ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

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panorama
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

Il Ministero della Difesa, vince presso il massimo Appello da parte della CdC, relativo ad un Ufficiale ex Sottufficiale.

La CdC 3^ Sez. d' Appello precisa:

1) - L’art. 54 del dpr 1092/1973 stabilisce che la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile.

2) - La percentuale di cui sopra è aumentata di 1,80 per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo.

3) - Per principio generale, il trattamento di quiescenza si determina con riferimento alla situazione ad alle norme vigenti al momento della cessazione dal servizio,
- ) - va considerato da un lato che alla base della liquidazione deve essere assunto in capo all’interessato lo status di ufficiale, dall’altro che non possono prospettarsi diritti quesiti con riguardo a posizioni – in ipotesi più favorevoli – collegabili a fasi intermedie nell’excursus della carriera.
- ) - In effetti, l’aliquota percentuale del 62 per cento, correlata all’anzianità contributiva di trent’anni maturata col grado di sottufficiale, è senz’altro esatta, ma presuppone lo sviluppo della carriera nel ruolo corrispondente, circostanza viceversa esclusa in ragione dell’avvenuto transito dell’interessato nella carriera degli ufficiali.
- ) - E la diversità di status dà conto anche della diversità delle aliquote rilevanti sulla misura della pensione, attesa la struttura della carriera degli ufficiali che, caratterizzata dall’innalzamento del limite di età per la permanenza in servizio e l’impiego nella categoria dell’ausiliaria, si riflette necessariamente nella differenziata estensione delle progressioni dell’aliquota marginale.

N.B.: rileggi le prime 2 righe del punto n. 3.
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Sezione TERZA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO Esito SENTENZA Materia PENSIONI

Anno 2018 Numero 273 Pubblicazione 19/07/2018


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE
D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:
dott. Antonio Galeota Presidente f.f.
dott.ssa Giuseppa Maneggio Consigliere relatore
dott.ssa Giuseppina Maio Consigliere
dott. Marco Smiroldo Consigliere
dott.ssa Patrizia Ferrari Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nei giudizi in appello iscritti rispettivamente al n. 52023 del registro di segreteria proposto da Ministero della Difesa, Direzione generale della Previdenza Militare e della Leva, in persona del Direttore generale p.t., elettivamente domiciliato in Roma, presso la sede di Viale dell’Esercito n. 178-186 contro X X, e n. 52385 proposto da X X, rappresentato e difeso dall’avv. Achille Borrelli e elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via di Ripetta n. 70

AVVERSO E PER LA RIFORMA previa sospensiva
della sentenza n. 69/2016, depositata il 23 febbraio 2016 della Sezione Giurisdizionale per la Puglia;

VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa;
UDITI, nella pubblica udienza del 6 giugno 2018, con l'assistenza della sig.ra Lucia Bianco, il relatore cons. Giuseppa Maneggio, la dott.ssa Stella Minetola, su delega scritta del Direttore generale Maura Paolotti, per il Ministero della Difesa appellante nonché l’avv. Achille Borrelli per la parte appellata.

FATTO

Con sentenza n. 69/2016 la Sezione giurisdizionale per la Puglia ha accolto parzialmente il ricorso proposto da X X (ex ufficiale dell’Aeronautica Militare, in servizio dal 24.11.1967 al collocamento nella categoria dell’ausiliaria dal 31.12.1995), riconoscendo il diritto del ricorrente, per i periodi di servizio svolto da sottufficiale, all’applicazione – ai fini del computo del trattamento di quiescenza – dell’aliquota del 2,25% annua per gli anni successivi al ventesimo, e ha condannato, quindi, l’Amministrazione al pagamento delle somme dovute per effetto della rideterminazione del trattamento pensionistico, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, “alle condizioni di legge” e spese di giudizio. Ha respinto per il resto.

Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il Ministero della Difesa, il quale ha chiesto l’annullamento della sentenza n. 69/2016 nella parte in cui ha riconosciuto l’aliquota maggiorata del 2,25% anziché dell’1,80%, anche per il periodo successivo i primi 20 anni di servizio svolti in qualità di sottufficiale. Rilevata la violazione dell’art. 54 del dpr 1092/1973 ha insistito per l’accoglimento dell’appello con l’annullamento della sentenza impugnata. Ha chiesto, altresì, la sospensione dell’esecuzione per sussistenza di fumus boni iuris e di periculum in mora (attesa la prevedibile difficoltà di recupero delle somme da corrispondere in forza della sentenza);

Fissata per la discussione dell’istanza di sospensiva la camera di consiglio del 9 giugno 2017, il 1.6.2017 si è costituito per la parte appellata l’Avvocato Achille Borelli, depositando memoria di costituzione, con appello incidentale con il quale ha chiesto il rigetto dell’appello e la riforma della sentenza impugnata con vittoria di spese di lite.

In ordine all’appello incidentale la parte ha eccepito la violazione dell’art. 32 comma 9 legge n. 224/86 laddove il primo giudice aveva rigettato la richiesta di inclusione dei sei scatti prevista, appunto, dalla normativa indicata. Ha dedotto, in proposito, che erroneamente il primo giudice aveva ritenuto che il ricorrente “alla vigilia” della decorrenza giuridica del congedo avesse ricevuto la promozione al grado superiore (da tenente a capitano). In realtà, come risultava dagli atti di causa, nessuna promozione vi era stata tant’è che nel primo decreto del 22.08.95 era stato riconosciuto il beneficio dei sei scatti. Pertanto, nel richiamare i motivi del ricorso di primo grado in ordine alla violazione di legge per mancata applicazione del predetto art. 32 ha concluso per il rigetto dell’appello principale del Ministero della Difesa e per l’accoglimento del proprio appello con la riforma della sentenza n. 69/2016 nella parte in cui aveva rigettato la domanda di riconoscimento dei sei scatti ex art. 32 comma 9 legge n. 224/1986. Con vittoria di spese.

Si è opposto, altresì, all’istanza di sospensiva per mancanza sia del fumus che del periculum di danno gravissimo da ritardo.

Risulta dagli atti di causa che la predetta istanza di sospensiva è stata respinta da questa Sezione giurisdizionale in assenza di prova del periculum.

All’odierna pubblica udienza, sentite le parti che si sono riportate alle rispettive conclusioni in atti, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Considerato in
DIRITTO

I giudizi vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c., ora art. 184 c.g.c., in quanto proposti avverso la medesima sentenza e dovendo, perciò, essere trattati congiuntamente e decisi con una sola pronuncia.

L’appello del Ministero della Difesa deve essere accolto.

L’art. 54 del dpr 1092/1973 stabilisce che la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile. La percentuale di cui sopra è aumentata di 1,80 per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo. Per gli ufficiali del servizio permanente che rivestono un grado per il quale sia stabilito, ai fini della cessazione dal servizio, uno dei limiti di età indicati nella tabella n.1 annessa al testo unico si applicano le percentuali di aumento previste nella tabella stessa. Le percentuali di aumento indicate nella lettera B) della tabella n. 1 si applicano anche per la liquidazione della pensione dei sottufficiali, siano o meno provenienti dal servizio permanente o continuativo.

Per principio generale, il trattamento di quiescenza si determina con riferimento alla situazione ad alle norme vigenti al momento della cessazione dal servizio, va considerato da un lato che alla base della liquidazione deve essere assunto in capo all’interessato lo status di ufficiale, dall’altro che non possono prospettarsi diritti quesiti con riguardo a posizioni – in ipotesi più favorevoli – collegabili a fasi intermedie nell’excursus della carriera. In effetti, l’aliquota percentuale del 62 per cento, correlata all’anzianità contributiva di trent’anni maturata col grado di sottufficiale, è senz’altro esatta, ma presuppone lo sviluppo della carriera nel ruolo corrispondente, circostanza viceversa esclusa in ragione dell’avvenuto transito dell’interessato nella carriera degli ufficiali. E la diversità di status dà conto anche della diversità delle aliquote rilevanti sulla misura della pensione, attesa la struttura della carriera degli ufficiali che, caratterizzata dall’innalzamento del limite di età per la permanenza in servizio e l’impiego nella categoria dell’ausiliaria, si riflette necessariamente nella differenziata estensione delle progressioni dell’aliquota marginale.

In altri termini, non è ipotizzabile il presupposto da cui l’interessato muove ai fini dell’applicabilità in suo confronto dell’aliquota del 2,25 per cento, atteso che siffatta misura postula l’appartenenza al ruolo dei sottufficiali al momento del collocamento in congedo.

La stessa Seconda Sezione Centrale d’Appello con una recentissima decisione (sent. n. 421/2018) si è espressa in termini.

L’appello proposto dal Ministero della Difesa deve essere, pertanto, accolto.

Deve essere respinto, invece, l’appello proposto dal ricorrente in ordine alla mancata attribuzione del beneficio dei sei scatti ex art. 32 comma nono legge n. 224/1986.

Ed invero, come correttamente statuito dal primo giudice, alla luce, peraltro, della giurisprudenza di questi giudici di appello, il beneficio dei sei scatti di cui alla norma citata è stato sempre considerato alternativo alla promozione” alla vigilia” al grado superiore di tutti gli altri ufficiali prevista nelle varie situazioni contemplate da norme particolari, mentre è stato positivamente reso compatibile con la promozione nella posizione dell'ausiliaria: la ratio di tale normativa è quindi quella della alternatività, ai fini pensionistici, tra il beneficio economico del trattamento annesso al grado superiore conseguito con la promozione “alla vigilia”, quale è poi anche quello contemplato dall'art.32, comma 5°, della l. n.224/1986 in esame, ed il beneficio dei sei scatti. Il divieto di cumulo tra promozione “alla vigilia è desumibile ex adverso dal comma 9° dello stesso art.32, che ne limita la concessione alle speciali categorie sopraindicate.

Nel caso di specie, come si desume da una attenta lettura dei fatti di causa, parte ricorrente ha lasciato il servizio attivo “a domanda” (art. 43, 4 comma della legge n. 113/54) senza i requisiti per conseguire la promozione alla vigilia e, pertanto, non ha potuto esercitare l’opzione per l’attribuzione sul trattamento di quiescenza dei sei scatti aggiuntivi; laddove, invece, il beneficio dei sei aumenti periodici di cui al predetto art. 32 cit. spetta al personale che cessa dal servizio attivo per limiti di età, ovvero, in applicazione del successivo art. 43, 5 comma, si trovi a non più di quattro anni da tale limite e quindi destinatario della promozione alla vigilia o in alternativa dei sei scatti.

Conseguentemente, alla luce delle predette considerazioni, l’appello incidentale proposto dal X deve essere respinto.

Ogni altra questione e eccezione deve ritenersi assorbita.

Le spese di difesa seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore dell’Amministrazione della Difesa, appellante principale.

Non è luogo, infine, a provvedere sulle spese di giustizia: v., ex multis, Sezione I appello, 1.3.2013, n. 165 e 6.3.2013, n. 187.

P. Q. M.

la Corte dei conti - Sezione III giurisdizionale centrale di appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette, ACCOGLIE l’appello proposto dal Ministero della Difesa avverso la sentenza n. 69/2016 della Sezione giurisdizionale per la Puglia, che, per l’effetto, è annullata. RESPINGE l’appello incidentale proposto da X X.

Le spese legali, in favore dell’amministrazione (appellante principale) - a carico dell’appellante incidentale - vengono liquidate in € 800,00 (euro ottocento/00) oltre C.N.P.A. e I.V.A. se dovuta.

Nulla per le spese di giustizia.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 giugno 2018.

IL RELATORE IL PRESIDENTE f.f.
(F.to Giuseppa Maneggio) (F.to Antonio Galeota)


Depositata in Segreteria il 19.07.2018


IL DIRIGENTE
F.to Dott. Salvatore Antonio Sardella


GG. 52023 – 52385 Sent. 273/18


Mamete
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Mamete »

Si, quindi in sintesi si può dire che anche in appello si cominciano ad avere riscontri positivi, cosa cambia ?
lucky341
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da lucky341 »

quindi in sintesi si può dire che anche in appello si cominciano ad avere riscontri positivi, cosa cambia ?
Cambia che fra un po ci devono dare soldi , ormai sardegna e calabria hanno una giurisprudenza consolidata a favore dei ricorrenti, anche la puglia, l'umbria , la liguria e la lombardia cominciano a cambiare indirizzo .... se prosegue il TREND ci sono buone possibilità che INPS MOTU PROPRIO sganci il maltolto, AHHHHHHHH
panorama
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

ricorso Accolto per art. 54 e art. 3.

1) - sottufficiale della Guardia di Finanza arruolato in data 09.11.1981 e cessato dal servizio con decorrenza giuridica ed amministrativa dal 15 novembre 2013

2) - alla data del 31.12.1995 ha maturato un’anzianità - in attività di servizio - di più di 15 anni e meno di 20 anni di servizio utile (nello specifico 17 anni, 10 mesi e 21 giorni)

N.B.: La CdC sull’applicabilità dell’incremento figurativo di cui all’art. 3, non condivide la tesi dell'INPS, infatti scrive: " Le motivazioni contenute nella sentenza della Sezione Veneto, n. 46 del 2018, richiamata dalla difesa dell’INPS, che si è espressa in senso favorevole alla tesi dell’Amministrazione non appaiono tali da indurre a modificare l’orientamento ripetutamente espresso da questa Sezione in precedenti pronunce."
Ok
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Sezione SARDEGNA Esito SENTENZA Materia PENSIONI Anno 2018 Numero 159 Pubblicazione 27/06/2018

Sent. n. 159/2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA,

in composizione monocratica, in persona del consigliere Lucia d’Ambrosio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 24202 del registro di Segreteria, proposto dal signor D. C., nato a Omissis il Omissis (C.F. Omissis) e residente in Omissis Omissis, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Mariani (PEC: alessandromariani@legalmail.it - C.F. n. MRNLSN61L07B354U - Fax 070.301173) presso il cui studio in Cagliari, via G. Zurita n. 7, è elettivamente domiciliato,

contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F. 80078750587) – sede provinciale di Cagliari, in persona del Dirigente in carica e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro DOA (C.F. DOALSN69T12F979A), Mariantonietta PIRAS (C.F. PRSMNT69M67D947L) e Laura FURCAS (C.F. FRCLRA67H43B354W),

Uditi, nella pubblica udienza del 21 giugno 2018, per il ricorrente l’avv. Alessandro Mariani, che ha richiamato la giurisprudenza della Sezione Sardegna e confermato le richieste formulate nel ricorso introduttivo e l’avv. Mariantonietta PIRAS per l’INPS, che ha richiamato la recente giurisprudenza di altre Sezioni e le conclusioni della memoria di costituzione.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;

Ritenuto in
FATTO

Con ricorso depositato in data 20 marzo 2018 il signor D. C. ha chiesto l’accertamento del diritto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 54 del D.P.R. n. 1092/73, al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato con attribuzione della percentuale del 44 per cento ai fini del calcolo della base pensionabile, nonché del diritto all’aumento del montante contributivo maturato di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio, moltiplicato per l’aliquota di computo della pensione, previsto dal comma 7 dell’art. 3, del Decreto Legislativo n. 165 del 1997.

Il ricorrente premette di essere sottufficiale della Guardia di Finanza arruolato in data 09.11.1981 e cessato dal servizio con decorrenza giuridica ed amministrativa dal 15 novembre 2013 e, in quanto tale, titolare di trattamento pensionistico (Iscrizione n. 17140720) erogato dall’Inps (già Inpdap). Non potendo far valere alla data del 31.12.1995 un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni, è destinatario del sistema di calcolo pensionistico c.d. “misto”.

Poiché alla data del 31.12.1995 ha maturato un’anzianità - in attività di servizio - di più di 15 anni e meno di 20 anni di servizio utile (nello specifico 17 anni, 10 mesi e 21 giorni), dovrebbe essere destinatario del trattamento previsto dall’art. 54 del D.P.R. n. 1092/73, ai sensi quale “la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile”.

Il ricorrente lamenta che il trattamento pensionistico è stato calcolato con l’attribuzione della minore e più sfavorevole aliquota di cui all’art. 44 del medesimo D.P.R., ai sensi del quale “la pensione spettante al personale civile con l’anzianità di quindici anni di servizio effettivo è pari al 35 per cento della base pensionabile ... aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell’ottanta per cento” e che la propria istanza del 23 febbraio 2018, indirizzata all’INPS e alla Guardia di Finanza, affinché provvedessero al riconoscimento integrale di tutto quanto a lui spettante ai sensi del citato art. 54 del D.P.R. n. 1092/73, con decorrenza dalla relativa data di collocamento in pensione, non ha ricevuto riscontro positivo e/o satisfattivo.

Il ricorrente rappresenta, inoltre, di essere cessato dal servizio in quanto dichiarato “non idoneo permanentemente al servizio militare incondizionato e da collocare in congedo assoluto” (verbale mod. BL/S-N ACMO-ID132787 reso in data 14.11.2013 dalla competente Commissione Medica del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Cagliari) e che in quanto collocato in congedo assoluto per il suddetto motivo - senza transitare nella posizione di ausiliaria – sarebbe destinatario del disposto di cui al comma 7 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 165 del 1997 che testualmente prevede che il “personale militare delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nonché del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco” ove non “in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 355, il montante individuale dei contributi è determinato con l’incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione”.

Afferma che il trattamento pensionistico in godimento gli è stato invece calcolato senza applicare quanto previsto dal suddetto comma 7 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 165/1997 e che la richiesta avanzata in data 2 ottobre 2017 non ha ricevuto riscontro positivo e/o satisfattivo.

Conclude, pertanto, con la richiesta di accogliere il ricorso e di:

- dichiarare il diritto di parte ricorrente, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 54 del D.P.R. n. 1092/73, al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato con attribuzione della percentuale del 44% ai fini del calcolo della base pensionabile, con decorrenza dalla data di collocamento in congedo, con condanna di parte convenuta alla corresponsione di tutto quanto per l’effetto dovuto, oltre arretrati maturati (con interessi e rivalutazioni di legge su ciascun rateo) ed adeguamento del trattamento corrente, previo annullamento e/o disapplicazione di qualsivoglia provvedimento sotteso, inerente, connesso, o comunque preparatorio o conseguenziale;

- il diritto di parte ricorrente - ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 3, del Decreto Legislativo n. 165 del 1997 - all’aumento del montante contributivo maturato e, quindi, al riconoscimento integrale di tutto quanto lui spettante ai sensi del citato comma 7 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 165/1997 con decorrenza dalla relativa data di collocamento in pensione ed a procedere pertanto al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del relativo trattamento pensionistico con corresponsione di tutto quanto per l’effetto dovuto, oltre arretrati maturati (con interessi e rivalutazioni di legge su ciascun rateo) ed adeguamento del trattamento corrente, previo annullamento e/o disapplicazione di qualsivoglia provvedimento sotteso, inerente, connesso, o comunque preparatorio o conseguenziale che sia di ostacolo al riconoscimento del diritto medesimo.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

L’INPS si è costituito in giudizio in data 8 giugno 2018, a ministero degli avvocati Alessandro DOA, Mariantonietta PIRAS e Laura FURCAS.

Per quanto concerne il primo motivo di ricorso, la difesa dell’Istituto contesta che, nel caso de quo, ricorrano i requisiti utili all’applicazione della normativa di cui all’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, in quanto il ricorrente non è cessato dal servizio con una anzianità di servizio utile ricompresa tra i 15 e i 20 anni.

Afferma che la disposizione ha la ratio di regolare le situazioni in cui il militare, per motivi indipendenti dalla sua volontà (limiti di età, inabilità, ecc.), non abbia potuto maturare un’anzianità superiore ed è stata introdotta allorché vigeva il sistema retributivo puro, proprio per ragioni di equità. Si tratta in sostanza di una norma speciale che non tollera interpretazioni estensive.

Per gli stessi motivi afferma che la base di calcolo pari al 44% si applicherebbe esclusivamente alle pensioni liquidate interamente su base retributiva, mentre nel caso di specie si tratta di pensione erogata in regime misto per cui non è prevista la liquidazione con base di calcolo al 44% sia pure limitatamente alla quota “A” e “B”. Il riparto della aliquota di rendimento tra i periodi maturati al 31.12.1992 (per i quali si applica alla base pensionabile pari all’ultima retribuzione), e quelli maturati successivamente e fino al 31.12.1995 (per i quali si applica alla base pensionabile pari alla media degli ultimi dieci anni) non è disciplinato da alcuna disposizione.

Richiama la recente giurisprudenza che ha negato il beneficio in oggetto a ricorrenti cessati dal servizio con una anzianità di servizio utile superiore ai 20 anni (in particolare Corte Conti Veneto, Sentenza n. 46/2018).

Con riguardo alla richiesta del riconoscimento del diritto all’incremento figurativo previsto dall’art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 1997, la difesa dell’INPS sottolinea che gli incrementi pensionistici figurativi necessitano di previa certificazione da parte dell’Amministrazione -datore di lavoro, certificazione che nel caso di specie difetta essendo stato il ricorrente collocato a riposo per infermità senza poter quindi beneficiare dell’ausiliaria. Mancherebbe, pertanto, il presupposto necessario alla delibazione della domanda.

Afferma che l’interpretazione fatta propria dall’Amministrazione -datore di lavoro appare coerente al dettato della norma e alle disposizioni applicative.

La disposizione in esame prevede, nei casi di cessazione dal servizio ex art. 992, comma 1, del D.lgs.vo 66/2010, in ipotesi di pensione liquidata con sistema contributivo o misto, un meccanismo di incremento della base pensionabile, per categorie di personale tassativamente indicate.

Ad avviso dell’INPS la condizione del ricorrente non rientrerebbe tra quelle contemplate dalla norma; in particolare non rientrerebbe in quelle che prevedono il potenziale collocamento in ausiliaria poiché questo sarebbe riservato a chi, al raggiungimento dei limiti di età, non si trova più in possesso dei requisiti per accedere o permanere in ausiliaria, e sarebbe subordinato al fatto che il militare sia in possesso dei requisiti di idoneità al servizio ossia dei requisiti “psicofisici” richiamati dall’art. 3 comma 7 per “accedere e permanere” in ausiliaria. La norma non sarebbe pertanto applicabile a coloro che sono esclusi dall’ausiliaria perché dispensati per assoluta e permanente inidoneità incondizionata al servizio.

Richiama la pronuncia della Sezione Veneto n. 46/2018 secondo cui “Se, infatti, è ben vero che coloro i quali siano dispensati dal servizio per inabilità assoluta sono di per sé esclusi dall’ausiliaria, è altrettanto vero che il trattamento pensionistico loro riservato (appunto, quello di privilegio e/o di inabilità) attribuisce di per sé a tale categoria di soggetti un vantaggio economico (e/o temporale ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico) volto a compensare, appunto, lo svantaggio derivante dall’impossibilità di prestare ulteriormente servizio fino al raggiungimento del limite d’età e conseguire il diritto alla pensione” (cfr. Corte dei Conti Lombardia 99/2018 e 97/2018; Corte dei Conti Friuli 36/2018; Corte dei Conti Liguria 128/18).

Eccepisce, infine, la decadenza e/o prescrizione dei ratei in considerazione della liquidazione occorsa nel 2013.

Formula, pertanto, la conclusione di rigettare il ricorso; con vittoria di spese e competenze come per legge.
Considerato in

DIRITTO

1. L’eccezione di prescrizione dei ratei formulata dall’INPS non può trovare accoglimento essendo decorsi meno di 5 anni dalla cessazione dal servizio (avvenuta in data 15 novembre 2013).

2. Per quanto concerne il primo motivo di ricorso, la Sezione è chiamata a pronunciarsi sull’applicabilità dell’art. 54 D.P.R. n. 1092/1973 nell’ipotesi in cui il ricorrente abbia maturato, alla data del 31 dicembre 1995, un’anzianità in attività di servizio di più di 15 anni e meno di 20 anni di servizio utile (nello specifico 17 anni, 10 mesi e 21 giorni), sia destinatario del sistema di calcolo pensionistico c.d. “misto” e sia stato collocato a riposo quando era in possesso di molto più di 20 anni di servizio utile.

Questa Sezione, chiamata a pronunciarsi sull’applicabilità dell’art. 54 D.P.R. n. 1092/1973 in casi similari, ha recentemente adottato decisioni divergenti (v. sentenza n. 87 del 2017, di rigetto del ricorso, e sentenze n. 2, n. 14, n. 93, n. 95 del 2018 di accoglimento del ricorso). Le pronunce di altre Sezioni sono in parte di segno conforme all’orientamento più recente di questa Sezione (Sezione giurisdizionale Calabria, n. 12 del 30 gennaio 2018 e n. 44 del 27 marzo 2018) e in parte di segno contrario (Sezione giurisdizionale Lombardia, n. 95 del 27 giugno 2017; Sezione giurisdizionale Piemonte, n. 18 del 13 marzo 2018; Sezione giurisdizionale Veneto, n. 46 del 30 marzo 2018).

La Sezione ritiene di confermare il proprio orientamento favorevole, espresso sin dalla sentenza n. 2/2018.

La pensione dell’odierno ricorrente è stata liquidata con il cd. sistema misto, poiché l’interessato, alla data del 31 dicembre 1995, non possedeva un’anzianità contributiva di almeno diciotto anni (art. 1, comma 13 legge n. 335/1995).

Il trattamento di quiescenza del ricorrente è stato, pertanto, liquidato secondo il sistema delle quote di cui al comma 12 dell’art. 1 citato, il quale prevede che “per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma:

a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data;

b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo”.

Il problema di quale sia l’aliquota di rendimento applicabile si pone naturalmente esclusivamente per la quota di cui alla lettera a) della disposizione citata, ovvero quella calcolata con il sistema retributivo.

La norma citata prevede, in via transitoria, la sopravvivenza, con riguardo alla prima delle suddette quote, della normativa vigente precedentemente all’entrata in vigore della legge di riforma del sistema pensionistico.

Considerato il disposto della norma, al fine di determinare l’aliquota di rendimento applicabile va fatto riferimento alla normativa vigente alla data del 31 dicembre 1995.

Nel caso di personale militare l’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, vigente alla data del 31 dicembre 1995, prevede che “la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo. La percentuale di cui sopra è aumentata di 1,80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”.

Secondo la tesi dell’INPS, la disposizione si applicherebbe esclusivamente al personale cessato dal servizio con un’anzianità contributiva compresa tra i quindici e i venti anni di servizio e non riguarderebbe, pertanto, la posizione del ricorrente, che possedeva, al momento del collocamento a riposo, un’anzianità superiore a 20 anni.

In realtà la lettera del primo comma dell’art. 54 citato non può che intendersi nel senso che l’aliquota del 44% vada applicata a coloro che, alla data del 31 dicembre 1995, possiedano un’anzianità contributiva compresa tra i 15 e i 20 anni; il successivo comma, che prevede che spetti al militare l’aliquota dell’1,80% per ogni anno di servizio oltre il ventesimo, chiarisce che la disposizione del comma 1 non può considerarsi limitata a coloro che cessino con un massimo di venti anni di servizio. Viceversa, qualora si accedesse alla tesi dell’INPS, la disposizione di cui al comma 2 sarebbe priva di senso.

Come recentemente affermato da questa Sezione (cfr. sentenze n. 61/2018 e n. 93/2018) “Le difficoltà di applicazione della norma evidenziate nella citata sentenza della Sezione Veneto (non essendo disciplinato il modo in cui l’aliquota del 44% vada distribuita tra le due diverse basi pensionabili individuate con riguardo ai periodi ante e post 1992) non sembrano insormontabili, ben potendo le stesse trovare soluzione mediante una distribuzione proporzionale dell’aliquota tra i due periodi in relazione all’anzianità contributiva propria di ciascuno di essi, operazione in taluni casi già effettuata dall’Istituto previdenziale”.

Il ricorso va pertanto accolto.

3 Per quanto concerne il secondo motivo di ricorso, la Sezione è chiamata a pronunciarsi sull’applicabilità dell’incremento figurativo di cui all’art. 3, comma 7 del d.lgs. n. 165/1997 a personale che all’atto del collocamento in quiescenza per inidoneità al servizio, non abbia maturato i requisiti per il transito nell’ausiliaria.

Nel merito, il ricorso è fondato.

Sulla questione di diritto in esame la Sezione condivide la giurisprudenza prevalente di questa Corte (v. Sezione giurisdizionale Sardegna, n. 90/2018, n. 156/2017 e n. 162/2017; Sezione giurisdizionale Abruzzo, n. 27/2017 e n. 28/2012; Sezione giurisdizionale Molise, n. 53/2017; Sezione giurisdizionale Calabria, n. 350/2017).

Il ricorrente è cessato dal servizio senza transitare nella posizione di ausiliaria, essendo stato posto in congedo assoluto per inabilità.

Egli si trova pertanto nella condizione di legge per usufruire del beneficio accordato dalla norma invocata, che prevede quanto segue: “Per il personale di cui all’articolo 1 escluso dall’applicazione dell’istituto dell’ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall’ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l’incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell’interessato”.

Come affermato dalla Sezione Molise (sentenza n. 53/2017), “occorre innanzitutto rilevare l’attuale vigenza della disposizione normativa, pur successivamente all’entrata in vigore del codice dell’ordinamento militare, considerato che detto decreto legislativo n. 66/2010 espressamente prevede (art. 2268, comma 1, n. 930) l’abrogazione dei soli commi da 1 a 5 dell’articolo 3 del d.lgs. n. 165/1997.

Venendo dunque all’ambito applicativo della disposizione, si osserva che il legislatore ha riconosciuto l’incremento del montante contributivo sia al “personale di cui all’art. 1 escluso dall’ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età”, che “al personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria” … (cfr.: C. conti, sez. giur. Abruzzo, sent. n. 28/2012). Ovviamente, considerate le ragioni dell’impossibilità normativo/oggettiva di collocamento dell’ufficiale in ausiliaria, neppure può propriamente ipotizzarsi l’esercizio di un’opzione da parte dell’interessato, in quanto raggiunto da un provvedimento cogente di collocamento in congedo assoluto per inidoneità assoluta e permanente al servizio”.

Le motivazioni contenute nella sentenza della Sezione Veneto, n. 46 del 2018, richiamata dalla difesa dell’INPS, che si è espressa in senso favorevole alla tesi dell’Amministrazione non appaiono tali da indurre a modificare l’orientamento ripetutamente espresso da questa Sezione in precedenti pronunce.

Questa Sezione (cfr. sentenza n. 90/2018) ha, peraltro, recentemente affermato che “l’espresso riferimento della norma ai requisiti psico-fisici per accedere alla posizione dell’ausiliaria non può essere riferita a coloro i quali cessano dal servizio per raggiunti limiti di età, ma va necessariamente ricollegata a chi, proprio a cagione della propria condizione, non potrà mai optare per l’ausiliaria né potrà restare in servizio, perdendo sia la possibilità di percepire l’indennità nel periodo predetto, sia di vedersi ricalcolare la pensione.

Né può sostenersi che il trattamento di privilegio e/o di inabilità in qualche modo attribuisca un vantaggio economico (e/o temporale ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico) volto a compensare, appunto, lo svantaggio derivante dall’impossibilità di prestare ulteriormente servizio fino al raggiungimento del limite d’età e conseguire il diritto alla pensione. Diversa è, infatti, la ratio della concessione della pensione privilegiata e del beneficio invocato, diversa la situazione di fatto che ne origina l’attribuzione, diverso, infine, il calcolo dei medesimi.

Il trattamento di privilegio viene concesso solo se il militare abbia subito, a cagione dell’attività lavorativa svolta, una lesione della propria condizione fisica … il trattamento pensionistico per tale via concesso, compensa la perdita della capacità lavorativa, ma non una cessazione anticipata dal servizio … con un divario che la pensione privilegiata (ad eccezione dei casi più gravi) non potrà colmare.”

Il ricorso va pertanto accolto.

4 Sugli arretrati spettanti per effetto dell’accoglimento del ricorso competono al ricorrente gli accessori, ovvero gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, la seconda per la sola parte eventualmente eccedente l’importo dei primi, calcolati con decorrenza dalla scadenza di ciascun rateo di pensione e sino al pagamento degli arretrati stessi.

In ragione della novità delle questioni e dell’esistenza di precedenti giurisprudenziali di segno contrario, si ritiene sussistano i motivi per disporre la compensazione delle spese ex art. 31 comma 3, D.lgs. n. 174/2016.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Sardegna, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso del signor D. C. e, per l’effetto, dichiara

- il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell’aliquota di rendimento di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973;

- il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento mediante applicazione del beneficio previsto dall’art. 3, comma 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

Sugli arretrati spettano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, quest’ultima limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per gli interessi, calcolati con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto e sino al pagamento, ai sensi dell’art. 167 C.G.C.

Spese compensate.

Fissa in venti giorni il termine per il deposito della sentenza.

Così deciso in Cagliari, il 21 giugno 2018.

IL GIUDICE UNICO
f.to Lucia d’Ambrosio


Depositata in Segreteria il 27/06/2018

IL DIRIGENTE
f.to Giuseppe Mullano

DECRETO
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D. L.vo 30 giugno 2003, n. 196,
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente.
IL GIUDICE UNICO
f.to Lucia d’Ambrosio


In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.

IL DIRIGENTE
f.to Giuseppe Mullano
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

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In data 11/09/2018, ho postato la sentenza della 3^ Sez. d'Appello della CdC che fa riferimento a questa: Seconda Sezione Centrale d’Appello sentenza n. 421/2018, ebbene, la pubblico anche, trattandosi sempre degli stessi motivi per cui è Appello.
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Sezione SECONDA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO Esito SENTENZA Materia PENSIONI Anno 2018
Numero 421 Pubblicazione 06/07/2018


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO

composta dai seguenti magistrati:
Luciano calamaro Presidente
Piero FLOREANI Consigliere relatore
Antonio buccarelli Consigliere
Luca fazio Consigliere
Maria Cristina razzano I Referendario
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio sull’appello iscritto al n. 48548 del registro di segreteria proposto dal Ministero della Difesa, Direzione generale della previdenza militare e della leva, con sede in Roma, Via dell’Esercito, 186,

contro
A. G., rappresentato e difeso dall'avv. Achille Borrelli,

avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Puglia 22 gennaio 2014 n. 76;

Visti l’atto introduttivo del procedimento e gli altri atti e documenti di causa;
Uditi, all’udienza pubblica del 5 dicembre 2017, il consigliere relatore Piero Floreani, il dott. Michele Grisolia in rappresentanza del Ministero e l’avv. Valerio Tallini, per delega, in favore della parte resistente.

Ritenuto in
FATTO

Il Ministero della Difesa, con atto depositato il 18 dicembre 2014, ha impugnato la sentenza in epigrafe a mezzo della quale la Sezione territoriale, ha accolto il ricorso di A. G., già ufficiale dell’Aeronautica, collocato nella riserva in data 28 dicembre 1996, ed accertato il diritto all’applicazione dell’aliquota del 2,25 per cento in relazione al periodo dal 20 giugno 1962 all’8 settembre 1987 e di quella dell’1,80 per cento da quest’ultima data sino alla cessazione, con la condanna al pagamento delle somme dovute per la rideterminazione del trattamento pensionistico, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali.

L’Amministrazione, con unico articolato motivo, osserva che all’interessato nel corso del giudizio di primo grado è stato conferito un trattamento pensionistico con il computo dell’aliquota complessiva dell’ottanta per cento, pari alla sommatoria della quota A e della quota B coincidente con l’aliquota massima. Deduce che l’aliquota di maggior favore prevista per il personale del ruolo dei sottufficiali non può essere applicata all’interessato, transitato nel ruolo unico specialisti con il grado di tenente dal 9 settembre 1987, in quanto l’attribuzione dell’aliquota annuale dell’1,80 per cento consente il raggiungimento dell’aliquota massima. Rilevata pertanto la violazione dell’art. 54 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, conclude per l’accoglimento del gravame e la riforma della sentenza, previa sospensione dell’esecuzione della sentenza. In via subordinata, chiede la riforma nella parte in cui riconosce l’aliquota del 2,25 per cento anche per il periodo coincidente con i primi vent’anni di servizio.

Il pensionato si è costituito in giudizio con memoria depositata il 4 marzo 2015, nella quale sostiene che alla data della sua nomina ad ufficiale aveva già conseguito un’anzianità di oltre trent’anni, cui corrisponde un’aliquota del 66,49 per cento; sicché propone un diverso calcolo, teso ad assicurare che il trattamento spettante non sia inferiore a quello che avrebbe conseguito nel grado inferiore. Conclude pertanto per il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata.

La Sezione, con ordinanza 7 settembre 2015 n. 64, ha respinto l’istanza cautelare dell’Amministrazione.

All’udienza, le parti si sono riportate alle difese scritte ed insistito per l’accoglimento delle conclusioni già formulate.

Considerato in
DIRITTO

L’impugnazione mira all’accertamento dell’ingiustizia della sentenza che ha riconosciuto il diritto dell’interessato alla rideterminazione del trattamento pensionistico con l’applicazione di aliquote differenziate in ragione del servizio prestato nella qualità di sottufficiale e di ufficiale dell’Aeronautica militare.

Il ricorso è fondato per le seguenti ragioni.

Va premesso che la contestazione cade sull’aliquota applicabile per il periodo di servizio intervallare successivo ai primi vent’anni di servizio e fino alla data di nomina dell’interessato ad ufficiale, avvenuta con decorrenza dal 9 settembre 1987, posto che, per i primi vent’anni, non è in discussione l’aliquota del 2,2 per cento di cui ha sostanzialmente tenuto conto il Ministero (salvo per l’aspetto minimale concernente la diversa aliquota complessiva del 44, in luogo del 45 per cento e che forma oggetto della richiesta subordinata dell’Amministrazione).

L’art. 54 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 stabilisce che la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile. La percentuale di cui sopra è aumentata di 1,80 per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo. Per gli ufficiali del servizio permanente che rivestono un grado per il quale sia stabilito, ai fini della cessazione dal servizio, uno dei limiti di età indicati nella tabella n.1 annessa al testo unico si applicano le percentuali di aumento previste nella tabella stessa. Le percentuali di aumento indicate nella lettera B) della tabella n. 1 si applicano anche per la liquidazione della pensione dei sottufficiali, siano o meno provenienti dal servizio permanente o continuativo.

Nella fattispecie, la pensione normale del ricorrente è stata determinata nella misura massima dell’ottanta per cento della base pensionabile, misura consentita dal limite di età più elevato previsto per gli ufficiali.

Poiché, per principio generale, il trattamento di quiescenza si determina con riferimento alla situazione ad alle norme vigenti al momento della cessazione dal servizio, va considerato da un lato che alla base della liquidazione deve essere assunto in capo all’interessato lo status di ufficiale, dall’altro che non possono prospettarsi diritti quesiti con riguardo a posizioni – in ipotesi più favorevoli – collegabili a fasi intermedie nell’excursus della carriera. In effetti, l’aliquota percentuale del 66,49 per cento, correlata all’anzianità contributiva di trent’anni maturata col grado di sottufficiale, è senz’altro esatta, ma presuppone lo sviluppo della carriera nel ruolo corrispondente, circostanza viceversa esclusa in ragione dell’avvenuto transito dell’interessato nella carriera degli ufficiali. E la diversità di status dà conto anche della diversità delle aliquote rilevanti sulla misura della pensione, attesa la struttura della carriera degli ufficiali che, caratterizzata dall’innalzamento del limite di età per la permanenza in servizio e l’impiego nella categoria dell’ausiliaria, si riflette necessariamente nella differenziata estensione delle progressioni dell’aliquota marginale, come – del resto – si evince dal prospetto riportato dal resistente nell’atto di costituzione in giudizio. In altri termini, non è ipotizzabile il presupposto da cui l’interessato muove ai fini dell’applicabilità in suo confronto dell’aliquota del 2,25 per cento, atteso che siffatta misura postula l’appartenenza al ruolo dei sottufficiali al momento del collocamento in congedo.

L’appello deve, in definitiva, essere accolto e la sentenza annullata. Il carattere di novità della questione trattata, induce la Sezione a disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di questo grado di giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello, accoglie l’appello in epigrafe ed annulla la sentenza impugnata.

Dispone la compensazione delle spese di questo grado di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio del 5 e del 14 dicembre 2017.

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to Piero Floreani F.to Luciano Calamaro


Depositata in Segreteria il 6 LUG. 2018


p.Il Dirigente
Sabina Rago

Il Funzionario Amministrativo
Dott.ssa Manuela Asole

F.to Manuela Asole

D E C R E T O
Il Collegio, ravvisati i presupposti per l’applicazione dell’art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta, a tutela dei diritti delle parti private, l’annotazione di cui al terzo comma del richiamato articolo 52.
IL PRESIDENTE
F.to Luciano Calamaro
Depositato in Segreteria il 6 LUG. 2018
p.Il Dirigente
Sabina Rago
Il Funzionario Amministrativo
Dott.ssa Manuela Asole
F.to Manuela Asole
In esecuzione del provvedimento collegiale, visto l’art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.
Roma, 6 LUG. 2018
p.Il Dirigente
dott. Sabina Rago
Il Funzionario Amministrativo
Dott.ssa Manuela Asole
F.to Manuela Asole
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

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art. 54 Accolto, mentre, l'art. 3 è stato perso.

1) - arruolato nell’Arma dei Carabinieri in data 1 ottobre 1983 e, dopo circa 35 anni di servizio (nel grado di maresciallo aiutante), di essere stato posto in congedo assoluto dal 6 dicembre 2011, a seguito di sopravvenuta inidoneità psico-fisica.

2) - è indubbio che all’atto del pensionamento il ricorrente avesse maturato oltre 15 anni, ma anche più di 20 di servizio e tuttavia secondo l’Istituto controparte, la disposizione dallo stesso invocata non potrebbe trovare applicazione.

3) - è cessato dal servizio per inidoneità permanente al servizio militare e d'istituto con un'età anagrafica di 51 anni 1 mese e 3 giorni ed un servizio utile a pensione di 35 anni e 7 mesi,

4) - Il riconoscimento del diritto deve, però, essere contemperato con l’intervenuta prescrizione quinquennale fondatamente eccepita dall’Istituto previdenziale, posto che, infatti, il provvedimento concessivo della pensione col quale il ricorrente ha potuto conoscere la lesione dei propri diritti pensionistici è del 16 febbraio 2012, mentre il primo atto teso a reclamare il proprio diritto è dell’11 marzo 2018, quindi ben oltre il quinquennio di cui all’art. 2 del r.d. n. 295/1939 e s.m.i.

5) - La conseguenza è, dunque, quella dell’intervenuta prescrizione a carico dei ratei maturati e non riscossi fino all’11 marzo 2013.
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Sezione CALABRIA Esito SENTENZA Materia PENSIONI Anno 2018 Numero 157 Pubblicazione 10/07/2018


R E P U BB L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

IL GIUDICE DELLE PENSIONI
CONS. DOMENICO GUZZI

ha pronunziato la seguente
SENTENZA n. 157 /2018

Sul il ricorso in materia di pensioni civili n. 21668 del registro di Segreteria, proposto da
- R. T., nato a Omissis il Omissis, rappresentato e difeso dall’avv. Santo Delfino, presso il cui studio in Villa San Giovanni, via Zanotti Bianco n. 33, ha eletto domicilio,

contro
- l’INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Direzione di Reggio Calabria, in persona del suo Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Giacinto Greco e Francesco Muscari Tomaioli, con i quali ha eletto domicilio in Catanzaro, via F. Acri n. 81, presso la sede dell’Avvocatura INPS territoriale.

avverso
la determinazione INPS n. CT012012620998 del 16 febbraio 2012.

Uditi all’udienza del 9 luglio 2018 l’avv. Santo Delfino per il ricorrente e l’avv. Giacinto Greco per l’INPS.

FATTO

Con l’interposto gravame, il sig. R. T. agisce avverso la determinazione riportata in epigrafe, con la quale l'INPS sede di Catania - gestione ex lnpdap - ha quantificato il trattamento di quiescenza iscritto al n. 17735659.

A tal fine rappresenta di essersi arruolato nell’Arma dei Carabinieri in data 1 ottobre 1983 e, dopo circa 35 anni di servizio (nel grado di maresciallo aiutante), di essere stato posto in congedo assoluto dal 6 dicembre 2011, a seguito di sopravvenuta inidoneità psico-fisica.

In conseguenza di ciò, il trattamento di pensione avrebbe dovuto essergli liquidato con l’applicazione dei benefici di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, anziché, come fatto dall’amministrazione previdenziale, facendo applicazione del sistema di calcolo di cui all’art. 44 dello stesso testo unico.

Il ricorrente chiede, inoltre, il rimborso degli arretrati maturati per l'applicazione dei benefici previsti dall'articolo 3, del D.Lgs n° 165/1997, sul presupposto che, cessato dal servizio per inidoneità assoluta, è stato escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria ex art. 992 del D.L.gs n° 66/2010.

Con memoria depositata il 22 giugno 2018, l’INPS si è ritualmente costituito per contestare la domanda attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto, e per chiedere che la stessa sia integralmente respinta, con salvezza della intervenuta prescrizione per i ratei pensionistici maturati e non riscossi anteriormente all’11 marzo 2013.

In udienza, le parti intervenute hanno insistito, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti.

Considerato

D I R I T T O

Come evidenziato in narrativa, il ricorso comprende due capi di domanda.

Con il primo, il ricorrente chiede che il suo trattamento pensionistico ordinario gli venga liquidato secondo il sistema di calcolo previsto dall’art. 54 del d. P.R. n. 1092 del 1973.

Il secondo capo di domanda fa, invece, riferimento all’asserito diritto di conseguire i benefici derivanti dall’applicazione dell’art. 3 del D.lgs. n. 165/1997.

Orbene, ritiene questo giudice che il ricorso possa essere accolto parzialmente e solo con riguardo al primo capo di domanda per le ragioni di seguito esposte.

I. L’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, commi 1 e 2, com’è noto prevede per il personale militare dello Stato un regime pensionistico più favorevole rispetto a quello disciplinato per il personale civile dall’art. 44 dello stesso testo unico, stabilendo che “1. La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile 2. La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”.

Nel caso di specie, è indubbio che all’atto del pensionamento il ricorrente avesse maturato oltre 15 anni, ma anche più di 20 di servizio e tuttavia secondo l’Istituto controparte, la disposizione dallo stesso invocata non potrebbe trovare applicazione.

Ritiene al riguardo l’INPS che l'art. 54 non avrebbe innovato l’ordinario meccanismo delle aliquote di rendimento previsto dall’art. 44 citato, essendosi limitato ad “attribuire un ulteriore beneficio ristretto a coloro cessati con 15 anni ma non ancora 20”.

Dal suo punto di vista, in pratica sarebbe sufficiente “porre mente al meccanismo delle aliquote percentuali. Fino a 15 anni si matura il 2,33% annuo, pervenendo al 35% con 15 anni. Dal 15esimo l'aliquota si riduce al 1,8%. Ne consegue che, al 20 anno di servizio, l'aliquota complessiva è pari al 44% (35% + 9% derivante da 1,80% x 5). Dopo il 20esimo anno l'aliquota è sempre 1,8% sino al conseguimento dell'80% al 40esimo anno (che, tuttavia, per i militari era più veloce trattandosi di servizio utile e non effettivo, ove il servizio utile era contraddistinto dalle maggiorazioni)”.

In concreto, dunque, il “comma 1 dell'art. 54, quindi, non creava nuove aliquote annuali di calcolo, bensì si limitava a fornire un bonus a coloro che cessassero con anzianità compresa tra 15 e 20 anni di servizio.

Bonus variabile, chiaramente, in base all'anzianità superiore a 15 fino a 20. Per cui, chi cessava con 16 anni aveva un bonus di 1,8% x 4 anni, chi cessava a 17 anni un bonus di 1,8%, e così via”.

In definitiva, dunque, sembrerebbe che l’art. 54, comma 1, possa trovare applicazione per il solo personale militare che all’atto della cessazione del servizio non avesse ancora superato il 20° anno di servizio utile, mentre per coloro che lo avevano superato nessuna differenziazione si sarebbe potuta configura con il restante personale dello Stato.

Questo giudice è di contrario avviso.

Sul punto, risulta evidente la commistione che l’INPS erroneamente compie tra ambiti di disciplina tra di loro differenti al fine di omologare situazioni e personale tutt’altro che omologabili.

L’art. 54 detta, come lo stesso INPS peraltro riconosce, una disciplina di favore nei confronti del personale militare che non è prevista per i dipendenti civili dello Stato, disciplina che sancisce il diritto ad una pensione pari al 44 per cento della base pensionabile per coloro che siano cessati tra il 15° e il 20° anno di servizio.

Non è pertanto corretto sostenere, come fa invece l’INPS (sopra se ne è dato conto) che fino “a 15 anni si matura il 2,33% annuo, pervenendo al 35% con 15 anni. Dal 15esimo l'aliquota si riduce al 1,8%. Ne consegue che, al 20 anno di servizio, l'aliquota complessiva è pari al 44% (35% + 9% derivante da 1,80% x 5).

Dopo il 20esimo anno l'aliquota è sempre 1'1,8% sino al conseguimento dell'80%......”, giacché così opinando non si coglie ciò che il chiaro tenore letterale della disposizione non può che portare a cogliere e cioè che il 44 per cento della base pensionabile spetta al militare che cessi avendo compiuto 15 anni, dunque anche con un solo giorno in più di servizio oltre il 15° anno e così fino al 20° anno di servizio utile.

In concreto e in estrema sintesi, volendo seguire il calcolo esemplificativo fatto dall’INPS, rapportando su base annua la percentuale di rendimento, se per il personale civile l’aliquota è in effetti del 2,33% annuo per i primi 15 anni in conformità all’art. 44, comma 1, per il personale militare, invece, detta aliquota è del 2,93% (44%:15), giacché diversamente opinando non avrebbe avuto ragion d’essere la differenziazione operata dal legislatore tra le due categorie con il riconoscimento del vantaggio del 44% anche con un solo giorno in più di servizio oltre il 15° anno per il personale militare, vantaggio che, come già osservato, non è contemplato dall’art. 44, comma 1.

Superata tale soglia, è sì vero che la percentuale spettante è pari all’1,80 per cento per ogni anno di servizio, ma tale percentuale, come è agevole desumere dall’interpretazione anche in questo caso letterale della norma, è da calcolarsi in aggiunta a quella di cui al comma precedente, che ne risulta come dice il comma 2 “aumentata”, di tal che, ad esempio, il dipendente militare cessato con un anzianità di servizio di 21 anni, avrebbe avuto diritto ad una pensione pari al 45,80% della base pensionabile (44% fino a 20 anni + 1,80% per 1 anno), fermo restando, ovviamente, il limite massimo finale pari all’80 per cento della base pensionabile previsto anche per il personale militare dal comma 7 dell’art. 54 citato analogamente a quanto stabilito dall’art. 44, comma 1, per il personale civile.

Ovviamente, poiché il ricorrente aveva un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni alla data del 31 dicembre 1995, il relativo trattamento pensionistico non poteva che essere determinato, come in effetti avvenuto, in base al sistema previsto dal nuovo ordinamento pensionistico introdotto dal D.Lgs. n. 503/1992 e consolidatosi con la nota legge n. 335 dell’8 agosto 1995, sistema che ha, infatti, notoriamente previsto come la pensione dovesse essere determinata in parte secondo il sistema retributivo per l'anzianità maturata fino al 31 dicembre 1995, e in parte con il sistema contributivo, per l'anzianità maturata dal 1° gennaio 1996, ovvero, a partire dal 1993, dalla somma della "quota A" corrispondente "all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo” la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile" e della "quota B" corrispondente "all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993, calcolato secondo le norme di cui al presente decreto".

Ne consegue che quanto in precedenza dedotto in ordine all’art. 54 non può che valere per la parte della pensione spettante in quota A, ovverosia per la parte della pensione calcolata sulla scorta del sistema retributivo, che deve dunque essere ricalcolata tenendo conto della aliquota di rendimento prevista dalla norma in rassegna.

La cui applicazione, peraltro, viene anche fatta salva dalla citata disciplina di riforma del sistema pensionistico, se è vero come è vero che, come sopra evidenziato, il calcolo della pensione deve essere effettuato secondo le norme vigenti al momento della entrata in vigore della legge n 335 del 1995.

Il riconoscimento del diritto deve, però, essere contemperato con l’intervenuta prescrizione quinquennale fondatamente eccepita dall’Istituto previdenziale, posto che, infatti, il provvedimento concessivo della pensione col quale il ricorrente ha potuto conoscere la lesione dei propri diritti pensionistici è del 16 febbraio 2012, mentre il primo atto teso a reclamare il proprio diritto è dell’11 marzo 2018, quindi ben oltre il quinquennio di cui all’art. 2 del r.d. n. 295/1939 e s.m.i.

La conseguenza è, dunque, quella dell’intervenuta prescrizione a carico dei ratei maturati e non riscossi fino all’11 marzo 2013.

II. In merito alla richiesta di applicazione del beneficio compensativo di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo n° 165/1997, con ogni ulteriore diritto a favore del ricorrente compreso il riconoscimento, la liquidazione e pagamento degli arretrati, degli interessi e la rivalutazione monetaria come per legge dal dovuto al soddisfo, il ricorso deve essere invece respinto.

Il ricorrente è cessato dal servizio per inidoneità permanente al servizio militare e d'istituto con un'età anagrafica di 51 anni 1 mese e 3 giorni ed un servizio utile a pensione di 35 anni e 7 mesi, quindi, senza aver maturato nessun requisito espressamente previsto per il collocamento in ausiliaria, pertanto, nessuna "esclusione " dalla posizione di ausiliaria o in alternativa ai benefici dell'articolo 3, comma 7 del D.Lvo 30 aprile 1997, n° 165 può trovare applicazione nel caso di specie.

L’ art. 3 del DLgs n. 165/1997, in attuazione della delega conferita ai sensi dell’ art. 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 662/96 (legge finanziaria 1997), ha infatti introdotto rilevanti modifiche alla normativa riguardante la posizione di ausiliaria, sotto il profilo delle modalità di accesso, dei limiti di permanenza e dell’importo dell’indennità, prevedendo che in essa possa essere collocato il personale militare delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza giudicato idoneo a seguito di accertamento sanitario e a tale personale compete, e stabilendo che in aggiunta al trattamento pensionistico, a detto personale compete un’indennità pari all’80% della differenza tra la pensione percepita e la retribuzione spettante al pari grado in servizio.

Ora, i fini del presente giudizio e per risolvere la questione di diritto posta dal ricorrente, non si può che denotare come, a proposito delle modalità di accesso, il citato art. 3, comma 1, abbia in buona sostanza escluso dalla possibilità di poter transitare in ausiliaria il personale militare che sia cessato dal servizio non per raggiunti limiti di età ma per inidoneità al servizio di istituto.

Il ricorrente, come detto, è stato dispensato dal servizio attivo per inidoneità, sicché lo stesso non vantava il requisito soggettivo per il collocamento in ausiliaria e, dunque, per il conseguimento degli effetti economici per come preteso in domanda.

Il ricorso va in conclusione parzialmente accolto, mentre per ciò che concerne le spese, la complessità delle questioni trattate induce a

disporne la compensazione integrale tra le parti in causa.

P.Q.M.

La Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Calabria,

ACCOGLIE

Il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, riconosce al ricorrente il diritto alla riliquidazione della pensione con applicazione dell’aliquota di rendimento di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 sulla parte dell’assegno calcolata con il sistema retributivo, ferma restando la prescrizione per i ratei maturati anteriormente all’11 marzo 2013.

Sui maggiori ratei spettano, inoltre, gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento.

RESPINGE

Il ricorso per i restanti capi di domanda.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria di provvedere agli adempimenti di rito.
Così deciso in Catanzaro il 9 luglio 2018.

IL GIUDICE
f.to Domenico Guzzi


Depositata in Segreteria il 09/07/2018


Il responsabile delle segreterie pensioni
f.to Dott.ssa Francesca Deni
iz0saq
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da iz0saq »

Un saluto agli utenti del forum ma soprattutto agli esperti che si impegnano
a fornire adeguate risposte.
Premetto che sono un profano nell'ambito amministrativo/contabile e, se ho capito bene,
quando si passa di ruolo da sott.le a ufficiale, alcune cose cambiano ai fini del trattamento
pensionistico.
Mi domando, allora, se con tutti questi concorsi da luogotenente per passare nel
ruolo ufficiali ad esaurimento, pregiudicano il trattamento pensionistico finale se non dovesse essere
riconosciuta l'applicazione dell'art. 54 del d. P.R. n. 1092 del 1973 per il cambio di ruolo.
Poiché nel nuovo ruolo da ufficiale è consentito permanere per un brevissimo tempo, credo che
non si possa nemmeno arrivare a beneficiare delle prerogative pensionistiche previste per il ruolo stesso.
Chiedo il parere degli esperti se le mie considerazioni sono realistiche o si applicano soltanto
in taluni casi.
Falco961
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Falco961 »

Buonasera a tutti gli utenti del forum, chiedo lumi a chi ne sa più di me circa l’art.54…
Arruolato 21.09.1981, in congedo dal 1.08.2018, con pensione diretta ordinaria di anzianità, per complessivi 41 anni e 10 mesi contributivi (42 ai fini pensionistici, 39 ai fini I.I.S.).
Nel modello S.M. 5007 che mi ha inviato l’INPS al “Quadro I – Servizio utile ai fini del diritto”, trovo i seguenti coefficienti di rendimento:
-totali servizi fino al 31.12.1992: 13 aa 3 mm 4 gg - 0,30917;
-totali servizi dal 01.01.1993 fino al 31.12.1995: 3 aa 7 mm 6 gg - complessivi 16 aa 10 mm 10 gg: 0,38300;
-totali servizi dal 01.01.1996 fino al 31.07.2018: 25 aa 0 mm 0 gg - complessivi 41 aa 10 mm 10 gg.
Cortesemente, qualcuno mi saprebbe spiegare se mi sono stati calcolati in modo appropriato ai sensi del suddetto art. 54, oppure all’art.44, oppure devo presentare ricorso entro 30 gg alla mia direzione INPS competente? Ringrazio anticipatamente.
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Louis65
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Louis65 »

Falco961 ha scritto:Buonasera a tutti gli utenti del forum, chiedo lumi a chi ne sa più di me circa l’art.54…
Arruolato 21.09.1981, in congedo dal 1.08.2018, con pensione diretta ordinaria di anzianità, per complessivi 41 anni e 10 mesi contributivi (42 ai fini pensionistici, 39 ai fini I.I.S.).
Nel modello S.M. 5007 che mi ha inviato l’INPS al “Quadro I – Servizio utile ai fini del diritto”, trovo i seguenti coefficienti di rendimento:
-totali servizi fino al 31.12.1992: 13 aa 3 mm 4 gg - 0,30917;
-totali servizi dal 01.01.1993 fino al 31.12.1995: 3 aa 7 mm 6 gg - complessivi 16 aa 10 mm 10 gg: 0,38300;
-totali servizi dal 01.01.1996 fino al 31.07.2018: 25 aa 0 mm 0 gg - complessivi 41 aa 10 mm 10 gg.
Cortesemente, qualcuno mi saprebbe spiegare se mi sono stati calcolati in modo appropriato ai sensi del suddetto art. 54, oppure all’art.44, oppure devo presentare ricorso entro 30 gg alla mia direzione INPS competente? Ringrazio anticipatamente.
Art.44 per il ricorso non te lo so dire ciao
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Falco961 »

Grazie Louis65, sempre pronto e chiaro. Ho chiesto stamani alla mia sede INPS di competenza e mi hanno risposto che devo specificare quale dovrebbe essere il coefficiente di rendimento che secondo me dovrebbe essere aspplicato, ai sensi dell'art. 54 invece dell'art. 44... chiaramente ho risposto che la mia professione era un'altra e che se l'avessi saputo, l'avrei già richiesto via PEC... magari qualche frequentatore del Forum che si è trovato nelle stesse condizioni può fornire notizie in merito, gliene sarei veramente grato, anche perchè credo che possa essere utile non solo a me, per muovere i giusti passi nei tempi e modi previsti...
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da lino »

Falco961 ha scritto:Grazie Louis65, sempre pronto e chiaro. Ho chiesto stamani alla mia sede INPS di competenza e mi hanno risposto che devo specificare quale dovrebbe essere il coefficiente di rendimento che secondo me dovrebbe essere aspplicato, ai sensi dell'art. 54 invece dell'art. 44... chiaramente ho risposto che la mia professione era un'altra e che se l'avessi saputo, l'avrei già richiesto via PEC... magari qualche frequentatore del Forum che si è trovato nelle stesse condizioni può fornire notizie in merito, gliene sarei veramente grato, anche perchè credo che possa essere utile non solo a me, per muovere i giusti passi nei tempi e modi previsti...
Falco61, ma pensi non lo sappiano, prendono per i fondelli!!!
Se non si trattasse della nostra vita (anche fosse solo 100 euro), ci sarebbe da fargli due risate in faccia.
Ciaoo
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da gino59 »

Falco961 ha scritto:Grazie Louis65, sempre pronto e chiaro. Ho chiesto stamani alla mia sede INPS di competenza e mi hanno risposto che devo specificare quale dovrebbe essere il coefficiente di rendimento che secondo me dovrebbe essere aspplicato, ai sensi dell'art. 54 invece dell'art. 44... chiaramente ho risposto che la mia professione era un'altra e che se l'avessi saputo, l'avrei già richiesto via PEC... magari qualche frequentatore del Forum che si è trovato nelle stesse condizioni può fornire notizie in merito, gliene sarei veramente grato, anche perchè credo che possa essere utile non solo a me, per muovere i giusti passi nei tempi e modi previsti...
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-totali servizi dal 01.01.1993 fino al 31.12.1995: 3 aa 7 mm 6 gg - complessivi 16 aa 10 mm 10 gg: 0,38300;

Con l'Art.54 da 0,38300% al 44%= 5,700% per un presunto incremento medio mensile netto di €130 circa.-
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da lino »

gino59 ha scritto:
Falco961 ha scritto:Grazie Louis65, sempre pronto e chiaro. Ho chiesto stamani alla mia sede INPS di competenza e mi hanno risposto che devo specificare quale dovrebbe essere il coefficiente di rendimento che secondo me dovrebbe essere aspplicato, ai sensi dell'art. 54 invece dell'art. 44... chiaramente ho risposto che la mia professione era un'altra e che se l'avessi saputo, l'avrei già richiesto via PEC... magari qualche frequentatore del Forum che si è trovato nelle stesse condizioni può fornire notizie in merito, gliene sarei veramente grato, anche perchè credo che possa essere utile non solo a me, per muovere i giusti passi nei tempi e modi previsti...
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Con l'Art.54 da 0,38300% al 44%= 5,700% per un presunto incremento medio mensile netto di €130 circa.-

Ciao, gino59, mi fa piacere che sei sempre impegnato nell'aiutare i colleghi.
Secondo te , per mia curiosità l, " inps, veramente dopoi migliaia di ricorsi non conosce i dati da te trascritti??
Un abbraccio
Lino.
Per Aspera ad Astra!!!!
gino59
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da gino59 »

lino ha scritto:
gino59 ha scritto:
Falco961 ha scritto:Grazie Louis65, sempre pronto e chiaro. Ho chiesto stamani alla mia sede INPS di competenza e mi hanno risposto che devo specificare quale dovrebbe essere il coefficiente di rendimento che secondo me dovrebbe essere aspplicato, ai sensi dell'art. 54 invece dell'art. 44... chiaramente ho risposto che la mia professione era un'altra e che se l'avessi saputo, l'avrei già richiesto via PEC... magari qualche frequentatore del Forum che si è trovato nelle stesse condizioni può fornire notizie in merito, gliene sarei veramente grato, anche perchè credo che possa essere utile non solo a me, per muovere i giusti passi nei tempi e modi previsti...
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Con l'Art.54 da 0,38300% al 44%= 5,700% per un presunto incremento medio mensile netto di €130 circa.-

Ciao, gino59, mi fa piacere che sei sempre impegnato nell'aiutare i colleghi.
Secondo te , per mia curiosità l, " inps, veramente dopoi migliaia di ricorsi non conosce i dati da te trascritti??
Un abbraccio
Lino.
===Non ha importanza se l'Inps conosce o non riconosce i dati di cui sopra, è la spesa che è alta===
jonnidread

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da jonnidread »

Salve a tutti chiedo un consiglio in gennaio 2017 ho presentato ricorso online all'Inps per quanto riguarda il ricalcolo della pensione art 54 nel sito risulta che hanno ricevuto infatti ho anche la ricevuta e quindi ad oggi è rimasto tutto come era adesso chiedo cosa devo fare ? Faccio ricorso alla corte dei conti ?.
Vi ringrazio anticipatamente
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