ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Personale in Ausiliaria,
La CdC sez. d’Appello Sicilia n. 88 in rif. alla CdC Sicilia n. 302/2020, in merito all’Appello del Ministero della Difesa, riconosce la rideterminazione al Sottufficiale dell’E.I. con + 15 anni il coefficiente del 2,44% annuo.
Inoltre il ricorrente era collocato in posizione di ausiliaria a decorrere dal 13.9.2018 per raggiunti limiti di età e di essere, dalla medesima data, titolare di trattamento pensionistico calcolato con sistema misto e, quindi, il trattamento era erogato direttamente dal Ministero della Difesa.
Nel corso del 1° GRADO il giudice ha estromesso l’INPS dal giudizio, poiché il Ministero erogava il trattamento provvisorio in godimento all’interessato e condannato il Ministero alla corresponsione del trattamento pensionistico così come riliquidato, ......... , con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto e fino all’effettivo soddisfo (art. 167, n. 3 c.g.c. e art. 21, n. 2, all. 2, c.g.c.). Non avendo, il Ministero, eccepito la prescrizione, il diritto era stato riconosciuto dal momento del congedo (rectie: dal collocamento in ausiliaria).
La CdC sez. d’Appello Sicilia n. 88 in rif. alla CdC Sicilia n. 302/2020, in merito all’Appello del Ministero della Difesa, riconosce la rideterminazione al Sottufficiale dell’E.I. con + 15 anni il coefficiente del 2,44% annuo.
Inoltre il ricorrente era collocato in posizione di ausiliaria a decorrere dal 13.9.2018 per raggiunti limiti di età e di essere, dalla medesima data, titolare di trattamento pensionistico calcolato con sistema misto e, quindi, il trattamento era erogato direttamente dal Ministero della Difesa.
Nel corso del 1° GRADO il giudice ha estromesso l’INPS dal giudizio, poiché il Ministero erogava il trattamento provvisorio in godimento all’interessato e condannato il Ministero alla corresponsione del trattamento pensionistico così come riliquidato, ......... , con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto e fino all’effettivo soddisfo (art. 167, n. 3 c.g.c. e art. 21, n. 2, all. 2, c.g.c.). Non avendo, il Ministero, eccepito la prescrizione, il diritto era stato riconosciuto dal momento del congedo (rectie: dal collocamento in ausiliaria).
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
1) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 286 in rif. alla CdC Sardegna n. 122/2019, in merito all’Appello dell’INPS, riforma la sentenza di 1° grado rideterminando al collega CC. con + 15 anni, il coefficiente del 2,44%.
2) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 287 in rif. alla CdC Sardegna n. 40/2020, in merito all’Appello dell’INPS, riforma la sentenza di 1° grado rideterminando al Militare dell’A.M. con + 15 anni, il coefficiente del 2,44%
3) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 290 in rif. alla CdC Sardegna n. 347/2019, Accoglie l’Appello dell’INPS, poiché il collega CC. aveva - 15 anni al 31/12/1995.
4) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 291 in rif. alla CdC Sardegna n. 348/2019, Accoglie l’Appello dell’INPS, poiché il collega CC. aveva - 15 anni al 31/12/1995.
5) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 298 in rif. alla CdC Sardegna n. 262/2019, in merito all’Appello dell’INPS, riforma la sentenza di 1° grado rideterminando al collega CC. con + 15 anni, il coefficiente del 2,44%.
6) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 299 in rif. alla CdC Sardegna n. 355/2019, in merito all’Appello dell’INPS, riforma la sentenza di 1° grado rideterminando al collega CC. con + 15 anni, il coefficiente del 2,44%.
7) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 300 in rif. alla CdC Sardegna n. 112/2019, in merito all’Appello dell’INPS, riforma la sentenza di 1° grado rideterminando al Militare dell’A.M. con + 15 anni, il coefficiente del 2,44%.
- La CdC sez. 3^ d’Appello n. 301 in rif. alla CdC Sardegna n. 127/2019, in merito all’Appello dell’INPS, riforma la sentenza di 1° grado rideterminando al collega della GdF. con + 15 anni, il coefficiente del 2,44%.
9) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 302 in rif. alla CdC Sardegna n.371/2019, in merito all’Appello dell’INPS, riforma la sentenza di 1° grado rideterminando al collega CC. con + 15 anni, il coefficiente del 2,44%.
2) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 287 in rif. alla CdC Sardegna n. 40/2020, in merito all’Appello dell’INPS, riforma la sentenza di 1° grado rideterminando al Militare dell’A.M. con + 15 anni, il coefficiente del 2,44%
3) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 290 in rif. alla CdC Sardegna n. 347/2019, Accoglie l’Appello dell’INPS, poiché il collega CC. aveva - 15 anni al 31/12/1995.
4) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 291 in rif. alla CdC Sardegna n. 348/2019, Accoglie l’Appello dell’INPS, poiché il collega CC. aveva - 15 anni al 31/12/1995.
5) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 298 in rif. alla CdC Sardegna n. 262/2019, in merito all’Appello dell’INPS, riforma la sentenza di 1° grado rideterminando al collega CC. con + 15 anni, il coefficiente del 2,44%.
6) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 299 in rif. alla CdC Sardegna n. 355/2019, in merito all’Appello dell’INPS, riforma la sentenza di 1° grado rideterminando al collega CC. con + 15 anni, il coefficiente del 2,44%.
7) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 300 in rif. alla CdC Sardegna n. 112/2019, in merito all’Appello dell’INPS, riforma la sentenza di 1° grado rideterminando al Militare dell’A.M. con + 15 anni, il coefficiente del 2,44%.
- La CdC sez. 3^ d’Appello n. 301 in rif. alla CdC Sardegna n. 127/2019, in merito all’Appello dell’INPS, riforma la sentenza di 1° grado rideterminando al collega della GdF. con + 15 anni, il coefficiente del 2,44%.
9) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 302 in rif. alla CdC Sardegna n.371/2019, in merito all’Appello dell’INPS, riforma la sentenza di 1° grado rideterminando al collega CC. con + 15 anni, il coefficiente del 2,44%.
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
CdC SS.RR. fissata udienza per il giorno 21/07/2021 ore 10,00 per i ricorrenti con - 15 anni al 31/12/1995.
Prego informare i vostri Avvocati se avete ricorsi pendenti in 1° o 2° GRADO da discutere, al fine di spostare la data della vostra udienza.
Prego informare i vostri Avvocati se avete ricorsi pendenti in 1° o 2° GRADO da discutere, al fine di spostare la data della vostra udienza.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da alfano francesco »
Buonasera a tutti il forum. Sono un finanziere ma scrivo qui perché nel mio comparto sembra sparito l'argomento, accettatemi se potete.
Come dicevo sono un finanziere, in pensione dal 12 luglio che verrà....spero, ed oggi mi è arrivato il fatidico SM 5007.
Ovviamente, con 15 anni e 11 mesi al 31.12.1995, aliquota 0,3665. Qualcuno mi farebbe un restyling?
Se non ricordo male i passaggi dovrebbero essere: primo cedolino; notifica sentenza SS RR; 60 gg e ricorso cc regionale.
Se qualcuno mi può aiutare anche nel consigliarmi legale, sono di Pavia.
Allego il modello ad uso e consumo. Non ho problemi di privacy. Grazie, buona pensione ma soprattutto buona vita a tutti.
Nonostante l'INPS, sono contento.
Come dicevo sono un finanziere, in pensione dal 12 luglio che verrà....spero, ed oggi mi è arrivato il fatidico SM 5007.
Ovviamente, con 15 anni e 11 mesi al 31.12.1995, aliquota 0,3665. Qualcuno mi farebbe un restyling?
Se non ricordo male i passaggi dovrebbero essere: primo cedolino; notifica sentenza SS RR; 60 gg e ricorso cc regionale.
Se qualcuno mi può aiutare anche nel consigliarmi legale, sono di Pavia.
Allego il modello ad uso e consumo. Non ho problemi di privacy. Grazie, buona pensione ma soprattutto buona vita a tutti.
Nonostante l'INPS, sono contento.
alfano (1).pdf
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Salve Francesco, hai necessità di una verifica della tua futura pensione, al fine di accertare se l'INPS ti ha calcolato quanto dovuto?
Se affermativo, ti indicherò quale documentazione dovrai allegare.
Saluti
Se affermativo, ti indicherò quale documentazione dovrai allegare.
Saluti
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da alfano francesco »
Grazie. Il calcolo mi sembra corretto, peccato che la sentenza di gennaio per linps non esiste....
avrei intenzione di fare ricorso ma preferirei farlo con un legale, patronato o sindacato di appartenenza.
Caro Mauri, sono a tua disposizione. Grazie ancora.
avrei intenzione di fare ricorso ma preferirei farlo con un legale, patronato o sindacato di appartenenza.
Caro Mauri, sono a tua disposizione. Grazie ancora.
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
1) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 292 in rif. alla CdC Sardegna n. 393/2019, Accoglie l’Appello dell’INPS, poiché il collega CC. aveva - 15 anni al 31/12/1995.
Il Giudice precisa anche quanto segue:
- > > In applicazione dei suddetti principi la sentenza di primo grado deve essere riformata e, per l’effetto, il trattamento di quiescenza del pensionato deve essere rideterminato con salvaguardia del provvedimento di collocamento in pensione, oggetto dell’impugnazione di primo grado.
2) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 311 in rif. alla CdC Puglia n. 210/2020, su richiesta del ricorrente Militare della M.M. Appellante, dichiara estinto il processo trattandosi di rinuncia e di accettazione regolari. Cmq. l’appellante aveva - 15 anni al 31/12/1995.
3) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 312 in rif. alla CdC Sardegna n. 63/2020, su richiesta del ricorrente PolPen Appellante con + 15 anni al 31/12/1995, dichiara estinto il processo trattandosi di rinuncia e di accettazione regolari.
Il Giudice precisa anche quanto segue:
- > > In applicazione dei suddetti principi la sentenza di primo grado deve essere riformata e, per l’effetto, il trattamento di quiescenza del pensionato deve essere rideterminato con salvaguardia del provvedimento di collocamento in pensione, oggetto dell’impugnazione di primo grado.
2) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 311 in rif. alla CdC Puglia n. 210/2020, su richiesta del ricorrente Militare della M.M. Appellante, dichiara estinto il processo trattandosi di rinuncia e di accettazione regolari. Cmq. l’appellante aveva - 15 anni al 31/12/1995.
3) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 312 in rif. alla CdC Sardegna n. 63/2020, su richiesta del ricorrente PolPen Appellante con + 15 anni al 31/12/1995, dichiara estinto il processo trattandosi di rinuncia e di accettazione regolari.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da alfano francesco »
Si Mauri ho necessità....mi scrivi in privato o come preferisci
Grazie
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Salve Francesco, ti scrivo in Messaggi privati, in quanto questa non è la sezione giusta per la verifica pensionistica.
Saluti
Saluti
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
La CdC sez. d’Appello Sicilia pubblica oggi altre sentenze sugli Appelli proposti dall'INPS e tutti con lo stesso finale al 2,44% ai Militari con + 15 anni - omissis -
1) - La CdC sez. d’Appello Sicilia n. 101 in rif. alla CdC Sicilia n. 282/2020, in merito all’Appello dell’INPS, riconosce la rideterminazione al ricorrente arruolato nel Corpo Nazionale dei VV.FF. in data 1.3.1983 con + 15 anni, il coefficiente del 2,44% annuo.
N.B.: inoltre la CdC d'Appello Siciliana con la sentenza n. 95/A/2021 dichiara inammissibile l'Appello dell'INPS per problemi connessi alla notifica e consiglio di leggerla.
.
1) - La CdC sez. d’Appello Sicilia n. 101 in rif. alla CdC Sicilia n. 282/2020, in merito all’Appello dell’INPS, riconosce la rideterminazione al ricorrente arruolato nel Corpo Nazionale dei VV.FF. in data 1.3.1983 con + 15 anni, il coefficiente del 2,44% annuo.
N.B.: inoltre la CdC d'Appello Siciliana con la sentenza n. 95/A/2021 dichiara inammissibile l'Appello dell'INPS per problemi connessi alla notifica e consiglio di leggerla.
.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
DECRETO LEGISLATIVO 7 ottobre 2019, n. 114
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124. (19G00126) (GU Serie Generale n.243 del 16-10-2019)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/10/2019
-------------------
TABELLA DELLE MODIFICHE
Nuovo Codice di Giustizia contabile: D.Lgs. n. 114 del 2019
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174
Codice di giustizia contabile
Come modificato dal dlgs 7 ottobre 2019, n. 114
Art. 178
Termini per le impugnazioni e decorrenza
1. Il termine per proporre l'appello, la revocazione, l'opposizione di terzo di cui all'articolo 200, comma 2, e il ricorso per cassazione è di sessanta giorni. E' anche di sessanta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo di cui al primo periodo contro la sentenza delle sezioni di appello.
2. I termini stabiliti al comma 1 sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza, effettuata con le modalità di cui agli articoli 285 e 286 del codice di procedura civile, tranne per i casi previsti dall'articolo 200, comma 2, e 202, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), e comma 2, riguardo ai quali il termine decorre dal giorno in cui sono stati scoperti il dolo o la falsità o la collusione o è stato recuperato il documento, o sono stati riconosciuti l'omissione o il doppio impiego ovvero è passata in giudicato la sentenza di cui all'articolo 202, comma 1, lettera b), o il pubblico ministero ha avuto conoscenza della sentenza di cui all'articolo 202, comma 2.
3. L'impugnazione proposta contro una parte fa decorrere nei confronti dello stesso impugnante i termini di cui al comma 1 per proporla contro le altre parti.
4. Indipendentemente dalla notificazione della sentenza, fatto salvo il caso in cui la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa o per nullità della notificazione degli atti di cui all'articolo 93, la revocazione per i motivi di cui all'articolo 202, comma 1, lettere f) e g), deve essere depositata, a pena di decadenza, entro un anno dalla pubblicazione della sentenza.
5. Indipendentemente dalla notificazione della sentenza, il ricorso per cassazione deve essere notificato entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
6. Quando, durante la decorrenza dei termini di cui al comma 1 o 4, sopravviene alcuno degli eventi previsti nell'articolo 108, commi 1 e 7, si applica l'articolo 328 del codice di procedura civile.
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124. (19G00126) (GU Serie Generale n.243 del 16-10-2019)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/10/2019
-------------------
TABELLA DELLE MODIFICHE
Nuovo Codice di Giustizia contabile: D.Lgs. n. 114 del 2019
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174
Codice di giustizia contabile
Come modificato dal dlgs 7 ottobre 2019, n. 114
Art. 178
Termini per le impugnazioni e decorrenza
1. Il termine per proporre l'appello, la revocazione, l'opposizione di terzo di cui all'articolo 200, comma 2, e il ricorso per cassazione è di sessanta giorni. E' anche di sessanta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo di cui al primo periodo contro la sentenza delle sezioni di appello.
2. I termini stabiliti al comma 1 sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza, effettuata con le modalità di cui agli articoli 285 e 286 del codice di procedura civile, tranne per i casi previsti dall'articolo 200, comma 2, e 202, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), e comma 2, riguardo ai quali il termine decorre dal giorno in cui sono stati scoperti il dolo o la falsità o la collusione o è stato recuperato il documento, o sono stati riconosciuti l'omissione o il doppio impiego ovvero è passata in giudicato la sentenza di cui all'articolo 202, comma 1, lettera b), o il pubblico ministero ha avuto conoscenza della sentenza di cui all'articolo 202, comma 2.
3. L'impugnazione proposta contro una parte fa decorrere nei confronti dello stesso impugnante i termini di cui al comma 1 per proporla contro le altre parti.
4. Indipendentemente dalla notificazione della sentenza, fatto salvo il caso in cui la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa o per nullità della notificazione degli atti di cui all'articolo 93, la revocazione per i motivi di cui all'articolo 202, comma 1, lettere f) e g), deve essere depositata, a pena di decadenza, entro un anno dalla pubblicazione della sentenza.
5. Indipendentemente dalla notificazione della sentenza, il ricorso per cassazione deve essere notificato entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
6. Quando, durante la decorrenza dei termini di cui al comma 1 o 4, sopravviene alcuno degli eventi previsti nell'articolo 108, commi 1 e 7, si applica l'articolo 328 del codice di procedura civile.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da Marco Bosia »
Buongiorno. Un collega mi informa di un comunicato del sindacato USIC, secondo il quale l'INPS starebbe per emanare circolare per l'applicazione della sentenza delle SS. RR.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da Marco Bosia »
... però, sul sito del sindacato, non trovo traccia della notizia...
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Non ha importanza, perchè l'Inps e da Febbraio c.a. che afferma che deve adeguarsi ma fino ad oggi, nessun collega andato in pensione da GENNAIO 2021 in avanti ha mai avuto adeguato "volontariamente" il 2,44% ma soltanto dietro nuovi ricorsi alla CdC. regionali.
La volontà dell'Inps si è vista come è cambiata.
La volontà dell'Inps si è vista come è cambiata.
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