ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

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Sempreme064
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Sempreme064 »

Comunque considerato che il mondo va a rotoli, ci richiamano in servizio e prendiamo anche il rinnovo del contratto 2016-2018 , bonus, assegno funzionale bloccato, tolgono pure il misto e contributivo..speriamo bene..


emamuele1965
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da emamuele1965 »

lucky341 ha scritto:
Il nodo centrale da sciogliere è proprio quello di individuare la normativa di riferimento, per poi sussumere le relative aliquote di rendimento.

Ipotesi 1): art.54 comma 9, DPR 1092/73; art.6, L. n.1543/63
Ogni anno quantomeno fino al 1992 rende il 2,2%;

IPOTESI 2) : art.44, DPR1092/73 per i CIVILI
Ogni anno quantomeno fino al 1992 rende il 2,333%.

L'art.54, comma 1, che prevede indistintamente il 44% DA 15 A 20 ANNI, configura UNA ULTERIORE IPOTESI, NECESSARIAMENTE DIVERSA DA QUELLE PRECEDENTI, CHE DOBBIAMO RISOLVERE !!!
Ebbene, in quest'ultimo caso quale aliquota di rendimento dobbiamo attribuire ad ogni anno di servizio utile????
AA 14 MESI 00 AL 31/12/1992 QUANTO RENDONO CON L'ART.54, COMMA 1, DPR 1092/73 ???
Grazie
Appunto questo è il trilemma
Ipotesi 1): art.54 comma 9, DPR 1092/73; art.6, L. n.1543/63 Ogni anno quantomeno fino al 1992 rende il 2,2%;
NON sembra applicabile alla nostra fattispecie poichè riservato ai casi di CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA SENZA AVER RAGGIUNTO LA ANZIANITA PREVISTA DAL 1 COMMA OSSIA MINIMO 15 ANNI, invece art.6, L. n.1543/63 appare abrogato de facto per i militari dall'art 54 del TU
IPOTESI 2) : art.44, DPR1092/73 per i CIVILI Ogni anno quantomeno fino al 1992 rende il 2,333%.,
articolo astrattamente applicabile alla nostra fattispecie, periodo fino al 31/12/1992, per analogia di legge , analogia che colma la mancanza di normativa specifica utilizzando un'altra norma i della stessa branca
Ipotesi 3) L'art.54, comma 1, che prevede indistintamente il 44% DA 15 A 20 ANNI, configura UNA ULTERIORE IPOTESI, NECESSARIAMENTE DIVERSA DA QUELLE PRECEDENTI, CHE DOBBIAMO RISOLVERE !!!
Ebbene, in quest'ultimo caso quale aliquota di rendimento dobbiamo attribuire ad ogni anno di servizio utile????
l'aliquota del 2,93% non sembra applicabile mancando una norma specifica ad hoc poichè al 31/12/1992 non si erano raggiunti i fatidici 15 anni
Ma sbaglio o chi al 31/12/1992 aveva 15 anni di contribuzione al 21/12/1995 ne aveva maturati 18?
emamuele1965
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da emamuele1965 »

lucky341 ha scritto:
Il nodo centrale da sciogliere è proprio quello di individuare la normativa di riferimento, per poi sussumere le relative aliquote di rendimento.

Ipotesi 1): art.54 comma 9, DPR 1092/73; art.6, L. n.1543/63
Ogni anno quantomeno fino al 1992 rende il 2,2%;

IPOTESI 2) : art.44, DPR1092/73 per i CIVILI
Ogni anno quantomeno fino al 1992 rende il 2,333%.

L'art.54, comma 1, che prevede indistintamente il 44% DA 15 A 20 ANNI, configura UNA ULTERIORE IPOTESI, NECESSARIAMENTE DIVERSA DA QUELLE PRECEDENTI, CHE DOBBIAMO RISOLVERE !!!
Ebbene, in quest'ultimo caso quale aliquota di rendimento dobbiamo attribuire ad ogni anno di servizio utile????
AA 14 MESI 00 AL 31/12/1992 QUANTO RENDONO CON L'ART.54, COMMA 1, DPR 1092/73 ???
Grazie
Appunto questo è il trilemma
Ipotesi 1): art.54 comma 9, DPR 1092/73; art.6, L. n.1543/63 Ogni anno quantomeno fino al 1992 rende il 2,2%;
NON sembra applicabile alla nostra fattispecie poichè riservato ai casi di CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA SENZA AVER RAGGIUNTO LA ANZIANITA PREVISTA DAL 1 COMMA OSSIA MINIMO 15 ANNI, invece art.6, L. n.1543/63 appare abrogato de facto per i militari dall'art 54 del TU
IPOTESI 2) : art.44, DPR1092/73 per i CIVILI Ogni anno quantomeno fino al 1992 rende il 2,333%.,
articolo astrattamente applicabile alla nostra fattispecie, periodo fino al 31/12/1992, per analogia di legge , analogia che colma la mancanza di normativa specifica utilizzando un'altra norma i della stessa branca
Ipotesi 3) L'art.54, comma 1, che prevede indistintamente il 44% DA 15 A 20 ANNI, configura UNA ULTERIORE IPOTESI, NECESSARIAMENTE DIVERSA DA QUELLE PRECEDENTI, CHE DOBBIAMO RISOLVERE !!!
Ebbene, in quest'ultimo caso quale aliquota di rendimento dobbiamo attribuire ad ogni anno di servizio utile????
l'aliquota del 2,93% non sembra applicabile mancando una norma specifica ad hoc poichè al 31/12/1992 non si erano raggiunti i fatidici 15 anni
Ma sbaglio o chi al 31/12/1992 aveva 15 anni di contribuzione al 21/12/1995 ne aveva maturati 18?
lucky341
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da lucky341 »

Ma sbaglio o chi al 31/12/1992 aveva 15 anni di contribuzione al 21/12/1995 ne aveva maturati 18?
No non sbagli! ma la mia cosidweazione, corretta, è questa :
il trilemma è :
Ipotesi 1): art.54 comma 9, DPR 1092/73; art.6, L. n.1543/63 Ogni anno quantomeno fino al 1992 rende il 2,2%;
NON sembra applicabile alla nostra fattispecie poichè riservato ai casi di CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA SENZA AVER RAGGIUNTO LA ANZIANITA PREVISTA DAL 1 COMMA OSSIA MINIMO 15 ANNI, invece art.6, L. n.1543/63 appare abrogato de facto per i militari dall'art 54 del TU relativamente alle aliquote di rendimento prevedendo " che La pensione e' liquidata sulla base dell'importo
complessivo dell'ultimo stipendio o paga e delle indennita' pensionabili godute. Essa e' raggualiata al compimento del ventesimo anno di servizio, il 44 per cento della base pensionabile come sopra determinata.
IPOTESI 2) : art.44, DPR_1092/73 per i CIVILI Ogni anno quantomeno fino al 1992 rende il 2,333%.,
articolo astrattamente applicabile alla nostra fattispecie, periodo fino al 31/12/1992, per analogia di legge analogia che colma la mancanza di normativa specifica utilizzando un'altra norma della stessa branca vedasi tabella 1 Circolare n.57 del 24/06/1998 del Ministero del Tesoro
Ipotesi 3) L'art.54, comma 1, che prevede indistintamente il 44% DA 15 A 20 ANNI, configura UNA ULTERIORE IPOTESI, NECESSARIAMENTE DIVERSA DA QUELLE PRECEDENTI....Ebbene, in quest'ultimo caso quale aliquota di rendimento dobbiamo attribuire ad ogni anno di servizio utile????
l'aliquota del 2,93% sembra astrattamente applicabile per analogia di diritto mancando una norma specifica ad hoc

però attenzione .......l'esperto del forum avt8 alla domanda di maehard
Allego la risposta dell'inps di Ferrara e quella del CNA di Chieti, alla mia richiesta di ricalcolo della pensione. Se qualcuno più esperto di me possa dire qualcosa. Grazie
risponde perentorio
Purtroppo la risposta dell'inps e corretta in termini giuridici, e non lascia spazio per diversa interpretazione-
a siiiii?
io invece credo che la risposta dell'INPS fa acqua da tutte le parti perchè:
limita arbitrariamente il campo di applicazione dell’art 54 DPR 1092/73 _ è applicabile solo nel caso di cessazione dal servizio che da titolo ad una pensione con anzianità ricompresa tra 15 e i 20 anni , questo perché la ratio legis di quella cristallizzazione di rendimento tra il 15 e il 20 anno mirava a salvaguardare il militare che per inabilità od altro fosse cessato prematuramente dal servizio, ma la qual cosa non esclude affatto ovviamente che continuasse ad applicarsi alla generalità dei militari ed infatti l’articolo in parola si noti non parla affatto di cessazione dal servizio ma testualmente recita “La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile”, non solo ma se così fosse ossia se la percentuale del 44% si applicasse solo a chi andava in congedo con gli anni di servizio utili compresi tra i 15 e i 20 anni, che motivo avrebbe avuto il legislatore di dire al secondo comma dello stesso art. 54: "La percentuale di cui sopra è aumentata di 1,80 per cento di ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo” quando la norma generale avente validità erga omnes era il 44 del DPR che già disciplinava questa fattispecie secondo questa interpretazione riduttiva, avendo il legislatore previsto una percentuale di incremento oltre il ventesimo anno è ovvio che si riferisse nell’articolo alla generalità dei militari e Non ripeto Non solo a chi fosse cessato dal servizio.
SE FOSSE VERA LA LORO INTERPRETAZIONE IL TU avrebbe dovuto affermare semplicemente ART 44

•La pensione spettante al personale civile E MILITARE con l'anzianità di quindici anni di servizio effettivo è pari al 35 per cento della base pensionabile; detta percentuale è aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell'ottanta per cento. Per il personale militare che cessi dal servizio dopo aver maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile la base pensionabile è pari al 44 per cento

In conclusione il combinato disposto del comma 1 e del comma 2 dell’art 54 del DPR 1092/1973 rende l’interpretazione INPDAP-INPS praticamente insostenibile;
mixmax
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da mixmax »

Condivido il combinato disposto del comma 1 e 2. Tuttavia pare che la normativa del 73 sia a dire dell'Inps superata. Boh...
lucky341
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da lucky341 »

Condivido il combinato disposto del comma 1 e 2. Tuttavia pare che la normativa del 73 sia a dire dell'Inps superata. Boh...
a siiiiiiiii?
se art 54 è superato come mai INPS ci ha risposto che a noi non si applica perchè NON SIAMO CESSATI DAL SERVIZIO CON UNA ANZIANITA COMPRESA TRA I 15 E i 20 ANNI?
E come mai art l'art.1867 D. Lgs. 66/2010 (codice militare) attualmente in vigore richiama al comma 2 richiama espressamente l'art.54 Tu 1092/1973 ..............

1. Con effetto dal 1° gennaio 1998, l'aliquota annua di rendimento ai fini della determinazione
della misura della pensione e' determinata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
dicembre 1994, n. 724, ferma restando l'applicazione della riduzione di cui all'articolo 59, comma
1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con la stessa decorrenza.

2,Ai sensi dell'articolo 2, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 1 non puo' comportare un trattamento superiore a quello che
sarebbe spettato in base all'applicazione delle aliquote di rendimento previste dalle norme di cui
all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
pugliese
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da pugliese »

guidoreni ha scritto:Di certo si può ben affermare,senza alcun timore di essere smentiti, che l'ultimo decennio ha visto una produzione costante di controriforme cui l'unico obiettivo rimane il taglio ai diritti acquisiti . Un'altra grave ingiustizia prodotta nel comparto sicurezza/difesa è rappresentata dai beneficiari del cosiddetto "moltiplicatore". Infatti esso per legge viene riconosciuto unicamente a chi ha compiuto i 60 anni di età oppure a chi è stato riformato dal c.m.o. ciò comporta ,ovviamente una discriminazione grave tra i stessi operatori delle forze dell'ordine.Un esempio ; un collega che si é.arruolato per fattori diversi, all'età di 30 anni a 60 anni ,vale a dire dppo 30 anni di attività lavorativa,andrà in pensione percependo il moltiplicatore; un altro collega invece, che si é arruolato a 18 anni di età e decide di andare in pensione di anzianità magari con 38 anni di servizio effettivo,dunque con 8 anni in più di servizio espletato ,rispetto al primo caso ,quest'ultimo non percepirà un bel nulla,in quanto non ha raggiunto il limite anagrafico fissato dalla legge. È ebidente che diamo di fronte ad una grave ingiustizia, divent un elemento punitivo in questo caso.il fatto di essersi arruolato in giovane età ed avere molti più anni di servizio rispetto a chi è entrato molti anni più tardi in uno dei corpi dello stesso comparto.
=================================================
Salve una domanda,(attualmente sono ancora in servizio ma a breve saro' riformato), ma il moltiplicatore lo stanno riconoscendo ai riformati? perchè da che ne so io no ! molta gente stà facendo ricorso per averne il riconoscimento.
Grazie 1000 per le eventuali risposte/chiarimenti
Difendete le vostre idee ma state sempre pronti a cambiarle con quelle di un altro se vi sembrano migliori.
(François Fenelon)
avt8
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da avt8 »

Trovatemi qualche disposizione di legge che dice il contrario di quello che inps da alle vostre istanze di ricalcolo.Se esiste una norma di legge diversa da quanto stabilito da art.54 d.p.r.1092/1973
emamuele1965
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da emamuele1965 »

lucky341 ha scritto:
Ma sbaglio o chi al 31/12/1992 aveva 15 anni di contribuzione al 21/12/1995 ne aveva maturati 18?
No non sbagli! ma la mia cosidweazione, corretta, è questa :
il trilemma è :
Ipotesi 1): art.54 comma 9, DPR 1092/73; art.6, L. n.1543/63 Ogni anno quantomeno fino al 1992 rende il 2,2%;
NON sembra applicabile alla nostra fattispecie poichè riservato ai casi di CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA SENZA AVER RAGGIUNTO LA ANZIANITA PREVISTA DAL 1 COMMA OSSIA MINIMO 15 ANNI, invece art.6, L. n.1543/63 appare abrogato de facto per i militari dall'art 54 del TU relativamente alle aliquote di rendimento prevedendo " che La pensione e' liquidata sulla base dell'importo
complessivo dell'ultimo stipendio o paga e delle indennita' pensionabili godute. Essa e' raggualiata al compimento del ventesimo anno di servizio, il 44 per cento della base pensionabile come sopra determinata.
IPOTESI 2) : art.44, DPR_1092/73 per i CIVILI Ogni anno quantomeno fino al 1992 rende il 2,333%.,
articolo astrattamente applicabile alla nostra fattispecie, periodo fino al 31/12/1992, per analogia di legge analogia che colma la mancanza di normativa specifica utilizzando un'altra norma della stessa branca vedasi tabella 1 Circolare n.57 del 24/06/1998 del Ministero del Tesoro
Ipotesi 3) L'art.54, comma 1, che prevede indistintamente il 44% DA 15 A 20 ANNI, configura UNA ULTERIORE IPOTESI, NECESSARIAMENTE DIVERSA DA QUELLE PRECEDENTI....Ebbene, in quest'ultimo caso quale aliquota di rendimento dobbiamo attribuire ad ogni anno di servizio utile????
l'aliquota del 2,93% sembra astrattamente applicabile per analogia di diritto mancando una norma specifica ad hoc

però attenzione .......l'esperto del forum avt8 alla domanda di maehard
Allego la risposta dell'inps di Ferrara e quella del CNA di Chieti, alla mia richiesta di ricalcolo della pensione. Se qualcuno più esperto di me possa dire qualcosa. Grazie
risponde perentorio
Purtroppo la risposta dell'inps e corretta in termini giuridici, e non lascia spazio per diversa interpretazione-
a siiiii?
io invece credo che la risposta dell'INPS fa acqua da tutte le parti perchè:
limita arbitrariamente il campo di applicazione dell’art 54 DPR 1092/73 _ è applicabile solo nel caso di cessazione dal servizio che da titolo ad una pensione con anzianità ricompresa tra 15 e i 20 anni , questo perché la ratio legis di quella cristallizzazione di rendimento tra il 15 e il 20 anno mirava a salvaguardare il militare che per inabilità od altro fosse cessato prematuramente dal servizio, ma la qual cosa non esclude affatto ovviamente che continuasse ad applicarsi alla generalità dei militari ed infatti l’articolo in parola si noti non parla affatto di cessazione dal servizio ma testualmente recita “La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile”, non solo ma se così fosse ossia se la percentuale del 44% si applicasse solo a chi andava in congedo con gli anni di servizio utili compresi tra i 15 e i 20 anni, che motivo avrebbe avuto il legislatore di dire al secondo comma dello stesso art. 54: "La percentuale di cui sopra è aumentata di 1,80 per cento di ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo” quando la norma generale avente validità erga omnes era il 44 del DPR che già disciplinava questa fattispecie secondo questa interpretazione riduttiva, avendo il legislatore previsto una percentuale di incremento oltre il ventesimo anno è ovvio che si riferisse nell’articolo alla generalità dei militari e Non ripeto Non solo a chi fosse cessato dal servizio.
SE FOSSE VERA LA LORO INTERPRETAZIONE IL TU avrebbe dovuto affermare semplicemente ART 44

•La pensione spettante al personale civile E MILITARE con l'anzianità di quindici anni di servizio effettivo è pari al 35 per cento della base pensionabile; detta percentuale è aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell'ottanta per cento. Per il personale militare che cessi dal servizio dopo aver maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile la base pensionabile è pari al 44 per cento

In conclusione il combinato disposto del comma 1 e del comma 2 dell’art 54 del DPR 1092/1973 rende l’interpretazione INPDAP-INPS praticamente insostenibile;
Secondo l'interpretazione dell'inps potremmo avere questa situazione: 19 anni e giorni dieci di servizio utile con il 44%; 20 anni e giorni venti di servizio utile con base pensionabile 35%. Anche questa ipotesi potrebbe essere addotta a dimostrare la disparita' di trattamento a cui porta il ragionamento inps.
lucky341
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da lucky341 »

Secondo l'interpretazione dell'inps potremmo avere questa situazione: 19 anni e giorni dieci di servizio utile con il 44%; 20 anni e giorni venti di servizio utile con base pensionabile 35%. Anche questa ipotesi potrebbe essere addotta a dimostrare la disparita' di trattamento a cui porta il ragionamento inps.
no, non è così secondo l'INPS e avt8 l'art 54 non esiste, esiste solo l'art 44 del DPR 1092/73 da loro riformulato
che recita
La pensione spettante al personale civile E MILITARE con l'anzianità di quindici anni di servizio effettivo è pari al 35 per cento della base pensionabile; detta percentuale è aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell'ottanta per cento.Per il personale militare che cessi dal servizio dopo aver maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile la base pensionabile è pari al 44 per cento

come puoi vedere a 20 anni si avrebbe sempre il 44% e spicci, perchè a 15 anni 35% +1,8 ogni anno successivo al 20 anno siamo al 44%, qual'è il problema allora ?
il problema e che questa formulazione dell'art 44 se la sono inventata di sana pianta
emamuele1965
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da emamuele1965 »

Allora, io ho pubblicato il prospetto inpdap dove ci sono tutti i dati della mia pensione. Qualcuno in grado di simulare la mia pensione se fossi andato via con 19 anni e 11 mesi di servizio al 44% e se invece fossi andato via con 20 anni e se mesi com base pensionabile al 35%? Così ci rendiamo conto di xhe cosa stiamo parlando.
Massimo Vitelli

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Massimo Vitelli »

emamuele1965 ha scritto: Secondo l'interpretazione dell'inps potremmo avere questa situazione: 19 anni e giorni dieci di servizio utile con il 44%; 20 anni e giorni venti di servizio utile con base pensionabile 35%. Anche questa ipotesi potrebbe essere addotta a dimostrare la disparita' di trattamento a cui porta il ragionamento inps.
"""""""""""""""""""
Scusa emanuele1965, ma al fine di evitare ulteriore confusione, va precisato che le ipotesi da Te poste non sono corrette ed attuali, perchè l'INPS ad oggi riconosce il 42,2% per 19 anni di servizio (e non il 44%) e poco oltre il 44% per 20 anni ed 1 mese (e non il 35%).
Ricordiamo altresì che la questione in esame ricomprende (almeno per il momento) in buona sostanza solo coloro che al 31/12/1995 avevano superato i 15 ma non i 18 anni di servizio utile.
Il tutto, come sappiamo, in quanto l'INPS continua imperterrita ad applicare l'art.44, T.U. '73 (35% per 15 anni di servizio e, quindi, il 2,333% per ciascun anno) non solo ai CIVILI, ma anche ai MILITARI.
Se invece applicasse l'art.54, comma 1, riservato appunto ai MILITARI, dovrebbe attribuire comunque il 44% una volta maturati i 15 anni. Cordialità
emamuele1965
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da emamuele1965 »

Allora, l'INPS sostiene che il 44% viene applicato solo in caso di cessazione dal servizio dopo i 15 anni e prima dei 20. Se questo è pacifico, perché lo abbiamo letto tutti in alcune risposte dell'inps, reitero l'ipotesi tra chi cessa dal servizio tra i 15 e i 20 anni di servizio e.chi cessa dopo i 20 e prima dei 21. Che cosa accade in questo caso? Chi avrebbe una pensione calcolata con una base più alta? Ecco, questo passaggio non mi è chiaro. Mi scuso se genero confusione, ma l'INPS questo ha detto.
Massimo Vitelli

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Massimo Vitelli »

emamuele1965 ha scritto:
avv. Massimo Vitelli ha scritto:
emamuele1965 ha scritto: Secondo l'interpretazione dell'inps potremmo avere questa situazione: 19 anni e giorni dieci di servizio utile con il 44%; 20 anni e giorni venti di servizio utile con base pensionabile 35%. Anche questa ipotesi potrebbe essere addotta a dimostrare la disparita' di trattamento a cui porta il ragionamento inps.
"""""""""""""""""""
Scusa emanuele1965, ma al fine di evitare ulteriore confusione, va precisato che le ipotesi da Te poste non sono corrette ed attuali, perchè l'INPS ad oggi riconosce il 42,2% per 19 anni di servizio (e non il 44%) e poco oltre il 44% per 20 anni ed 1 mese (e non il 35%).
Ricordiamo altresì che la questione in esame ricomprende (almeno per il momento) in buona sostanza solo coloro che al 31/12/1995 avevano superato i 15 ma non i 18 anni di servizio utile.
Il tutto, come sappiamo, in quanto l'INPS continua imperterrita ad applicare l'art.44, T.U. '73 (35% per 15 anni di servizio e, quindi, il 2,333% per ciascun anno) non solo ai CIVILI, ma anche ai MILITARI.
Se invece applicasse l'art.54, comma 1, riservato appunto ai MILITARI, dovrebbe attribuire comunque il 44% una volta maturati i 15 anni. Cordialità
Allora, l'INPS sostiene che il 44% viene applicato solo in caso di cessazione dal servizio dopo i 15 anni e prima dei 20. Se questo è pacifico, perché lo abbiamo letto tutti in alcune risposte dell'inps, reitero l'ipotesi tra chi cessa dal servizio tra i 15 e i 20 anni di servizio e.chi cessa dopo i 20 e prima dei 21. Che cosa accade in questo caso? Chi avrebbe una pensione calcolata con una base più alta? Ecco, questo passaggio non mi è chiaro. Mi scuso se genero confusione, ma l'INPS questo ha detto.
======
Scusa, non Te la prendere, anche perché il mezzo virtuale non ci aiuta. Forse, se parlassimo di persona ci intenderemmo subito e meglio.
La problematica in esame tende al riconoscimento del 44% per TUTTI COLORO CHE INDISTINTAMENTE HANNO MATURATO ALMENO 15 anni al 31/12/1995 (e generalmente non più di 18), anche se poi sono cessati con oltre 20/25/30/35 anni.
Le ipotesi da Te sollevate, così come poste, sono idonee a creare tante di quelle opzioni e tanti di quei confronti, tutti potenzialmente molto diversi tra loro, che poco si prestano alla nostra questione.
Ad esempio, non è indifferente nel caso che Tu proponi (più di 20 e meno di 21), stabilire se i 20 anni siano stati compiuti prima o dopo il 1998, circostanza che, appunto, poco rileva ai fini di cui sopra.
emamuele1965
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da emamuele1965 »

Eh si, Avvocato, di presenza sarebbe meglio. Io al 31/12/1995 avevo maturato 17 anni e 4 mesi, se non ricordo male, di servizio utile. Se fossi andato in pensione a quella data, l'INPS mi avrebbe applicato la base pensionabile di cui all'art. 54. Siccome sono andato in pensione nel 1998 con 20 anni e spiccioli, l'INPS mi ha applicato l'articolo. 44 con base pensionabile del 35%. Bene, avrei preso di piu' con 17 anni e mesi 4 di servizio? Se la risposta è affermativa,secondo il mio modesto parere metterebbe in maniera più evidente in discussione il ragionamento dell'inps. Sarebbe un ragionamento che potrebbe rafforzare la nostra tesi in quanto, nella pratica applicazione, la ratio della legge non avrebbe raggiunto lo scopo che l'INPS stesso ci ha ricordato. Mi scuso ancora se il mio ragionamento risultera' astruso e fuori dai principi che si vogliono fare affermare con la sentenza, creando ulteriore confusione.
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