ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

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ilario61

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

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ottemperanza sentenza 198/2015 sez. giur. Lombardia.
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1) - Il trattamento di pensione di privilegio è stato quindi determinato aumentando di un decimo la misura della pensione calcolata sul servizio totale, per un importo pari ad euro 15.739,18. Tale importo è stato determinato applicando la normativa vigente in termini di calcolo del trattamento di pensione, quindi considerando
il servizio prestato fino al 31.12.92 per la quota A di pensione,
il servizio dal 1/1/93 al 31/12/95 per la quota B di pensione
ed infine
il servizio dal 1/1/1996 per la quota C di pensione (dlgs 503/92 e Legge 335/95). L’aliquota di rendimento utilizzata per la parte retributiva del trattamento di pensione ammonta a 30,72% per la prima quota e 7,58% per la seconda.
Dal 1996 alla cessazione non ha subito incrementi in quanto la quota C di pensione è determinata sulla base del montante contributivo, riferito alle retribuzioni percepite fino alla cessazione. Invero, il calcolo richiesto dal ricorrente fa riferimento all’applicazione della percentuale di rendimento del 44%: infatti l’art. 54 del Dpr 1092/73 prevede “la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di venti di servizio utile è pari al 44% della base pensionabile..”.

2) - Coglie dunque nel segno il rilievo della difesa dell’Inps, secondo cui appare del tutto evidente che tale disposizione, emanata per salvaguardare coloro che fossero cessati con un’anzianità inferiore a 20 anni di servizio, non può in alcun modo riguardare il ricorrente P. P., in quanto alla data di riforma era in possesso di ben più di 20 anni di servizio utile (oltre 25 anni), e la sua pensione quindi è stata determinata ricomprendendo tutti i servizi prestati con incremento dell’ammontare della stessa, secondo la normativa vigente.
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LOMBARDIA SENTENZA 95 27/06/2017
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
LOMBARDIA SENTENZA 95 2017 PENSIONI 27/06/2017



n.28789 Sent.95/2017


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
Prof. Vito Tenore,

all’esito di pubblica udienza, nella camera di consiglio del 21.6.2017 ha pronunciato

SENTENZA

nel giudizio pensionistico iscritto al n. n.28789 del registro di segreteria, sul ricorso proposto da
P. P., nato a Omissis (Omissis) il Omissis e residente in Omissis, alla Omissis, c.f. Omissis, rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dall’avv. Nicola Domenico Savignano (c.f. SVGNLD75L12F839S, nd.savignano@pec.it fax 02/92877456) e unitamente a lui elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, alla via Melchiorre Gioia n. 55

contro

INPS, Ministero dell’Economia e delle Finanze e Comando Generale della Guardia di Finanza

OGGETTO: ottemperanza sentenza 198/2015 sez. giur. Lombardia.

VISTI: il R.D. 13 agosto 1933, n. 1038; il D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19 e la legge 14 gennaio 1994, n. 20; la legge 21 luglio 2000, n. 205, ed in particolare gli artt. 5 e 9; visto il d.lgs. n.174 del 2016.
VISTO il ricorso e tutti gli altri documenti di causa;
LETTA la comparsa di costituzione dell’Inps e della GdF;
SENTITE le parti all’udienza del 21.6.2017; avv. Savignano, avv. Peco per l’INPS, Tenente Vannucci per la GdF;


FATTO

1.Con ricorso in ottemperanza di giudicato depositato il 20.4.2017, l’attore in epigrafe, ex maresciallo capo in congedo della Guardia di finanza, dopo una capillare ricostruzione della propria storia professionale e dei vari vincenti contenziosi attivati innanzi all’a.g.o. ed alla Corte dei conti, censurava i decreti n.1154 del 25.2.2016 e n.3564 del 14.9.2016 con cui la Guardia di Finanza aveva fatto erronea ed elusiva applicazione della sentenza n.198/2015 di questa Sezione (in giudicato) in punto di quantificazione della propria pensione privilegiata ordinaria, pari a 17.313,00 euro, in luogo dei pretesi 21.773,88, determinati in base ad una corretta applicazione dell’art.54 del dPR n.1092/1973, secondo i conteggi operati a pag.11 del ricorso e da intendersi qui trascritti.

Chiedeva dunque a questo Giudice, in corretta ottemperanza della sentenza n.198/2015 della Sezione, che venisse accertata l’elusione del giudicato e nominato un commissario ad acta per la corretta esecuzione.

2. Si costituiva l’Inps eccependo la corretta esecuzione della sentenza 198/2015 suddetta, stante la non applicabilità della normativa invocata dall’attore, e chiedendo il rigetto del ricorso.

3. Si costituiva la Guardia di Finanza confermando la corretta esecuzione della sentenza 198/2015 suddetta, stante la puntuale applicazione della normativa vigente (art.13, d.lgs. 503/1992, art.44, dPR n.1092/1973, art.67, co.4, dPR n.1092/1973), e invocando il rigetto del ricorso.

4. All’udienza del 21.4.2017 le parti sviluppavano i rispettivi argomenti. Quindi la causa veniva trattenuta in decisione ed il giudice dava lettura del dispositivo in udienza.

DIRITTO

Il presente giudizio è normato dal rito regolato dagli artt.217 e 218 del d.lgs.n.174 del 2016.

Come ben rimarcato dall’Inps sulla scorta della documentazione in atti e della pertinente normativa, con decreto n. 1154 del 25.2.2016 la Guardia di Finanza (che fa corretta applicazione dell’art.67, co.4, dPR n.1092 come esplicato anche dalla convenuta GdF), in ottemperanza alla sentenza n.198/2015 di questa Sezione, ha riliquidato il trattamento di quiescenza del sig. P. P., con il censurato decreto n. 3564 del 14.9.2016, elevandolo ad euro 17.313,10. Nel redigere tale decreto, la GdF ha fatto applicazione, vertendosi in materia di pensione di privilegio spettante al personale militare, degli artt. 67 e seguenti del DPR 1092/73 (ora indicati nel Dlgs 66/2010), che prevede la liquidazione nella misura prevista per la pensione normale aumentata di un decimo, in caso di servizio superiore a quello previsto dall’art. 52, come nel caso in esame (25 anni 3 mesi e 8 giorni di servizio del ricorrente).

Il trattamento di pensione di privilegio è stato quindi determinato aumentando di un decimo la misura della pensione calcolata sul servizio totale, per un importo pari ad euro 15.739,18. Tale importo è stato determinato applicando la normativa vigente in termini di calcolo del trattamento di pensione, quindi considerando il servizio prestato fino al 31.12.92 per la quota A di pensione, il servizio dal 1/1/93 al 31/12/95 per la quota B di pensione ed infine il servizio dal 1/1/1996 per la quota C di pensione (dlgs 503/92 e Legge 335/95). L’aliquota di rendimento utilizzata per la parte retributiva del trattamento di pensione ammonta a 30,72% per la prima quota e 7,58% per la seconda. Dal 1996 alla cessazione non ha subito incrementi in quanto la quota C di pensione è determinata sulla base del montante contributivo, riferito alle retribuzioni percepite fino alla cessazione. Invero, il calcolo richiesto dal ricorrente fa riferimento all’applicazione della percentuale di rendimento del 44%: infatti l’art. 54 del Dpr 1092/73 prevede “la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di venti di servizio utile è pari al 44% della base pensionabile..”.

Coglie dunque nel segno il rilievo della difesa dell’Inps, secondo cui appare del tutto evidente che tale disposizione, emanata per salvaguardare coloro che fossero cessati con un’anzianità inferiore a 20 anni di servizio, non può in alcun modo riguardare il ricorrente P. P., in quanto alla data di riforma era in possesso di ben più di 20 anni di servizio utile (oltre 25 anni), e la sua pensione quindi è stata determinata ricomprendendo tutti i servizi prestati con incremento dell’ammontare della stessa, secondo la normativa vigente.

La avvenuta corretta esecuzione della sentenza 198/2015 di questa Corte comporta pertanto il rigetto del ricorso, con condanna del convenuto al pagamento delle spese di lite sostenute dalle convenute amministrazioni, che si liquidano per ciascuna di esse come da dispositivo.

PQM

La Corte, definitivamente pronunciando, respinge la domanda e condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite sostenute dai due enti convenuti che liquida in euro 700,00 per ciascuno di essi.

Milano, 21.6.2017

IL GIUDICE
(prof. Vito Tenore)

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

IL 27/06/2017

Il dirigente
avt8
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

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panorama ha scritto:ottemperanza sentenza 198/2015 sez. giur. Lombardia.
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1) - Il trattamento di pensione di privilegio è stato quindi determinato aumentando di un decimo la misura della pensione calcolata sul servizio totale, per un importo pari ad euro 15.739,18. Tale importo è stato determinato applicando la normativa vigente in termini di calcolo del trattamento di pensione, quindi considerando
il servizio prestato fino al 31.12.92 per la quota A di pensione,
il servizio dal 1/1/93 al 31/12/95 per la quota B di pensione
ed infine
il servizio dal 1/1/1996 per la quota C di pensione (dlgs 503/92 e Legge 335/95). L’aliquota di rendimento utilizzata per la parte retributiva del trattamento di pensione ammonta a 30,72% per la prima quota e 7,58% per la seconda.
Dal 1996 alla cessazione non ha subito incrementi in quanto la quota C di pensione è determinata sulla base del montante contributivo, riferito alle retribuzioni percepite fino alla cessazione. Invero, il calcolo richiesto dal ricorrente fa riferimento all’applicazione della percentuale di rendimento del 44%: infatti l’art. 54 del Dpr 1092/73 prevede “la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di venti di servizio utile è pari al 44% della base pensionabile..”.

2) - Coglie dunque nel segno il rilievo della difesa dell’Inps, secondo cui appare del tutto evidente che tale disposizione, emanata per salvaguardare coloro che fossero cessati con un’anzianità inferiore a 20 anni di servizio, non può in alcun modo riguardare il ricorrente P. P., in quanto alla data di riforma era in possesso di ben più di 20 anni di servizio utile (oltre 25 anni), e la sua pensione quindi è stata determinata ricomprendendo tutti i servizi prestati con incremento dell’ammontare della stessa, secondo la normativa vigente.
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LOMBARDIA SENTENZA 95 27/06/2017
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
LOMBARDIA SENTENZA 95 2017 PENSIONI 27/06/2017



n.28789 Sent.95/2017


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
Prof. Vito Tenore,

all’esito di pubblica udienza, nella camera di consiglio del 21.6.2017 ha pronunciato

SENTENZA

nel giudizio pensionistico iscritto al n. n.28789 del registro di segreteria, sul ricorso proposto da
P. P., nato a Omissis (Omissis) il Omissis e residente in Omissis, alla Omissis, c.f. Omissis, rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dall’avv. Nicola Domenico Savignano (c.f. SVGNLD75L12F839S, nd.savignano@pec.it fax 02/92877456) e unitamente a lui elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, alla via Melchiorre Gioia n. 55

contro

INPS, Ministero dell’Economia e delle Finanze e Comando Generale della Guardia di Finanza

OGGETTO: ottemperanza sentenza 198/2015 sez. giur. Lombardia.

VISTI: il R.D. 13 agosto 1933, n. 1038; il D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19 e la legge 14 gennaio 1994, n. 20; la legge 21 luglio 2000, n. 205, ed in particolare gli artt. 5 e 9; visto il d.lgs. n.174 del 2016.
VISTO il ricorso e tutti gli altri documenti di causa;
LETTA la comparsa di costituzione dell’Inps e della GdF;
SENTITE le parti all’udienza del 21.6.2017; avv. Savignano, avv. Peco per l’INPS, Tenente Vannucci per la GdF;


FATTO

1.Con ricorso in ottemperanza di giudicato depositato il 20.4.2017, l’attore in epigrafe, ex maresciallo capo in congedo della Guardia di finanza, dopo una capillare ricostruzione della propria storia professionale e dei vari vincenti contenziosi attivati innanzi all’a.g.o. ed alla Corte dei conti, censurava i decreti n.1154 del 25.2.2016 e n.3564 del 14.9.2016 con cui la Guardia di Finanza aveva fatto erronea ed elusiva applicazione della sentenza n.198/2015 di questa Sezione (in giudicato) in punto di quantificazione della propria pensione privilegiata ordinaria, pari a 17.313,00 euro, in luogo dei pretesi 21.773,88, determinati in base ad una corretta applicazione dell’art.54 del dPR n.1092/1973, secondo i conteggi operati a pag.11 del ricorso e da intendersi qui trascritti.

Chiedeva dunque a questo Giudice, in corretta ottemperanza della sentenza n.198/2015 della Sezione, che venisse accertata l’elusione del giudicato e nominato un commissario ad acta per la corretta esecuzione.

2. Si costituiva l’Inps eccependo la corretta esecuzione della sentenza 198/2015 suddetta, stante la non applicabilità della normativa invocata dall’attore, e chiedendo il rigetto del ricorso.

3. Si costituiva la Guardia di Finanza confermando la corretta esecuzione della sentenza 198/2015 suddetta, stante la puntuale applicazione della normativa vigente (art.13, d.lgs. 503/1992, art.44, dPR n.1092/1973, art.67, co.4, dPR n.1092/1973), e invocando il rigetto del ricorso.

4. All’udienza del 21.4.2017 le parti sviluppavano i rispettivi argomenti. Quindi la causa veniva trattenuta in decisione ed il giudice dava lettura del dispositivo in udienza.

DIRITTO

Il presente giudizio è normato dal rito regolato dagli artt.217 e 218 del d.lgs.n.174 del 2016.

Come ben rimarcato dall’Inps sulla scorta della documentazione in atti e della pertinente normativa, con decreto n. 1154 del 25.2.2016 la Guardia di Finanza (che fa corretta applicazione dell’art.67, co.4, dPR n.1092 come esplicato anche dalla convenuta GdF), in ottemperanza alla sentenza n.198/2015 di questa Sezione, ha riliquidato il trattamento di quiescenza del sig. P. P., con il censurato decreto n. 3564 del 14.9.2016, elevandolo ad euro 17.313,10. Nel redigere tale decreto, la GdF ha fatto applicazione, vertendosi in materia di pensione di privilegio spettante al personale militare, degli artt. 67 e seguenti del DPR 1092/73 (ora indicati nel Dlgs 66/2010), che prevede la liquidazione nella misura prevista per la pensione normale aumentata di un decimo, in caso di servizio superiore a quello previsto dall’art. 52, come nel caso in esame (25 anni 3 mesi e 8 giorni di servizio del ricorrente).

Il trattamento di pensione di privilegio è stato quindi determinato aumentando di un decimo la misura della pensione calcolata sul servizio totale, per un importo pari ad euro 15.739,18. Tale importo è stato determinato applicando la normativa vigente in termini di calcolo del trattamento di pensione, quindi considerando il servizio prestato fino al 31.12.92 per la quota A di pensione, il servizio dal 1/1/93 al 31/12/95 per la quota B di pensione ed infine il servizio dal 1/1/1996 per la quota C di pensione (dlgs 503/92 e Legge 335/95). L’aliquota di rendimento utilizzata per la parte retributiva del trattamento di pensione ammonta a 30,72% per la prima quota e 7,58% per la seconda. Dal 1996 alla cessazione non ha subito incrementi in quanto la quota C di pensione è determinata sulla base del montante contributivo, riferito alle retribuzioni percepite fino alla cessazione. Invero, il calcolo richiesto dal ricorrente fa riferimento all’applicazione della percentuale di rendimento del 44%: infatti l’art. 54 del Dpr 1092/73 prevede “la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di venti di servizio utile è pari al 44% della base pensionabile..”.

Coglie dunque nel segno il rilievo della difesa dell’Inps, secondo cui appare del tutto evidente che tale disposizione, emanata per salvaguardare coloro che fossero cessati con un’anzianità inferiore a 20 anni di servizio, non può in alcun modo riguardare il ricorrente P. P., in quanto alla data di riforma era in possesso di ben più di 20 anni di servizio utile (oltre 25 anni), e la sua pensione quindi è stata determinata ricomprendendo tutti i servizi prestati con incremento dell’ammontare della stessa, secondo la normativa vigente.

La avvenuta corretta esecuzione della sentenza 198/2015 di questa Corte comporta pertanto il rigetto del ricorso, con condanna del convenuto al pagamento delle spese di lite sostenute dalle convenute amministrazioni, che si liquidano per ciascuna di esse come da dispositivo.

PQM

La Corte, definitivamente pronunciando, respinge la domanda e condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite sostenute dai due enti convenuti che liquida in euro 700,00 per ciascuno di essi.

Milano, 21.6.2017

IL GIUDICE
(prof. Vito Tenore)

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

IL 27/06/2017

Il dirigente
Caro Panorama grazie della sentenza anche se io non sono interessato, ma scrivo in quanto dal primo giorno che hanno postato che avevano diritto al 44% anche con 12 anni -Ho sempre detto che nulla competeva,- Nonostante il noto avvocato del forum convinto che si avesse diritto e criticando il sottoscritto, -Ebbene dopo questa sentenza negativa ci sarà anche quella del 14 luglio o 21 luglio della Corte dei Conti di Firenze riguardante il M.llo BERTI, che ha illuso moltissime persone con le sue
pubblicazioni a dx e sx--
Ricordatevi , guardatevi bene intorno e diffidatevi di quelle persone che vi fanno sognare che prendete la luna con le mani-
antony1964
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

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avt8 ha scritto:
panorama ha scritto:ottemperanza sentenza 198/2015 sez. giur. Lombardia.
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1) - Il trattamento di pensione di privilegio è stato quindi determinato aumentando di un decimo la misura della pensione calcolata sul servizio totale, per un importo pari ad euro 15.739,18. Tale importo è stato determinato applicando la normativa vigente in termini di calcolo del trattamento di pensione, quindi considerando
il servizio prestato fino al 31.12.92 per la quota A di pensione,
il servizio dal 1/1/93 al 31/12/95 per la quota B di pensione
ed infine
il servizio dal 1/1/1996 per la quota C di pensione (dlgs 503/92 e Legge 335/95). L’aliquota di rendimento utilizzata per la parte retributiva del trattamento di pensione ammonta a 30,72% per la prima quota e 7,58% per la seconda.
Dal 1996 alla cessazione non ha subito incrementi in quanto la quota C di pensione è determinata sulla base del montante contributivo, riferito alle retribuzioni percepite fino alla cessazione. Invero, il calcolo richiesto dal ricorrente fa riferimento all’applicazione della percentuale di rendimento del 44%: infatti l’art. 54 del Dpr 1092/73 prevede “la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di venti di servizio utile è pari al 44% della base pensionabile..”.

2) - Coglie dunque nel segno il rilievo della difesa dell’Inps, secondo cui appare del tutto evidente che tale disposizione, emanata per salvaguardare coloro che fossero cessati con un’anzianità inferiore a 20 anni di servizio, non può in alcun modo riguardare il ricorrente P. P., in quanto alla data di riforma era in possesso di ben più di 20 anni di servizio utile (oltre 25 anni), e la sua pensione quindi è stata determinata ricomprendendo tutti i servizi prestati con incremento dell’ammontare della stessa, secondo la normativa vigente.
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LOMBARDIA SENTENZA 95 27/06/2017
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LOMBARDIA SENTENZA 95 2017 PENSIONI 27/06/2017



n.28789 Sent.95/2017


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
Prof. Vito Tenore,

all’esito di pubblica udienza, nella camera di consiglio del 21.6.2017 ha pronunciato

SENTENZA

nel giudizio pensionistico iscritto al n. n.28789 del registro di segreteria, sul ricorso proposto da
P. P., nato a Omissis (Omissis) il Omissis e residente in Omissis, alla Omissis, c.f. Omissis, rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dall’avv. Nicola Domenico Savignano (c.f. SVGNLD75L12F839S, nd.savignano@pec.it fax 02/92877456) e unitamente a lui elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, alla via Melchiorre Gioia n. 55

contro

INPS, Ministero dell’Economia e delle Finanze e Comando Generale della Guardia di Finanza

OGGETTO: ottemperanza sentenza 198/2015 sez. giur. Lombardia.

VISTI: il R.D. 13 agosto 1933, n. 1038; il D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19 e la legge 14 gennaio 1994, n. 20; la legge 21 luglio 2000, n. 205, ed in particolare gli artt. 5 e 9; visto il d.lgs. n.174 del 2016.
VISTO il ricorso e tutti gli altri documenti di causa;
LETTA la comparsa di costituzione dell’Inps e della GdF;
SENTITE le parti all’udienza del 21.6.2017; avv. Savignano, avv. Peco per l’INPS, Tenente Vannucci per la GdF;


FATTO

1.Con ricorso in ottemperanza di giudicato depositato il 20.4.2017, l’attore in epigrafe, ex maresciallo capo in congedo della Guardia di finanza, dopo una capillare ricostruzione della propria storia professionale e dei vari vincenti contenziosi attivati innanzi all’a.g.o. ed alla Corte dei conti, censurava i decreti n.1154 del 25.2.2016 e n.3564 del 14.9.2016 con cui la Guardia di Finanza aveva fatto erronea ed elusiva applicazione della sentenza n.198/2015 di questa Sezione (in giudicato) in punto di quantificazione della propria pensione privilegiata ordinaria, pari a 17.313,00 euro, in luogo dei pretesi 21.773,88, determinati in base ad una corretta applicazione dell’art.54 del dPR n.1092/1973, secondo i conteggi operati a pag.11 del ricorso e da intendersi qui trascritti.

Chiedeva dunque a questo Giudice, in corretta ottemperanza della sentenza n.198/2015 della Sezione, che venisse accertata l’elusione del giudicato e nominato un commissario ad acta per la corretta esecuzione.

2. Si costituiva l’Inps eccependo la corretta esecuzione della sentenza 198/2015 suddetta, stante la non applicabilità della normativa invocata dall’attore, e chiedendo il rigetto del ricorso.

3. Si costituiva la Guardia di Finanza confermando la corretta esecuzione della sentenza 198/2015 suddetta, stante la puntuale applicazione della normativa vigente (art.13, d.lgs. 503/1992, art.44, dPR n.1092/1973, art.67, co.4, dPR n.1092/1973), e invocando il rigetto del ricorso.

4. All’udienza del 21.4.2017 le parti sviluppavano i rispettivi argomenti. Quindi la causa veniva trattenuta in decisione ed il giudice dava lettura del dispositivo in udienza.

DIRITTO

Il presente giudizio è normato dal rito regolato dagli artt.217 e 218 del d.lgs.n.174 del 2016.

Come ben rimarcato dall’Inps sulla scorta della documentazione in atti e della pertinente normativa, con decreto n. 1154 del 25.2.2016 la Guardia di Finanza (che fa corretta applicazione dell’art.67, co.4, dPR n.1092 come esplicato anche dalla convenuta GdF), in ottemperanza alla sentenza n.198/2015 di questa Sezione, ha riliquidato il trattamento di quiescenza del sig. P. P., con il censurato decreto n. 3564 del 14.9.2016, elevandolo ad euro 17.313,10. Nel redigere tale decreto, la GdF ha fatto applicazione, vertendosi in materia di pensione di privilegio spettante al personale militare, degli artt. 67 e seguenti del DPR 1092/73 (ora indicati nel Dlgs 66/2010), che prevede la liquidazione nella misura prevista per la pensione normale aumentata di un decimo, in caso di servizio superiore a quello previsto dall’art. 52, come nel caso in esame (25 anni 3 mesi e 8 giorni di servizio del ricorrente).

Il trattamento di pensione di privilegio è stato quindi determinato aumentando di un decimo la misura della pensione calcolata sul servizio totale, per un importo pari ad euro 15.739,18. Tale importo è stato determinato applicando la normativa vigente in termini di calcolo del trattamento di pensione, quindi considerando il servizio prestato fino al 31.12.92 per la quota A di pensione, il servizio dal 1/1/93 al 31/12/95 per la quota B di pensione ed infine il servizio dal 1/1/1996 per la quota C di pensione (dlgs 503/92 e Legge 335/95). L’aliquota di rendimento utilizzata per la parte retributiva del trattamento di pensione ammonta a 30,72% per la prima quota e 7,58% per la seconda. Dal 1996 alla cessazione non ha subito incrementi in quanto la quota C di pensione è determinata sulla base del montante contributivo, riferito alle retribuzioni percepite fino alla cessazione. Invero, il calcolo richiesto dal ricorrente fa riferimento all’applicazione della percentuale di rendimento del 44%: infatti l’art. 54 del Dpr 1092/73 prevede “la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di venti di servizio utile è pari al 44% della base pensionabile..”.

Coglie dunque nel segno il rilievo della difesa dell’Inps, secondo cui appare del tutto evidente che tale disposizione, emanata per salvaguardare coloro che fossero cessati con un’anzianità inferiore a 20 anni di servizio, non può in alcun modo riguardare il ricorrente P. P., in quanto alla data di riforma era in possesso di ben più di 20 anni di servizio utile (oltre 25 anni), e la sua pensione quindi è stata determinata ricomprendendo tutti i servizi prestati con incremento dell’ammontare della stessa, secondo la normativa vigente.

La avvenuta corretta esecuzione della sentenza 198/2015 di questa Corte comporta pertanto il rigetto del ricorso, con condanna del convenuto al pagamento delle spese di lite sostenute dalle convenute amministrazioni, che si liquidano per ciascuna di esse come da dispositivo.

PQM

La Corte, definitivamente pronunciando, respinge la domanda e condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite sostenute dai due enti convenuti che liquida in euro 700,00 per ciascuno di essi.

Milano, 21.6.2017

IL GIUDICE
(prof. Vito Tenore)

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

IL 27/06/2017

Il dirigente
Caro Panorama grazie della sentenza anche se io non sono interessato, ma scrivo in quanto dal primo giorno che hanno postato che avevano diritto al 44% anche con 12 anni -Ho sempre detto che nulla competeva,- Nonostante il noto avvocato del forum convinto che si avesse diritto e criticando il sottoscritto, -Ebbene dopo questa sentenza negativa ci sarà anche quella del 14 luglio o 21 luglio della Corte dei Conti di Firenze riguardante il M.llo BERTI, che ha illuso moltissime persone con le sue
pubblicazioni a dx e sx--
Ricordatevi , guardatevi bene intorno e diffidatevi di quelle persone che vi fanno sognare che prendete la luna con le mani-
Sono d'accordo con Avt8.Tutti promettono a destra e sx, ma poi alla fine senza risultati. Cmq aspettiamo e vediamo che succede il 20 luglio.
Silvio.terzo
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Silvio.terzo »

Salve. Ma ancora, almeno io, arruolato 2.2.83, nn si capisce dove sta la notizia. Io sono col.misto perché a dicembre 2015 nn avevo 15 anni. Ma si parla di effettivi o si comprendono quelli riscattati a tale data? Il link dell' Inps a me nn lo apre. Qualcuno può darmi delucidazioni..più chiare? Infatti leggo che un collega si è arruolato nell' 83, ha fatto ricorso ed ha vinto. Ma nell' 83 non aveva 12 anni effettivi con me? Help me
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da JESSICA1995 »

Scusami collega ma che tipo di ricorso ha fatto il collega e a quale autorità e cosa ha ottenuto?
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da ariete17 »

Silvio.terzo ha scritto:Salve. Ma ancora, almeno io, arruolato 2.2.83, nn si capisce dove sta la notizia. Io sono col.misto perché a dicembre 2015 nn avevo 15 anni. Ma si parla di effettivi o si comprendono quelli riscattati a tale data? Il link dell' Inps a me nn lo apre. Qualcuno può darmi delucidazioni..più chiare? Infatti leggo che un collega si è arruolato nell' 83, ha fatto ricorso ed ha vinto. Ma nell' 83 non aveva 12 anni effettivi con me? Help me
ti ho già risposto in privato.
il riscatto serve solo per la buonuscita mentre il calcolo del servizio contributivo avviene automaticamente.
al 31.12.95 avevi 15 anni e 6 mesi di servizio contributivo.
"ogni diamante ha molte sfaccettature, ognuna diversa dall'altra.......(cit.mia)"
La vera libertà è poter fare (anche) quello che fa la maggioranza del gregge (cit.mia)
La vera conoscenza è sapere che non ci sono limiti della nostra ignoranza.(cit.mia)
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da irade31 »

buona sera , non ho letto tutto dall'inizio, una piccola delucidazione , parlano di rifare il calcolo per gli arruolati 81 /83 il mi sono arruolato ausiliario marzo 83 e 30 nov. 2016 ultimo giorno di servizio, precedentemente all'arruolamento lavoravo, ricongiunti anni 6 e mesi 6, sono andato con il vecchio modulo , percio percepisco pensione per intero , ora la mia domanda il ricalcolo de devono fare o che stanno facendo chi riguarda. grazie per la risposta anche se in sintesi
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da pugliese »

Attualmente ci sino stati ricorsi alla Corte dei conti con esito negativo , mi pare di aver letto, in corso in questo mese c'è il ricorso di Berti alla corte dei conti di Firenze .....vediamo che succede.

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Difendete le vostre idee ma state sempre pronti a cambiarle con quelle di un altro se vi sembrano migliori.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da lucky341 »

Attualmente ci sino stati ricorsi alla Corte dei conti con esito negativo , mi pare di aver letto, in corso in questo mese c'è il ricorso di Berti alla corte dei conti di Firenze .....vediamo che succede.
il ricorso negativo e quello della corte dei conti di milano che sul punto in maniera sbrigativa e superficiale afferma
Coglie dunque nel segno il rilievo della difesa dell’Inps, secondo cui appare del tutto evidente che tale disposizione, emanata per salvaguardare coloro che fossero cessati con un’anzianità inferiore a 20 anni di servizio, non può in alcun modo riguardare il ricorrente P. P., in quanto alla data di riforma era in possesso di ben più di 20 anni di servizio utile (oltre 25 anni), e la sua pensione quindi è stata determinata ricomprendendo tutti i servizi prestati con incremento dell’ammontare della stessa, secondo la normativa vigente.
orbene quell'appare del tutto evidente non tiene minimamente conto delle argomentazioni contrarie nè si sforza minimamente di confutarle ad apre la strada ad un sacrosanto appello, quali sono le argomentazioni che INPS e il il giudice dandogli ragione avrebbe dovuto confutare? sostanzialmente queste;
• La sopracitata comunicazione Dell’INPDAP/INPS limita arbitrariamente il campo di applicazione dell’art 54 DPR 1092/73 _ è applicabile solo nel caso di cessazione dal servizio che da titolo ad una pensione con anzianità ricompresa tra 15 e i 20 anni a loro dire , questo perché la ratio legis di quella cristallizzazione di rendimento tra il 15 e il 20 anno mirava a salvaguardare il militare che per inabilità od altro fosse cessato prematuramente dal servizio, ma ovviamente la qual cosa non esclude affatto che la norma continuasse ad applicarsi alla generalità dei militari ed infatti l’articolo in parola si noti non parla affatto di cessazione dal servizio ma testualmente recita “La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile”, non solo ma se così fosse ossia se la percentuale del 44% si applicasse solo a chi andava in congedo con gli anni di servizio utili compresi tra i 15 e i 20 anni, che motivo avrebbe avuto il legislatore di dire al secondo comma dello stesso art. 54: "La percentuale di cui sopra è aumentata di 1,80 per cento di ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo” quando la norma generale avente validità erga omnes era il 44 del DPR che già disciplinava questa fattispecie secondo questa interpretazione riduttiva, avendo il legislatore previsto una percentuale di incremento oltre il ventesimo anno è ovvio che si riferisse nell’articolo alla generalità dei militari e Non ripeto Non solo a chi fosse cessato dal servizio. Ancora questa interpretazione viola de facto anche il principio della generalità ed astrattezza delle norme giuridiche che come noto suscettibili di indefinita applicazione , ossia una pletora di fatti concreti possono essere sussunti nella previsione normativa ,orbene un radicale cambio di paradigma pensionistico come quello avvenuto il 31/12/1995 ha comportato per tutti quelli che non avevano compiuti i fatidici 18 anni un mutamento di status che può benissimo essere equiparato ad una cessazione pertanto suscettibile di innescare le tutele dell’art 54 TU. Invece SE FOSSE VERA LA LORO INTERPRETAZIONE IL TU avrebbe dovuto affermare semplicemente ART 44

•La pensione spettante al personale civile E MILITARE con l'anzianità di quindici anni di servizio effettivo è pari al 35 per cento della base pensionabile; detta percentuale è aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell'ottanta per cento. Per il personale militare che cessi dal servizio dopo aver maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile la base pensionabile è pari al 44 per cento

In conclusione il combinato disposto del comma 1 e del comma 2 dell’art 54 del DPR 1092/1973 rende l’interpretazione INPDAP-INPS praticamente insostenibile;
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da avt8 »

lucky341 ha scritto:
Attualmente ci sino stati ricorsi alla Corte dei conti con esito negativo , mi pare di aver letto, in corso in questo mese c'è il ricorso di Berti alla corte dei conti di Firenze .....vediamo che succede.
il ricorso negativo e quello della corte dei conti di milano che sul punto in maniera sbrigativa e superficiale afferma
Coglie dunque nel segno il rilievo della difesa dell’Inps, secondo cui appare del tutto evidente che tale disposizione, emanata per salvaguardare coloro che fossero cessati con un’anzianità inferiore a 20 anni di servizio, non può in alcun modo riguardare il ricorrente P. P., in quanto alla data di riforma era in possesso di ben più di 20 anni di servizio utile (oltre 25 anni), e la sua pensione quindi è stata determinata ricomprendendo tutti i servizi prestati con incremento dell’ammontare della stessa, secondo la normativa vigente.
orbene quell'appare del tutto evidente non tiene minimamente conto delle argomentazioni contrarie nè si sforza minimamente di confutarle ad apre la strada ad un sacrosanto appello, quali sono le argomentazioni che INPS e il il giudice dandogli ragione avrebbe dovuto confutare? sostanzialmente queste;
• La sopracitata comunicazione Dell’INPDAP/INPS limita arbitrariamente il campo di applicazione dell’art 54 DPR 1092/73 _ è applicabile solo nel caso di cessazione dal servizio che da titolo ad una pensione con anzianità ricompresa tra 15 e i 20 anni a loro dire , questo perché la ratio legis di quella cristallizzazione di rendimento tra il 15 e il 20 anno mirava a salvaguardare il militare che per inabilità od altro fosse cessato prematuramente dal servizio, ma ovviamente la qual cosa non esclude affatto che la norma continuasse ad applicarsi alla generalità dei militari ed infatti l’articolo in parola si noti non parla affatto di cessazione dal servizio ma testualmente recita “La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile”, non solo ma se così fosse ossia se la percentuale del 44% si applicasse solo a chi andava in congedo con gli anni di servizio utili compresi tra i 15 e i 20 anni, che motivo avrebbe avuto il legislatore di dire al secondo comma dello stesso art. 54: "La percentuale di cui sopra è aumentata di 1,80 per cento di ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo” quando la norma generale avente validità erga omnes era il 44 del DPR che già disciplinava questa fattispecie secondo questa interpretazione riduttiva, avendo il legislatore previsto una percentuale di incremento oltre il ventesimo anno è ovvio che si riferisse nell’articolo alla generalità dei militari e Non ripeto Non solo a chi fosse cessato dal servizio. Ancora questa interpretazione viola de facto anche il principio della generalità ed astrattezza delle norme giuridiche che come noto suscettibili di indefinita applicazione , ossia una pletora di fatti concreti possono essere sussunti nella previsione normativa ,orbene un radicale cambio di paradigma pensionistico come quello avvenuto il 31/12/1995 ha comportato per tutti quelli che non avevano compiuti i fatidici 18 anni un mutamento di status che può benissimo essere equiparato ad una cessazione pertanto suscettibile di innescare le tutele dell’art 54 TU. Invece SE FOSSE VERA LA LORO INTERPRETAZIONE IL TU avrebbe dovuto affermare semplicemente ART 44

•La pensione spettante al personale civile E MILITARE con l'anzianità di quindici anni di servizio effettivo è pari al 35 per cento della base pensionabile; detta percentuale è aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell'ottanta per cento. Per il personale militare che cessi dal servizio dopo aver maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile la base pensionabile è pari al 44 per cento

In conclusione il combinato disposto del comma 1 e del comma 2 dell’art 54 del DPR 1092/1973 rende l’interpretazione INPDAP-INPS praticamente insostenibile;

Quella di firenze sarà identica a quella di Milano- Il Giudice TENORE, e uno dei massimi esperti in materia pensionistica militare
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da lucky341 »

Quella di firenze sarà identica a quella di Milano- Il Giudice TENORE, e uno dei massimi esperti in materia pensionistica militare
probabile, ma se la sentenza allegata è completa allora appare evidente non c'è nemmeno l'ombra di una motivazione sul punto controverso e questo apre la via ad un ricorso grosso come una casa . Afferrmare che
Coglie dunque nel segno il rilievo della difesa dell’Inps, secondo cui appare del tutto evidente che tale disposizione, emanata per salvaguardare coloro che fossero cessati con un’anzianità inferiore a 20 anni di servizio, non può in alcun modo riguardare il ricorrente P. P., in quanto alla data di riforma era in possesso di ben più di 20 anni di servizio utile (oltre 25 anni), e la sua pensione quindi è stata determinata ricomprendendo tutti i servizi prestati con incremento dell’ammontare della stessa, secondo la normativa vigente.
appare quanto meno incongruo, sarebbe congruo se la norma fosse così formulata
La pensione spettante al personale civile E MILITARE con l'anzianità di quindici anni di servizio effettivo è pari al 35 per cento della base pensionabile; detta percentuale è aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell'ottanta per cento. Per il personale militare che cessi dal servizio dopo aver maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile la base pensionabile è pari al 44 per cento
MA LA NORMA CITATA HA BEN ALTRA FORMULAZIONE E NON CONTEMPLA ALMENO ESPRESSAMENTE LA CESSAZIONE-
Quindi quali sono le motivazioni che inducono ad affermare INPS che il campo di applicazione dell’art 54 DPR 1092/73 _ è applicabile solo nel caso di cessazione dal servizio che da titolo ad una pensione con anzianità ricompresa tra 15 e i 20 anni ? forse perchè la ratio legis di quella cristallizzazione di rendimento tra il 15 e il 20 anno mirava a salvaguardare il militare che per inabilità od altro fosse cessato prematuramente dal servizio ma la qual cosa no esclude affatto che possa applicarsi ad altre fattispecie come ad esempio un cambio di paradigma pensionistico con forte penalizzazione per i il personale coinvolto ...ecco questo è il punto.............. cosa esclude questa interpretazione non certo il secondo comma dello stesso art. 54 che dice : "La percentuale di cui sopra è aumentata di 1,80 per cento di ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo” quando la norma generale avente validità erga omnes era il 44 del DPR che già disciplinava questa fattispecie secondo questa interpretazione riduttiva dellI'NPS, avendo il legislatore previsto una percentuale di incremento oltre il ventesimo anno è ovvio che si riferisse nell’articolo alla generalità dei militari e Non ripeto Non solo a chi fosse cessato dal servizio ma anche agli altri per i quali particolari situazioni potevano attivare la tutela dell'art 54.
Ecco questo è il punto che deve essere confutato dall'INPS ed avallato da qualsiasi giudice se gli vuole dare ragione, a mio parere non si può chiudere la questione con
Coglie dunque nel segno il rilievo della difesa dell’Inps, secondo cui appare del tutto evidente che tale disposizione, emanata per salvaguardare coloro che fossero cessati con un’anzianità inferiore a 20 anni di servizio,
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da JESSICA1995 »

Ogni Giudice interpreta e da ragione secondo una sua valutazione. Credo che una sentenza negativa di una Corte sia dei Conti faccia giurisprudenza o debba vincolare altre sedi giudiziarie e viceversa. Quindi aspettiamo altre pronunce. Il problema è anche la conseguenza che conseguira' a pronunce positive di natura economica. Staremo a vedere.
alfano francesco
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da alfano francesco »

Io scommetto che Firenze accoglierà il ricorso e l'INPS farà ricorso. Ma si attacchera' al tram
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da guidoreni »

La sentenza del 20 Luglio non potrà che essere favorevole.
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