettivi atti introduttivi.

All’esito della discussione la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale ai sensi dell’articolo 167, comma 1, c.g.c.

DIRITTO

Il ricorso merita accoglimento.

La questione in esame attiene all’applicazione dell’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973.

Al riguardo, occorre ricordare che per la liquidazione del trattamento pensionistico dei soggetti che, come il ricorrente, al 31.12.1995 non avevano maturato 18 anni di anzianità contributiva, la legge 8 agosto 1995 n. 335, ha previsto l’adozione del c.d. sistema misto, disponendo all’art. 1, comma 12, che la pensione è determinata dalla somma: “a) della quota corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data; b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo”.

Al ricorrente, che non maturava 18 anni di anzianità utile al 31.12.1995, andava determinata, pertanto, la quota di pensione riferita alla maturata anzianità di servizio ante 31.12.1995 con il previgente sistema retributivo, rappresentato dal menzionato DPR n. 1092/73.

Ciò posto, ai sensi dell’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, vigente a quella data, “la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo (comma 1). La percentuale di cui sopra è aumentata di 1,80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo (comma 2)”.

In ordine all’ambito di applicazione dell’art. 54, primo comma, del D.P.R. n. 1092, si fronteggiano due tesi. La prima, più restrittiva, e aderente al testo letterale, limita l’applicazione del più favorevole (rispetto agli altri dipendenti pubblici) coefficiente di rendimento ivi previsto (44 per cento) ai militari che abbiano maturato, nel contempo, almeno quindici ma non più di venti anni di servizio, trovando la disposizione la sua ratio in quelle situazioni in cui il militare, per motivi indipendenti dalla sua volontà (limiti di età, inabilità, ecc.), non abbia potuto maturare un’anzianità superiore. L’altra, più estensiva e sostenuta con il ricorso, ritiene la suddetta regola di calcolo di portata generale per i militari che abbiano maturato più di quindici anni, fermo restando che, superati i venti, essi cumulano tale beneficio con gli ulteriori aumenti annuali previsti dai commi seguenti (dell’1,80 o dell’3,60 per cento per cento, a seconda della qualifica, per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo).

Ritiene lo scrivente che l’orientamento c.d. aderente al dato letterale sia infondato e che, pertanto, in fattispecie come quella in esame trovi applicazione l’articolo 54 del DPR n. 1092/73.

A tale conclusione milita, infatti, una lettura sistematica dell’articolo 54 e del complesso DPR n. 1092, restando impossibile fornire una lettura interpretativa di un comma del tutto avulsa dal sistema contributivo pensato dal legislatore.

In primo luogo, occorre considerare la struttura del DPR n. 1092: il Titolo III, intitolato “Trattamento di quiescenza normale”, contiene al Capo I la disciplina del personale civile ed al Capo II la disciplina del personale militare.

Ora, applicare al personale militare l’articolo 44 che, collocato all’interno del Capo I, disciplina la pensione spettante al personale civile non ha alcun fondamento logico.

Inoltre, appare difficile considerare la norma di cui all’articolo 54, comma 1, come norma di stretta interpretazione integrante un beneficio circoscritto al militare cessato dal servizio con massimo 20 anni di servizio utile.

Si deve considerare, infatti, che il successivo comma 2 dispone espressamente che la percentuale del comma primo (cioè l’aliquota del 44%), “è aumentata di 1,80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”: appare difficile, quindi, considerare il comma precedente come limitato al personale cessato dal servizio con meno di 20 anni di anzianità se poi il comma successivo prevede espressamente un incremento di quella percentuale in caso di superamento dell’assunto limite.

D’altra parte, questa stessa lettura è confermata dalla circolare Inpdap n. 22 del 18.09.2009 secondo cui “Il computo dell’aliquota di pensione spettante al personale militare è disciplinato dall’art. 54 del Testo unico secondo cui la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, aumentata di 1,80 per cento per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”: tale circolare non limita o circoscrive in alcun modo tale trattamento ad una forma privilegiata circoscritta ai militari cessati anzitempo dal servizio.

Ancora, a conferma di quanto esposto, si consideri che a mente dell’articolo 52, comma 1, il diritto al trattamento pensionistico “normale” consegue al raggiungimento di 15 anni di servizio (“L'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo hanno diritto alla pensione normale se hanno raggiunto una anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo”); il successivo comma 3 prevede espressamente il caso peculiare dell’anticipata cessazione dal servizio, sancendo il diritto alla pensione normale purché con almeno 20 anni di servizio (“L'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo a domanda, per decadenza o per perdita del grado hanno diritto alla pensione normale se hanno compiuto almeno venti anni di servizio effettivo”), mentre il comma 4 disciplina il personale non appartenente al servizio permanente o continuativo.

Ciò posto, dalla lettura combinata degli articoli 52 e 54, si evince chiaramente che il trattamento di pensione normale, al di fuori delle ipotesi di anticipata cessazione dal servizio, si consegue con 15 anni di servizio utile. E tale trattamento c.d. “normale” trova poi la sua disciplina modale nel successivo art. 54 il quale definisce espressamente, come detto, la “misura del trattamento normale”.

Dunque, per i periodi compresi fino al 31.12.1995 in cui il personale militare abbia maturato tra i 15 ed i 20 anni di anzianità deve trovare applicazione la percentuale indicata nel primo comma, mentre, qualora gli anni di anzianità siano maggiori, opera l’incremento ulteriore di cui al comma seguente.

Né tale conclusione determina un regime premiale eccessivo posto che lo stesso articolo 54 prevede espressamente che “la pensione determinata con l'applicazione delle percentuali di cui ai precedenti commi non può superare l'80 per cento della base pensionabile”.

Spese compensate attesa l’esistenza di contrasti giurisprudenziali.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione monocratica,

Accerta e dichiara il diritto del ricorrente al ricalcolo della pensione con applicazione dell’articolo 54, comma 1, DPR n. 1092/1973 e, per l’effetto, ordina all’Inps di procedere alla relativa riliquidazione con pagamento degli arretrati spettanti maggiorati di interessi legali e, nei limiti dell’eventuale maggior importo differenziale, della rivalutazione monetaria calcolata, anno per anno, secondo gli indici ISTAT.

Compensa le spese di lite.

Così deciso in Torino, il 17 aprile 2019
Il Giudice
F.to Dott. Cristiano Baldi

Depositata in Segreteria il 17 aprile 2019

Il Direttore della Segreteria
F.to Antonio Cinque

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ha disposto che a cura della segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle parti e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.
Torino, 17 aprile 2019
Il Giudice
F.to Dott. Cristiano Baldi
In esecuzione del provvedimento giudiziale ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.
Torino, 17 aprile 2019
Il Direttore della Segreteria
F.to Antonio Cinque
naturopata
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da naturopata »

Ecco i kamikaze, CDC Toscana 197/2019:
Il ricorrente si è arruolato nell’Arma dei Carabinieri in data 29.11.1987 e dopo circa 30 anni di servizio nel grado di maresciallo capo, è stato posto in quiescenza in data 28.8.2012.

Il sig. L. in data 25.10.2018 ha diffidato l’INPS per ottenere il ricalcolo della pensione in applicazione dell’art. 54, comma 1, TU 1092/1973, ma senza esito. Con il ricorso in epigrafe il sig. R. L. ha chiesto, previo annullamento della determinazione n. GE012012704270 del 10.1.2018, di accertare il diritto al ricalcolo e alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento applicando l’aliquota di rendimento del 44 per cento della base pensionabile di cui all’art. 54 DPR 1092/1973 e al corretto computo dell’ammontare dell’aliquota, secondo il criterio fissato dall’art. 44, II comma DPR 1092/1973

L’art. 44, II comma, DPR 1092/1973 invocato dal ricorrente al fine di determinare la corretta aliquota applicabile, poi, riguarda, secondo la giurisprudenza, solo i casi “previsti dai successivi articoli” dall’art. 45 all’art. 51 (personale della carriera diplomatica, dell’Amministrazione dell’interno, scolastico ecc.), in cui la pensione spetta, per legge, con un’anzianità inferiore ai 15 anni e, conseguentemente si ritiene che tale norma: “non possa essere utilizzata dall’Ente al fine di stabilire la quota retributiva della pensione del ricorrente, in quanto costituisce un’eccezione alle ipotesi disciplinate dal primo comma dell’art. 44 e non piuttosto un criterio ermeneutico generale” (sez. Calabria, 23.5.2018 n.
107).

Il ricorso, quindi, deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in € 800,00
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naturopata
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da naturopata »

CDC Piemonte sentenza n.112/2019 art.54 accolto rivenendo precedente negativo.
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Luigitb

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Luigitb »

Aggiornamento, quando ormai sembrava fatta nell'ultimo giorno utile l'ufficio legale dell'INPS di Roma ha presentato appello alla mia sentenza in cui veniva condannata al ricalcolo del 44%. Quindi prosegue la battaglia. 4 avvocati hanno presentato l'appello contro di me nonostante loro stessi citino l'unica sentenza di appello emessa e che ha dato loro torto. Scrivo questo solo a beneficio di coloro che si cullavano del fatto che alla fine l'INPS avrebbe ceduto alla massa di sentenze di 1° grado che li ha visti soccombenti. A oggi la situazione è questa. Aspetto la data della fissazione dell'udienza. Chi volesse maggiori delucidazioni può scrivermi in privato. Saluti
naturopata
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da naturopata »

Luigitb ha scritto: lun mag 20, 2019 6:31 pm Aggiornamento, quando ormai sembrava fatta nell'ultimo giorno utile l'ufficio legale dell'INPS di Roma ha presentato appello alla mia sentenza in cui veniva condannata al ricalcolo del 44%. Quindi prosegue la battaglia. 4 avvocati hanno presentato l'appello contro di me nonostante loro stessi citino l'unica sentenza di appello emessa e che ha dato loro torto. Scrivo questo solo a beneficio di coloro che si cullavano del fatto che alla fine l'INPS avrebbe ceduto alla massa di sentenze di 1° grado che li ha visti soccombenti. A oggi la situazione è questa. Aspetto la data della fissazione dell'udienza. Chi volesse maggiori delucidazioni può scrivermi in privato. Saluti
Ma scusa, avevi detto che era passata in giudicato?

Testualmente:Lei non ha letto con attenzione, ho scritto che sono passati 4 mesi ed è stata correttamente diffidata, quindi la sentenza è inappellabile

Siamo in trepida attesa della II^ Sez. centrale, non so, ma sento puzza di bruciato.
Luigitb

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Luigitb »

La richiesta di appello è arrivata solo oggi a 10 giorni dalla scadenza dei termini ma purtroppo la data di partenza che fa fede era dell'ultimo giorno utile, probabilmente lei ignora che in caso di decorrenza dei termini non arriva nessuna comunicazione ed essendo passati 10 giorni il mio legale era sereno, purtroppo non è stato così e quindi andiamo avanti. Non capisco cosa intende per puzza di bruciato lei è un malpensante o in malafede
louiss
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da louiss »

credo che naturopata per puzza di bruciato si riferisse al fatto che la sentenza della seconda sezione appello nonostante siano passati due mesi e mezzo, non è ancora stata pubblicata.....effettivamente cè da rimanere un po perplessi, ma speriamo bene!
Luigitb

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Luigitb »

Mi scuso con naturopata ho equivocato la consecutio, pensavo su riferisse alla mia vicenda
naturopata
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da naturopata »

Ma io spero che l'art.54 vada in porto, forse non è chiaro, ma questo lo si vedrà alla fine anche con prime sentenze di appello favorevoli. A prescindere che qualcuno vinca o qualcuno perda, alla fine è la conclusione sul principio di diritto che conta.
Monki65

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Monki65 »

Undogan1 ha scritto: mar mag 21, 2019 7:09 am Buongiorno naturopata e un negativo per natura,cmq la sentenza della seconda sezione d'appello deve solo essere pubblicata, (ha buon intenditore poche parole).non fare l'uccello del male augurio.
Condivido pienamente.......a buon intenditore.
Luigitb

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Luigitb »

Comunque una sentenza di appello favorevole c'è già stata è della prima sezione di appello n° 422 dell' 8/11/2018. L'hanno citata gli avvocati dell'INPS nella loro richiesta di appello nei miei confronti nonostante desse loro torto. Il mio legale è allibito quando l'ha vista. Praticamente chiedendo appello citando quella sentenza è come dire voi giudici avete torto quindi ci appelliamo ancora. Oltretutto è di un militare a cui era stato respinto il ricorso in primo grado in Umbria. Aspettiamo le prossime. Riguardo al pensare male non so perché nel database della corte dei conti non si trova io l'ho recuperata presso il sito dello studio legale che credo l'abbia ottenuta. Resto comunque sempre convinto che poco dipende dagli avvocati e molto dall'orientamento dei giudici. Bah vedremo
chicco64
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da chicco64 »

Domanda semplice:,logicamente se qualcuno del forum e' in grado di dare risposta, la sentenza 61/ 2019 della sezione seconda di appello c.d.c.,menzionata nei vari commenti , della quale non riesco a trovarne il documento on line , si e' pronunciata favorevole o contraria all'applicazione del art 54 sulla parte contributiva della pensione , per chi percepisce la pensione con sistema misto?
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