Premesso che io non sono 1 esperto, il collega potrebbe avere cumulato 4,2 anni di servizio esterno, quindi 9 anni di servizio effettivo + 1 anno et 10 mesi di bonus 1 ogni 5.mimì ha scritto:Esperti del forum potreste commentare la sentenza della Corte dei Conti Calabria e dirci se è favorevole a noi che reclamiamo l'applicazione dell'art. 54, primo e secondo comma. Potreste anche spiegare come il collega interessato abbia potuto raggiungere i 15 anni nel 1995 quando si è arruolato nel 1986. Grazie.
Nelle more giova precisare che la sentenza...da ampiamente ragione a Noi misti, dando torto al metodo di calcolo utilizzato dall'Inps in spregio all'art. 54 del DPR, che non avendo...i 18 anni al 31.12 1995...x poco, ci ritroviamo 2/300 euro in meno dei nostri pari grado con poki mesi in + di anzianita.
Personalmente, mi è stata applicata
1 quota A di,31305% x i 14 anni al 31.12.1992 ed
1 quota B di 0,3860 x i 17,5 anni al 31.12.1995.
È meglio accendere una lampada, che maledire l’oscurità.
Lao Tse
Questo giudice è di contrario avviso.
Sul punto, risulta evidente la commistione che l’INPS erroneamente compie tra ambiti di disciplina tra di loro differenti al fine di omologare situazioni e personale tutt’altro che omologabili.
L’art. 54 detta, come lo stesso INPS peraltro riconosce, una disciplina di favore nei confronti del personale militare che non è prevista per i dipendenti civili dello Stato, disciplina che sancisce il diritto ad una pensione pari al 44 per cento della base pensionabile per coloro che siano cessati tra il 15° e il 20° anno di servizio.
Non è pertanto corretto sostenere, come fa invece l’INPS (sopra se ne è dato conto) che fino “a 15 anni si matura il 2,33% annuo, pervenendo al 35% con 15 anni. Dal 15esimo l'aliquota si riduce al 1,8%. Ne consegue che, al 20 anno di servizio, l'aliquota complessiva è pari al 44% (35% + 9% derivante da 1,80% x 5). Dopo il 20esimo anno l'aliquota è sempre 1'1,8% sino al conseguimento dell'80%......”, giacché così opinando non si coglie ciò che il chiaro tenore letterale della disposizione non può che portare a cogliere e cioè che il 44 per cento della base pensionabile spetta al militare che cessi avendo compiuto 15 anni, dunque anche con un solo giorno in più di servizio oltre il 15° anno e così fino al 20° anno di servizio utile.
In concreto e in estrema sintesi, volendo seguire il calcolo esemplificativo fatto dall’INPS, rapportando su base annua la percentuale di rendimento, se per il personale civile l’aliquota è in effetti del 2,33% annuo per i primi 15 anni in conformità all’art.44, comma 1, per il personale militare, invece, detta aliquota è del 2,93% (44%:15), giacché diversamente opinando non avrebbe avuto ragion d’essere la differenziazione operata dal legislatore tra le due categorie con il riconoscimento del vantaggio del 44% anche con un solo giorno in più di servizio oltre il 15° anno per il personale militare, vantaggio che, come già osservato, non è contemplato dall’art. 44, comma 1.