Dimenticavo a quanto ammonterebbe l'aumento della pensione mensilmente? Il mio grado app.sc.q.s.anni 42 compreso i 5 riscattati. Grazie ancora certamente non chiedo un calcolo al centesimo ma giusto per....Lucio1963 ha scritto: ↑mar ago 31, 2021 4:44 pmScusate il fastidio. Quando tempo impiegherà
L'INPS per effettuare il riesame e quindi il ricalcolcolo al 2,44 come da sentenza delle cdc sezioni riunite del 4 .1.2021. Io al 31.12.1995 avevo anni 17.gioni 5 servizio utile. Grazie a voi tutti.
ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Dipende dalle Direzioni Provinciali, il carico di lavoro ed altri fattori, impossibile fare previsioni.
Saluti
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Per un ricalcolo della tua pensione con aliquota al 2,44%, dovresti allegare la determina Inps mod. S.M. 5007 (QUADRI I e II), per intenderci quella calcolata al 2,33% fino a 15 anni e 1,8% fino a 17 anni.Lucio1963 ha scritto: ↑mar ago 31, 2021 4:52 pm Scusate il fastidio. Quando tempo impiegherà
L'INPS per effettuare il riesame e quindi il ricalcolcolo al 2,44 come da sentenza delle cdc sezioni riunite del 4 .1.2021. Io al 31.12.1995 avevo anni 17.gioni 5 servizio utile. Grazie a voi tutti.
Dimenticavo a quanto ammonterebbe l'aumento della pensione mensilmente? Il mio grado app.sc.q.s.anni 42 compreso i 5 riscattati. Grazie ancora certamente non chiedo un calcolo al centesimo ma giusto per....
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da domenico69 »
Domande spontanee:panorama ha scritto: ↑mar ago 03, 2021 7:40 pm La CdC sez. 1^ d’Appello n. 325 in rif. alla CdC Veneto, in merito all’Appello del ricorrente, lo dichiara inammissibile.
In FATTO si legge:
Con comparsa di costituzione, l’Istituto di previdenza ha eccepito in via preliminare la tardività dell’appello e la sua inammissibilità, in quanto notificato per la prima volta al difensore costituito in data 02 marzo 2021 e, dunque, oltre i termini decadenziali di cui all’art. 178, comma 4, del c.g.c.
In DIRITTO si legge:
In accoglimento dell’eccezione sollevata dall’Istituto, l’appello indicato in epigrafe deve essere dichiarato inammissibile.
Dalla documentazione versata agli atti del fascicolo processuale emerge la tardività del gravame, rispetto alla data del 23 dicembre 2019, di deposito della sentenza impugnata, come da timbro apposto sulla stessa.
La notifica dell’atto, disposta nei confronti del procuratore costituito in primo grado, è avvenuta, per altro unitamente al decreto di fissazione di udienza, solo in data 2 marzo 2021, con conseguente superamento del termine perentorio di 1 anno dalla pubblicazione, previsto dall’art. 1 comma 5-bis della legge 19 del 1994, vigente in materia....
Nel periodo interessato alla notifica non era da ricomprendere anche la sospensione straordinaria per l'emergenza coronavirus?
Se era da ricompendere tale sospensione, come penso che sia, il termine ultimo per la notifica al procuratore costituito non era il giorno 29 marzo 2021?
Se il termine ultimo per la notifica era il 29 marzo 2021 perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile nonostante sia stato notificato precedentemente, ovvero il 02 marzo 2021?
Se tale ragionamento risulta corretto, non è che il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché a favore dell'INPZ e non del "comune mortale"?!
La legge è uguale per tutti, anche se per qualcuno è più di più, ed ancora di più uguale!
@naturopata che ne pensi?
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
L'avvocato chessa in una recente nota ha scritto che l'INPS per poter effettuare il ricalcolo della pensione in virtù della sentenza della cdc sezioni riunite nr. 1/2021 impiegherà un biennio. Bo non ci si capisce più niente. Sarà vero?Lucio1963 ha scritto: ↑mar ago 31, 2021 4:44 pmScusate il fastidio. Quando tempo impiegherà
L'INPS per effettuare il riesame e quindi il ricalcolcolo al 2,44 come da sentenza delle cdc sezioni riunite del 4 .1.2021. Io al 31.12.1995 avevo anni 17.gioni 5 servizio utile. Grazie a voi tutti.
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
CdC sentenza SS.RR. n. 12/2021/SR/QM/SEZ resa pubblica oggi 09/09/2021 ( Riferita al personale Militare con - 15 anni al 31/12/1995 )
Ecco alcuni brani:
1) - Va ricordato, infatti, che alla stregua del tenore letterale della norma (l’art. 54, comma 9), essa può essere invocata solo nell'ipotesi di cessazione dal servizio “per raggiungimento del limite di età”, ciò che ne esclude l'utilizzazione generalizzata nell'ambito del calcolo delle quote retributive. Il coefficiente del 2,20% rimane, pertanto, confinato alla sola ipotesi delineata dall’art. 54, comma 9, alla cui stregua il militare, che cessa dal servizio permanente o continuativo per raggiungimento del limite di età, senza aver maturato l'anzianità prevista nel primo comma dell'art. 52, ha diritto a un trattamento pensionistico pari “al 2,20% della base pensionabile per ogni anno di servizio utile”.
2) - Ma se dunque non può che ribadirsi la non riferibilità della fattispecie alla lettera dell’art. 54, comma 9, più volte richiamato, - e che quindi la diversa aliquota del 2,20% rimane applicabile esclusivamente a coloro che “cessano” dal servizio con anzianità complessiva inferiore a 15 anni - questo Collegio, sotto il profilo sistematico e logico-applicativo non può che richiamarsi al fatto che, a tutto concedere, l’analisi sistematica ed il richiamo analogico proposto dall’INPS trovi riscontro nello schema normativo disegnato dal d.P.R. n. 1092/1973, ma non certo nella lettura proposta, ma in quella derivante dal combinato disposto delle norme del 1973 con quelle volute dal legislatore del 1995.
3) - (fine pag. 43) Senza nulla togliere alle esigenze di contenimento della spesa, la legge n. 335/1995 è una vera e propria legge di riordino di settore e ridefinisce il sistema previdenziale allo scopo di garantire la tutela prevista dall'art. 38 della Costituzione, definendo i criteri di calcolo dei trattamenti pensionistici attraverso la commisurazione dei trattamenti alla contribuzione, le condizioni di accesso alle prestazioni con affermazione del principio di flessibilità, l'armonizzazione degli ordinamenti pensionistici nel rispetto della pluralità degli organismi assicurativi, l'agevolazione delle forme pensionistiche complementari allo scopo di consentire livelli aggiuntivi di copertura previdenziale, la stabilizzazione della spesa pensionistica nel rapporto con il prodotto interno lordo e lo sviluppo del sistema previdenziale medesimo.
4) - Che tutto questo abbia determinato un contenimento di spesa, peraltro ampiamente disatteso nelle successive vicende pensionistiche, è nei fatti, ma ciò che certamente si è realizzata è una completa rilettura del sistema e del rapporto interno fra fasce di età, anzianità e complessivo sistema (retributivo e contributivo), completa rilettura di cui questo Collegio non può non tener conto.
CONCLUDENDO
5) - “La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un'anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile”.
Ecco alcuni brani:
1) - Va ricordato, infatti, che alla stregua del tenore letterale della norma (l’art. 54, comma 9), essa può essere invocata solo nell'ipotesi di cessazione dal servizio “per raggiungimento del limite di età”, ciò che ne esclude l'utilizzazione generalizzata nell'ambito del calcolo delle quote retributive. Il coefficiente del 2,20% rimane, pertanto, confinato alla sola ipotesi delineata dall’art. 54, comma 9, alla cui stregua il militare, che cessa dal servizio permanente o continuativo per raggiungimento del limite di età, senza aver maturato l'anzianità prevista nel primo comma dell'art. 52, ha diritto a un trattamento pensionistico pari “al 2,20% della base pensionabile per ogni anno di servizio utile”.
2) - Ma se dunque non può che ribadirsi la non riferibilità della fattispecie alla lettera dell’art. 54, comma 9, più volte richiamato, - e che quindi la diversa aliquota del 2,20% rimane applicabile esclusivamente a coloro che “cessano” dal servizio con anzianità complessiva inferiore a 15 anni - questo Collegio, sotto il profilo sistematico e logico-applicativo non può che richiamarsi al fatto che, a tutto concedere, l’analisi sistematica ed il richiamo analogico proposto dall’INPS trovi riscontro nello schema normativo disegnato dal d.P.R. n. 1092/1973, ma non certo nella lettura proposta, ma in quella derivante dal combinato disposto delle norme del 1973 con quelle volute dal legislatore del 1995.
3) - (fine pag. 43) Senza nulla togliere alle esigenze di contenimento della spesa, la legge n. 335/1995 è una vera e propria legge di riordino di settore e ridefinisce il sistema previdenziale allo scopo di garantire la tutela prevista dall'art. 38 della Costituzione, definendo i criteri di calcolo dei trattamenti pensionistici attraverso la commisurazione dei trattamenti alla contribuzione, le condizioni di accesso alle prestazioni con affermazione del principio di flessibilità, l'armonizzazione degli ordinamenti pensionistici nel rispetto della pluralità degli organismi assicurativi, l'agevolazione delle forme pensionistiche complementari allo scopo di consentire livelli aggiuntivi di copertura previdenziale, la stabilizzazione della spesa pensionistica nel rapporto con il prodotto interno lordo e lo sviluppo del sistema previdenziale medesimo.
4) - Che tutto questo abbia determinato un contenimento di spesa, peraltro ampiamente disatteso nelle successive vicende pensionistiche, è nei fatti, ma ciò che certamente si è realizzata è una completa rilettura del sistema e del rapporto interno fra fasce di età, anzianità e complessivo sistema (retributivo e contributivo), completa rilettura di cui questo Collegio non può non tener conto.
CONCLUDENDO
5) - “La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un'anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile”.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da salvatoreficara »
Con la sentenza n.12/2021, pubblicata in data odierna, le SS.RR. riconoscono aliquota del 2,44 (anche) ai meno 15 anni.
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Meglio di niente, considerando il momento economico che stiamo vivendo (e che vogliono farci credere aggiungerei)........se solo pensiamo ai risparmi che ha avuto l'INPS a seguito del decesso di tanti pensionati a causa dell'epidemia.
Vabbè lasciamo perdere, altrimenti non si finisce più.
Game Over
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Game Over
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Poveri avvocati ... Di cosa si occuperanno da domani? Solo di ricorsi contro il Green Pass!?!!!salvatoreficara ha scritto: ↑gio set 09, 2021 1:55 pm Con la sentenza n.12/2021, pubblicata in data odierna, le SS.RR. riconoscono aliquota del 2,44 (anche) ai meno 15 anni.
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Anziché essere, non dico felici, ma almeno parzialmente soddisfatti per un riconoscimento, ripeto parziale, anche ai cosiddetti meno 15, qui si parla del lavoro che mancherà o meno agli avvocati? Boh...
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
“La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un'anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile”.
In pratica un incremento dell'aliquota dello 0,11% per ogni anno utile, che equivale all'1,65% a 15 anni...
Saluti
In pratica un incremento dell'aliquota dello 0,11% per ogni anno utile, che equivale all'1,65% a 15 anni...
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