ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da naturopata »

Undogan1 ha scritto: dom mar 31, 2019 5:56 pm Buona sera, vorrei comunicare hai più più scettici che da Fonte certa il collega che a vinto in appello Art 54 dal.mwae scorso si febbraio Inps a provveduto a liquidare i relativi interessi e aggiornato la la pensione,così e già avvenuto ad altri colleghi c'è ai sono visti accolto il ricorso art 54 in 1 grado e Inps abbia già provveduto a liquidare arretrati e a ricalcolare la pensione . pertanto per chi esclama ma non paga Inps,si accertino prima di parlare.con l'occasione volevo chiedere a chi ne sa di più se sono state emesse sentenze in appello all'infuori di quella.di della 1^sezione,alla luce del blocco della banca dati delle sentenze della corte dei Conti.graIe
Alla luce di ciò, conviene a tutti i colleghi attendere senza spendere tempo e soldi con ricorsi a questo punto inutili, atteso che a breve, stando a queste notizie, il beneficio dovrebbe essere esteso a tutti in automatico. Al limite si può far ricorso da soli senza legale in I°.


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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da naturopata »

Undogan1 ha scritto: dom mar 31, 2019 9:22 pm Non è come dici tu neuropata chi te lo fa pensare che questo beneficio viene concesso a tutti in automatico.
Nessuno, dico solo che ritengo che a breve si arriverà alle Sezioni Riunite, come per il moltiplicatore e quindi chi è già in gioco ovviamente deve giocare visto le scadenze per le impugnazioni, mentre chi dovrebbe iniziare è meglio attendere, magari presentando solo istanza all'INPS per la liquidazione, così s'interrompono i termini. Dopo le Sezioni Riunite se favorevoli, fare diffida ad adempiere, se non si ottiene risposta, allora si procede con il ricorso, certi di incamerare anche le spese legali. Proporre ora ricorsi conviene solo ai legali. Qui tutti parlano della sentenza n.61/2019 della 2^ Sez. Centrale, l'hanno letta e nessuno dice cosa riporta (voci di corridoio direbbero che è stata rimessa al giudice di I°) e quella è di un art. 54 accolto anche se per militare con meno di 15 anni utili.

Qui sul forum io ero l'unico che diceva che il moltiplicatore si sarebbe rivelato una bufala e, per ora, a fronte di una dozzina di beneficiari iniziali in I° ci sono già 2 sezioni centrali che hanno detto no e il 10 aprile vedremo cosa dicono le Sezioni Riunite, certo è che a fronte di questi sparuti fortunati (non per bravura dei legali ma per l'iniziale volontà dell'INPS di evitare subito appelli prima di contrasti in I°), si è messi in piedi centinaia di ricorsi di cui hanno beneficiato certamente i legali.

Vediamo come viene trattato il tuo caso dalla 2^ Sez. poiché, se hai i fatidici 15 anni utili al 1995, sarà definita.

Tutto qui, il forum serve anche a questo, gli interessi ci sono da tutte le parti ed è giusto che si possa avere tutte le informazioni per decidere.
Filippogianni
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Filippogianni »

A furia di leggere mi stanno per venire i calcoli renali .
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da naturopata »

Questa interpretazione sull'art. 54 sembra copiata dalla mia in tempi non sospetti ed è successiva alla pronuncia della I^ sez. centrale.

Sezione: SEZIONE GIURISDIZIONALE VENETO
Esito: SENTENZA
Numero: 43
Anno: 2019
Materia: PENSIONISTICA
Data pubblicazione: 28/03/2019[/

Il ricorrente è cessato dal servizio per inidoneità permanente al servizio militare e d'istituto senza aver maturato nessun requisito espressamente previsto per il collocamento in ausiliaria, pertanto, l'articolo 3, comma 7 del D.Lvo 30 aprile 1997, n° 165 non può trovare applicazione nel caso di specie.
La domanda pertanto non può trovare accoglimento.
2. Sulla domanda di riliquidazione del trattamento pensionistico con applicazione dell’art. 54 del D.P.R. 1092/73
Questo Giudice ritiene di prestare adesione al secondo orientamento interpretativo per le
seguenti ragioni di natura ermeneutica e sistematica.
In primo luogo, come già evidenziato (e ricordato dalla resistente nelle proprie difese),
tale interpretazione risponde ai criteri ermeneutici delle preleggi, risultando non solo
maggiormente aderente al dato letterale, ma soprattutto tenendo conto del fatto che la
norma è da considerarsi speciale ed attributiva di un trattamento di favore e, in quanto
tale, da interpretarsi in senso restrittivo. A tal riguardo sovviene la ratio della
disposizione, introdotta, va ricordato, allorchè vigeva il sistema retributivo puro, con
funzione perequativa per quei militari che, per motivi indipendenti dalla propria volontà,
fossero costretti ad abbandonare il servizio non avendo raggiunto i vent’anni di servizio.
In secondo luogo, se si aderisse alla prima interpretazione, si porrebbe (come in effetti lo
stesso ricorrente si pone, benchè lo ritenga superabile da una pronuncia, per così dire,
“creativa”, circostanza evidentemente non ammissibile ed incompatibile con
l’ordinamento) il problema del riparto della aliquota di rendimento tra i periodi maturati al
31.12.1992 (per i quali si applica alla base pensionabile pari all’ultima retribuzione), e
quelli maturati successivamente e fino al 31.12.1995 (per i quali si applica alla base
pensionabile pari alla media degli ultimi anni): alcuna disposizione positiva indica
l’eventuale (quanto insussistente) criterio di riparto, risultando qualsivoglia indicazione
del tutto arbitraria e priva di riferimento normativo
(nello stesso senso, oltre al
precedente di questa Sezione n. 46/2018, Sez. Piemonte 3, 18 e 63 del 2018, Sez.
Umbria 6/2018, Sez. Emilia Romagna n. 197/2018).
Contrariamente, poi, a quanto ritenuto dal ricorrente, “la previsione del secondo comma
dell’art.54, riferita ai militari con un’anzianità di servizio superiore ai venti anni, in verità
non presuppone il trattamento più favorevole dettato dal primo comma dell’art.54, ma
l’applicazione del trattamento ordinario previsto dall’art.44 e applicato dall’Inps all’odierno
ricorrente. Secondo tale disposizione, infatti, al dipendente che venga posto in quiescenza
con quindici anni di servizio, spetta una pensione calcolata nella misura del 35% della
base pensionabile e per gli anni successivi si applica l’aliquota annua dell’1,80% sino al
raggiungimento del massimo dell’80%. A ben vedere, dunque, al dipendente, civile o
militare che sia, che ha raggiunto un’anzianità di servizio utile di venti anni, spetta una
pensione calcolata nella misura del 44% della base pensionabile (35% + 1,80% x5= 44); per
gli anni successivi l’aliquota è in ogni caso pari all’1,80% con il tetto massimo dell’80%.
Ciò conferma che il primo comma dell’art.54 costituisce disposizione di favore per coloro
che siano costretti a cessare dal servizio con un’anzianità compresa tra i 15 e il 20 anni,
mentre il secondo comma si limita a ribadire che per coloro che maturano un’anzianità di
servizio maggiore, continuano a valere le aliquote previste dall’art.44
.
Deve, infine, considerarsi che è principio generale che il trattamento di quiescenza si
determina con riferimento alla situazione ad alle norme vigenti al momento della
cessazione dal servizio (Sezione Terza Centrale, n.273/2018) ed è incontestato che il
ricorrente è stato posto in quiescenza con oltre 40 anni di servizio utile, nella vigenza della
legge n.335/1995” (sez. Emilia Romagna, 197/2018).

Dunque, l’art. 54, primo comma, del D.P.R. 1092/1973 trova applicazione esclusivamente
allorchè il congedato avesse maturato, all’atto del congedo, almeno 15 anni e non più di
vent’anni di servizio utile, caso che non si attaglia alla situazione del ricorrente, collocato
in congedo con una anzianità complessiva maturata al congedo superiore a 20 anni.
Alcuna delle argomentazioni di segno contrario portate dal ricorrente all’esame di questo
Giudice appare utile a superare le considerazioni sopra esposte.
In primo luogo, il meccanismo di cui all’art. 54 più volte citato deve (e non può essere
diversamente) essere letto in uno con la sua genesi storica, essendo stato pensato
all’interno di un sistema pensionistico retributivo puro, in forza del quale la base
pensionabile era costituita unicamente dall’ultima retribuzione percepita (art. 53 DPR
1092/73): in questo quadro, la disposizione del primo comma dell’art. 54 trovava la
propria ratio in un’ottica perequativa, consentendo il riconoscimento di un trattamento
pensionistico più favorevole a quei militari (e tutti quei militari: in questo senso la norma
è norma di carattere generale) che, pur avendo maturato il diritto a pensione(primo
comma dell’art. 52: quindici anni di servizio utile, di cui almeno 12 di servizio effettivo), si
trovassero nella condizione di cessare dal servizio (per cause dipendenti dalla loro
volontà: raggiunti limiti di età, invalidità, ecc.) senza averne raggiunti 20 (anni di servizio
utile: ovviamente, la disposizione non riguardava quei militari che cessassero
anticipatamente dal servizio a domanda, ovvero per decadenza ovvero per perdita del
grado, per i quali il diritto a pensione si conseguiva con la soglia dei vent’anni di servizio
effettivo: art. 52, comma 3, con finalità rispettivamente deflattiva ovvero latu sensu
sanzionatoria), consentendo loro di vedersi attribuire un trattamento economico
maggiore.

Ma già con l’elevazione dell’anzianità contributiva minima per il conseguimento del
diritto a pensione a 20 anni ad opera del D.Lgs. 503 del 1992 (art. 6, primo comma e art.
2, primo comma), la disposizione ha perso utilità essendone venuta meno la ratio: è
infatti evidente che l’aliquota di rendimento da applicarsi al conseguimento della soglia
minima (20 anni) era comunque del 44% (corrispondente, appunto, a 20 anni di servizio,
a questo punto in perfetto parallelismo tra impiegati civili e militari) non potendo venire
in rilievo, ai fini del conseguimento del diritto a pensione di anzianità, anzianità
contributive inferiori.

Nel caso, poi, in cui il militare avesse raggiunto il limite massimo di età senza aver
raggiunto l’anzianità contributiva minima trovava applicazione il penultimo comma
dell’art. 54, che impone una valorizzazione dell’anzianità contributiva raggiunta
attraverso l‘applicazione di una aliquota del 2,2 per cento per ogni anno di servizio utile
(tale aliquota rappresenta il coefficiente annuo in rapporto all’aliquota del 44% su 20 anni
di servizio utile).
In considerazione di ciò il mutamento della base pensionabile, dal criterio dell’ultima
retribuzione (di cui all’art. 53 del DPR 1092 del 1973) a quella della retribuzione media
pensionabile (di cui al D.Lgs.503/92) non poneva, rebus sic stantibus, particolari
problemi interpretativi.
Le novelle al sistema pensionistico intervenute successivamente, dal 1992 in poi, se -è
vero- non hanno espressamente abrogato la disposizione del primo comma dell’art. 54
(che, in via transitoria, poteva all’epoca dell’introduzione delle riforme trovare ancora
applicazione, ma sicuramente non poteva più trovarne allorchè la riforma fosse andata a
regime, a partire dal 2001: tab.b allegata al d.lgs 503/92), tuttavia ne hanno circoscritto
nel tempo, in ragione del graduale passaggio tra i diversi regimi pensionistici, l’ambito di
applicazione.

Appare di tutta evidenza, infatti, che la disposizione del primo comma dell’art. 54 -che
non può non essere letta in combinato disposto con il precedente art. 52, primo commae,
quindi, non ritenersi espressamente riferita all’ipotesi di cessazione dal servizio con
anzianità utile tra i 15 e i 20 anni-, quando cioè era possibile conseguire il diritto a
pensione con il raggiungimento di un’anzianità contributiva di 15 anni di servizio utile,
oggi costituisce ipotesi di residuale, se non addirittura di nessuna concreta applicazione,
poiché stante il decorso del tempo, è matematicamente impossibile che possa trovare
applicazione in sé e per sé (i militari che cessassero oggi dal servizio con anzianità tra i
15 e i 20 anni di servizio utile dovrebbero essersi arruolati alla fine degli anni ‘90 e,
quindi, essere sottoposti al diverso regime contributivo puro)
.
Resta, quindi, da vedere se la disposizione può avere altra applicazione.
L’ art. 1, comma 12, della legge 335/95 nel disciplinare il c.d. sistema misto, alla lettera
a) fa riferimento alla quota di pensione “corrispondente alle anzianità acquisite
anteriormente al 31.12.1995, calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della
pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente
alla predetta data”.
Dunque, essendo la data di decorrenza della pensione del ricorrente il 8.3.2017 (quella,
cioè, a cui bisogna far riferimento secondo la succitata disposizione), il sistema
retributivo vigente alla data del 31.12.1995 al medesimo ricorrente applicabile al fine di
determinare la relativa quota parte della pensione era quello retributivo “a pieno regime”
più sopra descritto, così come risultante dalla riforma c.d. Amato del 1992, in cui il diritto
alla pensione si conseguiva, per tutti, civili e militari, al raggiungimento dell’anzianità
contributiva minima di 20 anni (secondo la tab. b allegata al D.Lgs 503/92 la soglia
minima di 20 anni trova applicazione dal 2001 in poi) e con l’applicazione della aliquota
a tale anzianità corrispondente, pari al 44% tanto per i civili che per i militari, ad una base
pensionabile che, fino al 31.12.92 era costituita dall’ultima retribuzione e, dal 1.1.93,
dalla media delle ultime retribuzioni, ed in cui anzianità inferiori dovevano essere
valorizzate con l’applicazione dell’aliquota del 2,2% annuo (pari ad 1/20 di 44%) per ogni
anno di servizio utile.
Il sistema retributivo vigente non era, quindi, quello di cui all’art. 52 e ss. del
D.P.R.1092/73 (in coerenza al quale era nato l’art. 54), in quanto sostituito e/o modificato
ed integrato da norme successive nel tempo (e, quindi, in virtù del criterio cronologico di
composizione delle antinomie normative, prevalenti, non potendosi riconoscere carattere
di specialità alla previgente disciplina in rapporto a quella successiva, essendo entrambe
specificamente dirette ai medesimi destinatari).
Né, in ragione di rigorosa interpretazione, può inferirsi una ultraattività dell’art. 54,
comma 1, dal disposto dell’art. 1867 del C.O.M., che testualmente recita: “1. Con effetto
dal 1° gennaio 1998, l'aliquota annua di rendimento ai fini della determinazione della
misura della pensione e' determinata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
dicembre 1994, n. 724, ferma restando l'applicazione della riduzione di cui all'articolo 59,
comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con la stessa decorrenza. 2. Ai sensi
dell'articolo 2, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 1 non puo' comportare un trattamento superiore a quello che
sarebbe spettato in base all'applicazione delle aliquote di rendimento previste dalle norme
di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092.”

E’, infatti, evidente che il richiamo alle aliquote di rendimento di cui all’art. 54 è
unicamente rivolto ad individuare il limite massimo di trattamento derivante
dall’applicazione (dal 1.1.1998) delle nuove aliquote di rendimento di cui all’art. 17,
comma 1, della legge 724/94 (non a caso, la norma parla di trattamento “che sarebbe
spettato” –al passato, quindi- in base alle aliquote dell’art. 54, come limite massimo non
oltrepassabile dalle nuove modalità di calcolo) e non certo come ipotesi di reviviscenza
di una normativa che ha esaurito i propri effetti a seguito di un processo continuo (e, per
la verità, ancora in parte incompiuto) di riforme che hanno progressivamente teso ad
armonizzare i regimi pensionistici, tant’è che lo stesso art. 1839 del C.O.M., rubricato
“Trattamento pensionistico normale”, dispone: “Il trattamento pensionistico normale,
diretto e di reversibilita', e' corrisposto al personale militare e agli altri aventi diritto
secondo le disposizioni stabilite per i dipendenti dello Stato, in quanto compatibili con le
norme del presente codice”, alcuna delle quali autorizza, neppure in via di interpretazione
estensiva e/o analogica, a ritenere (ancora) applicabile il primo comma dell’art. 54
ripetutamente citato.
Infatti, il secondo comma dell’art. 1840 conferma la soglia minima per il diritto a
pensione introdotta dalla riforma Amato pari a 20 anni di anzianità contributiva (“Il
personale di cui al comma 1 e' collocato a riposo, con diritto a pensione, al
raggiungimento del limite di eta', se in possesso dell'anzianita' contributiva stabilita
dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.”) con la sola eccezione
dell’ipotesi di cessazione per infermità non dipendente da causa di servizio (per la quale,
sola, il successivo art. 1841 richiama la minore anzianità contributiva di 15 anni di cui
all’art. 52, comma 1 del D.P.R. 1092/73: anche in questo caso il richiamo è alla sola
misura della soglia minima, non alla intera precedente disciplina) e la misura delle
aliquote, al 1.1.1998, è quella del già riportato articolo 1867 (evidentemente, per le
anzianità anteriormente maturate, come peraltro previsto dall’art. 8 del D.Lgs 165/97,
vigono le aliquote così come determinate dai precedenti interventi normativi, succedutisi
nel tempo, di cui si è già detto).
La domanda pertanto non può trovare accoglimento.

Quanto alle spese, queste ultime seguono, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs
174/2016 la soccombenza e vanno liquidate in favore dell’INPS come da dispositivo.


P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da D. G. nei confronti di I.N.P.S. ed
iscritto al numero 30723 del registro di segreteria, ogni diversa istanza, domanda od
eccezione respinta,
-respinge il ricorso;
-condanna il ricorrente alla rifusione delle spese legali in favore dell’INPS, che liquida in
omnicomprensivi euro 1.000,00.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio all’esito della pubblica udienza del 11
febbraio 2019.
Il Giudice Unico delle Pensioni
F.to Dott.ssa Daniela Alberghini
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Stap

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Stap »

Buonasera. Scusate quindi questa sentenza di Venezia mette la parola fine a tutti i contenziosi? In caso contrario cosa è cambiato rispetto a prima? È giusto continuare a rivolgersi ad avvocati e spendere soldi e tempo? Queste sono le risposte che un Forum dovrebbe dare! Qui invece non si capisce niente. Un minuto prima siamo tutti vincenti un secondo dopo siamo tutti perdenti. Un forum dovrebbe servire a fare chiarezza dare una mano ai colleghi aiutare nelle scelte, invece la confusione regna sovrana.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Mareemare »

Solo le Sezioni Riunite della Cassazione metteranno la parola fine sull'argomento. Purtroppo stanno facendo il gioco delle tre carte su coloro che hanno servito la Patria con tutti i conseguenti sacrifici che ognuno di noi ben conosce. Buonasera.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da oreste.vignati »

Stap ha scritto: dom apr 07, 2019 10:01 pm Buonasera. Scusate quindi questa sentenza di Venezia mette la parola fine a tutti i contenziosi? In caso contrario cosa è cambiato rispetto a prima? È giusto continuare a rivolgersi ad avvocati e spendere soldi e tempo? Queste sono le risposte che un Forum dovrebbe dare! Qui invece non si capisce niente. Un minuto prima siamo tutti vincenti un secondo dopo siamo tutti perdenti. Un forum dovrebbe servire a fare chiarezza dare una mano ai colleghi aiutare nelle scelte, invece la confusione regna sovrana.
sicuramente no.
è un altra sentenza, ce ne sono decine sia favorevoli che contrarie, comunque la tendenzialmente i ricorsi vengono accolti.
visto che le decisioni sono contrastanti come si può fare chiarezza senza la pronuncia delle sezioni riunite.
comunque chi vince il ricorso e passa in giudicato percepisce gli emolumenti, gli altri non si sà.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da naturopata »

Mareemare ha scritto: lun apr 08, 2019 12:48 am Solo le Sezioni Riunite della Cassazione metteranno la parola fine sull'argomento. Purtroppo stanno facendo il gioco delle tre carte su coloro che hanno servito la Patria con tutti i conseguenti sacrifici che ognuno di noi ben conosce. Buonasera.
Ma anche quelli arruolati dal 1984 in poi hanno servito e servono la patria e se la prendono in quel posto, alcuni per un solo giorno, per non parlare delle polizie ad ordinamento civile.
naturopata
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da naturopata »

Riporto una serie di ricorsi in proprio dichiarati inammissibili sull'art.54. L'inammissibilità comporta l'impossibilità di proporre nuovamente la richiesta, pur non essendo trascorsi i termini di legge. La prima Sentenza di appello che ha accolto l'art.54 e l'orientamento positivo della Toscana hanno colpito e affondato. Ne allego una per tutte.

Sezione: SEZIONE GIURISDIZIONALE TOSCANA
Esito: SENTENZA
Numero: 138
Anno: 2019
Materia: PENSIONISTICA
Data pubblicazione: 02/04/2019
Codice ecli: ECLI:IT:CONT:2019:138SGSEZ
Sul ricorso iscritto al n. 61251/PM del registro di Segreteria, proposto dal signor
Gaetano Fazzari, (c.f. FZZGTN60L26F839W), di persona, avverso: a) il Ministero della
Difesa – Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri Centro Nazionale Amministrativo –
Servizio Trattamento Economico; b) l’INPS,
Nella specie la parte ricorrente ha disatteso il disposto normativo (155, comma 5, D.Lgs.
26 agosto 2016 n. 174) che prevede che “il ricorso, unitamente al decreto di fissazione
dell’udienza, è notificato al convenuto, a cura dell’attore, entro dieci giorni dalla data di
comunicazione decreto”).
L’udienza di discussione del ricorso è stata fissata con decreto in data 18 gennaio 2019
che non risulta essere stato notificato all’INPS unitamente al ricorso. L’omissione della
notifica determina la inammissibilità del ricorso, non potendo il giudice disporre né i
rimedi previsti dall’art. 155, comma 8, D.Lgs. 26 agosto 2016 n. 174 per la nullità della
notifica, né la rimessione in termini (cfr. gli orientamenti di questa Sezione nn. 45/2019,
89/2018, 294/2017 269/2017, nonché Sezione giurisdizionale Regione Sicilia n.
687/2017).
Va di conseguenza dichiarata l’inammissibilità del ricorso e, ritenuto che l’oggetto ha ad
oggetto questioni di rito, si dispone la compensazione delle spese di giudizio.




Sezione: SEZIONE GIURISDIZIONALE TOSCANA
Esito: SENTENZA
Numero: 136
Anno: 2019
Materia: PENSIONISTICA
Data pubblicazione: 01/04/2019
Codice ecli: ECLI:IT:CONT:2019:136SGSEZ

Nel giudizio iscritto al n. 61240 del registro di Segreteria, introdotto con ricorso
depositato in data 2 gennaio 2019, proposto da: BOLIGNARI CLAUDIO NATO A FIRENZE
IL 1 GENNAIO 1958 ED IVI RESIDENTE ALLA VIA FRANCESCO FURINI N. 19
CONTRO:
MINISTERO DELLA DIFESA – Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri Centro
Nazionale Amministrativo Servizio Trattamento Economico
INPS – sede Firenze

L’art. 155, comma 5, del codice di giustizia contabile approvato con D.Lgs. 174/2016,
stabilisce che “Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, è notificato al
convenuto, a cura dell’attore, entro dieci giorni dalla data di comunicazione del decreto”.
Nel caso in esame il ricorrente ha ricevuto la notifica del decreto di fissazione di udienza
il 14 gennaio 2019 ma non ha provveduto successivamente a notificare il ricorso ed il
decreto di fissazione di udienza alla controparte.
Il ricorso deve, pertanto, dichiararsi inammissibile.


Sezione: SEZIONE GIURISDIZIONALE TOSCANA
Esito: SENTENZA
Numero: 135
Anno: 2019
Materia: PENSIONISTICA
Data pubblicazione: 01/04/2019
Codice ecli: ECLI:IT:CONT:2019:135SGSEZ

Nel giudizio iscritto al n. 61233 del registro di Segreteria, introdotto con ricorso
depositato in data 13 dicembre 2018 e proposto dal Sig. ALOI Luigi, nato a Cosenza il 3
gennaio 1959 (C.F.: LAOLGU59A03D0860), residente in Arezzo, via G. Garibaldi n. 55;
contro
-MINISTERO DELLA DIFESA -Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri-Centro
Nazionale Amministrativo- Servizio Trattamento Economico;
-INPS,

Alla pubblica udienza del 21 febbraio 2019, il ricorrente, su richiesta del Giudice, ha
confermato che il ricorso, con relativo decreto di fissazione d’udienza, non è stato
notificato nei confronti delle Amministrazioni resistenti

Viene, dunque, in rilievo una notifica inesistente, che ha precluso la corretta
instaurazione del contraddittorio processuale, impedendo alla controparte di questo
giudizio di difendersi ed al giudice di statuire sulla domanda proposta in questa sede
(artt. 24 e 111 Cost.; art. 101 c.p.c., espressamente richiamato dall’art. 7, comma 2, d.lgs
n. 174/2016).



Sezione: SEZIONE GIURISDIZIONALE TOSCANA
Esito: SENTENZA
Numero: 137
Anno: 2019
Materia: PENSIONISTICA
Data pubblicazione: 01/04/2019
Codice ecli: ECLI:IT:CONT:2019:137SGSEZ

Nel giudizio iscritto al n. 61250 del registro di Segreteria, introdotto con ricorso
depositato in data 15 gennaio 2019, proposto da: GULLO GIOVANNO NATO A PATTI (ME)
IL 28 LUGLIO 1962 E RESIDENTE IN CAMPI BISENZIO (FI) IN VIA CESARE BATTISTI N.
51
CONTRO:
MINISTERO DELLA DIFESA – Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri Centro
Nazionale Amministrativo Servizio Trattamento Economico
INPS – sede Firenze

L’art. 155, comma 5, del codice di giustizia contabile approvato con D.Lgs. 174/2016,
stabilisce che “Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, è notificato al
convenuto, a cura dell’attore, entro dieci giorni dalla data di comunicazione del decreto”.
Nel caso in esame il ricorrente ha ricevuto la notifica del decreto di fissazione di udienza
il 14 gennaio 2019 ma non ha provveduto successivamente a notificare il ricorso ed il
decreto di fissazione di udienza alla controparte.
Il ricorso deve, pertanto, dichiararsi inammissibile.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

ricorso perso e discusso in data 18/09/2018 con il giudice Gerardo de Marco
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Anno 2019 Numero 10 Pubblicazione 06/03/2019

Sent. 10/2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte dei Conti
Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo
in composizione monocratica nella persona del magistrato Gerardo de Marco, quale giudice unico delle pensioni ai sensi dell’art. 151 del codice della giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174,
in esito all’udienza pubblica del 18 settembre 2018

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nel giudizio iscritto in data 30.03.2018 al n. 19851 del Registro di Segreteria,

sul ricorso
proposto dal signor OMISSIS, difeso dagli Avv.ti Alessandro MARIANI (MRNLSN61L07B354U) del Foro di Cagliari e Antonio LANCIANESE (LNCNTN76M27A488C) del Foro di Teramo

contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F. 80078750587) quale successore ex lege dell'INPDAP ai sensi dell'art. 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paolo Aquilone (QLN PLA 64T06 A462U), Carmine Barone (BRN CMN 67H29 G141M) e Armando Gambino (GMB RND 67B03 G482U) della propria Avvocatura.

FATTO

1. Con l’atto introduttivo del giudizio, per quanto qui precipuamente interessa, il ricorrente riferisce di essere “Appuntato Scelto dell' Arma dei Carabinieri arruolato in data 17.02.1982 e cessato dal servizio con decorrenza giuridica ed amministrativa dal 31 gennaio 2018”, attualmente titolare di pensione erogata dall’INPS, liquidata col sistema misto, in quanto titolare di una anzianità inferiore a 18 anni al 31.12.1995. Alla stessa data, peraltro, egli aveva maturato un'anzianità - in attività di servizio - di più di 15 anni e meno di 20 anni di servizio utile (nello specifico 17 anni, 6 mesi e 20 giorni), per cui ritiene di essere destinatario del trattamento previsto dall'art. 54 del testo unico 1092 del 1973, secondo cui la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile.

Cita, a proprio favore, la circolare n. 7/53-35-1-1995 della Direzione di Amministrazione del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, la circolare n. 57 del 24.06.1998 del Ministero del Tesoro e la circolare n. 22 del 18.09.2009 dell'Inpdap.

Egli chiede quindi di “dichiarare il diritto di parte ricorrente - ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 54 del D.P.R. n. 1092/73 - al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato con attribuzione della percentuale del 44 per cento ai fini del calcolo della base pensionabile, il tutto con decorrenza dalla data di collocamento in congedo, con condanna di parte convenuta alla corresponsione di tutto quanto per l'effetto dovuto, oltre arretrati maturati (con interessi e rivalutazioni di legge su ciascun rateo) ed adeguamento del trattamento corrente, previo annullamento e/o disapplicazione di qualsivoglia provvedimento sotteso, inerente, connesso, o comunque preparatorio o conseguenziale che sia di ostacolo al riconoscimento del diritto medesimo”, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

2. Si è costituito l’INPS con memoria del 28 agosto 2018, eccependo in estrema sintesi che:

- la norma invocata dal ricorrente, al fine di ottenere un’aliquota di rendimento del 44% per la quota di pensione maturata fino al 31.12.1995, costituiva una norma di salvaguardia per quei soggetti dispensati dal servizio con un'anzianità inferiore ai 20 anni di servizio utile, emanata al fine di garantire una pensione commisurata almeno al 44,00 per cento della base pensionabile;

- il ricorrente è cessato dal servizio con un'anzianità di servizio comprensiva di maggiorazioni pari ad anni 41 e mesi 11, di cui 13 anni e 11 mesi maturati fino alla data del 31/12/1992, cui corrisponde un'aliquota di rendimento pari allo 0,32473; alla data del 31/12/1995, il ricorrente ha invece maturato un'anzianità di servizio pari a 17 anni e 6 mesi, cui corrisponde un'aliquota percentuale dello 0,39500;

- per i dipendenti militari l’aliquota era fissata nel 35% al raggiungimento del quindicesimo anno di servizio, e poi si incrementava dell’1,8% annuo fino a raggiungere il massimo dell’80% con 40 anni di servizio utile a pensione; il beneficio per loro previsto consisteva nel conferire comunque un’anzianità convenzionale di 20 anni a chi fosse cessato tra il quindicesimo e il ventesimo anno (ed infatti il 44% corrisponde a 35% + 1,8% x 5);

- nel caso del ricorrente, egli è cessato con un’anzianità non compresa tra 15 e 20 anni, bensì pari a 41 anni e 11 mesi, sicché non può beneficiare (ai soli fini del computo delle prime due quote di pensione, cioè della sola parte retributiva) dell’aliquota agevolata del 44%.

L’INPS ha quindi rassegnato le consequenziali conclusioni, anche ai fini delle statuizioni sulle spese.

3. All’udienza pubblica del 18 settembre 2018 sono intervenuti, come da verbale, l’Avv. Antonio Lancianese per il ricorrente e l’Avv. Paolo Aquilone per l’INPS. In esito all’udienza, la causa è stata decisa dando lettura del solo dispositivo, con riserva di deposito delle motivazioni nei successivi sessanta giorni ex art. 167 del codice della giustizia contabile.

DIRITTO

Il ricorso non può essere accolto, in quanto infondato.

E’ corretta l’impostazione efficacemente esposta nella memoria dell’INPS, secondo cui il citato art. 54 del testo unico n. 1092 del 1973 non altera il meccanismo di calcolo delle aliquote proprio del personale civile (di cui all’art. 44 dello stesso testo unico), limitandosi a prevedere un ulteriore beneficio in favore di coloro che, per avventura, fossero cessati con un’anzianità inferiore a 20 anni di servizio, ma superiore a 15, abbuonandogli in sostanza l’anzianità mancante dai 15 ai 20 anni.

Come argomentato nella memoria dell’INPS, in particolare:

- fino a 15 anni si matura il 2,33% annuo, pervenendo al 35% con 15 anni. Dal quindicesimo l'aliquota si riduce al 1,8%. Ne consegue che, al ventesimo anno di servizio, l'aliquota complessiva è pari al 44% (35% + 9% derivante da 1,80% x 5);

- dopo il ventesimo anno l'aliquota è sempre l'1,8% sino al conseguimento dell'80% al quarantesimo anno (che, tuttavia, per i militari era più veloce trattandosi di servizio utile e non effettivo, ove il servizio utile era contraddistinto dalle maggiorazioni);

- tale aliquota variava per le categorie di soggetti con limiti ordinamentali inferiori, sempre al fine di garantire che raggiungessero la fine carriera con l'80% della base pensionabile;

- il comma 1 dell'art. 54, quindi, non creava nuove aliquote annuali di calcolo, bensì si limitava a fornire un bonus a coloro che cessassero con anzianità compresa tra 15 e 20 anni di servizio; bonus variabile, chiaramente, in base all'anzianità superiore a 15 anni e fino a 20; per cui, ad esempio, chi cessava con 16 anni aveva un bonus di 1,8% x 4 anni, chi cessava a 17 anni un bonus di 1,8% per tre anni, e così via; superati i 20 anni, tale bonus non aveva più alcun senso di esistere, posto che il soggetto si ritrovava nel caso ordinario (2,33% sino al quindicesimo anno per raggiungere quota 35%; 1,8% per gli anni successivi al quindicesimo, fino a raggiungere quota 44% al ventesimo anno e proseguendo così oltre il ventesimo).

Ciò posto, non può ignorarsi che il ricorrente non è affatto cessato con una anzianità compresa tra i quindici e i venti anni, essendo invece egli cessato con una anzianità complessivamente superiore a 41 anni, non avendo quindi diritto al bonus in parola. Egli, dunque, non ha maturato “solo” un’anzianità inferiore a venti anni, ma superiore a quindici, tale da fargli meritare l’agevolazione in parola (cioè l’arrotondamento a venti, a fini della liquidazione della pensione), ma ha maturato un’anzianità di quasi 42 anni, per cui ricade nel caso di cui al comma 2 dello stesso articolo 54.
In altri termini, il beneficio di cui all’art. 54, comma 1, non può valere ai fini della ripartizione tra quota retributiva e contributiva di pensione, essendo previsto ai soli fini della più favorevole liquidazione della pensione per il caso particolare di cessazione del dipendente con anzianità complessiva compresa tra 15 e 20 anni (e non è questo il caso, come incontestato).

Diversamente ragionando, il militare verrebbe a lucrare due volte di una parte della stessa anzianità di servizio, vale a dire della differenza tra venti anni e l’anzianità maturata al 31.12.1995, in quanto questa parte di anzianità stessa gli varrebbe - non essendo egli cessato - tanto ai fini della quota retributiva quanto anche ai fini della quota contributiva di pensione. Così, ad esempio, tra due militari che avessero al congedo la stessa anzianità complessiva di 40 anni, quello più giovane, che avesse maturato solo 15 anni al 31.12.1995 riceverebbe una pensione superiore rispetto a quello che avesse maturato 20 anni alla stessa data, in quanto solo il primo, con minor anzianità a quella data, beneficerebbe del bonus di 5 anni, che invece il secondo non avrebbe, senza dire che il primo avrebbe la quota contributiva di 25 anni contro i 20 del secondo. Ma è evidente che questo sarebbe un paradosso, perché si applicherebbe appunto un beneficio previsto per i militari che cessano dal servizio con poca anzianità a quelli che, invece, non cessano affatto dal servizio, ma semplicemente passano dal regime retributivo a quello contributivo.

In aggiunta a ciò, non può ignorarsi un ulteriore argomento normativo.

Segnatamente, deve ricordarsi che l'art. 17, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ha esteso ai dipendenti pubblici (con effetto dal 1 gennaio 1995) l'aliquota di rendimento del 2% annuo già vigente ai fini della determinazione della misura della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. Quest’ultima aliquota di rendimento armonizzata, pari per l’appunto al 2% per ogni anno di contribuzione, prescinde dall'anzianità di servizio e dalla categoria di pubblico impiego cui appartiene il lavoratore. Essa, peraltro, è applicabile solo in peius, a mente della clausola di salvaguardia recata dall’art. 2, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo cui “l'applicazione delle disposizioni in materia di aliquote di rendimento previste dal comma 1 dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non può comportare un trattamento superiore a quello che sarebbe spettato in base all'applicazione delle aliquote di rendimento previste dalla normativa vigente”.

Ora, poiché il ricorrente vantava al 31.12.1995 un’anzianità di 16 anni e 3 mesi, è evidente che egli è inciso dalla disciplina in parola, applicabile dall’inizio del 1995 (allorché possedeva una anzianità di soli 16 anni e 6 mesi, mentre possedeva meno di 15 anni alla fine del 1992), e che la disciplina previgente può continuare ad applicarsi solo nella misura in cui essa sia deteriore (o sia comunque interpretata come tale) rispetto a quella di nuova introduzione (cioè all’aliquota armonizzata del 2% annuo, indistintamente).

La novità della questione, tuttora risolta in maniera non univoca dalla giurisprudenza, induce a disporre la compensazione delle spese di lite.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, con pronuncia definitiva

RESPINGE

il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in L'Aquila, il 18 settembre 2018.
Il Giudice
f.to Gerardo de Marco

Depositata in Segreteria il 06/03/2019

Il Direttore della Segreteria
(Dott.ssa Antonella Lanzi)


---------------------------------


N.B: lo stesso Giudice con le sentenze n. 6 e 9 del 2019 ha rigettato 2 ricorsi sotto la stessa data del 18/09/2018, relativi contestualmente all'art. 54 e art. 3.
naturopata
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da naturopata »

La Sentenza n.10/2019 Abruzzo ha posto in risalto il problema degli anni utili e quelli effettivi. E' chiaro che gli anni utili post 1995 non possono dare migliorie pensionistiche ma solo ai fini del diritto di anticipare l'uscita lavorativa. E' vero che ci sarebbe un doppio conteggio degli anni diciamo automaticamente riscattati che sarebbero retributivi con quelli successivi contributivi, ovvero quest'ultimi dovrebbero essere decurtati della differenza tra gli anni utili ed effettivi al 1995, cosa che non prevede alcuna norma.

Non solo, tale discorso, a ben vedere e come avevo già anticipato, per analogia, varrebbe anche per il retributivo dei 18 anni al 1995 che riguardi gli anni di contribuzione e non utili e quindi non beneficerebbero di tale sistema gli arruolati dal 1977 al 1980, ma solo quelli del 1977.

Credo che anche l'art.54, stia per affondare e che il terremoto Berti (tra l'altro se la sua sentenza, la prima in Toscana, è stata appellata non è ancora sicuro di niente al contrario di qualche fortunato) sia stata un'altra bufala, vedremo. Attendiamo le prossime sentenze di secondo grado.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da mimì »

Penso che questa sentenza, seppur negativa, non ci debba preoccupare più di tanto in quanto è del 18.09.2018, precedente alla sentenza della 1^ Sezione d'appello di Roma. Ritengo che se fosse intervenuta successivamente, l'esito con ogni probabilità sarebbe stato favorevole.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da naturopata »

mimì ha scritto: mar apr 09, 2019 8:22 am Penso che questa sentenza, seppur negativa, non ci debba preoccupare più di tanto in quanto è del 18.09.2018, precedente alla sentenza della 1^ Sezione d'appello di Roma. Ritengo che se fosse intervenuta successivamente, l'esito con ogni probabilità sarebbe stato favorevole.
Vedremo, certo è che il Veneto (es n.43/2019 udienza di febbraio), ma anche la Lombardia (udienza sempre di febbraio 2019) hanno emesso sentenze negative abbondantemente successive a quella della 1^ sez. centrale e le motivazioni, come anche quelle dell'Abruzzo sono ermeneuticamente diverse e molto più approfondite.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da naturopata »

Voglio precisare, onde evitare fraintendimenti, che le sentenze della Toscana precedentemente da me citate che evidenziavano irreversibili errori dei colleghi, ricorrenti in proprio, hanno solo lo scopo di evitare analoghi errori da parte di altri colleghi che vogliano ricorrere in proprio o che siano nella stessa situazione e possono rimediare. Io ho sempre consigliato il ricorso in proprio in primo grado (in secondo è precluso per legge) sia sul moltiplicatore che art. 54 perché abbastanza semplice da proporre (basta scopiazzare una sentenza posisitva, per l'art.54 ovviamente l'appello della 1^ sez. centrale 422/2018, per il moltiplicatore la n.29/2018 dell'emilia romagna), ma ho più volte qui indicato di porre massima attenzione alla procedura di notifica, l'unica cosa cui porgere la massima attenzione, per non incorrere in errori irrecuperabili. Faccio comunque presente che, con l'entrata in vigore del codice di giustizia contabile di fine 2016, anche diversi avvocati hanno fatto il medesimo errore dei colleghi sopra richiamati, quindi vigilate sempre su tutto.
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