ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

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Antonio_1961
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Antonio_1961 »

Sezione: SEZIONE GIURISDIZIONALE TOSCANA
Esito: SENTENZA
Numero: 143
Anno: 2019
Materia: PENSIONISTICA
Data pubblicazione: 08/04/2019
Codice ecli: ECLI:IT:CONT:2019:143SGSEZ
Sentenza
n.143/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
in composizione monocratica nella persona del Consigliere, dott. Pia Manni, in funzione
di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 61237 del registro di Segreteria, introdotto con ricorso
depositato il 21.12.2018 e proposto dal Sig.:
QUATTROCIOCCHI Giancarlo, nato a Frosinone il 19.4.1965, residente in Orbetello (GR),
c.f. QTTGCR65D19D810K, elettivamente domiciliato in Firenze, via Nino Bixio 2, presso
l’avv. Virginia Calussi e rappresentato e difeso dall’avv. Marco Picchi, per delega allegata
al ricorso
contro
INPS, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Firenze, viale
Belfiore 28/a presso gli Avv.ti Ilario Maio e Antonella Francesca Paola Micheli, che lo
rappresentano e difendono in forza di procura generale alle liti del Presidente protempore
dell’Istituto
per
il riconoscimento del diritto del ricorrente al ricalcolo della pensione in godimento con
l’aliquota di rendimento del 44% della base pensionabile in applicazione dell’art. 54,
comma 1, DPR 1092/1973 a decorrere dal 15.1.2018.
Visto l’atto introduttivo del giudizio;
Visti gli altri atti e documenti di causa;
Uditi alla pubblica udienza del 19.3.2019, celebrata con l’assistenza del Segretario
Armando Greco, l’avv. Angela Scaglione per delega dell’avv. Marco Picchi per il
ricorrente, l’avv. Antonella Francesca Paola Micheli per l’INPS.
Ritenuto in
FATTO
Il ricorrente ha lavorato alle dipendenze del Comando Generale Arma dei Carabinieri dal
1.2.1083 al 14.1.2018 con qualifica, alla cessazione del rapporto, di Brigadiere capo VI
bis.
Con provvedimento di liquidazione n. GR012017883823 del 10.1.2018 l’INPS di Grosseto
ha conferito al ricorrente la pensione ordinaria diretta di vecchiaia liquidata con il
sistema misto a decorrere dal 15.1.2018, calcolando l’importo della pensione applicando
le aliquote di cui all’art. 44 DPR 1092/1973 previste per il personale civile, pari al 35%
della base pensionabile, anziché l’aliquota stabilita per il personale militare dall’art. 54
DPR 1092/1973 del 44%, già al compimento del quindicesimo anno di servizio e fino al
Pagina 1 di 4
ventesimo.
Il sig. Quattrociocchi in data 8.2.2018 ha proposto ricorso amministrativo all’INPS per
ottenere il ricalcolo della pensione in applicazione dell’art. 54, comma 1, TU 1092/1973.
L’INPS ha risposto negativamente.
Con il ricorso in epigrafe il sig. Giancarlo Quattrociocchi ha chiesto di accertare il diritto
al ricalcolo e alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento applicando
l’aliquota di rendimento del 44 per cento della base pensionabile di cui all’art. 54 DPR
1092/1973 a decorrere dal 15.1.2018 e di condannare l’INPS alla suddetta riliquidazione,
oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e onorari di giudizio.
L’INPS si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 1.3.2019 chiedendo il
rigetto del ricorso per infondatezza dello stesso.
Espone l’INPS che, in seguito alla cessazione dal servizio, l’ente ha conferito al sig.
Giancarlo Quattrociocchi la pensione ordinaria diretta di vecchiaia liquidata con il
sistema misto a decorrere dal 15.1.2018 con determinazione n. GRO12017883823.
Secondo L’INPS l’art. 54, comma I, DPR 1092/73 ha la finalità di salvaguardare coloro
che sono cessati con un’anzianità inferiore a 20 anni di servizio, e non può, quindi,
riguardare il ricorrente che è cessato dal servizio con un’anzianità utile ai fini
pensionistici superiore a venti anni per cui la sua pensione è stata calcolata
ricomprendendo tutti i servizi prestati, con incremento dell’ammontare secondo la
normativa vigente. La ratio della norma è infatti quella di tutelare coloro che, per motivi
indipendenti dalla loro volontà, non abbiano potuto maturare un’anzianità superiore ai 20
anni. L’anzianità di servizio alla data del 31.12.1995, secondo l’INPS, non è rilevante in
quanto la predetta data è solo il momento di cesura tra diversi sistemi di calcolo della
pensione e non il momento cui far riferimento per il calcolo dell’anzianità.
Alla pubblica udienza del 19.3.2019 le parti hanno insistito per l’accoglimento delle
conclusioni in atti.
Ritenuto in
DIRITTO
La questione oggetto del presente ricorso è già stata più volte esaminata da questa
Sezione, dal cui orientamento non vi è motivo di discostarsi (sez. Toscana, 19.10.2018 n.
261; 19.10.2018 n. 260; 25.9. 2018 n. 228).
Dalla documentazione prodotta risulta che il ricorrente gode di pensione ordinaria diretta
di vecchiaia liquidata con il sistema misto a decorrere dal 15.1.2018. In casi analoghi la
giurisprudenza ha affermato: “…la pensione del ricorrente è stata liquidata con il c.d.
sistema misto (retributivo/contributivo), poiché l’interessato, alla data del 31 dicembre
1995 (art. 1, comma 13 legge n. 335/1995), non possedeva un’anzianità contributiva di
almeno diciotto anni. Conseguentemente il suo sistema di quiescenza è stato liquidato
secondo il sistema delle quote di cui al precedente comma 12 della disposizione citata, il
quale prevede che ‘per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che
alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva inferiore a
diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma:
a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31
dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo
il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data;
b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle
ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo’.
La questione dell’aliquota di rendimento applicabile si pone, come è evidente,
esclusivamente per la quota A, ovverosia quella calcolata con il sistema retributivo.
Pagina 2 di 4
Giusta il disposto della norma, al suddetto fine va fatta applicazione della normativa
vigente alla data del 31 dicembre 2015” (sez. Sardegna, 4.1.2018 n. 2).
L’INPS concorda con tale premessa, ma dissente dalle argomentazioni di quella
giurisprudenza, al cui orientamento questo Giudice aderisce, che ritiene applicabile
l’aliquota di rendimento del 44% anche per i militari che hanno maturato un periodo di
servizio superiore a 20 anni. Ha affermato, infatti, la giurisprudenza, anche con
riferimento alla posizione dell’INPS:” …l’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, vigente alla data
del 31 dicembre 1995, prevede che ‘la pensione spettante al militare che abbia maturato
almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della
base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo
(comma 1). La percentuale di cui sopra è aumentata di 1,80 per cento ogni anno di
servizio utile oltre il ventesimo (comma 2)’.
Come detto la difesa dell’INPS obietta che la norma non potrebbe trovare applicazione nel
caso del ricorrente per due ragioni.
In primo luogo, si sostiene, l’aliquota del 44% si applicherebbe soltanto a coloro che siano
cessati dal servizio con un’anzianità contributiva compresa tra i quindici e i venti anni di
servizio.
In secondo luogo essa troverebbe applicazione unicamente per coloro la cui pensione sia
calcolata unicamente con il sistema retributivo.
Tuttavia, entrambe le affermazioni non trovano riscontro nella normativa.
Per quanto concerne la prima, la lettera del primo comma dell’art. 54, su cui
sostanzialmente si basa l’interpretazione data dall’INPS, deve invece intendersi nel senso
che l’aliquota ivi indicata vada applicata a coloro che possiedano un’anzianità contributiva
compresa tra i quindici e i venti anni, mentre il successivo comma chiarisce che la
disposizione del comma 1 non può intendersi limitata a coloro che cessino con un
massimo di venti anni di servizio (come opinato dall’INPS), atteso che esso prevede che
spetti al militare l’aliquota dell’1,80% per ogni anno di servizio oltre il ventesimo. Come
correttamente evidenziato dalla difesa del ricorrente, la disposizione non avrebbe senso
qualora si accedesse alla tesi dell’amministrazione.
La seconda affermazione, che presumibilmente costituisce un corollario della prima,
neppure può essere condivisa, non trovando peraltro nessun riferimento in alcuna
norma” (sez. Sardegna, 4.1.2018 n. 2; sez. Calabria, 20.4.2018 n. 43; (sez. Toscana,
19.10.2018 n. 261; 19.10.2018 n. 260; 25.9. 2018 n. 228).
Tali principi appaiono pienamente condivisibili in quanto i più aderenti al senso letterale
della disposizione in esame, quale risultante dal combinato disposto dei commi 1 e II
della stessa.
Il ricorso deve, quindi essere accolto, con il conseguente riconoscimento del diritto del
ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento, con applicazione, sulla quota
calcolata con il sistema retributivo, dell’aliquota di rendimento del 44% di cui all’art. 54
DPR 1092/1973, dalla data di decorrenza della pensione e con interessi legali sugli
arretrati e rivalutazione, quest’ultima nella misura eventualmente eccedente quanto
dovuto per gli interessi, calcolati dal giorno della maturazione del diritto e fino al
pagamento.
Vista la non univocità interpretativa della questione si dispone la compensazione delle
spese di lite.
P.Q.M.
la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, in composizione
monocratica di giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando sul ricorso
Pagina 3 di 4
proposto dal sig. Giancarlo Quattrociocchi, respinta ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 19.3.2019.
IL GIUDICE
f.to dott. Pia Manni
Depositato in Segreteria il 08/04/2019
p.Il Direttore della Segreteria
f.to Chiara Berardengo
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da naturopata »

Sezione: SEZIONE GIURISDIZIONALE VENETO
Esito: SENTENZA
Numero: 47
Anno: 2019
Materia: PENSIONISTICA
Data pubblicazione: 11/04/2019
Codice ecli: ECLI:IT:CONT:2019:47SGSEZ

Con il gravame in epigrafe, il ricorrente – cessato dal servizio per anzianità dal 3/7/2018 con il grado di Primo Luogotenente, ex dipendente dell’Esercito Italiano appartenente al personale militare arruolatosi negli anni 1981-1982-1983 - intende far valere il proprio diritto “al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato, con attribuzione alla parte retributiva della pensione dell’ aliquota di
rendimento del 44% ai fini del calcolo della base pensionabile” secondo il disposto dell’art. 54, comma 1, del TU n. 1092 del 1973...…………

Nel fare riferimento alla circolare ex Inpdap n. 22 del 18/9/2009 e all’art. 1867 del decreto legislativo n. 66/2010 (codice ordinamento militare), la difesa del ricorrente sostiene la vigenza dell’impianto normativo di cui all’art. 54 TU 1092/1973 e la sua applicabilità al personale militare con attribuzione dell’aliquota della quota retributiva di pensione nella misura del 44% già a partire da 15º anno di servizio riportandosi alle motivazioni di alcune pronunce della Sezione giurisdizionale per la regione Sardegna (sentt. n.2/2018, 14/2018,42/2018,43/2018 e 68/2018) nonché di altre Sezioni (cfr. tra le altre, Sez. Giurisd. Veneto n. 179/2018), anche d’appello (Sez. I Giurisd. App. sent. n. 422/2018).


Il ricorso dev’ essere respinto.

Così deciso, in Venezia, alla pubblica udienza del 9 aprile 2019
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da naturopata »

idem

Sezione: SEZIONE GIURISDIZIONALE VENETO
Esito: SENTENZA
Numero: 51
Anno: 2019
Materia: PENSIONISTICA
Data pubblicazione: 11/04/2019
Codice ecli: ECLI:IT:CONT:2019:51SGSEZ

nel giudizio iscritto al n. 30759 del registro di segreteria promosso dai sigg. M. P., Omissis, T. G. P., Omissis, R. F., Omissis, P. L., Omissis, M. S., Omissis, T. D., Omissis, P. F., Omissis, M. M., Omissis, R. R., Omissis, M. R., Omissis, V. F., Omissis, A. S., Omissis, P. A., Omissis,

1. Il ricorso dev’ essere respinto.
2. In via preliminare, questo Giudice prende atto del contrasto giurisprudenziale che si è formato sulla questione sottoposta al proprio esame concernente l’applicazione dell’art. 54 D.P.R. n. 1092 del 1973 (vedasi, ex multis Sez. I centr. Appello sentenza n. 422/2018, Sez. Giurisd. Calabria n. 39/2019, Sez. II Giurisd. App. n. 61/2019).
Tuttavia, non reputa di aderire all’impianto motivazionale che ha indotto le diverse Sezioni di questa Corte ad accogliere i ricorsi dei militari afferenti la medesima questione di cui è causa, ritenendo, viceversa, di condividere la lineare ricostruzione normativa e le argomentazioni delineate con la sentenza di questa Sezione giurisdizionale n. 43/2019 alle quali intende riportarsi e a cui fa integrale riferimento.
La richiamata pronuncia affronta, infatti, tutte le tesi poste a sostegno dell’accoglimento dei gravami proposti dai militari tratteggiando, preliminarmente e compiutamente, l’evolversi della normativa pensionistica di cui va tenuto conto nella risoluzione delle questioni interpretative poste all’attenzione dei giudici.
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Filippogianni
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Filippogianni »

Dopo le vacanze pasquali ci saranno gli arretrati .
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

art. 54 Accolto

udienza del 19.3.2019

Il ricorrente ha lavorato alle dipendenze del Comando Generale Arma dei Carabinieri dal 19.8.1980 al 31.8.2018
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Sezione SEZIONE GIURISDIZIONALE TOSCANA Esito SENTENZA Materia PENSIONISTICA

Anno 2019 Numero 145 Pubblicazione 08/04/2019

Sentenza
n. 145/2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
in composizione monocratica nella persona del Consigliere, dott. Pia Manni, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 61238 del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato il 21.12.2018 e proposto dal Sig.:
T.. E.., nato a OMISSIS (GR) il …….1960, residente in OMISSIS (GR), c.f. OMISSIS, elettivamente domiciliato in Firenze, via Nino Bixio 2, presso l’avv. Virginia Calussi e rappresentato e difeso dall’avv. Marco Picchi, per delega allegata al ricorso

contro
INPS, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Firenze, viale Belfiore 28/a presso gli Avv.ti Ilario Maio e Antonella Francesca Paola Micheli, che lo rappresentano e difendono in forza di procura generale alle liti del Presidente pro-tempore dell’Istituto

per
il riconoscimento del diritto del ricorrente al ricalcolo della pensione in godimento con l’aliquota di rendimento del 44% della base pensionabile in applicazione dell’art. 54, comma 1, DPR 1092/1973 a decorrere dal 1.9.2018.

Visto l’atto introduttivo del giudizio;
Visti gli altri atti e documenti di causa;
Uditi alla pubblica udienza del 19.3.2019, celebrata con l’assistenza del Segretario Armando Greco, l’avv. Angela Scaglione per delega dell’avv. Marco Picchi per il ricorrente, l’avv. Antonella Francesca Paola Micheli per l’INPS.

Ritenuto in
FATTO

Il ricorrente ha lavorato alle dipendenze del Comando Generale Arma dei Carabinieri dal 19.8.1980 al 31.8.2018 con qualifica, alla cessazione del rapporto, di Maresciallo aiutante s.

Con provvedimento di liquidazione n. GR…….. del 1.9.2018 l’INPS di Grosseto ha conferito al ricorrente la pensione ordinaria diretta di vecchiaia liquidata con il sistema misto a decorrere dal 1.9.2018, calcolando l’importo della pensione applicando le aliquote di cui all’art. 44 DPR 1092/1973 previste per il personale civile, pari al 35% della base pensionabile anziché l’aliquota stabilita per il personale militare dall’art. 54 DPR 1092/1973 del 44%, già al compimento del quindicesimo anno di servizio e fino al ventesimo.

Il sig. T.. in data 26.10.2018 ha proposto ricorso amministrativo all’INPS per ottenere il ricalcolo della pensione in applicazione dell’art. 54, comma 1, TU 1092/1973. L’INPS ha risposto negativamente.

Con il ricorso in epigrafe il sig. E.. T.. ha chiesto di accertare il diritto al ricalcolo e alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento applicando l’aliquota di rendimento del 44 per cento della base pensionabile di cui all’art. 54 DPR 1092/1973 a decorrere dal 1.9.2018 e di condannare l’INPS alla suddetta riliquidazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e onorari di giudizio.

L’INPS si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 1.3.2019 chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza dello stesso.

Espone l’INPS che, in seguito alla cessazione dal servizio, l’ente ha conferito al sig. E.. T.. la pensione ordinaria diretta di vecchiaia liquidata con il sistema misto a decorrere dal 1.9.2018 con determinazione n. GR……... Secondo l’INPS l’art. 54, comma I, DPR 1092/73 ha la finalità di salvaguardare coloro che sono cessati con un’anzianità inferiore a 20 anni di servizio, e non può, quindi, riguardare il ricorrente che è cessato dal servizio con un’anzianità utile ai fini pensionistici superiore a venti anni per cui la sua pensione è stata calcolata ricomprendendo tutti i servizi prestati, con incremento dell’ammontare secondo la normativa vigente. La ratio della norma è infatti quella di tutelare coloro che, per motivi indipendenti dalla loro volontà, non abbiano potuto maturare un’anzianità superiore ai 20 anni. L’anzianità di servizio alla data del 31.12.1995, secondo l’INPS, non è rilevante in quanto la predetta data è solo il momento di cesura tra diversi sistemi di calcolo della pensione e non il momento cui far riferimento per il calcolo dell’anzianità.

Alla pubblica udienza del 19.3.2019 le parti hanno insistito per l’accoglimento delle conclusioni in atti.

Ritenuto in
DIRITTO

La questione oggetto del presente ricorso è già stata più volte esaminata da questa Sezione, dal cui orientamento non vi è motivo di discostarsi (sez. Toscana, 19.10.2018 n. 261; 19.10.2018 n. 260; 25.9. 2018 n. 228).

Dalla documentazione prodotta risulta che il ricorrente gode di pensione ordinaria diretta di vecchiaia liquidata con il sistema misto a decorrere dal 1.9.2018. In casi analoghi la giurisprudenza ha affermato: “…la pensione del ricorrente è stata liquidata con il c.d. sistema misto (retributivo/contributivo), poiché l’interessato, alla data del 31 dicembre 1995 (art. 1, comma 13 legge n. 335/1995), non possedeva un’anzianità contributiva di almeno diciotto anni. Conseguentemente il suo sistema di quiescenza è stato liquidato secondo il sistema delle quote di cui al precedente comma 12 della disposizione citata, il quale prevede che ‘per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma:

a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data;

b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo’.

La questione dell’aliquota di rendimento applicabile si pone, come è evidente, esclusivamente per la quota A, ovverosia quella calcolata con il sistema retributivo.

Giusta il disposto della norma, al suddetto fine va fatta applicazione della normativa vigente alla data del 31 dicembre 2015” (sez. Sardegna, 4.1.2018 n. 2).

L’INPS concorda con tale premessa, ma dissente dalle argomentazioni di quella giurisprudenza, al cui orientamento questo Giudice aderisce, che ritiene applicabile l’aliquota di rendimento del 44% anche per i militari che hanno maturato un periodo di servizio superiore a 20 anni. Ha affermato, infatti, la giurisprudenza, anche con riferimento alla posizione dell’INPS:” …l’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, vigente alla data del 31 dicembre 1995, prevede che ‘la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo (comma 1). La percentuale di cui sopra è aumentata di 1,80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo (comma 2)’.

Come detto la difesa dell’INPS obietta che la norma non potrebbe trovare applicazione nel caso del ricorrente per due ragioni.

In primo luogo, si sostiene, l’aliquota del 44% si applicherebbe soltanto a coloro che siano cessati dal servizio con un’anzianità contributiva compresa tra i quindici e i venti anni di servizio.

In secondo luogo essa troverebbe applicazione unicamente per coloro la cui pensione sia calcolata unicamente con il sistema retributivo.

Tuttavia, entrambe le affermazioni non trovano riscontro nella normativa.

Per quanto concerne la prima, la lettera del primo comma dell’art. 54, su cui sostanzialmente si basa l’interpretazione data dall’INPS, deve invece intendersi nel senso che l’aliquota ivi indicata vada applicata a coloro che possiedano un’anzianità contributiva compresa tra i quindici e i venti anni, mentre il successivo comma chiarisce che la disposizione del comma 1 non può intendersi limitata a coloro che cessino con un massimo di venti anni di servizio (come opinato dall’INPS), atteso che esso prevede che spetti al militare l’aliquota dell’1,80% per ogni anno di servizio oltre il ventesimo. Come correttamente evidenziato dalla difesa del ricorrente, la disposizione non avrebbe senso qualora si accedesse alla tesi dell’amministrazione.

La seconda affermazione, che presumibilmente costituisce un corollario della prima, neppure può essere condivisa, non trovando peraltro nessun riferimento in alcuna norma” (sez. Sardegna, 4.1.2018 n. 2; sez. Calabria, 20.4.2018 n. 43; (sez. Toscana, 19.10.2018 n. 261; 19.10.2018 n. 260; 25.9. 2018 n. 228).

Tali principi appaiono pienamente condivisibili in quanto i più aderenti al senso letterale della disposizione in esame, quale risultante dal combinato disposto dei commi 1 e II della stessa.

Il ricorso deve, quindi essere accolto, con il conseguente riconoscimento del diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento, con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell’aliquota di rendimento del 44% di cui all’art. 54 DPR 1092/1973, dalla data di decorrenza della pensione e con interessi legali sugli arretrati e rivalutazione, quest’ultima nella misura eventualmente eccedente quanto dovuto per gli interessi, calcolati dal giorno della maturazione del diritto e fino al pagamento.

Vista la non univocità interpretativa della questione si dispone la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, in composizione monocratica di giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal sig. E.. T.., respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 19.3.2019.
IL GIUDICE
F.TO dott. Pia Manni


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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da gino59 »

art. 54 Accolto

udienza del 19.3.2019

Il ricorrente ha lavorato alle dipendenze del Comando Generale Arma dei Carabinieri dal 19.8.1980 al 31.8.2018
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Strano che al ricorrente gli è stata liquidata una pensione con il trattamento "MISTO"... :!: :!: :!:


N.B. Con i dati di cui sopra e con un corso allievi di MM6, il ricorrente al 31.12.1995 ha maturato AA18 MM4 GG2.-
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da naturopata »

gino59 ha scritto: sab apr 13, 2019 12:13 am art. 54 Accolto

udienza del 19.3.2019

Il ricorrente ha lavorato alle dipendenze del Comando Generale Arma dei Carabinieri dal 19.8.1980 al 31.8.2018
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Strano che al ricorrente gli è stata liquidata una pensione con il trattamento "MISTO"... :!: :!: :!:


N.B. Con i dati di cui sopra e con un corso allievi di MM6, il ricorrente al 31.12.1995 ha maturato AA18 MM4 GG2.-
Questa sentenza l'avevo notata anch'io e anche quell'aspetto. Che avvocati……..Altro che art. 54, doveva richiedere il retributivo dei 18 anni e in subordine l'art.54, così con uno faceva tutto. Detto ciò, però, con questo tram tram dell'art.54, si potrebbe mettere in crisi anche il retributivo con i 18 utili, ovvero servono 18 anni di contributi effettivi al 1995 e da qui bisogna essersi arruolati dal 1977 andando indietro e non dal 1980 andando indietro.
panorama
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

Questa è la sentenza della SECONDA Sez. d'Appello n. 61/2019 che tratta l'art. 54 e l'art. 3 di cui si parla tanto.


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telematico
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da telematico »

Buonasera, siccome non riesco a visualizzare tale sentenza, mi puoi dire se, relativamente a ''art. 54" e anche all'articolo 3 è stata vinta o persa dall' I.N.P.S.? (presumo che chi ha promosso l'appello, in questo caso, sia stato L' I.N.P.S.). Grazie. Saluti
louiss
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da louiss »

scusa panorama, la sentenza 61/2019 parla dell'art.54?
naturopata
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da naturopata »

Allora, l'art. 3 comma 7, cosiddetto moltiplicatore, è stato appellato dal collega in quanto già respinto in I° e l'appello è stato respinto, quindi non riconosciuto definitivamente il moltiplicatore. Per l'art.54, questo è stato accolto il I°, in realtà non appellato dall'INPS, quindi in giudicato, ma sempre il collega ha, non ho ben capito per quale astrusa motivazione, appellato la parte della sentenza che non ha trattato del comma 2 dell'art 44 (e non 54) che i Giudici d'appello hanno ritenuto, di fatto improcedibile. Sembrerebbe dalle motivazioni che l'art.54 sia stato implicitamente condiviso, anche se il comma 2 dell'art.44, fermo restando la diversità tra anni utili ed effettivi, non può mai essere applicato ai militari e quindi, a prescindere dall'applicabilità dell'art.54.

Art.44 comma 2:

Nei casi previsti dai successivi articoli, in cui la pensione spetta con anzianità inferiore a quindici anni di servizio effettivo, la percentuale di cui al comma precedente e ridotta di 1,80 per ogni anno mancante al raggiungimento del quindicesimo anno di servizio utile.
panorama
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

Giusto per notizia,

per poter leggere a pieno anche gli allegati PDF o Word, bisogna essere Sostenitori.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

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Buonasera, c'è qualche utente del forum che è a conoscenza, relativamente all'art.54, di appelli in secondo grado, proposti dall' I.N.P.S. in quanto vinti in primo grado dal ricorrente? e se fosse, si sanno le date delle udienze davanti alla sezione della Corte Centrale d' Appello ? grazie.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da naturopata »

telematico ha scritto: lun apr 22, 2019 12:14 am Buonasera, c'è qualche utente del forum che è a conoscenza, relativamente all'art.54, di appelli in secondo grado, proposti dall' I.N.P.S. in quanto vinti in primo grado dal ricorrente? e se fosse, si sanno le date delle udienze davanti alla sezione della Corte Centrale d' Appello ? grazie.
Certo che ci sono e sono stati già discussi, uno ad esempio il 7 marzo scorso in II^ Sezione, la cui sentenza se non già depositata, dovrebbe essere prossima, ma ce ne sono anche altri, ma la partita, se non già portata la nuova interpretazione dell'inps nell'appello del 7 marzo e quelli in prossimità, ovvero quella di cui alle sentenze n.43/2019 Veneto (poi c'è anche Abruzzo e Lombardia), non sarà definitivamente chiusa.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

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Non vorrei pensare a male ma, ho il sospetto che, anche l'art. 54 verrà affrontato dalle Sezioni Riunite per un taglio netto relativo alle discordanze tra le varie CdC regionali.
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